CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 maggio 2017
822.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e X)
COMUNICATO
Pag. 3

SEDE REFERENTE

  Martedì 23 maggio 2017. — Presidenza del presidente della X Commissione Guglielmo EPIFANI. – Intervengono il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Antonio Gentile e la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Dorina Bianchi.

  La seduta comincia alle 14.05.

Revisione e riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo.
C. 2142 Pizzolante, C. 2388 De Micheli, C. 2431 Abrignani, C. 3492 Nastri e C. 4302 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

  Le Commissioni proseguono l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 6 aprile scorso.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, ricorda che le Commissioni hanno svolto un ampio ciclo di audizioni informali sui provvedimenti in esame.

  Tiziano ARLOTTI (PD), relatore per la X Commissione, sottolinea come l'ampio ciclo di audizioni svolte abbia consentito alle Commissioni di approfondire adeguatamente le principali problematiche connesse alla revisione e al riordino delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo. Osserva quindi come il disegno di legge C. 4302 del Governo abbia il pregio di prevedere una attesa e non rinviabile riforma organica della materia. Sottolinea come il tema del Pag. 4legittimo affidamento e della conseguente valorizzazione degli investimenti operati dai concessionari evidenziato da tutti i soggetti intervenuti in audizione, sia particolarmente importante per le 30.000 imprese del settore, di cui solo il 13 per cento rappresentano società di capitali. Evidenzia altresì la necessità di prevedere un periodo transitorio al nuovo regime che potrà essere definito anche in seguito ad un confronto con le istituzioni europee. Dopo aver rimarcato che le amministrazioni comunali stanno procedendo con bandi pubblici, evidenzia l'opportunità di coordinare il ruolo delle regioni nella regolazione della materia. Altre questioni emerse nel corso delle audizioni riguardano la nautica diportistica con particolare riferimento all'ammontare dei canoni demaniali delle concessioni relative ai porti turistici a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 29/2017 e di quelli relativi ai cosiddetti pertinenziali.
  Pur riconoscendo il contributo specifico delle proposte di legge C. 2142 Pizzolante, C. 2388 De Micheli, C. 2431 Abrignani, C. 3492 Nastri, ritiene che il disegno di legge C. 4302 del Governo tratti in maniera più organica e complessiva la materia in esame. Propone quindi di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il disegno di legge C. 4302.

  Davide CRIPPA (M5S), nel condividere la necessità di procedere tempestivamente all'approvazione del provvedimento in esame al fine di evitare ulteriori procedure di infrazione, ritiene inopportuna la scelta di adottare come testo base il disegno di legge delega del Governo, la cui approvazione non esplicherebbe effetti immediatamente applicativi nell'ordinamento, contraddicendo in tal modo l'esigenza di rapidità nella riforma richiamata dal relatore.

  Tiziano ARLOTTI (PD), relatore per la X Commissione, ricorda che il termine per l'emanazione dei decreti attuativi è fissato dal disegno di legge in 6 mesi giorni dall'entrata in vigore della legge delega. Ritiene quindi che se il Governo, come annunciato, rispetterà tale termine e procederà all'adozione di un solo schema di decreto legislativo, la riforma potrà entrare in vigore entro un termine sufficientemente breve, consentendo di scongiurare l'apertura di un'ulteriore procedura di infrazione in materia.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare dei provvedimenti.
  Avverte quindi che sarà posta in votazione la proposta, avanzata dal relatore, di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il disegno di legge C. 4302.

  Le Commissioni approvano la proposta di adottare il disegno di legge C. 4302 come testo base per il prosieguo dell'esame.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza.
C. 3012-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

  Silvia FREGOLENT (PD), relatrice per la VI Commissione, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, in sede referente, in congiunta con la X Commissione Attività produttive, il disegno di legge C. 3012-B, recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
  Ricorda in primo luogo come le Commissioni riunite, nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura alla Camera, che si è protratto per circa sei mesi, abbiano svolto un dibattito molto approfondito e proficuo, nel corso del quale, attraverso il confronto tra tutte le forze Pag. 5politiche, sia di maggioranza sia di opposizione, il testo è stato approfondito e migliorato in molti suoi aspetti.
  In tale ambito rileva come il disegno di legge, il quale, già nella sua versione originaria, interveniva in ampi settori del mercato al fine promuoverne un assetto maggiormente concorrenziale, abbia subito profonde modifiche durante l'esame da parte del Senato, il quale ha avuto una durata molto più lunga della discussione alla Camera, protraendosi per circa un anno e mezzo, risultando ora costituito da un unico articolo composto da 193 commi.
  Al riguardo evidenzia come le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, le quali in parte derivano dallo spostamento dei termini di decorrenza delle norme, dovuto al decorso del tempo, contengano tuttavia anche disposizioni che intervengono su nuove materie o che innovano sostanzialmente la disciplina contenuta nel testo approvato dalla Camera in prima lettura.
  Con riferimento alle materie di competenza della Commissione Finanze, che sono rimaste più o meno le stesse rispetto al testo approvato in prima lettura, ricorda come gli ambiti di maggiore interesse contenuti nel provvedimento riguardino la materia delle assicurazioni e dei fondi pensioni, le norme in tema di servizi bancari e le modifiche alla disciplina in materia di atti per l'aggiornamento catastale. In tale ambito evidenzia come talune modifiche introdotte dal Senato intervengano anche in ambiti i quali erano stati oggetto di ampia discussione alla Camera. Al riguardo cita, ad esempio, le modifiche apportate alle norme in materia di procedura di identificazione dei testimoni in caso di sinistri con soli danni a cose, le quali erano state oggetto di ampio approfondimento durante l'esame in prima lettura alla Camera, anche attraverso il confronto con la Commissione Giustizia, nonché le disposizioni concernenti gli sconti aggiuntivi che le assicurazioni dovranno applicare ai soggetti residenti nelle province a maggiore tasso di sinistrosità e con premio medio più elevato.
  Rileva in primo luogo come il disegno di legge, il quale è collegato alla manovra di finanza pubblica, sia stato predisposto in attuazione dell'articolo 47 della legge n. 99 del 2009, che contempla la legge annuale per il mercato e la concorrenza quale strumento per rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, per promuovere lo sviluppo della concorrenza e per garantire la tutela dei consumatori. In realtà, dall'entrata in vigore del citato articolo 47, la legge annuale per la concorrenza non è mai stata adottata: pertanto il disegno di legge costituisce il primo provvedimento con cui il Governo adempie a tale obbligo.
  In merito ricorda che l'articolo 47 della citata legge n. 99 stabilisce che, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione al Governo della relazione annuale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Governo medesimo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, tenendo conto anche delle segnalazioni eventualmente trasmesse dalla predetta Autorità, nonché delle indicazioni contenute nelle relazioni annuali delle altre autorità amministrative indipendenti, adotti uno specifico disegno di legge con cadenza annuale avente i seguenti contenuti:
   a) norme di immediata applicazione, una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi e l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti, al fine di rimuovere gli ostacoli all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche con riferimento alle funzioni pubbliche e ai costi regolatori condizionanti l'esercizio delle attività economiche private, nonché di garantire la tutela dei consumatori;
   b) disposizioni recanti i princìpi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano le proprie competenze normative, quando vengano in rilievo profili attinenti alla tutela Pag. 6della concorrenza, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

  Rammenta inoltre che al disegno di legge erano state abbinate, nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera, quattro proposte di legge in materia di assicurazione (C. 2437 Causi, C. 2469 Marco Di Stefano, C. 2684 Moretto e C. 2733 Vignali), che intervengono sulle tematiche oggetto del Capo II del disegno di legge, inizialmente assegnate in sede referente alla sola Commissione Finanze della Camera e quindi riassegnate, già nel corso della prima lettura alla Camera, alle Commissioni riunite VI e X, su richiesta delle Commissioni stesse, ai fini dell'abbinamento al disegno di legge C. 3012.
  Passando al contenuto del disegno di legge, nel corso dell'esame del disegno di legge in sede referente al Senato esso è stato trasfuso in un unico articolo, suddiviso in 193 commi.
  Rileva quindi come in questa sede saranno sintetizzate, con particolare riferimento alle norme oggetto di modifica o integrazione da parte del Senato, le disposizioni attinenti gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, recate dall'ex Capo II, recante norme in materia di assicurazioni e fondi pensioni (composto dai commi da 2 a 40, corrispondenti agli articoli da 2 a 17 del testo esaminato in prima lettura) e dall'ex Capo VII (composto dai commi da 131 a 141, corrispondenti agli articoli da 38 a 40 del testo esaminato in prima lettura), nonché i commi 173 e 174, contenuti nell'ex Capo X del disegno di legge.
  Nell'ambito delle norme in materia di assicurazioni e fondi pensioni di cui all'ex Capo II, volte a migliorare gli assetti concorrenziali del settore, i commi da 2 a 5 (ex articolo 2) contengono un pacchetto di previsioni volto a recepire le proposte formulate in tema di assicurazioni nella segnalazione annuale dell'AGCM, in alcuni casi introducendo disposizioni di portata anche più ampia rispetto agli obiettivi della segnalazione.
  In particolare, il comma 2 modifica l'articolo 132 del Codice delle assicurazioni private (CAP) di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, in materia di obbligo a contrarre da parte delle imprese di assicurazione relativamente all'assicurazione obbligatoria per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (RC Auto).
  Rispetto alla formulazione vigente, il nuovo comma 1-ter del predetto articolo 132, modificato al Senato, precisa che la suddetta verifica deve essere effettuata anche mediante consultazione delle banche dati di settore e dell'archivio antifrode istituito presso l'IVASS. Qualora dalla consultazione risulti che le informazioni fornite dal contraente non sono corrette o veritiere, le imprese di assicurazione non sono tenute ad accettare le proposte loro presentate. Nel corso dell'esame al Senato è stata inserita la previsione che, in caso di mancata accettazione della proposta, le imprese di assicurazione ricalcolano il premio e inviano un nuovo preventivo al potenziale cliente.
  I commi da 6 a 11 (ex articolo 3) recano norme sulla trasparenza e i risparmi in materia di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore.
  In particolare, il comma 6, modificato nel corso dell'esame al Senato, inserisce nel CAP i nuovi articoli 132-bis, recante norme in materia di obblighi informativi degli intermediari e 132-ter, inerente agli sconti obbligatori.
  Il nuovo articolo 132-bis prescrive l'obbligo per gli intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto RC Auto, di informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di cui sono mandatari relativamente al contratto base.
  L'articolo 132-ter, modificato dal Senato, disciplina le condizioni in presenza di almeno una delle quali ha luogo uno sconto del prezzo della polizza, determinato dall'impresa nei limiti stabiliti dall'IVASS. In particolare danno luogo allo sconto: l'ispezione del veicolo; l'installazione della scatola, ovvero di altri dispositivi individuati con decreto ministeriale; Pag. 7l'installazione o, comunque, la presenza del meccanismo che impedisce l'avvio del motore per elevato tasso alcolemico.
  Nel corso dell'esame in sede referente svolto al Senato sono stati introdotti, nell'ambito del predetto articolo 132-ter del CAP, i commi da 2 a 11, i quali assegnano all'IVASS funzioni regolamentari, nonché di verifica e controllo sulle imprese assicurative.
  In particolare si attribuisce all'IVASS il compito di definire, con proprio regolamento, criteri e modalità nell'ambito dei processi di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione dello sconto. Le imprese, devono evidenziare, in sede di preventivo e nel contratto, lo sconto praticato per ciascuna delle condizioni citate, in valore assoluto e in percentuale, rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato. Con lo stesso regolamento, inoltre, l'IVASS definisce i criteri e le modalità per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione di uno sconto aggiuntivo e significativo, rispetto a quello appena descritto, da applicare ai soggetti residenti nelle province a maggiore tasso di sinistrosità e con premio medio più elevato (individuate dall'IVASS con cadenza almeno biennale) che non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi quattro anni e che abbiano installato o installino la scatola nera. Anche in questo caso lo sconto deve essere dettagliato nel preventivo e nel contratto.
  Sempre nel corso dell'esame al Senato è stato inoltre assegnato all'IVASS il compito di verificare che le imprese assicurative tengano effettivamente conto, nel processo di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio, dei criteri definiti dal regolamento e del rispetto dei criteri e delle modalità finalizzati alla determinazione dello sconto significativo ed aggiuntivo: quest'ultimo accertamento deve riscontrare che lo sconto garantisca la progressiva riduzione delle differenze dei premi applicati sul territorio nazionale nei confronti di assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito. Le violazioni di tali norme da parte dell'impresa di assicurazione comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 80.000 euro (importi elevati nel corso dell'esame al Senato) e la riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al contratto in essere.
  I costi della scatola nera e del meccanismo che impedisce l'avvio del motore per elevato tasso alcolemico, sono a carico dell'impresa relativamente all'installazione, alla disinstallazione e alle spese di funzionamento, sostituzione e portabilità.
  Il comma 8 dell'articolo 1 del disegno di legge, inserito nel corso dell'esame al Senato, stabilisce altresì che, in sede di prima attuazione, la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità e con premio medio più elevato dovrà essere individuata dall'IVASS entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge.
  Il comma 9, il quale non è stato oggetto di modifiche da parte del Senato, mantiene ferma la facoltà per l'assicurato di ottenere l'integrale risarcimento per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese abilitate di autoriparazione di propria fiducia. In tal caso l'impresa di autoriparazione deve fornire la documentazione fiscale e una idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria.
  Il comma 10 prevede la definizione di linee guida finalizzate a determinare gli strumenti, le procedure, le soluzioni realizzative e gli ulteriori parametri tecnici per l'effettuazione delle riparazioni a regola d'arte. Nel corso dell'esame al Senato è stato precisato che tale definizione, da parte delle associazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore dell'autoriparazione, dell'ANIA e delle associazioni dei consumatori, deve avvenire sulla base di criteri oggettivi e facilmente riscontrabili.
  Il comma 11, non modificato dal Senato, reca una ulteriore ipotesi di sconto significativo sul prezzo della polizza nel Pag. 8caso in cui l'assicurato contragga più polizze sottoscrivendo una clausola di guida esclusiva.
  Il comma 12 (ex articolo 4, comma 1), modificato nel corso dell'esame al Senato, modifica l'articolo 133 del Codice delle assicurazioni private, prevedendo che, nel caso di contratti con clausola bonus-malus, la variazione del premio, in aumento o in diminuzione rispetto alla tariffa in vigore applicata dall'impresa, deve essere indicata, in valore assoluto e in percentuale, nel preventivo del nuovo contratto o del rinnovo.
  Il comma 13, inserito nel corso dell'esame al Senato, introduce all'articolo 133 del CAP un nuovo comma 1-bis, prevede il divieto per le imprese di assicurazione di differenziare la progressione e la attribuzione delle classi di merito interne in funzione della durata del rapporto contrattuale tra l'assicurato e la medesima impresa. Analogo divieto è disposto quando la differenziazione (o l'attribuzione) avviene in base a parametri che ostacolino la mobilità tra diverse compagnie assicurative. In particolare, le imprese di assicurazione devono garantire, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi identiche caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto.
  Il comma 14 (ex articolo 5), non modificato al Senato, integra l'articolo 134 del CAP prevedendo la garanzia della parità di trattamento, a parità delle caratteristiche di rischio, nell'assegnazione delle classi di merito.
  Il comma 15 (ex articolo 6) modifica la procedura di identificazione dei testimoni in caso di sinistri con soli danni a cose, al fine di evitare i cd. testimoni di comodo, introducendo tre nuovi commi all'articolo 135 del Codice delle assicurazioni private, il quale disciplina la banca dati sinistri e le banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati. Il nuovo comma 3-bis del predetto articolo 135 prescrive che, in caso di sinistri con soli danni alle cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare – secondo quanto stabilito nel corso dell'esame al Senato – dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa assicurativa con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta.
  Il comma 3-ter dell'articolo 135, il quale non è stato oggetto di modifica in sede referente al Senato, prevede l'inammissibilità in giudizio delle testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità indicate dal comma precedente.
  Il comma 3-quater dell'articolo 135, modificato al Senato, prevede che, nelle controversie civili attivate per l'accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice verifichi l'eventuale ricorrenza dei medesimi testimoni già chiamati in altre cause nel settore dell'infortunistica stradale e, ove riscontri, anche avvalendosi della banca dati integrata costituita presso l'IVASS, la ricorrenza degli stessi nominativi in più di tre sinistri negli ultimi cinque anni, trasmetta l'informativa alla Procura della Repubblica competente per gli ulteriori accertamenti. Nel precedente testo si faceva riferimento alle cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale.
  Il comma 16 (ex articolo 7) affida all'IVASS il compito di procedere ad una verifica trimestrale sui sinistri inseriti nell'apposita banca dati dalle imprese di assicurazione, per garantire omogeneità e oggettiva definizione di criteri di trattamento dei medesimi dati. L'IVASS deve altresì redigere apposita relazione all'esito di tale verifica le cui risultanze sono considerate anche per definire la significatività degli sconti sulle polizze.
  Nel corso dell'esame al Senato è stato soppresso il comma 2 dell'articolo 7 del testo licenziato dalla Camera, il quale affidava all'IVASS il compito di definire una percentuale di sconto minima per i contraenti residenti nelle regioni con costo medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, superiore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente Pag. 9per un periodo pari ad almeno cinque anni e che abbiano installato la scatola nera. Rammenta al riguardo quanto ora previsto dal comma 6, come modificato nel corso dell'esame al Senato.
  I commi da 17 a 19 (ex articolo 8), non modificati nel corso dell'esame in sede referente al Senato, sono relativi al risarcimento del danno non patrimoniale.
  In particolare, il comma 17 sostituisce l'articolo 138 del CAP, con il quale si demanda a un decreto del Presidente della Repubblica la predisposizione di una specifica tabella, unica su tutto il territorio della Repubblica, delle menomazioni alla integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti e del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.
  Il comma 18 prevede la decorrenza della predetta tabella unica dalla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica che la adotta, mentre il comma 19 sostituisce l'articolo 139 del CAP prevedendo la predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra uno e nove punti di invalidità (tabella per le microlesioni) derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti.
  Il comma 20 (ex articolo 9), non modificato dal Senato, disciplina, mediante l'inserimento del nuovo articolo 145-bis del CAP sul valore probatorio delle scatole nere e di altri dispositivi elettronici, il valore giurisdizionale delle risultanze delle scatole nere conformi alle caratteristiche tecniche e funzionali.
  I commi da 21 a 23 (ex articolo 10) individuano ulteriori misure di contrasto delle frodi assicurative.
  Più in dettaglio, il comma 21, integrando l'articolo 148 del CAP, estende i casi nei quali, sussistendo elementi che siano sintomo di frode, si applica una specifica procedura che consente all'impresa di assicurazioni di non presentare offerta di risarcimento.
  In riferimento a questa procedura il comma 22 (introdotto nel corso dell'esame al Senato) prevede che, qualora l'impresa rifiuti di formulare l'offerta di risarcimento, l'azione in giudizio per il risarcimento dei danni è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura. Rimane salvo il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia.
  Il comma 23 integra l'articolo 201 del Codice della strada al fine di consentire l'accertamento della violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi attraverso gli appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, non essendo necessaria la contestazione immediata delle violazioni del codice della strada, mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall'apposito elenco dei veicoli a motore non assicurati verso terzi.
  Il comma 24 (ex articolo 11), non modificato dal Senato, inserendo il nuovo articolo 149-bis nel CAP, disciplina le modalità del risarcimento nei casi di cessione del credito. Si prevede che la somma da corrispondere a titolo di rimborso sia versata solo a fronte di presentazione della fattura emessa dall'impresa di autoriparazione che ha eseguito le riparazioni, purché si tratti di impresa autorizzata.
  Il comma 25 (ex articolo 12), oggetto di modifica da parte del Senato, estende il principio della durata annuale del contratto RC Auto e del divieto di rinnovo tacito, a richiesta dell'assicurato, anche ai contratti stipulati per i rischi accessori (ad esempio, incendio e furto), nel caso in cui la polizza accessoria sia stata stipulata in abbinamento a quella della R.C. Auto (con lo stesso contratto o con un contratto stipulato contestualmente). Si prevede espressamente, inoltre, che le polizze assicurative ramo danni di ogni tipologia non possono essere rinnovate tacitamente alla loro scadenza.Pag. 10
  Il comma 26 (ex articolo 13) prevede che, nelle condizioni generali delle polizze assicurative per la responsabilità civile professionale, sia inserita l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura.
  Nel corso dell'esame al Senato la predetta previsione è stata estesa alle polizze assicurative in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge. A tal fine, a richiesta del contraente e ferma la libertà contrattuale, le compagnie assicurative proporranno la rinegoziazione del contratto al richiedente secondo le nuove condizioni di premio.
  Sempre durante l'esame al Senato alla fine dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 138 del 2011 è stato altresì previsto che la nuova norma si applica, altresì, alle polizze assicurative in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge in esame. A tal fine, a richiesta del contraente e ferma la libertà contrattuale, le compagnie assicurative propongono la rinegoziazione del contratto al richiedente secondo le nuove condizioni di premio.
  I commi da 27 a 32 (ex articolo 14) introducono una serie di interventi di coordinamento in materia assicurativa e ulteriori modifiche al CAP.
  In tale ambito segnala in particolare i commi 28 e 29. Il comma 28 eleva i massimali minimi di garanzia per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere, oltre il conducente (tra cui autobus e filoveicoli), ampliando le coperture a garanzia dei danneggiati. Il comma 29, come modificato dal Senato, stabilisce che i nuovi massimali si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge e gli importi saranno raddoppiati dall'anno successivo alla predetta data.
  I commi da 33 a 37 (ex articolo 15), i quali non hanno subito modifiche sostanziali nel corso dell'esame in sede referente al Senato, attribuiscono all'IVASS i poteri di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni introdotte dal provvedimento in esame, dandone conto nell'ambito dell'annuale relazione.
  I commi 38 e 39 (ex articolo 16) recano alcune modifiche alla disciplina delle forme pensionistiche complementari.
  Più nel dettaglio, il comma 38 interviene, attraverso alcune modifiche agli articoli 11 e 14 del decreto legislativo n. 252 del 2005, sui seguenti profili:
   alla lettera a), sulla destinazione alle forme pensionistiche complementari degli accantonamenti relativi al trattamento di fine rapporto;
   alla lettera b), sul diritto all'anticipo della prestazione nel caso di cessazione dell'attività lavorativa;
   alla lettera c), sui riscatti della posizione individuale maturata e del relativo regime tributario.

  Riguardo al primo profilo, la lettera a), in base alle modifiche apportate dal Senato, prevede che gli accordi collettivi concernenti le forme pensionistiche complementari possano anche stabilire una percentuale minima degli accantonamenti relativi al trattamento di fine rapporto maturando da destinare a previdenza complementare (fermo restando il principio generale di adesione alle stesse su base volontaria) e che, in assenza di indicazione da parte degli accordi, la percentuale del conferimento sia pari al 100 per cento.
  La lettera b) modifica la norma sul diritto all'anticipo della prestazione pensionistica complementare nel caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore ad un determinato limite, pari a 24 mesi (in luogo dei 48 attualmente previsti). Inoltre, nel confermare che il diritto all'anticipo sia consentito fino a 5 anni prima del conseguimento dei requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime pensionistico obbligatorio di appartenenza, introduce la possibilità che lo statuto ed il regolamento della forma pensionistica complementare elevino il medesimo limite fino a 10 anni.Pag. 11
  Il numero 1) della lettera c), introdotto dal Senato, interviene in materia di riscatti della posizione individuale maturata: con riferimento all'esercizio della facoltà di riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente, dispone che tale facoltà non può essere esercitata non solo nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari (come attualmente previsto), ma anche nel maggior periodo (fino ad un massimo di 10 anni) eventualmente fissato dallo statuto o dal regolamento della forma pensionistica complementare. In questi casi si applica quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 252 del 2005, come modificato dal provvedimento.
  In tale quadro il numero 2) della lettera c) chiarisce che, sia nelle forme pensionistiche complementari collettive sia in quelle individuali, il diritto al riscatto della posizione maturata spetta anche in tutti i casi in cui i motivi della cessazione dei requisiti di partecipazione alla forma medesima siano diversi da quelli per i quali è riconosciuto il regime tributario più favorevole. Resta fermo che, per i suddetti casi residuali, l'aliquota (a titolo di imposta) è pari al 23 per cento.
  Il comma 39 prevede la convocazione di un tavolo di consultazione per avviare un processo di riforma delle forme pensionistiche complementari – al fine di aumentarne l'efficienza, nonché, secondo la disposizione inserita nel corso dell'esame in sede referente al Senato, al fine di favorire l'educazione finanziaria e previdenziale, secondo le seguenti linee guida:
   alla lettera a), la revisione dei requisiti per l'esercizio dell'attività dei fondi pensione;
   alla lettera b), la determinazione di soglie patrimoniali di rilevanza minima in funzione delle caratteristiche dimensionali dei patrimoni gestiti, dei settori di appartenenza, della natura delle imprese interessate, delle categorie dei lavoratori interessati e dei regimi gestionali;
   alla lettera c), l'individuazione di procedure di aggregazione intese ad aumentare il livello medio delle consistenze e a ridurre i costi di gestione ed i rischi;
   alla lettera d), inserita dal Senato, l'individuazione di forme di informazione mirata all'accrescimento dell'educazione finanziaria e previdenziale dei cittadini e sulle forme di gestione del risparmio finalizzato alla corresponsione delle prestazioni previdenziali complementari.

  Ricorda, al riguardo, che l'articolo 24-bis del decreto-legge n. 237 del 2016 reca misure e interventi intesi a sviluppare l'educazione finanziaria, previdenziale e assicurativa, attraverso l'adozione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, di un programma per una Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale e l'istituzione di un Comitato nazionale in seno al quale possono essere costituiti specifici gruppi di ricerca cui potranno partecipare accademici e esperti della materia.
  Il comma 40 (ex articolo 17) contiene una clausola di invarianza finanziaria: le amministrazioni competenti devono provvedere all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 39 in materia di assicurazione mediante l'utilizzo di risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Per quanto riguarda le norme in tema di servizi bancari di cui all'ex Capo VII del provvedimento, anch'esso inerente a materie di interesse della Commissione Finanze, i commi 131 e 132 (ex articolo 38), modificati dal Senato, contengono disposizioni sul costo delle chiamate telefoniche ai servizi di assistenza ai clienti: si prevede che gli istituti bancari, le società di carte di credito nonché, in base alle modifiche apportate dal Senato, le imprese di assicurazione, assicurino l'accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti, anche attraverso Pag. 12chiamata da telefono mobile, a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana.
  In tale ambito si affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di vigilare sulla corretta applicazione della norma introdotta; è prevista una sanzione pecuniaria di 10.000 euro per il mancato rispetto di tale prescrizione e un indennizzo di 100 euro a favore dei clienti.
  I commi da 133 a 135 (ex articolo 39), i quali non hanno subito modifiche sostanziali da parte del Senato, recano disposizioni in materia di strumenti per favorire il confronto tra servizi bancari, prevedendo che siano individuati i prodotti bancari maggiormente diffusi tra la clientela, al fine di assicurarne la possibilità di confrontare le spese addebitate dai prestatori di servizi di pagamento attraverso un apposito sito internet.
  Il comma 136 (ex articolo 40), modificato al Senato, interviene in materia di polizze assicurative sottoscritte in occasione di un contratto di finanziamento.
  Più in dettaglio, la disposizione integra, in più punti, l'articolo 28 del decreto-legge n. 1 del 2012, che, nella formulazione vigente, obbliga le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, qualora condizionino l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita, a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili a banche, istituti di credito e intermediari finanziari stessi. Ai sensi delle norme attualmente applicabili, il cliente è comunque libero di scegliere sul mercato la polizza sulla vita più conveniente, che la banca è obbligata ad accettare senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo.
  In tale quadro le norme, anziché obbligare gli intermediari a sottoporre al cliente almeno due preventivi, prevedono che essi siano tenuti ad accettare, senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del credito, la polizza che il cliente presenta o reperisce sul mercato. Tale polizza deve avere contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti dal finanziatore.
  Le suddette prescrizioni sono estese alle ipotesi in cui al cliente sia richiesta la sottoscrizione di un'assicurazione diversa da quella sulla vita; inoltre, esse si applicano a tutti i casi in cui l'offerta di un contratto di assicurazione sia connesso o accessorio all'erogazione del mutuo o del credito.
  È inoltre disciplinato in dettaglio il diritto di recesso del cliente ove sottoscriva una polizza proposta dal soggetto finanziatore o da un incaricato, prevedendo che il cliente stesso abbia il diritto di recedere dalla polizza entro 60 giorni e che, in tal caso, il contratto di finanziamento a cui la polizza è connessa resta valido.
  Sono altresì previsti specifici obblighi informativi a carico dell'intermediario, riguardanti tra l'altro le polizze e le provvigioni eventualmente percepite.
  I commi da 137 a 141, introdotti al Senato, disciplinano il contratto di locazione finanziaria, di cui viene esplicitata la definizione, indicando i casi di grave inadempimento e la relativa procedura di risoluzione del contratto. In tal caso il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita, dedotte le somme a lui spettanti. A tal fine, sono disciplinate le modalità di vendita o di nuova collocazione del bene che deve avvenire sulla base di criteri di celerità, trasparenza e pubblicità.
  In particolare, ai sensi del comma 137, si intende per contratto di locazione finanziaria quello con cui la banca o l'intermediario finanziario si obbligano ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo. Detto corrispettivo tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto.
  La scadenza del contratto implica che l'utilizzatore abbia il diritto di acquistare Pag. 13il bene a un prezzo prestabilito, ovvero che lo debba restituire qualora egli non eserciti tale diritto.
  Ai sensi del comma 138 costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di: almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari; ovvero di quattro canoni mensili anche non consecutivi o di un importo equivalente, per gli altri contratti di locazione finanziaria.
  In base al comma 139, qualora il contratto si risolva per grave inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del precedente comma 138, il concedente ha diritto alla restituzione del bene e, in tal caso, il concedente dovrà comunque corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato.
  Da tale somma saranno dedotte la somma dei canoni non pagati, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita.
  Resta fermo, nella misura residua, il diritto di credito del concedente nei confronti dell'utilizzatore, nei casi in cui il ricavato della vendita – o di altra collocazione del bene – sia inferiore a quanto dovuto dall'utilizzatore.
  Il comma 140 reca disposizioni sulle modalità di vendita o di nuova collocazione del bene. In tal caso il concedente procede alla vendita o ricollocazione del bene sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato, elaborate da soggetti specializzati.
  Nel caso non sia possibile far riferimento ai predetti valori, si procede alla vendita sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo, nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo nel predetto termine, da un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa di almeno tre operatori esperti, previamente comunicati all'utilizzatore, che può esprimere la sua preferenza vincolante ai fini della nomina entro dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.
  Al riguardo la disposizione chiarisce che il perito è indipendente quando non è legato al concedente da rapporti di natura personale o di lavoro tali da compromettere l'indipendenza di giudizio. Nella procedura di vendita o ricollocazione il concedente si attiene a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità adottando modalità tali da consentire l'individuazione del migliore offerente possibile con obbligo di informazione dell'utilizzatore.
  In ogni caso il concedente si attiene a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità adottando modalità tali da consentire l'individuazione del migliore offerente possibile con obbligo di informazione dell'utilizzatore.
  Il comma 141 mantiene ferma la disciplina di cui all'articolo 72-quater del regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare), relativo al caso di fallimento dell'utilizzatore.
  Al riguardo ricorda come il richiamato articolo 72-quater preveda che al contratto di locazione finanziaria si applichi, in caso di fallimento dell'utilizzatore, l'articolo 72 della legge fallimentare (che disciplina i rapporti e i contratti pendenti al momento del fallimento di una delle parti).
  Sempre in base al comma 141, ove oggetto del contratto siano immobili da adibire ad abitazione principale, trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 1, commi da 76 a 81, della legge di stabilità per il 2016: tali norme disciplinano gli aspetti civilistici della locazione finanziaria di immobili da adibire ad uso abitativo (cosiddetto leasing immobiliare).
  Nel contesto delle disposizioni sui servizi professionali (di cui all'ex Capo VIII del disegno di legge) segnala inoltre, in quanto riferito ad ambiti di interesse della Commissione Finanze, il comma 143, corrispondente all'articolo 42, comma 1, del testo licenziato dalla Camera, il quale non ha subito modifiche al Senato.
  Esso contiene disposizioni che modificano la legge n. 147 del 2013 (legge di Pag. 14stabilità 2014) in materia di misure per favorire la concorrenza e la trasparenza nel notariato, prevedendo che il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato:
   le somme dovute a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, e comunque le spese anticipate in relazione agli atti a repertorio dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale;
   ogni altra somma affidatagli e soggetta a obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori;
   l'intero prezzo o corrispettivo, oltre alle somme destinate a estinzione di gravami o spese non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione di atti di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale su immobili o aziende, se in tal senso richiesto da almeno una delle parti.

  Le somme depositate nel predetto conto corrente costituiscono patrimonio separato e sono escluse dalla successione del notaio e dal suo regime patrimoniale della famiglia, oltre a essere impignorabili a richiesta di chiunque. Di esse il notaio può disporre solo per gli specifici impieghi per i quali sono state depositate.
  Gli interessi maturati su tutte le somme depositate, al netto delle spese e delle imposte relative al conto corrente, sono finalizzati a rifinanziare i fondi di credito agevolato destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese.
  Il comma 144, corrispondente all'articolo 42, comma 2, del testo esaminato in prima lettura, anch'esso sostanzialmente immutato, prevede che entro 3 anni il Consiglio nazionale del notariato presenti al Ministro della giustizia una relazione sulle modifiche recate dal comma 143, segnalando eventuali criticità e proponendo modifiche.
  Nel quadro delle norme sui servizi professionali di cui al medesimo ex Capo VIII sono stati invece soppressi gli articoli 43, 44 e 45 del testo licenziato dalla Camera, che recavano, rispettivamente, disposizioni in materia di semplificazione nelle procedure ereditarie, modifiche alla disciplina delle società a responsabilità limitata semplificata e sottoscrizione digitale di taluni atti societari.
  L'articolo 43, in particolare, riformulava gli articoli 52 e 53 delle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di procedure ereditarie, affidando la tenuta e la conservazione del registro delle successioni (ora presso la cancelleria di ciascun tribunale) al Consiglio Nazionale del Notariato, sotto la vigilanza del Ministro della giustizia.
  L'articolo 44 modificava al disciplina in materia di società a responsabilità limitata semplificata (s.r.l. semplificata), al fine di consentirne la costituzione anche mediante scrittura privata, fermo restando l'obbligo di iscrizione presso il registro delle imprese, a tale fine intervenendo sull'articolo 2463-bis del codice civile, che disciplina tale tipologia societaria e che attualmente prevede che la s.r.l. semplificata sia costituita per atto pubblico. In tale ambito si affidava al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente l'adempimento degli obblighi in tema di normativa antiriciclaggio, riguardanti gli atti di iscrizione al registro delle imprese delle SRL semplificata redatti per scrittura privata.
  L'articolo 45, anch'esso soppresso durante l'esame al Senato, individuava alcune tipologie di atti per i quali veniva prevista la sottoscrizione, oltre che con atto pubblico o scrittura privata, anche con modalità digitali, attraverso modelli standard, prevedendo altresì l'assistenza alla stipulazione di tali atti da parte di una serie di soggetti appositamente accreditati presso le Camere di commercio.
  In particolare, con riferimento alle società a responsabilità limitata, si consentiva l'utilizzo delle modalità digitali per redigere gli atti di trasferimento di quote sociali e di costituzione di diritti parziali su quote sociali, prevedendo inoltre, con riferimento alle società semplici e, più in generale, a tutti gli atti per i quali il Pag. 15legislatore non prevede l'obbligo dell'atto pubblico né della scrittura privata autentica, la possibilità della sottoscrizione con firma elettronica ai sensi di cui all'articolo 21 del codice dell'amministrazione digitale, il quale stabilisce il valore probatorio del documento informatico a cui è apposta una firma elettronica.
  Segnala inoltre, in quanto attinenti ai profili di interesse della Commissione Finanze, i commi 173 e 174, introdotti al Senato, recanti disposizioni in materia di atti per l'aggiornamento catastale.
  Il comma 173 prevede la sostituzione del comma 5 all'articolo 6 del Testo unico in materia edilizia.
  Le disposizioni contenute al nuovo comma 5 dell'articolo 6 del T.U. dell'edilizia, come introdotto dal comma 173, prevedono, per gli interventi elencati dal medesimo articolo 6 (cioè per interventi eseguiti senza alcun titolo abilitativo, definiti come attività di edilizia libera), la presentazione da parte dell'interessato, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, degli atti di aggiornamento catastale agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, entro trenta giorni dal momento in cui le mutazioni nello stato dei beni delle unità immobiliari si sono verificate.
  Il comma 174 reca disposizioni transitorie volte a disciplinare l'aggiornamento degli atti catastali per gli interventi edilizi già attivati alla data di entrata in vigore della presente legge, stabilendo inoltre, che, nel caso di omissione di tale adempimento, trovano applicazione le disposizioni della legge finanziaria 2005 (articolo 1, comma 336, della legge n. 311 del 2004) le quali, in caso di mancata ottemperanza all'obbligo di aggiornamento catastale, consentono agli uffici locali dell'Agenzia del territorio di iscrivere – con oneri a carico dell'interessato – in catasto l'immobile non accatastato, ovvero a verificare il classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita.
  In tal caso si applicano le sanzioni previste per le violazioni in materia di accatastamento.

  Andrea MARTELLA (PD), relatore per la X Commissione, illustra le restanti parti del disegno di legge, con particolare riferimento agli aspetti di competenza della X Commissione
  Ricorda che nel testo presentato dal Governo vi era un gruppo di disposizioni volte ad eliminare il regime di «maggior tutela» che opera transitoriamente nei settori del gas e dell'energia elettrica. Nel corso dell'esame alla Camera, in prima lettura, tale gruppo di disposizioni è stato modificato e integrato, soprattutto con l'inserimento di norme a tutela dei consumatori, mantenendo comunque intatta l'intenzione iniziale di liberalizzare la vendita ai clienti finali di energia in Italia, con l'eliminazione dei prezzi regolamentati. Il testo è stato ulteriormente modificato nel corso dell'esame al Senato. In particolare il comma 60, determina la cessazione del regime «di maggior tutela» nel settore del gas naturale, abrogando, a partire dal 1o luglio 2019 (secondo la modifica approvata in Senato), la disciplina che prevede la definizione da parte dell'Autorità per l'energia delle tariffe del gas per i consumatori che non abbiano ancora scelto un fornitore sul mercato libero.
  Il comma 61 elimina il regime di «maggior tutela» nel settore dell'energia elettrica. Nel corso dell'esame in Senato, sono state introdotte alcune modifiche a tale disposizione. In primo luogo è stata fissata al 1o luglio 2019 (invece che al 30 giugno 2017) la data dalla quale decorre l'abrogazione del regime di maggior tutela. Inoltre, mentre il testo approvato dalla Camera prevedeva che l'AEEGSI disciplinasse le misure rivolte a garantire la fornitura del servizio universale, nel corso dell'esame in Senato è stato specificato che la medesima Autorità adotta disposizioni per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore, attraverso procedure Pag. 16concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero.
  I commi da 62 a 65, il cui contenuto è stato modificato nel corso dell'esame al Senato, predispongono una procedura finalizzata ad ottenere offerte di fornitura di energia elettrica e gas, e garantirne la confrontabilità. Al riguardo, si prevede la realizzazione e la gestione da parte del gestore del Sistema Informativo Integrato – di un portale informatico per la raccolta e la pubblicazione delle offerte sul mercato retail. La funzione di raccordo ed emersione delle istanze dei diversi portatori di interesse sui contenuti del portale è garantita da un Comitato tecnico istituito presso l'Autorità. Agli operatori della vendita dell'energia elettrica o gas è fatto obbligo di inviare all'AEEGSI e pubblicare sul proprio sito almeno una proposta di offerta di fornitura a prezzo variabile nonché almeno una proposta di offerta di fornitura a prezzo fisso per le utenze domestiche e non domestiche, le utenze connesse in bassa tensione e le utenze con consumi annui non superiori a 200.000 Smc.
  Il comma 66, modificato nel corso dell'esame in Senato, demanda all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, l'adozione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del disegno di legge in esame, di linee guida per la promozione delle offerte commerciali di energia elettrica e gas a favore di gruppi di acquisto, con particolare riguardo alla confrontabilità, trasparenza e pubblicità delle offerte. Nel corso dell'esame al Senato è stato ampliato l'oggetto delle linee guida dell'Autorità, che devono contenere altresì il riferimento alla realizzazione di piattaforme informatiche volte a facilitare l'aggregazione di piccoli consumatori.
  I commi da 67 a 71 disciplinano le modalità di superamento del regime della maggior tutela. Il contenuto di tali commi, è stato modificato in maniera sostanziale nel corso dell'esame al Senato. Il testo approvato in prima lettura dalla Camera, prevedeva infatti, che l'AEEGSI trasmettesse al Ministero dello sviluppo economico entro il 30 aprile 2017, un rapporto sul monitoraggio dei mercati retail dell'energia elettrica e del gas con particolare riferimento ad una serie di indicatori. Il MiSE, entro 60 giorni dalla trasmissione del rapporto, sulla base dei dati in esso contenuti, sentita l'Antitrust, avrebbe emanato un decreto in cui dar conto del raggiungimento degli obiettivi ai fini della cessazione del regime di maggior tutela. Qualora almeno uno degli indicatori avesse evidenziato che l'obiettivo non fosse stato raggiunto per uno dei due mercati, tale decreto avrebbe potuto prorogare di sei mesi la scadenza del termine per la cessazione della maggior tutela, per ciascun mercato di riferimento. Secondo quanto approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati si ipotizzava dunque uno slittamento in avanti del passaggio, qualora specifici obiettivi sul mercato retail non fossero stati raggiunti. Invece in base alle modifiche introdotte dal Senato, l'eventuale mancato soddisfacimento di uno degli indicatori elencati nell'articolo in oggetto, non comporterà alcuno slittamento ma obbligherà l'AEEGSI e il Ministero dello sviluppo economico, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, ad emanare i provvedimenti necessari per il raggiungimento degli obiettivi prefissati (comma 68).
  In particolare, al comma 67, rispetto al testo approvato dalla Camera è stata modificata la data – non più il 30 aprile 2017, ma sei mesi dall'entrata in vigore del disegno di legge in esame – entro la quale l'AEEGSI deve trasmettere al Ministro per lo sviluppo economico il rapporto relativo al monitoraggio dei mercati di vendita al dettaglio dell'energia e del gas.
  Per quanto riguarda il contenuto del rapporto, sono state apportate alcune specificazioni agli indicatori presi in considerazione. In particolare, nel corso dell'esame al Senato è stato inserito un nuovo indicatore nel contenuto del rapporto (lettera f) che fa riferimento alla tutela delle famiglie in condizioni di disagio economico, nonché l'accrescimento del sistema di vigilanza e di informazione a tutela dei consumatori.Pag. 17
  Il comma 68 prevede dunque l'adozione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, di un decreto che sulla base dei dati contenuti nel rapporto dà conto del raggiungimento degli obiettivi. Rispetto al testo approvato dalla Camera il Senato ha aggiunto la previa consultazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico oltre che dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, già prevista. Il comma 69, demanda al suddetto decreto altresì la definizione delle misure necessarie affinché la cessazione del regime della maggior tutela e l'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali – secondo l'integrazione approvata dal Senato – avvenga secondo meccanismi che assicurino la concorrenza, la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato.
  Il comma 70, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che a decorrere dal 1o gennaio 2018, i clienti finali di energia elettrica riforniti in maggior tutela devono ricevere adeguata informativa da parte di ciascun fornitore in relazione al superamento delle tutele di prezzo, secondo le modalità definite con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  Il comma 71, anch'esso inserito nel corso dell'esame in Senato, introduce una disposizione volta a semplificare le modalità di cambio di fornitore da parte del cliente. In particolare esclude le ipotesi di successione di un fornitore del servizio ad un altro, dall'applicazione della disciplina relativa agli allacci delle utenze, secondo la quale i cd. contratti di somministrazione (ovvero gli atti aventi ad oggetto l'allacciamento dei servizi di energia elettrica, di gas, di servizi idrici e della telefonia fissa, nelle forme della stipulazione, della volturazione, del rinnovo), sono nulli, e pertanto non possono essere stipulati o comunque adottati, qualora non riportino i dati identificativi del richiedente e il titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare in favore della quale si richiede l'allacciamento.
  Il comma 72, specifica che qualora uno o più degli obiettivi di cui ai commi da 67 a 71, relativi alle modalità di cessazione della maggior tutela nei mercati dell'energia elettrica e del gas, siano raggiunti prima del 1o gennaio 2018, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ne dà tempestiva comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.
  Il comma 73, non modificato rispetto al testo approvato dalla Camera e il comma 74, introdotto nel corso dell'esame in Senato, recano misure volte a garantire l'informazione dei consumatori, prevedendo l'obbligo per l'AEEGSI di garantire la pubblicizzazione e la diffusione delle informazioni sulla piena apertura del mercato e sulle condizioni di svolgimento dei servizi, nonché il trattamento efficace dei reclami e delle procedure di conciliazione per tutti i settori oggetto di regolazione e controllo da parte dell'Autorità. L'AEEGSI stabilisce le modalità con le quali lo Sportello per il consumatore accede alle informazioni e ai dati gestiti dal Sistema informatico integrato (SII).
  Il comma 75, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, prevede che l'AEEGSI, con propri provvedimenti, stabilisca le modalità affinché le fatture relative alla somministrazione dell'acqua con il sistema di misura a contatore contengano, almeno una volta all'anno, l'indicazione dell'effettivo consumo dell'acqua riferito alla singola utenza, ove il contatore sia reso accessibile e la lettura sia tecnicamente possibile.
  Il comma 76, non modificato rispetto al testo approvato dalla Camera, il comma 77, il cui contenuto è stato solo parzialmente modificato nel corso dell'esame presso il Senato, e il comma 78, non modificato, demandano a un decreto del MiSE la disciplina delle modalità di erogazione ed eventuale rimodulazione del bonus elettrico e del bonus gas, ossia dei benefici economici a sostegno dei clienti economicamente svantaggiati e dei clienti domestici presso i quali sono presenti Pag. 18persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita.
  I commi 79 e 80, introdotti nel corso dell'esame presso il Senato, dettano la disciplina applicabile in occasione di fatture di rilevante importo, prevedendo il diritto dei consumatori alla rateizzazione delle bollette di energia elettrica e gas, di importo elevato, derivanti da ritardi, interruzioni della fatturazione o prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali. Si prevede, altresì, che l'AEEGSI individui adeguate misure per responsabilizzare i distributori e favorire l'accessibilità dei gruppi di misura da parte degli stessi.
  I commi da 81 a 89, il cui contenuto è stato modificato nel corso dell'esame presso il Senato, recano misure per la trasparenza del mercato dell'energia elettrica e del gas, prevedendo l'istituzione presso il MiSE di un Elenco dei soggetti abilitati alla vendita ai clienti finali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono stabiliti i criteri, le modalità e i requisiti per l'iscrizione nell'Elenco, il quale è pubblicato sul sito internet del MiSE e aggiornato mensilmente. Si prevedono, altresì, norme di promozione della concorrenza, attraverso la riduzione delle asimmetrie informative, anche intersettoriali, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali. Infine, si recano disposizioni relative alla clausola di «close-out netting», prevista nei prodotti energetici all'ingrosso, della quale si dispone la validità e l'efficacia anche in caso di apertura di una procedura di risanamento, ristrutturazione economico-finanziaria o di liquidazione, di natura concorsuale o pre-concorsuale, con o senza spossessamento del debitore, nei confronti di una delle parti.
  I commi 90 e 91 recano misure di semplificazione delle procedure relative agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e al settore dell'efficienza energetica.
  Il comma 92 reca – per i sistemi di distribuzione chiusi qualificati come «reti interne d'utenza» ai sensi della legislazione vigente – una disciplina parzialmente derogatoria a quella di cui all'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93.
  Il comma 93 deroga alla disciplina che l'articolo 38 del decreto legislativo n. 93 del 2011, ha introdotto per il gestore del sistema di distribuzione, qualora faccia parte di un'impresa verticalmente integrata: si tratta del requisito per cui esso è indipendente, sotto il profilo dell'organizzazione e del potere decisionale, da altre attività non connesse alla distribuzione, nonché di quello per il quale non può trarre vantaggio dall'integrazione verticale per alterare la concorrenza.
  I commi da 94 a 98 recano misure volte a regolare la distribuzione del gas naturale, a partire dalla disciplina delle gare fino al regime della concessione di stoccaggio.
  Nello specifico, il comma 94 deroga alla disciplina del riconoscimento del rimborso ai titolari degli affidamenti e delle concessioni in essere a carico del nuovo gestore. La novella incide sull'obbligo – che scatta qualora il valore di rimborso risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località – dell'ente locale concedente di trasmettere le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara. Secondo la modifica introdotta, l'obbligo di trasmissione all'AEEGSI non opera, se l'ente locale concedente può certificare che il valore di rimborso è stato determinato applicando le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 22 maggio 2014, e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d'ambito non risulta superiore alla percentuale dell'8 per cento, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 20 per cento. Pag. 19
  Il comma 95 impatta sulle modalità attuative della disposizione secondo cui – con le modalità stabilite dall'AEEGSI – la stazione appaltante invia all'Autorità stessa, il bando di gara, il disciplinare di gara e le linee guida programmatiche d'ambito con le condizioni minime di sviluppo, insieme alla nota giustificativa degli eventuali scostamenti dal bando di gara tipo e dal disciplinare di gara tipo.
  Il comma 96 regola la partecipazione alle gare d'ambito dei raggruppamenti temporanei d'impresa e dei consorzi ordinari.
  Il comma 97 innova rispetto al regime della concessione di stoccaggio di gas naturale. La decorrenza di tale previsione è ora fatta partire dal 1o gennaio 2018 ed il contributo compensativo è mutato in «un importo annuo pari a 0,001 centesimi di euro per kWh di spazio offerto per il servizio di stoccaggio». Il diritto intertemporale sarà regolato ai sensi del comma 98, secondo cui entro il 31 dicembre 2017 i concessionari predetti corrisponderanno alle Regioni, ad integrazione di quanto già versato per il 2016 e per il 2017, un conguaglio pari alla differenza tra l'importo calcolato mediante il nuovo metodo e quanto già versato per gli stessi anni.
  Il comma 99, non modificato al Senato, interviene sulla norma che vieta di subordinare l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti a vincoli, specificando al riguardo che gli ostacoli tecnici od oneri economici eccessivi per l'assolvimento dell'obbligo di presenza contestuale di più tipologie di carburanti sono individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Con una modifica introdotta al Senato al comma 100 si è specificato che il predetto decreto ministeriale deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
  I commi da 101 a 120 intervengono in tema di razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti, prevedendo numerose innovazioni. In particolare, il comma 101, modificato al Senato, dispone l'introduzione di un'anagrafe degli impianti stradali di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale e la riorganizzazione del comitato tecnico per la ristrutturazione della rete dei carburanti, cui provvede il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto. Ai sensi del comma 108, non modificato al Senato, l'iscrizione all'anagrafe è requisito fondamentale per la validità del titolo autorizzativo o concessorio, e, ai sensi del comma 109, anch'esso non modificato, la verifica di iscrizione all'anagrafe è condizione per il rilascio al gestore del registro annuale di carico e scarico.
  I commi da 102 a 105 e 112, non modificati al Senato, dispongono: l'obbligatorietà dell'iscrizione all'anagrafe per i titolari di autorizzazione o concessione degli impianti, la verifica della compatibilità degli impianti, per quanto concerne gli aspetti attinenti la sicurezza della circolazione stradale; le conseguenze derivanti nell'ipotesi in cui il titolare dell'impianto incompatibile non si impegni all'adeguamento completo dell'impianto; la verifica da parte del MISE che tutti gli impianti di distribuzione dei carburanti siano iscritti nell'anagrafe, con la presentazione da parte dei titolari degli impianti stessi di una dichiarazione sostitutiva attestante che questi ricadono o non ricadono in una delle fattispecie di incompatibilità, definite dalla normativa regionale e dai commi 113 e 114, anch'essi non modificati.
  Il comma 106 prevede sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancato o tardivo invio della dichiarazione di conformità o della dichiarazione di adeguamento dell'impianto e, nella parte in cui dispone in ordine alla destinazione dei proventi delle sanzioni stesse, è stato modificato nel corso dell'esame al Senato.
  Il comma 107, introdotto al Senato, dispone la soppressione della Cassa Conguaglio GPL, a decorrere dal 1o gennaio 2017. Le funzioni e competenze della Cassa conguaglio, nonché i relativi rapporti giuridici attivi e passivi rientrano – da tale data – nelle funzioni svolte da Acquirente unico S.p.a. nel suo ruolo di Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT).Pag. 20
  Il comma 110 prevede sanzioni amministrative pecuniarie nell'ipotesi in cui il titolare dell'autorizzazione o della concessione di un impianto incompatibile non provveda nei termini prescritti alla cessazione della propria attività di vendita dei carburanti, e, nella parte in cui dispone in ordine alla destinazione dei proventi delle sanzioni stesse, è stato modificato nel corso dell'esame al Senato.
  Il comma 111, non modificato nel corso dell'esame al Senato, disciplina poi l'ipotesi in cui sia accertata la non compatibilità di un impianto, dichiarato invece compatibile dal titolare, ovvero sia inutilmente decorso il termine per la conclusione dei lavori di adeguamento.
  Inoltre, il comma 115, anch'esso non modificato dal Senato, attribuisce agli enti territoriali (regioni e comuni) la verifica del rispetto delle tempistiche e delle modalità del regime di sospensiva da parte degli impianti la cui attività è regolarmente sospesa.
  I commi 116-117 e 119-120, non modificati, dispongono che si applichino procedure semplificate di dismissione agli impianti che cessano definitivamente l'attività entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, anche mediante la stipula di accordi di programma nel caso in cui vengano individuate contaminazioni.
  Quanto alle modalità con le quali si procede alla dismissione, esse sono fissate dal comma 118, modificato al Senato nel senso di prevedere che la bonifica del sito in caso di accertata contaminazione costituisca obbligo dei titolari degli impianti solo in caso di riutilizzo dell'area.
  Accanto alle disposizioni in materia di energia, il disegno di legge contiene ulteriori disposizioni di specifico interesse della X Commissione.
  Al riguardo, con riferimento alla materia del turismo, segnala la disposizione di cui al comma 167, il cui contenuto non è stato modificato nel corso dell'esame in Senato, che è volta a prevedere la nullità di ogni clausola con la quale un'impresa turistico-ricettiva si obblighi a non praticare alla clientela condizioni migliorative rispetto a quelle praticate dalla stessa impresa per il tramite di soggetti terzi.
  Inoltre, con riferimento alle operazioni di concentrazione, il comma 178, introdotto al Senato, modifica le condizioni e le soglie per l'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione tra imprese all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
  Il comma 179, introdotto nel corso dell'esame in Senato, esonera dall'obbligo di denunciare il deposito di prodotti alcolici gli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi e i rifugi alpini.
  Il disegno di legge contiene altresì, come è noto, disposizioni afferenti diversi ambiti di intervento.
  In particolare, per ciò che concerne le disposizioni in materia di comunicazioni, i commi 41-44, intervengono al fine di eliminare una serie di vincoli che sono oggi presenti nei contratti con i fornitori di servizi di telefonia, televisivi e di comunicazioni elettroniche in generale. A questo scopo, si modifica l'articolo 1 del decreto-legge n. 7 del 2007, nella parte dedicata ai contratti con gli operatori di questi settori: telefonia, reti televisive e comunicazione elettronica. Inoltre sono introdotte norme concernenti l'incremento delle sanzioni per la violazione di taluni obblighi posti in capo alle imprese designate per la fornitura del servizio universale e una modifica della disciplina in tema di comunicazioni indesiderate. Segnala in particolare che, nel corso dell'esame al Senato, sono stati introdotti i commi 43 e 44. Il comma 43 incrementa da 580.000 a 1.160.000 euro la sanzione pecuniaria per la violazione di taluni obblighi posti in capo alle imprese designate per la fornitura del servizio universale, come definito dalle disposizioni contenute nel Capo IV del titolo II del Codice delle comunicazioni elettroniche. Le disposizioni in relazione alla violazione dei quali è previsto l'incremento delle sanzioni sono quelle relative al controllo delle spese, alla qualità del servizio, ai contratti e al diritto di recesso, alla trasparenza Pag. 21e alla pubblicazione delle informazioni e, infine, alla fornitura di prestazioni supplementari.
  Il comma 44 introduce due nuovi commi, 4-bis e 4-ter, all'articolo 130 – concernente le «Comunicazioni indesiderate» – del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il nuovo comma 4-bis fissa alcuni contenuti necessari dei contatti vocali non sollecitati da parte di operatori nei confronti degli abbonati. In particolare, all'esordio del contatto dovranno essere specificati: a) gli elementi di identificazione univoca del soggetto per conto del quale il contatto avviene; b) l'indicazione dello scopo commerciale o promozionale del contatto. Ai sensi del comma 4-ter si stabilisce che la chiamata è consentita solo quando l'abbonato, una volta acquisite le suddette informazioni, presta un consenso esplicito.
  Con i commi 45 e 46, modificati dal Senato, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il Registro dei soggetti che utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione.
  Il comma 47, non modificato dal Senato, intende semplificare le procedure di migrazione dei clienti tra operatori di telefonia mobile e le procedure per l'integrazione di SIM aggiuntive o la sostituzione di SIM richieste da utenti già clienti di un operatore attraverso l'utilizzo di misure di identificazione indiretta del cliente
  I commi da 48 a 54 introducono misure volte a favorire i pagamenti digitali e le erogazioni liberali attraverso strumenti di pagamento in mobilità anche con l'addebito diretto su credito telefonico.
  Il comma 55, non modificato dal Senato, stabilisce, che sia modificato, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge in commento, il regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali (decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010) ciò al fine di consentire l'applicazione della disciplina in essere – che attualmente risulta riferirsi al solo uso della numerazione telefonica degli abbonati con finalità commerciali – anche alle ipotesi di impiego della posta cartacea alle medesime finalità.
  Il comma 56, non modificato dal Senato, si riferisce alla tariffazione delle chiamate verso numerazioni non geografiche, ossia le numerazioni per cui è prevista una tariffazione differenziata ed indipendente dalla collocazione geografica del chiamante, stabilendo che la tariffazione abbia inizio solo dalla risposta dell'operatore.
  Il comma 57, introdotto durante l'esame presso il Senato, reca invece nuove disposizioni in materia di compensi spettanti per l'utilizzo di fonogrammi, in particolare prevedendo il riconoscimento distinto di tali compensi al produttore di fonogrammi e agli artisti interpreti o esecutori e attribuendo l'esercizio del diritto a ogni impresa che svolga attività di intermediazione dei diritti connessi alla quale il produttore e gli artisti interpreti o esecutori hanno conferito mandato.
  I commi 58 e 59, in materia di servizi postali, sopprimono, a decorrere dal 10 settembre 2017 (anziché come previsto dal testo originario dal 10 giugno 2017), l'attribuzione in esclusiva alla società Poste italiane Spa (quale fornitore del Servizio universale postale) dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni del codice della strada ai sensi dell'articolo 201 del Nuovo Codice della strada (di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992), introducendo nel decreto legislativo n. 261 del 1999 le necessarie disposizioni di coordinamento.
  Con riferimento alle disposizioni concernenti la materia ambientale (ex Capo VI del testo approvato in prima lettura), i commi 121-122, che non hanno subito modifiche nel corso dell'esame al Senato, modificano la disciplina relativa al riconoscimento di sistemi autonomi alternativi all'adesione al CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) o ai cosiddetti consorzi di filiera costituiti per ognuno dei materiali di imballaggio.Pag. 22
  Con riguardo invece, alle novità introdotte dal Senato, in primo luogo si prevede che la determinazione di ulteriori criteri e modalità di trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), demandata a un decreto del Ministro dell'ambiente, avvenga anche nelle more della definizione delle norme minime di qualità da parte della Commissione europea (comma 123).
  I commi 124 e 125, anch'essi inseriti nel corso dell'esame al Senato, prevedono, rispettivamente, l'emanazione di un decreto del Ministero dell'ambiente, finalizzato alla definizione di modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, e l'individuazione da parte dell'Albo nazionale dei gestori ambientali di modalità semplificate volte all'iscrizione degli esercenti l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.
  I commi da 126 a 130, inseriti nel corso dell'esame del Senato, introducono alcune misure in materia di trasparenza delle erogazioni di sovvenzioni pubbliche a decorrere dal 2018. Al riguardo si prevede che le associazioni di protezione ambientale e dei consumatori e degli utenti, nonché le associazioni, onlus e fondazioni che intrattengono rapporti economici con pubbliche amministrazioni o con altri soggetti pubblici, sono tenute a pubblicare, nei propri siti, le informazioni relative alle sovvenzioni ricevute superiori a 10.000 euro. Parimenti, le imprese devono pubblicare gli importi delle sovvenzioni pubbliche (sempre superiori ai 10.000 euro) nei propri bilanci. L'inosservanza di tali obblighi comporta la restituzione delle sovvenzioni ai soggetti eroganti. Inoltre, si stabilisce che gli obblighi di pubblicazione dei criteri di concessione delle sovvenzioni e dei provvedimenti stessi di erogazione delle sovvenzioni (previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 33 del 2013) si applichino anche agli enti e alle società controllati dalle amministrazioni dello Stato, ivi comprese le società quotate. Infine, si prevede che i soggetti pubblici tenuti alla pubblicazione dei provvedimenti di concessione di sovvenzioni ai sensi del medesimo articolo 26 del decreto legislativo n. 33 del 2013 , devono altresì pubblicare i dati consolidati di gruppo qualora i soggetti beneficiari siano controllati dalla stessa persona fisica o giuridica.
  Con riferimento ai servizi professionali, il comma 142 persegue la tutela della concorrenza nell'avvocatura intervenendo sulla legge professionale forense (legge n. 247 del 2012), in relazione all'esercizio della professione in forma associata e in forma societaria. Una specifica disposizione interviene, infine, in materia di compenso professionale.
  I commi da 143 a 148 modificano alcuni articoli della legge di stabilità 2014 e della legge professionale notarile (legge n. 89 del 1913) per favorire la concorrenza nel settore.
  Le disposizioni dei commi 149 e 150, non modificate rispetto al testo già approvato dalla Camera, estendono alle società di ingegneria costituite in forma di società di capitali o cooperative, la disciplina della legge n. 266 del 1997, che per prima ha consentito l'esercizio della professione in forma societaria. L'intervento normativo consente così di affermare la validità dei contratti conclusi, a decorrere dall'11 agosto 1997, tra le suddette società di ingegneria e i privati, superando interpretazioni opposte date dalla giurisprudenza.
  Il comma 151, non modificato dal Senato, interviene sull'articolo 9 del decreto-legge n. 1 del 2012, in tema di compenso per le prestazioni professionali, imponendo la comunicazione obbligatoria dei professionisti ai clienti.
  Il comma 152, inserito dal Senato, attraverso una disposizione di interpretazione autentica, estende alla categoria professionale degli agrotecnici l'abilitazione a compiere una serie di operazioni in materia catastale
  Il comma 153, inserito durante l'esame al Senato, obbliga i professionisti iscritti a ordini e collegi a indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.Pag. 23
  I commi da 154 a 157 – inseriti al Senato – introducono nuove norme sull'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria.
  Con riferimento alle disposizioni concernenti i servizi sanitari, i commi da 158 a 164: consentono l'ingresso di società di capitale nella titolarità dell'esercizio della farmacia privata; rimuovono il limite delle 4 licenze, attualmente previsto, in capo ad una identica società; pongono il divieto di controllo, diretto o indiretto da parte di un medesimo soggetto, di una quota superiore al 20 per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è incaricata di assicurare il rispetto del divieto summenzionato, attraverso l'esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida ad essa attribuita dalla disciplina vigente; sopprimono i requisiti soggettivi per la partecipazione alle società che gestiscono farmacie; consentono che la direzione della farmacia gestita da una società sia affidata anche ad un farmacista che non sia socio; stabiliscono l'incompatibilità della partecipazione alle società di capitale nella titolarità dell'esercizio della farmacia privata con l'esercizio della professione medica, confermano il vincolo di incompatibilità già vigente con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione ed informazione scientifica del farmaco e sopprimono il riferimento alle attività di intermediazione (distribuzione) del farmaco, le quali sembrerebbero diventare, di conseguenza, compatibili; permettono, ai titolari delle farmacie ubicate nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, che risultino essere soprannumerarie per decremento della popolazione, di ottenere il trasferimento territoriale presso comuni della medesima regione. La domanda di trasferimento è ammessa verso i comuni che presentino un numero di farmacie inferiore a quello spettante. Il trasferimento è concesso sulla base di una graduatoria regionale per titoli e previo il pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5.000 euro; modificano la disciplina sulla partecipazione in forma associata ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche in riferimento all'obbligo di mantenimento della conseguente gestione associata, che passa da dieci a tre anni; consentono la fornitura dei medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero oltre che, come già previsto, da parte dei produttori e dei grossisti, anche attraverso le farmacie.
  In caso di modificazioni apportate al foglietto illustrativo di un farmaco, il comma 165 – inserito al Senato – consente la vendita al pubblico delle scorte, prevedendo che il cittadino scelga di poter ritirare il foglietto sostitutivo in formato cartaceo o digitale.
  Il comma 166 consente, alle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, di prestare servizio aggiuntivo oltre gli orari e i turni di apertura e chiusura stabiliti dalle autorità competenti.
  Ulteriore settore interessato dal disegno di legge in esame è quello relativo ai servizi di trasporto.
  In particolare, il comma 168 prevede, con riferimento specifico ai servizi di trasporto pubblico locale, l'obbligo per il concessionario di fornire un servizio di biglietteria telematica accessibile via internet.
  I commi 169 e 170 prevedono, a tutela degli utenti dei servizi di trasporto di linea, l'obbligo per i concessionari ed i gestori di servizi di informare i passeggeri delle modalità per accedere alla carta dei servizi e delle ipotesi che danno titolo a fruire di rimborsi e indennizzi.
  Il comma 171, non modificato dal Senato, integra le disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea, previste dall'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 15 gennaio 1992, n. 21 stabilendo che il servizio di noleggio con conducente, oltre che con autovetture, motocarrozzette, natanti e veicoli a trazione animale possa essere svolto anche a mezzo di velocipedi.
  I commi da 180 a 183 delegano il Governo ad adottare un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia Pag. 24di autoservizi pubblici non di linea (taxi, NCC e similari), definendo principi e criteri direttivi, nonché le procedure per l'adozione delle norme.
  Il comma 184 interviene in materia di locazione dei veicoli senza conducente per l'effettuazione di attività di trasporto di viaggiatori.
  I commi da 185 a 188 delegano il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, decreti legislativi per disciplinare l'installazione sui mezzi di trasporto delle cosiddette «scatole nere» o altri dispositivi elettronici similari.
  I commi da 189 a 193, introdotti dal Senato, recano misure volte a favorire lo sviluppo del sistema logistico nazionale, attraverso la creazione di un unico sistema di monitoraggio.
  Diverse novità sono state introdotte al Senato con riguardo al settore dei beni culturali. Segnala in particolare il comma 172, introdotto durante l'esame presso il Senato, che intende semplificare ulteriormente la riproduzione dei beni culturali, in particolare estendendo le ipotesi in cui la stessa non necessita di autorizzazione e ampliando i casi in cui non è dovuto alcun canone.
  Il comma 176, anch'esso introdotto durante l'esame presso il Senato, è esplicitamente finalizzato a semplificare le procedure relative al controllo della circolazione internazionale delle cose antiche che interessano il mercato dell'antiquariato. In particolare, introduce la possibilità di considerare beni culturali le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico «eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della nazione». La soglia di età al di sotto della quale tali cose non sono soggette alle disposizioni di tutela è fissata in 50 anni. Inoltre, eleva (da 50) a 70 anni la soglia di età al di sotto della quale determinate categorie di cose, in particolare relative ai beni mobili, non sono soggette alle disposizioni di tutela – o sono soggette (solo) a specifiche disposizioni di tutela – ovvero per le quali vige la presunzione di interesse culturale.
  Altri interventi che innalzano la soglia di età incidono sulla disciplina dell'inalienabilità e su quella relativa alla circolazione dei beni culturali.
  Infine, ulteriori previsioni riguardano l'esercizio del commercio di cose antiche o usate.
  A tali fini, il comma 176 novella numerosi articoli del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.
  Il comma 177, anch'esso introdotto durante l'esame presso il Senato, riguarda il decreto con il quale sono definiti gli indirizzi di carattere generale per il rilascio dell'attestato di libera circolazione e, in particolare, prevede l'istituzione di un apposito «passaporto» per agevolare l'uscita e il rientro delle opere dal e nel territorio nazionale.
  Segnala, da ultimo, il comma 175, introdotto nel corso dell'esame al Senato, che autorizza l'adozione, entro 180 giorni, di un regolamento (ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988), per l'organizzazione del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007 (attinenti agli enti da riordinare per finalità di riduzione delle spese di funzionamento delle amministrazioni pubbliche mediante l'emanazione di regolamenti di riordino), nonché dell'ulteriore principio dell'adeguata rappresentanza dei settori produttivi interessati negli organi dell'ente. Contestualmente, viene abrogato il vigente regolamento di organizzazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2010, emanato in attuazione del citato articolo 2 della legge n. 244 del 2007).
  In conclusione, sottolinea come in questa fase sia necessario verificare se le modifiche introdotte dal Senato si inseriscano nel solco del lavoro condotto dalla Camera, valutando eventualmente la necessità di modificare il testo nella consapevolezza che ciò comporterebbe un ulteriore Pag. 25esame da parte del Senato. Auspica quindi una rapida approvazione del testo in esame anche al fine di consentire la presentazione di un nuovo disegno di legge sulla concorrenza per affrontare le questioni rimaste irrisolte.

  Stefano ALLASIA (LNA), nel ritenere che l'esame al Senato abbia notevolmente peggiorato il testo in esame, auspica un ampio dibattito che consenta di migliorare i contenuti del provvedimento.

  Davide CRIPPA (M5S) sottolinea preliminarmente la necessità di comprendere le intenzioni del Governo circa il prosieguo dei lavori sul disegno di legge. Ritiene infatti che il ritardo nella conclusione dell'esame del provvedimento da oltre due anni all'esame del Parlamento sia dovuto alla responsabilità del Governo che ne ha incomprensibilmente procrastinato l'esame in Assemblea al Senato.
  Passando al merito del provvedimento, segnala innanzitutto la questione della cessazione del mercato di maggior tutela. Sottolinea che l'Antitrust ha recentemente avviato un'istruttoria nei confronti di Enel, A2A e Acea per presunte pratiche volte a portare i clienti che rientrano nella fascia di maggior tutela al libero mercato, sfruttando la loro posizione dominante, utilizzando le informazioni anagrafiche e i dati di fatturazione dei clienti in possesso delle società di distribuzione per agevolare le società che operano sul libero mercato dei gruppi stessi. Sottolinea quindi la necessità di salvaguardare il ruolo calmieratore finora svolto da Acquirente Unico che ha consentito una reale convenienza dei costi dell'energia nel mercato di maggior tutela con indubbi vantaggi per le fasce sociali più deboli.
  In conclusione chiede se vi sia la concreta possibilità di apportare alcune modifiche significative modifiche alle nuove disposizioni introdotte dal Senato. Chiede altresì che le Commissioni possano procedere ad un ciclo di audizioni.

  Giuseppe CIVATI (SI-SEL-POS) sollecita la risposta al quesito posto dal deputato Crippa in merito alla possibilità di modificare ulteriormente il provvedimento.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, sottolinea che le questioni inerenti i tempi e le modalità di esame del provvedimento saranno trattate nella riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, convocata al termine della seduta odierna.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

RISOLUZIONI

  Martedì 23 maggio 2017. — Presidenza del presidente della X Commissione Guglielmo EPIFANI. – Interviene il sottosegretario per lo sviluppo economico Antonio Gentile.

  La seduta comincia alle 14.45.

7-01188 Crippa: Iniziative in merito ai sistemi di comunicazione dei dati relativi alle utenze domestiche.
(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00241).

  Le Commissioni proseguono la discussione della risoluzione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 17 maggio scorso.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, ricorda che nella precedente seduta di discussione le Commissioni riunite, dopo l'espressione del parere da parte del rappresentante del Governo, hanno approvato la risoluzione 7-01170 Fragomeli, come ulteriormente riformulata, che ha assunto il numero 8-00240.
  Successivamente le Commissioni hanno avviato la votazione della risoluzione n. 7-01188 Crippa, come riformulata, per la quale era stata richiesta la votazione per Pag. 26parti separate. In tale ambito le Commissioni hanno respinto l'impegno n. 1) della risoluzione, hanno approvato l'impegno n. 2), come ulteriormente riformulato dal presentatore, e hanno respinto gli impegni nn. 3), 4), 5) e 6).
  Essendo stata richiesta la verifica del numero legale, la Presidenza ne ha constatato l'assenza, rinviando l'ulteriore seguito della discussione alla seduta odierna.
  Pertanto, nella seduta odierna le Commissioni sono chiamate a votare la restante parte della risoluzione 7-01188, costituita dall'impegno n. 7) e dalle premesse.

  Il Sottosegretario Antonio GENTILE, alla luce di un ulteriore approfondimento, ritiene di poter esprimere una valutazione positiva sull'impegno n. 7) della risoluzione 7-01188 Crippa, come riformulata, considerato che i dati di misura non possono essere modificati e che la modifica dei parametri contrattuali presuppone una specifica richiesta del cliente finale interessato.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, avverte che l'impegno n. 7) e le premesse della risoluzione saranno poste in votazione separatamente.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'impegno n. 7) e le premesse della risoluzione 7-01188, come riformulata.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, avverte che la risoluzione approvata assume il n. 8-00241 (vedi allegato).

  La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 23 maggio 2017.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.10.

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