CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 luglio 2017
860.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 25 luglio 2017. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 14.30.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale.
C. 4595 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame.

  La senatrice Pamela Giacoma Giovanna ORRÙ (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere, per i profili di propria competenza, il parere alla XII Commissione Affari sociali della Camera sul disegno di legge del Governo C. 4595, di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale», approvato dal Senato.
  Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere nella seduta del 21 giugno 2017, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato.Pag. 185
  Il decreto-legge in esame, approvato con modificazioni dal Senato nella seduta del 20 luglio, che si compone di 15 articoli, amplia l'elenco delle vaccinazioni obbligatorie per i minori, opera una revisione delle relative sanzioni e modifica la disciplina sugli effetti dell'inadempimento dei suddetti obblighi relativamente ai servizi educativi, alle scuole ed ai centri di formazione professionale regionale.
  Ricorda che nell'ordinamento vigente fino all'entrata in vigore del decreto, le vaccinazioni obbligatorie per tutti i neonati o i bambini sono le seguenti: anti-difterica (legge 6 giugno 1939, n. 891); anti-tetanica (legge 5 marzo 1963, n. 292); anti-poliomielitica (legge 4 febbraio 1966, n. 51); anti-epatitica B (legge 27 maggio 1991, n. 165).
  Per la violazione di tali norme, con riferimento anche ai richiami obbligatori, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie, a carico di chi eserciti la responsabilità genitoriale o la tutela sul bambino o dell'affidatario del minore. All'accertamento delle violazioni ed all'irrogazione delle sanzioni provvedono gli organi competenti in base alla normativa regionale (articolo 7, comma 3, della L. 27 maggio 1991, n. 165).
  Segnala tuttavia che alcune Regioni e Province autonome, con atti di rango legislativo o con delibere, hanno sospeso l'applicazione del regime sanzionatorio (Lombardia – delibera della Giunta regionale del 22 dicembre 2005, n. 8/1587; Piemonte – delibera della Giunta regionale del 10 aprile 2006, n. 63; Toscana – delibera della Giunta regionale del 22 maggio 2006, n. 369; Veneto – legge regionale 23 marzo 2007, n. 7; Provincia autonoma di Trento – articolo 49 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16, e piano provinciale di promozione delle vaccinazioni). I limiti minimi e massimi delle sanzioni in base alle norme finora vigenti (articolo 3 della L. 4 febbraio 1966, n. 51, l'articolo 3 della L. 20 marzo 1968, n. 419, e l'articolo 7 della L. 27 maggio 1991, n. 165) sono pari a: 30 e 154 euro per la vaccinazione mista anti-difterica-anti-tetanica; 10 e 154 euro per la vaccinazione anti-poliomielitica; 51 e 258 euro per la vaccinazione anti-epatitica B.
  Passando all'esame delle disposizioni contenute nel provvedimento, l'articolo 1 – modificato in misura rilevante nel corso dell'esame al Senato – stabilisce l'obbligatorietà per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, e per tutti i minori stranieri non accompagnati, di 10 vaccinazioni, a carattere gratuito, indicate in base al Calendario vaccinale nazionale riferito a ciascuna coorte di nascita. La finalità della norma è quella di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, garantendo il conseguimento degli obiettivi prioritari del Piano nazionale della prevenzione vaccinale (PNPV) 2017/2019, ed il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale. In proposito ricorda che la previsione del PNPV è contenuta all'articolo 8, comma 6, della legge n.  131/2003.
  Ricorda che il testo iniziale del decreto-legge prevedeva 12 vaccinazioni obbligatorie. Le modifiche approvate dal Senato hanno espunto l'obbligo delle vaccinazioni anti-meningococcica B e anti-meningococcica C e hanno previsto una revisione periodica triennale sugli obblighi di vaccinazione relativi al morbillo, alla rosolia, alla parotite, alla varicella, che può dar luogo alla soppressione di uno o più dei suddetti obblighi – mediante decreto del Ministro della salute, emanato sulla base dei dati ivi indicati e secondo una procedura che prevede, tra l'altro, il parere della Conferenza Stato-Regioni e delle Commissioni parlamentari competenti – ovvero alla presentazione alle Camere, da parte del Ministro della salute, di una relazione in materia.
  Le vaccinazioni obbligatorie sono le seguenti: anti-poliomielitica; anti-difterica; anti-tetanica; anti-epatite B; anti-pertosse; anti-Haemophilus influenzae tipo b.Pag. 186
  Il comma 1-bis prevede il predetto obbligo per i medesimi soggetti per le seguenti vaccinazioni: anti-morbillo; anti-rosolia; anti-parotite; anti-varicella.
  Il comma 1-ter prevede la possibilità, per il Ministero della salute, di disporre la cessazione dell'obbligatorietà per uno o più delle vaccinazioni previste al comma 1-bis, sulla base della verifica dei dati epidemiologici, delle eventuali reazioni avverse segnalate in attuazione delle vigenti disposizioni di legge, delle copertura vaccinali raggiunte, nonché degli eventuali eventi avversi segnalati, effettuata dalla Commissione per il monitoraggio dell'attuazione dei nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA), istituita con decreto ministeriale del 19 gennaio 2017. A tale scopo si provvede con un decreto da adottare decorsi 3 anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e successivamente con cadenza triennale, sentiti il Consiglio superiore di sanità, l'Agenzia italiana del farmaco, e la Conferenza Stato-Regioni, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Se gli schemi di decreto non vengono presentati alle Camere nei termini sopra previsti, il Ministro della salute è chiamato a trasmettere alle stesse una relazione con le motivazioni della mancata presentazione, oltre che i dati epidemiologici e quelli sulle coperture vaccinali.
  Il comma 1-quater prevede, con riferimento ai minori di età compresa tra 0 e 16 anni, per le vaccinazioni anti-meningococcica B e anti-meningococcica C (non più obbligatorie a seguito di modifiche approvate nel corso dell'esame al Senato rispetto al testo iniziale del decreto) e per la anti-pneumococcica e la anti-rotavirus (queste ultime non previste nel testo iniziale del decreto) che deve essere assicurata, da parte delle Regioni e delle Province autonome, l’«offerta attiva e gratuita», in base alle indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita. Viene infine previsto il compito (comma 1-quinquies), da parte del Ministero della salute, di fornire «indicazioni operative», sentito l'Istituto superiore di sanità, per l'attuazione di tale «offerta attiva e gratuita», anche sulla base della verifica dei dati epidemiologici e delle coperture vaccinali raggiunte, effettuata dalla Commissione per il monitoraggio dei nuovi LEA. Le indicazioni operative dovranno essere fornite entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto e, successivamente, con cadenza semestrale.
  I commi 2 e 3 dello stesso articolo 1 individuano due fattispecie di esclusione dagli obblighi di vaccinazione.
  Il comma 2 prevede il citato esonero nei casi di avvenuta immunizzazione a séguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata in base alla disciplina vigente dal medico curante (notifica all'autorità sanitaria competente circa la sussistenza della malattia infettiva o diffusiva) o dagli esiti dell'analisi sierologica. Conseguentemente il soggetto immunizzato adempie all'obbligo vaccinale di cui all'articolo in esame di norma, e comunque nei limiti delle disponibilità del Servizio sanitario nazionale, con vaccini in formulazione monocomponente o combinata in cui sia assente l'antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione.
  Viene poi specificato dal comma 2-bis che ai fini sopraindicati le procedure accentrate di acquisto (di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 66/2014 ed all'articolo 1, comma 548, della legge n. 208/2015 – Legge di stabilità per il 2016), con riguardo ai vaccini obbligatori riguardano anche i vaccini in formulazione monocomponente. Viene quindi stabilito (comma 2-ter) che l'AIFA annualmente pubblica sul proprio sito istituzionale i dati relativi alla disponibilità dei vaccini in formulazione monocomponente e parzialmente combinata.
  Il comma 3 dispone inoltre che, salvo quanto previsto al comma 2, nei casi di pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale Pag. 187o dal pediatra di libera scelta, le vaccinazioni possono essere omesse o differite, a seconda dei casi.
  Il comma 3-bis, prevede la predisposizione da parte dell'AIFA, che si avvale della Commissione tecnico-scientifica, all'uopo integrata da esperti, e in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, e la trasmissione al Ministero della salute, di una relazione annuale sui risultati del sistema di farmacovigilanza e sui dati degli eventi avversi inerenti alle vaccinazioni. Il Ministro della salute trasmette successivamente la relazione al Parlamento.
  Il comma 4, primo periodo, prevede che in caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale di cui al presente articolo, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari siano convocati dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l'effettuazione.
  In caso di mancata osservanza dell'obbligo di effettuare le vaccinazioni di cui all'articolo in esame viene poi comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro. Ricorda che il testo originario del decreto prevedeva una sanzione da 500 a 7.500 euro.
  Nel corso dell'esame al Senato è stata soppressa la previsione che incaricava l'azienda sanitaria locale territorialmente competente di segnalare le violazioni alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni per gli eventuali adempimenti di competenza, quale l'eventuale presentazione del ricorso al medesimo tribunale ai fini della pronunzia della decadenza dalla responsabilità genitoriale.
  Le sanzioni quindi riguardano sia le vaccinazioni già obbligatorie nella disciplina finora vigente – rispetto alla quale si verificano, dunque, un innalzamento ed un'unificazione delle stesse – sia le nuove vaccinazioni obbligatorie. Tuttavia il terzo periodo del comma 4 prevede una preventiva fase di contestazione, da parte dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, con conseguente esclusione della sanzione qualora il vaccino o la prima dose vaccinale siano somministrati nel termine indicato nell'atto di contestazione ed il ciclo sia completato nel rispetto della tempistica stabilita da parte del «decisore territoriale» nella schedula vaccinale in relazione all'età.
  Le sanzioni sono comminate a carico dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dei tutori ovvero dei soggetti affidatari.
  Il quarto periodo del comma 4 fa rinvio, per l'accertamento, la contestazione e l'irrogazione delle sanzioni in esame, alle norme generali, in quanto compatibili, sulle sanzioni amministrative di cui al capo I, sezioni I e II, della L. 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. All'accertamento, alla contestazione ed all'irrogazione provvedono gli organi competenti secondo la normativa delle Regioni e delle Province autonome.
  Il comma 6 fa salva l'adozione da parte dell'autorità sanitaria di interventi di urgenza, ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che attribuisce allo Stato, alle Regioni ed ai Comuni, a seconda delle fattispecie, le funzioni amministrative inerenti a interventi di urgenza nel settore della sanità e dell'igiene pubblica.
  Il comma 6-bis prevede che il prezzo dei vaccini indicati dal calendario vaccinale nazionale sia determinato mediante contrattazione tra l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ed i produttori, secondo il principio già stabilito, per i prezzi di determinazione successiva al 31 dicembre 2003, dalla normativa generale sui medicinali rimborsati dal Servizio sanitario nazionale.
  Il comma 6-ter dispone, con riferimento al rispetto degli obiettivi del calendario vaccinale nazionale, di operare un richiamo a: le attività – da parte della Commissione per il monitoraggio dell'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza» – sia di verifica dell'attuazione Pag. 188del suddetto calendario sia di individuazione, nei casi di mancata, ritardata o non corretta applicazione, di congrui procedure e strumenti; l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Governo, in presenza di specifiche condizioni di rischio per la salute pubblica, secondo la disciplina generale sui poteri di sostituzione da parte del Governo rispetto ad organi di enti territoriali, di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione e secondo le procedure di cui all'articolo 8 della legge n. 131/2003.
  L'articolo 2, comma 1, prevede che, a decorrere dal 1o luglio 2017, il Ministero della salute promuova iniziative per illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni di cui al presente decreto, per promuovere un'adesione volontaria e consapevole alla vaccinazioni previste dal Piano nazionale, nonché per diffondere nella popolazione e tra gli esercenti le professioni sanitarie la cultura della vaccinazione, senza nuovi maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le iniziative citate sono svolte anche con la collaborazione dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei farmacisti delle farmacie del territorio, sentite le rispettive rappresentanze ordinistiche e le associazioni di categoria.
  Il comma 1-bis, inserito durante l'esame al Senato, attribuisce ai consultori familiari (di cui alla L. 29 luglio 1975, n. 405) il compito di diffondere le informazioni relative alle norme di cui al presente decreto.
  In base al successivo comma 2, il Ministero della salute ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno scolastico 2017-2018, avviano iniziative di formazione del personale docente ed educativo nonché di educazione delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti sui temi della prevenzione sanitaria e, in particolare, delle vaccinazioni, anche con il coinvolgimento delle associazioni dei genitori e delle associazioni di categoria delle professioni sanitarie. Per il finanziamento delle iniziative di cui al comma 2, il comma 3 reca un'autorizzazione di spesa pari a 200.000 euro per l'anno 2017 ed il comma 4 prevede che, per gli anni 2017 e 2018, le somme derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al precedente articolo 1, comma 4, siano riassegnate per metà allo stato di previsione del Ministero della salute e per metà allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  Gli articoli 3, 3-bis, 4 e 5 concernono la disciplina sugli effetti dell'inadempimento degli obblighi di vaccinazione relativamente ai servizi educativi, alle scuole ed ai centri di formazione professionale regionale.
  Ricorda che la normativa finora vigente (articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518) – la quale riguarda esclusivamente le scuole – prevede che la mancata presentazione della relativa certificazione o della dichiarazione sostitutiva (quest'ultima deve essere accompagnata dall'indicazione della struttura del Servizio sanitario nazionale competente ad emettere la certificazione) non preclude l'accesso alla scuola o agli esami, determinando esclusivamente l'obbligo, per il dirigente scolastico, di comunicare l'omissione entro cinque giorni, «per gli opportuni e tempestivi interventi», all'azienda sanitaria locale di appartenenza dell'alunno ed al Ministero della salute. Sempre con riferimento alle disposizioni vigenti, ricorda altresì che anche alcuni enti territoriali hanno adottato disposizioni in materia. In particolare, l'articolo 6 della legge regionale dell'Emilia-Romagna 25 novembre 2016, n. 19, pone l'adempimento degli obblighi inerenti alle vaccinazioni come condizione per l'accesso ai servizi educativi e ricreativi, pubblici e privati (servizi il cui accesso è riservato, in linea di massima, ai sensi della medesima legge regionale n. 19, ai minori fino a 3 anni di età); l'articolo 4 del regolamento per le scuole dell'infanzia del Comune di Trieste prevede che l'adempimento degli obblighi vaccinali costituisca requisito per l'accesso alle scuole dell'infanzia.Pag. 189
  In merito all'accesso, il presente decreto opera, al comma 3 dell'articolo 3, una distinzione tra i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia o cosiddette materne (ivi incluse quelle private, anche se non paritarie), da un lato, e le restanti scuole nonché i centri di formazione professionale regionale dall'altro. Per il primo ambito di strutture, la presentazione della documentazione richiesta dal comma 1 del medesimo articolo 3 e dall'articolo 5 costituisce requisito di accesso, mentre per il secondo ambito la mancata presentazione non preclude l'accesso alla scuola o agli esami, né l'accesso ai centri di formazione professionale regionale.
  La disciplina di cui al comma 1 dell'articolo 3 e all'articolo 5 – disciplina che l'articolo 3-bis, inserito al Senato, circoscrive temporalmente, introducendo una nuova procedura dal 2019 – prevede che i dirigenti scolastici delle scuole (ivi comprese quelle private, anche se non paritarie) ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia e dei centri di formazione professionale regionale siano tenuti, all'atto dell'iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni e del minore straniero non accompagnato, a richiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori ovvero ai soggetti affidatari la presentazione, entro il termine di scadenza per l'iscrizione, ovvero, per l'anno 2017, entro il 10 settembre 2017, in riferimento ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia, ed entro il 31 ottobre 2017 in riferimento alle scuole appartenenti agli altri gradi di istruzione ed ai centri di formazione professionale regionale, di una delle seguenti documentazioni: idonea documentazione, relativa all'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (o all'esonero, omissione o differimento delle stesse, ai sensi dei commi 2 e 3 del precedente articolo 1); dichiarazione sostitutiva della suddetta documentazione, con successiva presentazione di quest'ultima entro il 10 luglio di ciascun anno ovvero, per l'anno 2017, entro il 10 marzo 2018; richiesta delle vaccinazioni presentata all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, la quale dovrà eseguire le vaccinazioni obbligatorie indicate nella schedula vaccinale in relazione all'età ed entro la fine dell'anno scolastico ovvero entro la conclusione del calendario annuale per i servizi educativi per l'infanzia o dei corsi per i centri di formazione professionale regionale. Riguardo ai casi in cui le iscrizioni siano operate di ufficio, con una modifica inserita al Senato, è stato previsto che il suddetto termine più ampio del 10 luglio si applichi senza necessità della previa presentazione di una dichiarazione sostitutiva; restano fermi, per il 2017, i termini specifici di cui all'articolo 5 e la necessità di presentazione di una dichiarazione sostitutiva per godere del relativo termine più ampio.
  In base al comma 2 dell'articolo 3, la mancata presentazione di una delle documentazioni alternative – nonché della documentazione successiva all'eventuale dichiarazione sostitutiva – deve essere segnalata, entro i successivi dieci giorni, dai dirigenti e responsabili suddetti all'azienda sanitaria locale; rispetto alla disciplina finora vigente (articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1518 del 1967), si sopprime la previsione della comunicazione da parte del dirigente scolastico anche al Ministero della salute.
  Il comma 3-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, dispone che entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione, gli operatori scolastici, i sanitari e gli operatori sociosanitari presentano agli istituti scolastici ed alle aziende sanitarie in cui prestano servizio una dichiarazione sostitutiva (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) comprovante la propria situazione vaccinale.
  L'articolo 3-bis, inserito durante l'esame al Senato, stabilisce che, a decorrere dall'anno scolastico 2019-2020 e dal calendario relativo al 2019-2020 dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale, si applichi una nuova procedura. Pag. 190Essa consiste: nella trasmissione alle aziende sanitarie locali, da parte dei suddetti dirigenti scolastici e responsabili dei servizi educativi per l'infanzia e dei centri di formazione professionale regionale, entro il 10 marzo, dell'elenco degli iscritti di età compresa tra zero e sedici anni e minori stranieri non accompagnati per l'anno scolastico o per il calendario successivo (quindi, la prima applicazione di questa procedura è posta con riferimento alle iscrizioni per l'anno scolastico o per il calendario 2020-2021); nella restituzione di tali elenchi, da parte delle aziende sanitarie locali, entro il 10 giugno, con l'indicazione dei soggetti che risultino non in regola con gli obblighi vaccinali, che non rientrino nelle situazioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione; nell'invito, nei dieci giorni successivi all'acquisizione degli elenchi, da parte dei suddetti dirigenti scolastici e responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie, ai genitori, ai tutori ed ai soggetti affidatari, a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione alla ASL competente; nella trasmissione, entro il 20 luglio, da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili sopracitati all'azienda sanitaria locale della documentazione pervenuta o della comunicazione dell'eventuale mancato deposito, in modo che l'azienda medesima – qualora la stessa o altra azienda non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo – provveda agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quelli di cui all'articolo 1, comma 4, vale a dire all'applicazione delle conseguenti sanzioni; nella conferma che l'eventuale effetto di preclusione all'accesso, e la conseguente eventuale decadenza dall'iscrizione, si determina solo per i servizi educativi per l'infanzia e per le scuole dell'infanzia, mentre per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale la mancata presentazione non determina la decadenza dall'iscrizione, né impedisce la partecipazione agli esami.
  L'articolo 4 concerne l'inserimento nelle classi delle scuole e dei centri di formazione professionale regionale dei minori che non abbiano effettuato le vaccinazioni obbligatorie. Tali minori sono inseriti, di norma, in classi nelle quali siano presenti solo minori vaccinati o immunizzati, fermi restando il numero delle classi determinato secondo le disposizioni vigenti ed i limiti delle dotazioni organiche del personale derivanti dalle norme ivi richiamate. I dirigenti ed i responsabili summenzionati comunicano all'azienda sanitaria locale, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi nelle quali siano presenti più di due minori non vaccinati.
  L'articolo 4-bis, inserito durante l'esame al Senato, prevede che, con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sia istituita presso il Ministero della salute, l'anagrafe nazionale vaccini – anagrafe già prevista dal Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019, approvato mediante intesa sancita il 19 gennaio 2017 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome – nella quale sono registrati i soggetti vaccinati e da sottoporre a vaccinazione, quelli esonerati da vaccinazione o per i quali è stata consentita l'omissione e il differimento della medesima, nonché le dosi ed i tempi di somministrazione delle vaccinazioni effettuate e gli eventuali effetti indesiderati. L'anagrafe citata raccoglie i dati delle Anagrafi regionali esistenti, i dati relativi alle notifiche effettuate dal medico curante (riguardanti tutti i casi di malattie diffusive pericolose per la salute pubblica), nonché i dati concernenti gli eventuali effetti indesiderati delle vaccinazioni che confluiscono nella rete nazionale di farmacovigilanza, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2015. Agli Pag. 191oneri derivanti dalla disposizione in esame, quantificati in 300 mila euro per l'anno 2018 e 10 mila euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 81/2004 (Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica), che riguarda l'istituzione presso il Ministero della salute del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie con analisi e gestione dei rischi, previamente quelli legati alle malattie infettive e diffusive e al bioterrorismo.
  L'articolo 4-ter, inserito durante l'esame al Senato, prevede che entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, per le finalità di prevenzione e gestione delle emergenze sanitarie in materia di malattie infettive, integra gli obiettivi e la composizione dell'unità di crisi permanente, già istituita presso l'Ufficio di Gabinetto del medesimo Ministero, al fine di renderli funzionali alle esigenze di coordinamento tra tutti i soggetti istituzionali competenti in materia di prevenzione delle malattie infettive nonché di regia sulle azioni da adottare in condizioni di rischio o di allarme.
  L'articolo 5 detta disposizioni transitorie. Esso dispone che per l'anno scolastico 2017/2018 la documentazione comprovante l'effettuazione dei vaccini ovvero l'omissione, l'esonero o il differimento delle stesse debba avvenire entro il 10 settembre 2017 presso i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ed entro il 31 ottobre 2017 presso le istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i centri di formazione professionale regionale. In caso di presentazione di dichiarazione sostitutiva, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2018.
  Il comma 1-bis, introdotto durante l'esame al Senato, prevede che, al fine di agevolare gli adempimenti vaccinali introdotti dalla legge di conversione del decreto in esame, le Regioni e le Province autonome possono prevedere che la prenotazione gratuita delle vaccinazioni di cui all'articolo 1, avvenga, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso le farmacie convenzionate aperte al pubblico attraverso il centro unificato di prenotazione (sistema CUP).
  L'articolo 5-bis, introdotto durante l'esame al Senato, prevede che l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) sia un litisconsorte necessario nei procedimenti giudiziari (civili e amministrativi) relativi a controversie aventi ad oggetto domande di riconoscimento di indennizzo da vaccinazione o a ogni altra controversia intesa al riconoscimento del danno da vaccinazione, oppure a controversie aventi ad oggetto domande di autorizzazione alla somministrazione di presunti farmaci, non oggetto di sperimentazione almeno di fase 3 e da porre economicamente a carico del Servizio sanitario nazionale o di enti o strutture sanitarie pubblici. Viene poi posta una disposizione transitoria diretta a stabilire che tale previsione si applica esclusivamente nei giudizi introdotti in primo grado a partire dal trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge di conversione del decreto-legge.
  L'articolo 5-ter, introdotto durante l'esame al Senato, consente al Ministero della salute, per le esigenze della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure, di avvalersi di un contingente fino a 20 unità di personale di altri Dicasteri in posizione di comando al fine di definire le procedure intese al ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusioni con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie. Ai fini della copertura dei relativi oneri finanziari, quantificati in 359.000 Euro per l'anno 2017 e 1.076.000 euro per l'anno 2018, viene ridotta in misura corrispondente l'autorizzazione di spesa per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi Pag. 192occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie.
  L'articolo 5-quater, introdotto durante l'esame al Senato, dispone un richiamo esplicito alla legge n. 210/1992, che disciplina l'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, disponendo che essa si applichi a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni indicate nell'articolo 1, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica.
  L'articolo 6 reca le abrogazioni.
  L'articolo 7 riduce nella misura di 200.000 euro per il 2017 la dotazione del «Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi», ai fini della copertura finanziaria dell'onere di cui al precedente articolo 2, comma 3, vale a dire per l'avvio da parte del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione per l'anno scolastico 2017-2018, di iniziative di formazione del personale docente ed educativo nonché di educazione delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti sui temi della prevenzione sanitaria e, in particolare, delle vaccinazioni.
  L'articolo 7-bis, inserito durante l'esame al Senato, specifica che le disposizioni del decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
  Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con due osservazioni (vedi allegato 1).

  Il senatore Roberto COTTI (M5S) sottolinea che il parere contiene delle mere osservazioni, di carattere non vincolante.

  La senatrice Pamela Giacoma Giovanna ORRÙ (PD), relatrice, ricorda che neanche le condizioni contenute nei pareri rivestono carattere vincolante. Sottolinea di ritenere preferibile per le questioni poste, che non risultano direttamente lesive delle competenze regionali, la forma dell'osservazione.

  Il deputato Ivan CATALANO (Misto-CI) dichiara il proprio voto contrario. Le disposizioni modificate dal Senato all'articolo 1, commi 1, 1-bis ed 1-quater non risultano infatti sufficientemente chiare sui poteri delle Regioni in materia di obblighi vaccinali.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato 1).

Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente.
Nuovo testo unificato C. 104.
(Parere alla XII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame.

  La deputata Gessica ROSTELLATO (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla XII Commissione Affari sociali della Camera sul testo unificato delle proposte di legge C. 104 ed abbinate, recante «Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.
  Il testo unificato, che si compone di 9 articoli, prevede e disciplina misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente.
  L'articolo 1 enuncia la finalità della legge che, nel quadro del Primo piano d'azione internazionale sull'invecchiamento, approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione n. 37/51 del 3 dicembre 1982, e della Pag. 193risoluzione n. 46/91 delle Nazioni Unite del 16 dicembre 1991, e in ottemperanza agli articoli 21 (Non discriminazione) e 25 (Diritti degli anziani) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, promuove politiche volte all'invecchiamento attivo, al fine di valorizzare il ruolo delle persone anziane nella comunità e la loro partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale secondo alcuni principi, tra i quali: la promozione dell'apporto individuale e collettivo delle persone anziane attraverso il volontariato, e la valorizzazione di esperienze formative, cognitive, professionali ed umane delle stesse; il contrasto ai fenomeni di esclusione e di discriminazione, sostenendo azioni che garantiscano un invecchiamento sano e dignitoso, rimuovendo gli ostacoli ad una piena inclusione sociale; la promozione ed il sostegno alla formazione e all'aggiornamento dei soggetti che volontariamente operano in favore delle persone anziane.
  Ai fini della legge, si considerano persone anziane i titolari di trattamenti di quiescenza, anche anticipati, o coloro che abbiano raggiunto l'età pensionabile.
  L'articolo 2 enuncia la definizione di invecchiamento attivo, ritenendosi tale il processo che promuove la continua capacità del soggetto di ridefinire ed aggiornare il proprio progetto di vita in rapporto ai cambiamenti inerenti la propria persona e il contesto di vita attraverso azioni volte ad ottimizzare il benessere sociale, la salute, la sicurezza e la partecipazione alle attività sociali allo scopo di migliorare la qualità della vita e di affermare la dignità delle persone nel corso dell'invecchiamento, anche in maniera associata, a vantaggio dell'intera società e per contrastare il rischio di isolamento e di marginalizzazione sociale.
  L'articolo 3 attribuisce ai Comuni, singoli o associati, il compito di predisporre progetti diretti al coinvolgimento delle persone anziane per la realizzazione delle finalità della legge, nell'ambito delle attività di utilità sociale di cui all'articolo 4, attraverso la concertazione con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale. Le persone anziane che partecipano ai progetti di invecchiamento attivo, sulla base del tempo offerto gratuitamente alla comunità, possono essere destinatarie di opportunità culturali, formative e ricreative fornite, anche gratuitamente o a costi ridotti, dal comune, dalle altre amministrazioni, ovvero dai privati coinvolti nei progetti, e fruiscono di un buono pasto per ogni giorno impiegato in attività di utilità sociale indipendentemente dall'effettivo numero di ore giornaliere impegnate, nonché della copertura gratuita per gli spostamenti effettuati anche su autovetture da piazza.
  L'articolo 4 elenca le attività considerate di utilità sociale, quali la sensibilizzazione sui diritti delle persone anziane, l'auto-aiuto tra le stesse e la promozione della solidarietà tra le generazioni, la vigilanza e la protezione dei minori e dei soggetti più fragili, l'accompagnamento e il sostegno nei confronti delle persone che si trovino in stato di necessità o affette da malattie, la tutela, la valorizzazione, la promozione e lo sviluppo della cultura, del patrimonio artistico e ambientale, l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale e di attività sportive dilettantistiche.
  L'articolo 5 prevede l'obbligo per i comuni di assicurare le persone anziane che svolgono attività di utilità sociale contro i rischi di infortunio connessi alle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
  L'articolo 6 dispone che lo Stato promuova, in collaborazione con le Regioni e le Province autonome e gli enti locali, la partecipazione delle persone anziane a processi educativi ed alla formazione inter e intra-generazionale, anche mediante progetti finalizzati alla riduzione del divario digitale e a favorire l'accesso alle tecnologie dell'informazione nonché il sostegno alle attività delle università della terza età comunque denominate. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove protocolli operativi con le scuole di ogni ordine e grado, con le università e gli enti territoriali per realizzare Pag. 194progetti diretti a mettere a disposizione delle nuove generazioni i saperi e le esperienze professionali acquisite dalle persone anziane.
  L'articolo 7 prevede alcune azioni positive in tema di prevenzione e benessere. Al Ministero della salute viene attribuito il compito di promuovere azioni tese al mantenimento del benessere durante l'invecchiamento della persona anziana sostenendo la diffusione di corretti stili di vita e l'educazione motoria e fisica. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, promuove, inoltre, politiche di sostegno alla persona anziana nel suo abituale contesto familiare e territoriale agevolando una vita di relazione attiva, al fine di prevenire i fenomeni di isolamento sociale e di limitare l'ospedalizzazione e l'inserimento in strutture assistenziali residenziali. Sono poi favoriti gli strumenti di prossimità e di socialità, nonché quelli che garantiscono e facilitano l'acquisizione di informazioni sui servizi presenti nel territorio regionale, nonché sugli interventi e sulle azioni sociali promossi in conformità alla presente legge.
  L'articolo 8 dispone che per gli anni 2017, 2018 e 2019 sia prevista una sperimentazione diretta a favorire l'adozione di progetti di invecchiamento attivo da parte degli enti locali, compatibili con le peculiarità sociali e del territorio, in collaborazione con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale. Per il finanziamento dei citati progetti è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo con una dotazione annua pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2017 e a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Ai conseguenti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Viene poi previsto che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro due mesi dall'entrata in vigore della legge, d'intesa con la Conferenza unificata, sono stabiliti le modalità ed i termini per la presentazione dei progetti ed i criteri per la ripartizione del Fondo.
  L'articolo 9 prevede la clausola di invarianza finanziaria, con l'eccezione delle disposizioni relative all'istituzione del Fondo per le quali è prevista specifica copertura.
  Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Norme in materia di domini collettivi.
C. 4522, approvata dal Senato.
(Parere alla XII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame.

  Il deputato Simone VALIANTE (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla XIII Commissione Agricoltura della Camera, sul progetto di legge C. 4522, recante «Norme in materia di domini collettivi», approvata dal Senato.
  Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere in data 1o ottobre 2014, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato.
  L'articolo 1, comma 1, riconosce i domini collettivi come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie.
  I domini collettivi sono soggetti a Costituzione e trovano il loro fondamento negli articoli 2 (che riconosce le formazioni sociali dove l'individuo svolge la sua personalità), 9 (il quale assegna alla Repubblica la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione), 42, secondo comma (il quale riconosce la funzione sociale della proprietà privata), e 43 della Costituzione (secondo il quale possono essere riservate Pag. 195originariamente o trasferite allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori ed utenti determinate imprese che si riferiscono a servizi pubblici essenziali, a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale). Essi sono dotati di capacità di produrre norme vincolanti valevoli sia per l'amministrazione soggettiva e oggettiva, sia per l'amministrazione vincolata e discrezionale. Hanno la gestione del patrimonio naturale, economico e culturale che coincide con la base territoriale della proprietà collettiva. Si caratterizzano per l'esistenza di una collettività che è proprietaria collettivamente dei beni e che esercita, individualmente o congiuntamente, i diritti di godimento sui terreni sui quali insistono tali diritti. Il Comune svolge di norma funzioni di amministrazione di tali terreni salvo che la comunità non abbia la proprietà pubblica o collettiva degli stessi.
  Il comma 2 prevede che gli enti esponenziali delle collettività titolari del diritto d'uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria.
  L'articolo 2 riconosce come compito della Repubblica quello di valorizzare i beni collettivi di godimento in quanto: fondamentali per lo sviluppo delle collettività locali; strumentali per la tutela del patrimonio ambientale nazionale; insistenti su territori che hanno costituito la base di istituzioni storiche finalizzate alla salvaguardia del patrimonio culturale e naturale degli stessi territori; fondativi di strutture eco-paesisitiche del paesaggio agro-silvo-pastorale nazionale; patrimonio di risorse rinnovabili da utilizzare a favore della collettività degli aventi diritto (comma 1).
  La Repubblica riconosce e tutela i diritti di uso e di gestione collettivi preesistenti allo costituzione dello Stato italiano. Sono, altresì, riconosciute le comunioni familiari esistenti nei territori montani le quali mantengono il diritto a godere e a gestire i beni in esame conformemente a quanto previsto negli statuti e nelle consuetudini loro riguardanti.
  Viene riconosciuta la sussistenza di un diritto sulle terre di collettivo godimento quando: – esso ha ad oggetto lo sfruttamento del fondo dal quale ricavare una qualche utilità; – esso è riservato ai componenti della comunità (o collettività), salvo diversa decisione dell'ente collettivo.
  L'articolo 3 definisce i beni collettivi (comma 1) che costituiscono il patrimonio civico (comma 2) e afferma la loro inalienabilità, indivisibilità, inusucapibilità e perpetua destinazione agro-silvo-pastorale (comma 3). Su tali beni è inoltre imposto il vincolo paesaggistico (comma 6).
  In particolare, il comma 1 qualifica i seguenti beni come beni collettivi: – le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni o associazioni agrarie comunque denominate; – le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di un comune o di una frazione, a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto; – le terre derivanti da scioglimento delle promiscuità ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 1766 del 1927, sul riordinamento degli usi civici. Si fa riferimento alla disposizione che ha sciolto senza compenso tutte le comunioni per servitù reciproche e per condominio attribuendo a ciascun Comune o a ciascuna frazione una parte delle terre in piena proprietà, corrispondente in valore all'entità ed estensione dei reciproci diritti sulle terre, tenuto conto della popolazione, del numero degli animali mandati a pascolare e dei bisogni di ciascun Comune e di ciascuna frazione); – le terre derivanti da conciliazioni nelle materie regolate dalla predetta legge n. 1766 del 1927; – le terre derivanti dallo scioglimento di associazioni agrarie; le terre derivanti dall'acquisto ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge n. 1766 del 1927 e dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102. Il riferimento all'articolo 22 della legge del 1927 richiama Pag. 196la possibilità, in caso di terreni poco estesi e necessità di divisione tra più famiglie, di aumentare la massa da dividere, consentendo a Comuni e associazioni di fruire delle agevolazioni per l'acquisto di nuovi terreni; l'articolo 9 della legge del 1971 prevede che le Regioni, le Comunità montane e i comuni possano acquistare ed espropriare terreni compresi nei rispettivi territori montani non più utilizzati a coltura agraria o nudi o cespugliati o anche parzialmente boscati per destinarli alla formazione di boschi, prati, pascoli o riserve naturali; le terre derivanti da operazioni e provvedimenti di liquidazione o da estinzione di usi civici; le terre derivanti da permuta o da donazione; le terre di proprietà di soggetti pubblici o privati, su cui i residenti del comune e della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati.
  In base al comma 2, tutti tali beni, con la sola eccezione delle terre di proprietà pubblica o privata sui quali gli usi civici non siano stati ancora liquidati, costituiscono il patrimonio antico dell'ente collettivo, detto anche patrimonio civico o demanio civico. L'utilizzazione di tale patrimonio dovrà essere effettuata in conformità alla destinazione dei beni e secondo le regole d'uso stabilite dal dominio collettivo (comma 5).
  I commi 3 e 6 definiscono il regime giuridico dei beni collettivi prevedendo l'inalienabilità, l'indivisibilità; l'inusucapibilità; la perpetua destinazione agro-silvo-pastorale; la loro sottoposizione a vincolo paesaggistico.
  Il comma 4 stabilisce che, in relazione alle proprietà collettive di organizzazioni montane, anche unite in comunanze, comunque denominate, ivi comprese le comunioni familiari montane e le regole cadorine, sono fatte salve le previsioni dell'articolo 11, terzo comma, della legge n. 1102/1971. Il primo comma di tale disposizione stabilisce l'inalienabilità, indivisibilità e vincolatività delle attività agro-silvo-pastorali come patrimonio antico delle comunioni, trascritto o intavolato nei libri fondiari. Il riferimento alla salvezza delle previsioni del terzo comma dell'articolo 11 è alla possibilità di libera contrattazione dei soli beni acquistati dalle comunioni montane dopo il 1952; per tutti gli altri beni la legge regionale determinerà limiti, condizioni, controlli intesi a consentire la concessione temporanea di usi diversi dai forestali, che dovranno comunque essere autorizzati anche dall'autorità forestale della Regione.
  Il comma 7 prevede che, entro un anno dall'entrata in vigore della legge in esame – nell'ambito del riordino della disciplina delle organizzazioni montane di cui al comma 4 – le regioni debbano, nel rispetto degli statuti di tali organizzazioni, esercitare le competenze loro attribuite dalla legge 97 del 1994 (articolo 3, comma 1, lett. b), nn. da 1 a 4), cioè disciplinare con legge i profili relativi ai seguenti punti: 1) le condizioni per poter autorizzare una destinazione, caso per caso, di beni comuni ad attività diverse da quelle agro-silvo-pastorali, assicurando comunque al patrimonio antico la primitiva consistenza agro-silvo-pastorale compreso l'eventuale maggior valore che ne derivasse dalla diversa destinazione dei beni; 2) le garanzie di partecipazione alla gestione comune dei rappresentanti liberamente scelti dalle famiglie originarie stabilmente stanziate sul territorio sede dell'organizzazione, in carenza di norme di autocontrollo fissate dalle organizzazioni, anche associate; 3) forme specifiche di pubblicità dei patrimoni collettivi vincolati, con annotazioni nel registro dei beni immobili, nonché degli elenchi e delle deliberazioni concernenti i nuclei familiari e gli utenti aventi diritto, ferme restando le forme di controllo e di garanzie interne a tali organizzazioni, singole o associate; 4) le modalità e i limiti del coordinamento tra organizzazioni, comuni e comunità montane, garantendo appropriate forme sostitutive di gestione, preferibilmente consortile, dei beni in proprietà collettiva in caso di inerzia o impossibilità di funzionamento delle organizzazioni stesse, nonché garanzie del loro coinvolgimento nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale e nei procedimenti Pag. 197avviati per la gestione forestale e ambientale e per la promozione della cultura locale.
  Decorso il citato termine annuale, ai citati adempimenti provvedono con atti amministrativi – poi resi esecutivi con deliberazione della Giunta regionale – gli enti esponenziali delle collettività titolari sul territorio dei ben collettivi.
  Il comma 7 stabilisce, infine, l'abrogazione della norma transitoria di cui al comma 2 dell'articolo 3 della citata legge del 1994 che prevede che, fino alla data di entrata in vigore delle norme regionali indicate al comma 1, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 97 del 1994, in quanto con essa compatibili.
  Il comma 8 stabilisce che nell'assegnazione di terre definite quali beni collettivi ai sensi della legge in esame, gli enti esponenziali delle collettività debbano dare priorità ai giovani agricoltori, come definiti a sensi della normativa europea.
  Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con due osservazioni (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette.
S. 119-1004-1034-1931-2012-B, approvato dal Senato, modificato dalla Camera.
(Parere alla 13a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

  La Commissione inizia l'esame.

  Il deputato Francesco RIBAUDO (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 13a Commissione Territorio, ambiente, beni ambientali del Senato, sul disegno di legge S. 119-1004-1034-1931-2012-B, recante «Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette», già approvato dal Senato in prima lettura e successivamente modificato dalla Camera.
  Osserva preliminarmente che nel corso dell’iter parlamentare alcuni suggerimenti espressi da questa Commissione nei pareri resi sono stati recepiti.
  Fa inoltre presente il mancato recepimento di specifiche proposte volte a rafforzare il coinvolgimento delle Regioni e della Conferenze intergovernative nell'ambito delle procedure dettate dal disegno di legge, che non possono più essere riproposte in questa sede poiché relative a parti del testo approvate, in modo identico, dai due rami del Parlamento.
  Ricorda che la Commissione ha già espresso il parere, nel corso dell'esame in prima lettura, alla 13a Commissione del Senato (in data 26 marzo 2014) e, in seconda lettura, alla VIII Commissione (Ambiente) della Camera sul testo proposto dalla Commissione medesima all'esito dell'esame in sede referente (in data 23 marzo 2017).
  Tra le modificazioni apportate nel corso dell'esame in Assemblea della Camera, rispetto al testo su cui la Commissione si era da ultimo espressa, si segnalano le seguenti.
  All'articolo 2, comma 2, nel sostituire l'articolo 4 della legge n. 394 del 1991 («Legge quadro sulle aree protette»), è stato previsto il coinvolgimento della Conferenza permanente Stato-Regioni, nella forma del parere, ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'ambiente con cui viene approvato il Piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette. Con tale modifica è stata recepita una delle condizioni poste da questa Commissione in sede di espressione del parere nel corso dell'esame presso la Camera.
  È stato introdotto uno specifico articolo (articolo 4) al fine di modificare l'articolo 7 della legge n. 394 del 1991, in materia di misure di incentivazione ai territori compresi in un parco nazionale o in un parco naturale regionale. Nel testo approvato dalla Camera è previsto che le Regioni Pag. 198provvedano a destinare prioritariamente a tali territori una quota delle risorse dei piani operativi regionali (POR) per la realizzazione di una serie di obiettivi in parte già contemplati dal vigente articolo 7. Tra i nuovi obiettivi inseriti nel testo dell'articolo 7 approvato dalla Camera si segnalano: il mantenimento dei livelli essenziali nell'erogazione dei servizi pubblici e il sostegno alla pianificazione territoriale dei Comuni.
  È stato modificato l'articolo 5 al fine di prevedere l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, destinato al finanziamento di misure di incentivazione fiscale nelle aree protette. Ricorda che – nel testo proposto dalla Commissione all'esito dell'esame in sede referente – l'adozione di misure di incentivazione fiscale alle aree protette veniva demandata ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico.
  All'articolo 7 – che modifica l'articolo 9 della legge n. 394 recante disciplina degli organi dell'Ente Parco – la Camera, nel corso dell'esame in Assemblea, ha soppresso una integrazione introdotta in sede referente rispetto al testo approvato dal Senato in prima lettura, volta ad esonerare i Presidenti e i membri dei Consigli direttivi dei Parchi nazionali e i Presidenti delle aree marine protette dai vincoli di attribuzione degli incarichi a soggetti in quiescenza posti dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, nonché a prorogare l'efficacia di nomine e designazioni intervenute alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 95 fino alla loro naturale scadenza. È stata in tal modo recepita una delle condizioni poste da questa Commissione in sede di espressione del parere alla Commissione VIII della Camera.
  È stato inserito uno specifico articolo (articolo 8) volto a richiamare, tra i membri della Comunità del parco – accanto ai Presidenti delle Regioni e delle Province, ai Sindaci dei comuni e ai Presidenti delle comunità montane nei cui territori sono ricomprese le aree del parco, già previsti dal vigente articoli 10, comma 1, della legge n. 394 – anche i «presidenti delle unioni montane dei comuni».
  All'articolo 9, è stata introdotta una modifica all'articolo 14 della legge n.394 diretta a sostituire il comma 5 secondo cui l'ente parco organizza, d'intesa con la Regione o le Regioni interessate, speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo di guida del parco. La disposizione introdotta alla Camera, nel ribadire che l'ente parco organizza specifici corsi di formazione cui segue il rilascio del richiamato titolo, fa tuttavia venire meno il riferimento al coinvolgimento delle Regioni. In considerazione delle competenze che la Costituzione riserva alle Regioni in materia di formazione professionale, occorrerebbe valutare il mantenimento all'intesa con le Regioni previsto nel testo vigente.
  All'articolo 12 – nel modificare l'articolo 16 della legge n. 394 recante disciplina degli organi dell'Ente Parco, in materia di entrate dell'Ente parco ed agevolazioni fiscali – sono stati posti obblighi di contribuzione alle spese per il recupero ambientale e della naturalità in capo ai titolari di impianti di imbottigliamento delle acque minerali ubicati nel territorio dell'area protetta (comma 1-octies). Sono stati esclusi dagli obblighi di contribuzione i seguenti soggetti: gli impianti di produzione energetica di proprietà dei Comuni del parco e le società da essi controllate, le amministrazioni separate di usi civici nonché le cooperative il cui statuto consenta l'adesione a tutti i cittadini residenti nei territori interessati, in quanto titolari di concessioni, autorizzazioni o impianti di cui ai precedenti commi in cui si prevedono obblighi di contribuzione (comma 1-undecies). È stato altresì specificato al comma 1-duodevicies, ultimo periodo, che le disposizioni introdotte al medesimo comma si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome compatibilmente con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle relative Pag. 199norme di attuazione. Al riguardo, si tratta di una specificazione non necessaria, atteso che l'articolo 29 del provvedimento, già nel testo approvato in prima lettura, reca una clausola di salvaguardia secondo cui tutte le disposizioni recate nel provvedimento in esame e nella legge n. 394 del 1991 si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
  All'articolo 19, che modifica l'articolo 21 della legge n. 394 in materia di vigilanza sulle aree protette, è stato aggiunto uno specifico comma al fine di puntualizzare che le funzioni di vigilanza all'interno delle aree naturali protette regionali continuano ad essere esercitate dalla Regione sulla base di quanto previsto dall'articolo 27 della medesima legge n. 394.
  All'articolo 26 – nel quale si dispone che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome provveda alla valorizzazione della catena appenninica – è stato aggiunto un comma al fine di precisare che le attività di promozione devono essere svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con due condizioni ed una osservazione (vedi allegato 4).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 25 luglio 2017.

  L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 14.40 alle 14.45.

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