CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 luglio 2017
848.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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COMITATO DEI NOVE

  Martedì 4 luglio 2017.

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano.
Esame emendamenti C. 2168-B approvata, in un testo unificato, dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato.

  Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

SEDE REFERENTE

  Martedì 4 luglio 2017. – Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO. – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Gennaro Migliore.

  La seduta comincia alle 14.20.

Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale, e altre disposizioni in materia di tutela degli animali.
C. 3592 Ferraresi, C. 308 Brambilla, C. 795 Brambilla, C. 796 Brambilla, C. 960 Giammanco, C. 1502 Massimiliano Bernini, C. 2548 Lupo, C. 2865 Anzaldi, C. 2870 Lacquaniti, C. 2966 Brambilla, C. 3005 Brambilla, C. 3179 Turco, C. 3395 Brambilla, C. 3863 Matarrese e C. 4339 Brambilla.

(Seguito esame e rinvio).

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  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 29 giugno scorso.

  Franco VAZIO (PD), presidente, rammenta che nella seduta precedente il relatore, onorevole Ferraresi, ha svolto la relazione sul provvedimento in titolo, cui sono state abbinate le proposte di legge C. 308 Brambilla, C. 795 Brambilla, C. 796 Brambilla, C. 960 Giammanco, C. 1502 Massimiliano Bernini, C. 2548 Lupo, C. 2865 Anzaldi, C. 2870 Lacquaniti, C. 2966 Brambilla, C. 3005 Brambilla, C. 3179 Turco, C. 3395 Brambilla, C. 3863 Matarrese e C. 4339 Brambilla.
  Nessuno chiedendo di intervenire, chiede, quindi, all'onorevole Ferraresi, come intenda procedere per il prosieguo dei lavori.

  Vittorio FERRARESI (M5S) relatore, chiede che la Commissione avvii sul provvedimento in titolo un'approfondita attività conoscitiva. Invita, quindi, i colleghi a far pervenire alla presidenza eventuali richieste di audizione.

  Franco VAZIO (PD), presidente, nel prendere atto della richiesta del relatore, invita i gruppi parlamentari a far pervenire, entro venerdì 14 luglio prossimo, eventuali richieste in merito, da sottoporre alla valutazione dell'Ufficio di presidenza.
  Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 4 luglio 2017. – Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Gennaro Migliore.

  La seduta comincia alle 14.25.

DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA.
C. 4565 Governo.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Franco VAZIO, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Ermini, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.
  Al riguardo, rammenta che il provvedimento in esame prevede una serie di misure che consistono nella vendita di parte delle attività delle due banche a un acquirente, di fatto individuato in Intesa Sanpaolo, ed il trasferimento del relativo personale.
  In particolare, evidenzia che per garantire la continuità dell'accesso al credito da parte delle famiglie e delle imprese, nonché per la gestione dei processi di ristrutturazione delle banche in liquidazione, si dispone: una iniezione di liquidità pari a circa 4,8 miliardi di euro; la concessione di garanzie statali, per un ammontare massimo di circa 12 miliardi di euro, sul finanziamento della massa liquidatoria dei due istituti da parte di Intesa Sanpaolo.
  Segnala che, per i creditori subordinati delle banche che siano investitori al dettaglio, è previsto un meccanismo di ristoro analogo a quello stabilito dal decreto-legge n. 59 del 2016 per gli istituti posti in risoluzione nel novembre 2015; le prestazioni sono a carico del Fondo interbancario di tutela dei depositanti. Sono introdotte, inoltre, misure per rendere fiscalmente neutre le operazioni di cessione e gli interventi pubblici Pag. 15che le possono accompagnare. Si intende altresì consentire il trasferimento dei crediti per le imposte differite delle banche in liquidazione al cessionario dell'azienda bancaria.
  Ciò premesso, in riferimento al contenuto del decreto-legge in discussione, segnala che l'articolo 1, al comma 1, individua l'ambito di applicazione del provvedimento, precisando che lo stesso disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., nonché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno delle stesse, in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato (comma 1). Il comma 2 prevede che le misure del decreto che integrano la fattispecie di aiuto di Stato, ai sensi dell'articolo 107 del TFUE, sono adottate subordinatamente alla positiva decisione della Commissione europea che stabilisca la loro compatibilità con la relativa disciplina europea.
  Fa presente che l'articolo 2 del provvedimento, ad esito della positiva decisione della Commissione UE sulle misure adottate dall'Italia per agevolare l'uscita dal mercato di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza, consente al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, di: sottoporre le due banche a liquidazione coatta amministrativa, disponendo altresì la continuazione dell'esercizio dell'impresa (articolo 2, comma 1, lettere a) e b)); prevedere la cessione dell'azienda bancaria o di rami di essa ad un acquirente (articolo 2, comma 1, lettera c)); adottare misure di sostegno pubblico per la predetta cessione.
  Fa presente che sono previste specifiche misure (comma 2) per l'accertamento del passivo dei soggetti in liquidazione e viene chiarita la decorrenza (comma 3) dei provvedimenti di liquidazione, cessione degli asset e di sostegno pubblico disposti ai sensi delle norme in esame. Più in dettaglio, il comma 1, a seguito del parere positivo della Commissione UE (reso il 25 giugno 2017), affida a uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati su proposta della Banca d'Italia, il compito di disporre: la liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca e di Banca Popolare di Vicenza; la continuazione, ove necessario, dell'esercizio dell'impresa o di determinati rami di attività, per il tempo tecnico necessario ad attuare le cessioni previste ai sensi del provvedimento in esame. In deroga all'articolo 90, comma 3, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario), la continuazione è disposta senza necessità di acquisire autorizzazioni o pareri della Banca d'Italia o del comitato di sorveglianza; la cessione da parte dei commissari liquidatori degli asset all'acquirente individuato (Intesa Sanpaolo) in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario medesimo. Con l'offerta il cessionario assume gli impegni ai fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, identificati nell'offerta stessa. In proposito, rammento che con comunicato stampa del 26 giugno 2017, Intesa Sanpaolo ha reso noto di aver firmato con i commissari liquidatori di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca il contratto di acquisto, al prezzo simbolico di un euro, di alcune attività e passività e alcuni rapporti giuridici facenti capo alle due banche.
  Rammenta che l'articolo 3, al comma 1, dispone che i commissari liquidatori cedano le aziende bancarie di Veneto Banca e di Banca Popolare di Vicenza, o singoli rami, nonché i beni, i diritti e i rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, ad un soggetto individuato sulla base di una procedura aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente, ai sensi del successivo comma 3. Come già evidenziato, tale soggetto è stato, in particolare, individuato in Intesa Sanpaolo, come preannunciato dalla stessa banca nel sopra richiamato comunicato-stampa del 26 giugno. Alla cessione non si applica la speciale disciplina di vigilanza prevista dal Testo Unico Bancario per le cessioni Pag. 16di banche (articolo 58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7 del TUB), salvo per quanto espressamente richiamato nel decreto in esame. Non si applica, inoltre, stante la specialità della disciplina in esame, la norma sulla cessione dell'impresa nel contesto delle ordinarie operazioni di liquidazione coatta amministrativa (di cui all'articolo 90, comma 2,del Testo Unico Bancario). Le norme in esame espressamente escludono dalla cessione, anche in deroga al principio della par condicio creditorum sancito dall'articolo 2741 c.c: determinate passività indicate dalle norme sul bail-in nel quadro di una procedura di risoluzione (articolo 52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), del D.Lgs. n. 180 del 2015); i debiti delle banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati, derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse; le passività derivanti da controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa. Il comma 2 prevede norme speciali per assicurare l'immediata efficacia della cessione nei confronti dei terzi, anche in considerazione della necessità di assicurare la continuità dell'esercizio dell'impresa per evitare lo scioglimento dei contratti conseguente all'avvio della procedura concorsuale.
  Evidenzia, in particolare, che si dispone l'efficacia della cessione verso i terzi a seguito della pubblicazione sul sito della Banca d'Italia della notizia della cessione. Al riguardo, segnalo che il 26 giugno 2017 sul sito della Banca d'Italia è stato pubblicata la notizia del contratto di cessione a Intesa Sanpaolo S.p.A. di ramo delle aziende bancarie Veneto Banca S.p.A. in l.c.a. e Banca Popolare di Vicenza S.p.a. in l.c.a.. Non è dunque necessario svolgere altri adempimenti previsti dalla legge, anche a fini costitutivi, di pubblicità notizia o dichiarativa, ivi inclusi quelli previsti dagli articoli 1264 (per l'efficacia della cessione nei confronti del debitore), 2022 (sui trasferimenti dei titoli nominativi), 2355 (sugli adempimenti per la circolazione delle azioni), 2470 (sui trasferimenti di quote di s.r.l.), 2525 (sul passaggio delle quote in società cooperative), 2556 (sui trasferimenti di imprese soggette a registrazione) e 2559, primo comma (sulla cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta), del codice civile, né adempiere a quanto previsto dall'articolo 58, comma 2, del Testo unico bancario. Ferme restando la validità dei privilegi e delle garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione, il cessionario effettua gli adempimenti eventualmente richiesti a fini costitutivi, di pubblicità notizia o dichiarativa, così come l'indicazione di dati catastali e confini per gli immobili trasferiti, entro 180 giorni dalla pubblicazione sul sito (dunque entro il 23 dicembre 2017). Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in tema di decorrenza delle valute e calcolo degli interessi. Nei confronti dei debitori ceduti la pubblicazione sul sito produce gli effetti indicati dall'articolo 1264 del codice civile, diventando dunque efficace nei loro confronti. Inoltre, non si applicano i termini previsti dalla legge (articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428) per le comunicazioni relative ai trasferimenti d'azienda in cui sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori.
  Rammenta che il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione; questi non è obbligato solidalmente con il cedente, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso un reato, al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dalla legge (non si applica dunque l'articolo 31 del D.lgs. n. 231 del 2001 sulla responsabilità Pag. 17amministrativa di enti e società). Sono previste regole specifiche per i beni culturali, come definiti ai sensi del relativo codice (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42). In particolare, ai fini dell'esercizio della prelazione di acquisto da parte del MIBACT o degli enti territoriali autorizzati ex lege, la denuncia di trasferimento è effettuata dal cessionario entro trenta giorni dalla conclusione del contratto di cessione. Inoltre, la condizione sospensiva prevista dall'articolo 61, comma 4, del medesimo decreto legislativo si applica alla sola clausola del contratto di cessione relativa al trasferimento dei beni culturali. Non si applica il comma 6 del medesimo articolo, che, nel caso in cui il Ministero eserciti la prelazione su parte delle cose alienate, consente all'acquirente di recedere dal contratto. Al contratto di cessione, nella parte in cui esso ha ad oggetto il trasferimento di beni immobili, non si applicano: l'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (in tema di obbligo di allegare all'atto di vendita l'attestato di prestazione energetica degli edifici); l'articolo 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52 (relativo all'obbligo di allegare all'atto di trasferimento le planimetrie ed altri dati catastali); l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 200, n. 380 (relativo all'obbligo di allegare il certificato di destinazione urbanistica agli atti di trasferimento di beni immobili); l'articolo 36, nella parte in cui prevede il diritto del locatore ceduto di opporsi alla cessione del contratto di locazione da parte del conduttore, per il caso in cui gli immobili siano parte di un'azienda, e l'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (quest'ultimo in tema di prelazione del conduttore nell'acquisto di un immobile locato); le nullità di cui agli articoli 46 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (rispettivamente riferite ai trasferimenti di edifici, o loro parti, senza estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria, ovvero senza licenza o concessione ad edificare). Si chiarisce che, ove l'immobile ceduto si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, il cessionario presenta domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla conclusione del contratto di cessione; le altre ipotesi di nullità previste dalla vigente disciplina in materia urbanistica, ambientale o relativa ai beni culturali e qualsiasi altra normativa nazionale o regionale, comprese le regole dei piani regolatori o del governo del territorio degli enti locali e le pianificazioni di altri enti pubblici che possano incidere sulla conformità urbanistica, edilizia, storica ed architettonica dell'immobile.
  Evidenzia che il comma 3 del medesimo articolo 3 stabilisce che il cessionario sia individuato, anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente, nonché avendo riguardo agli impegni che esso dovrà assumersi ai fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato. Il comma 4 prevede che, se la concentrazione che deriva dalla cessione non è disciplinata dal regolamento comunitario sulle concentrazioni tra imprese (regolamento (UE) n. 139/2004), essa si intende autorizzata, in deroga alle procedure stabilite dalla legislazione nazionale antitrust, per rilevanti interessi generali dell'economia nazionale. Infine, il comma 5 dispone che se la cessione comprende titoli assistiti da garanzia dello Stato su passività di nuova emissione (disciplinate dal decreto-legge n. 237 del 2016), il corrispettivo della garanzia è riconsiderato per tener conto della rischiosità del soggetto garantito. Il cessionario può altresì rinunciare, in tutto o in parte, alla garanzia dello Stato per i titoli da esso acquistati; in questo caso, la garanzia si estingue e, in relazione alla rinuncia, non è dovuto alcun corrispettivo. L'articolo 4 del decreto-legge autorizza il Ministro ad effettuare Pag. 18specifici interventi pubblici a sostegno dell'operazione di liquidazione delle banche venete (comma 1). Più in dettaglio si tratta dei seguenti interventi: concessione della garanzia dello Stato a copertura dello sbilancio di cessione; erogazione di un supporto finanziario per ricostituire i fondi propri del cessionario, per un ammontare idoneo a fronteggiare l'assorbimento patrimoniale derivante dalle attività ponderate per il rischio acquisito; concessione della garanzia dello Stato sull'adempimento di obblighi delle due banche in liquidazione, in relazione a impegni, dichiarazioni e garanzie da esse assunti; erogazione al cessionario di fondi a sostegno di misure di ristrutturazione aziendale.
  Segnala che il cessionario anticipa al commissario liquidatore le spese necessarie per il funzionamento della procedura di liquidazione coatta amministrativa (comma 2); è previsto uno specifico ordine per il pagamento dei crediti concessi dal cessionario degli asset e per l'escussione delle garanzie statali (comma 3). Si prevede poi lo svolgimento di una due diligence sul compendio ceduto, con possibilità di retrocedere al cedente alcuni beni ed asset aziendali (commi 4 e 7), a specifiche condizioni di legge oppure secondo quanto appositamente previsto dal contratto di cessione (commi 5 e 6). L'articolo 5 disciplina la cessione alla Società per la Gestione di Attività S.p.A., da parte dei commissari liquidatori, dei crediti deteriorati e di altri attivi non ceduti o retrocessi. Il corrispettivo della cessione è rappresentato da un credito della liquidazione nei confronti della società, pari al valore di iscrizione contabile dei beni e dei rapporti giuridici ceduti nel bilancio della SGA S.p.A.. A quest'ultima è attribuita l'amministrazione degli stessi.
  Rammenta che l'articolo 6 prevede misure di ristoro a favore degli investitori. Nello specifico, si prevede che gli investitori che al momento della liquidazione coatta amministrativa detenevano strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalle Banche ed acquistati nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti possono accedere alle prestazioni del Fondo di solidarietà istituito dalla legge di stabilità per il 2016 (articolo 1,comma 855, della legge n. 208 del 2015). Si precisa altresì che la disposizione si applica solo quando gli strumenti finanziari in questione sono stati sottoscritti o acquistati prima del 12 giugno 2014. L'articolo 7 introduce apposite norme in materia fiscale. L'articolo 8 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze possa dettare disposizioni tecniche di attuazione del provvedimento con uno o più decreti di natura non regolamentare. L'articolo 9 stabilisce che le misure all'esame siano adottate a valere e nei limiti delle disponibilità del Fondo istituito dall'articolo 24 decreto-legge n. 237 del 2016 «Tutela del risparmio nel settore creditizio». Tale articolo individua, inoltre, ulteriori misure di carattere ordinamentale al fine di attuare il provvedimento in esame. L'articolo 10, infine, stabilisce che il decreto-legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (25 giugno 2017).

  Daniele FARINA (SI-SEL) chiede al rappresentante del Governo se corrispondano al vero le notizie diramate da alcune fonti giornalistiche secondo le quali il contratto di acquisto firmato da Banca Intesa include una clausola risolutiva che prevede l'inefficacia del contratto e la retrocessione alle banche in liquidazione coatta amministrativa del perimetro oggetto di acquisizione, in particolare nel caso in cui il decreto in titolo non fosse convertito in legge, ovvero fosse convertito con modifiche tali da rendere più onerosa per Intesa Sanpaolo l'operazione, e non fosse pienamente in vigore entro i termini di legge.

  Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE, nel replicare all'onorevole Farina, rammenta che la sovranità del Parlamento non può essere messa in discussione in alcun caso.

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  Franco VAZIO (PD), presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Colombia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 28 maggio 2013.
C. 4462 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Vanna IORI (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Colombia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 28 maggio 2013. Tale Accordo, che si compone di un preambolo e di dodici articoli, si propone di creare uno strumento giuridico di regolamentazione della collaborazione bilaterale di polizia sotto il profilo sia strategico sia operativo. Lo scopo dell'intesa è quello di contrastare in maniera più incisiva il crimine organizzato transnazionale nonché il terrorismo internazionale, conformemente alle previsioni degli ordinamenti giuridici dei due Paesi ed ai rispettivi obblighi internazionali.
  In proposito, rammenta che la Colombia figura tra i maggiori produttori mondiali di cocaina, il cui smercio internazionale è nelle mani di potentissimi cartelli locali, che si rapportano anche alla criminalità organizzata transnazionale.
  In riferimento agli aspetti di stretta competenza della Commissione giustizia, segnala che l'articolo 1 individua le Autorità competenti per l'applicazione dell'Accordo, che sono per l'Italia il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e per la Colombia la Polizia Nazionale. Vengono, inoltre, salvaguardati i principi delle rispettive legislazioni nazionali e gli obblighi internazionali assunti dalle due Parti contraenti: per l'Italia, la salvaguardia si estende agli obblighi derivanti dalla partecipazione del nostro Paese all'Unione europea. L'articolo 2 individua i settori di cooperazione da effettuare, nell'ambito dei propri mezzi ed in conformità alle legislazioni nazionali delle Parti, per prevenire, contrastare ed indagare su crimini nei seguenti ambiti, peraltro non esclusivi: crimine organizzato transnazionale; produzione, traffico e contrabbando di sostanze stupefacenti e psicotrope e dei loro precursori; tratta di persone e traffico di migranti; traffici illeciti di armi, munizioni, esplosivi, nonché di materiali radioattivi e tossici; criminalità informatica; reati economici e riciclaggio di denaro.
  Rammenta che le Parti, inoltre, collaborano nelle prevenzione e repressione degli atti terroristici in base alle legislazioni nazionali e agli obblighi internazionali assunti. Le modalità della cooperazione bilaterale vengono individuate dal successivo articolo 3, che ne prevede l'attuazione attraverso lo scambio di informazioni riguardanti: reati, criminali, organizzazioni e loro modalità operative, strutture e contatti; stupefacenti, metodi di produzione, canali e mezzi del relativo traffico e modalità di occultamento; reati di terrorismo, terroristi e loro organizzazioni, loro modalità operative, strutture e contatti; strumenti legislativi, scientifici e d'analisi per combattere il crimine; formazione del personale di polizia; adozione di speciali tecniche investigative quali operazioni sotto copertura e consegne controllate; metodi per il contrasto alla tratta di esseri umani e al traffico di migranti; passaporti e altri documenti di viaggio; reati economici, riciclaggio, tracciamento dei patrimoni di provenienza illecita, irregolarità nelle procedure di appalto di lavori pubblici.
  Segnala che le procedure per l'esecuzione delle richieste di assistenza, ed i relativi requisiti formali e sostanziali, Pag. 20sono contenute nelle disposizioni dell'articolo 4. L'articolo 5 individua le ipotesi di rifiuto di assistenza, che riguardano il caso in cui potrebbero essere compromessi sovranità, sicurezza interna, ordine pubblico o altri interessi fondamentali dello Stato richiesto, oppure vi sia contrasto con la sua legislazione nazionale o con gli obblighi internazionali da esso assunti (comma 1). Ai sensi del comma 2 l'assistenza può essere rifiutata se l'esecuzione della richiesta presenta un onere eccessivo per le risorse della Parte richiesta. All'esecuzione delle richieste è dedicato l'articolo 6.
  Fa presente che l'articolo 7 riguarda la protezione dei dati personali, dei documenti e delle informazioni classificate scambiati durante la collaborazione bilaterale: ad essi ciascuna delle Parti garantisce un livello di protezione equivalente a quello in vigore nell'ordinamento della Parte che ha originato i documenti o le informazioni medesimi, che non potranno essere divulgati a Parti terze senza il consenso scritto della autorità competente che li ha forniti. Per quanto concerne i dati personali, questi verranno utilizzati, registrati e trasferiti esclusivamente per le finalità previste dall'Accordo.
  Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo in oggetto, rammenta che lo stesso si compone di quattro articoli. L'articolo 1 e l'articolo 2 contengono, rispettivamente, la clausola di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo in esame. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, mentre l'articolo 3, infine, reca la clausola di copertura finanziaria degli oneri previsti per l'attuazione dell'Accordo medesimo.
  Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in discussione parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011.
C. 4464 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Vanna IORI (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011 (A.C. 4464).
  Rammenta che l'Accordo in questione, composto da un preambolo e undici sezioni, si propone di incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa sulla base dei principi di reciprocità, uguaglianza ed interesse reciproco ed in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali assunti.
  In riferimento ai profili di stretta competenza della Commissione giustizia, segnala che la Sezione IV tratta le questioni attinenti alla giurisdizione sul personale militare e civile impegnato nelle attività di cooperazione militare: lo Stato ospitante avrà il diritto di esercitarla nei confronti dei reati commessi sul proprio territorio e puniti in base al proprio ordinamento, anche se commessi da personale dell'altra Parte contraente, salvo alcune specifiche fattispecie, nelle quali la giurisdizione è comunque riservata alle autorità dello Stato d'origine. Vi sono altresì clausole di salvaguardia del personale nel caso in cui questo sia stato coinvolto in eventi per i quali la legislazione dello Stato ospitante preveda l'applicazione di sanzioni in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento dello Stato inviante. La Sezione V disciplina, inoltre, il risarcimento degli Pag. 21eventuali danni provocati dal personale della Parte ospitante o di entrambe le Parti in relazione al servizio reso.
  Con riferimento al contenuto del disegno di legge di ratifica dell'Accordo in esame, segnala che lo stesso si compone di cinque articoli: i primi due contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica medesima e il relativo ordine di esecuzione, mentre l'articolo 5, come di consueto, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. L'articolo 3, infine, è dedicato alla copertura finanziaria degli oneri previsti dall'attuazione dell'Accordo medesimo.
  Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in discussione parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta della relatrice.

  La seduta termina alle 14.30.