CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 luglio 2017
849.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 5 luglio 2017.

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3478 cost. Mazziotti di Celso e abb., recanti modifiche all'articolo 38 della Costituzione per assicurare l'equità intergenerazionale nei trattamenti previdenziali e assistenziali.
Audizione di esperti.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 15.15.

Audizione del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Giorgio Alleva.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.30 alle 15.50.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 5 luglio 2017 — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 15.50.

DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA.
C. 4565 Governo.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole)

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

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  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice, osserva che il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio. Tali misure consistono anzitutto nella vendita di parte delle attività delle due banche a un acquirente – individuato, a seguito delle procedure esperite, in Intesa Sanpaolo – ed il trasferimento del relativo personale. Per garantire la continuità dell'accesso al credito da parte delle famiglie e delle imprese, nonché per la gestione dei processi di ristrutturazione delle banche in liquidazione, si dispone: una iniezione di liquidità pari a circa 4,8 miliardi di euro; la concessione di garanzie statali, per un ammontare massimo di circa 12 miliardi di euro, sul finanziamento della massa liquidatoria dei due istituti da parte del soggetto individuato in base alle procedure in Intesa Sanpaolo. Per i creditori subordinati delle banche che siano investitori al dettaglio è previsto un meccanismo di ristoro analogo a quello stabilito dal decreto-legge n. 59 del 2016 per gli istituti posti in risoluzione nel novembre 2015; le prestazioni sono a carico del Fondo interbancario di tutela dei depositanti. Sono introdotte misure per rendere fiscalmente neutre le operazioni di cessione e gli interventi pubblici che le possono accompagnare. Si intende inoltre consentire il trasferimento dei crediti per le imposte differite delle banche in liquidazione al cessionario dell'azienda bancaria. Si ricorda che il 23 giugno 2017 la Banca Centrale Europea ha dichiarato le due banche in condizione di dissesto. Secondo le regole UE, una banca in dissesto ordinariamente viene sottoposta a liquidazione secondo le ordinarie procedure di insolvenza, salvo il caso in cui il Comitato unico di risoluzione reputi che vi sia un interesse pubblico a sottoporre l'istituto a risoluzione, in quanto la liquidazione ordinaria potrebbe compromettere la stabilità finanziaria, interrompere la prestazione di funzioni essenziali e pregiudicare la tutela dei depositanti (considerando 45 della direttiva 2014/59/UE, che reca la disciplina europea dei salvataggi bancari). Si ricorda altresì che le regole europee prevedono la possibilità di richiedere l'approvazione della Commissione UE sull'uso di aiuti pubblici per facilitare la liquidazione. Più in dettaglio, ove gli Stati membri ritengano necessario prendere in considerazione un intervento pubblico per mitigare gli effetti dell'uscita dal mercato di un istituto bancario, trovano applicazione le regole europee in tema di aiuti di Stato: in particolare, per il settore bancario le regole sono individuate nella Comunicazione della Commissione UE del luglio 2013. La Commissione UE riferisce che l'Italia, in tale contesto, ha ritenuto che la liquidazione delle due banche possa avere un forte impatto sull'economia reale delle regioni in cui esse sono maggiormente operative. Il Governo ha dunque ritenuto necessario applicare la normativa del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, articoli 80-95, che prevede l'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa e contestualmente adottare misure di aiuto pubblico volte a sostenere una gestione ordinata della crisi delle due banche, nel contesto di una speciale procedura d'insolvenza. Il 24 giugno 2017 l'Italia ha notificato alla Commissione europea il piano di aiuti per facilitare la liquidazione delle due banche venete. Il 25 giugno 2017 la Commissione ha approvato le misure predisposte dall'Italia e contenute nel provvedimento in esame. La Commissione ha ritenuto che le misure adottate siano in linea con la regolamentazione europea in materia di aiuti di Stato alle banche e, in particolare, con la citata Comunicazione della Commissione di luglio 2013 sugli aiuti di Stato al settore bancario, in quanto gli attuali possessori di azioni e di obbligazioni subordinate hanno pienamente contribuito ai costi del risanamento, riducendo così il costo dell'intervento per lo Stato. Entrambi gli istituti destinatari degli aiuti saranno dunque liquidati in modo ordinato e usciranno dal mercato; le attività trasferite a Intesa San Paolo verranno Pag. 12ristrutturate e significativamente ridotte; queste misure limiteranno le distorsioni della concorrenza che vengono da tali aiuti. La Commissione riferisce che sia le garanzie sia gli apporti di capitale sono coperti dai crediti di rango più elevato vantati dallo Stato italiano sulle attività comprese nella massa fallimentare. Di conseguenza, il costo netto per lo Stato italiano sarà nettamente inferiore all'importo nominale dei provvedimenti previsti. Inoltre, a parere della Commissione, il soggetto acquirente, Intesa, è stato scelto in una procedura aperta, equa e trasparente, gestita interamente dalle autorità italiane, che hanno assicurato la vendita degli asset secondo la migliore offerta ricevuta: non si tratta dunque di un aiuto di Stato nei confronti di Intesa. Le autorità europee reputano che detta vendita consentirà di abbassare l'ammontare della rimanente massa liquidatoria, finanziata da crediti forniti da Intesa.
  Il provvedimento è costituito da 10 articoli.
  L'articolo 1, al comma 1, individua l'ambito di applicazione del provvedimento, precisando che lo stesso disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., nonché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno delle stesse, in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Il comma 2 prevede che le misure del decreto che integrano la fattispecie di aiuto di Stato, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono adottate subordinatamente alla positiva decisione della Commissione europea che stabilisca la loro compatibilità con la relativa disciplina europea. Il comma 3 stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, debba presentare alla Commissione europea una relazione annuale, sino al termine della procedura, con le informazioni dettagliate riguardo agli interventi dello Stato effettuati in esecuzione del decreto in esame.
  L'articolo 2, al comma 1, ad esito della citata positiva decisione della Commissione UE sulle misure adottate dall'Italia per agevolare l'uscita dal mercato di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza, consente al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, di: sottoporre le due banche a liquidazione coatta amministrativa, disponendo altresì la continuazione dell'esercizio dell'impresa; prevedere la cessione dell'azienda bancaria o di rami di essa ad un acquirente; adottare misure di sostegno pubblico per la predetta cessione. Ai sensi del comma 2 sono previste specifiche misure (per l'accertamento del passivo dei soggetti in liquidazione, mentre al comma 3 viene chiarita la decorrenza dei provvedimenti di liquidazione, cessione degli asset e di sostegno pubblico disposti ai sensi delle norme in esame. In particolare, in deroga all'articolo 90, comma 3, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario), la continuazione è disposta senza necessità di acquisire autorizzazioni o pareri della Banca d'Italia o del comitato di sorveglianza. Entrando più nel dettaglio, ai sensi del comma 2, dopo l'adozione dei decreti di cui al comma 1, l'accertamento del passivo dei soggetti in liquidazione ai sensi dell'articolo 86 del Testo unico bancario è condotto con riferimento ai soli creditori non ceduti, retrocessi ai sensi dell'articolo 4 o sorti dopo l'avvio della procedura. Il comma 3 dispone che l'efficacia dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 decorre, con l'esclusione del provvedimento di liquidazione, dalla data di insediamento degli organi liquidatori e, comunque, dal sesto giorno lavorativo successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione. Con una disposizione di chiusura, per quanto non disposto dal decreto in esame si rimanda alla disciplina della liquidazione contenuta nel Testo unico bancario.
  L'articolo 3, al comma 1 dispone che i commissari liquidatori cedano le aziende bancarie di Veneto Banca e di Banca Popolare di Vicenza, o singoli rami, nonché i beni, i diritti e i rapporti giuridici Pag. 13individuabili in blocco, ovvero attività e passività anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, ad un soggetto individuato sulla base di una procedura aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente, ai sensi del comma 3. Alla cessione non si applica la speciale disciplina di vigilanza prevista dal Testo Unico Bancario per le cessioni di banche (articolo 58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7), salvo per quanto espressamente richiamato nel decreto in esame. Non si applica inoltre, in base al testo, stante la specialità della disciplina in esame, la norma sulla cessione dell'impresa nel contesto delle ordinarie operazioni di liquidazione coatta amministrativa, di cui all'articolo 90, comma 2, del Testo Unico Bancario. Le norme in esame espressamente escludono dalla cessione, anche in deroga al principio della par condicio creditorum, sancito dall'articolo 2741 del codice civile: determinate passività indicate dalle norme sul bail-in nel quadro di una procedura di risoluzione, (articolo 52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), del decreto legislativo n. 180 del 2015); i debiti delle banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati, derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse; le passività derivanti da controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa. Il comma 2 prevede norme speciali per assicurare l'immediata efficacia della cessione nei confronti dei terzi, anche in considerazione della necessità di assicurare la continuità dell'esercizio dell'impresa per evitare lo scioglimento dei contratti conseguente all'avvio della procedura concorsuale. In particolare si dispone l'efficacia della cessione verso i terzi a seguito della pubblicazione sul sito della Banca d'Italia della notizia della cessione. Al riguardo si evidenzia che il 26 giugno 2017 sul sito della Banca d'Italia è stata pubblicata la notizia del contratto di cessione a Intesa Sanpaolo S.p.A. di ramo delle aziende bancarie Veneto Banca S.p.A. in l.c.a. e Banca Popolare di Vicenza S.p.a. in l.c.a. Il testo precisa che non è dunque necessario svolgere altri adempimenti previsti dalla legge, anche a fini costitutivi, di pubblicità notizia o dichiarativa, ivi inclusi quelli previsti dagli articoli 1264 (per l'efficacia della cessione nei confronti del debitore), 2022 (sui trasferimenti dei titoli nominativi), 2355 (sugli adempimenti per la circolazione delle azioni), 2470 (sui trasferimenti di quote di società a responsabilità limitata), 2525 (sul passaggio delle quote in società cooperative), 2556 (sui trasferimenti di imprese soggette a registrazione) e 2559, primo comma (sulla cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta), del codice civile, né adempiere a quanto previsto dall'articolo 58, comma 2, del Testo unico bancario. Ferme restando la validità dei privilegi e delle garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione, il cessionario effettua gli adempimenti eventualmente richiesti a fini costitutivi, di pubblicità notizia o dichiarativa, così come l'indicazione di dati catastali e confini per gli immobili trasferiti, entro 180 giorni dalla pubblicazione sul sito. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in tema di decorrenza delle valute e calcolo degli interessi. Nei confronti dei debitori ceduti la pubblicazione sul sito produce gli effetti indicati dall'articolo 1264 del codice civile, diventando dunque efficace nei loro confronti. Inoltre, non si applicano i termini previsti dalla legge per le comunicazioni relative ai trasferimenti d'azienda in cui sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori. Il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione; questi non è obbligato solidalmente con il cedente, Pag. 14nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso un reato, al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dalla legge (non si applica dunque l'articolo 31 del decreto legislativo n. 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa di enti e società). Si chiarisce che al cessionario si applica l'articolo 47, comma 9, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 in tema di cessione di enti sottoposti a risoluzione. Sono previste regole specifiche per i beni culturali, come definiti ai sensi del relativo codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In particolare, ai fini dell'esercizio della prelazione di acquisto da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, o degli enti territoriali autorizzati ex lege, la denuncia di trasferimento è effettuata dal cessionario entro trenta giorni dalla conclusione del contratto di cessione. Inoltre, la condizione sospensiva prevista dall'articolo 61, comma 4, del medesimo decreto legislativo si applica alla sola clausola del contratto di cessione relativa al trasferimento dei beni culturali. In sintesi, ai sensi dell'articolo 60 del codice dei beni culturali, il Ministero o, ove previsto dalla legge, la regione o gli altri enti pubblici territoriali interessati, hanno facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società, rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento. La prelazione è esercitata nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento. In pendenza del predetto termine, l'atto di alienazione rimane condizionato sospensivamente all'esercizio della prelazione e all'alienante è vietato effettuare la consegna della cosa. Non si applica il comma 6 del medesimo articolo, che, nel caso in cui il Ministero eserciti la prelazione su parte delle cose alienate, consente all'acquirente di recedere dal contratto. Al contratto di cessione, nella parte in cui esso ha ad oggetto il trasferimento di beni immobili, non si applicano: l'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (in tema di obbligo di allegare all'atto di vendita l'attestato di prestazione energetica degli edifici); l'articolo 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52 (relativo all'obbligo di allegare all'atto di trasferimento le planimetrie ed altri dati catastali); l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 200, n. 380 (relativo all'obbligo di allegare il certificato di destinazione urbanistica agli atti di trasferimento di beni immobili); l'articolo 36, nella parte in cui prevede il diritto del locatore ceduto di opporsi alla cessione del contratto di locazione da parte del conduttore, per il caso in cui gli immobili siano parte di un'azienda, e l'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (quest'ultimo in tema di prelazione del conduttore nell'acquisto di un immobile locato); le nullità di cui agli articoli 46 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (rispettivamente riferite ai trasferimenti di edifici, o loro parti, senza estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria, ovvero senza licenza o concessione ad edificare). Si chiarisce che, ove l'immobile ceduto si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, il cessionario presenta domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla conclusione del contratto di cessione; le altre ipotesi di nullità previste dalla vigente disciplina in materia urbanistica, ambientale o relativa ai beni culturali e qualsiasi altra normativa nazionale o regionale, comprese le regole dei piani regolatori o del governo del territorio degli enti locali e le pianificazioni di altri enti pubblici che possano incidere sulla conformità urbanistica, edilizia, storica ed architettonica dell'immobile. Il comma 3 stabilisce che il cessionario sia individuato, anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente, nonché avendo riguardo agli impegni che esso dovrà assumersi ai fini del Pag. 15rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato. Le spese per la procedura selettiva, incluse quelle per la consulenza di esperti in materia finanziaria, contabile, legale, sono a carico del soggetto in liquidazione e possono essere anticipate dal Ministero. Una volta recuperate, dette somme sono acquisite all'erario mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato. Il comma 4 prevede che, se la concentrazione che deriva dalla cessione non è disciplinata dal regolamento comunitario sulle concentrazioni tra imprese, di cui al regolamento (UE) n. 139/2004, essa si intende autorizzata, in deroga alle procedure stabilite dalla legislazione nazionale antitrust, per rilevanti interessi generali dell'economia nazionale. Infine, il comma 5 dispone che se la cessione comprende titoli assistiti da garanzia dello Stato su passività di nuova emissione, il corrispettivo della garanzia è riconsiderato per tener conto della rischiosità del soggetto garantito. Il cessionario può altresì rinunciare, in tutto o in parte, alla garanzia dello Stato per i titoli da esso acquistati; in questo caso, la garanzia si estingue e, in relazione alla rinuncia, non è dovuto alcun corrispettivo.
  L'articolo 4 autorizza il Ministro ad effettuare specifici interventi pubblici a sostegno dell'operazione di liquidazione delle banche venete. Ai sensi del comma 1 il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con uno o più decreti dispone le seguenti misure: concessione della garanzia dello Stato, autonoma e a prima richiesta, sull'adempimento, da parte del soggetto in liquidazione: degli obblighi derivanti dal finanziamento, erogato dal cessionario o da società che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa, appartenevano al gruppo bancario di una delle banche, a copertura dello sbilancio di cessione, definito in esito alla procedura – appositamente prevista – di due diligence, disciplinata al comma 4, e alle retrocessioni di beni ed asset dal cessionario al cedente (di cui al comma 5, lettera a): si tratta di partecipazioni detenute da società che, all'avvio della liquidazione coatta amministrativa, erano controllate da una delle banche, nonché di crediti di dette società classificati come attività deteriorate). La garanzia può essere concessa per un importo massimo di 5.351 milioni di euro, elevabile fino a 6.351 milioni di euro, a seguito della predetta due diligence; degli obblighi di riacquisto dei crediti ad alto rischio non classificati come attività deteriorate, indicati dal comma 5, lettera b), per un importo massimo di 4.000 milioni di euro; fornitura di supporto finanziario al cessionario delle banche in liquidazione, a fronte del fabbisogno di capitale generato dall'operazione di cessione, per un importo massimo di 3.500 milioni di euro; concessione della garanzia dello Stato, autonoma e a prima richiesta, sull'adempimento degli obblighi a carico del soggetto in liquidazione derivanti da impegni, dichiarazioni e garanzie concesse dal soggetto in liquidazione nel contratto di cessione, per un importo massimo pari alla somma tra 1.500 milioni di euro e il risultato della differenza tra il valore dei contenziosi pregressi dei soggetti in liquidazione, come indicato negli atti di causa, e il relativo accantonamento a fondo rischi, per un importo massimo di euro 491 milioni; l'erogazione al cessionario di risorse a sostegno di misure di ristrutturazione aziendale, in conformità agli impegni assunti dal cessionario necessari ai fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, per un importo massimo di euro 1.285 milioni. Complessivamente, dunque, l'iniezione di liquidità è pari a circa 4,8 miliardi di euro e la concessione di garanzie statali arriva ad un ammontare massimo di circa 12 miliardi di euro. Ai sensi del comma 2, i provvedimenti ministeriali di adozione delle misure in esame devono stabilire uno specifico contenuto del contratto di cessione: occorre che tale contratto preveda l'anticipazione da parte del cessionario, al commissario liquidatore, delle spese necessarie per il funzionamento della procedura di liquidazione coatta amministrativa, incluse le indennità spettanti agli organi liquidatori. Si stabilisce che il decreto di cui all'articolo Pag. 162, comma 1, preveda che il Ministero rimborsi al cessionario quanto anticipato. Il Ministero acquisisce un credito nei confronti del soggetto sottoposto a liquidazione coatta amministrativa per il rimborso. Il credito derivante dall'anticipo concesso dal cessionario o dal rimborso effettuato dal Ministero è prededucibile ai sensi delle specifiche regole della legge fallimentare. Il comma 3 dispone che il credito del cessionario derivante dal finanziamento a copertura dello sbilancio di cessione, nella misura garantita dallo Stato, e il relativo credito di regresso dello Stato derivante dall'escussione della garanzia, siano pagati dopo i crediti prededucibili, e prima di ogni altro credito. Per i pagamenti effettuati ai sensi delle altre misure di cui al comma 1, il Ministero acquisisce un credito nei confronti del soggetto sottoposto a liquidazione coatta amministrativa. Il credito del Ministero e il credito del cessionario derivante da violazione, inadempimento o non conformità degli impegni, dichiarazioni e garanzie concesse dal soggetto in liquidazione e garantiti dallo Stato, sono pagati con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti per il finanziamento dello sbilancio di cessione. Il medesimo trattamento è riservato alla parte non garantita del credito del cessionario derivante dal finanziamento dello sbilancio di cessione. Il comma 4 disciplina, come anticipato, la procedura di due diligence. Entro il termine previsto dal contratto di cessione, un collegio di esperti indipendenti effettua una due diligence sul compendio ceduto, secondo quanto previsto nel contratto di cessione e applicando i criteri di valutazione ivi previsti, anche ai sensi dell'articolo 1349, primo comma, del codice civile. La richiamata norma del codice prevede che, ove la determinazione della prestazione dedotta in contratto sia deferita a un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento. Il collegio è composto da tre componenti, di cui uno nominato dal Ministero, uno dal cessionario ed il terzo, con funzione di Presidente, designato di comune accordo dagli esperti nominati dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma. Tali esperti possiedono i requisiti indicati dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n.  237, ovvero non devono avere in corso né devono avere intrattenuto relazioni di affari, professionali o finanziarie con la banca o la capogruppo richiedenti l'intervento statale, tali da comprometterne l'indipendenza. Ad esito della due diligence: il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con decreto l'eventuale adeguamento dell'importo dell'intervento, nei limiti del comma 1, lettera b; il cessionario può restituire o retrocedere al soggetto in liquidazione attività, passività o rapporti dei soggetti in liquidazione o di società appartenenti ai gruppi bancari delle banche, entro il termine e alle condizioni definiti dal decreto ministeriale di adozione delle misure in commento. Si applica la predetta lettera a) in ordine agli adeguamenti dell'importo. Il comma 5 autorizza il contratto di cessione a prevedere, in favore del cessionario, la possibilità di retrocedere alle banche in liquidazione i seguenti beni: partecipazioni detenute da società che, all'avvio della liquidazione coatta amministrativa, erano controllate da una delle banche, nonché i crediti di dette società classificati come attività deteriorate; crediti ad alto rischio non classificati come attività deteriorate, entro tre anni dalla cessione. Il comma 6 dispone che alle restituzioni e retrocessioni stabilite ex lege o contrattualmente si applicano le specifiche norme derogatorie, in tema di cessioni di beni, indicate all'articolo 3, comma 2, per i trasferimenti di asset dai soggetti in liquidazione al cessionario. Ai sensi del comma 7, nel caso di restituzioni e retrocessioni ad esito della due diligence, così come nel caso di restituzioni al soggetto in liquidazione in forza di condizioni risolutive della cessione pattuite nel contratto, il soggetto in liquidazione risponde dei debiti e delle passività restituiti o retrocessi, con piena liberazione del cessionario retrocedente anche nei confronti dei creditori e dei terzi. Pag. 17
  L'articolo 5 disciplina la cessione alla Società per la Gestione di Attività S.p.A., da parte dei commissari liquidatori, dei crediti deteriorati e di altri attivi non ceduti o retrocessi. Il corrispettivo della cessione è rappresentato da un credito della liquidazione nei confronti della società, pari al valore di iscrizione contabile dei beni e dei rapporti giuridici ceduti nel bilancio della Società per la Gestione di Attività S.p.A. (SGA). A quest'ultima è attribuita l'amministrazione degli stessi. Ai sensi del comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si prevede che i commissari liquidatori cedano alla SGA crediti deteriorati e altri attivi delle banche poste in liquidazione non ceduti o retrocessi, unitamente ad eventuali altri beni, contratti, rapporti giuridici accessori o connessi ai crediti ceduti alla SGA. La disposizione prevede una deroga alle norme del Testo unico bancario in tema di cessioni di rami d'azienda bancaria. Si applica l'articolo 3, comma 2 il quale prevede che, in caso di urgenza, il Ministro dell'economia e delle finanze sostituisca il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR) e dei provvedimenti assunti dia notizia al CICR nella prima riunione successiva, che deve essere convocata entro trenta giorni. Il comma 2 stabilisce che il corrispettivo della cessione sia rappresentato da un credito della liquidazione coatta amministrativa nei confronti della SGA pari al valore di iscrizione contabile dei beni e dei rapporti giuridici ceduti nel bilancio della SGA. Il comma 3 prevede che la SGA amministri i crediti e gli altri beni e rapporti giuridici acquistati ai sensi del comma 1. In tal senso è prevista una deroga alle disposizioni di carattere generale emanate dalla Banca d'Italia, aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale, di cui all'articolo 108 in materia di vigilanza del Testo unico bancario. Il comma 4 prevede che: la SGA possa costituire uno o più patrimoni destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività di amministrazione dei crediti e degli altri beni e rapporti giuridici acquistati ai sensi del presente articolo; i patrimoni destinati possano essere costituiti per un valore anche superiore al 10 per cento del patrimonio netto della società; la relativa deliberazione dell'organo di amministrazione determini i beni e i rapporti giuridici compresi nel patrimonio destinato; detta deliberazione sia depositata, iscritta e pubblicata secondo le previsioni civilistiche (articolo 2436 del codice civile, che disciplina gli adempimenti pubblicitari per le modifiche statutarie nelle società per azioni); ai sensi del secondo comma dell'articolo 2447-quater del codice civile, nel termine di sessanta giorni dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese, i creditori sociali anteriori all'iscrizione possano fare opposizione. Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che la deliberazione sia eseguita previa prestazione da parte della società di idonea garanzia; decorsi 60 giorni dall'iscrizione della deliberazione, ovvero dopo l'iscrizione nel registro delle imprese del provvedimento del tribunale, i beni e i rapporti giuridici individuati siano destinati esclusivamente al soddisfacimento del credito della liquidazione coatta amministrativa nei confronti della SGA e costituiscano patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della SGA e dagli altri patrimoni destinati eventualmente costituiti; per le obbligazioni contratte in relazione al patrimonio destinato, la SGA risponda nei limiti del patrimonio stesso, salvo che la deliberazione dell'organo di amministrazione non disponga diversamente; si applichino le disposizioni di cui all'articolo 2447-quinquies, commi 2, 3 e 4 del codice civile in materia di diritti dei creditori; i beni e i rapporti compresi nel patrimonio destinato siano distintamente indicati nello stato patrimoniale della società; si applichino le disposizioni dell'articolo 2447-septies del codice civile, in materia di bilancio che impongono una separata evidenziazione dei rendiconti riferiti ai diversi patrimoni; il rendiconto separato sia redatto in conformità ai principi contabili internazionali; infine, per quanto non diversamente disposto dall'articolo in esame, ai patrimoni destinati si applichino le disposizioni del codice civile Pag. 18sopra richiamate. Il comma 5 prevede che la costituzione dei patrimoni destinati possa essere disposta anche con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicato per estratto e per notizia nella Gazzetta Ufficiale. In questo caso, la costituzione ha efficacia dal giorno della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale o, se precedente, da quello della pubblicazione effettuata da parte della Banca d'Italia sul proprio sito. È prevista a riguardo una deroga al regime civilistico di cui all'articolo 2447-quater, secondo comma, in materia di pubblicità della costituzione del patrimonio destinato e all'articolo 2447-quinquies, commi primo e secondo, in materia di diritti dei creditori. Il comma 5 stabilisce altresì che i patrimoni destinati costituiti con decreto possano essere modificati con deliberazione dell'organo di amministrazione della SGA in conformità a quanto previsto al comma 4. Il comma 6 dispone che alla società SGA si applichi la disposizione ai sensi della quale il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, provvede a nominare i nuovi consigli, prevedendo la composizione degli stessi con tre membri, di cui due dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria e il terzo con funzioni di amministratore delegato.
  L'articolo 6 disciplina le misure di ristoro a favore degli investitori che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa, detenevano strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalle banche poste in liquidazione col presente provvedimento, sottoscritti o acquistati entro la data del 12 giugno 2014 nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti. Tali soggetti possono accedere alle prestazioni del Fondo di solidarietà, istituito dalla legge di stabilità per il 2016, in favore dei soggetti che avevano investito in strumenti finanziari subordinati delle istituzioni bancarie poste in risoluzione alla fine di novembre 2015. Il comma 1 prevede che gli investitori (persone fisiche, imprenditori individuali, imprenditori agricoli o coltivatori diretti o i loro successori mortis causa) che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa di cui al provvedimento in esame, detenevano strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalle banche poste in liquidazione e acquistati nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime emittenti, possono accedere alle prestazioni del Fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori, istituito dalla legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 855). Il comma 1 stabilisce altresì che l'accesso al Fondo di solidarietà avviene secondo quanto stabilito dall'articolo 1, commi da 855 a 861 della legge medesima, come nel tempo modificate e integrate. Il comma 2 stabilisce che agli investitori di cui al comma precedente si applichino le disposizioni in materia di accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta di cui all'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59. Il comma prevede altresì che l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario debba essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre 2017.
  L'articolo 7 introduce apposite norme in materia fiscale riguardanti il trattamento delle cessioni previste dall'articolo 3, in riferimento ai profili relativi alle DTA, all'IVA, all'IRES e all'IRAP. In sintesi si dispone che le cessioni di azienda previste dall'articolo 3 determinano anche la cessione delle DTA. Le stesse cessioni sono considerate cessioni di rami d'azienda e quindi escluse dall'IVA. Le eventuali plusvalenze sono inoltre esenti ai fini IRES e IRAP. I contributi erogati dal Ministero dell'economia e delle finanze al soggetto cessionario non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette e al valore della produzione netta ai fini IRAP; mentre le spese sostenute dal cessionario nell'ambito delle misure di ristrutturazione aziendale sono comunque deducibili dal reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e dal valore della produzione netta ai fini IRAP. In particolare, il comma 1 stabilisce che con le cessioni previste dall'articolo sono trasferiti anche i crediti d'imposta convertiti, Pag. 19i cosiddetti DTA, ai sensi dell'articolo 2, commi da 55 a 56-ter, del decreto-legge n. 225 del 2010, con la possibilità di fruizione in capo ai cessionari dei medesimi crediti nella misura spettante ai cedenti. Il comma 2 prevede che le cessioni di cui all'articolo 3 sono considerate cessioni di rami d'azienda e quindi escluse dall'IVA. Lo stesso comma prevede, inoltre, che gli atti aventi ad oggetto le cessioni, nonché le retrocessioni e le restituzioni, sono soggette alle imposte di registro, ipotecaria e catastale, ove dovute, nella misura fissa di 200 euro ciascuna. Il comma 3 dispone che al soggetto cessionario e al soggetto cedente si applicano le disposizioni previste dall'articolo 15 del decreto-legge n. 18 del 2016, in materia di non imponibilità ai fini IRES e IRAP delle eventuali plusvalenze che possano emergere in occasione della cessione, operando per le suddette cessioni lo stesso regime di neutralità attualmente previsto per le operazioni di fusione o di scissione. Il comma 4 prevede che le somme ricevute dal cessionario ai sensi dell'articolo 4 non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette e al valore della produzione netta ai fini IRAP. Si prevede inoltre che le spese sostenute dal cessionario nell'ambito delle misure di ristrutturazione aziendale sovvenzionate con i contributi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), sono comunque deducibili dal reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e dal valore della produzione netta ai fini IRAP. Il comma 5 prevede che al soggetto cessionario e al soggetto cedente si applicano le disposizioni previste per la società beneficiaria e la società scissa dai commi 8 e 9 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, in materia di determinazione del canone annuo calcolato sulle attività per imposte anticipate, prevedendo il subentro del cessionario in luogo del cedente.
  L'articolo 8 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze possa dettare disposizioni tecniche di attuazione del provvedimento con uno o più decreti di natura non regolamentare.
  L'articolo 9 stabilisce che le misure all'esame siano adottate a valere e nei limiti delle disponibilità del Fondo istituito dall'articolo 24 decreto-legge n. 237 del 2016 «Tutela del risparmio nel settore creditizio». L'articolo individua inoltre ulteriori misure di carattere ordinamentale al fine di attuare il provvedimento in esame. Il comma 1 stabilisce che le misure all'esame siano adottate a valere e nei limiti delle disponibilità del citato Fondo e, dunque, nell'ambito degli interventi autorizzati dalle risoluzioni parlamentari di approvazione della Relazione al Parlamento presentata il 21 dicembre 2016. Il comma 2 stabilisce che alla compensazione degli eventuali effetti finanziari derivanti dall'esito della due diligence sul compendio ceduto, e della retrocessione al soggetto in liquidazione di ulteriori attività, passività o rapporti si provveda per l'anno 2018 nel limite massimo di 300 milioni di euro a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il secondo periodo prevede che, al fine della determinazione dello sbilancio di cessione, i commissari liquidatori forniscano al Ministero dell'economia e delle finanze una situazione patrimoniale in esito alla due diligence citata e successivamente aggiornata al 31 dicembre di ogni anno. Il comma 3 prevede che, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del provvedimento in esame, il Ministro dell'economia e delle finanze apporti, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio. Si stabilisce altresì che, ove necessario e previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze possa disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
  L'articolo 10 stabilisce che il decreto-legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, le norme contenute nel provvedimento Pag. 20sono riconducibili alle materie «moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari», «sistema tributario e contabile dello Stato» e «ordinamento civile», che le lettere e) ed l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 15.55

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 5 luglio 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.

  La seduta comincia alle 15.55

Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista.
Nuovo testo C. 3343 Fiano.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, ricorda che l'esame del provvedimento in titolo è stato avviato dal Comitato permanente per i pareri il 28 giugno scorso con lo svolgimento della relazione e che la deputata Dieni ha chiesto, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del regolamento, che l'esame sia rimesso alla Commissione in composizione plenaria.

  Enzo LATTUCA (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole con due osservazioni (vedi allegato 2). Rileva che la prima osservazione è volta a riportare ad unità le condotte previste dalla formulazione del nuovo articolo 293-bis. Con particolare riferimento alla seconda osservazione, ricorda che la Commissione di merito ha già inserito nel testo in discussione l'inciso «salvo che il fatto costituisca più grave reato». Con l'osservazione proposta si tratta di richiedere alla Commissione di valutare comunque ulteriormente l'opportunità o meno di un coordinamento con le disposizioni vigenti che puniscono condotte la cui commissione è indice dell'adesione alle idee proprie del fascismo.

  Federica DIENI (M5S) pur condividendo le finalità del provvedimento, ritiene che lo stesso presenti profili di incostituzionalità che non sono compresi nella proposta di parere del relatore. Chiede, quindi, se sia possibile rinviare la votazione del parere alla seduta di domani per avere la possibilità di formulare osservazioni al relatore o di predisporre un parere alternativo. Se ciò non sarà possibile, chiede perlomeno di trasformare le osservazioni in condizioni. Nel caso di votazione nella seduta odierna, preannuncia il voto di astensione del suo gruppo.

  Enzo LATTUCA (PD), relatore, replicando alla collega Dieni, ritiene che i rilievi da sottoporre all'attenzione della Commissione Giustizia debbano essere formulati come osservazioni. Ribadisce inoltre che la seconda osservazione è stata inserita a solo scopo cautelativo.

  Federica DIENI (M5S) ricorda che esistono sentenze di assoluzione per esibizione di saluti che richiamano il fascismo.

  Emanuele FIANO (PD) replicando alla collega Dieni, osserva di conoscere le sentenze da lei citate, emanate a legislazione vigente e che la proposta di legge in discussione mira proprio a rendere penalmente rilevanti alcune condotte che non sono state ritenute punibili dalla giurisprudenza alla luce delle norme in vigore.

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  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, avverte che, non essendoci motivi ostativi, può essere accolta la richiesta della deputata Dieni di votare la proposta di parere del relatore nella seduta di domani.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.05.

COMITATO DEI NOVE

  Mercoledì 5 luglio 2017.

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista.
C. 3558-A Dambruoso.

  Il comitato si è riunito dalle 16.10 alle 16.20.

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