CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 giugno 2017
838.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 168

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 14 giugno 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.
C. 4505 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 giugno 2017.

  Michele BORDO, presidente, rammenta che nella seduta dello scorso 1o giugno la relatrice, onorevole Berlinghieri, ha illustrato i contenuti del provvedimento e che lo scorso 7 giugno si è avviata la discussione, con la partecipazione del sottosegretario agli affari europei, Sandro Gozi. Invita quindi i colleghi ad intervenire.
  Nessuno chiedendo di prendere la parola, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 14 giugno 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.45.

Introduzione dell'articolo 28-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Testo base C. 3411 Cancelleri e abb.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

Pag. 169

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Paolo TANCREDI, relatore, evidenzia che la proposta di legge in esame – che la XIV Commissione esamina ai fini del parere da rendere alla VI Commissione Finanze – intende estendere l'ambito operativo delle norme che consentono di compensare i crediti vantati con le Pubbliche Amministrazioni coi debiti nei confronti delle stesse.
  In particolare, la proposta consente di compensare i predetti crediti coi debiti relativi a imposte erariali, contributi previdenziali e assicurativi, ivi comprese le ulteriori somme individuate da apposito decreto ministeriale.
  L'articolo 1 del provvedimento introduce al decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 – che disciplina la compensazione dei debiti con l'erario – un nuovo articolo 28-sexies.
  Le norme introdotte anzitutto lasciano impregiudicate le vigenti disposizioni in tema di compensazione, ovvero le ipotesi disciplinate dagli articoli 28-ter (compensazione volontaria con crediti d'imposta), 28-quater (compensazione con debiti iscritti a ruolo) e 28-quinquies (compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario).
  Al di fuori di tali ipotesi, la disciplina in esame consente di compensare, su esclusiva richiesta del creditore, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche e delle società a prevalente partecipazione pubblica, per somministrazioni e forniture di beni e servizi, con i debiti relativi a imposte erariali, contributi previdenziali e assicurativi.
  Più in dettaglio, tali crediti sono compensabili (comma 1 dell'articolo 28-sexies) con le somme dovute all'erario a titolo di:
   a) imposte sui redditi, relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto;
   b) imposta sul valore aggiunto;
   c) imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
   d) imposta regionale sulle attività produttive;
   e) contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
   f) contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa (di cui all'articolo 59, comma 2, lettera a), del TUIR – testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917);
   g) premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
   h) altre entrate di natura tributaria, previdenziale e assicurativa individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per settore.

  Per i crediti di ammontare inferiore al debito (comma 2), la compensazione è ammessa solo fino a capienza dell'intero credito. Per i crediti di ammontare superiore al debito, invece, si prevede la possibilità di compensare il credito in tutto o in parte, su indicazione del creditore.
  Ai sensi del comma 3, per la compensazione è comunque necessaria la preventiva certificazione del credito ai sensi della disciplina generale in materia.
  È inoltre necessario che la relativa certificazione rechi l'indicazione della data prevista per il pagamento. Il comma 4 si occupa delle modalità della compensazione, disponendo che essa è realizzata nell'ambito delle ordinarie scadenze dichiarative e di versamento con l'utilizzo del modello F24, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dall'ente previdenziale, assistenziale e assicurativo.Pag. 170
  La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato.
  Ai sensi del comma 5 dell'articolo 28-sexies, entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, l'amministrazione pubblica debitrice deve provvedere al versamento dell'importo certificato oggetto di compensazione. Nel caso di mancato versamento, si procede al recupero del credito secondo le modalità stabilite dal primo comma del citato articolo 28-quinquies e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 gennaio 2014.
  Rileva che il primo comma dell'articolo 28-quinquies è la norma che definisce l'ambito di applicazione della compensazione tra crediti nei confronti della PA e somme dovute dai contribuenti in diverse fasi del procedimento tributario e le procedure per l'eventuale recupero delle somme non versate con iscrizione a ruolo; il decreto ministeriale 14 gennaio 2014 del MEF ha definito i termini e le modalità di attuazione di tali norme.
  Ai sensi del citato articolo 28-quinquies, qualora l'ente pubblico nazionale, la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non effettui tempestivamente i versamenti (ossia non versi l'importo certificato entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione) la struttura di gestione trattiene l'importo certificato mediante riduzione delle somme dovute all'ente a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Qualora residuino ulteriori importi da recuperare, i Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze formano i ruoli per l'agente della riscossione, che procede alla riscossione coattiva secondo le norme generali.
  L'articolo 1, comma 2 affida inoltre la determinazione dei termini e le modalità di attuazione delle nuove norme a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
  L'articolo 2 della proposta reca la decorrenza del provvedimento in esame, che si applicano ai redditi maturati e certificati alla data di entrata in vigore della presente legge.
  Rileva che la proposta in commento non reca una copertura finanziaria. La Relazione illustrativa chiarisce che le disposizioni in esame non comportano oneri finanziari per lo Stato, dal momento che si tratta di una semplice compensazione che garantisce in ogni caso l'accertamento e il versamento delle entrate oggetto di compensazione.
  A titolo informativo, segnala che il 17 febbraio 2017 la Commissione europea ha inviato all'Italia, nell'ambito della procedura di infrazione 2014/2143, un parere motivato nel quale contesta la violazione di talune disposizioni della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
  Nella iniziale lettera di messa in mora, inviata il 18 giugno 2014, La Commissione europea ha contestato la violazione degli artt. 2, 4 e 7 direttiva 2011/7/UE.
  L'articolo 2 dispone infatti che le Amministrazioni debbano corrispondere «interessi legali di mora» – vale a dire definiti ad un tasso pari a quello di riferimento (che è quello della Banca Centrale Europea) maggiorato di almeno 8 punti percentuali – in caso di ritardo nel pagamento.
  L'articolo 7 qualifica come inefficaci eventuali pattuizioni o prassi, che prolunghino i termini suddetti o decurtino la suddetta misura degli interessi di mora, se gravemente iniqui per il debitore. Pag. 171
  La Commissione ha rilevato che molti contratti tra la P.A. e gli operatori privati prevedono che, ove l'Amministrazione debitrice non paghi entro il termine stabilito, decorrano interessi inferiori a quelli legali (questi ultimi sono fissati al saggio dell'1 per cento annuo, come dal combinato disposto dell'articolo 1284, 1o comma del codice civile e dell'articolato del decreto ministeriale 12 dicembre 2013).
  Infine, si osserva che, nonostante la stessa Direttiva sia stata correttamente recepita con il decreto legislativo del 9 novembre 2012, n. 192, altre norme italiane – segnatamente il decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207 – vi apportano deroghe non consentite. Lo stesso decreto del Presidente della Repubblica 207/2010, infatti, consente che – ove una P.A. commissioni ad un'impresa la realizzazione di lavori – venga pattuito un pagamento in corso di esecuzione, per scaglioni corrispondenti ai successivi livelli di avanzamento dei lavori stessi. In tal caso, il pagamento della singola tranche è subordinato all'emissione, da parte della P.A. committente e debitrice del prezzo, di un certificato indicato come «S.A.L.» (Stato di avanzamento lavori), attestante l'avvenuta realizzazione di un certo segmento dei lavori pattuiti. La norma del decreto del Presidente della Repubblica tuttavia, non obbliga la P.A. ad emettere i menzionati S.A.L. entro un termine preciso, con la conseguenza che detta emissione e, quindi, i pagamenti ad essa subordinati, possono essere dilazionati a tempo indefinito (in contrasto con il citato articolo 7 della direttiva 2011/7/UE).
  Il 18 agosto 2014 l'Italia ha inviato una risposta alla lettera di costituzione in mora in cui citava una serie di misure destinate a conformare i tempi di pagamento delle amministrazioni pubbliche italiane al disposto della direttiva, tra le quali è menzionata anche la compensazione tra le fatture non pagate e i debiti di natura tributaria e contributiva.
  Nel parere motivato del 17 febbraio 2017 la Commissione europea registra dei progressi in termini di riduzione del tempo medio impiegato dagli enti pubblici italiani per saldare le fatture ricevute. Il quadro rimane tuttavia incompleto e non conforme alla legislazione vigente. Le stesse autorità italiane, infatti, hanno comunicato alla Commissione che il tempo medio di pagamento è di 105 giorni.
  Osserva in conclusione che il provvedimento in esame, sebbene non direttamente rivolto a risolvere la richiamata procedura di infrazione, potrebbe certamente contribuire – mediante il nuovo sistema di compensazione dei crediti – ad una accelerazione di fatto nei tempi di estinzione dei debiti della pubblica amministrazione.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza.
C. 3012-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alle Commissioni VI e X).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marina BERLINGHIERI (PD), relatrice, rammenta che la Commissione avvia oggi l'esame in seconda lettura – ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite Finanze e Attività produttive – del disegno di legge recante la Legge annuale per il mercato e la concorrenza.
  Ricorda che il provvedimento in esame è il primo disegno di legge annuale per la concorrenza e l'apertura dei mercati dall'entrata in vigore dell'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99 – che ne ha previsto l'adozione annuale – anche al fine di recepire le specifiche indicazioni dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato; esso è volto alla rimozione degli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, alla promozione della concorrenza e alla garanzia della tutela dei consumatori, anche in applicazione dei Pag. 172principi del diritto dell'Unione europea, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza.
  Ricorda inoltre che il Governo ha presentato l'originario disegno di legge alla Camera il 3 aprile 2015, approvato dall'Assemblea il 7 ottobre del medesimo anno.
  La XIV Commissione si espresse in tale occasione con un parere favorevole con osservazioni e condizione, approvato nella seduta del 29 luglio 2015.
  Nel corso dell'esame in Senato, la 10a Commissione ha quindi approvato numerose modifiche al testo, ma il Governo ha presentato un maxiemendamento che recepisce sostanzialmente – aggiornando in particolare i termini e le date presenti nel testo – le modifiche apportate dalla X Commissione della Camera. L'Assemblea del Senato ha quindi approvato, con voto di fiducia, il maxiemendamento del Governo in data 3 maggio 2017.
  Passando quindi ai contenuti del provvedimento, composto da un unico articolo di 193 commi, rinvia al dossier predisposto dagli Uffici, limitandosi qui ad una loro sintetica illustrazione.
  Con riferimento in primo luogo al settore delle assicurazioni e dei fondi pensione, di cui ai commi da 2 a 40 dell'articolo 1, il disegno di legge recepisce le proposte contenute dalla segnalazione dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, in alcuni casi introducendo norme di portata anche più ampia rispetto agli obiettivi della segnalazione.
  Si interviene sulla disciplina dell'obbligo a contrarre in materia di RC Auto, sulla durata dei contratti, sulla correttezza e trasparenza delle informazioni rese al consumatore e sugli sconti obbligatori del prezzo della polizza in presenza di specifiche circostanze, come determinati dall'IVASS.
  Vengono quindi specificati i compiti dell'IVASS, che deve procedere ad una verifica trimestrale sui sinistri, e del Governo, tenuto ad emanare tabelle nazionali affinché che sia garantito il diritto delle vittime ad un pieno risarcimento del danno non patrimoniale subito. Ulteriori misure riguardano la validità probatoria delle scatole nere in caso di incidente stradale ed il contrasto alle frodi assicurative.
  Disposizioni sono inoltre dettate per le polizze per assicurazione professionale, che devono prevedere una copertura assicurativa per richieste di risarcimento presentate entro i dieci anni dalla scadenza della polizza, riferite a eventi accaduti nel periodo di vigenza della stessa.
  Sono elevati i massimali minimi di garanzia per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere, tra cui autobus e filoveicoli.
  L'archivio informatico integrato dell'IVASS sarà connesso anche con il casellario giudiziale istituito presso il Ministero della giustizia e con ulteriori archivi quali quelli dei carichi pendenti, dell'anagrafe tributaria, dell'anagrafe nazionale, e del casellario infortuni Inail.
  Sono infine previste alcune modifiche alla disciplina delle forme pensionistiche complementari, prevedendo anche la convocazione di un tavolo di consultazione per avviarne un processo di riforma.
  Con riguardo al settore delle comunicazioni si prevede (comma 41) di eliminare una serie di vincoli che sono oggi presenti nei contratti con i fornitori di servizi di telefonia, televisivi e di comunicazioni elettroniche. Viene a tal fine (comma 43) incrementata la sanzione pecuniaria per la violazione di taluni obblighi posti in capo alle imprese designate per la fornitura del servizio universale ed il comma 44 fissa alcuni contenuti necessari dei contatti vocali non sollecitati da parte di operatori nei confronti degli abbonati. Viene inoltre istituito (commi 45 e 46) il Registro dei soggetti che utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione.
  Si prevede l'utilizzo del Sistema Pubblico dell'Identità Digitale (SPID), per semplificare le procedure di migrazione dei clienti tra operatori di telefonia (comma 47).
  I commi 48-54 intendono favorire i pagamenti digitali e le erogazioni liberali Pag. 173attraverso strumenti di pagamento in mobilità, anche con l'addebito diretto su credito telefonico.
  Si prevede (comma 55), che sia aggiornato il Regolamento di istituzione e gestione del c.d. registro delle opposizioni, cioè il registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali al fine di estendere la disciplina in essere anche alle ipotesi di impiego della posta cartacea alle medesime finalità.
  Si stabilisce infine, con riferimento alla tariffazione delle chiamate verso numerazioni non geografiche, ossia le numerazioni speciali per cui è prevista una tariffazione differenziata ed indipendente dalla collocazione geografica del chiamante, che la tariffazione abbia inizio solo dalla risposta dell'operatore (comma 56).
  Durante l'esame al Senato sono state introdotte alcune disposizioni riguardanti la cultura e i diritti connessi.
  Il comma 57 reca nuove disposizioni in materia di compensi spettanti per l'utilizzo di fonogrammi.
  Il comma 172 intende semplificare ulteriormente la riproduzione dei beni culturali, ampliando i casi in cui non è dovuto alcun canone.
  Il comma 176 è finalizzato a semplificare le procedure relative al controllo della circolazione internazionale delle cose antiche che interessano il mercato dell'antiquariato. Altri interventi incidono sulla disciplina dell'inalienabilità e su quella relativa alla circolazione dei beni culturali, nonché sull'esercizio del commercio di cose antiche o usate.
  Il comma 177 riguarda il decreto con il quale sono definiti gli indirizzi di carattere generale per il rilascio dell'attestato di libera circolazione e, in particolare, prevede l'istituzione di un apposito «passaporto» per agevolare l'uscita e il rientro delle opere dal e nel territorio nazionale.
  Non è invece più presente l'articolo 21 del testo del Senato, introdotto nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera, recante disposizioni volte alla tutela della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica. Ricorda in proposito che una nuova disciplina in materia – che riguarda i settori della produzione, distribuzione, programmazione ed esercizio cinematografico – è stata nel frattempo definita con l'articolo 31 della legge n. 220 del 2016.
  Con riguardo ai servizi postali è soppressa, a decorrere dal 10 settembre 2017, l'attribuzione in esclusiva alla società Poste italiane S.p.A. (quale fornitore del Servizio universale postale) dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni del codice della strada. Contestualmente si prevede che entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge l'AGCOM determini, sentiti il Ministro della giustizia, i requisiti e gli obblighi, nonché i requisiti di affidabilità, professionalità e onorabilità, per il rilascio delle licenze individuali relative alla notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari e alle notificazioni delle violazioni del codice della strada (commi 58-59).
  Importanti innovazioni sono introdotte con riguardo al settore dell'energia.
  Come è noto, infatti, nel testo del disegno di legge presentato dal Governo vi era un gruppo di disposizioni volte ad eliminare il regime di «maggior tutela» che opera transitoriamente nei settori del gas e dell'energia elettrica. Nel corso dell'esame alla Camera, in prima lettura, tale gruppo di disposizioni è stato modificato e integrato, soprattutto con l'inserimento di norme a tutela dei consumatori, mantenendo comunque intatta l'intenzione iniziale di liberalizzare la vendita ai clienti finali di energia in Italia, con l'eliminazione dei prezzi regolamentati. Il testo è stato ulteriormente modificato nel corso dell'esame al Senato.
  In particolare si determina la cessazione del regime «di maggior tutela» nel settore del gas naturale e nel settore dell'energia elettrica abrogando, a partire dal 1o luglio 2019 la disciplina che prevede la definizione da parte dell'Autorità per l'energia delle tariffe per i consumatori che non abbiano ancora scelto un fornitore Pag. 174sul mercato libero. Per il settore dell'energia elettrica l'Autorità adotta disposizioni per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici e le piccole imprese senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero (commi 60 e 61).
  A decorrere dal 1o gennaio 2018, i clienti finali di energia elettrica riforniti in maggior tutela devono ricevere adeguata informativa da parte di ciascun fornitore in relazione al superamento delle tutele di prezzo, secondo le modalità definite con provvedimento dell'Autorità (commi 67-71).
  A tutela del consumatore sono previste ulteriori diverse misure (commi 62-66 e 75-89), tra le quali: procedure finalizzate a garantire la confrontabilità delle offerte di energia elettrica e gas, rimodulazione del bonus elettrico e del bonus gas, diritto alla rateizzazione delle bollette di importo elevato, istituzione presso il MiSE di un Elenco dei soggetti abilitati alla vendita ai clienti finali, riduzione delle asimmetrie informative, disposizioni relative alla fornitura di prodotti energetici all'ingrosso.
  Tra le ulteriori disposizioni che rilevano nel settore dell'energia si segnalano le misure di semplificazione delle procedure relative agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e al settore dell'efficienza energetica (commi 90 e 91); specifiche misure per i sistemi di distribuzione chiusi qualificati come «reti interne d'utenza» (comma 92); disposizioni volte a regolare la distribuzione del gas naturale, a partire dalla disciplina delle gare fino al regime della concessione di stoccaggio (commi da 94 a 98).
  Diverse misure interessano poi la distribuzione dei carburanti (commi da 99 a 120).
  Viene introdotta un'anagrafe degli impianti stradali di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano e misure per la verifica della conformità degli impianti, con annesse sanzioni amministrative pecuniarie. Viene soppressa la Cassa Conguaglio GPL a decorrere dal 1o gennaio 2017, le cui funzioni rientrano da tale data nelle funzioni svolte da Acquirente unico S.p.a. nel suo ruolo di Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT).
  Nel corso dell'esame parlamentare sono state introdotte alcune disposizioni in materia ambientale, con specifico riguardo ai settori dei rifiuti e dell'edilizia.
  Vengono definiti sistemi autonomi alternativi per la gestione degli imballaggi (commi 121-122), nuove misure per le modalità tecniche di trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (comma 123) e modalità di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi (commi 124-125).
  Sono poi introdotte disposizioni per l'aggiornamento catastale (commi 173-174) in riferimento a interventi edilizi effettuati senza alcun titolo abilitativo.
  Il provvedimento interviene anche in materia di servizi professionali, dettando misure relative ai criteri di iscrizione all'albo delle società tra avvocati (comma 142), ai preventivi delle prestazioni professionali rese dall'avvocato, nonché ai criteri che determinano il numero e la distribuzione dei notai sul territorio nazionale (commi 143-145). Infine, il Senato ha inserito alcune disposizioni relative alla disciplina degli archivi notarili, volte essenzialmente alla riduzione del loro numero (commi 146-148).
  Ulteriori disposizioni riguardano le società di ingegneria costituite in forma di società di capitali o cooperative (commi 149-150) e il compenso per le prestazioni professionali (comma 151).
  Nel corso dell'esame del disegno di legge al Senato sono state soppresse le disposizioni, già approvate dalla Camera, relative alle semplificazioni nelle procedure ereditarie, alle modifiche alla disciplina della società a responsabilità limitata semplificata e alla sottoscrizione digitale di taluni atti.
  In materia di servizi bancari, i commi 131 e 132, modificati durante l'esame parlamentare, prevedono che gli istituti bancari, le società di carte di credito e le imprese di assicurazione assicurino l'accesso Pag. 175ai propri servizi di assistenza ai clienti, anche attraverso chiamata da telefono mobile, a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana. Viene introdotta, in caso di violazione della suddetta norma, una sanzione amministrativa inflitta dall'Autorità di vigilanza, nonché un indennizzo a favore dei clienti.
  I commi 133-135 prevedono che siano individuati i prodotti bancari maggiormente diffusi tra la clientela, per assicurare la confrontabilità delle spese addebitate a chiunque dai prestatori di servizi di pagamento, attraverso un apposito sito internet.
  Il comma 136, modificato durante l'esame parlamentare, interviene sulla disciplina delle polizze assicurative sottoscritte in occasione di un contratto di finanziamento.
  Nel corso dell'esame parlamentare (commi 137-141) è stata introdotta una specifica disciplina del contratto di locazione finanziaria, di cui viene esplicitata la definizione, indicando i casi di grave inadempimento e la relativa procedura di risoluzione del contratto.
  Per ciò che concerne i servizi turistico-ricettivi, nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura alla Camera, è stata introdotta la norma, non modificata dal Senato, che sancisce la nullità delle clausole contrattuali che vietano alle imprese ricettive di offrire prezzi e condizioni migliori rispetto a quelli praticati da piattaforme di distribuzione telematiche (comma 167).
  I commi da 154 a 157 – in parte inseriti in sede referente al Senato – introducono nuove norme in materia sanitaria, sia con riferimento all'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria, che con riguardo al settore della distribuzione farmaceutica (i commi da 158 a 164).
  Nel settore dei trasporti, il comma 168 prevede l'obbligo per il concessionario dei servizi di trasporto pubblico locale, di fornire un servizio di biglietteria telematica accessibile via internet.
  Ulteriori misure sono dettate a tutela degli utenti dei servizi di trasporto di linea (commi 169 e 170), in materia di noleggio con conducente (comma 171) e per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea (Taxi, NCC, e similari) (commi 180-183). Il comma 184 interviene in materia di locazione dei veicoli senza conducente, mentre i commi 185-188 delegano il Governo decreti legislativi per disciplinare l'installazione sui veicoli delle cosiddette «scatole nere».
  I commi 189-193 prevedono infine misure per favorire lo sviluppo del sistema logistico nazionale, attraverso la creazione di un unico sistema di monitoraggio, istituendo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Sistema nazionale di monitoraggio della logistica (SiNaMoLo).

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.