CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 luglio 2017
860.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 25 luglio 2017.

Audizioni di Enrico Giovannini, professore ordinario di Statistica presso l'Università Tor Vergata di Roma, di Maurizio Franzini, professore ordinario di Politica economica presso l'Università La Sapienza di Roma, di Mario Pianta, professore ordinario di Politica economica presso l'Università di Urbino, di Carlotta Balestra, economista dell'OCSE e di Francesco Lamperti, rappresentante del Progetto ISIGrowth, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto ministeriale recante individuazione degli indicatori di benessere equo e sostenibile (Atto n. 428).

  Le audizioni informali si sono svolte dalle 11.15 alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 25 luglio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene la sottosegretaria per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Francesco BOCCIA, presidente, comunica che entrano a far parte della Commissione l'onorevole Enrico COSTA e l'onorevole Giovanni MONCHIERO, cui porge i migliori auguri di buon lavoro. Comunica, altresì, che cessa di far parte della Commissione l'onorevole Raffaello VIGNALI, che ringrazia per il lavoro svolto.

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili e di circonvenzione di persona incapace.
C. 4130-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Ernesto PREZIOSI (PD), relatore, avverte che il provvedimento in titolo, di iniziativa parlamentare e non corredato di relazione tecnica, in prima lettura alla Camera, si compone di 5 articoli.
  Segnala in particolare che l'articolo 1 introduce nel codice penale l'articolo 643-bis, che tipizza il nuovo delitto di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili, consistente nella condotta di chiunque, con mezzi fraudolenti, induca una persona che versi in situazioni di vulnerabilità psicofisica, in ragione dell'età avanzata, a dare o promettere indebitamente a sé o ad altri denaro, beni o altra utilità, fissandone la relativa pena nella reclusione da 2 a 6 anni e nella multa da 400 a 3.000 euro e prevedendo talune specifiche aggravanti.
  L'articolo 2 introduce nel codice penale l'articolo 643-ter, con l'obiettivo di limitare i casi di applicazione della sospensione condizionale della pena ai condannati per circonvenzione di incapaci e frode in Pag. 36danno di soggetti vulnerabili, di cui rispettivamente agli articoli 643 e 643-bis del codice penale.
  L'articolo 3 prevede che, in relazione al nuovo reato di frode in danno di soggetti vulnerabili, possa applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere anche se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni.
  L'articolo 4 prevede invece l'arresto obbligatorio in flagranza dei delitti di circonvenzione di incapace e di frode in danno di soggetti vulnerabili.
  L'articolo 5, infine, innalza la pena stabilita per il delitto di circonvenzione di persone incapaci, prevedendo la reclusione da 2 a 7 anni e la multa da 1.302 a 3.500 euro.
  Poiché il testo, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, in ragione del carattere ordinamentale delle disposizioni da esso recate, propone di esprimere sul medesimo un parere di nulla osta.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Ernesto PREZIOSI (PD), relatore, comunica che, in data odierna, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. In proposito, giacché le proposte emendative in esso contenute non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle stesse un parere di nulla osta.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista.
C. 3343-A.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione della relatrice, comunica che l'Assemblea, in data 20 luglio 2017, ha trasmesso il fascicolo n. 5 degli emendamenti che, rispetto alle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 4, su cui la Commissione bilancio ha già espresso un parere di nulla osta, contiene le ulteriori proposte emendative Sisto 1.1 e Fabrizio Di Stefano 1.41.
  Al riguardo rileva che l'emendamento Fabrizio Di Stefano 1.41 prevede tra l'altro che, al fine di individuare i monumenti presenti sul territorio nazionale che richiamano regimi totalitari e che possono offendere la suscettibilità dei passanti, sia istituito un Comitato parlamentare presieduto dal Presidente della Camera dei deputati. La proposta emendativa prevede inoltre che per i monumenti individuati in tal modo dal Comitato è disposta la demolizione. Al riguardo reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo sugli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa.
  Fa presente inoltre che l'emendamento Sisto 1.1 non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario sull'emendamento Fabrizio Di Stefano 1.41, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, ed esprime nulla osta sull'emendamento Sisto 1.1.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione della relatrice, preso atto dei chiarimenti Pag. 37forniti dal Governo, propone di esprimere parere contrario sull'emendamento 1.41, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura e di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 5 e non comprese nel fascicolo n. 4.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi.
C. 1994-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato.

(Parere alla II Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 luglio 2017.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella seduta dello scorso 18 luglio la rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI chiarisce che agli oneri derivanti dalla costituzione della Banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio di cui all'articolo 4, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2017, trattandosi di spesa di investimento, si provvederà mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio 2017-2019, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Per quanto concerne invece gli oneri di funzionamento della medesima Banca di dati nazionale, evidenzia che ad essi si provvederà, a decorrere dall'anno 2018, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in conformità a quanto previsto dalla clausola di invarianza di cui al comma 7 del predetto articolo 4.

  Dario PARRINI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 1994-B, recante Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    agli oneri derivanti dalla costituzione della Banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio di cui all'articolo 4, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2017, trattandosi di spesa di investimento, si provvederà mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio 2017-2019, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze;
    per quanto concerne invece gli oneri di funzionamento della medesima Banca di dati nazionale, ad essi si provvederà, a decorrere dall'anno 2018, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in conformità a quanto previsto dalla clausola di invarianza di cui al comma 7 del predetto articolo 4,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

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  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011.
C. 4464 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla II Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 luglio 2017.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella seduta del 19 luglio 2017 la rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI evidenzia che il primo incontro periodico con il Paese controparte si terrà in Gabon nel corso dell'anno 2017.
  Segnala poi che le riunioni che si terranno in Italia non determineranno oneri aggiuntivi, giacché saranno tenute presso le strutture del Ministero della difesa e ad esse prenderà parte personale del predetto Ministero che svolge abitualmente attività di cooperazione internazionale nelle varie materie oggetto di riunione.
  Conclude sottolineando che qualunque costo associato alla partecipazione alle citate riunioni di personale della controparte rimarrà a carico della controparte stessa.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 4464 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    il primo incontro periodico con il Paese controparte si terrà in Gabon nel corso dell'anno 2017;
    le riunioni che si terranno in Italia non determineranno oneri aggiuntivi, giacché saranno tenute presso le strutture del Ministero della difesa e ad esse prenderà parte personale del predetto Ministero che svolge abitualmente attività di cooperazione internazionale nelle varie materie oggetto di riunione;
    qualunque costo associato alla partecipazione alle citate riunioni di personale della controparte rimarrà a carico della controparte stessa;
   nel presupposto che, pur in mancanza di un'espressa previsione al riguardo, il Ministro dell'economia e delle finanze si intenda autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 18 novembre 2009 e a Quito il 20 novembre 2009.
C. 4465 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla II Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 luglio 2017.

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  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella precedente seduta del 19 luglio 2017 la rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI chiarisce che il primo incontro periodico con il Paese controparte si terrà in Ecuador nel corso dell'anno 2017.
  Fa quindi presente che le riunioni che si terranno in Italia non determineranno oneri aggiuntivi, giacché saranno tenute presso le strutture del Ministero della difesa e ad esse prenderà parte personale del predetto Ministero che svolge abitualmente attività di cooperazione internazionale nelle varie materie oggetto di riunione.
  Assicura infine che qualunque costo associato alla partecipazione alle citate riunioni di personale della controparte rimarrà a carico della controparte stessa.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 4465 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 18 novembre 2009 e a Quito il 20 novembre 2009;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    il primo incontro periodico con il Paese controparte si terrà in Ecuador nel corso dell'anno 2017;
    le riunioni che si terranno in Italia non determineranno oneri aggiuntivi, giacché saranno tenute presso le strutture del Ministero della difesa e ad esse prenderà parte personale del predetto Ministero che svolge abitualmente attività di cooperazione internazionale nelle varie materie oggetto di riunione;
    qualunque costo associato alla partecipazione alle citate riunioni di personale della controparte rimarrà a carico della controparte stessa;
   nel presupposto che, pur in mancanza di un'espressa previsione al riguardo, il Ministro dell'economia e delle finanze si intenda autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 73/2017: Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale.
C. 4595 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione della relatrice, fa presente che il disegno di legge, già approvato dal Senato e corredato di relazione tecnica, dispone la conversione del decreto-legge n. 73 del 7 giugno 2017, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, rilevando che al momento non risulta pervenuta la relazione tecnica riferita al testo approvato dal Senato.
  Passando all'esame delle norme considerate dalla documentazione tecnica, nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  Circa l'articolo 1, commi da 1 a 3, recante disposizioni in materia di vaccini, nel prendere atto delle indicazioni contenute nella relazione tecnica riferita al Pag. 40testo originario del provvedimento e del complesso delle valutazioni e delle informazioni rese dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato, ai fini di una verifica della non onerosità delle disposizioni, asserita dalla relazione tecnica riferita al testo originario del decreto-legge e dall'ulteriore documentazione tecnica consegnata nel corso dell'esame presso il Senato, ritiene opportuno acquisire chiarimenti dal Governo in merito ai profili di seguito evidenziati:
   per quanto attiene ai vaccini già somministrati gratuitamente in base alla normativa previgente al decreto-legge in esame e resi obbligatori dal provvedimento in esame, le relazioni tecniche presentate assumono l'invarianza finanziaria della previsione di obbligatorietà sulla base delle risorse già stanziate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale – SSN (con l'unica eccezione del vaccino anti-varicella, per il quale la relazione tecnica fornisce una nuova stima delle relative esigenze finanziarie). Peraltro, ai fini di una conferma della neutralità delle disposizioni, andrebbe verificato se le risorse già stanziate e riferite ai vigenti LEA siano compatibili con l'obiettivo di copertura vaccinale al 95 per cento richiamato dalla relazione tecnica per i vaccini obbligatori;
   per quanto riguarda i minori stranieri non accompagnati, la relazione tecnica riferita al testo originario considera tale categoria già inclusa nell'ambito applicativo del decreto-legge, senza peraltro precisare se tale inclusione riguardi esclusivamente i soggetti fino a sedici anni di età. Poiché il testo approvato dal Senato esplicita il riferimento ai minori stranieri non accompagnati, ma senza limitazioni di carattere anagrafico, andrebbe verificato se le stime della relazione tecnica incorporino l'intera categoria in questione, evidenziando, in caso contrario, gli eventuali effetti finanziari derivanti dalle modifiche approvate dal Senato.

  In merito all'articolo 1, comma 3-bis, riguardante la relazione annuale sui risultati del sistema di farmacosorveglianza, ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti in merito agli effetti finanziari dell'integrazione con esperti della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, tenuto conto che la norma non esclude espressamente la corresponsione di emolumenti e rimborsi spese.
  Ritiene che andrebbe inoltre acquisita conferma che anche l'Istituto superiore di sanità possa far fronte ai compiti indicati con le risorse già ad esso assegnate in base alla vigente normativa.
  Riguardo all'articolo 1, commi da 4 a 6, recante disposizioni applicabili in caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale, tenuto conto che le modifiche approvate dal Senato prevedono nuovi adempimenti a carico delle ASL, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione idonei a verificare se le medesime strutture possano adempiere agli obblighi previsti sulla base delle risorse esistenti. Formula analoghe considerazioni in ordine all'AIFA, in ragione dei compiti ad essa affidati.
  In ordine all'articolo 2, concernente iniziative di comunicazione e informazione sulle vaccinazioni, per quanto attiene alle iniziative informative, ritiene che andrebbe verificato se l'ampliamento delle finalità di tali iniziative, previsto dalle modifiche approvate dal Senato, sia compatibile con il limite di spesa costituito dalle risorse già disponibili per tali attività in base alla vigente normativa.
  Con riferimento all'articolo 3, riguardante gli adempimenti vaccinali in ambito scolastico, tenuto conto del complesso degli adempimenti posti a carico delle strutture scolastiche, evidenzia la necessità di acquisire dal Governo dati ed elementi di valutazione al fine di verificare l'impatto organizzativo e logistico delle disposizioni ed i conseguenti riflessi di carattere finanziario.
  In relazione all'articolo 3-bis, recante misure di semplificazione per gli adempimenti vaccinali in ambito scolastico a decorrere dall'anno 2019, richiama le considerazioni già svolte con riferimento ai precedenti articoli riguardo alla necessità di acquisire elementi di valutazione sul possibile impatto organizzativo e sui connessi Pag. 41riflessi di carattere finanziario, derivanti dal complesso delle attività previste a carico delle strutture scolastiche. Ciò anche con riguardo alla strumentazione necessaria per l'acquisizione, la conservazione e la trasmissione dei dati. Reputa necessari analoghi elementi con riferimento agli obblighi posti a carico delle ASL.
  A proposito dell'articolo 4, riguardante ulteriori adempimenti delle istituzioni scolastiche ed educative, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto dell'espresso rinvio, contenuto nella norma, alle vigenti disposizioni relative al numero ed ai limiti per la formazione delle classi.
  Circa l'articolo 4-bis, concernente l'Anagrafe nazionale vaccini, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che, in base alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, alla copertura degli oneri derivanti dalla istituzione dell'Anagrafe nazionale vaccini presso il Ministero della salute – quantificati in 300 mila euro per l'anno 2018 e in 10 mila euro a decorrere dall'anno 2019 – si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 81 del 2004. In proposito, fa presente che tale ultima disposizione ha istituito presso il predetto Ministero il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie, all'uopo prevedendo un apposito stanziamento di bilancio che, per gli anni 2017 e 2018, risulta rispettivamente pari a circa 9,9 milioni di euro e a circa 7,2 milioni di euro (capitolo 4393 dello stato di previsione del Ministero della salute). In merito ai profili di copertura finanziaria non ha osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale giudica opportuno acquisire una conferma da parte del Governo, che l'utilizzo delle risorse ivi previste non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle finalità cui risulta destinata l'autorizzazione di spesa in parola, ciò tanto più in considerazione del fatto che quest'ultima è volta ad assicurare non solo lo svolgimento delle attività del citato Centro nazionale bensì anche il funzionamento dello stesso, comprese le spese per il personale, che rivestono natura di onere inderogabile.
  Sul piano meramente formale osserva inoltre, da un lato, che la «quantificazione» degli oneri di cui al comma 3 dell'articolo in commento dovrebbe correttamente interpretarsi – a prescindere dal tenore letterale della citata espressione – nel senso della introduzione di uno specifico limite massimo di spesa, dall'altro, che l'onere previsto a regime con decorrenza dal 2019 rivesta carattere annuale.
  Con riferimento invece alla clausola di neutralità finanziaria di cui al successivo comma 4, non ha osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale reputa opportuno acquisire la conferma del Governo, che l'invarianza ivi prevista è da intendersi riferita alle risorse «umane, finanziarie e strumentali» disponibili a legislazione vigente.
  In merito all'articolo 4-ter, concernente l'Unità di crisi, non ha osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale ritiene opportuna una conferma – che l'integrazione dell'unità di crisi possa effettivamente essere realizzata senza nuovi oneri, come espressamente previsto dalla norma, e senza corresponsione ai suoi componenti di compensi o altri emolumenti.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, riguardo all'integrazione della composizione dell'Unità di crisi permanente di cui al decreto del Ministro della salute 27 marzo 2015, non ha osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale considera necessaria una conferma da parte del Governo, che la gratuità della partecipazione alla medesima Unità di crisi non comporta la corresponsione di eventuali rimborsi spese, oltre che di «gettoni, compensi o altri emolumenti, comunque denominati», come attualmente previsto dal testo.
  Con riferimento all'articolo 5, recante disposizioni transitorie, con riferimento al Pag. 42comma 1, richiama le considerazioni già svolte con riferimento agli articoli 3 e 3-bis, in merito all'impatto sulle strutture scolastiche degli adempimenti previsti dal testo.
  Riguardo al comma 1-bis, ritiene che andrebbe acquisita la valutazione del Governo in merito all'effettiva possibilità di dare attuazione alle disposizioni ad invarianza di oneri.
  Con riferimento all'articolo 5-bis, riguardante le controversie in materia di riconoscimento del danno da vaccino e somministrazione di farmaci, non ha osservazioni da formulare, alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica presentata al Senato.
  In merito all'articolo 5-ter, concernente il contingente di personale in posizione di comando, prende atto degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica, riferiti al comando di 20 unità. Considerato peraltro che tale misura riguarda personale del comparto ministeri da assegnare ad altri uffici ministeriali, osserva che la stessa non sembrerebbe suscettibile determinare effetti di saldi. In proposito ritiene che andrebbe comunque acquisita la valutazione del Governo.
  Segnala inoltre che la relazione tecnica allegata all'emendamento introduttivo dell'articolo in esame fa riferimento alla circostanza che l'aumento del numero delle vaccinazioni obbligatorie recato dal decreto-legge in esame possa comportare presumibilmente un incremento di pretese indennitarie e risarcitorie. Nel rinviare in proposito alle considerazioni svolte anche con riferimento al successivo articolo 5-quater, ritiene che andrebbe verificato se le risorse già stanziate in bilancio per tali finalità possano considerarsi sufficienti anche in relazione all'ipotesi di incremento delle predette pretese, menzionata dalla relazione tecnica.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione concessa al Ministero della salute ad avvalersi di un contingente fino a 20 unità di personale in posizione di comando – pari a 359.000 euro per l'anno 2017 e a 1.076.000 euro per l'anno 2018 – mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge n. 244 del 2007. In proposito, segnala che tale ultima disposizione ha stanziato le risorse occorrenti alla stipula di transazioni con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti. Segnala, altresì, che le citate risorse risultano iscritte sul capitolo n. 2401 dello stato di previsione del Ministero della salute che, in base al vigente bilancio 2017-2019, reca uno stanziamento pari a circa 144 milioni di euro per ciascun anno del predetto triennio. Ciò posto, non ha pertanto osservazioni da formulare in merito ai profili di copertura finanziaria nel presupposto, sul quale reputa comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo, che l'utilizzo delle risorse ivi previste non sia comunque suscettibile di pregiudicare il rispetto di impegni giuridicamente vincolanti eventualmente già assunti a valere sulle risorse stanziate sul citato capitolo di spesa.
  In relazione all'articolo 5-quater, riguardante gli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazioni, ritiene che andrebbe precisata l'effettiva portata applicativa della norma, che appare suscettibile di estendere l'ambito di applicazione della legge n. 210 del 1992.
  In particolare, andrebbe in primo luogo verificato se la norma, facendo riferimento a lesioni o infermità dalle quali «sia derivata» una menomazione, sia idonea a determinare effetti retroattivi potenzialmente onerosi, estendendo gli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992 anche ai soggetti che – in conseguenza di vaccinazioni indicate all'articolo 1 del provvedimento in esame – abbiano già riportato lesioni o infermità, non indennizzabili in base alla normativa attualmente in vigore. Pag. 43
  Inoltre, anche per quanto attiene alle lesioni e alle infermità non ancora verificatesi, la norma, richiamando indistintamente le «vaccinazioni indicate nell'articolo 1», appare suscettibile di estendere l'ambito applicativo della legge n. 210 del 1992 sia alle vaccinazioni prima facoltative e ora considerate obbligatorie (ai sensi dei commi 1 e 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge in esame), sia alle vaccinazioni da erogare gratuitamente, ma non obbligatorie (ai sensi del comma 1-quater dello stesso articolo 1).
  Tenuto conto che non sono stanziate ulteriori risorse per gli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992, ritiene necessario acquisire la valutazione del Governo in merito ai possibili effetti onerosi derivanti dall'articolo in esame.
  A proposito dell'articolo 7, recante disposizioni finanziarie, non ha osservazioni da formulare in relazione ai profili di quantificazione.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che la norma prevede, al comma 1, che agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 3, pari ad euro 200.000 per l'anno 2017, si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. Il successivo comma 2 stabilisce che, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 3, infine, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Al riguardo, osserva che l'articolo in commento provvede alla copertura degli oneri pari a 200.000 euro per l'anno 2017 – derivanti dalle specifiche iniziative di formazione del personale docente ed educativo nonché di educazione degli studenti sui temi della prevenzione sanitaria e in particolare delle vaccinazioni, avviate per l'anno scolastico 2017/2018 a cura dei Ministeri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del presente provvedimento – mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.
  In proposito, segnala che tale ultima disposizione ha istituito il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, le cui risorse sono poi confluite, ai sensi dell'articolo 7, comma 7, lettera a), del decreto-legge n. 95 del 2012, nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, che reca stanziamenti assai cospicui allocati su una pluralità di capitoli di spesa. Ciò posto, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di copertura finanziaria nel presupposto, sul quale ritiene comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo, che l'utilizzo delle risorse ivi previste non sia comunque suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sugli stanziamenti di bilancio del citato Fondo.
  Rammenta peraltro che all'attuazione delle predette iniziative di formazione concorreranno altresì, ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 del presente provvedimento, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 1, comma 4, del provvedimento in esame, che – previo versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato – saranno successivamente riassegnati a ciascuno degli stati di previsione del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in una misura rispettivamente pari al cinquanta per cento degli importi acquisiti.
  Rileva infine che, per effetto delle modifiche introdotte dal Senato, la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 7, comma 2, al di là della sua formulazione letterale, deve intendersi riferita a tutte le disposizioni del provvedimento ad esclusione di quelle onerose, ossia non solo dell'articolo 2, comma 3 (oneri per iniziative di formazione), ma anche degli articoli 4-bis, comma 3 (oneri per l'istituzione e il funzionamento dell'anagrafe nazionale Pag. 44vaccini), e 5-ter, comma 2 (oneri per l'assunzione di personale presso il Ministero della salute).
  Circa l'articolo 7-bis, recante una clausola di salvaguardia, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata sul testo approvato dal Senato, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato).

  Francesco CARIELLO (M5S) chiede al Presidente di sospendere la seduta per consentire ai Commissari di esaminare nel dettaglio la documentazione depositata dalla rappresentante del Governo.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che il testo della relazione tecnica in oggetto è stato già inviato in tarda mattinata ai componenti della Commissione tramite posta elettronica.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, per agevolare la valutazione di quanto riportato nella relazione tecnica depositata, si sofferma sugli aspetti emersi nell'intervento testé svolto dal relatore.
  Assicura quindi che le risorse stanziate e riferite ai vigenti LEA risultano compatibili con l'obiettivo di copertura vaccinale al 95 per cento richiamato dalla relazione tecnica anche per quanto attiene ai vaccini già somministrati gratuitamente in base alla normativa previgente e resi obbligatori dal provvedimento in esame.
  Chiarisce che il richiamo ai minori stranieri non accompagnati contenuto nell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, deve intendersi riferito a tutti i minori non accompagnati di età compresa tra zero e sedici anni, in coerenza con quanto previsto per gli altri minori.
  Evidenzia quindi che l'integrazione con esperti della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, prevista dall'articolo 1, comma 3-bis, non determinerà nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che all'eventuale corresponsione di compensi e rimborsi spese l'AIFA provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Analoghe considerazioni valgono per gli adempimenti posti a carico delle ASL e dell'AIFA, ai sensi dei commi da 4 a 6 dell'articolo 1, recanti disposizioni applicabili in caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale, che saranno svolti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Fa presente che le iniziative di comunicazione e informazione sulle vaccinazioni di cui all'articolo 2, comma 1, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in considerazione della apposita clausola di invarianza di cui al medesimo comma 1, e che le disposizioni di cui agli articoli 3 e 3-bis, recanti rispettivamente adempimenti vaccinali in ambito scolastico e misure di semplificazione per gli adempimenti vaccinali in ambito scolastico a decorrere dall'anno 2019, non sono suscettibili di determinare conseguenze di carattere finanziario, anche tenendo conto delle modifiche apportate nel corso dell'esame presso il Senato.
  Assicura che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 81 del 2004, utilizzata a copertura degli oneri derivanti dalla istituzione dell'Anagrafe nazionale vaccini e quantificati, dall'articolo 4-bis, comma 3, in termini di limite massimo di spesa, reca le occorrenti disponibilità e la sua riduzione non è comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle finalità previste a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime. Osserva inoltre che il citato articolo 4-bis sarà attuato dal Ministero della salute nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente, salvo quanto previsto ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.
  Evidenzia che l'integrazione della composizione dell'Unità di crisi permanente di cui al decreto del Ministro della salute 27 marzo 2015, prevista ai sensi dell'articolo 4-ter, comma 1, del presente provvedimento, Pag. 45non determinerà nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che la partecipazione alla medesima avrà luogo a titolo gratuito e non comporterà la corresponsione di gettoni, compensi o altri emolumenti comunque denominati e che, comunque, al funzionamento della predetta Unità di crisi si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Segnala che le disposizioni transitorie di cui all'articolo 5, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato, non sono suscettibili di determinare conseguenze di carattere finanziario, anche in riferimento agli adempimenti ivi previsti a carico delle strutture scolastiche.
  Conferma poi che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge n. 244 del 2007, utilizzata a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5-ter, comma 1, che autorizza il Ministero della salute ad avvalersi di un contingente fino a 20 unità di personale al fine di definire le procedure di ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusione, da emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie, reca le occorrenti disponibilità e la sua riduzione non è comunque suscettibile di pregiudicare il rispetto di impegni vincolanti eventualmente già assunti a valere sulle risorse medesime.
  Sottolinea quindi che l'articolo 5-quater, in materia di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazioni, contiene una disposizione meramente ricognitiva dei soggetti ai quali si applica la legge n. 210 del 1992 e, come tale, non innova rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente.
  Chiarisce inoltre che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge n. 440 del 1997, utilizzata a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 3, concernente lo svolgimento di iniziative di formazione del personale docente ed educativo nonché di educazione degli alunni e degli studenti sui temi della prevenzione sanitaria e delle vaccinazioni, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, reca le occorrenti disponibilità e la sua riduzione non è comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.
  Evidenzia infine che la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 7, comma 2, per effetto delle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso il Senato, deve intendersi riferita – a prescindere dal tenore letterale della medesima – a tutte le disposizioni del provvedimento ad esclusione di quelle onerose, ossia non solo all'articolo 2, comma 3, bensì anche agli articoli 4-bis, comma 3, e 5-ter, comma 2.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione della relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 4595 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 73 del 2017, recante Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e della relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, da cui si evince che:
    le risorse stanziate e riferite ai vigenti LEA risultano compatibili con l'obiettivo di copertura vaccinale al 95 per cento richiamato dalla relazione tecnica anche per quanto attiene ai vaccini già somministrati gratuitamente in base alla normativa previgente e resi obbligatori dal provvedimento in esame;
    il richiamo ai minori stranieri non accompagnati contenuto nell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, deve intendersi riferito a tutti i minori non accompagnati di età compresa tra zero e sedici anni, in coerenza con quanto previsto per gli altri minori;
    l'integrazione con esperti della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, prevista dall'articolo 1, comma 3-bis, non Pag. 46determinerà nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che all'eventuale corresponsione di compensi e rimborsi spese l'AIFA provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
    gli adempimenti posti a carico delle ASL e dell'AIFA, ai sensi dei commi da 4 a 6 dell'articolo 1, recanti disposizioni applicabili in caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale, saranno svolti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
    le iniziative di comunicazione e informazione sulle vaccinazioni di cui all'articolo 2, comma 1, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in considerazione della apposita clausola di invarianza di cui al medesimo comma 1;
    le disposizioni di cui agli articoli 3 e 3-bis, recanti rispettivamente adempimenti vaccinali in ambito scolastico e misure di semplificazione per gli adempimenti vaccinali in ambito scolastico a decorrere dall'anno 2019, non sono suscettibili di determinare conseguenze di carattere finanziario, anche tenendo conto delle modifiche apportate nel corso dell'esame presso il Senato;
    l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 81 del 2004, utilizzata a copertura degli oneri derivanti dalla istituzione dell'Anagrafe nazionale vaccini e quantificati, dall'articolo 4-bis, comma 3, in termini di limite massimo di spesa, reca le occorrenti disponibilità e la sua riduzione non è comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle finalità previste a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime;
    il citato articolo 4-bis sarà attuato dal Ministero della salute nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente, salvo quanto previsto ai sensi del comma 3 del medesimo articolo;
    l'integrazione della composizione dell'Unità di crisi permanente di cui al decreto del Ministro della salute 27 marzo 2015, prevista ai sensi dell'articolo 4-ter, comma 1, del presente provvedimento, non determinerà nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che la partecipazione alla medesima avrà luogo a titolo gratuito e non comporterà la corresponsione di gettoni, compensi o altri emolumenti comunque denominati e che, comunque, al funzionamento della predetta Unità di crisi si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
    le disposizioni transitorie di cui all'articolo 5, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato, non sono suscettibili di determinare conseguenze di carattere finanziario, anche in riferimento agli adempimenti ivi previsti a carico delle strutture scolastiche;
    l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge n. 244 del 2007, utilizzata a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5-ter, comma 1, che autorizza il Ministero della salute ad avvalersi di un contingente fino a 20 unità di personale al fine di definire le procedure di ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusione, da emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie, reca le occorrenti disponibilità e la sua riduzione non è comunque suscettibile di pregiudicare il rispetto di impegni vincolanti eventualmente già assunti a valere sulle risorse medesime;
    l'articolo 5-quater, in materia di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazioni, contiene una disposizione meramente ricognitiva dei soggetti ai quali si applica la legge n. 210 del 1992 e, come tale, non innova rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente;
    l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge n. 440 del 1997, utilizzata a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 3, concernente lo svolgimento di iniziative di Pag. 47formazione del personale docente ed educativo nonché di educazione degli alunni e degli studenti sui temi della prevenzione sanitaria e delle vaccinazioni, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, reca le occorrenti disponibilità e la sua riduzione non è comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime;
    la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 7, comma 2, per effetto delle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso il Senato, deve intendersi riferita – a prescindere dal tenore letterale della medesima – a tutte le disposizioni del provvedimento ad esclusione di quelle onerose, ossia non solo all'articolo 2, comma 3, bensì anche agli articoli 4-bis, comma 3, e 5-ter, comma 2;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Francesco CARIELLO (M5S), sottolineando nuovamente la scarsità del tempo concesso ai componenti della Commissione per l'esame della relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali.
C. 3225-A/R.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto.

  Maino MARCHI (PD), relatore, fa presente che l'Assemblea ha trasmesso, in data 11 luglio 2017, il fascicolo n. 5 degli emendamenti.
  Segnala quindi le seguenti proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea:
   Menorello 2.27, che prevede il versamento presso le casse di previdenza alle quali i parlamentari risultino iscritti delle somme non utilizzabili ai fini del regime ordinario, in caso di opzione, da parte dei parlamentari, per i trattamenti erogati dalle medesime casse. L'emendamento appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri, dovuti ai versamenti imposti alle Camere a beneficio delle casse di previdenza, con conseguenti nuovi o maggiori oneri privi di quantificazione e copertura;
   Cecconi 2.01, che aumenta da 15 a 20 il numero dei giorni in base ai quale viene calcolata la diaria ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge n. 1261 del 1965, con conseguenti maggiori oneri privi di idonea quantificazione e copertura;
   D'Alia 4.50, che imputa eventuali maggiori oneri, che derivano dalla possibilità di accesso, riconosciuta ai membri del Parlamento, alle disposizioni sul cumulo dei periodi assicurativi, all'articolo 5, comma 2, che prevede l'iscrizione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle spese per gli organi costituzionali, delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei trattamenti previdenziali dei parlamentari per ciascun anno di riferimento. Ricorda al riguardo che la Commissione bilancio nella seduta del 20 luglio 2017 ha espresso parere favorevole sul testo del provvedimento, prescrivendo la soppressione dell'articolo 5 ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione;
   Marchi 5.5, Turco 5.2 e 5.9, che riguardano il trasferimento all'INPS della gestione previdenziale dei parlamentari, presentando quindi profili problematici Pag. 48sul piano finanziario analoghi a quelli dell'articolo 5 del testo, la cui soppressione è stata prevista dalla condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, posta nel parere espresso dalla Commissione bilancio nella seduta del 20 luglio 2017;
   Meloni 6.1, che prevede l'applicazione ai parlamentari delle norme generali che disciplinano la possibilità di totalizzazione e di cumulo dei periodi contributivi per i lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali;
   Giacobbe 6.54, che prevede, tra l'altro, la possibilità di conseguire il trattamento previdenziale al compimento del requisito anagrafico di 63 anni, qualora il trattamento sia calcolato interamente con il sistema contributivo, purché risulti accreditato e versato, presso le gestioni previdenziali presso cui è iscritto, un totale di contribuzione di almeno 20 annualità e l'ammontare mensile non sia inferiore ad un importo minimo stabilito ai sensi della legislazione vigente. Si prevede altresì che, a decorrere dal perfezionamento dei predetti requisiti per la pensione del proprio fondo di iscrizione, la quota percepita dal fondo parlamentare sia considerata come pensione supplementare. La disposizione presenta profili problematici laddove fa riferimento ad un fondo previdenziale parlamentare di cui è stata chiesta la soppressione con una condizione formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione nel parere reso, sul testo del provvedimento, dalla Commissione bilancio in data 20 luglio 2017;
   identici Russo 6.5 e Menorello 6.16, i quali prevedono la possibilità di accedere al trattamento previdenziale anche a coloro che, pur non avendo esercitato il mandato parlamentare per almeno 5 anni, abbiano comunque versato volontariamente la contribuzione per un pari periodo, senza provvedere alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura finanziaria;
   Melilla 6.50, che prevede, tra l'altro, la possibilità di conseguire il trattamento previdenziale al compimento del requisito anagrafico di 63 anni, qualora il trattamento sia calcolato interamente con il sistema contributivo, purché risultino accreditati e versati, presso le gestioni previdenziali presso cui è iscritto, un totale di contribuzione di almeno 20 annualità e l'ammontare mensile non sia inferiore ad un importo minimo stabilito ai sensi della legislazione vigente. Inoltre per gli eletti che cessino il mandato parlamentare nella XVII legislatura o siano cessati in una delle legislature precedenti, ai fini della corresponsione di un anticipo pensionistico, con una riduzione del 4 per cento per ciascun anno di anticipo rispetto ai requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia, il requisito dei versamenti contributivi è ridotto a 10 anni e quello dell'età anagrafica è ridotto a 60 anni. La disposizione è suscettibile di determinare maggiori oneri laddove comporta un anticipo dell'età pensionabile al compimento del requisito anagrafico di 60 anni senza prevedere il requisito dell'esercizio di almeno 5 anni di mandato. Si prevede altresì che a decorrere dal perfezionamento dei predetti requisiti per la pensione del proprio fondo di iscrizione, la quota percepita dal fondo parlamentare è considerata come pensione supplementare. La proposta emendativa presenta profili problematici laddove fa riferimento ad un fondo previdenziale parlamentare di cui si è invece chiesta la soppressione con una condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, posta nel già citato parere espresso dalla Commissione bilancio;
   Menorello 6.17 e Russo 6.4, che prevedono che è fatta comunque salva la facoltà di ricongiungimento dei periodi di esercizio del mandato di presidente di regione o di consigliere regionale e dei relativi periodi contributivi, anche ai fini del raggiungimento delle condizioni per l'accesso al trattamento previdenziale dei parlamentari, con ciò estendendo la possibilità di conseguire il trattamento previdenziale anche a coloro che abbiano effettuato meno di cinque anni di mandato Pag. 49parlamentare, senza provvedere alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura finanziaria;
   Marotta 6.15, che prevede che abbiano altresì accesso al trattamento previdenziale, nell'ambito delle rispettive casse di previdenza, coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano esercitato il mandato elettivo in altre assemblee legislative, nel corso del quale siano stati eletti al Parlamento, a condizione che abbiano versato la contribuzione volontaria fino a concorrenza di cinque anni, con ciò estendendo la possibilità di conseguire il trattamento previdenziale anche a coloro che abbiano effettuato meno di cinque anni di mandato parlamentare, senza provvedere alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura finanziaria;
   Sisto 6.3, che prevede che per coloro che hanno esercitato il mandato parlamentare per almeno tre legislature – a prescindere dalla durata di ciascuna di esse – il trattamento previdenziale sia corrisposto al compimento del sessantesimo anno di età. La disposizione potrebbe risultare più favorevole rispetto alla disciplina vigente, che prevede invece che l'accesso al trattamento previdenziale a 60 anni si verifichi a seguito dell'esercizio del mandato parlamentare per almeno 10 anni;
   Russo 13.16 e Menorello 13.18, che prevedono la possibilità di riscatto dei periodi assicurativi per i quali non risultino versati contributi nonché degli anni di laurea e di quelli corrispondenti alla prestazione del servizio militare, anche ai fini del ricongiungimento del trattamento previdenziale, provvedendo alla copertura dei relativi oneri a valere sui risparmi derivanti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge, che tuttavia sono di incerta quantificazione, come emerso nel corso dell'esame del testo del provvedimento da parte della Commissione bilancio;
   Misuraca 13.022 e Sisto 13.017, che prevedono la possibilità di restituzione dei contributi versati per il parlamentare che dovesse rinunciare al trattamento previdenziale maturato, senza provvedere alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura finanziaria;
   Pisicchio 2.8, che prevede l'attribuzione di una misura di sostegno economico al nucleo familiare, al fine di consentire ai parlamentari di conciliare l'esercizio del mandato con i doveri parentali, senza provvedere alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura finanziaria;
   Pisicchio 2.7, che attribuisce ai deputati appartenenti alle minoranze linguistiche un contributo mensile per il rimborso delle spese di traduzione ed interpretariato sostenute nell'esercizio delle funzioni, senza provvedere alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura finanziaria;
   Turco 2.09, che prevede che ai parlamentari sia attribuita un'indennità per la cessazione del mandato secondo la disciplina di cui all'articolo 2120 del codice civile, con ciò implicitamente prevedendo oneri a carico delle Camere senza indicare la quantificazione dell'onere e la relativa copertura finanziaria;
   Mannino 5.8, che prevede che siano iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 5 i parlamentari eletti per la prima volta nella XVIII legislatura. La proposta emendativa, poiché si ricollega all'articolo 5, di cui la Commissione bilancio ha richiesto la soppressione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione nel parere espresso in data 20 luglio 2017, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri privi di idonea quantificazione e copertura;
   Turco 6.26 e 6.10, che prevedono, ai fini dell'accesso al trattamento previdenziale, il versamento di contributi per un periodo pari rispettivamente a 250 e a 260 settimane, prevedendo al tempo stesso la soppressione del requisito anagrafico per l'accesso al trattamento medesimo di cui Pag. 50al comma 2 dell'articolo 6, determinando con ciò nuovi o maggiori oneri privi di idonea quantificazione e copertura.

  Evidenzia poi che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative testé puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, ed esprime nulla osta su tutte le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 5.

  Maino MARCHI (PD), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti 2.7, 2.8, 2.27, 4.50, 5.2, 5.5, 5.8, 5.9, 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.10, 6.15, 6.16, 6.17, 6.26, 6.50, 6.54, 13.16 e 13.18 e sugli articoli aggiuntivi 2.01, 2.09, 13.017 e 13.022, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 5 trasmesso dall'Assemblea.

  Gianni MELILLA (MDP) sottolinea come sia molto difficoltoso, se non impossibile, esprimere un parere sui profili finanziari delle proposte emendative in esame, in assenza della relazione tecnica sul testo del provvedimento al quale esse si riferiscono.
  Segnala inoltre che l'emendamento a sua prima firma 6.50 è diretto ad estendere ai parlamentari l'anticipo pensionistico – APE, applicabile ai lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 232 del 2016, rilevando come l'inclusione di tale emendamento nell'elenco delle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea e il parere contrario sullo stesso testé espresso dalla rappresentante del Governo siano un'ulteriore prova dell'accanimento con il quale si intendono disciplinare i trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento.

  Maino MARCHI (PD), relatore, chiarisce che le criticità dianzi evidenziate in relazione all'emendamento Melilla 6.50 possono essere meglio apprezzate nel raffronto con la disciplina attualmente vigente in materia di requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico dei membri del Parlamento.

  Gianni MELILLA (MDP) rammenta che una deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera – risalente, se non erra, al 2006 – ha già stabilito che, laddove la durata della legislatura non raggiunga i cinque anni, decade il diritto del parlamentare di procedere al versamento volontario dei contributi, diritto viceversa riconosciuto alla generalità dei cittadini titolari di trattamenti previdenziali. Rammenta altresì che, con successiva delibera dell'organo di autogoverno della Camera adottata nel gennaio 2012, è stato altresì stabilito che, nel caso in cui la legislatura non duri almeno 4 anni e 6 mesi, decade il diritto alla percezione del vitalizio, con successiva acquisizione al bilancio dei contributi sino a quel momento versati. Lungi da sé l'intenzione di creare motivi di fraintendimento con i colleghi del MoVimento 5 Stelle, nei confronti dei quali nutre un sentimento di sincera stima, tiene a precisare che da parte sua non vi è alcuna contrarietà rispetto alla rideterminazione, sulla base del sistema contributivo, degli importi dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali già in essere, di cui all'articolo 13 del presente provvedimento, tuttavia osserva come, per evitare una disparità di trattamento a danno dei parlamentari, se effettivamente si volesse percorrere tale indirizzo, tale rideterminazione delle pensioni con il sistema contributivo dovrebbe riguardare tutti i cittadini italiani e non solo i parlamentari. A suo avviso, infatti, risulta indispensabile salvaguardare la corretta attuazione del principio di eguaglianza Pag. 51davanti alla legge tra tutti i cittadini stabilito dall'articolo 3 della Costituzione, mentre le norme del provvedimento in esame, introducendo una disciplina particolare in tema di trattamenti previdenziali dei membri del Parlamento, appaiono contrastare con il citato principio di ordine costituzionale, così passandosi, paradossalmente, da un eccesso all'altro. Rileva quindi che un risultato sostanzialmente analogo sotto il profilo dei risparmi di spesa attesi si sarebbe potuto ottenere, ad esempio, applicando ai trattamenti previdenziali dei parlamentari un prelievo di solidarietà.

  Rocco PALESE (FI-PdL), fermo rimanendo che la questione meriterebbe dal punto di vista generale ben altro approfondimento, prende atto del clima di ostilità ampiamente diffuso nel Paese nei confronti del ceto politico, che ad oggi risulta oggetto, in quanto tale, di un giudizio di totale censura. Non aggiunge ulteriori considerazioni, rinviando alle valutazioni svolte dal relatore nel corso della precedente seduta dello scorso 20 luglio, laddove si è chiarito come l'eventuale applicazione dei criteri in materia di regime previdenziale dei membri del Parlamento, proposti con il presente provvedimento, alla generalità dei cittadini titolari di trattamenti previdenziali avrebbe inevitabilmente determinato un insostenibile effetto di «macelleria sociale», al solo scopo peraltro di ottenere la ribalta mediatica sui mezzi di informazione. Ciò posto, osserva inoltre che, in merito alle questioni oggetto del presente dibattito, sui quotidiani è apparso un articolo dal contenuto offensivo nei confronti del relatore, senza che abbia fatto seguito, al riguardo, una presa di posizione netta da parte dei competenti organi parlamentari.

  Maino MARCHI (PD), relatore, nel confermare pienamente le considerazioni già svolte nella scorsa seduta del 20 luglio, rileva come gli emendamenti Giacobbe 6.54 e Melilla 6.50, per quanto formalmente riferiti all'articolo 6, recano tuttavia modalità gestionali dal punto di vista previdenziale assimilabili a quelle contenute all'articolo 5 del provvedimento in esame, alla cui soppressione è stato condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il parere favorevole espresso dalla Commissione bilancio nella citata seduta, ciò anche a prescindere dal merito delle predette proposte emendative che, in astratto, potrebbero anche essere considerate virtuose, già solo tenendo conto dell'innalzamento del requisito anagrafico da esse recato.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 5 trasmesso dall'Assemblea.

  Francesco BOCCIA, presidente, si riserva di convocare nuovamente nella giornata odierna la Commissione, al fine di consentire l'esame delle ulteriori proposte emendative presentate sul provvedimento in titolo dalla Commissione affari costituzionali, già preannunziate dall'Assemblea ma non ancora trasmesse.

  La seduta termina alle 15.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 25 luglio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene la sottosegretaria per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari.
Atto n. 424.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

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  Gianfranco LIBRANDI (Misto-CI), relatore, rileva preliminarmente che il provvedimento, corredato di relazione tecnica, è adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 114 del 2015 e reca lo schema di decreto legislativo riguardante l'attuazione della direttiva 2014/87/Euratom del Consiglio dell'8 luglio 2014, che modifica la direttiva 2009/71/Euratom istitutiva di un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari.
  Pur prendendo atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica, evidenzia l'opportunità di acquisire ulteriori indicazioni al fine di verificare la congruità delle risorse assegnate all'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), rispetto ai nuovi compiti ed alle attività ascritti complessivamente alla medesima struttura.
  Con specifico riferimento alle risorse aggiuntive di personale (fino a 30 unità), prende atto della stima degli oneri contenuta nella relazione tecnica, pur rilevando che, trattandosi di disposizioni in materia di pubblico impiego, occorrerebbe acquisire le proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite a tali spese nonché gli ulteriori elementi prescritti dalla legge di contabilità e finanza pubblica.
  Per quanto attiene alle fonti di finanziamento, per complessivi 3,81 milioni, degli oneri per le nuove funzioni attribuite all'ISIN – derivanti dalla voce A2 degli oneri di sistema nelle bollette elettriche, con corrispondente riduzione della quota destinata alla Sogin, a decorrere dal 2018 – ritiene necessario acquisire una conferma che tale trasferimento di risorse non incida su attività e progetti affidati, in base alla legislazione vigente, alla stessa Sogin e finanziati a valere sulle medesime risorse.
  Con riferimento alla possibilità per l'ISIN di concludere accordi bilaterali, di cui all'articolo 1, comma 15, di cooperazione con altre autorità degli Stati membri in materia di sicurezza nucleare, pur tenendo conto delle fonti di autofinanziamento dell'Ispettorato, ritiene opportuno acquisire una conferma che gli accordi medesimi possano essere conclusi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infine, relativamente alla convenzione non onerosa mediante la quale l'ISPRA trasferisce risorse all'ISIN, di cui al comma 12 del medesimo articolo 1, pur prendendo atto del correlativo trasferimento di compiti e funzioni, sarebbe comunque necessaria, a suo avviso, una valutazione riguardo agli eventuali effetti, per l'ISPRA, derivanti dalla riduzione di risorse in relazione ai compiti che restano in capo a tale ente.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI conferma che le risorse assegnate all'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) per i nuovi compiti attribuiti a tale struttura sono state valutate e determinate in modo prudenziale e pertanto, anche in proiezione futura, si devono ritenere congrue.
  Fa quindi presente che per le nuove funzioni attribuite all'ISIN, la copertura, a valere sulla voce A2 degli oneri di sistema nelle bollette elettriche, decorre dal 2018 e SOGIN, a cui tali risorse sono assegnate, ne dovrà tener conto in sede di programmazione.
  Assicura che la disposizione di cui all'articolo 1, comma 15, che prevede la possibilità per l'ISIN di concludere accordi bilaterali con le Autorità di regolamentazione competenti degli Stati membri nelle vicinanze di un impianto nucleare per regolare le attività di cooperazione sulla sicurezza nucleare degli impianti nucleari, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto i compiti e le attività di informazione sono già previsti dalla normativa vigente:
   il trasferimento di risorse dall'ISPRA all'ISIN, di cui all'articolo 1, comma 12, è direttamente collegato alle funzioni e compiti attribuiti all'ISIN e pertanto non potrà determinare effetti sulle risorse che l'ISPRA destina alle attività che essa continua a svolgere; Pag. 53
   ai fini della quantificazione degli oneri relativi agli organi dell'ISIN sono stati utilizzati i seguenti parametri: per il fuori ruolo del direttore generale si è preso a riferimento il limite massimo stabilito dalla legge; per l'Organismo indipendente di valutazione (OIV) e il collegio dei revisori sono stati utilizzati i parametri di riferimento utilizzati da altri soggetti pubblici e enti pubblici non economici;

  Infine, per quanto riguarda gli oneri di funzionamento, precisa che il calcolo riportato è a regime in quanto per l'avvio saranno utilizzate le risorse finanziarie (1.205.000 euro) già assegnate all'ISPRA dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del comma 15 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 45 del 2014.

  Gianfranco LIBRANDI (Misto-CI), relatore, formula la seguente proposta di parere.
  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (atto n. 424),
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    le risorse assegnate all'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) per i nuovi compiti attribuiti a tale struttura sono state valutate e determinate in modo prudenziale e pertanto, anche in proiezione futura, si devono ritenere congrue;
    per le nuove funzioni attribuite all'ISIN, la copertura a valere sulla voce A2 degli oneri di sistema nelle bollette elettriche decorre dal 2018 e SOGIN, a cui tali risorse sono assegnate, ne dovrà tener conto in sede di programmazione;
    la disposizione di cui all'articolo 1, comma 15, che prevede la possibilità per l'ISIN di concludere accordi bilaterali con le Autorità di regolamentazione competenti degli Stati membri nelle vicinanze di un impianto nucleare per regolare le attività di cooperazione sulla sicurezza nucleare degli impianti nucleari, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto i compiti e le attività di informazione sono già previste dalla normativa vigente;
    il trasferimento di risorse dall'ISPRA all'ISIN, di cui all'articolo 1, comma 12, è direttamente collegato alle funzioni e compiti attribuiti all'ISIN e pertanto non potrà determinare effetti sulle risorse che l'ISPRA destina alle attività che essa continua a svolgere;
    ai fini della quantificazione degli oneri relativi agli organi dell'ISIN sono stati utilizzati i seguenti parametri: per il fuori ruolo del direttore generale si è preso a riferimento il limite massimo stabilito dalla legge; per l'Organismo indipendente di valutazione (OIV) e il collegio dei revisori sono stati utilizzati i parametri di riferimento utilizzati da altri soggetti pubblici e enti pubblici non economici;
    per quanto riguarda gli oneri di funzionamento si precisa che il calcolo riportato è a regime in quanto per l'avvio saranno utilizzate le risorse finanziarie (1.205.000 euro) già assegnate all'ISPRA dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del comma 15 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 45 del 2014;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.05.

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DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 25 luglio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene la sottosegretaria per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 15.05.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali.
Atto n. 429.
(Rilievi alle Commissioni VII e IX).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto.

  Alberto LOSACCO (PD), relatore, osserva che il provvedimento, corredato di relazione tecnica, è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 163, della legge n. 208 del 2015 e reca lo schema di decreto del Presidente della Repubblica relativo al regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali.
  In merito agli articoli da 1 a 11, che prevedono i criteri di riparto e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, considerato che il provvedimento in esame è volto a disciplinare la ripartizione di contributi pubblici nei limiti delle risorse già assegnate a tali finalità e che le attività di istruttoria e di controllo in capo alla pubblica amministrazione sono già previste a legislazione vigente.
  Ritiene che andrebbe peraltro confermato che l'erogazione, a seguito dell'entrata in vigore del provvedimento in esame, dei contributi riferiti all'esercizio 2016 sia conforme alle dinamiche di spesa effettivamente scontate ai fini dei tendenziali e non determini quindi effetti sui saldi di cassa. Tale conferma appare opportuna tenuto conto che il prospetto riepilogativo allegato alla legge di stabilità 2016 scontava l'erogazione per cassa delle risorse nel medesimo esercizio finanziario di competenza.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore nel corso di altra seduta.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.10.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 25 luglio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 16.50.

Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali.
C. 3225 e abb.-A/R.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  Maino MARCHI (PD), relatore, comunica che l'Assemblea ha trasmesso gli emendamenti della Commissione 3.200, 3.201, 3.202, 6.200, 7.200, 10.200, 10.201, 13.200 e 13.201. Poiché le citate proposte emendative non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finan-Pag. 55ziario, propone di esprimere sulle stesse un parere di nulla osta.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  Tea ALBINI (MDP) dichiara l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere testé formulata dal relatore.

  Giampaolo GALLI (PD) preannunzia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere testé formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 16.55.

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