CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 giugno 2017
845.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 36

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 27 giugno 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 14.25.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza.
C. 3012-C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, fa presente che il progetto di legge, recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza, già approvato dalla Camera, è stato modificato dal Senato ed ulteriormente modificato nel corso dell'esame in sede referente presso le Commissioni riunite V e X della Camera. Nel corso dell'esame si darà conto, oltre che della relazione tecnica allegata al maxiemendamento approvato dal Senato, delle relazioni tecniche riferite ai singoli emendamenti approvati Pag. 37nei casi in cui le stesse rechino elementi ulteriori rispetto alla prima. Passando all'esame delle modifiche introdotte dal Senato considerate dalla relazione tecnica nonché delle altre modifiche che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  Circa l'articolo 1, commi da 33 a 37, in materia di poteri dell'IVASS per l'applicazione delle norme introdotte, commi 38 e 39, concernenti i Fondi pensione, commi da 41 a 44, riguardanti il cambio di fornitore di servizi di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, commi da 48 a 54, relativi ai pagamenti digitali, e comma 57, riguardante i diritti connessi al diritto d'autore per l'utilizzo dei fonogrammi, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.
  Con riguardo all'articolo 1, commi da 60 a 98, concernenti i mercati del gas, dell'energia elettrica e dell'acqua, in merito al comma 61 (secondo cui – in esito alla liberalizzazione – l'AEEGSI adotta disposizioni per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici e alle piccole imprese rimasti privi di fornitore di energia elettrica, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero), pur rilevando che il servizio di salvaguardia, o fornitura di ultima istanza è già previsto a legislazione vigente (con selezione del fornitore su base territoriale e con metodo competitivo), osserva che, rispetto a quello attuale, il nuovo istituto appare rivolto ad una platea potenzialmente più vasta di clienti, i quali, in caso di mancato passaggio al mercato libero, sarebbero privi di contratto dal 1o luglio 2019. Reputa quindi utile acquisire conferma che i relativi affidamenti, riferiti alle predette platee, possano essere disposti (in tempi utili per il passaggio al nuovo sistema) dai soggetti competenti ad invarianza di risorse.
  In merito alla confrontabilità delle offerte e al relativo portale, di cui ai commi da 62 a 65, rileva che la clausola di neutralità è stata estesa, dal Senato, al complesso delle disposizioni recate dai medesimi commi. Giudica peraltro opportuna una conferma circa l'effettiva possibilità di provvedere ai nuovi adempimenti ad invarianza di risorse, anche in relazione ai tempi previsti.
  Con riferimento ai commi 87 e 88, circa la validità ed efficacia della clausola di close-out netting anche in caso di apertura di una procedura di natura concorsuale o preconcorsuale, pur considerando che la medesima clausola è destinata ad operare principalmente nei rapporti economici fra operatori di mercato, ritiene comunque utile acquisire una conferma che dal riconoscimento di tale clausola non derivino effetti negativi, sia pure di carattere indiretto, sui crediti vantati dall'Erario nei confronti dell'operatore sottoposto a procedura concorsuale o preconcorsuale.
  In relazione al comma 90 – che interviene sulle incentivazioni per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili, inserendo tre nuovi commi all'articolo 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011 – non ha osservazioni da formulare tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica riguardo al criterio di compensatività nel sistema degli incentivi.
  In merito ai commi 97 e 98, che riformano la base di calcolo del contributo sostitutivo dovuto dai titolari di concessioni per stoccaggio di gas naturale, prende preliminarmente atto di quanto affermato dalla relazione tecnica riferita al maxiemendamento e, soprattutto, degli elementi forniti dalla relazione tecnica riferita all'emendamento introduttivo della norma, circa gli effetti positivi per i comuni beneficiari. Ciò posto, osserva che la novella di cui al comma 97 – la cui formulazione letterale sostituisce la decorrenza originaria del contributo con una nuova decorrenza – sembrerebbe volta a sopprimere testualmente il contributo per gli esercizi antecedenti al 2018 anziché a modificarlo a decorrere dal 2018, e ciò in contrasto sia con i contenuti della relazione tecnica sia con il disposto del successivo comma 98: al fine di evitare dubbi interpretativi, potenzialmente rilevanti ai Pag. 38fini degli effetti di gettito, ritiene necessari chiarimenti per definire l'esatta portata applicativa della norma.
  Quanto alle restanti disposizioni inserite o modificate dal Senato, nonché alle modifiche concernenti le decorrenze dell'efficacia delle norme del provvedimento in esame, non ha osservazioni da formulare tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica.
  Circa l'articolo 1, comma 107, riguardante la soppressione della Cassa conguaglio GPL, rileva preliminarmente che la Cassa conguaglio GPL, le cui funzioni vengono trasferite ad Acquirente Unico, figura nell'elenco Istat delle pubbliche amministrazioni. L'Acquirente unico Spa – nell'ambito del quale opera l'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT) – non risulta incluso nel predetto elenco Istat, ma è una società interamente partecipata dal Gestore dei servizi energetici SpA che, invece, vi è incluso.
  In questo quadro, reputa necessario chiarire se siano attesi effetti sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, derivanti dal trasferimento di funzioni e risorse da una pubblica amministrazione ad altro organismo i cui conti, attualmente, non rilevano ai fini del conto consolidato. Inoltre, ritiene che andrebbero forniti chiarimenti riguardo alla configurazione, a seguito dell'attuazione delle norme, di Acquirente Unico (AU) rispetto al perimetro della p.a. ed ai relativi, eventuali effetti sul conto consolidato della pubblica amministrazione, con particolare riferimento alla spesa per il personale.
  In merito all'articolo 1, commi da 123 a 125, recante norme in materia ambientale, non ha osservazioni da formulare, considerato che si tratta di norme di natura procedurale e tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica.
  Con riferimento all'articolo 1, commi da 126 a 130, recante misure di trasparenza per la parità di trattamento nel sistema delle erogazioni pubbliche in rilevanti settori economici nazionali, rileva che le norme in esame ampliano l'ambito applicativo di un obbligo di pubblicazione già previsto a legislazione vigente. Su tale punto non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che è espressamente previsto che le amministrazioni interessate debbano far fronte ai nuovi obblighi con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a normativa vigente.
  Rileva altresì che il comma 126 prevede che, qualora il beneficiario (associazione o impresa) non abbia adempiuto agli obblighi di pubblicazione introdotti dalle norme in esame (sito internet o nota integrativa del bilancio) e l'ente erogante non abbia adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dalla cosiddetta «legge Severino», le somme restituite alle pubbliche amministrazioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Ritiene che dalle modifiche in esame non dovrebbero derivare quindi effetti di carattere finanziario, tenuto conto che, a legislazione vigente, le somme sarebbero comunque rimaste a disposizione della pubblica amministrazione per ulteriori esigenze di spesa: in proposito ritiene peraltro opportuno acquisire una conferma.
  Circa l'articolo 1, commi da 137 a 141, in materia di locazione finanziaria di immobili, e commi da 146 a 148, concernenti la razionalizzazione degli archivi notarili, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  Con riguardo all'articolo 1, comma 152, recante norma di interpretazione autentica in materia di redazione di atti catastali da parte di Agrotecnici, considerato che la norma nella sua formulazione testuale ha natura interpretativa e risulta quindi di portata retroattiva, considera opportuno acquisire una conferma circa l'effettiva neutralità della previsione in esame, anche rispetto ad eventuali contenziosi in essere, riferiti ad atti gravati da oneri tariffari e fiscali.
  A proposito dell'articolo 1, comma 153, concernente la trasparenza in materia di titoli e specializzazioni professionali, non ha osservazioni da formulare, considerata la natura ordinamentale delle disposizioni.
  In ordine all'articolo 1, commi da 158 a 164, recante misure per incrementare la Pag. 39concorrenza nella distribuzione farmaceutica, con riguardo ai compiti di vigilanza dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, che appaiono aggiuntivi rispetto a quelli attualmente previsti, non ha osservazioni da formulare, preso atto che la relazione tecnica afferma che detti compiti sono omogenei a quelli già esercitati a legislazione vigente, e considerato, comunque, che il comma 7-ter dell'articolo 10 della legge n. 287 del 1990 stabilisce che all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità si provveda mediante un contributo a carico delle grandi società di capitali.
  Con riferimento all'articolo 1, comma 165, riguardante la vendita al pubblico delle scorte di medicinali in caso di modificazioni al foglietto illustrativo, segnala che, a differenza della normativa vigente, che affida al farmacista il compito di consegnare al cittadino un foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato, le modifiche in esame prevedono che la modalità di ritiro del foglietto illustrativo (cartacea, analogica o digitale alternativa) sia scelta dal cittadino. In proposito, evidenzia la necessità di una conferma circa la neutralità finanziaria delle previsioni, in conformità alla clausola espressa di non onerosità. In particolare, al fine di evitare eventuali effetti di carattere indiretto, ritiene che andrebbe verificato se possibili incrementi iniziali dei costi operativi connessi all'applicazione della norma possano essere trasferiti a carico della finanza pubblica. Ciò anche in considerazione del fatto che tale modalità di consegna sembra configurarsi non come una mera possibilità, come affermato dalla relazione tecnica, ma, una volta effettuata la scelta da parte del cittadino, come un obbligo a carico del venditore dei farmaci.
  In merito all'articolo 1, comma 168, recante Misure per favorire l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico locale, ritiene che andrebbe verificato se possano determinarsi oneri di carattere indiretto connessi ad eventuali maggiori costi per la stipula dei contratti di servizio di trasporto locale e regionale, dovuti all'introduzione degli obblighi previsti dalle disposizioni in esame.
  Circa l'articolo 1, comma da 172, concernente la semplificazione delle riproduzioni di beni bibliografici e archivistici, prende atto delle valutazioni espresse dalla relazione tecnica, che non ascrive effetti onerosi alle disposizioni. Tuttavia, posto che la norma ha l'effetto di ampliare le fattispecie di riproduzione di beni culturali senza obbligo di versamento del relativo canone, ritiene opportuno chiarire se da ciò possano derivare effetti apprezzabili di riduzione di entrate per le amministrazioni interessate.
  In relazione all'articolo 1, commi 173 e 174, concernenti le semplificazioni in materia di atti di aggiornamento catastale, segnala che la disposizione, intervenendo su una disciplina recentemente modificata dal decreto legislativo n. 222 del 25 novembre 2016, prevede, tra l'altro, la sostituzione di un comma, che risulta peraltro abrogato dal richiamato decreto n. 222. Per quanto attiene ai contenuti delle disposizioni, pur considerando che alla normativa su cui si interviene non risultavano ascritti effetti finanziari, giudica necessario acquisire chiarimenti in merito all'effettiva portata delle modifiche introdotte alla luce della recente riorganizzazione dei procedimenti autorizzatori.
  Ciò anche in considerazione del fatto che, in base a quanto disposto dal comma 2, qualora il possessore dell'immobile non comunichi entro sei mesi l'avvenuto avvio degli interventi edilizi in esame, si dovrà applicare l'articolo 1, comma 336, della legge n. 311 del 2004, ai sensi del quale l'aggiornamento del classamento catastale opera su iniziativa del Comune, che deve constatare la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie. Pertanto la norma potrebbe comportare attività a carico del Comune, che, in assenza di comunicazione da parte del contribuente, dovrà verificare l'effettiva esigenza di aggiornamenti catastali. Reputa quindi opportuno acquisire l'avviso Pag. 40del Governo in merito alla sostenibilità di tali adempimenti, nell'ambito delle risorse esistenti.
  Circa l'articolo 1, comma 175, recante regolamento di organizzazione del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, evidenzia che la norma demanda ad un regolamento di delegificazione la definizione dell'assetto organizzativo del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, ente che non risulta ricompreso nell'elenco dei soggetti che rilevano ai fini del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni. Tanto premesso, considerato altresì che la disposizione, come affermato dalla relazione, presenta carattere ordinamentale, non ha osservazioni da formulare.
  Relativamente all'articolo 1, commi 176 e 177, riguardante la circolazione internazionale dei beni culturali, non ha osservazioni da formulare alla luce degli elementi forniti dalla relazione tecnica.
  In ordine all'articolo 1, comma 178, in materia di comunicazione delle concentrazioni, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  Con riguardo all'articolo 1, comma 179, concernente la denuncia di deposito di prodotti alcolici per pubblici esercizi, ritiene che andrebbe acquisita una conferma in merito all'assenza di riflessi finanziari derivanti dall'esclusione degli esercizi indicati dalla norma dall'obbligo di denuncia di deposito dei prodotti alcolici. Ciò con riferimento al pagamento di un diritto annuale sulla licenza fiscale al quale sono tenuti, in base al comma 4 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 504 del 1995, i soggetti obbligati alla denuncia.
  In relazione all'articolo 1, commi da 180 a 183, recanti delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea, osserva che le norme appaiono dirette ad introdurre una disciplina concernente un'attività economica di natura commerciale, senza riflessi evidenti e diretti sulla finanza pubblica. Tanto premesso, in assenza di ulteriori informazioni, prende atto del fatto che la relazione tecnica non prefigura le linee di intervento normativo da realizzare e che, per finalità di cautela, si è provveduto ad inserire apposite clausole volte a garantire la neutralità finanziaria nell'esercizio della delega legislativa.
  Con riguardo all'articolo 1, commi da 185 a 188, recante delega al Governo per favorire la mobilità sostenibile e lo sviluppo delle smart cities, evidenzia che l'installazione dei dispositivi indicati sui mezzi di trasporto pubblico appare suscettibile di determinare per i soggetti pubblici interessati maggiori occorrenze di spesa, benché diluite nel tempo. Pur rilevando che la relazione tecnica non fornisce un possibile ordine di grandezza di tali spese, prende atto del rinvio contenuto nel testo alle previsioni dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, per cui i decreti legislativi dovranno entrare in vigore dopo o contestualmente ai provvedimenti che stanzino le relative risorse.
  In merito all'articolo 1, commi da 189 a 193, concernenti l'istituzione del Sistema nazionale di monitoraggio della logistica (SiNaMoLo), segnala che le norme, introdotte nel corso dell'esame presso il Senato, prevedono, al comma 189, che al fine di favorire lo sviluppo del sistema logistico nazionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Sistema nazionale di monitoraggio della logistica (SiNaMoLo). Il medesimo comma 189 stabilisce altresì che contribuiscono all'alimentazione del SiNaMoLo, attraverso idonei sistemi di cooperazione, in conformità a quanto disposto dal codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la piattaforma logistica nazionale digitale (PLN) di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il Sistema PMIS (Port Management Information System) delle capitanerie di porto, i Sistemi PIL (piattaforma integrata della logistica) e PIC (Piattaforma integrata circolazione) delle Ferrovie dello Stato italiane, i PCS (Port Community Pag. 41System) delle Autorità portuali, il SIMPT (Sistema informativo per il monitoraggio e la pianificazione dei trasporti) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il sistema informativo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché le piattaforme logistiche territoriali.
  Il successivo comma 190 prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), siano definite le modalità per l'attuazione del SiNaMoLo, assicurando il coordinamento dei soggetti che perseguono finalità di pubblico interesse, che concorrono alla gestione e allo sviluppo di sistemi e servizi telematici per il monitoraggio e il trasporto delle merci, nonché definendo gli standard di protocolli di comunicazione e di trasmissione dei dati e i requisiti per l'identificazione e l'accesso veloce degli autotrasportatori ai nodi.
  Il comma 191 autorizza, per le attività di cui ai commi 189 e 190, la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dal 2018, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  Il successivo comma 192 provvede alla copertura del predetto onere mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  Il comma 193, infine, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Al riguardo, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di copertura finanziaria, posto che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2017-2019 di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – del quale è previsto l'utilizzo, in misura pari a 500.000 euro annui a decorrere dal 2018, al fine di assicurare la realizzazione e la gestione del Sistema nazionale di monitoraggio della logistica (SiNaMoLo) da istituire presso il medesimo Ministero – reca le necessarie disponibilità.

  Il viceministro Enrico MORANDO fa presente che le attività relative alle procedure concorsuali per aree territoriali finalizzate ad assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici e alle piccole imprese rimasti privi di fornitore di energia elettrica, di cui all'articolo 1, comma 61, saranno svolte dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il settore idrico (AEEGSI), rientrando nell'ambito delle sue attività istituzionali, con le risorse disponibili a legislazione vigente e comunque derivanti dalla contribuzione dei soggetti vigilati, e che, in particolare, il prolungamento fino al 1o luglio 2019 della scadenza del servizio di tutela darà tempo alla AEEGSI di provvedere senza procedure di urgenza, e quindi utilizzando le risorse di cui dispone.
  In merito alla confrontabilità delle offerte e al relativo portale web, di cui all'articolo 1, commi da 62 a 65, osserva che il Sistema Informativo Integrato presso l'Acquirente Unico potrà essere attrezzato in tempo utile per la ricezione delle offerte e per la loro pubblicazione e l'eventuale onere troverà copertura nell'ambito dei meccanismi tariffari esistenti. Precisa che, in ogni caso, come previsto nel comma 65, l'AEEGSI stabilirà le modalità di copertura dei costi sostenuti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, quindi provvedendovi, se necessario, nell'ambito della propria autonomia di entrata (contributi a carico dei soggetti vigilati), potendo in ogni caso impiegare i proventi derivanti dalle sanzioni irrogate. Pag. 42
  Chiarisce che la validità ed efficacia della clausola di close-out netting anche in caso di apertura di una procedura di natura concorsuale o preconcorsuale, di cui all'articolo 1, commi 87 e 88, opera solo per i soggetti privati che concludono transazioni sui mercati energetici, che, in caso di avvio di procedure concorsuali, possono compensare le proprie posizioni debitorie e creditorie, e che la predetta clausola, pertanto, non incide su eventuali crediti che può vantare l'erario presso l'operatore sottoposto a procedura concorsuale.
  Evidenzia che il comma 97 dell'articolo 1, che riforma la base di calcolo del contributo sostitutivo dovuto dai titolari di concessioni per stoccaggio di gas naturale, deve intendersi nel senso che la modifica operata sul comma 558 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 non ha valenza implicitamente abrogativa della medesima disposizione per il periodo che va dal 2008 al 2017, giacché esso si limita a mutare le modalità di calcolo del contributo a decorrere dal 2018, come confermato dal successivo 98, che espressamente dà per presupposta la sussistenza dell'obbligazione tributaria del succitato comma 558 sino al 31 dicembre 2017.
  In ordine agli effetti sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni derivanti dal trasferimento di funzioni e risorse dalla Cassa Conguaglio GPL ad Acquirente Unico SpA (AU), di cui all'articolo 1, comma 107, fa presente che la Cassa Conguaglio GPL ha il compito di gestire il Fondo per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti, finalizzato ad indennizzare i titolari degli impianti che chiudono, utilizzando le entrate derivanti dai contributi versati dai titolari di autorizzazioni e dai gestori degli impianti di distribuzione della rete ordinaria. Precisa che nel 2015 la citata Cassa ha conseguito un avanzo di 15 milioni di euro, che pertanto deve essere considerato quale impatto derivante dalla fuoriuscita – a seguito della soppressione della Cassa medesima – dall'elenco Istat delle pubbliche amministrazioni, peraltro già scontato nei tendenziali. In particolare, fa presente che il personale in servizio (3 unità) sarà trasferito ad AU e tutti gli oneri continueranno ad essere garantiti dal Fondo per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti – ora presso la Cassa e successivamente trasferito ad AU – che è stato peraltro già integralmente accantonato a favore dei soggetti che hanno presentato domanda di indennizzo o di contributo per ripristini. Osserva che tale Fondo, di natura solidaristica, è alimentato dai gestori degli impianti di distribuzione carburanti e dalle compagnie petrolifere e non ha mai gravato, né graverà, sulla finanza pubblica, e conseguentemente eventuali oneri derivanti dall'applicazione della disposizione in esame non ricadranno sulle finanze pubbliche, bensì sulle casse delle aziende interessate. Circa la configurazione di AU rispetto al perimetro della pubblica amministrazione, precisa che l'inserimento di un ente nell'elenco S13 è di competenza dell'Istat, in base a regole metodologiche e criteri tecnici, di carattere economico-statistico, dettati dalla normativa europea (SEC 2010).
  Evidenzia che l'articolo 1, comma 126, che prevede che, qualora il beneficiario (associazione o impresa) non abbia adempiuto agli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative a vantaggi economici di qualunque genere, di ammontare pari o superiore a 10.000 euro, ricevuti nell'anno precedente da soggetti che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni, e l'ente erogante non abbia adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dalla cosiddetta «legge Severino», le somme restituite alle pubbliche amministrazioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, non determina effetti di carattere finanziario, giacché, a legislazione vigente, le somme sarebbero comunque rimaste a disposizione della pubblica amministrazione per ulteriori esigenze di spesa.
  Fa presente che l'articolo 1, comma 152, recante norma di interpretazione autentica in materia di redazione di atti catastali da parte di Agrotecnici, ha una mera funzione di trasparenza a favore dei Pag. 43periti Agrotecnici, i quali anche in assenza della stessa potrebbero procedere alla redazione di atti catastali, e pertanto non determina effetti per la finanza pubblica.
  Precisa che l'articolo 1, comma 165, in materia di vendita al pubblico delle scorte di medicinali in caso di modificazioni al foglietto illustrativo, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, infatti, da un lato, la determina AIFA sullo smaltimento scorte prevede già la consegna del foglio illustrativo aggiornato anche mediante un alternativo sistema informatico, in luogo della consegna materiale, dall'altro è il titolare dell'AIC (Autorizzazione all'Immissione in Commercio) che deve rendere accessibile il foglio illustrativo aggiornato al farmacista.
  Osserva che l'obbligo posto alle regioni di prevedere, nei contratti di servizio di trasporto pubblico locale, che i concessionari svolgano un servizio di biglietteria telematica accessibile tramite un sito internet dedicato, di cui all'articolo 1, comma 168, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di una diversa modalità di emissione dei biglietti – che peraltro molte società già attuano –, nell'ottica della riduzione dei costi e di incremento delle fasce di utenza potenzialmente interessate al medesimo servizio.
  Fa presente che la misura di cui all'articolo 1, comma, 172, in materia di semplificazione delle riproduzioni di beni bibliografici ed archivistici, non determina sostanziali effetti sulle entrate derivanti dai canoni per l'utilizzo di immagini di beni culturali.
  Evidenzia che, per quanto concerne eventuali effetti riconducibili ad attività correlate ad aggiornamenti catastali da effettuarsi a cura del comune, ai sensi dell'articolo 1, comma 336, della legge n. 311 del 2004, e alla relativa sostenibilità nell'ambito delle risorse esistenti, le disposizioni del comma 174 dell'articolo 1, in sostanza, riaprono i termini per presentare – laddove non già fatto – gli atti di aggiornamento catastale conseguenti ad interventi edilizi eseguiti in costanza delle previgenti disposizioni, al fine di disciplinare compiutamente eventuali situazioni non ancora definite a causa delle incertezze applicative venutesi a determinare. Precisa che, in tale prospettiva, chiarendosi che la presentazione avviene a cura del «possessore» (intestatario o eventuale altro soggetto obbligato alla dichiarazione in catasto), la disposizione elimina un adempimento a carico del comune, non più tenuto a fare da tramite fra il dichiarante e l'Agenzia delle entrate. Osserva che il richiamo alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 336, della legge n. 311 del 2004, peraltro, non comporta che l'aggiornamento catastale venga effettuato su iniziativa del comune, ma è finalizzato a ribadire che, laddove l'ente locale constati situazioni di fatto, conseguenti ad intervenute variazioni edilizie, non più coerenti con i classamenti catastali, richieda ai titolari degli immobili oggetto di variazione la presentazione dei conseguenti atti di aggiornamento. Precisa che tale potere rientra fra quelli già previsti dall'ordinamento per la generalità delle situazioni che danno luogo a variazioni catastali, per cui, sotto questo profilo, non comporta nuove attività per il comune.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 3012-C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    le attività relative alle procedure concorsuali per aree territoriali finalizzate ad assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici e alle piccole imprese rimasti privi di fornitore di energia elettrica, di cui all'articolo 1, comma 61, saranno svolte dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il settore idrico (AEEGSI), rientrando nell'ambito delle sue attività istituzionali, con le risorse disponibili Pag. 44a legislazione vigente e comunque derivanti dalla contribuzione dei soggetti vigilati;
    in particolare, il prolungamento fino al 1o luglio 2019 della scadenza del servizio di tutela darà tempo alla AEEGSI di provvedere senza procedure di urgenza, e quindi utilizzando le risorse di cui dispone;
    in merito alla confrontabilità delle offerte e al relativo portale web, di cui all'articolo 1, commi da 62 a 65, il Sistema Informativo Integrato presso l'Acquirente Unico potrà essere attrezzato in tempo utile per la ricezione delle offerte e per la loro pubblicazione e l'eventuale onere troverà copertura nell'ambito dei meccanismi tariffari esistenti;
    in ogni caso, come previsto nel comma 65, l'AEEGSI stabilirà le modalità di copertura dei costi sostenuti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, quindi provvedendovi, se necessario, nell'ambito della propria autonomia di entrata (contributi a carico dei soggetti vigilati), potendo in ogni caso impiegare i proventi derivanti dalle sanzioni irrogate;
    la validità ed efficacia della clausola di close-out netting anche in caso di apertura di una procedura di natura concorsuale o preconcorsuale, di cui all'articolo 1, commi 87 e 88, opera solo per i soggetti privati che concludono transazioni sui mercati energetici, che, in caso di avvio di procedure concorsuali, possono compensare le proprie posizioni debitorie e creditorie;
    la predetta clausola, pertanto, non incide su eventuali crediti che può vantare l'erario presso l'operatore sottoposto a procedura concorsuale;
    il comma 97 dell'articolo 1, che riforma la base di calcolo del contributo sostitutivo dovuto dai titolari di concessioni per stoccaggio di gas naturale, deve intendersi nel senso che la modifica operata sul comma 558 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 non ha valenza implicitamente abrogativa della medesima disposizione per il periodo che va dal 2008 al 2017, giacché esso si limita a mutare le modalità di calcolo del contributo a decorrere dal 2018;
    ciò è confermato dal successivo 98, che espressamente dà per presupposta la sussistenza dell'obbligazione tributaria del succitato comma 558 sino al 31 dicembre 2017;
    in ordine agli effetti sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni derivanti dal trasferimento di funzioni e risorse dalla Cassa Conguaglio GPL ad Acquirente Unico SpA (AU), di cui all'articolo 1, comma 107, si fa presente che la Cassa Conguaglio GPL ha il compito di gestire il Fondo per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti, finalizzato ad indennizzare i titolari degli impianti che chiudono, utilizzando le entrate derivanti dai contributi versati dai titolari di autorizzazioni e dai gestori degli impianti di distribuzione della rete ordinaria;
    nel 2015 la citata Cassa ha conseguito un avanzo di 15 milioni di euro, che pertanto deve essere considerato quale impatto derivante dalla fuoriuscita – a seguito della soppressione della Cassa medesima – dall'elenco Istat delle pubbliche amministrazioni, peraltro già scontato nei tendenziali;
    in particolare, il personale in servizio (3 unità) sarà trasferito ad AU e tutti gli oneri continueranno ad essere garantiti dal Fondo per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti – ora presso la Cassa e successivamente trasferito ad AU – che è stato peraltro già integralmente accantonato a favore dei soggetti che hanno presentato domanda di indennizzo o di contributo per ripristini;
    tale Fondo, di natura solidaristica, è alimentato dai gestori degli impianti di distribuzione carburanti e dalle compagnie petrolifere e non ha mai gravato, né graverà, sulla finanza pubblica, e conseguentemente eventuali oneri derivanti dall'applicazione Pag. 45della disposizione in esame non ricadranno sulle finanze pubbliche, bensì sulle casse delle aziende interessate;
    circa la configurazione di AU rispetto al perimetro della pubblica amministrazione, l'inserimento di un ente nell'elenco S13 è di competenza dell'Istat, in base a regole metodologiche e criteri tecnici, di carattere economico-statistico, dettati dalla normativa europea (SEC 2010);
    l'articolo 1, comma 126, che prevede che, qualora il beneficiario (associazione o impresa) non abbia adempiuto agli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative a vantaggi economici di qualunque genere, di ammontare pari o superiore a 10.000 euro, ricevuti nell'anno precedente da soggetti che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni, e l'ente erogante non abbia adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dalla cosiddetta «legge Severino», le somme restituite alle pubbliche amministrazioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, non determina effetti di carattere finanziario, giacché, a legislazione vigente, le somme sarebbero comunque rimaste a disposizione della pubblica amministrazione per ulteriori esigenze di spesa;
    l'articolo 1, comma 152, recante norma di interpretazione autentica in materia di redazione di atti catastali da parte di Agrotecnici, ha una mera funzione di trasparenza a favore dei periti Agrotecnici, i quali anche in assenza della stessa potrebbero procedere alla redazione di atti catastali, e pertanto non determina effetti per la finanza pubblica;
    l'articolo 1, comma 165, in materia di vendita al pubblico delle scorte di medicinali in caso di modificazioni al foglietto illustrativo, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    da un lato, infatti, la determina AIFA sullo smaltimento scorte prevede già la consegna del foglio illustrativo aggiornato anche mediante un alternativo sistema informatico, in luogo della consegna materiale, dall'altro è il titolare dell'AIC (Autorizzazione all'Immissione in Commercio) che deve rendere accessibile il foglio illustrativo aggiornato al farmacista;
    l'obbligo posto alle Regioni di prevedere, nei contratti di servizio di trasporto pubblico locale, che i concessionari svolgano un servizio di biglietteria telematica accessibile tramite un sito internet dedicato, di cui all'articolo 1, comma 168, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di una diversa modalità di emissione dei biglietti – che peraltro molte società già attuano –, nell'ottica della riduzione dei costi e di incremento delle fasce di utenza potenzialmente interessate al medesimo servizio;
    la misura di cui all'articolo 1, comma, 172, in materia di semplificazione delle riproduzioni di beni bibliografici ed archivistici, non determina sostanziali effetti sulle entrate derivanti dai canoni per l'utilizzo di immagini di beni culturali;
    per quanto concerne eventuali effetti riconducibili ad attività correlate ad aggiornamenti catastali da effettuarsi a cura del comune, ai sensi dell'articolo 1, comma 336, della legge n. 311 del 2004, e alla relativa sostenibilità nell'ambito delle risorse esistenti, le disposizioni del comma 174 dell'articolo 1, in sostanza, riaprono i termini per presentare – laddove non già fatto – gli atti di aggiornamento catastale conseguenti ad interventi edilizi eseguiti in costanza delle previgenti disposizioni, al fine di disciplinare compiutamente eventuali situazioni non ancora definite a causa delle incertezze applicative venutesi a determinare;
    in tale prospettiva, chiarendosi che la presentazione avviene a cura del «possessore» (intestatario o eventuale altro soggetto obbligato alla dichiarazione in catasto), la disposizione elimina un adempimento a carico del comune, non più tenuto a fare da tramite fra il dichiarante e l'Agenzia delle entrate;Pag. 46
    il richiamo alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 336, della legge n. 311 del 2004, peraltro, non comporta che l'aggiornamento catastale venga effettuato su iniziativa del comune, ma è finalizzato a ribadire che, laddove l'ente locale constati situazioni di fatto, conseguenti ad intervenute variazioni edilizie, non più coerenti con i classamenti catastali, richieda ai titolari degli immobili oggetto di variazione la presentazione dei conseguenti atti di aggiornamento;
    tale potere rientra fra quelli già previsti dall'ordinamento per la generalità delle situazioni che danno luogo a variazioni catastali, per cui, sotto questo profilo, non comporta nuove attività per il comune;
   esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE».

  Il viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, comunica che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, giacché le proposte emendative in esso contenute non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle medesime un parere di nulla osta.

  Il viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione.
C. 913 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Stefania COVELLO (PD), relatrice, ricorda che la Commissione, nella seduta del 22 giugno 2017, nell'ambito dell'esame del nuovo testo unificato C. 913 e abb., ha deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di quattro giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

  Il viceministro Enrico MORANDO fa presente che la relazione tecnica è stata predisposta dal Ministero competente ma è in attesa di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato. Comunque assicura che la relazione tecnica in oggetto potrà essere trasmessa alla Commissione entro domani.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano.
C. 2168-B, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento in titolo è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta dello scorso 22 giugno, esprimendo in quella sede parere favorevole. Avverte che, Pag. 47in pari data, la Commissione di merito ne ha quindi concluso l'esame in sede referente senza apportare modificazioni al testo. In considerazione di ciò, è da intendersi pertanto confermato sul testo del provvedimento ora all'esame dell'Assemblea il parere favorevole deliberato nella predetta seduta del 22 giugno 2017.
  Comunica inoltre che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. In proposito segnala che le proposte emendative in esso contenute, atteso il carattere prettamente ordinamentale delle disposizioni dalle medesime recate, non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Ciò premesso, propone pertanto di esprimere su di esse un parere di nulla osta.

  Il viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista.
C. 3558-A.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, comunica che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 8 degli emendamenti, che contiene – rispetto al precedente fascicolo n. 7 sul quale la Commissione ha espresso il parere di propria competenza nella seduta dello scorso 7 giugno – la sola nuova proposta emendativa Gregorio Fontana 7.61. In proposito, segnala che quest'ultima autorizza la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2017 al fine di consentire lo svolgimento delle attività di formazione specialistica del personale delle Forze di polizia, provvedendo alla copertura finanziaria del relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se il Fondo in parola risulti provvisto delle occorrenti disponibilità e se il suo utilizzo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

  Il viceministro Enrico MORANDO rileva che il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, come rifinanziato dal decreto-legge n. 50 del 2017, reca le necessarie disponibilità. Nel sottolineare che, sulla base della programmazione del Governo, tali disponibilità dovrebbero essere destinate ad altre tipologie di intervento, esprime tuttavia nulla osta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento Gregorio Fontana 7.61 sotto il profilo della copertura finanziaria, pur sottolineando l'avviso contrario del Governo sul merito dell'emendamento stesso.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminati gli emendamenti al progetto di legge C. 3558-A, recante Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista, contenuti nel fascicolo n. 8 non compresi nel fascicolo n. 7;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
   esprime

NULLA OSTA».

  Il viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Pag. 48

Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali.
C. 3225 e abb.-A/R.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 giugno 2017.

  Maino MARCHI (PD), relatore, ricorda che la Commissione è in attesa della trasmissione della relazione tecnica da parte del Governo.

  Il viceministro Enrico MORANDO comunica che la relazione tecnica non è stata ancora predisposta.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007.
C. 3537.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giampaolo GALLI (PD), relatore, osserva che la proposta, di iniziativa parlamentare, concerne la ratifica e l'esecuzione della Convenzione OIL C188 sul lavoro nella pesca. In merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni della Convenzione in esame prevedono che l'Italia, in quanto firmataria della stessa, provveda ad adeguare la propria legislazione in materia di lavoratori del settore della pesca alle previsioni della Convenzione medesima. In proposito, ritiene necessario acquisire chiarimenti circa i seguenti aspetti attuativi:
   il diritto al rimpatrio per i pescatori a bordo di un peschereccio allocato in un porto straniero (articolo 21 della Convenzione) comporta che, qualora l'armatore di pescherecci non vi provveda, lo Stato membro debba organizzare detto rimpatrio. Pur tenendo conto che lo Stato membro può avvalersi del diritto di recuperare le spese dall'armatore, ritiene che andrebbe in proposito acquisita la valutazione del Governo riguardo alla possibile onerosità per la finanza pubblica della previsione in esame;
   le norme in materia di reclutamento e collocamento dei pescatori (articolo 22 della Convenzione) dispongono che lo Stato membro, che preveda un servizio pubblico di reclutamento e di collocamento dei pescatori, assicuri che questo servizio faccia parte del servizio pubblico per l'impiego, aperto all'insieme dei lavoratori e dei datori di lavoro o che operi in coordinamento con esso. In proposito, ritiene utile acquisire una conferma che tale previsione sia applicabile ad invarianza di risorse, stante l'attuale sistema di collocamento del personale marittimo, incentrato sugli Uffici di collocamento della gente di mare, articolazioni territoriali che dipendono funzionalmente dal Ministero del lavoro, ma incardinate presso le Capitanerie di porto (a loro volta dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti). Ciò anche alla luce dell'applicabilità della Convenzione anche al personale impegnato in operazioni di pesca sui corsi d'acqua, sui laghi o sui canali;
   con riferimento all'articolo 35 della Convenzione, che prevede che sia progressivamente assicurata «una protezione completa di sicurezza sociale» ai pescatori, ritiene che andrebbe confermato che l'attuale legislazione soddisfi già tale obiettivo;Pag. 49
   con specifico riferimento alle attività di controllo sulle condizioni di vita e di lavoro degli equipaggi (articoli da 40 a 42 della Convenzione), andrebbero acquisiti elementi al fine di consentire una valutazione circa la congruità delle risorse disponibili a legislazione vigente per lo svolgimento delle predette attività da parte dell'autorità competente, con particolare riguardo alla nomina e alla formazione degli ispettori e alla necessità di disporre di mezzi idonei ad effettuare le ispezioni a bordo dei pescherecci.
  Rileva infine che l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica individua quale autorità competente per l'Italia, ai fini della Convenzione in esame, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. In proposito, considera necessario acquisire una conferma del Governo circa l'effettiva possibilità che tale amministrazione svolga gli adempimenti previsti dalla Convenzione, con particolare riferimento allo svolgimento di ispezioni a bordo dei pescherecci, senza nuovi o maggiori oneri.

  Il viceministro Enrico MORANDO, sulla base delle informazioni fornite dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con riferimento alla previsione di cui all'articolo 22 della Convenzione concernente il reclutamento e collocamento dei pescatori, fa presente che, sotto il profilo della disciplina delle agenzie private del lavoro, la normativa prevista nel decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è già in linea con quanto stabilito dalla Convenzione. Quanto al servizio pubblico di reclutamento, ad oggi l'attività è svolta dalle Capitanerie di porto, incardinate presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT). Per quanto riguarda gli specifici chiarimenti chiesti dal relatore sui profili di quantificazione, attinenti alla previsione di un servizio pubblico di reclutamento e di collocamento dei pescatori, parte del servizio pubblico per l'impiego, aperto all'insieme dei lavoratori e dei datori di lavoro o che operi in coordinamento con esso, osserva che al riguardo occorre richiamare l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, «Regolamento recante disciplina del collocamento della gente di mare, a norma dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297». Il comma 1 di tale disposizione stabilisce che «Il collocamento della gente di mare è esercitato dagli uffici di collocamento della gente di mare, già istituiti ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1031, che dalla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno posti alle dipendenze funzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del comma 5». Il successivo comma 5 recita poi che «Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, vengono definite la struttura, l'organizzazione degli uffici, la dotazione organica e le modalità di funzionamento degli uffici di collocamento della gente di mare, ubicati presso le autorità marittime ma funzionalmente dipendenti che operano alle dipendenze funzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in relazione alle finalità previste dal presente regolamento». Evidenzia che il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'innanzi riportato comma 5 non è mai stato adottato e che, quindi, il personale delle Capitanerie di porto – adibito agli uffici di collocamento della gente di mare – non è mai passato alle dipendenze funzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nelle more è inoltre intervenuto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183», che, all'articolo 27, rubricato «Collocamento della gente di mare» prevede che le Capitanerie di porto autorizzate a svolgere attività di intermediazione sono individuate sulla base di specifiche Pag. 50convenzioni tra l'ANPAL e il MIT, che possono prevedere le modalità di accesso al sistema informativo unitario (SIU) delle politiche del lavoro di cui all'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015. Rileva che, ad oggi, queste Convenzioni non sono state ancora adottate, mentre è iniziata una prima interlocuzione con il MIT per la parte relativa alle modalità di accesso al SIU.
  Con riferimento all'articolo 35 della Convenzione osserva che l'istituzione di una tutela previdenziale per i lavoratori marittimi (e quindi non solo per gli addetti al settore della pesca) è risalente nel tempo ed ha subito una lunga evoluzione. La legge 26 luglio 1984, n. 413, ha previsto il definitivo passaggio dei marittimi (siano essi addetti al settore della pesca o altro) nel sistema dell'assicurazione generale obbligatoria. La parità di trattamento dei pescatori delle varie nazionalità è poi assicurata dall'articolo 38 della Costituzione, che stabilisce il diritto dei lavoratori ad essere assicurati in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia e disoccupazione involontaria a prescindere dalla cittadinanza. In materia inoltre di mantenimento dei diritti evidenzia che la normativa italiana prevede l'esportabilità delle pensioni e che le convenzioni internazionali stipulate dall'Italia in materia di sicurezza sociale, basate sul principio della parità di trattamento, si applicano anche ai pescatori ai quali è quindi garantita la totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini del raggiungimento del requisito contributivo per l'apertura dei diritti a prestazione. Precisa quindi che per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali la Convenzione, agli articoli 38 e 39, prevede che la protezione sociale di tutti gli appartenenti alla categoria dei pescatori possa essere assicurata tramite un sistema di assicurazione obbligatoria per i lavoratori, oppure direttamente a carico degli armatori. La normativa italiana prevede dunque un sistema di assicurazione obbligatoria che garantisce la tutela dei lavoratori nel settore della pesca nei termini indicati.
  Con riferimento alle attività di controllo sulle condizioni di vita e di lavoro degli equipaggi, di cui agli articoli da 40 a 42 della Convenzione, osserva che, per effetto del rinvio operato dall'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 298, recante «Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca», gli organi di vigilanza deputati a svolgere l'attività di controllo sull'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro a bordo delle navi o unità mercantili sono l'Autorità marittima, le Aziende Unità sanitarie locali e gli Uffici di sanità marittima. La citata norma rimanda infatti all'articolo 28 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, recante «Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485», che a sua volta chiarisce che la competenza è dell'organo di vigilanza di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), del medesimo decreto n. 271, cioè l'Autorità marittima, le Aziende Unità sanitarie locali e gli Uffici di sanità marittima.
  Si riserva quindi di fornire i chiarimenti sulle altre questioni poste dal relatore in altra seduta.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Interventi per il settore ittico.
Nuovo testo unificato C. 338 e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione della relatrice, fa presente che il progetto di legge reca interventi per il Pag. 51settore ittico e che oggetto di esame è il nuovo testo unificato delle proposte C. 338 e abbinate, tutte di iniziativa parlamentare, adottato come testo base dalla XIII Commissione (Agricoltura) nella seduta del 4 aprile 2017 e risultante dall'esame svolto, in sede referente, fino alla seduta dell'11 maggio 2017. Rammenta che in precedenza la XIII Commissione aveva elaborato una prima versione del testo unificato, trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri (seduta del 17 marzo 2016). La V Commissione (Bilancio) ha iniziato l'esame in sede consultiva del testo, senza concluderlo: in particolare, nella seduta del 6 aprile 2016, la Commissione ha deliberato di richiedere al Governo la trasmissione di una relazione tecnica; nella seduta del 20 aprile 2016 il rappresentante del Governo ha depositato una relazione tecnica accompagnata da una lettera della Ragioneria generale dello Stato che verificava negativamente la relazione tecnica medesima; nella successiva seduta del 21 aprile, tenuto conto della necessità di svolgere una fase di ulteriori approfondimenti tecnici sul testo, è stato richiesto un rinvio dell'esame del provvedimento.
  La XIII Commissione ha successivamente elaborato un nuovo testo e lo ha nuovamente trasmesso alle Commissioni competenti per i pareri. Rileva che si esaminerà, dunque, per i profili finanziari, il nuovo testo, che la Commissione referente ha trasmesso per l'acquisizione dei pareri nella seduta dell'11 maggio 2017. Osserva che sia la relazione tecnica sia la lettera della RGS, riferite – come visto – al precedente testo, risultano comunque in parte utilizzabili per la verifica delle quantificazioni del nuovo testo e che nel corso dell'esame, pertanto, si darà conto anche degli elementi desumibili da tale documentazione tecnica del Governo.
  Circa l'articolo 2, recante delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, tenuto conto del rinvio espresso all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, per effetto del quale qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
  In merito all'articolo 2-bis, recante delega al Governo in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale, rileva preliminarmente che la delega legislativa in esame fa rinvio espresso all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, per effetto del quale qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, il medesimo decreto è emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. Ciò posto, comunque, evidenzia che la delega prevede espressamente che gli interventi compensativi a favore degli operatori della pesca siano effettuati nell'ambito delle risorse del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). In proposito, reputa utile acquisire conferma dell'effettiva possibilità di utilizzare le predette risorse.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento ai commi 1 e 2, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo riguardo alla idoneità della copertura individuata a valere sulle risorse disposte dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), il cui utilizzo è consentito per il cofinanziamento di progetti assistiti da risorse nazionali. Reputa tale chiarimento opportuno con particolare riferimento alla effettiva compatibilità e coerenza tra le specifiche finalità cui le risorse del Fondo citato sono destinate e la tipologia di interventi prefigurati nei principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega di cui rispettivamente alle lettere a), b) e c) del comma 2, orientati in particolare a sostenere il reddito degli operatori della pesca marittima, a favorire la tutela dei livelli occupazionali e a individuare forme alternative di impiego degli operatori della pesca.Pag. 52
  In ordine all'articolo 3, concernente il fondo per lo sviluppo della filiera ittica, ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo in merito alla compatibilità – fra le modalità di finanziamento del Fondo (contributi dovuti da chi pratica pesca sportiva e ricreativa a mare) – potenzialmente caratterizzate da margini di variabilità per quanto attiene alla determinazione delle risorse complessivamente realizzabili – e le attività del Fondo medesimo, tra cui rientrano interventi che sembrerebbero richiedere impegni di spesa anche a carattere pluriennale (interventi per favorire l'accesso al credito e lo sviluppo tecnologico).
  Con riguardo all'articolo 4, riguardante i distretti di pesca, preso atto delle considerazioni contenute nella Nota del Ministero dell'economia e delle finanze, ritiene necessario che il Governo chiarisca se la formulazione adottata consenta di escludere l'istituzione di organismi rientranti nel novero delle pubbliche amministrazioni, con conseguenti possibili oneri.
  Con riferimento agli articoli 5, 6 e 7, concernenti, rispettivamente, i centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura, la promozione della cooperazione e dell'associazionismo e i prodotti della pesca, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  Con riferimento all'articolo 8, riguardante le attività di pesca-turismo e ittiturismo, evidenzia che la disposizione è volta a modificare la normativa regolamentare sulla pesca-turismo per adeguarla ad una serie di definizioni ed indirizzi espressamente indicati: detti criteri non sembrerebbero peraltro determinare innovazioni con riflessi di natura finanziaria. In proposito reputa comunque utile acquisire l'avviso del Governo.
  Circa l'articolo 9, relativo all'esenzione dall'imposta di bollo, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, tenuto conto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica e delle conseguenti disposizioni finanziarie introdotte dalla Commissione di merito.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 9, comma 2, provvede alla copertura degli oneri derivanti dalla estensione ai settori della pesca e dell'acquacoltura dell'esenzione dall'imposta di bollo per le domande e gli atti concernenti la concessione di aiuti europei e nazionali, pari a 250.000 euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (cap. 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).
  In proposito, evidenzia che tale Fondo non appare recare – sulla base di un'interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato in data 26 giugno 2017 – le necessarie disponibilità per l'anno 2017, per quanto tale dato sembrerebbe non tenere ancora conto del rifinanziamento del Fondo medesimo disposto dall'articolo 66, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017, come modificato in sede di conversione. In tale quadro, ritiene dunque necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla effettiva sussistenza sul predetto Fondo delle risorse ivi previste a copertura nonché una rassicurazione in ordine al fatto che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
  Peraltro, in considerazione dei tempi presumibilmente ancora occorrenti alla conclusione dell'iter parlamentare del presente provvedimento, ritiene che potrebbe valutarsi l'opportunità di modificare la disposizione in rassegna nel senso di differire la decorrenza dell'onere e della relativa copertura finanziaria a far data dall'anno 2018. Anche su tale aspetto, che potrebbe eventualmente consentire di superare i profili critici dianzi evidenziati in riferimento alla capienza del Fondo per interventi strutturali di politica economica, considera necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Da un punto di vista meramente formale, evidenzia infine l'opportunità di precisare il carattere annuo degli oneri medesimi, rivestendo la misura sottostante natura permanente. Pag. 53
  In ordine all'articolo 10, concernente la vendita diretta, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, tenuto conto del carattere ordinamentale delle disposizioni.
  Con riguardo all'articolo 11, concernente la rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette, giudica necessario acquisire dati ed elementi a sostegno della neutralità finanziaria della disposizione, con riferimento ai rimborsi spese da riconoscere ai componenti inseriti nelle Commissioni di riserva.
  Con riferimento all'articolo 12, riguardante la pesca non professionale, evidenzia che la norma prevede che le risorse derivanti dal contributo per l'esercizio della pesca sportiva siano destinate ad una serie di finalità, non rinviandosi, peraltro, ad appositi provvedimenti per la disciplina applicativa delle medesime disposizioni. In proposito, rileva che le prime due destinazioni sono volte ad incrementare disponibilità già previste a legislazione vigente o da costituire in attuazione del provvedimento in esame. Per quanto attiene invece alla destinazione di una quota di risorse al CONI, rileva che la stessa sembra posta in relazione all'attribuzione al medesimo ente di attività di gestione della pesca sportiva, non ulteriormente precisate. Pertanto, anche alla luce delle considerazioni svolte dalla Nota del MEF, ribadisce la necessità di acquisire elementi al fine di verificare se detti compiti assumano portata innovativa; in questo caso, ritiene che andrebbero forniti elementi di valutazione volti a confermare la congruità delle risorse assegnate rispetto ai medesimi compiti, come già evidenziato sulla corrispondente norma (articolo 22) del precedente testo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 4, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di prevedere che i proventi derivanti dal pagamento di un contributo annuale per l'esercizio della pesca sportiva – da destinare, per quota parte, alle finalità indicate nel secondo periodo della disposizione in commento – dopo il versamento all'entrata del bilancio dello Stato siano «riassegnati ai pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, in base alle quote indicate nel presente comma», al fine di corrispondere ai rilievi in tal senso formulati dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nella nota del 20 aprile 2016 di verifica della relazione tecnica, assicurando in tal modo una maggiore aderenza alla vigente disciplina contabile.
  In particolare, considerate le finalità cui devono essere destinati i proventi derivanti dal pagamento del predetto contributo, precisa che le risorse in questione dovrebbero essere riassegnate: per il 50 per cento al Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, da istituire presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 3 del presente provvedimento; per il 30 per cento all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 98, della legge n. 244 del 2007, destinata al rifinanziamento del Fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento del corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; per il 20 per cento alla promozione della pesca sportiva la cui gestione viene affidata al CONI, le cui attività sono finanziate a valere su uno specifico capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Osserva che alle disposizioni in commento sembrerebbero peraltro potersi applicare – anche in riferimento alla quota destinata al finanziamento del Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, che, come in precedenza osservato in merito ai profili di quantificazione, potrebbe potenzialmente essere caratterizzata da margini di variabilità circa le risorse complessivamente realizzabili – le previsioni di cui all'articolo 23, comma 1-bis, della legge n. 196 del 2009, ai sensi del quale possono essere iscritte negli stati di previsione della spesa di ciascuna amministrazione e in quello dell'entrata importi corrispondenti a quote di proventi che si prevede di Pag. 54incassare nel medesimo esercizio per le entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività, il cui ammontare, nel caso di specie, dovrebbe essere commisurato all'andamento dei versamenti registrati nei singoli esercizi successivi alla data di entrata in vigore della legge che dispone la destinazione delle entrate al finanziamento di specifici interventi o attività, posto che nel caso in esame il numero di esercizi risulta inferiore a tre. Sul punto, ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.
  In relazione all'articolo 13, recante delega per il riordino degli attrezzi per la pesca ricreativa e sportiva, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, considerato il carattere ordinamentale della norma.
  Circa l'articolo 14, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura, di licenze della pesca e di energia elettrica da acquacoltura, evidenzia che la norma in esame reca una delega al Governo la cui attuazione, ai sensi del comma 4, non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ciò premesso, ove risulti confermata la clausola di cui al comma 4, alla luce dei rilievi contenuti nella Nota del MEF, reputa comunque necessario acquisire una conferma che sia effettivamente possibile attuare la delega in condizioni di neutralità; ciò in considerazione del fatto che i princìpi e criteri direttivi richiamano disposizioni che – nella loro precedente formulazione quali norme di immediata applicabilità – erano stati oggetto di rilievi nella documentazione tecnica depositata dal Governo.
  In merito all'articolo 15, riguardante la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura, pur prendendo atto della generale clausola di non onerosità riferita all'attività della Commissione, reputa opportuno acquisire conferma che la formulazione indicata sia idonea a garantire la neutralità finanziaria delle disposizioni anche per quanto attiene ad eventuali gettoni di presenza, compensi o rimborsi spese.
  Con riguardo all'articolo 16, concernente la pesca del tonno rosso, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  In ordine all'articolo 17, recante modificazioni al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, ritiene che andrebbe confermato che la rimodulazione delle sanzioni pecuniarie non incida su entrate eventualmente scontate ai fini dei tendenziali.

  Il viceministro Enrico MORANDO evidenzia la necessità di acquisire una relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, da redigere a cura del Ministero competente, considerato che, alla luce dei vari interventi che si sono succeduti nel tempo, risultano oggi superate le relazioni tecniche precedentemente trasmesse.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione della relatrice, nel concordare sulla necessità della predisposizione di una relazione tecnica aggiornata, propone pertanto che la trasmissione della stessa abbia luogo nel termine di 15 giorni.

  Luca PASTORINO (SI-SEL-POS), nel concordare circa la necessità che venga predisposta una relazione tecnica aggiornata, fa presente la sua contrarietà, come già evidenziato nel corso della discussione presso la Commissione di merito, all'inserimento nel presente provvedimento della disciplina sulla pesca sportiva e ricreativa.

  La Commissione delibera di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di quindici giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.