CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 luglio 2017
854.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 113

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 18 luglio 2017. — Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI.

  La seduta comincia alle 11.50.

Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente.
Nuovo testo unificato C. 104 Binetti e abb.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Renata POLVERINI, presidente, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 13 luglio scorso, l'espressione del parere di competenza alla XII Commissione avrà luogo nella seduta di domani, 19 luglio 2017.
  Dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Patrizia Maestri, per la sua relazione introduttiva.

  Patrizia MAESTRI (PD), relatrice, segnala preliminarmente che il provvedimento interviene su una materia nella quale manca una normativa di carattere sistematico a livello nazionale, mentre a livello regionale sussiste un quadro di misure più ampio e articolato, anche in ragione dell'attribuzione alle regioni delle competenze in materia di servizi sociali.
  Il testo consta di nove articoli ed è volto, come specificato dall'articolo 1, a promuovere, nel quadro del Primo piano d'azione internazionale sull'invecchiamento, approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione n. 37/51 del 3 dicembre 1982, e della risoluzione n. 46/91 delle Nazioni Unite del 16 dicembre 1991, e in ottemperanza degli articoli 21 e 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, politiche volte all'invecchiamento attivo, al fine di valorizzare il ruolo delle persone anziane Pag. 114nella comunità e la loro partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale.
  L'articolo medesimo precisa che si considerano persone anziane coloro che sono titolari di trattamenti di quiescenza, anche anticipati, o che abbiano raggiunto l'età pensionabile.
  Anche con riferimento alle competenze della XI Commissione, ritiene che dovrebbe valutarsi l'adeguatezza di tale previsione, anche tenendo conto della circostanza che le diverse leggi regionali vigenti prevedono requisiti di accesso differenziati alle politiche di invecchiamento attivo. Dovrebbe in ogni caso considerarsi che nell'ordinamento allo stato esistono diverse età pensionabili peraltro periodicamente adeguate all'incremento della speranza di vita. A tale proposito, sottolinea che il dato della speranza di vita è in continua evoluzione e che esso, dopo un costante andamento al rialzo, nel 2015 ha segnato un'inversione di tendenza. Tiene, inoltre, a rimarcare la necessità che i meccanismi per la determinazione dell'età pensionabile non vanifichino iniziative, come quella all'esame, volte dare un senso diverso alla vecchiaia, tenendo al lavoro persone che vorrebbero, invece, intraprendere iniziative diverse.
  Segnala che l'articolo 2 definisce invecchiamento attivo il processo che promuove la continua capacità del soggetto di ridefinire e di aggiornare il proprio progetto di vita in rapporto ai cambiamenti inerenti la propria persona e il contesto di vita.
  A tale scopo, l'articolo 3 assegna ai comuni, singoli o associati, e attraverso la concertazione con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, il compito di predisporre progetti di invecchiamento attivo, che coinvolgano persone anziane in opportunità culturali, formative e ricreative fornite, anche gratuitamente o a costi ridotti, dal comune, dalle altre amministrazioni ovvero dai privati coinvolti nei progetti.
  La norma precisa che, sulla base del tempo offerto gratuitamente alla comunità, gli anziani coinvolti fruiscono di un buono pasto per ogni giornata impiegata in attività di utilità sociale, indipendentemente dall'effettivo numero di ore giornaliere impiegate nell'attività stessa, nonché della copertura gratuita per gli spostamenti effettuati, anche su autovetture da piazza.
  Rileva che l'articolo 4 reca l'individuazione delle attività di utilità sociale nelle quali coinvolgere le persone anziane. Si tratta, in particolare, della sensibilizzazione sui diritti delle persone anziane, dell'auto-aiuto tra persone anziane e della promozione della solidarietà tra le generazioni; della vigilanza e protezione dei minori e dei soggetti più fragili, dell'accompagnamento e del sostegno nei confronti di persone che si trovino in stato di necessità, anche temporanea, o affette da malattie; della tutela, valorizzazione, promozione e sviluppo della cultura, del patrimonio artistico e ambientale; della valorizzazione delle capacità, delle competenze e dei saperi delle persone anziane; dell'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e di attività sportive dilettantistiche; della tutela del decoro urbano e conduzione di terreno adibito ad orto sociale o solidale.
  Ai sensi dell'articolo 5, i comuni sono tenuti ad assicurare le persone anziane coinvolte nelle attività contro i rischi di infortunio connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
  Al riguardo, ricorda che già l'articolo 8, comma 9, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, per i lavori socialmente utili prevedeva che i soggetti utilizzatori attuassero idonee forme assicurative presso l'INAIL contro gli infortuni e le malattie professionali connesse allo svolgimento della attività lavorativa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Analogamente, l'articolo 26, comma 8, del decreto legislativo n. 150 del 2015 prevede che ai lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro nonché i lavoratori sottoposti a procedure di mobilità chiamati a svolgere attività a fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza, debbano essere assicurate idonee coperture assicurative presso l'INAIL contro Pag. 115gli infortuni e le malattie professionali connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Al riguardo, potrebbe valutarsi l'opportunità di uniformare la formulazione dell'articolo 5 alla previsione di cui all'articolo 26, comma 8, del decreto legislativo n. 150 del 2015.
  Osserva che l'articolo 6 assegna allo Stato il compito di promuovere, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, la partecipazione degli anziani a processi educativi e alla formazione, anche attraverso progetti finalizzati alla riduzione del divario digitale e per favorire l'accesso alle tecnologie dell'informazione e al sostegno alle attività delle università della terza età. A tali fini, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone azioni volte a promuovere e a sostenere specifici protocolli operativi con le scuole di ogni ordine e grado, con le università e con gli enti territoriali per la realizzazione di progetti che prevedono la messa a disposizione alle nuove generazioni dei saperi e delle esperienze professionali acquisite dalle persone anziane.
  Nell'osservare che non sembra sussistere una diretta correlazione tra il comma 1 e il comma 2 dell'articolo 6, rileva l'opportunità di prevedere il coinvolgimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella predisposizione delle azioni e dei protocolli relativi alla messa a disposizione dei saperi e delle esperienze professionali acquisite dalle persone anziane.
  Passa, quindi, all'articolo 7, che, con la finalità di prevenire i processi invalidanti fisici e psicologici, attribuisce al Ministero della salute il compito di favorire l'adozione di azioni tese al mantenimento del benessere durante l'invecchiamento della persona anziana, sostenendo la diffusione di corretti stili di vita e l'educazione motoria e fisica, anche attraverso la promozione di protocolli operativi tra enti locali territoriali, aziende sanitarie locali, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.
  Lo stesso Ministero, inoltre, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, promuove politiche di sostegno alla persona anziana nel suo abituale contesto familiare e territoriale, al fine di prevenire i fenomeni di isolamento sociale e di limitare l'ospedalizzazione e l'inserimento in strutture assistenziali residenziali.
  Segnala che l'articolo 8 dispone l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo, con una dotazione annua pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2017 e a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, per il finanziamento della sperimentazione di progetti di invecchiamento attivo da parte degli enti locali, in collaborazione con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale.
  Fa presente, infine, che l'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale, dall'attuazione della legge, ad eccezione di quanto disposto dal precedente articolo 8, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Conclusivamente, si riserva di formulare una proposta di parere che tenga conto delle osservazioni richiamate nel suo intervento.

  Renata POLVERINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 12.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 18 luglio 2017.

Audizione di rappresentanti della Corte dei conti nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 556 Damiano, C. 2210 Baldassarre e C. 2919 Placido, recanti modifiche all'ordinamento e alla struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.05.