CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 giugno 2017
845.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 121

SEDE REFERENTE

  Martedì 27 giugno 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.
C. 4505 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 giugno 2017.

  Michele BORDO, presidente, ricorda che sul provvedimento sono pervenute le relazioni favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Affari esteri, Difesa (con una osservazione), Bilancio (con due condizioni), Finanze, Cultura, Ambiente (con una condizione e emendamenti), Trasporti (con osservazioni), Attività produttive, Lavoro, Affari sociali (con osservazioni ed emendamenti), Agricoltura (con condizione, osservazioni ed emendamenti), e della Commissione per le questioni regionali.
  Rammenta inoltre che il termine per la presentazione degli emendamenti è scaduto alle ore 12 di mercoledì 21 giugno e che sono pervenute 76 proposte emendative, il cui fascicolo è in distribuzione e sarà allegato al resoconto della seduta odierna (vedi allegato).
  Segnala di aver già provveduto a trasmettere gli emendamenti alle Commissioni, ai fini del prescritto parere, salvo gli emendamenti ed articoli aggiuntivi da ritenere inammissibili, in quanto non rispondenti a necessità di adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea, né volti a rispondere a procedure di precontenzioso (casi EU Pilot) e di infrazione.
  Si tratta delle seguenti proposte emendative, che non rispondono al contenuto Pag. 122proprio del provvedimento ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della legge n. 234 del 2012:
   l'articolo aggiuntivo 1.01 Baruffi, in tema di responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni da parte degli hosting providers, inammissibile limitatamente alla lettera b) del comma 1, laddove prevede a carico del prestatore obblighi di prevenzione delle violazioni non riconducibili a obblighi di adeguamento alla direttiva 2000/31/CE in materia di commercio elettronico;
   l'articolo aggiuntivo 1.02 Iacono volto ad incidere sulla normativa relativa all'esercizio della professione di guida turistica; la procedura EU Pilot 4277/12/MARK sulla disciplina delle guide turistiche si è conclusa con esito positivo e non risultano – allo stato – nuove procedure di contenzioso o pre-contenzioso da parte della Commissione europea;
   l'articolo aggiuntivo 2.02 Catalano, inammissibile limitatamente alla lettera a) del comma 1, laddove introduce un nuovo articolo nel Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003) relativo alla libertà di scelta delle apparecchiature terminali, che non appare necessario a conformarsi al Regolamento (UE) 2015/2120. La lettera b) dell'emendamento appare invece ammissibile in quanto introduce sanzioni per le violazioni del citato regolamento, così come richiesto agli Stati membri all'articolo 6 del medesimo;
   gli articoli aggiuntivi 2.03 e 2.04 Battelli, in quanto volti a dare attuazione alla direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore, che risulta già attuata con decreto legislativo n. 35 del 2017;
   l'emendamento 4.4 Ferraresi, inammissibile limitatamente alla parte conseguenziale, laddove introduce gli articoli aggiuntivi da 4-bis a 4-quinquies, volti a modificare la disciplina relativa all'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, già adottata con legge europea 2015-2016 al fine di definire la procedura di infrazione in materia;
   gli emendamenti 8.1 Venittelli e 8.4 Laforgia, volti a estendere la disciplina definita dall'articolo 8 del disegno di legge ai collaboratori e esperti linguistici, categoria non presa in considerazione dal caso EU Pilot cui si intende dare soluzione (che riguarda unicamente gli ex lettori di lingua straniera);
   l'emendamento 11.3 Carrescia, in quanto volto a modificare i limiti di emissione di alluminio nelle acque, laddove l'articolo 11 del disegno di legge interviene sui criteri di identificazione degli impianti di depurazione, lasciando impregiudicati gli attuali valori limite di emissione;
   l'articolo aggiuntivo 11.01 Galperti che modifica la legge europea 2015-2016, intervenendo sulla disciplina delle annotazioni sul tesserino venatorio; la disposizione oggetto di modifica è finalizzata a dare risposta ad una specifica contestazione della Commissione europea;
   l'articolo aggiuntivo 11.08 Sani che prevede la modifica del decreto ministeriale 2 marzo 2010 in materia di biomasse per la produzione di energia elettrica, inserendo tra le tipologie di biomassa le potature, ramaglie e residui della manutenzione di verde pubblico, non oggetto di contestazioni da parte della Commissione europea;
   l'articolo aggiuntivo 11.09 Laffranco, che introduce nel decreto legislativo n. 28 del 2011 la definizione di soggetto auto produttore di energia, che non appare riconducibile alla necessità di adeguamento alla normativa europea;
   l'articolo aggiuntivo 11.010 Laffranco, che sostituisce un comma dell'articolo 273 del Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) relativo ai limiti di emissione degli impianti di combustione, non oggetto di contestazioni da parte della Commissione europea;Pag. 123
   l'articolo aggiuntivo 12.01 Zaccagnini in tema di modifiche ai disciplinari di produzione di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta, in quanto non riconducibile ad un obbligo di adeguamento alla normativa europea;
   l'articolo aggiuntivo 12.03 Pelillo, in quanto volto ad adeguare il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo n. 385 del 1993) alla proposta di modifica della direttiva 2014/59/UE, per quanto riguarda la classificazione degli strumenti di debito non garantiti nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza (COM(2016) 853 final) del 26 novembre 2016, non ancora approvata;
   l'articolo aggiuntivo 13.02 Pini che interviene in materia di concessioni demaniali marittime, con disposizioni che non sono volte a dare attuazione agli obblighi in materia discendenti dalla normativa dell'Unione europea.

  Avverte che il termine per la presentazione di eventuali ricorsi avverso la pronuncia di inammissibilità potranno essere presentati entro le ore 17 del pomeriggio odierno.
  Ricorda infine che nel corso della prossima settimana – ove pervenuti tutti i pareri delle Commissioni di merito sugli emendamenti loro trasmessi – la XIV Commissione potrà procedere all'esame degli emendamenti e votare il mandato al relatore.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 27 giugno 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.15.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016.
C. 4469 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Chiara SCUVERA (PD), relatrice, illustra il contenuto del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti (TUB), fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016, che la XIV Commissione esamina ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri e che è destinato a completare le previsioni dell'Accordo istitutivo del TUB, disciplinando gli aspetti relativi ai privilegi fiscali e alle immunità dalla giurisdizionale per le diverse sedi del tribunale – attualmente previste in Francia, Germania, Regno Unito e Lussemburgo – nonché per le eventuali divisioni locali e regionali attraverso cui il tribunale possa trovarsi ad operare.
  Ricorda che l'Accordo istitutivo del Tribunale unificato dei brevetti – TUB è stato firmato il 19 febbraio 2013 da 25 Stati membri dell'Unione europea, parte di una cooperazione rafforzata formalizzata nel marzo 2011. I 25 paesi (tutti tranne Polonia e Spagna, mentre la Croazia non faceva all'epoca ancora parte dell'UE) avevano convenuto di istituire il tribunale unificato dei brevetti quale organo giurisdizionale con competenza sulle controversie in materia di brevetto europeo con effetto unitario, la cui creazione era finalizzata a completare il quadro normativo formato dai regolamenti (UE) n. 1257/2012 e 1260/2012, relativi, appunto, alla istituzione di una tutela brevettuale unitaria europea ed al suo regime linguistico.
  La posizione dell'Italia, inizialmente indisponibile ad accettare il trilinguismo (inglese, francese, tedesco) previsto dai regolamenti e dall'Accordo istitutivo del TUB, è successivamente mutata conducendo, il 2 luglio 2015, all'adesione alla Pag. 124cooperazione rafforzata ed all'avvio del processo di ratifica dell'Accordo stesso, alla luce degli interessi nazionali; si è infatti ritenuto che l'adesione alla cooperazione rafforzata consenta agli operatori innovativi italiani che puntano all'internazionalizzazione di avvalersi dei brevetti europei con effetto unitario. Con la ratifica dell'Accordo, infatti, l'effetto unitario – grazie al quale i brevetti avranno efficacia e protezione in tutti gli Stati parte della cooperazione rafforzata – e la competenza del TUB si estendono anche all'Italia, con ricadute positive sulla sua attrattività verso investimenti esteri ad elevato contenuto d'innovazione.
  La ratifica dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013 è dunque intervenuta ai sensi della legge 214/2016.
  L'Accordo istitutivo prevede la creazione di un Tribunale di primo grado – avente una divisione centrale a Parigi, con sezioni a Londra e Monaco di Baviera –, una Corte d'appello (Lussemburgo), Centro di mediazione e arbitrato per i brevetti (Lubiana e Lisbona), Training Centre (Budapest), lasciando agli Stati parte la possibilità di chiedere l'apertura di una divisione, locale o regionale, del Tribunale di primo grado sul proprio territorio.
  Nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento si sottolinea che, allo stato, il brevetto europeo si limita a offrire agli operatori la possibilità di una unica procedura centralizzata di concessione, da convalidarsi, però, presso le autorità nazionali dei singoli Paesi in cui si intende farlo valere. Non esistono inoltre una procedura centralizzata di mantenimento in vita del brevetto, né rimedi giurisdizionali in caso di controversie, che rimangono quindi competenze nazionali.
  Con l'entrata in vigore dell'Accordo che istituisce il TUB – prosegue la relazione – inizieranno ad essere applicati anche i citati regolamenti UE n. 1257/2012 e n. 1260/2012, in base ai quali ai brevetti europei potrà essere conferito, con un'unica procedura, un effetto unitario, grazie al quale essi avranno efficacia e protezione in tutti gli Stati parte della cooperazione rafforzata, con evidentissimi vantaggi in termini economici e di oneri burocratici. Ciò si tradurrà in significativi benefici per gli operatori economici italiani più propensi all'innovazione e all'internazionalizzazione, stimolando le attività di ricerca e lo sviluppo di produzioni all'avanguardia.
  Quanto al contenuto, il Protocollo in esame si articola in un preambolo e 19 articoli.
  Il preambolo, richiamato l'Accordo del 19 febbraio 2013, che istituisce il Tribunale unificato dei brevetti conferendogli personalità giuridica in tutti gli Stati membri, richiama gli obblighi in capo agli Stati membri contraenti che ne ospitano le sedi (Francia, Germania, Regno Unito e Lussemburgo), sia in materia di sedi, che di personale, e definisce il regime giuridico che si applica ai giudici del Tribunale medesimo.
  L'articolo 1 è riservato alla definizione della terminologia utilizzata nel testo del Protocollo.
  L'articolo 2 stabilisce che il tribunale beneficia, nel territorio di ciascuno Stato parte, dei privilegi e delle immunità necessari allo svolgimento delle sue attività ufficiali.
  Con l'articolo 3 è stabilita l'inviolabilità delle sedi del tribunale, fatte salve le diverse determinazioni che potranno essere concordate con gli Stati ospitanti. Inviolabili sono anche, ai sensi dell'articolo 4, gli archivi del tribunale e tutti i suoi atti e documenti.
  L'articolo 5 disciplina le immunità del tribunale, stabilendo, in primo luogo, che il TUB gode (salvo le eccezioni espressamente indicate) di piena immunità dai procedimenti legali e da misure quali perquisizioni o espropri, e che, per quanto necessario all'espletamento delle sue attività ufficiali, esso è esente da restrizioni di qualsivoglia natura nei confronti delle sue proprietà, beni e risorse finanziarie.
  Ai sensi dell'articolo 6, le immunità si estendono ai rappresentanti degli Stati parte che compongono i Comitati amministrativo, di bilancio e consultivo ed ai loro atti ufficiali e documenti.Pag. 125
  L'articolo 7 dispone in tema di esenzioni fiscali e l'articolo 8 in materia di esenzione dalle restrizioni valutarie necessarie allo svolgimento delle attività istituzionali del Tribunale.
  L'articolo 9, relativo a privilegi e immunità dei giudici e del Cancelliere, rinvia al Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea, che si applica a entrambe le figure professionali.
  L'articolo 10 riguarda immunità e privilegi del restante personale.
  Al tribunale è concesso, in base all'articolo 11, il diritto di esporre il proprio stemma e la propria bandiera, salvo diverso accordo con lo Stato Parte interessato.
  L'articolo 12 puntualizza che coloro che godono dei privilegi e delle immunità di cui agli articoli 6, 9 e 10 sono comunque chiamati a rispettare leggi e regolamenti degli Stati parte nel cui territorio operano.
  L'articolo 13 ricorda che il solo scopo dei privilegi e delle immunità offerte dal Protocollo è quello di garantire, in tutte le circostanze, la libertà di azione del TUB e la completa indipendenza dei suoi funzionari, ma che le immunità possono essere rimosse dall'organo di gestione del tribunale stesso quando esse siano di ostacolo al normale corso della giustizia.
  Per agevolare lo svolgimento dei lavori del tribunale, l'articolo 14 impone agli Stati membri interessati l'obbligo di adottare le misure necessarie per facilitare l'entrata, l'uscita e il soggiorno nel proprio territorio di tutte le persone che esercitano funzioni ufficiali per il tribunale e dei loro familiari a carico.
  In base all'articolo 15, è compito del Cancelliere comunicare a tutti gli Stati parte i nominativi dei giudici, del cancelliere e del personale a cui il protocollo si applica e di notificare nuove nomine o cambiamenti delle circostanze.
  L'articolo 16 stabilisce che il tribunale istituirà meccanismi e procedure interni per la risoluzione delle eventuali controversie che coinvolgano i titolari delle immunità, compreso il tribunale medesimo.
  L'articolo 17 stabilisce che il Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati membri contraenti, presso il Consiglio dell'Unione europea a Bruxelles, che è anche il depositario degli strumenti di ratifica.
  Il Protocollo, ai sensi dell'articolo 18, entrerà in vigore trenta giorni dopo che l'ultimo dei quattro Stati parte (Francia, Germania, Lussemburgo e Regno Unito) abbia depositato il proprio strumento di ratifica.
  Infine, l'articolo 19 accorda agli Stati membri contraenti la facoltà di notificare al depositario delle ratifiche l'intenzione di applicare il Protocollo in via provvisoria.
  Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, esso consta di tre articoli che ineriscono rispettivamente, all'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), all'ordine di esecuzione (articolo 2) ed all'entrata in vigore del testo, prevista per il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (articolo 3).
  Il disegno di legge, già approvato dal Senato il 4 maggio 2017 (AS 2673), è corredato oltre che di relazione illustrativa, di relazione tecnica nella quale viene ribadita l'invarianza finanziaria del provvedimento, e di analisi tecnico normativa.
  Evidenzia in conclusione come il Protocollo preveda, malgrado la scelta del Regno Unito di abbandonare l'Unione europea, il mantenimento a Londra di una sezione del Tribunale; si tratta di un aspetto meritevole di approfondimento.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

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