CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 21 giugno 2017
842.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 55

COMITATO DEI NOVE

  Mercoledì 21 giugno 2017.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti.
Esame emendamenti 3891 ed abb.

  Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

INTERROGAZIONI

  Mercoledì 21 giugno 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 14.25.

5-10155 Mattiello: Sulla situazione dei latitanti italiani negli Emirati Arabi.

  Donatella FERRANTI, presidente, su richiesta dell'onorevole Mattiello, propone Pag. 56che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante gli impianti televisivi a circuito chiuso. In mancanza di obiezioni, ne dispone, pertanto, l'attivazione.

  Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1), sottolineando l'impegno del Governo, ed in particolare dei Ministri della Giustizia e degli Affari Esteri, nel cercare di risolvere la questione rilevata con l'interrogazione in esame.

  Davide MATTIELLO (PD) nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta testé resa, sottolinea come dalla stessa non si evinca con chiarezza se i soggetti latitanti, cui si fa riferimento nel suo atto di sindacato ispettivo, si trovino o meno effettivamente ancora in territorio emiratino. Quanto alla questione evidenziata dal sottosegretario Ferri relativa alla ratifica di trattati di mutua assistenza giudiziaria ed estradizione con Paesi terzi che riconoscono ed applicano la pena di morte, pur condividendo il percorso attraverso il quale il Ministero intende risolvere tale problematica, pone l'accento sull'urgenza dell'intervento, anche in considerazione dei tempi ridotti a disposizione a causa dell'approssimarsi della scadenza della legislatura. Nell'evidenziare come gli Emirati Arabi Uniti, per quanto di sua conoscenza, abbiano già proceduto alla ratifica dei predetti trattati, auspica che possa procedersi rapidamente all'estradizione di soggetti che, contrariamente a quanto avviene nel predetto Paese, non rischiano l'applicazione della pena capitale, bensì unicamente di essere sottoposti ad un giusto processo penale, in conformità alle regole del nostro ordinamento.

  Donatella FERRANTI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 21 giugno 2017. Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Cosimo Maria FERRI.

  La seduta comincia alle 14.45.

Istituzione dei registri di patologia riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario.
C. 913 ed abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Franco VAZIO (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il testo unificato, delle proposte di legge C. 913 ed abbinate, recante «Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e del referto epidemiologico nel controllo sanitario della popolazione», come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.
  Evidenzia che obiettivo del provvedimento è quello di istituire una rete nazionale di registri di patologie tumorali, al fine di acquisire la conoscenza dei rischi per la salute pubblica e di consentire la programmazione, nazionale e regionale, degli interventi sanitari volti alla tutela della collettività dai medesimi rischi. Il risultato atteso è una mappatura del territorio nazionale riguardo l'andamento dei tumori, i tempi di sopravvivenza, l'indice di mortalità e l'aumento o la diminuzione di una determinata patologia oncologica rispetto agli anni precedenti.
   Ciò premesso, segnala che il testo unificato in discussione, diviso in due capi, si compone di sei articoli.
  Rammenta che, in particolare, l'articolo 1, al comma 1, prevede l'istituzione della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza, per le seguenti finalità: prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, Pag. 57programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure, valutazione dell'assistenza sanitaria; messa in atto di misure di controllo epidemiologico delle malattie oncologiche e infettive; studio dell'incidenza e della prevalenza delle malattie oncologiche e infettive, per poterne monitorare la diffusione e l'andamento; sorveglianza epidemiologica per ridurre il rischio di introduzione o reintroduzione di malattie infettive, anche eliminate o sotto controllo; prevenzione primaria e secondaria; studio di morbosità e mortalità per malattie oncologiche e infettive; semplificazione delle procedure di scambio dati, facilitazione della trasmissione degli stessi e loro tutela; studio e monitoraggio dei fattori di rischio delle malattie sorvegliate, nonché promozione della ricerca scientifica in ambito oncologico, anche nel campo dei tumori rari.
  Segnala che il comma 2 del medesimo articolo dispone che i dati che possono essere inseriti nella Rete nazionale, le modalità relative al loro trattamento, i soggetti che possono avere accesso alla medesima Rete e i dati che possono essere oggetto dell'accesso stesso, le misure per la custodia e la sicurezza dei predetti dati nonché le modalità con cui è garantito agli interessati, in ogni momento, l'esercizio dei diritti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (diritto di accesso e altri diritti in materia di trattamento dei dati personali) sono individuati e disciplinati con regolamento da adottare su proposta del Ministro della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
  Fa presente che il comma 3, al fine dell'inserimento sistematico dei dati nella Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza, stabilisce che entro il 30 giugno di ogni anno, i soggetti preposti provvedono all'invio degli stessi secondo le modalità stabilite dal predetto regolamento, mentre il comma 4 prevede che il titolare del trattamento dei dati contenuti nella Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza sia il Ministero della salute.
  Evidenzia che il comma 5 definisce i principi da rispettare nello svolgimento delle attività e dei compiti della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza. In particolare, fa presente che i dati devono essere validati scientificamente secondo gli standard qualitativi previsti in sede internazionale dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) dell'Organizzazione mondiale della sanità, relativi a casi diagnosticati di neoplasia e che i medesimi dati devono essere trattati per le finalità indicate al comma 1 e allo scopo di: produrre dati di incidenza, mortalità, sopravvivenza, tipologia e prevalenza dei tumori; descrivere il rischio della malattia per sede e per tipo di tumore, per età, per genere; contribuire, attraverso i dati prodotti, alla rilevazione di eventuali differenze nell'accesso alle cure erogate al paziente oncologico in relazione alle condizioni socio-economiche e all'area geografica di provenienza, anche in riferimento a cause di malattia derivanti da inquinamento ambientale; effettuare analisi statistico-epidemiologiche, anche con riferimento ai tumori rari; fornire un'informazione continua e completa nei confronti della popolazione a livello nazionale e regionale, anche attraverso la pubblicazione dei dati sul sito internet del Ministero della salute; monitorare l'efficacia dei programmi di screening oncologici tradizionali e sperimentali attivi e operativi presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; sostenere e monitorare gli studi epidemiologici finalizzati all'analisi dell'impatto dell'inquinamento ambientale sull'incidenza della patologia oncologica attraverso uno studio integrato sulle matrici ambientali e umane.
  Rammenta, in fine, che il comma 6 prevede la possibilità di stipulare, per le finalità di cui al provvedimento in titolo, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, accordi di collaborazione con Università e con Centri di ricerca pubblici e privati.Pag. 58
  Fa presente che l'articolo 2 dispone in merito alla partecipazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale all'attività della Rete nazionale dei registri dei tumori, mentre l'articolo 3 modifica l'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario.
  Rileva che l'articolo 4, comma 1, al fine di garantire un controllo permanente dello stato di salute della popolazione, l'emanazione, da parte del Ministro della salute, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un decreto per l'istituzione del referto epidemiologico, al fine di disciplinare il trattamento, l'elaborazione, il monitoraggio continuo e l'aggiornamento periodico dei dati del referto epidemiologico, nonché la pubblicazione, con cadenza annuale, dei dati aggregati costituenti il referto epidemiologico, in particolare per quanto riguarda l'incidenza e la prevalenza delle patologie che costituiscono più frequentemente causa di morte, sui siti internet degli enti preposti alla raccolta e all'elaborazione dei dati stessi.
  In fine, rammenta che l'articolo 5 prevede che il conferimento dei dati da parte delle regioni e delle province autonome rappresenti un adempimento ai fini della verifica della erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), mentre l'articolo 6 dispone che, annualmente, il Ministero della salute trasmette una relazione alle Camere sull'attuazione del provvedimento in discussione.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 21 giugno 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Cosimo Maria FERRI.

  La seduta comincia alle 14.50.

Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista.
C. 3343 Fiano.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 maggio 2017.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che sono stati presentati alcuni emendamenti alla proposta di legge in discussione (vedi allegato 2).

  Walter VERINI (PD), relatore, esprime parere contrario sulle proposte emendative Ferraresi 1.1, 1.2, 1.4 e 1.5, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Ferraresi 1.3.

  Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere conforme a quello del relatore. In particolare, con riferimento all'emendamento Ferraresi 1.3, osserva che lo stesso è volto a introdurre la dizione «salvo che il fatto costituisca più grave reato». Al riguardo, evidenzia che l'articolo 293-bis del codice penale, come introdotto dalla proposta di legge in esame, descrive una condotta parzialmente coincidente con quella di cui all'articolo 4 della legge n. 645 del 1952 che punisce l'apologia di fascismo. Fa presente, in particolare, che il riferimento è a «chi pubblicamente esalta esponenti, princìpi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche». Rileva, quindi, che il reato è aggravato se il fatto riguarda idee o metodi razzisti ovvero se commesso a mezzo della stampa. Sottolinea che il Pag. 59reato introdotto dalla proposta di legge contempla tra le condotte punibili la propaganda dei contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero delle relative ideologie. In proposito, ritiene che, in questa prospettiva, ove i fatti riguardino contenuti razzisti dell'ideologia fascista, il più grave reato di cui all'articolo 4 della legge n.  645 del 1952 sia destinato a trovare applicazione.

  Vittorio FERRARESI (M5S) manifesta, a nome del suo gruppo parlamentare, netta contrarietà sull'impianto complessivo del provvedimento in discussione che, a suo giudizio, presenta un contenuto sostanzialmente «liberticida». Per tali ragioni, sottolinea che il Movimento Cinque Stelle ha presentato emendamenti soppressivi del testo oppure diretti ad introdurre, tenuto conto dell'orientamento della dottrina e della giurisprudenza prevalenti, elementi di carattere migliorativo. A tale riguardo, evidenzia come debbano acquisire rilevanza penale le sole condotte che risultino oggettivamente offensive, in linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione. Rammenta, infatti, che la Suprema Corte ha recentemente confermato che l'idoneità lesiva della condotta viene in rilievo solo in quanto realizzata nel corso di pubbliche riunioni o manifestazioni, non anche in un ambito privato.

  La Commissione, con distinte votazioni respinge gli emendamenti Ferraresi 1.1 e 1.2, mentre approva l'emendamento Ferraresi 1.3 (vedi allegato 3). Respinge, quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Ferraresi 1.4 e 1.5.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che il testo del provvedimento in titolo, come modificato dall'emendamento testé approvato, sarà trasmesso alle Commissioni I e X per l'espressione del parere di competenza.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni.
C. 4130 Ermini, C. 40 Cirielli, C. 257 Fucci e C. 407 Caparini.
(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4362 Ferraresi).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 marzo 2017.

  Donatella FERRANTI, presidente, comunica che, il 30 marzo scorso, è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 4362 Ferraresi, recante «Modifiche agli articoli 640 e 643 del codice penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persone incapaci». Vertendo tale proposta di legge su materia analoga a quella oggetto del provvedimento in discussione, ne propone pertanto l'abbinamento.

  La Commissione concorda.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che sono stati presentati alcuni emendamenti al provvedimento in discussione (vedi allegato 4). Avverte, altresì, che il relatore ha presentato l'emendamento 1.100 (vedi allegato 5).

  David ERMINI (PD), relatore, illustra il suo emendamento 1.100, che, nel sostituire l'articolo 1 del provvedimento, introduce il nuovo reato di frode patrimoniale in danno di persone ultrasessantacinquenni. Al riguardo, rileva come il nuovo articolo 643-bis del codice penale punisca chiunque, come mezzi fraudolenti, idonei a trarre in inganno, induca una persona di età superiore a sessantacinque anni a dare o promettere indebitamente a sé o ad altri denaro, beni o altra utilità. Sottolinea, inoltre, che la pena è aumentata, ove ricorrenti specifiche circostanze aggravanti quali, in particolare, la commissione del Pag. 60fatto nell'abitazione della persona offesa o in altro luogo di privata dimora, in prossimità di uffici postali o sedi di istituti di credito, o attraverso la simulazione di una offerta commerciale di beni o servizi. Ciò premesso, richiama l'attenzione sulla circostanza che tale emendamento è stato predisposto tenuto conto di quanto emerso nel corso dell'attività conoscitiva espletata dalla Commissione, nello specifico dei rilievi formulati da Francesco Minisci, segretario generale dell'Associazione nazionale magistrati, e dal professor Tullio Padovani. Quanto al limite anagrafico – sessantacinque anni – previsto dalla sua proposta emendativa, manifesta la sua disponibilità ad eventuali modifiche, pur facendo presente che un identico limite è previsto dall'articolo 628, comma terzo, numero 3-quinquies, del codice penale, relativamente al reato di rapina.

  Donatella FERRANTI, presidente, considerata la particolare complessità ed ampiezza della emendamento 1.100 del relatore, fissa alle ore 14 di lunedì 3 luglio prossimo il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

  Andrea COLLETTI (M5S) invita ad avviare una approfondita riflessione sul limite anagrafico di sessantacinque anni previsto dall'emendamento 1.100 testé illustrato dal relatore, considerato anche che è in procinto di essere approvata l'elevazione del limite di età pensionabile, che verrebbe portato a 67 anni. Ritiene che sarebbe contraddittorio prevedere, da un lato, che fino a 67 anni si ha la piena capacità lavorativa e, dall'altro, che all'età di 65 anni si diventa soggetti meritevoli di una particolare tutela penale. A suo avviso, infatti, occorrerebbe valutare, anziché il dato puramente anagrafico, le effettive qualità e capacità psichiche della persona offesa dal reato.

  Donatella FERRANTI, presidente, nel ribadire la particolare delicatezza del tema in discussione, rammenta che l'articolo 61 del codice penale, al numero 5, prevede quale circostanza aggravante comune, l'aver approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa. Nel ritenere, inoltre, che andrebbe comunque individuata una netta linea di demarcazione rispetto al reato di circonvenzione di incapace di cui all'articolo 643 del codice penale, rammenta come nel corso delle audizioni sia emersa la necessità di introdurre una fattispecie autonoma di reato, in ragione della sostanziale inadeguatezza degli strumenti offerti dall'attuale normativa.

  David ERMINI (PD), relatore, ribadendo la sua disponibilità ad approvare eventuali correttivi, in senso migliorativo, alla sua proposta emendativa, anche attraverso la modifica del limite anagrafico di sessantacinque anni ivi previsto, ritiene necessario, in ogni caso, delimitare in modo puntuale la fattispecie criminosa, al fine di limitare l'eccessiva discrezionalità del magistrato nell'accertamento del fatto di reato, come peraltro emerso nel corso delle audizioni. Osserva, altresì, come nell'ambito della nuova fattispecie potrebbero essere ricomprese anche le frodi in danno di minori. Ciò premesso, auspica che si possa pervenire, con il contributo di tutti i gruppi parlamentari, all'approvazione di un testo condiviso.

  Vittorio FERRARESI (M5S), invitando il relatore a valutare attentamente anche i contenuti della sua proposta di legge C.4362, sottolinea come alcuni degli auditi abbiano manifestato netta contrarietà rispetto all'ipotesi di introdurre limiti di carattere anagrafico.

  Donatella FERRANTI, presidente, ai fini di una più approfondita attività istruttoria sul tema in discussione, rileva l'opportunità di sottoporre la proposta emendativa 1.100 del relatore e la nuova proposta oggi abbinata alla valutazione dei soggetti già auditi nel corso dell'attività conoscitiva espletata dalla Commissione.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.20.

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AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Modifica all'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, concernente la rateizzazione del debito per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura.
C. 4073 Vecchio.

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano.
C. 2168-B, approvata, in un testo unificato, dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato.

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