CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 maggio 2017
828.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 30 maggio 2017.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale promotori finanziari (ANASF), nell'ambito della discussione della risoluzione 7-01191 Fregolent, relativa a interventi in materia fiscale, assicurativa e finanziaria sulle tematiche ambientali.

  L'audizione informale si è svolta dalle 13.30 alle 14.05.

RISOLUZIONI

  Martedì 30 maggio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

  La seduta comincia alle 14.05.

7-01246 Sottanelli: Modifiche alla disciplina concernente la designazione del soggetto beneficiario di polizza assicurativa sulla vita.
(Discussione e rinvio).

  La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

  Giulio Cesare SOTTANELLI (SC-ALA CLP-MAIE) illustra la propria risoluzione, la quale sottopone all'attenzione del Governo alcune questioni in ordine alla disciplina concernente la designazione del soggetto beneficiario di polizza assicurativa sulla vita.
  Al riguardo rileva innanzitutto come, negli ultimi anni, le polizze vita abbiano subito un'importante evoluzione, divenendo dei prodotti assicurativi complessi, assimilabili a veri e propri strumenti finanziari.Pag. 47
  Ricorda inoltre che, nell'ambito del contratto di assicurazione sulla vita, si riscontrino tre figure, non sempre tra loro coincidenti: il contraente, l'assicurato e il beneficiario della polizza. Quest'ultimo è di solito indicato dal contraente della polizza ed acquista i diritti scaturenti dalla designazione da parte del contraente stesso; nei contratti in cui i beneficiari sono designati come «eredi legittimi o testamentari», viene esplicitato solo il criterio d'identificazione di coloro che rivestiranno la qualità di chiamati all'eredità, mentre qualora il beneficiario sia indicato in un terzo non legato al contraente da un vincolo di parentela o di dipendenza economica, si presume che egli venga designato per spirito di liberalità e la designazione può essere revocata o modificata dal medesimo contraente.
  In tale ambito rileva inoltre come il terzo beneficiario dell'assicurazione acquisti un diritto in virtù di un atto inter vivos e possa rivolgersi direttamente all'assicuratore per ottenere la prestazione, purché ne sia a conoscenza; infatti, l'individuazione dei beneficiari, seppur compiuta necessariamente al momento della morte dell'assicurato, non postula che i medesimi si identifichino a priori, proprio perché rientranti nella categoria degli eredi legittimi, mentre il terzo identificato beneficiario della prestazione assicurativa dovrebbe esserne consapevole all'atto della designazione.
  Nel rammentare la mancanza di un obbligo di informazione in tal senso a carico delle compagnie assicuratrici, evidenzia come la sua risoluzione sia volta a sanare il rischio, emerso in talune recenti vicende, che la mancanza di tale informazione faciliti utilizzi distorti e in malafede di questi strumenti, i quali spesso prevedono anche premi molto rilevanti, ad esempio al fine di nascondere attività fraudolente, ovvero per eludere la normativa in materia di antiriciclaggio, attraverso l'utilizzo di somme provenienti da attività illecita.
  Al riguardo rileva come l'esigenza di informare il terzo beneficiario dell'esistenza di una polizza in suo favore trovi fondamento in considerazioni di carattere giuridico, richiamando al riguardo l'articolo 1411 del codice civile, in materia di contratto a favore di terzi, il quale, oltre a prevedere che il vantaggio si produce in capo al terzo per effetto della sola stipula del contratto e senza la sua accettazione, contempla, di converso, anche la facoltà di rifiuto del terzo, che quindi deve essere a conoscenza dell'esistenza del contratto a suo favore.
  Ritiene inoltre che l'introduzione di un obbligo di informare il beneficiario consentirebbe il rispetto dei princìpi di buona fede e correttezza, evitando che si verifichi un indebito arricchimento delle imprese assicuratrici attraverso l'introduzione di un obbligo informativo anche in capo all'assicuratore.
  In questo contesto rammenta altresì che il decreto-legge n. 79 del 2012 ha esteso a 10 anni i termini di prescrizione per tutti i beneficiari delle polizze vita che hanno maturato un diritto dopo tale data: pertanto, se, da un lato, si è consentito di avere più tempo per la riscossione dei capitali assicurati prima del trasferimento di tali somme, per prescrizione, al «Fondo a favore delle vittime delle frodi finanziarie», dall'altro appare anche sotto questo profilo necessario che il beneficiario sia informato dell'esistenza di una polizza vita a suo favore e che possa accettarla o rifiutarla al momento in cui ne ha ricevuto notizia.
  In tale quadro, alla luce dell'esigenza di definire un sistema di maggiore controllo e di massima trasparenza nell'utilizzo dei prodotti assicurativi sulla vita, la risoluzione impegna il Governo ad assumere iniziative per modificare la normativa primaria e secondaria di riferimento affinché il beneficiario designato «ad personam» di una polizza vita venga informato, da parte dell'impresa di assicurazione, della stipula della stessa ricevendone copia conforme, e debba comunicarne l'accettazione o il rifiuto all'impresa stessa.
  Inoltre la risoluzione chiede che, in caso di rifiuto della prestazione assicurativa da parte del beneficiario, l'impresa di assicurazione annulli il contratto restituendo Pag. 48il premio di polizza pagato per il periodo assicurativo non goduto al contraente/assicurato (escluse le imposte di legge), ovvero debba ricevere dal contraente/assicurato una nuova designazione del beneficiario, per dare continuità alla polizza stipulata.
  La risoluzione impegna altresì l'Esecutivo a prevedere che, per i beneficiari designati quali «eredi legittimi o testamentari» e al fine di evitare il fenomeno delle «polizze vita dormienti», l'IVASS realizzi un'anagrafe centralizzata nazionale consultabile dalle imprese, anche tramite collegamento con le anagrafi comunali, al fine d'informare i beneficiari della prestazione assicurativa.
  Infine l'atto di indirizzo chiede che, nel caso di eventuale revoca della designazione del beneficiario di cui all'articolo 1922 del codice civile da parte del contraente/assicurato o del suo legale rappresentante in caso di incapacità sopravvenuta, le imprese di assicurazione ne diano notizia al beneficiario stesso.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-01260 Ribaudo: Chiarimenti circa il rimborso dell'eccedenza IVA detraibile relativa a lavori di ristrutturazione di fabbricati in locazione destinati ad attività d'impresa.
(Discussione e rinvio).

  La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

  Francesco RIBAUDO (PD) illustra la propria risoluzione, la quale è volta a rendere omogenea l'applicazione della normativa in materia di criteri per il rimborso dell'eccedenza IVA detraibile relativa a lavori di ristrutturazione, nei casi in cui i beni oggetto di ristrutturazione siano utilizzati in regime di locazione o di comodato.
  A tale proposito, nel ricordare che tali investimenti sono riconosciuti anche ai fini dell'accesso ai finanziamenti previsti dalla normativa comunitaria, rileva come la risoluzione intenda innanzitutto promuovere un'applicazione omogenea della normativa in materia, posto che, finora, anche gli organi giurisdizionali non hanno espresso su tale questione un indirizzo univoco e che dunque alcuni contribuenti hanno ottenuto la possibilità di detrarre l'IVA assolta su tali lavori, mentre altri, pur versando nella medesima situazione, si sono visti rigettare la medesima richiesta.
  A tal fine l'atto di indirizzo chiede un intervento del Governo volto a fornire i necessari chiarimenti, attraverso un'attività di interpretazione della normativa vigente, ovvero attraverso un intervento di modifica della normativa stessa.
  In tale contesto rammenta come l'articolo 30, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, preveda che il contribuente possa chiedere, in tutto o in parte, il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a euro 2.582,28, all'atto della presentazione della dichiarazione, limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche.
  A tale proposito fa presente come, secondo l'interpretazione dell'amministrazione finanziaria, ai fini della detrazione d'imposta e quindi del rimborso, sia necessario che la spesa sostenuta riguardi beni strumentali i quali, utilizzati nel ciclo produttivo direttamente dall'imprenditore, siano da questo posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale e, in quanto tali, fiscalmente ammortizzabili. Per sostenere tale orientamento interpretativo l'amministrazione finanziaria si rifà alla distinzione tra ammortamento dei beni materiali e immateriali, da un lato, e deduzione delle «spese relative a più esercizi», ricavando la conclusione che solo quelle ammortizzabili ai sensi del TUIR consentono il rimborso dell'IVA assolta per l'acquisto dei relativi beni materiali e immateriali, diversamente dai costi con utilità pluriennale che, sempre secondo il TUIR, sono deducibili ma non ammortizzabili.Pag. 49
  Al riguardo sottolinea tuttavia come la Corte di giustizia dell'Unione europea, contrariamente alla posizione dell'amministrazione finanziaria italiana, abbia, in più occasioni, affermato come, in forza del principio di neutralità dell'imposta, l'obbligo del fisco nazionale di rimborsare l'eccedenza dell'IVA si riconnetta al diritto del contribuente all'immediato diritto alla detrazione, secondo un meccanismo diretto a esonerare interamente l'imprenditore dall'IVA dovuta o pagata nell'ambito delle sue attività economiche. La Corte ha inoltre ribadito che, al fine di stabilire se sia detraibile, o meno, un'attività di acquisto o di ristrutturazione di un bene da adibire all'esercizio dell'impresa, deve aversi riguardo all'intenzione del soggetto passivo di imposta di utilizzare un bene o un servizio per fini aziendali, sostenendo che ciò consente di determinare se, nel momento in cui procede all'operazione a monte, detto soggetto passivo agisca come tale, e possa dunque beneficiare del diritto alla detrazione dell'IVA.
  Evidenzia inoltre come la Corte di cassazione, con la sentenza n. 6200 del 27 marzo 2015, respingendo il ricorso dell'Agenzia delle entrate, abbia sancito in merito la possibilità per il locatore di detrarre l'IVA per i lavori di ristrutturazione di un immobile non di proprietà costituente bene destinato all'esercizio dell'attività di impresa.
  Alla luce di tali considerazioni la risoluzione impegna quindi il Governo ad assumere ogni iniziativa, anche di carattere normativo, nel più breve tempo possibile, per chiarire la normativa in materia, al fine di riconoscere il rimborso dell'IVA assolta sul costo dei lavori di ristrutturazione del fabbricato condotto in locazione da parte del contribuente e costituente bene destinato all'esercizio dell'attività di impresa della stessa parte, in quanto si tratta di un'eccedenza formatasi in relazione a costi per migliorie di beni di terzi eseguite al fine di migliorare la redditività dell'impresa, uniformandosi in tal modo all'orientamento giurisprudenziale da ultimo ribadito dalla sezione tributaria della Corte di cassazione, con la richiamata sentenza n. 6200 del 27 marzo 2015.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 30 maggio 2017.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario.
Seguito esame emendamenti C. 4410, approvata dal Senato, e abb.

  Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.