CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 maggio 2017
822.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 60

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 23 maggio 2017.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.
Esame emendamenti C. 4368 approvato in un testo unificato dal Senato.

  Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 23 maggio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio.
Atto n. 415.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Giuseppe GUERINI (PD), relatore, fa presente che, la Commissione è chiamata ad esaminare lo schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio.
  Prima di passare all'illustrazione delle disposizioni dello schema di decreto legislativo in esame, osserva che è opportuno fare brevemente un quadro di sintesi del panorama normativo nel quale questo va a collocarsi. Il provvedimento in esame è diretto a disciplinare lo svolgimento di funzioni giudiziarie onorarie, che trova copertura costituzionale nell'articolo 106, Pag. 61secondo comma, della Costituzione, secondo cui l'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli. Ricorda che l'ordinamento giudiziario ha previsto l'attribuzione di limitate competenze al giudice di pace nonché il supporto all'attività dei tribunali ordinari da parte di magistrati onorari giudicanti (GOT) e requirenti (VPO).
  In particolare, ricorda come fin dalla riforma del giudice unico di primo grado (decreto legislativo n. 51 del 1998), si era stabilita la temporaneità delle disposizioni sull'utilizzo dei giudici onorari di tribunale e dei viceprocuratori onorari presso i tribunali, prevedendo che tale disciplina dovesse trovare applicazione fino al complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria e comunque entro 5 anni dall'effettivo passaggio di competenze al nuovo giudice (articolo 245). Tale termine è stato più volte prorogato e, da ultimo, la legge di stabilità 2016, lo aveva fissato al 31 maggio 2016. Analoga temporaneità ha riguardato le funzioni il giudice di pace; l'articolo 7 della legge 374/1991 (istitutiva del giudice di pace) aveva stabilito la permanenza temporanea nella carica (per tre quadrienni) del magistrato onorario «in attesa della complessiva riforma dell'ordinamento dei giudici di pace». Anche in tal caso, in attesa della riforma, il Governo è intervenuto con il regime delle proroghe per prolungare l'attività di tali uffici, il cui apporto nello smaltimento del contenzioso (come del resto accaduto per GOT e VPO) si è, nel tempo, dimostrata sempre maggiore. La legge n. 57 del 2016 – oltre a introdurre disposizioni immediatamente precettive (in materia di incompatibilità e applicazioni del giudice di pace nonché di formazione di tutti i magistrati onorari) – ha previsto una delega annuale al Governo per un riordino complessivo del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria. Una prima parziale attuazione è avvenuta con il D.lgs. 92 del 2016 che ha provveduto in particolare a confermare nell'incarico per 4 anni i giudici di pace, giudici onorari di tribunale – GOT e viceprocuratori onorari – VPO in servizio (alla data di entrata in vigore del decreto delegato), in possesso di requisiti di idoneità all'esito della procedura di conferma straordinaria introdotta; il D.Lgs ha poi stabilito una nuova composizione della sezione dei magistrati onorari presso il consiglio giudiziario, comprendente sia i GOT che i VPO.
  Segnala che lo schema di decreto legislativo in esame – che consta di 36 articoli – completa l'attuazione della delega affidata al Governo con la legge n. 57 del 2016.
  La relazione illustrativa del provvedimento precisa, tuttavia, come – sulla base del rispetto del carattere di onorarietà dell'incarico – il Governo non abbia dato attuazione alla materia dei trasferimenti d'ufficio e a domanda dei magistrati onorari nonché alla materia disciplinare (articolo 1, comma 1, lettera g) e articolo 2, comma 8, della legge delega).
  Segnala, infine, che nel giugno 2016, la Commissione Europea ha chiuso negativamente per l'Italia la procedura EU-Pilot 7779/15/EMPL in relazione alla compatibilità con il diritto dell'Unione di specifici profili della disciplina nazionale relativa al servizio prestato dai magistrati onorari. Le misure introdotte dal provvedimento in esame sono ritenute dal Governo idonee a rispondere positivamente ai rilievi sollevati dalla Commissione. Il Capo I (articoli 1-3) reca disposizioni generali.
  L'articolo 1, rubricato «magistratura onoraria», dà attuazione alla delega volta a prevedere un'unica figura di giudice onorario inserito in un solo ufficio giudiziario, nonché la figura del magistrato onorario requirente, inserito nell'ufficio della procura della Repubblica, di cui rispettivamente alle lettere a) e b) dell'articolo 1 della legge n. 57 del 2016, in conformità ai principi e criteri direttivi indicati dai commi 1 e 2 dell'articolo 2. Più nel dettaglio, ai sensi dell'articolo in esame la magistratura onoraria è costituita da: giudici onorari di pace: magistrati onorari addetti all'ufficio del giudice di pace. I compiti e le funzioni ad essi assegnati sono disciplinati dall'articolo 9 Pag. 62dello schema; vice procuratori onorari: magistrati onorari addetti all'ufficio dei vice procuratori onorari, istituito ai sensi del articolo 2. I compiti e le funzioni ad essi assegnati sono disciplinati dall'articolo 16 dello schema. L'incarico di magistrato onorario presenta le seguenti caratteristiche: a) ha natura inderogabilmente temporanea; si svolge in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali. Al fine di assicurare tale compatibilità, a ciascun magistrato onorario non può essere richiesto un impegno superiore a due giorni a settimana; b) non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego. L'articolo 2 prevede l'istituzione, nelle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari, di strutture organizzative denominate «ufficio dei vice procuratori onorari» (comma 1). All'istituendo ufficio sono preposti, secondo le determinazioni organizzative del procuratore della Repubblica: i vice procuratori onorari, il personale di segreteria, coloro che svolgono il tirocinio formativo (comma 2). L'articolo 3 demanda ad un decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere del CSM, la fissazione del ruolo organico dei giudici onorari di pace e dei viceprocuratori onorari. Con separato decreto del Ministro della giustizia è determinata la pianta organica degli uffici del giudice di pace e degli uffici dei viceprocuratori onorari. Al decreto ministeriale di determinazione della pianta organica è altresì demandata l'individuazione, per ciascun ufficio del giudice di pace, del numero dei giudici onorari di pace che esercitano la giurisdizione civile e penale presso il medesimo ufficio nonché del numero dei giudici onorari di pace addetti all'ufficio per il processo del tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio del giudice di pace. In sede di prima applicazione la dotazione organica dei magistrati onorari non possa, in ogni caso, essere superiore a quella dei magistrati professionali che svolgono funzioni giudicanti/requirenti di merito (non si considerano i magistrati professionali con funzioni direttive di merito giudicanti/requirenti). In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge n. 57 del 2016, i criteri per la determinazione della dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari possono essere adeguati nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Secondo lo schema, questa disposizione trova fondamento in quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge delega.
  Fa presente che il Capo II (articoli 4-7) reca norme in materia di conferimento dell'incarico di magistrato onorario, di tirocinio e di incompatibilità. L'articolo 4 individua i requisiti essenziali per il conferimento dell'incarico di magistrato onorario, tra i quali si segnalano l'età non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta; la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni; la residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale è presentata domanda, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili. Il comma 2 dell'articolo vieta il conferimento dell'incarico in una serie di casi in attuazione della delega, tra cui a coloro che sono stati collocati in quiescenza ovvero che hanno svolto per più di quattro anni, anche non consecutivi, le funzioni giudiziarie onorarie disciplinate dal presente decreto. Il comma 3, recependo la lettera b) dell'articolo 2 della legge delega, prevede i titoli preferenziali per la nomina a magistrato onorario. Si segnala che in relazione a determinati titoli nello schema si prevede un periodo minimo di esercizio, come l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di avvocato o di notaio ovvero dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università. Costituiscono altresì titoli preferenziali: lo svolgimento con esito positivo del tirocinio, senza che sia intervenuto il conferimento dell'incarico di magistrato onorario; l'esercizio pregresso, per almeno un biennio, delle Pag. 63funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica non inferiore a quella di direttore amministrativo; lo svolgimento, con esito positivo, dello stage presso gli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98; il conseguimento del dottorato di ricerca in materie giuridiche; l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche negli istituti superiori statali. A parità di titolo preferenziale, la disposizione riconosce precedenza a coloro che hanno la più elevata anzianità professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianità; e in caso di ulteriore parità coloro che hanno la minore età anagrafica o ancora in subordine coloro che hanno conseguito il più elevato voto di laurea (comma 4). L'articolo 5 disciplina le cause di incompatibilità dei magistrati onorari. Il comma 2 prevede – riprendendo quanto già previsto con riguardo ai giudici di pace e ai GOT e VPO – particolari preclusioni con riguardo agli esercenti l'avvocatura. Il comma 3, riprendendo la lettera c) del comma 4 dell'articolo 2 della delega, aggiunge che gli avvocati e i praticanti abilitati che svolgono le funzioni di magistrato onorario non possono esercitare la professione forense presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario al quale sono assegnati e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Tale divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione professionale e ai soci della società tra professionisti, al coniuge, la parte dell'unione civile, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado. L'articolo 6 detta disposizioni in materia di ammissione al tirocinio, demandando al CSM l'individuazione con propria delibera, da adottarsi entro il 30 marzo di ogni anno, dei posti da pubblicare, anche sulla base delle vacanze previste nell'anno successivo, nelle piante organiche degli uffici del giudice di pace e dei VPO; nonché la determinazione delle modalità di formulazione del relativo bando e del termine per la presentazione delle domande. Gli interessati possono presentare, in relazione ai posti individuati, domanda di ammissione al tirocinio per non più di tre uffici dello stesso distretto. L'articolo 7, dando attuazione alla delega contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge n. 57, disciplina il tirocinio e il conferimento dell'incarico. Più dettagliatamente, la disposizione (comma 3) prevede che il tirocinio – in relazione al quale non spetta al magistrato alcuna indennità (comma 11) – per il conferimento dell'incarico di magistrato onorario, la cui durata è fissata in sei mesi, debba essere svolto per i giudici onorari di pace nel tribunale ordinario nel cui circondario ha sede l'ufficio del giudice di pace in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio; per i vice procuratori onorari, nella procura della Repubblica presso la quale è istituito l'ufficio dei viceprocuratori onorari in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio, sotto la direzione di un magistrato collaboratore. Questi si avvale di magistrati professionali affidatari, ai quali sono assegnati i tirocinanti per la pratica giudiziaria in materia civile e penale (comma 5). Né ai magistrati collaboratori né a quelli affidataria spetta un compenso aggiuntivo o un rimborso spese per lo svolgimento dell'attività formativa in questione (comma 12). Il tirocinio, oltre che nell'attività svolta presso gli uffici giudiziari, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto dei corsi teorico-pratici di durata non inferiore a 30 ore, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura. Per quanto concerne il conferimento dell'incarico, la disposizione prevede che la sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, acquisito il rapporto del magistrato collaboratore comprensivo delle schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari e delle minute dei provvedimenti, esaminato il rapporto della struttura formativa decentrata, formula un parere sull'idoneità Pag. 64del magistrato onorario in tirocinio e, per ciascun ufficio, propone al CSM la graduatoria degli idonei per il conferimento dell'incarico, formata sulla base della graduatoria di ammissione al tirocinio (comma 7). Acquisita la graduatoria e la documentazione allegata, spetta al CSM designare i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico in numero pari alle vacanze esistenti in ciascun ufficio (comma 8). L'incarico è formalmente conferito con decreto del Ministro della giustizia (comma 9). Gli ammessi al tirocinio che hanno conseguito l'idoneità e ai quali non sia stato conferito l'incarico nell'ufficio in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio, possono essere destinati, a domanda, ad altre sedi risultate vacanti (comma 10).
  Rammenta che il Capo III (articoli 8-14) reca norme in materia di organizzazione dell'ufficio del giudice di pace, delle funzioni e dei compiti dei giudici onorari di pace. Più nel dettaglio, l'articolo 8 attribuisce al presidente del tribunale il coordinamento e la vigilanza dell'ufficio del giudice di pace che ha sede nel circondario e, in particolare, la distribuzione del lavoro, mediante il ricorso a procedure automatiche, tra i giudici. Ai sensi del comma 2, la proposta di organizzazione è disposta con il procedimento di cui all'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relativo alle tabelle degli uffici giudiziari. Il presidente del tribunale attribuisce ad uno o più giudici professionali il compito di vigilare sull'attività dei giudici onorari di pace in materia di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi, nonché di stabilire le direttive e le prassi applicative in materia. Con riguardo ai procedimenti di espropriazione forzata, attraverso programmi informatici si assicura che l'assegnazione degli affari abbia luogo secondo criteri di trasparenza. L'articolo 9 disciplina le funzioni e i compiti dei giudici onorari di pace. Più nel dettaglio, la disposizione (comma 1) prevede che i giudici onorari di pace esercitano, presso l'ufficio del giudice di pace, la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile secondo le disposizioni dei codici di rito e delle leggi speciali. Ai sensi del comma 2, i giudici onorari di pace possono essere assegnati all’«ufficio per il processo», costituito presso il tribunale del circondario nel cui territorio ha sede l'ufficio del giudice di pace al quale sono addetti. In «chiave formativa» la disposizione prevede l'obbligatorio ed esclusivo inserimento dei giudici onorari di pace nelle strutture dell'Ufficio per il processo per i primi due anni del mandato (comma 4). I giudici onorari di pace assegnati a tale struttura non possono esercitare la giurisdizione civile e penale presso l'ufficio del giudice di pace (comma 3). Ai giudici onorari di pace inseriti nell'ufficio per il processo può essere assegnata, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 11, la trattazione di procedimenti civili e penali, di competenza del tribunale ordinario (comma 5). Come si precisa nella relazione illustrativa, la natura assolutamente residuale di tale modalità di impiego del giudice onorario in conformità della delega si fonda sul recupero di efficienza che deriva dall'istituzione dell'ufficio per il processo e dalla riforma della magistratura onoraria e in particolare delle disposizioni che ampliano soprattutto nel settore civile ma anche in quello penale la competenza dell'ufficio onorario del giudice di pace, con un significativo effetto deflattivo sui tribunali ordinari. Per tale ragione il legislatore ha deciso di riservare al giudice professionale in via tendenzialmente esclusiva la decisione delle cause vertenti nelle materie assegnate alla competenza del tribunale, anche mediante l'impiego del modello organizzativo della delega dei provvedimenti anche definitori. L'articolo 10 reca norme concernenti l'inserimento dei giudici onorari di pace nell'ufficio per il processo. I commi da 1 a 9 disciplinano le modalità dell'inserimento, a domanda o d'ufficio, e i casi di revoca. I commi 10-15 disciplinano i compiti che i magistrati onorari inseriti all'interno dell'ufficio per il processo possono svolgere, Pag. 65attuando la delega prevista dall'articolo 2, comma 5, lettera a), nn. 1)-3). Il comma 10 stabilisce che il magistrato onorario coadiuva il giudice togato compiendo tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale, sotto la «direzione e il coordinamento» del giudice professionale. Il comma in esame stabilisce, inoltre, che tale attività di ausilio possa essere compiuta anche in riferimento ai procedimenti nei quali il tribunale decide in composizione collegiale. Il giudice onorario può assistere alla camera di consiglio. Riguardo ai contenuti dell'attività, si prevede che in essa possano rientrare lo studio dei fascicoli, l'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, la redazione di bozze dei provvedimenti. Il comma 11 prevede la possibilità, da parte del giudice professionale, di delegare talune funzioni nell'ambito dei procedimenti civili, anche relativi a procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, purché non particolarmente complesse. Quanto alle attività che possono essere delegate, la disposizione in commento reca alcune tipologie esemplificative quali: l'assunzione dei testimoni, i tentativi di conciliazione, i procedimenti speciali concernenti il pagamento di somme non contestate (di cui all'articolo 186-bis e all'articolo 423, comma primo, del codice di procedura civile), i provvedimenti di liquidazione dei compensi degli ausiliari e la risoluzione di questioni «semplici e ripetitive». Il comma 12 stabilisce, in via generale, che al giudice onorario di pace non può essere delegata la pronuncia di provvedimenti definitori. Sono previste, però, alcune eccezioni. La legge delega si riferisce a provvedimenti specificatamente individuati in considerazione della loro semplicità. Le eccezioni – per le quali è delegata al giudice onorario di pace la pronuncia di provvedimenti definitori – sono: provvedimenti che definiscono procedimenti di volontaria giurisdizione, inclusi gli affari di competenza del giudice tutelare; provvedimenti possessori; provvedimenti che definiscono procedimenti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria; provvedimenti che definiscono procedimenti di impugnazione o di opposizione avverso provvedimenti amministrativi; provvedimenti che definiscono cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 50.000, nonché quelle relative al pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro non eccedenti il medesimo valore; provvedimenti che definiscono cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, purché il valore della controversia non superi euro 100.000; provvedimenti di assegnazione di crediti che definiscono procedimenti di espropriazione presso terzi, purché il valore del credito pignorato non superi euro 50.000. Il comma 13 stabilisce che le attività delegate debbano essere svolte attenendosi alle direttive concordate con il giudice professionale, anche secondo le direttive di carattere generale che possono emergere dalle riunioni cui i giudici onorari presso gli uffici del processo partecipano ai sensi dell'articolo 22 del presente provvedimento (si veda la relativa scheda). La modalità di diffusione e trasmissione al capo dell'ufficio delle direttive concordate sono individuate dal CSM. Il comma 14 disciplina i casi in cui il giudice onorario, apprezzato il caso concreto, non possa provvedere secondo le direttive impartitegli, riferisce al giudice togato che compie le attività oggetto di delega. Il comma 15 attribuisce al giudice professionale la vigilanza sulle attività svolte dal giudice onorario e può revocare la delega in presenza di giustificati motivi, informandone il presidente del tribunale. L'articolo 11 consente – al ricorrere di situazioni di carenze di organico o di criticità nello smaltimento dell'arretrato tassativamente indicate – di assegnare procedimenti civili e penali ai giudici onorari di pace con più di due anni di esperienza nell'incarico. Il comma 1 elenca le condizioni necessarie ai fini dell'assegnazione della trattazione dei procedimenti ai giudici onorari che si trovino nella situazione prevista dall'articolo 9, comma 4 (si tratta di coloro che abbiano già svolto due anni nell'incarico). L'assegnazione è giustificata al verificarsi di almeno una delle condizioni e, per Pag. 66situazioni straordinarie e contingenti, non si possono adottare misure organizzative diverse.
  Per l'individuazione dei giudici onorari cui assegnare i procedimenti si applicano i criteri previsti dall'articolo 10, commi 4 e 5 (alla cui scheda si rinvia). I criteri di assegnazione degli affari ai giudici onorari sono determinati ex articolo 7-bis dell'Ordinamento giudiziario, relativo alla proposta tabellare (commi 3 e 4). Il comma 5 pone un limite alle assegnazioni per ciascun giudice onorario di pace: esse non possono essere superiori ad un terzo del numero medio nazionale dei procedimenti pendenti per ciascun giudice professionale del tribunale, distinto per il settore civile e per quello penale. Il comma 6 enumera le esclusioni per il settore civile e per il settore penale. Il comma 7 attribuisce al presidente del tribunale l'assegnazione degli affari, secondo i criteri stabiliti ai sensi del comma 4.
  Infine sono dettati limiti di durata dell'assegnazione. Essa può essere mantenuta per un periodo non superiore a tre anni dalla scadenza del termine di cui al comma 7 (si tratterebbe del termine perentorio dei sei mesi dal verificarsi delle condizioni), anche quando siano venute meno le condizioni di cui al comma 1. L'articolo 12 disciplina la destinazione del giudice onorario di pace, quando sussistono determinate condizioni e con specifiche modalità, a comporre i collegi civili e penali del tribunale. Più nel dettaglio, l'unico comma della disposizione prevede che i giudici onorari di pace con oltre due anni di mandato, che sono inseriti nell'ufficio per il processo possono essere destinati a comporre i collegi civili e penali del tribunale, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di cui all'articolo 11. Del collegio non può comunque far parte più di un giudice onorario di pace. Ai giudici onorari di pace destinati a comporre i collegi possono essere assegnati esclusivamente procedimenti pendenti a tale scadenza. La destinazione è mantenuta sino alla definizione dei relativi procedimenti.
  La disposizione preclude la possibilità che il giudice onorario di pace possa essere destinato: per il settore civile, a comporre i collegi giudicanti dei procedimenti in materia fallimentare e i collegi delle sezioni specializzate; per il settore penale, a comporre i collegi del tribunale del riesame ovvero qualora si proceda per i reati di particolare gravità indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale. L'articolo 13 prevede la destinazione in supplenza del giudice onorario di pace, nei casi di assenza o impedimento temporaneo del magistrato professionale, anche nell'ambito del collegio. In ogni caso, il giudice onorario di pace non può essere destinato in supplenza per ragioni relative al complessivo carico di lavoro ovvero alle vacanze nell'organico dei giudici professionali. L'articolo 14 prevede che, nell'ipotesi di vacanza dell'ufficio del giudice di pace o di assenza o di impedimento temporanei di uno o più giudici onorari di pace, il presidente del tribunale possa destinare in supplenza uno o più giudici onorari di pace di altro ufficio del circondario per un periodo non superiore ad un anno.
  Osserva che il Capo IV (articoli 15-17) reca norme in materia di funzioni e compiti dei VPO. L'articolo 15 demanda al procuratore della Repubblica il compito di coordinare l'ufficio dei VPO (distribuendo il lavoro attraverso il ricorso a procedure automatiche) e di vigilare sulle attività svolte da questi, anche sorvegliando l'andamento dei servizi di segreteria ed ausiliari (comma 1). L'articolo 16 stabilisce le funzioni e i compiti dei VPO. Nel dettaglio la disposizione stabilisce che l'assegnazione dei vice procuratori onorari alla struttura organizzativa ha luogo con provvedimento del procuratore della Repubblica, trasmesso alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario (comma 2). Per quanto concerne le funzioni, in linea con quanto previsto dalla lettera b) del comma 6 dell'articolo 2 della legge delega, ai VPO sono attribuiti: compiti ausiliari. Il VPO è chiamato a collaborare con il magistrato professionale per l'espletamento degli ordinari compiti serventi rispetto all'esercizio della funzione giudiziaria (studio dei fascicoli, approfondimento Pag. 67giurisprudenziale e dottrinale e predisposizione delle minute dei provvedimenti); compiti e attività delegate (si rinvia all'articolo 17 dello schema). Tali compiti sono preclusi ai VPO nel corso del primo anno dal conferimento dell'incarico. Sull'attività svolta dal VPO è chiamato a vigilare il magistrato professionale, il quale, laddove ricorrano giustificati motivi, può disporre la revoca della delega (nel caso in sui siano stati delegati compiti), dandone comunicazione al procuratore della Repubblica. L'articolo 17 disciplina espressamente le attività delegabili, da parte del procuratore della Repubblica, al vice procuratore onorario. Più nel dettaglio, ai sensi dei commi 1 e 2 con riguardo ai procedimenti penali di competenza del giudice di pace, possono essere svolte – per delega (che deve essere conferita in relazione ad una determinata udienza o a un singolo procedimento) del procuratore della Repubblica – dal VPO le funzioni del PM: nell'udienza dibattimentale; per gli atti previsti dagli articoli 15 (chiusura delle indagini preliminari), 17 (archiviazione) e 25 (richieste del pubblico ministero) del D.Lgs. n. 274/2000; nei procedimenti in camera di consiglio, nei procedimenti di esecuzione e nei procedimenti di opposizione al decreto del PM di liquidazione del compenso ai periti, consulenti tecnici e traduttori. Con riguardo ai procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica, ad esclusione di quelli relativi ai delitti di cui agli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) c.p. commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, il VPO può svolgere, per delega del procuratore della Repubblica e secondo le direttive stabilite in via generale dal magistrato professionale che ne coordina le attività, le funzioni di PM: nell'udienza dibattimentale; nell'udienza di convalida dell'arresto; per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna; nei procedimenti in camera di consiglio (comma 3). Nella relazione illustrativa si precisa che la scelta di escludere che l'ufficio possa essere rappresentato dal VPO nei procedimenti riguardanti i delitti di lesioni e omicidio colposo conseguenti a violazioni delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro è riconducibile al fatto che si tratta di aree nelle quali in considerazione dei beni giuridici coinvolti e della professionalità richiesta in ragione dell'accertamento dei fatti, risulta necessaria in sede dibattimentale la presenza del magistrato professionale. Ai sensi del comma 4, Il VPO delegato può assumere le determinazioni relative all'applicazione della pena su richiesta nei procedimenti relativi ai reati per i quali l'azione penale è esercitata con decreto di citazione diretta, pur quando si proceda con giudizio direttissimo, e in quelli iniziati con decreto di giudizio immediato conseguente ad opposizione a decreto penale. Con riguardo alla applicazione della pena su richiesta, come si rileva nella relazione, al VPO è solo consentito assumere determinazioni, trattandosi di attività non delegabile di regola se non per reati la cui offensività va ritenuta modesta. Il VPO, nei procedimenti riguardanti reati di minore gravità, può redigere e avanzare richiesta di archiviazione, nonché svolgere compiti e attività, anche di indagine, ivi compresa l'assunzione di informazioni dalle persone informate sui fatti e l'interrogatorio della persona sottoposta ad indagini o imputata (comma 5). I reati di minore gravità sono individuati dalla disposizione attraverso il rinvio al comma 1 dell'articolo 550 del codice di procedura penale. Il VPO si attiene nello svolgimento delle attività a lui direttamente delegate alle direttive periodiche di cui all'articolo 15, comma 2, dello schema e può chiedere che l'attività e il provvedimento delegati siano svolti dal magistrato professionale titolare del procedimento se non ricorrono nel caso concreto le condizioni di fatto per provvedere in loro conformità (comma 6). Il Capo V, rubricato «Della conferma nell'incarico», è composto dal solo articolo 18 che disciplina la durata dell'incarico di magistrato onorario e il procedimento per la conferma in ruolo per un secondo mandato, in attuazione dei principi e criteri direttivi di delega. In particolare, quanto alla durata Pag. 68dell'incarico, la riforma prevede che: l'incarico di magistrato onorario dura 4 anni e alla scadenza può essere confermato – a domanda – per ulteriori 4 anni (comma 1); l'incarico di magistrato onorario non può essere svolto per più di 8 anni (oggi sono 12), anche non consecutivi, «includendo nel computo l'attività comunque svolta quale magistrato onorario, indipendentemente dal tipo di funzioni e compiti esercitati tra quelli disciplinati dal presente decreto» (comma 2). La diversa terminologia potrebbe avere una ripercussione sulla durata massima dell'incarico per coloro che già attualmente svolgono le funzioni di giudice di pace e di GOT e VPO. Per costoro, tuttavia, si applicheranno i principi e criteri direttivi specificamente dedicati ai magistrati onorari già in servizio, che potranno essere confermati per quattro mandati quadriennali (articolo 2, comma 17, lettera r), della legge delega e articolo 30, dello schema di decreto legislativo. L'incarico di magistrato onorario cessa comunque al compimento dei 65 anni di età (comma 3). Attualmente, il limite di età per la magistratura onoraria è fissato a 75 anni. Sul punto interviene anche la disciplina relativa ai magistrati onorari in servizio, fissando un limite massimo di 68 anni. Per quanto riguarda la conferma nell'incarico per altri 4 anni, lo schema di decreto delinea un dettagliato procedimento. Alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario spetta di stabilire i criteri per la selezione dei verbali di udienza e dei provvedimenti da parte del capo dell'ufficio giudiziario che redige il rapporto. Oltre alla domanda corredata degli allegati, la sezione autonoma dovrà acquisire anche il parere del consiglio dell'ordine territoriale forense e l'attestazione della Scuola superiore della magistratura circa la partecipazione del magistrato onorario alle attività di formazione (articolo 22, comma 3). La sezione autonoma del consiglio giudiziario esprime un giudizio di idoneità (o inidoneità) del magistrato onorario all'ulteriore svolgimento delle funzioni, eventualmente previa audizione dell'interessato. La sezione autonoma del consiglio giudiziario dovrà valutare negativamente il magistrato onorario che abbia privilegiato nella sua attività la definizione di procedimenti di natura seriale, a meno che ciò non risponda a specifiche esigenze dell'ufficio (comma 11). Il giudizio deve essere formulato almeno 2 mesi prima della scadenza del quadriennio e deve essere inviato al Consiglio superiore della magistratura (comma 7). Si prevede la delibera del CSM sulla domanda di conferma (comma 9) e decreto del Ministro della giustizia (comma 10). In base alla formulazione del comma 13, il decreto del Ministro interverrà solo in caso di conferma nell'incarico; la mancata conferma non assumerà tale veste bensì quella di provvedimento del CSM. In attuazione della delega, il comma 14 riconosce ai magistrati onorari che hanno esercitato per 8 anni le funzioni preferenza, a parità di merito, nei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato (ex articolo 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994).
  Rammenta che il capo VI, composto dal solo articolo 19, disciplina le ipotesi di astensione e ricusazione del magistrato onorario, dando così attuazione alla delega. Ricorda che questa disciplina riveste una particolare rilevanza in ragione del fatto che il magistrato onorario può, durante lo svolgimento delle funzioni, esercitare anche altre attività professionali (in genere, esercitare la professione forense). Tutti gli obblighi di astensione previsti per i giudici onorari di pace si applicano anche ai vice procuratori onorari.
  Osserva che il Capo VII, composto dagli articoli 20 e 21, disciplina i doveri del magistrato onorario e le ipotesi di decadenza, dispensa e revoca dall'incarico, in attuazione della delega. L'articolo 20 dà attuazione all'articolo 2, comma 9, lett. a), della legge n. 57 del 2016, in base al quale il Governo deve «prevedere che il magistrato onorario sia tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari». Si tratta peraltro di previsione analoga a quella già prevista attualmente per giudici di pace, GOT e VPO dalla legge n. 374 del 1991 e dal regio decreto n. 12 Pag. 69del 1941. In particolare, prosegue l'articolo 20 ricalcando la formulazione dell'articolo 1 (Doveri del magistrato) del decreto legislativo n. 109 del 1996, il magistrato onorario deve esercitare le funzioni e i compiti con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo, equilibrio e nel rispetto della dignità della persona. L'articolo 21 dà attuazione all'articolo 2, comma 10, della legge delega, che individua principi e criteri direttivi per regolamentare i casi di decadenza dall'incarico, revoca e dispensa dal servizio. L'articolo 21 dello schema di decreto legislativo, riprendendo il contenuto dell'articolo 9 della legge n. 374, prevede la decadenza dall'incarico di magistrato onorario nelle seguenti ipotesi (comma 1): venire meno di uno dei requisiti necessari per essere ammesso alle funzioni; dimissioni volontarie; sopravvenienza di una causa di incompatibilità. La dispensa dall'incarico, che può essere rilevata anche d'ufficio, è conseguenza di impedimenti di durata superiore a 6 mesi. Se l'impedimento ha durata inferiore, in base al comma 2 il magistrato onorario è comunque sospeso dall'incarico e perde il diritto all'indennità (v. infra). Tale disposizione si applica anche quando l'impedimento del magistrato onorario sia conseguenza di una malattia: se la malattia si protrae oltre i 6 mesi, il magistrato è dispensato dall'incarico; quando la malattia determina un impedimento di durata inferiore a 6 mesi comunque il magistrato onorario è privato dell'indennità (sul punto, si veda più in dettaglio il commento all'articolo 25 dello schema). Quanto alla revoca dall'incarico, questa discende dall'inidoneità del magistrato onorario ad esercitare le funzioni giudiziarie o i compiti dell'ufficio del processo. La relazione di accompagnamento dello schema motiva l'ampio ambito applicativo dell'istituto della revoca dall'incarico con il mancato esercizio della delega relativa al regime disciplinare. I commi da 6 a 10 delineano il procedimento da seguire per l'adozione del provvedimento di decadenza, dispensa o revoca dall'incarico. Alla fine il CSM delibera sulla proposta e il Ministro della giustizia dispone la decadenza, la dispensa e la revoca con decreto.
  Segnala che il Capo VIII, composto dal solo articolo 22, disciplina le attività di formazione dei magistrati onorari, tra le quali ricomprende anche riunioni periodiche organizzate dal presidente del tribunale. Ricorda che, contestualmente alla previsione di criteri di delega (articolo 2, comma 14), la legge n. 57 ha anche introdotto una disciplina immediatamente precettiva sulla formazione di giudici di pace, vice procuratori onorari e giudici onorari di tribunale (articolo 7). Lo schema di decreto legislativo riprende quella disciplina, integrandola. In generale, tutti i magistrati onorari sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione organizzati specificamente per loro, con cadenza semestrale, dalla Scuola superiore della magistratura (comma 3). In particolare, i giudici onorari di pace sono tenuti, inoltre, a partecipare a riunioni trimestrali organizzate dal presidente del tribunale. Analogamente ai giudici onorari di pace, anche i vice procuratori onorari dovranno partecipare alle riunioni trimestrali organizzate dal procuratore della Repubblica (o da un suo delegato). Come previsto dalla norma di delega, il comma 5 dell'articolo 22 qualifica la partecipazione alle iniziative di formazione e alle riunioni periodiche come attività obbligatorie.
  Rammenta che il Capo IX dello schema di decreto legislativo, composto dagli articoli da 23 a 26, disciplina le indennità spettanti ai magistrati onorari e il relativo regime fiscale, lo svolgimento delle attività nel periodo feriale e il regime giuridico della maternità e della malattia. L'articolo 23 riguarda la determinazione delle indennità dei magistrati onorari. Alla luce dei principi di delega, si delinea la misura dei compensi annuali lordi del magistrato onorario, specificando che per l'esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dal decreto legislativo tali compensi sono onnicomprensivi (comma 11). In particolare, la riforma: conferma che l'indennità spettante ai magistrati onorari si compone di una parte fissa e di una parte variabile di risultato (comma 1); individua in 16.140 Pag. 70euro la misura annuale lorda (comprensiva di oneri previdenziali e assistenziali) dell'indennità fissa da corrispondere ai magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie (comma 2). Si tratta dei giudici onorari di pace che esercitano la giurisdizione civile e penale presso l'ufficio del giudice di pace, ovvero che risultano assegnatari della trattazione di specifici procedimenti in tribunale ovvero destinati nei collegi giudicanti del tribunale, nonché dei vice procuratori onorari che sono stati delegati all'esercizio delle funzioni giudiziarie; prevede che ai magistrati onorari che non esercitano funzioni giudiziarie sia corrisposta una indennità fissa pari all'80 per cento dell'indennità prevista per i magistrati onorari che esercitano le funzioni giudiziarie, ovvero 12.912 euro (comma 3). Si tratta dei giudici onorari di pace inseriti nell'ufficio per il processo (articolo 10) e dei vice procuratori onorari inseriti nell'apposito ufficio (articolo 2) che coadiuvano il magistrato professionale e, sotto la sua direzione e il suo coordinamento, compiono tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria da parte di quest'ultimo (articolo 16, comma 1, lett. a); esclude che l'indennità per l'esercizio delle funzioni giudiziarie possa essere cumulata con l'indennità per l'esercizio delle funzioni non giurisdizionali (comma 4), prevedendo che quando un magistrato onorario svolge entrambe le attività, la misura dell'indennità fissa è quella prevista per i compiti e le attività svolti in via prevalente (comma 5); demanda al presidente del tribunale la determinazione degli obiettivi che i giudici onorari di pace dovranno raggiungere nell'anno solare, sia che esercitino la giurisdizione presso l'ufficio del giudice di pace o presso il tribunale, sia che svolgano attività non giurisdizionali nell'ufficio del processo, demanda al procuratore della Repubblica l'adozione di analogo provvedimento, nei medesimi termini, per la determinazione degli obiettivi che dovranno raggiungere i vice procuratori onorari, tanto che esercitino le funzioni giudiziarie, quanto che coadiuvino un magistrato professionale. Tanto il provvedimento del presidente del tribunale, quanto quello del procuratore della Repubblica dovranno essere comunicati alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario (commi 6 e 7); assegna al CSM il compito di adottare una delibera per definire i criteri in base ai quali fissare gli obiettivi nonché le procedure per la valutazione della realizzazione degli stessi (comma 8); individua in una percentuale tra il 15 ed il 30 per cento dell'indennità fissa, la misura dell'indennità di risultato, connessa al raggiungimento degli obiettivi (e dunque, in caso di esercizio prevalente delle funzioni giudiziarie, l'indennità di risultato potrà andare dai 2.421 ai 4.842 euro lordi; in caso di esercizio prevalente di funzioni non giudiziaria da 1.937 a 3.873 euro lordi). Si ricorda che la norma di delega consente al legislatore delegato di fissare l'indennità di risultato fino al 50 per cento dell'indennità fissa; la relazione illustrativa evidenzia che il Governo ha scelto «di non fissare la percentuale più elevata del 50 per cento consentita dalla legge delega, al fine di poter disporre di maggiori risorse da destinare alla parte fissa dell'indennità»; prevede che nella quantificazione dell'indennità di risultato da corrispondere al singolo magistrato onorario si tenga conto, all'interno della forbice 15-30 per cento, del livello di conseguimento degli obiettivi assegnati. L'articolo 23 delinea quindi il procedimento per la liquidazione dell'indennità (comma 10). Infine, il Governo non ha esercitato la delega prevista dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 57 del 2016, relativamente alla definizione delle modalità con cui il Ministero della giustizia provvede alla individuazione, anno per anno, delle risorse necessarie ad ogni tribunale e procura per la liquidazione delle indennità dell'intero personale di magistratura onoraria.
  Rammenta che la relazione illustrativa motiva questa scelta con «l'impossibilità di predeterminare ad inizio d'anno l'importo di cui ogni Tribunale o Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario possano disporre ai fini della liquidazione delle indennità, tenuto conto del regime Pag. 71previsto per la parte variabile della predetta indennità, legata al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Presidente del Tribunale o dal Procuratore della Repubblica, in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 30 per cento della parte fissa, determinabile soltanto alla chiusura dell'esercizio, con imputazione della relativa spesa all'esercizio successivo». In base all'articolo 32 dello schema di decreto, per la liquidazione delle indennità dovute ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della riforma continueranno ad applicarsi, per 4 anni da tale data, le disposizioni oggi vigenti. L'articolo 24 esclude che i magistrati onorari possano svolgere attività durante il periodo di sospensione feriale dei termini, ovvero dal 1o al 31 agosto di ciascun anno, pur riconoscendo loro, anche in relazione a quel mese, l'indennità fissa annua. La preclusione non è assoluta, perché potrebbe essere superata dalla sussistenza di «specifiche esigenze d'ufficio». In tal caso, il magistrato onorario chiamato a svolgere il proprio incarico in agosto, avrà diritto di non prestare attività nel periodo ordinario, per un corrispondente numero di giorni. I commi 1 e 2 dell'articolo 25 prevedono una tutela sociale minima dell'attività dei magistrati onorari in relazione ad alcuni eventi della vita, precisando che la malattia, l'infortunio o la gravidanza non comportano, entro determinati termini, la dispensa dall'incarico. Per gli iscritti agli albi forensi che svolgono le funzioni di giudice onorario di pace o di vice procuratore onorario opera l'obbligo di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. L'articolo 26 apporta modifiche al TUIR al fine di qualificare le indennità corrisposte ai magistrati onorari come reddito assimilato a quello da lavoro autonomo. L'articolo 27 – in attuazione dei criteri di delega indicati dall'articolo 2, comma 15, della legge n. 57 del 2016 – estende la competenza del giudice onorario di pace a procedimenti attualmente di competenza del tribunale.
  L'articolo 1 della legge delega n. 57 del 2016 ha indicato tra i contenuti l'ampliamento della competenza del giudice onorario di pace sia nel settore penale che in quello civile. In particolare, nel settore civile, deve essere aumentata la competenza per materia e per valore, ed estesi i casi di decisione secondo equità nelle cause il cui valore non ecceda 2.500 euro, (articolo 2, comma 1, lett. p), della legge delega). Si tratta di principi e criteri direttivi che prevedono sia una mera attuazione da parte del legislatore delegato in caso di attribuzione di blocchi di materie o di aumento dei limiti di valore [lettere a), d), e) e g)], sia una valutazione in sede di attribuzione delle competenze sulla base di parametri di complessità dell'attività attribuita al giudice onorario di pace [lettere b), c) ed f)]. Per quanto concerne l'ampliamento della competenza per materia in capo al giudice onorario di pace (si prescinde, quindi da limiti di valore) la delega è attuata dal Governo – così precisa la relazione al provvedimento – sulla base dei »parametri della minore complessità nonché della natura degli interessi coinvolti e della semplicità delle questioni che normalmente devono essere risolte». Ulteriore valutazione, agli stessi fini, ha riguardato «il tasso di normale conflittualità delle singole fattispecie di procedimento, preferendo mantenere nell'ambito di competenza del giudice professionale le procedure che presentano un tasso abitualmente elevato». Una prima serie di novelle è introdotta dall'articolo 27 al codice di procedura civile per ampliare la competenza del giudice onorario di pace. Il comma 1, lett. a), n. 1, modifica, anzitutto, l'articolo 7 del codice di procedura civile, che attualmente delinea il quadro della competenza per materia e per valore del giudice di pace. In relazione al valore della causa (da cui è evidentemente desunta la sua minore complessità), vengono attribuite al giudice onorario di pace le controversie: relative a beni mobili di valore non superiore a 30.000 euro; l'attuale limite è 5.000 (articolo 7, primo comma); di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, in cui il valore della controversia non supera i 50.000 euro; l'attuale limite Pag. 72è 20.000 euro (articolo 7, secondo comma). Tale intervento risponde alle previsioni di delega (articolo 15, comma 2, lettera d) ed e). In materia di diritti reali e comunione, la delega ha previsto per l'attribuzione al giudice onorario la verifica del parametro della minore complessità. La relazione al provvedimento chiarisce che, per alcune tipologie di cause, tale minore complessità è rivelata dalla predeterminazione di una certa soglia di valore. Sono, infatti, attratte alla competenza del giudice onorario di pace, purché nel limite di valore di 30.000 euro, in una serie di materie specificamente individuate (articolo 7, nuovo quarto comma del codice di procedura civile).
  Rammenta che, sempre in relazione al limite di valore, in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera p), della legge delega, il comma 1, lett. a), n. 3, dell'articolo 27 novella l'articolo 113, comma 2, del codice di procedura civile, per consentire al giudice onorario di pace di decidere secondo equità nelle cause il cui valore non sia superiore a 2.500 euro (il limite di valore attuale è di 1.100 euro). Dopo avere preliminarmente confermato la competenza del giudice onorario per le cause in materia di apposizione di termini (risulta espunta, per coordinamento con il contenuto del nuovo comma 3-ter dell'articolo 7 del codice di procedura civile, la competenza per le cause sull'osservanza delle distanze stabilite da leggi, regolamenti ed usi per il piantamento di alberi e di siepi) e le cause condominiali (come definite dall'articolo 71-quater, disp. att. c.c.), l'articolo 27, comma 1, lettera a), n. 1, aggiunge 10 nuovi numeri al terzo comma dell'articolo 7, c.p.c. (nn. da 3-ter a 3-duodecies) che estendono la competenza del giudice onorario di pace in materia di diritti reali e comunione in relazione alle seguenti controversie, ora attribuite al tribunale. Si tratta di una categoria di cause attribuite al giudice onorario in virtù della ridotta complessità dell'attività istruttoria e decisoria e degli interessi in gioco. Anche tale intervento è ricondotto all'articolo 15, comma 2, lettera c), della legge delega. Il comma 1, lettera a), n. 1, dell'articolo 27 aggiunge, poi, un ulteriore comma all'articolo 7 del codice di procedura civile che prevede, infine, indipendentemente da ragioni di connessione, l'attrazione alla competenza del tribunale di due azioni contro la stessa parte quando una delle domande riguardi specifiche controversie di competenza del giudice onorario di pace (ai sensi dell'articolo 7, terzo comma, nn. da 3-ter a 3-duodecies e quarto comma, codice di procedura civile). Il comma 1, lettera a), n. 2, dell'articolo 27 introduce nel codice di procedura civile un nuovo articolo 16-bis che estende la competenza del giudice onorario di pace all'esecuzione forzata mobiliare, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera g), della legge n. 57 del 2016. Tale regola generale trova, tuttavia, eccezione quando il bene mobile è oggetto della misura esecutiva insieme all'immobile in cui si trova; in tal caso la competenza è attratta dal tribunale. Rimane infatti di competenza del tribunale l'esecuzione forzata di immobili. Analoga competenza del tribunale riguarda l'esecuzione di crediti, di obblighi di fare e di non fare nonché per la consegna e il rilascio di cose. Le successive, numerose modifiche apportate, dalle rimanenti disposizioni del comma 1 nonché dai commi 2 e 3 dell'articolo 27, alla disciplina del codice di rito civile, al codice civile e alle sue disposizioni di attuazione hanno natura di coordinamento con l'indicato, complessivo trasferimento di competenze dal tribunale al giudice onorario di pace. Una prima serie di interventi riguarda la disciplina del codice processuale civile sull'esecuzione forzata mobiliare cioè quelle inerenti alla disciplina del pignoramento mobiliare presso il debitore (artt. 513, 518, 519, 520 e 521-bis del codice di procedura civile) e presso terzi (articolo 543 del codice di procedura civile).
  Altre novelle sono introdotte in attuazione dei contenuti della legge delega relativi ai procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria (articolo 2, comma 15, lett. b), della legge 57). Ulteriori modifiche riguardano, nella disciplina del codice civile (libro IV), l'acquisita competenza del giudice onorario di pace: Pag. 73per l'autorizzazione a vendere le cose deteriorabili o di dispendiosa custodia (articolo 1211); per l'indicazione del luogo di deposito della cosa venduta (articolo 1514); per la nomina del commissario per la vendita senza incanto in caso di inadempimento del compratore (articolo 1515); per l'autorizzazione all'apertura forzata delle cassette bancarie in caso di contratto bancario scaduto (articolo 1841). Sono modificate le disposizioni di attuazione del codice civile, ancora in relazione alla disciplina delle successioni ed ai diritti reali.
  Fa presente che, in relazione alla delega per i procedimenti in materia di comunione sono aggiunte alle norme di attuazione del codice civile nuove disposizioni che attribuiscono al giudice onorario di pace, anziché al tribunale, la competenza per una serie di atti. Altre modifiche delle stesse norme di attuazione, nella stessa materia, riguardano la competenza del giudice onorario di pace, anziché del tribunale: per la revoca dell'amministratore che non rende il conto della gestione o compia gravi irregolarità o che non dia notizia all'assemblea condominiale di atti che esorbitino le sue attribuzioni, nonché in materia di obbligazioni. L'articolo 28 ha per oggetto l'ampliamento della competenza del giudice di pace in materia tavolare. L'articolo 29 costituisce integrale attuazione della delega prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera p), della legge n. 57 del 2016, con riguardo all'ampliamento della competenza in materia penale dell'ufficio del giudice di pace. Rispetto a quelle civili è più limitata l'estensione delle competenze penali dell'ufficio del giudice di pace. L'articolo 29 modifica l'articolo 4 del decreto legislativo n. 274 del 2000 che delimita la competenza per materia del giudice di pace nel settore penale. Rispetto a quanto già previsto, il giudice onorario di pace vede estesa la propria competenza ai procedimenti relativi al delitto di minaccia, mentre se sussistono circostanze aggravanti, la competenza è, invece, del tribunale. Le nuove contravvenzioni di competenza del giudice onorario di pace sono: rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale (articolo 651 del codice penale); abbandono di animali (articolo 727 del codice penale); uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (articolo 727-bis del codice penale); violazioni della disciplina autorizzatoria sul controllo e sulla registrazione come presidi sanitari di sostanze alimentari messe in produzione, commercio e vendita e che contengano residui di prodotti – usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate – tossici per l'uomo, fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagazzinate (articolo 6 della legge n. 283 del 1962). Ricorda che l'attribuzione al giudice onorario di pace della competenza sui procedimenti per il reato previsto dall'articolo 626 del codice penale (Furti punibili a querela dell'offeso) non è disciplinata dallo schema di decreto. Infatti, nonostante l'espressa previsione da parte della legge delega, si tratta di reato per il quale il giudice di pace è già competente.
  Rammenta che il capo XI riguarda i magistrati onorari in servizio ed è composto da tre articoli, concernenti rispettivamente la durata dell'incarico, le funzioni e i compiti, la indennità spettante. L'articolo 30 disciplina la durata dell'incarico dei magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del nuovo decreto legislativo: tali magistrati possono essere confermati, alla scadenza del primo quadriennio, per ciascuno dei tre successivi quadrienni. Si tratta più specificamente: dei magistrati onorari in servizio alla data del 31 maggio 2016, confermati in base alla disciplina introdotta dal primo decreto legislativo n. 92 del 2016; entrato in vigore in tale data; dei magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del nuovo decreto legislativo, nominati successivamente alla entrata in vigore del primo decreto legislativo n. 92 del 2016. Anche per questi ultimi, infatti, la durata dell'incarico è quadriennale secondo quanto previsto dall'articolo 33, comma 9, dello schema di decreto in commento. La conferma ha luogo a domanda e secondo il Pag. 74procedimento e le modalità previste a regime dall'articolo 18, commi da 4 a 14, dello schema di decreto. Con il nuovo decreto legislativo sono dunque due le categorie di magistrati onorari in servizio di cui – in base alla delega – il legislatore delegato deve occuparsi: i magistrati onorari in servizio al 31 maggio 2016, confermati o in corso di conferma in base alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 92; i magistrati onorari in servizio nominati dopo il 31 maggio 2016 e prima della entrata in vigore del nuovo decreto legislativo.
  Per i magistrati onorari in servizio al 31 maggio 2016, la prima delle quattro conferme nell'incarico consentite dalla delega produce effetti a decorrere da tale data, coincidente con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 92. Per i secondi, il primo quadriennio decorre comunque dalla nomina. Per entrambe le categorie saranno possibili tre successive conferme quadriennali. In base al comma 2 dell'articolo 30, in ogni caso, l'incarico cessa al compimento del 68o anno di età. La disposizione riprende pressoché alla lettera quanto previsto dalla legge delega all'articolo 2, comma 17 lettera a), n. 4).
  L'articolo 31 stabilisce funzioni e compiti dei magistrati onorari in servizio, prevedendo, in particolare, che per quattro anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo il presidente del tribunale può assegnare: a) all'ufficio per il processo del tribunale i giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo come giudici onorari di tribunale; inoltre, a domanda, può assegnare i magistrati onorari già in servizio come giudici di pace; b) la trattazione dei nuovi procedimenti civili e penali di competenza del tribunale esclusivamente ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo come giudici onorari di tribunale, a tal fine potrà derogare alla disciplina a regime che individua le condizioni per l'assegnazione ai giudici onorari di pace dei procedimenti civili e penali. Il presidente del tribunale deve assegnare la trattazione dei procedimenti civili e penali di nuova iscrizione e di competenza dell'ufficio del giudice di pace esclusivamente ai giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo come giudici di pace, compresi coloro che risultano assegnati all'ufficio per il processo. Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, i giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale possono essere destinati a comporre i collegi civili e penali del tribunale secondo quanto previsto, a regime, dall'articolo 12 dello schema di decreto legislativo. L'assegnazione ai collegi può avere luogo anche qualora non sussistano le condizioni indicate dall'articolo 11, comma 1. La relazione illustrativa chiarisce che tale disposizione è prevista «nonostante l'assenza di uno specifico criterio di delega al riguardo (presente invece ai fini dell'assegnazione della trattazione dei procedimenti da decidere in composizione monocratica) perché strettamente attinente allo spirito della legge delega, conformata, in punto di regime transitorio, al principio della ultra attività dei preveggenti criteri di liquidazione dell'indennità con conseguente permanenza, nel periodo de quo, del corrispondente regime di utilizzo della magistratura onoraria». Spetta al CSM stabilire il numero minimo dei procedimenti da trattare nell'udienza tenuta dal giudice onorario di pace, inclusi quelli delegati (comma 4). Il comma 5 stabilisce poi le funzioni e i compiti dei magistrati onorari già in servizio con riguardo al loro quarto mandato. I giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del nuovo decreto legislativo sono inseriti nell'ufficio per il processo e possono svolgere esclusivamente i compiti e le attività relative ad esso, secondo quanto previsto, a regime, dall'articolo 10 dello schema di decreto.
  I viceprocuratori onorari in servizio alla medesima data possono svolgere esclusivamente i compiti e le attività di aiuto al magistrato professionale e, sotto la sua direzione e coordinamento, di svolgimento di tutti gli atti preparatori; si tratta Pag. 75delle funzioni e dei compiti che, a regime, sono individuati dall'articolo 16, comma 1, lettera a), dello schema di decreto. Peraltro, la delimitazione di compiti e funzioni stabilita dal comma 5 non opera nel caso in cui il CSM, con la conferma dell'incarico, riconosca la sussistenza di specifiche esigenze relativamente alla procura della Repubblica presso cui svolge i compiti spettanti a regime il viceprocuratore onorario oppure all'ufficio del giudice di pace cui è addetto il giudice onorario di pace oppure ancora al tribunale ordinario nel cui circondario il predetto ufficio ha sede. È lo stesso schema di decreto legislativo che precisa (comma 7) quali siano le esigenze di funzionalità appena richiamate: esse sussistono esclusivamente quando ricorre almeno una delle quattro condizioni, stabilite dall'articolo 11, comma 1, dello schema di decreto per l'assegnazione ai giudici onorari di pace dei procedimenti civili e penali. L'articolo 32 riguarda l'indennità dei magistrati onorari in servizio, secondo specifici principi e criteri direttivi, prevedendo per la liquidazione delle indennità dovute ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e viceprocuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo che si continuino ad applicarsi, sino alla scadenza del quarto anno successivo a tale data, i criteri previsti dall'articolo 11 della legge n. 374 del 1991, per i giudici di pace; dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 273 del 1989, per i giudici onorari di tribunale e per i viceprocuratori onorari. Dalla scadenza indicata, per la liquidazione dell'indennità ai magistrati onorari si applicano le nuove disposizioni a regime, che sono contenute nel capo IX dello schema di decreto legislativo. Il comma 3 dell'articolo 32, in conseguenza delle disposizioni appena indicate, precisa che il divieto di richiedere a ciascun magistrato onorario un impegno superiore a due giorni a settimana (articolo 1, comma 3, secondo periodo, dello schema di decreto) si applica ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo solo a decorrere dalla scadenza del quarto anno successivo a tale data. La relazione illustrativa, dopo avere richiamato l'esigenza di assicurare il rispetto del principio sovranazionale del pro rata temporis, evidenzia che a decorrere dalla scadenza del quadriennio si produce il definitivo superamento del sistema a cottimo.
  Rileva che il capo XII contiene disposizioni transitorie e finali ed è composto da due articoli.
  L'articolo 33 contiene una serie di disposizioni transitorie che regolano l'efficacia nel tempo delle diverse disposizioni dello schema di decreto. Il comma 1 regola l'applicabilità ai diversi magistrati onorari. Prevede che i primi nove capi dello schema di decreto legislativo siano applicati ai magistrati onorari immessi nel servizio dopo l'entrata in vigore del decreto. Per quanto riguarda i magistrati onorari in servizio a tale data, per quattro anni dovranno essere applicate le disposizioni dei primi nove capi solo per quanto non previsto dal capo XI che li riguarda. Decorsi quattro anni, anche ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto dovranno essere applicate tutte le disposizioni da esso previste, venendo pertanto meno l'efficacia delle disposizioni del capo XI. In base al comma 2, entreranno a fare parte dell'organico dei giudici onorari di pace e dei viceprocuratori onorari i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del ministro della giustizia con cui dovrà essere determinata la pianta organica degli uffici del giudice di pace. Come precisato nella relazione illustrativa, non dovranno così risultare diverse dotazioni organiche: una relativa a chi è stato immesso in servizio prima e l'altra relativa a chi è stato immesso in servizio dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo. Come regola generale, tali magistrati dovranno essere assegnati, con decreto del ministro della giustizia, all'ufficio presso il quale prestano servizio alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale che determina la pianta organica. Tuttavia, ciò si potrà realizzare solamente nel caso in cui il decreto sulla pianta organica preveda un Pag. 76corrispondente posto nella medesima, anche con riferimento all'esercizio da parte dei giudici onorari di pace della giurisdizione civile e penale presso tale ufficio oltre che ai giudici onorari di pace addetti all'ufficio per il processo del tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio del giudice di pace. Qualora il decreto ministeriale relativo alla pianta organica disponga la riduzione dell'organico di un ufficio, i magistrati onorari in servizio cui è stato conferito l'incarico da minor tempo, che risultino in soprannumero, sono riassegnati ad altro analogo ufficio dello stesso distretto. Viene poi individuata dai commi 3, 5 e 6 la data del 30 ottobre 2021 quale termine di decorrenza: per l'applicazione delle più ampie competenze del giudice di pace in materia civile, previste dall'articolo 27 dello schema di decreto, che riguarderanno i procedimenti civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata introdotti a decorrere da tale data; dalla stessa data, a tali procedimenti dovranno essere applicate le disposizioni, anche regolamentari, in materia di processo civile telematico per i procedimenti di competenza del tribunale vigenti alla stessa data; per l'applicazione delle nuove disposizioni relative all'ampliamento della competenza penale del giudice di pace (il riferimento è ai procedimenti penali concernenti notizie di reato acquisite o ricevute a decorrere dal 30 ottobre 2021); il 30 ottobre 2021 corrisponde alla conclusione della fase formativa dei nuovi giudici onorari immessi secondo il nuovo decreto legislativo. Il comma 4 prevede che le disposizioni relative all'ampliamento della competenza del giudice di pace in materia tavolare (articolo 28) debbano essere applicate ai procedimenti in materia introdotti a decorrere dal sesto mese successivo alla entrata in vigore del decreto legislativo. In base al comma 7, lo svolgimento di funzioni giudiziarie onorarie in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo rileva in due ipotesi: ai fini del computo relativo al superamento del periodo di quattro anni, anche non consecutivi, nelle funzioni giudiziarie onorarie, che impedisce il conferimento di un nuovo incarico di magistrato onorario (articolo 4, comma 2, lettera e), dello schema di decreto legislativo); ai fini del raggiungimento del limite massimo di otto anni complessivi nello svolgimento dell'incarico di magistrato onorario (articolo 18, comma 2, dello schema di decreto). Il comma 8 stabilisce un termine di sei mesi per l'adozione da parte del CSM della delibera relativa alla individuazione dei posti da pubblicare nelle piante organiche degli uffici del giudice di pace e di viceprocuratori onorari. In base all'articolo 6, comma 1, tale delibera dovrà essere adottata dal CSM entro il 30 marzo di ogni anno. Il comma 8 evidentemente disciplina la prima applicazione e, a tal fine, specifica che la delibera del CSM debba essere adottata nel termine di sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del ministro della giustizia che determina la pianta organica degli uffici del giudice di pace. Il comma 9 riguarda i magistrati onorari nominati dopo il 31 maggio 2016, data di entrata in vigore del primo decreto legislativo n. 92 del medesimo anno, e prima della entrata in vigore del nuovo decreto legislativo. Per tali magistrati onorari l'incarico ha durata quadriennale a decorrere dalla nomina e sia la nomina sia il tirocinio debbono essere regolati dalle disposizioni vigenti prima della entrata in vigore del nuovo decreto legislativo. Il comma 10 riguarda la possibilità di destinare in supplenza o in applicazione, anche parziale, in un ufficio del giudice di pace del circondario dove prestano servizio, i giudici di pace e i giudici onorari di tribunale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo. La applicazione o la supplenza potranno essere realizzate in presenza dei presupposti previsti a regime dall'articolo 14 dello schema di decreto e con le modalità ivi indicate.
  Rammenta che la relazione illustrativa collega la previsione alle gravi scoperture dell'organico dei giudici di pace che sarebbe tale da comportare la sostanziale non funzionalità di alcuni uffici sul territorio. Il comma 10 fa inoltre salve le previsioni sulla applicazione all'interno del Pag. 77distretto dei giudici di pace, contenute nell'articolo 6 della legge 57/2016. Si tratta, in quest'ultimo caso, di disposizioni che perderanno efficacia decorsi due anni dall'entrata in vigore della legge 57 (dunque il 13 maggio 2018). In base al comma 11, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale sulla pianta organica, il CSM dovrà adottare per il 2017, entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, la prima delibera con cui sono individuati i posti da pubblicare, anche sulla base delle vacanze previste nei 12 mesi successivi, nelle piante organiche. In tale prima applicazione il CSM dovrà individuare, nei limiti delle risorse disponibili, i posti da pubblicare sulla base delle piante organiche degli uffici del giudice di pace e delle ripartizioni numeriche per l'ufficio dei giudici onorari di tribunale e dei viceprocuratori onorari. Il comma 12 stabilisce che i procedimenti disciplinari pendenti nei confronti di magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo continueranno a essere regolati dalle disposizione previgenti. Peraltro, il comma 13 precisa che non possono essere promosse nuove azioni disciplinari a carico di magistrati onorari già in servizio per fatti commessi prima della entrata in vigore del decreto legislativo. Per tali fatti dovranno essere applicate le disposizioni in materia disciplinare cui all'articolo 21, commi da 3 a 10, dello schema di decreto. Si tratta, in particolare, delle disposizioni in materia di revoca dall'incarico e di alcune disposizioni sul procedimento relativo a decadenza, dispensa e revoca. L'articolo 34 prevede l'abrogazione di alcune disposizioni. Per l'abrogazione dell'articolo 245 del decreto legislativo n. 51 non è indicata alcuna decorrenza. L'effetto abrogativo dovrebbe coincidere quindi con l'entrata in vigore del decreto legislativo. Per le altre disposizioni dell'ordinamento giudiziario e della legge istitutiva del giudice di pace è precisata la decorrenza, che tuttavia coincide con la data di entrata in vigore del decreto legislativo. Decorre invece dalla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo l'abrogazione di una serie di disposizioni. L'articolo 35 prevede che il ministro della giustizia ogni anno proceda al monitoraggio sullo stato di attuazione del decreto legislativo con particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti. I criteri di monitoraggio e i dati rilevanti saranno stabiliti dal ministro della giustizia, previo parere del CSM.
  Entro il 30 giugno di ogni anno il ministro della giustizia deve trasmettere alle Camere e al CSM una relazione relativa all'attività di monitoraggio svolta. L'articolo 36 prevede al comma uno la clausola di invarianza finanziaria e precisa, al comma due, che al giudice onorario di pace assegnato nell'ufficio per il processo ovvero applicato ad altro ufficio del giudice di pace non è dovuta alcuna indennità di missione o di trasferimento, dovendosi intendere per sede di servizio il circondario del tribunale.

  Andrea COLLETTI (M5S) in considerazione della particolare rilevanza e complessità dello schema di decreto legislativo in titolo, chiede che sullo stesso la Commissione avvii un rapido ciclo di audizioni, con il coinvolgimento, in particolare, della Associazione Nazionale Magistrati, delle organizzazioni forensi, nonché delle associazioni rappresentative della magistratura onoraria. A tale riguardo, ritiene che l'attività conoscitiva della Commissione potrebbe essere avviata già a decorrere dalla prossima settimana.

  Edmondo CIRIELLI (FdI-AN), nel concordare con il collega Colletti circa la necessità di procedere ad audizioni sul provvedimento in discussione, osserva come i magistrati onorari rappresentino, attualmente, l'elemento portante del sistema giustizia, svolgendo un'attività sostanzialmente assimilabile a quella dei magistrati togati. In proposito, nel rammentare come il suo gruppo parlamentare abbia, in più di una occasione, denunciato l'eccessiva ampiezza della delega di cui alla legge n. 57 del 2016, ritiene che lo schema di decreto legislativo in titolo presenti profili di incostituzionalità, certamente Pag. 78destinati ad essere rilevati dalla Corte costituzionale. Quanto ai contenuti del provvedimento in titolo, osserva come lo stesso preveda un'indennità lorda annua in favore dei magistrati onorari, pari a circa 16.000 euro, assolutamente irrisoria, e tale da mettere in discussione le garanzie di autonomia e di indipendenza di tale categoria di magistrati. Osserva, altresì, come lo schema di decreto legislativo in discussione non riconosca i fondamentali diritti dei magistrati onorari in qualità di lavoratori, violando, in tal modo, gli impegni assunti a suo tempo dal Governo. In proposito, rammenta che nel corso della seduta dell'Assemblea del 28 aprile 2016, il Governo ha accolto un ordine del giorno (del quale figura come cofirmatario il relatore, onorevole Guerini) che prevedeva l'impegno del Governo a riconoscere per i magistrati onorari in regime transitorio una retribuzione lorda annua non inferiore a 36 mila euro, al fine di garantire lo svolgimento della libera e autonoma attività giurisdizionale in modo dignitoso. Per tali ragioni, chiede, quindi, al Governo ed alla maggioranza di avviare sul tema un'approfondita ed attenta riflessione.

  Nicola MOLTENI (LNA), nell'associarsi alle considerazioni dei colleghi Colletti e Cirielli, concorda in ordine alla necessità che la Commissione avvii un ciclo di audizioni sul provvedimento in discussione. Al riguardo, rammenta che la categoria della magistratura onoraria ha manifestato netta contrarietà sull'impianto complessivo del provvedimento, anche attraverso forme di sciopero. Invita, quindi, i colleghi della maggioranza e l'Esecutivo ad un ripensamento radicale dei contenuti dello schema di decreto o, quantomeno, all'introduzione dei doverosi correttivi. Nel rilevare, infatti, la necessità di modificare un provvedimento che, a suo giudizio, rischia di paralizzare integralmente il «sistema giustizia», auspica che l'Esecutivo possa reperire le risorse adeguate a far fronte alle legittime richieste dei magistrati onorari.

  Andrea MAESTRI (Misto-AL-P), concordando con le considerazioni testé espresse dai colleghi, manifesta netta contrarietà sull'impianto complessivo dello schema di decreto legislativo, che, a suo giudizio, non solo tradisce le aspettative di una parte importante della magistratura, ma anche i principi espressi nel parere reso dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato nell'adunanza del 23 marzo 2017. Ciò premesso, nel ritenere che il predetto schema di decreto in titolo rappresenti un'autentica sconfitta per il «sistema giustizia», si associa alla richiesta testé avanzata dai colleghi di avviare sul medesimo provvedimento un ciclo di audizioni.

  Arcangelo SANNICANDRO (SI-SEL) si associa alla richiesta dei colleghi a che la Commissione proceda ad un rapido ciclo di audizioni sul provvedimento in discussione, del quale ritiene necessario, data la rilevanza e la complessità della materia, valutare attentamente i contenuti.

  Donatella FERRANTI, presidente, nel prendere atto della richiesta di audizioni formulata dai rappresentanti di alcuni gruppi parlamentari, avverte che la questione sarà discussa nell'Ufficio di presidenza convocato al termine della seduta odierna. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.25.