CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 giugno 2017
841.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 20 giugno 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

  La seduta comincia alle 14.30.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza.
C. 3012-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alle Commissioni VI e X).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Alessandro MAZZOLI (PD), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza (C. 3012-B del Governo), già approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
  Come già evidenziato nel corso dell'esame in prima lettura, ricorda che la legge annuale per il mercato e la concorrenza rappresenta uno dei più importanti strumenti per dare impulso all'attuazione delle norme in materia di liberalizzazione delle attività economiche, rimuovendo gli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, promuovendo la concorrenza e garantendo la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza.
  Il testo si compone di un unico articolo di 193 commi, come risultante dall'approvazione, con voto di fiducia, del maxiemendamento del Governo che ha recepito sostanzialmente – aggiornando in particolare i termini e le date presenti nel testo – le modifiche apportate in sede referente dalla Commissione Industria, commercio e turismo del Senato.
  Illustra le disposizioni introdotte dal Senato in relazione alle materie di interesse della Commissione Ambiente, rinviando per una disamina più dettagliata dei contenuti del provvedimento alla documentazione predisposta dagli uffici.
  Segnala in primo luogo il comma 75, a norma del quale l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propri provvedimenti, stabilisce le modalità affinché le fatture relative alla somministrazione Pag. 149dell'acqua con il sistema di misura a contatore contengano, almeno una volta all'anno, l'indicazione dell'effettivo consumo dell'acqua riferito alla singola utenza, ove il contatore sia reso accessibile e la sua lettura sia tecnicamente possibile. Richiama infine l'attenzione sui commi 90 e 91 dell'articolo 1, recanti misure di semplificazione delle procedure relative agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e al settore dell'efficienza energetica.
  In particolare, il comma 90 interviene a modificare l'articolo 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011, con il quale l'Italia ha dato attuazione alla direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Nello specifico l'articolo 42, oggetto di novella con l'introduzione dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, disciplina i controlli e le sanzioni in materia di incentivi, prevedendo che l'erogazione di incentivi nel settore elettrico e termico, di competenza del Gestore dei servizi energetici (GSE), sia subordinata alla verifica dei dati forniti dai soggetti responsabili che presentano istanza. Tale verifica è effettuata attraverso il controllo della documentazione trasmessa, nonché con controlli a campione sugli impianti.
  Il comma 3-bis introdotto nella disposizione novellata prevede che, nei casi in cui nell'ambito delle istruttorie di valutazione delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio di titoli di efficienza energetica (certificati bianchi) o nell'ambito di attività di verifica, il GSE riscontri la non rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente alla data di presentazione del progetto, è disposto rispettivamente il rigetto dell'istanza di rendicontazione dei risparmi o l'annullamento del provvedimento di riconoscimento dei titoli. Il successivo comma 3-ter, anch'esso di nuova introduzione, dispone che gli effetti del rigetto dell'istanza di rendicontazione, disposto a seguito dell'istruttoria, decorrano dall'inizio del periodo di rendicontazione oggetto della richiesta di certificazione dei risparmi, mentre gli effetti dell'annullamento del provvedimento disposto a seguito di verifica decorrono dall'adozione del provvedimento di esito dell'attività di verifica. Il comma 3-quater introdotto nella disposizione novellata prevede che agli impianti di potenza compresa tra 1 e 3 kW nei quali, a seguito di verifica, risultino installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, si applichi una decurtazione del 30 per cento della tariffa incentivante.
  Il comma 91 reca una novella al comma 7-bis dell'articolo 5 del decreto-legge n. 69 del 2013 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. Tale disposizione, in materia di riduzione dei prezzi dell'energia elettrica, prevede che i titolari di impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, possono optare, in alternativa al mantenimento del diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica come riconosciuti alla data di entrata in esercizio, per un incremento del 20 per cento dello stesso incentivo, per un periodo massimo di un anno, e del 10 per cento per l'ulteriore successivo periodo di un anno. Dopo il secondo anno di incremento, il GSE applica nei successivi tre anni di esercizio una riduzione del 15 per cento dell'incentivo spettante fino ad una quantità di energia pari a quella sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento.
  Rispetto a tale quadro, con la disposizione in esame si prevede che, in alternativa alla predetta modalità di riduzione, il produttore possa richiedere, comunicandolo al GSE entro il 30 settembre 2017, di restituire la cifra corrispondente alla differenza tra i maggiori incentivi ricevuti e le riduzioni già applicate, calcolata al 30 settembre 2017, dilazionandola uniformemente, nel residuo periodo di diritto all'erogazione degli incentivi. In ogni caso si fissa il limite di quattro anni a partire dal 1o luglio 2016.
  I commi 123, 124 e 125 intervengono in tema di rifiuti. In particolare il comma Pag. 150123 prevede che la determinazione di ulteriori criteri e modalità di trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), demandata a un decreto del Ministro dell'ambiente, avvenga anche nelle more della definizione delle norme minime di qualità da parte della Commissione europea. La norma interviene sull'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, concernente il trattamento adeguato dei RAEE, che attualmente prevede che la determinazione dei criteri e delle modalità tecniche di trattamento dei RAEE ulteriori rispetto a quelli contenuti agli allegati VII e VIII del decreto legislativo medesimo, e le relative modalità di verifica, è demandata all'adozione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale del Centro di Coordinamento (CdC) e dell'ISPRA, in conformità alle norme minime di qualità definite dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2012/19/UE, entro tre mesi dalla loro adozione.
  In particolare, le modifiche al citato articolo 18, comma 4, del decreto legislativo n. 49 del 2014 sono volte a prevedere che la determinazione dei criteri e delle modalità di trattamento avvenga anche nelle more della definizione delle norme minime di qualità da parte della Commissione europea, anziché in conformità a tali norme (lettera a); a sopprimere il termine, previsto per l'emanazione del citato decreto ministeriale, di tre mesi dalla adozione delle suddette norme minime di qualità europee (lettera b).
  Il comma 124 prevede invece l'emanazione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, di un decreto del Ministero dell'ambiente, per la definizione di modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.
  Il comma 125 prevede che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 124, l'Albo nazionale dei gestori ambientali individui le modalità semplificate d'iscrizione per l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, nonché i quantitativi annui massimi raccolti e trasportati per poter usufruire della predetta iscrizione con modalità semplificate.
  I commi 173 e 174 recano disposizioni inerenti agli obblighi di aggiornamento catastale in riferimento a interventi edilizi effettuati senza alcun titolo abilitativo, definiti come attività di edilizia libera.
  In particolare, il comma 173 dispone che in tali casi gli atti di aggiornamento catastale siano presentati direttamente dall'interessato all'Agenzia delle entrate territoriale. Il comma 174 prevede una disposizione transitoria per cui, nel caso in cui siano stati già avviati gli interventi edilizi prima dell'entrata in vigore della legge in esame, il possessore degli immobili provvede, ove necessario, agli atti di aggiornamento catastale, entro sei mesi dalla data di entrata della medesima legge con eventuali sanzioni ove non adempia.

  Ermete REALACCI, presidente, nel sollecitare i colleghi a sottoporre eventuali osservazioni al relatore ai fini della predisposizione della proposta di parere, invita il collega Mazzoli a valutare la compatibilità delle misure di semplificazione introdotte dal provvedimento in esame in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica con gli indirizzi della Commissione Ambiente in tema di strategia energetica nazionale.
  Nel segnalare che il Consiglio dei ministri del 9 giugno scorso ha approvato il decreto legislativo che, in attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo del 16 aprile 2014, modifica l'attuale disciplina della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), invita i colleghi a valutare in che termini il Governo abbia recepito le condizioni e osservazioni poste dalla Commissione Ambiente nell'articolato parere espresso il 10 maggio sullo schema di decreto.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Introduzione dell'articolo 28-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
C. 3411 Cancellieri e abbinata.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Giovanna SANNA (PD), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare la proposta di legge C. 3411 Cancellieri, adottata come testo base e non modificata al termine dell'esame degli emendamenti in sede referente, che intende estendere l'ambito operativo delle norme che consentono di compensare i crediti vantati con le Pubbliche Amministrazioni coi debiti nei confronti delle stesse. In particolare, la proposta consente di compensare i predetti crediti coi debiti relativi a imposte erariali, contributi previdenziali e assicurativi, ivi comprese ulteriori somme individuate da apposito decreto ministeriale.
  L'articolo 1 introduce al decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 in materia di riscossione un nuovo articolo 28-sexies.
  Le norme introdotte anzitutto lasciano impregiudicate le vigenti disposizioni in tema di compensazione, ovvero le ipotesi disciplinate dagli articoli 28-ter (compensazione volontaria con crediti d'imposta), 28-quater (compensazione con debiti iscritti a ruolo) e 28-quinquies (compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario).
  Al di fuori di tali ipotesi, la disciplina in esame consente di compensare, su esclusiva richiesta del creditore, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche e delle società a prevalente partecipazione pubblica, per somministrazioni e forniture di beni e servizi, con i debiti relativi a imposte erariali, contributi previdenziali e assicurativi.
  Più in dettaglio, detti crediti sono compensabili con le somme dovute all'erario a titolo di imposte sui redditi, relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto; imposta sul valore aggiunto; imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; imposta regionale sulle attività produttive; contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative; contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa (di cui all'articolo 59, comma 2, lettera a), del TUIR – testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917); premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; altre entrate di natura tributaria, previdenziale e assicurativa individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per settore.
  Per i crediti di ammontare inferiore al debito, la compensazione è ammessa solo fino a capienza dell'intero credito. Per i crediti di ammontare superiore al debito, invece, si prevede la possibilità di compensare il credito in tutto o in parte, su indicazione del creditore.
  Ai sensi del comma 3 del nuovo articolo 28-sexies, per la compensazione è comunque necessaria la preventiva certificazione del credito ai sensi della disciplina generale in materia (dettata dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, che in estrema sintesi individua gli organi preposti a tale compito) o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), secondo periodo, del medesimo decreto-legge (che reca la disciplina specifica per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari). È inoltre necessario che la relativa certificazione rechi l'indicazione della data prevista per il pagamento.Pag. 152
  Il comma 4 si occupa delle modalità della compensazione, disponendo che essa è realizzata nell'ambito delle ordinarie scadenze dichiarative e di versamento con l'utilizzo del modello F24 (sistema previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dall'ente previdenziale, assistenziale e assicurativo.
  La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato.
  Ai sensi del comma 5 dell'articolo 28-sexies, entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, l'amministrazione pubblica debitrice deve provvedere al versamento dell'importo certificato oggetto di compensazione. Nel caso di mancato versamento, si procede al recupero del credito secondo le modalità stabilite dal primo comma dell'articolo 28-quinquies e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 gennaio 2014.
  Ricorda che, ai sensi del citato articolo 28-quinquies, qualora l'ente pubblico nazionale, la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non effettui tempestivamente i versamenti (ossia non versi l'importo certificato entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione) la struttura di gestione trattiene l'importo certificato mediante riduzione delle somme dovute all'ente a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Qualora residuino ulteriori importi da recuperare, i Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze formano i ruoli per l'agente della riscossione, che procede alla riscossione coattiva secondo le norme generali.
  L'articolo 1, comma 2, affida la determinazione dei termini e le modalità di attuazione delle nuove norme a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
  L'articolo 2 della proposta reca la decorrenza del provvedimento in esame, che si applicano ai redditi maturati e certificati alla data di entrata in vigore della presente legge.
  Ciò premesso, valutato favorevolmente il provvedimento che afferisce agli ambiti di competenza in quanto relativo alla compensazione dei crediti maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche e delle società a prevalente partecipazione pubblica, per somministrazioni e forniture di beni e servizi, propone di esprimere parere favorevole, ferma restando la valutazione di eventuali rilievi che dovessero emergere nel corso del dibattito.

  Ermete REALACCI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.