CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 13 luglio 2017
853.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e IV)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Giovedì 13 luglio 2017. — Presidenza del presidente della I Commissione Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

  La seduta comincia alle 13.45.

Istituzione del Dipartimento della difesa civile non armata e nonviolenta presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
C. 3484 Marcon.

(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare, fa presente che la proposta di legge in esame, assegnata alle Commissioni riunite I e IV, prevede l'istituzione del Dipartimento della difesa civile non armata e nonviolenta presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. In qualità di relatore per la I Commissione illustrerà in linee generali le finalità della proposta di legge e il quadro in cui si inserisce, lasciando al collega relatore per la IV Commissione la descrizione dell'articolato.
  Secondo quanto prevede la proposta di legge, il Dipartimento della difesa civile non armata e nonviolenta si pone quale strumento organizzativo volto a rafforzare gli strumenti e le risorse per la difesa civile, le cui potenzialità, secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa, non risulterebbero ancora adeguatamente sviluppate. Inoltre, si prevede l'istituzione di un Fondo nazionale per la difesa civile non armata e non violenta per le spese di funzionamento del Dipartimento e la possibilità di destinazione del 6 per mille dell'IRPEF come mezzo ulteriore di finanziamento per la difesa civile non armata e non violenta. La proposta di legge, come evidenziato nella relazione illustrativa, riprende integralmente il testo di una proposta di legge di iniziativa popolare «Istituzione e modalità di finanziamento del Dipartimento della Difesa Civile non armata e nonviolenta» (C 3142). Tale proposta non è stata tuttavia assegnata a seguito della verifica delle sottoscrizioni necessarie per le proposte di iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione. Pag. 4
  Fra gli istituti predisposti nel nostro ordinamento in ordine alla difesa civile, si annovera in particolare il servizio civile. Ricordo che nella legislatura in corso è stata approvata con il decreto legislativo n. 40 del 2017, adottato in attuazione della disposizione di delega (articolo 1, comma 1 lettera d) e articolo 8) prevista nell'ambito della legge 6 giugno 2016, n. 106, una riforma dell'istituto che illustro sinteticamente. La riforma prevede l'istituzione del servizio civile universale, finalizzato alla difesa non armata e nonviolenta della Patria, all'educazione alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica. Le funzioni di gestione e organizzazione del Servizio civile sono svolte dall'Ufficio nazionale per il servizio civile (UNSC), incardinato nel Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio. Alla base della programmazione del servizio civile universale è collocato il Piano triennale, modulato per Piani annuali; tali Piani sono predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sentite le amministrazioni competenti in base al settore e sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Consulta nazionale per il servizio civile universale e della Conferenza Stato-regioni. Il Piano triennale è attuato mediante programmi di intervento proposti dagli enti di servizio civile universale che si articolano, a loro volta, in progetti. Viene confermata nella Presidenza del Consiglio l'amministrazione competente a svolgere le funzioni attribuite allo Stato. Le funzioni svolte dalle regioni e dalle province autonome sono individuate nella partecipazione alle attività di programmazione e di valutazione dei programmi di intervento del servizi civile, nonché, sulla base di specifici accordi con lo Stato, nella formazione del personale e nelle attività di controllo. Viene istituito l'Albo degli enti di servizio civile universale presso la Presidenza del Consiglio e sono disciplinati i livelli minimi di capacità organizzativa per la relativa iscrizione. Sono altresì disciplinati il ruolo ed i compiti assegnati agli operatori volontari del servizio civile nazionale, che sono i giovani ammessi a svolgere il servizio civile universale a seguito di bandi pubblici di selezione e che svolgono le attività previste nell'ambito dei progetti, nel rispetto di quanto stabilito dal contratto. Viene al contempo istituita la Rappresentanza nazionale degli operatori volontari al fine di assicurare in modo costante il confronto tra Stato e operatori. È consentito alle regioni, agli enti locali, agli altri enti pubblici territoriali e agli enti di Terzo settore di attivare autonomamente progetti di servizio civile con risorse proprie, da realizzare presso soggetti accreditati all'Albo, previa approvazione della Presidenza del Consiglio. Il servizio civile universale può essere svolto in Italia o all'estero. Sia per i programmi di intervento in Italia sia per quelli all'estero è prevista l'erogazione di contributi finanziari agli enti da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, nei limiti delle risorse annualmente assegnate al Fondo nazionale per il servizio civile. Quanto ai requisiti di partecipazione al servizio civile universale, rimane fermo il requisito anagrafico (età compresa tra 18 e 28 anni) e, oltre ai cittadini italiani, sono ammessi i cittadini degli altri Stati dell'Unione europea nonché – in aderenza con la giurisprudenza costituzionale sul punto – gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. Il decreto legislativo definisce infine lo status di operatore volontario e ne disciplina diritti e doveri, precisando la natura del servizio civile universale.
  Come si sottolinea nella relazione di accompagnamento alla proposta di legge, presentata prima dell'avvio della riforma sopra esposta, il servizio civile rappresenta la prima e più significativa applicazione della difesa civile non armata e nonviolenta, che tuttavia non ne esaurisce le modalità di espressione. Piuttosto, la difesa civile riguarda un ambito più vasto e richiede, secondo i proponenti, la strutturazione di forme di coordinamento tra vari soggetti istituzionali e l'attivazione di forme di presenza ulteriori rispetto a quelle attivabili nell'ambito del servizio civile.

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  Francesco Saverio GAROFANI, presidente della I Commissione, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare, osserva che la proposta di legge definisce, al comma 1 dell'articolo 1, le finalità della difesa civile non armata e nonviolenta, che viene presentata come una forma di difesa alternativa a quella militare, non comportando l'uso delle armi. Sotto il profilo costituzionale, la proposta richiama il principio del ripudio della guerra, di cui all'articolo 11 della Costituzione, i doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, di cui all'articolo 2 della Costituzione, nonché il dovere di difesa della Patria di cui all'articolo 52 della Costituzione.
  Il comma 2 dell'articolo 1 prevede l'istituzione di un Dipartimento per la difesa civile non armata e nonviolenta, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dal quale vengono resi dipendenti i corpi civili di pace – di cui una prima sperimentazione è stata prevista dalla legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) – e di un Istituto di ricerca sulla pace e sul disarmo.
  Per la realizzazione dei suoi compiti, il Dipartimento opererà in stretta collaborazione con il Dipartimento della protezione civile, con il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e con il Dipartimento della gioventù e del Servizio civile nazionale.
  Il comma 4 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Consiglio nazionale per la difesa, a cui affida «compiti paritetici di indirizzo e di confronto» per la cui disciplina si rinvia ad un regolamento emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno.
  Il comma 5 attribuisce al Dipartimento per la difesa civile i compiti di difendere la Costituzione e i diritti civili e sociali in essa enunciati; predisporre piani per la difesa civile non armata e nonviolenta, compresa la formazione della popolazione; svolgere attività di ricerca per la pace, il disarmo, la risoluzione dei conflitti e la conversione a fini civili delle industrie belliche; favorire la prevenzione dei conflitti armati, la riconciliazione, la mediazione, la promozione dei diritti umani, la solidarietà internazionale, l'educazione alla pace nel mondo, il dialogo interreligioso, in particolare nelle aree a rischio di conflitto, e in quelle in stato di conflitto nonché nelle situazioni di post conflitto; organizzare e dirigere le strutture della difesa civile non armata e nonviolenta e pianificare e coordinare l'impiego dei mezzi e del personale ad essa assegnati; contrastare le situazioni di degrado sociale, culturale ed ambientale e difendere l'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni cagionati dalle calamità naturali.
  Il comma 6, invece, stabilisce che le attività, l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento siano disciplinati – entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge – con apposito regolamento.
  L'articolo 2 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un «Fondo nazionale per la difesa civile non armata e nonviolenta», destinato a sostenere le spese relative al funzionamento del Dipartimento istituendo. Al riguardo l'articolo in esame precisa che la dotazione iniziale annua del fondo è pari a 100 milioni di euro e potrà essere utilizzata in misura non superiore al 10 per cento per le spese di funzionamento del Dipartimento.
  Per gli anni successivi il fondo sarebbe alimentato anche dai contributi volontari di cui al successivo articolo 3 della proposta di legge. Quest'ultima disposizione consentirebbe al contribuente la possibilità di destinare una quota pari al 6 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche all'incremento della copertura delle spese per il funzionamento del Dipartimento della difesa civile non armata.
  Quanto alla copertura degli oneri del Fondo, la proposta di legge prevede la riduzione delle spese sostenute dal Ministero della difesa relative all'acquisto di nuovi sistemi d'arma in misura tale da assicurare risparmi pari ad almeno 100 milioni di euro.
  Come accennato, l'articolo 3, al comma 1, dà facoltà al contribuente di scegliere di Pag. 6destinare, in sede di dichiarazione dei redditi, una quota pari al 6 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) alla difesa civile non armata e non violenta ai fini all'incremento della copertura delle spese per il funzionamento del Dipartimento e al finanziamento delle attività dei corpi civili di pace e dell'Istituto di ricerca sulla pace e sul Disarmo.
  Il comma 2 rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione delle modalità di esercizio dell'opzione fiscale in sede di dichiarazione annuale dei redditi ai fini dell'IRPEF, anche prevedendo le dovute modifiche alla modulistica, che attualmente consente al contribuente la facoltà di scelta di destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF, nonché del due per mille IRPEF in favore dei partiti politici.
  Il comma 3 prevede la presentazione annuale alle Camere, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di una dettagliata relazione sull'entità e sulle modalità di utilizzazione delle risorse rivenienti dalle menzionate opzioni fiscali.
  Infine, l'articolo 4 prevede che gli oneri derivanti dall'articolo 3 della proposta di legge – che riconosce al contribuente la facoltà di destinare una quota pari al 6 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) all'incremento della copertura delle spese per il funzionamento dell'istituendo Dipartimento per la difesa civile non armata e non violenta e al finanziamento delle attività dei corpi civili di pace e dell'Istituto di ricerca sulla pace e sul Disarmo – siano coperti attraverso risparmi derivanti dal processo di dismissione degli immobili della difesa e dai meccanismi di revisione e di razionalizzazione della spesa pubblica di cui alla missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministro della difesa, secondo le procedure stabilite dal decreto-legge 6 luglio 2012,

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 13 luglio 2017.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.