CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 25 maggio 2017
824.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e X)
COMUNICATO
Pag. 8

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 25 maggio 2017.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.05 alle 9.30.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 25 maggio 2017. — Presidenza del presidente della X Commissione Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 9.30.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza.
C. 3012-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 maggio scorso.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, ricorda che nella precedente seduta di esame i relatori, Fregolent per la VI Commissione e Martella per la X Commissione, hanno illustrato i contenuti delle provvedimento.

  Ludovico VICO (PD) osserva preliminarmente come l'importanza del disegno di legge sulla concorrenza sia stata ampiamente dibattuta dalle Commissioni in prima lettura e non sia pertanto necessario sottolinearla ulteriormente in questa sede. Dopo aver stigmatizzato l'assenza di un rappresentante del Governo durante l'esame di un provvedimento di iniziativa governativa, rileva come il testo sia stato ampiamente modificato nel corso dell'esame al Senato.
  Con riferimento al settore dell'assicurazione RC auto, evidenzia come sia stata soppressa, all'articolo 1, comma 8, del testo in esame, la misura premiale in favore dei contraenti virtuosi residenti nelle residenti nelle regioni del Mezzogiorno con costo medio del premio superiore alla media nazionale e che abbiano installato la scatola nera.
  Con riferimento alle disposizioni sull'energia e, in particolare, al regime di maggior tutela, sottolinea come, nel testo approvato in prima lettura dalla Camera si prevedesse che l'AEEGSI disciplinasse le Pag. 9misure volte a garantire la fornitura del servizio universale, mentre nel testo trasmesso dal Senato si stabilisce che l'AEEGSI adotti disposizioni per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici e alle imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero. Aggiunge che molti adempimenti e controlli che, nel testo approvato dalla Camera, dovevano essere assolti prima della cessazione del regime di maggior tutela, pena il mancato passaggio al nuovo regime, nel testo in esame sono collocati successivamente all'entrata a regime del mercato libero, in particolare la confrontabilità delle offerte. Osserva quindi che l'aspetto più rilevante è la soppressione della «clausola di salvaguardia» presente nel testo approvato dalla Camera, secondo la quale l'AEEGSI avrebbe dovuto trasmettere al MiSE un rapporto relativo al raggiungimento di una serie di obiettivi (in materia di tempistiche di switching, rispetto delle tempistiche di fatturazione e conguaglio, operatività del Sistema Informativo Integrato) ai fini della cessazione del regime di maggior tutela, valutato il quale il Ministero avrebbe potuto dare atto del raggiungimento dei medesimi, ovvero prorogare di sei mesi in sei mesi il passaggio al regime del mercato libero fino al definitivo raggiungimento dei citati obiettivi. Sottolinea come nel testo trasmesso dal Senato rimanga la previsione del rapporto, ma semplicemente con una funzione conoscitiva.
  Con riferimento alle disposizioni in materia di maxi-bollette (di cui ai commi 79-80 dell'articolo unico), introdotte dal Senato, osserva come l'impostazione della norma dovrebbe essere, per così dire, capovolta a favore dei consumatori, nel senso di stabilire l'obbligo di rateizzazione per tutti i casi (secondo le modalità individuate dall'Autorità) in cui la responsabilità è imputabile al fornitore. Sottolinea inoltre come nel testo trasmesso dal Senato si disponga l'obbligo di rateizzazione, in capo ai fornitori di energia elettrica e gas, propiziato attraverso l'adozione delle necessarie misure ad opera dell'Autorità. L'obbligo è corredato dal diritto ai soli interessi legali nei confronti del cliente finale e non sussiste se il conguaglio è imputabile a cause riconducibili al cliente finale.
  Sottolinea altresì come il testo approvato dal Senato, all'articolo 1, comma 44, rechi alcune norme in materia di telemarketing, volte a modificare il Codice in materia di protezione dei dati personali, le quali, ove approvate in via definitiva, potrebbero risultare gravemente lesive dei diritti individuali, in quanto – come evidenziato anche dal Garante per la privacy – si ammettono chiamate a contenuto promozionale in assenza del previo consenso dell'interessato.
  Nell'ambito dell'eliminazione di vincoli per il cambio di fornitore di servizi di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche (di cui all'articolo 1, commi da 41 a 44), osserva che le spese per l'utente previste in caso di recesso o trasferimento dell'utenza ad altro operatore devono essere commisurate, secondo il testo trasmesso dal Senato, ai costi reali sostenuti per dismettere la linea telefonica o trasferire il servizio, e non più solo al valore del contratto, comportando così un possibile aggravio per l'utente rispetto alla previsione iniziale.
  Rileva altresì come il testo trasmesso dal Senato presenti un'altra criticità relativamente alle misure finalizzate a garantire una maggiore concorrenzialità nell'ambito dell'esercizio dell'attività odontoiatrica (di cui all'articolo 1, commi da 154 a 157) in merito all'inadeguata presenza di professionisti in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della medesima attività.
  Con riferimento alle disposizioni sul notariato (di cui all'articolo 1, commi da 143 a 148) sottolinea come sia stata soppressa la previsione per la quale il notaio può recarsi nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica Pag. 10italiana. Sono state inoltre soppressi, rispetto al testo approvato dalla Camera, la modifica alla disciplina della società a responsabilità limitata semplificata, che consentiva la costituzione di SRL semplificate senza l'intervento del notaio, nonché l'articolo 45, relativo alla sottoscrizione digitale di taluni atti, che consentiva tale forma di sottoscrizione, tra l'altro, per il trasferimento di quote sociali di SRL o per la costituzione sulle stesse di diritti parziali.
  Per quanto riguarda il settore farmaceutico, sottolinea come è stato inserito il divieto di controllo, diretto o indiretto, da parte di un medesimo soggetto, di una quota superiore al 20 per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma.
  Dopo aver infine osservato che la finalità prioritaria della legge sulla concorrenza è di tutelare gli interessi dei consumatori, ritiene che sia necessario ascoltare le associazioni dei consumatori, per un'accurata disamina delle modifiche e delle nuove disposizioni introdotte nel testo in esame che, a suo avviso, dovrà essere modificato in seconda lettura dalla Camera, al fine di eliminare le criticità sinteticamente evidenziate nel suo intervento.

  Adriana GALGANO (CI) rammenta in primo luogo come la legge per la concorrenza sia stata concepita dal legislatore come legge annuale e non sia quindi una legge-quadro, bensì un provvedimento chiamato a intervenire su specifici ambiti del mercato, al fine di aumentarne l'assetto concorrenziale. In tale ambito rileva tuttavia come il disegno di legge attualmente all'esame delle Commissioni sia particolarmente ampio e complesso, in quanto è il primo a essere adottato in attuazione della legge n. 99 del 2009, istitutiva della legge annuale per la concorrenza, e interviene dopo diversi anni dalla sua istituzione.
  In tale contesto, nel concordare con le considerazioni del deputato Vico circa il fatto che le modifiche apportate dal Senato abbiano determinato, per alcuni aspetti, un sostanziale peggioramento del testo, sottolinea come, su determinate materie, tra le quali cita l'abrogazione del servizio di maggior tutela nel settore dell'energia elettrica, il Senato si sia limitato a posticipare i termini previsti dal disegno di legge, nel caso specifico posticipando la data dalla quale decorre l'abrogazione del regime di maggior tutela per i consumatori dal 30 giugno 2017 al 1o luglio 2019.
  Evidenzia inoltre come il tema da affrontare sia essenzialmente politico: esso riguarda la scelta, che il Parlamento deve compiere, se utilizzare la concorrenza come leva per la crescita del Paese. Reputa infatti che, se il Paese intende compiere una scelta in tale direzione, occorra tenere conto delle indicazioni fornite dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la quale, pur evidenziando talune criticità insite nel disegno di legge, ha espresso su di esso un giudizio complessivamente positivo, rilevando la necessità di dare un segnale al Paese nel senso di fornire una spinta verso una maggiore concorrenzialità e sottolineando, altresì, come sarà possibile correggere taluni aspetti critici attraverso lo strumento delle prossime leggi annuali.

  Davide CRIPPA (M5S) stigmatizza la ripetuta assenza del Governo alle sedute della Commissione Attività produttive, la quale negli ultimi due giorni ha dovuto rinviare sedute dedicate alla discussione di risoluzioni e allo svolgimento di interrogazioni. Ritiene ancora più grave l'assenza dei rappresentanti dell'Esecutivo alla seduta odierna, assenza dovuta a suo avviso ad una mancanza di indirizzo unitario all'interno della maggioranza e del Governo sul provvedimento in esame. Sottolinea invece come le Commissioni abbiano la necessità di conoscere gli intendimenti dell'Esecutivo in ordine alla possibilità di modificare il provvedimento trasmesso dal Senato.
  Dopo aver ricordato che il disegno di legge sulla concorrenza dovrebbe essere presentato con cadenza annuale, in base alla legge n. 99 del 2009, osserva come il testo in esame appaia orientato a tutelare Pag. 11più gli interessi delle grandi aziende che quelli dei consumatori. Al riguardo rammenta che nel testo inizialmente presentato dal Governo nel 2015 la cessazione del servizio di maggior tutela era prevista a partire dal 1o gennaio 2018, lamentando come nella versione attuale, oltre al termine temporale, siano state modificate a svantaggio del consumatore le regole per il passaggio al regime di libero mercato. Osserva altresì come tale nuova impostazione risponda all'esigenza di garantire agli operatori energetici l'acquisizione di una fascia appetibile di consumatori che, con molta probabilità, vedranno aumentare la propria bolletta elettrica.
  Ritiene quindi importante svolgere un ciclo di audizioni sulle numerose parti modificate o aggiunte dal Senato. Si riferisce in particolare ai commi 173 e 174, i quali recano nuove disposizioni sugli atti per l'aggiornamento catastale, le quali potrebbero avere una finalità positiva che tuttavia è del tutto estranea al contenuto del provvedimento.
  Rileva quindi come siano state introdotte rilevanti modificazioni anche su temi assai approfonditi nel corso della prima lettura alla Camera, in particolare sulle disposizioni in materia di assicurazioni RC auto, sulla rete di distribuzione dei carburanti e sulle misure per incrementare la concorrenza nel settore farmaceutico. Nel ribadire come il testo attuale sembri garantire maggiormente gli interessi delle aziende rispetto a quelli dei consumatori, ritiene necessario procedere a un ciclo di audizioni che consenta di approfondire le questioni sinteticamente evidenziate e assicura che il proprio gruppo segnalerà a breve una lista di soggetti.

  Sara MORETTO (PD) rileva, relativamente alle disposizioni concernenti l'assicurazione RC auto, come il Senato abbia apportato alcune modifiche, mantenendo comunque l'impianto fondamentale della normativa definita in prima lettura alla Camera a seguito di un lavoro molto attento e approfondito. Evidenzia in merito come lo scopo primario di tale normativa sia di consentire ai consumatori di scegliere, in un contesto di piena trasparenza, le condizioni di polizza per loro più convenienti, nonché di individuare le compagnie assicurative che offrano i servizi più aderenti alle esigenze personali dei consumatori stessi.
  Nel segnalare come le modifiche apportate al Senato rafforzino sostanzialmente il lavoro compiuto alla Camera, evidenzia come esse intervengano principalmente sulla tematica degli sconti sul prezzo della polizza che le compagnie assicurative devono riconoscere agli assicurati in presenza di talune condizioni, anche con riferimento agli assicurati residenti nelle province a maggior tasso di rischiosità e con premio medio più elevato che non abbiano provocato sinistri negli ultimi quattro anni. A tale proposito rileva la necessità di approfondire il contenuto e l'impatto delle norme introdotte al riguardo dal Senato, le quali regolano diverse aspetti specifici, attribuendo inoltre all'IVASS una serie di poteri, sia per quanto riguarda la definizione dei criteri per l'applicazione degli sconti, sia in materia di verifica circa l'applicazione delle predette disposizioni. Sottolinea infatti la necessità di ragionare con grande attenzione su uno dei problemi più rilevanti nel settore delle assicurazioni RC auto, concernente le notevoli differenze nel costo delle polizze esistenti tra diverse aree del Paese, differenze che penalizzano particolarmente tutti quegli automobilisti, residenti nelle zone dove si riscontra un costo più elevato delle polizze, i quali non determinano sinistri. Evidenzia, peraltro, come tale importante obiettivo debba essere realizzato mantenendo comunque la libertà di impresa delle compagnie assicurative.
  Più in generale, richiama l'esigenza di portare a conclusione il buon lavoro compiuto dalla Camera sul settore delle assicurazioni RC auto, consegnando finalmente ai consumatori un sistema più semplice e trasparente.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara Pag. 12concluso l'esame preliminare sul provvedimento.
  Segnala quindi che, come convenuto nell'odierna riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, le Commissioni procederanno a un ciclo di audizioni ai fini dell'istruttoria legislativa sul disegno di legge: invita pertanto i gruppi a far pervenire alle Presidenza, entro questa settimana le proposte circa i soggetti da ascoltare in tale ambito.
  Avverte altresì che, d'intesa con il Presidente della VI Commissione, il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per martedì 13 giugno 2017, alle ore 16.
  A tale proposito ricorda che il disegno di legge è collegato alla manovra di finanza pubblica e che ciò comporta l'applicazione dello specifico regime procedurale previsto per tale tipologia di provvedimenti dall'articolo 123-bis del Regolamento, il quale riguarda essenzialmente:
   a) il regime di ammissibilità per materia delle proposte emendative, le quali, ai sensi dei commi 1 e 3-bis del citato articolo 123-bis del Regolamento, non devono risultare estranee all'oggetto proprio del provvedimento;
   b) la necessità, stabilita dal comma 3-bis del medesimo articolo 123-bis, che le proposte emendative recanti nuove o maggiori spese o minori entrate siano adeguatamente quantificate e coperte.

  Per quanto riguarda specificamente i criteri di ammissibilità per materia ricorda che il contenuto proprio della legge annuale sulla concorrenza è definito dall'articolo 47 della legge n. 99 del 2009, il quale prevede che tale intervento legislativo contenga:
   norme volte, anche in relazione ai pareri e alle segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché alle indicazioni contenute nelle relazioni annuali dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e delle altre autorità amministrative indipendenti, a rimuovere gli ostacoli all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche con riferimento alle funzioni pubbliche e ai costi regolatori condizionanti l'esercizio delle attività economiche private, nonché a garantire la tutela dei consumatori;
   disposizioni recanti i princìpi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano le proprie competenze normative, quando vengano in rilievo profili attinenti alla tutela della concorrenza, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;
   norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi per il mercato e la concorrenza.

  Segnala inoltre che, trattandosi di un provvedimento già esaminato in prima lettura dalla Camera e successivamente modificato dal Senato, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento, nell'attuale, ulteriore lettura alla Camera possono essere esaminate solo le modificazioni apportate dal Senato e le proposte emendative ad esse conseguenti.
  Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, ricordando che, secondo quanto stabilito nella riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, a partire dalla prossima settimana le Commissioni riunite procederanno a un ciclo di audizioni sul provvedimento.

  La seduta termina alle 10.05.