CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 maggio 2017
816.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 114

SEDE REFERENTE

  Giovedì 11 maggio 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 14.15.

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.
C. 4444 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 maggio 2017.

  Maino MARCHI (PD) auspica che l'esame in sede referente possa costituire l'occasione per affrontare nel merito i diversi temi emersi nel corso delle audizioni svolte sul provvedimento in esame, al fine di apportare i necessari miglioramenti al testo attuale.
  In primo luogo, evidenzia che il decreto-legge corrisponde, tanto nell'impostazione di fondo quanto nelle finalità complessive, alla cornice prefigurata nel Documento di economia e finanza 2017. Infatti, per quanto il provvedimento si muova nella direzione della indispensabile Pag. 115correzione dei conti pubblici, fa presente che tale intervento non deriva dalla necessità di colmare un divario negativo rispetto alle previsioni formulate da ultimo con la legge di bilancio per il 2017, il cui conseguimento risulta invece allo stato pienamente realizzabile, bensì dalla interlocuzione avvenuta con le istituzioni europee, che ha richiesto un miglioramento nel rapporto deficit-PIL, che per effetto delle misure contenute nel presente decreto passa dal 2,3 al 2,1 per cento nel 2017.
  Dall'altro lato, il decreto-legge in esame reca misure di sostegno alla crescita economica ed occupazionale del Paese, che a suo avviso deve essere ulteriormente incentivata rispetto ai pur positivi segnali di ripresa già in atto.
  Sottolinea altresì che il provvedimento non reca misure una tantum, bensì prevalentemente interventi di carattere strutturale, soprattutto sul versante delle maggiori entrate tributarie e su quello di una prima, parziale sterilizzazione delle clausole di salvaguardia relative all'IVA e alle accise sulla benzina, i cui effetti si riverberano positivamente anche sul 2018 e sulle annualità successive, in tal modo prefigurando alcune linee di azione che potranno trovare piena definizione con il prossimo disegno di legge di bilancio.
  Esprime altresì apprezzamento per le misure di contrasto all'evasione fiscale, che di fatto ripropongono e rafforzano strumenti di lotta all'evasione già sperimentati con successo in passato. In tale quadro, segnala tuttavia la necessità di meglio definire le disposizioni in materia di split payment di cui all'articolo 1, in modo tale che ai soggetti direttamente interessati possa essere assicurata la dovuta liquidità, stabilendo una tempistica dei rimborsi certa e ragionevole.
  Per quanto concerne la tematica della finanza locale, osserva che, se da un lato occorrerebbe assicurare ai comuni una effettiva autonomia finanziaria, ridottasi a seguito della introduzione della TASI sulla prima casa, limitando al contempo l'eccessivo ricorso alla finanza derivata registratosi nel passato, dall'altro appare ineludibile un intervento relativo alle province, che a seguito della «riforma Delrio» e dell'esito della consultazione referendaria sulla riforma costituzionale, si trovano oggi a dover esercitare rilevanti funzioni fondamentali non assistite dalle occorrenti risorse finanziarie. Al riguardo, a suo avviso occorre pertanto proseguire lungo il percorso già tracciato con la ultima legge di bilancio, che ha sterilizzato una parte dei tagli previsti a carico del predetto comparto. Rileva, infine, che le misure in tema di investimenti per la realizzazione di eventi sportivi già programmati, di cui agli articoli 61 e 63 del presente decreto, risultano pertinenti rispetto alle finalità complessive del provvedimento, giacché le predette misure appaiono suscettibili di determinare effetti rilevanti sull'indotto economico e riflessi positivi anche dal punto di vista sociale, attraverso l'attiva partecipazione delle comunità interessate, ed in particolare dei giovani.

  Rocco PALESE (Misto-CR) ribadisce le perplessità già manifestate nel corso dell'audizione del Ministro Padoan in merito all'impianto e alle finalità complessive del decreto-legge in titolo, auspicando nel corso dell'esame in sede referente un atteggiamento costruttivo da parte del relatore e del Governo, tale da consentire l'individuazione di soluzioni alle questioni maggiormente problematiche evidenziate durante l'ampio ciclo di audizioni svolte. Intende, in particolare, fare riferimento alla necessità di dotare le misure relative alla definizione agevolata delle controversie tributarie, di cui all'articolo 11, della dovuta coerenza, anche sotto il profilo ordinamentale, nonché alle riserve illustrate dai rappresentanti degli ordini professionali in tema di split payment e dai rappresentanti degli agenti immobiliari in materia di ritenute sulle locazioni brevi. Ciò posto, preannunzia la presentazione di proposte emendative qualificate, volte ad introdurre nel testo i dovuti correttivi.

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  Luca PASTORINO (SI-SEL-POS) confida che nel corso dell'esame in sede referente possano essere apportati al testo soluzioni migliorative rispetto ai temi emersi nel corso dell'ampio ciclo di audizioni svolto sul provvedimento, che presenta indubbiamente un campo di interventi assai vasto. Tra le misure in esso contenute esprime apprezzamento, in particolare, per quelle relative ai comuni colpiti dai recenti eventi sismici, mentre richiama l'attenzione in termini critici circa l'opportunità di riconsiderare le disposizioni sul regime fiscale delle locazioni brevi, rammentando al riguardo come nel corso dell'esame parlamentare dello scorso disegno di legge di bilancio proprio il Governo avesse manifestato notevoli perplessità rispetto alla introduzione della cedolare secca sulle locazioni brevi. Pone, inoltre, l'accento sulla esigenza da più parti sollecitata di introdurre nel nostro ordinamento misure analoghe alla cosiddetta web tax, nonché su quella di garantire, nell'ambito delle disposizioni sullo split payment di cui all'articolo 1 del presente decreto, la necessaria liquidità in favore dei soggetti interessati, in particolare degli esercenti le professioni. Segnala, infine, la difficile situazione in cui versano le province italiane, anche in considerazione del fatto che i contributi ad esse destinati da talune disposizioni del presente articolo trovano copertura finanziaria tramite una corrispondente riduzione dei fondi destinati attualmente al trasporto pubblico locale.

  Mauro GUERRA (PD), relatore, rileva come nel corso delle audizioni svolte sul provvedimento in discussione siano emersi diversi temi meritevoli di un ulteriore approfondimento, tra cui in particolare quelli relativi al comparto della finanza locale, con specifico riguardo alla situazione attraversata dalle province italiane, alle disposizioni in materia di split payment, con la conseguente necessità di scongiurare l'eccessiva contrazione della liquidità spettante ai soggetti privati coinvolti, agli interventi in favore delle zone terremotate, alle questioni complessive del trasporto pubblico locale e regionale nonché alla esigenza di disciplinare la cosiddetta economia della rete. Da parte sua, dichiara l'impegno a considerare con la massima attenzione ogni proposta emendativa volta a precisare e migliorare i contenuti del testo e ad assicurare una maggiore efficacia, anche sotto il profilo della sostenibilità finanziaria, alle misure ivi previste, che ricorda essere ispirate alla ratio di coniugare la correzione dei saldi di finanza pubblica richiesta dalle istituzioni europee con il sostegno allo sviluppo e alla ripresa economica ed occupazionale del Paese. Nel rammentare che il provvedimento risulta pienamente coerente e funzionale rispetto agli impegni ed alle prospettive indicati nel Documento di economia e finanza 2017, confida che il lavoro che la Commissione sarà da qui in avanti chiamata a svolgere in fase di esame delle singole proposte emendative potrà rappresentare una utile sede di confronto tra le diverse forze parlamentari nell'ottica di apportare al testo quei miglioramenti da più parti sollecitati.

  Il Viceministro Enrico MORANDO, nell'evidenziare l'importanza della fase dell'esame preliminare, cruciale e decisiva ai fini del lavoro emendativo, che verrebbe altrimenti depotenziato, auspica che, nella fase della discussione e votazione degli emendamenti, venga adottato un criterio di rilievo qualitativo.
  Pur ritenendo tecnicamente fondata in linea teorica l'osservazione formulata dal deputato Alberto Giorgetti nella scorsa seduta circa il fatto che, per quanto la correzione dei conti pubblici sia quantitativamente limitata, si tratterebbe comunque di una manovra di finanza pubblica potenzialmente restrittiva e che pertanto sarebbe suscettibile di determinare effetti negativi sulla crescita, non può invece concordare sull'opportunità di non adottare tale intervento correttivo, poiché ciò avrebbe messo a rischio a livello internazionale la credibilità e la valutazione di solidità finanziaria del nostro Paese, con pesanti ricadute sul tasso di interesse richiesto dai sottoscrittori del Pag. 117debito pubblico italiano. Ciò appare ancora più rilevante se si considera che è probabile che nei prossimi mesi venga ridotto il quantitative easing da parte della Banca centrale europea, a seguito dell'aumento del tasso di inflazione che sembra avvicinarsi gradualmente al livello del 2 per cento stabilito come massimo dalla stessa istituzione monetaria. Pertanto l'Italia non può non farsi trovare pronta a tale appuntamento, poiché arrivarvi in piena procedura d'infrazione determinerebbe seri problemi per il servizio del debito. Peraltro evidenzia che la correzione dello 0,2 per cento dell'indebitamento appare assolutamente marginale, tanto che l'Ufficio parlamentare di bilancio non ha attribuito a tale correzione dei conti alcun impatto sulla crescita, evidentemente anche in considerazione del mix di misure adottate sul versante della spesa e soprattutto delle entrate e del relativo moltiplicatore.
  Nel rilevare quindi che alcune misure di consolidamento dei conti pubblici hanno un effetto più limitato sul PIL rispetto ad altre, osserva che per esempio il contrasto dell'evasione fiscale determina un effetto negativo sulla crescita sicuramente meno rilevante rispetto all'incremento delle aliquote fiscali, poiché i moltiplicatori relativi a tali interventi sono di diversa entità. Rileva tuttavia che la scelta del Governo di ricorrere prioritariamente al contrasto dell'evasione fiscale per aumentare il gettito deve avvenire senza penalizzare eccessivamente in termini di liquidità le imprese corrette sul piano fiscale, altrimenti il moltiplicatore da applicare per calcolare l'impatto sul PIL sarebbe sicuramente di maggiore entità a seguito del calo della competitività delle imprese medesime. A tal fine il rafforzamento della lotta all'evasione fiscale dovrebbe essere accompagnato da misure, sul piano amministrativo o legislativo, per garantire una maggiore tempestività dei rimborsi fiscali.
  In merito alla richiesta di chiarimenti formulata nella seduta precedente dall'onorevole Melilla circa la possibilità che una quota della maggiore imposta accertata in contestazione risulti già scontata nei tendenziali quale entrata da accertamento, si riserva di fornire dati puntuali nel corso del prosieguo dell'esame del provvedimento.
  Circa l'accento posto sull'esigenza, da più parti sollecitata, di introdurre nel nostro ordinamento misure analoghe alla cosiddetta web tax, fa presente che il Governo è disponibile a esaminare le ipotesi per una soluzione di transizione verso un esito concordato a livello europeo, riconoscendo una facoltà di opzione per raggiungere un accordo con l'Agenzia delle entrate alle multinazionali interessate, come segnalato anche dal Ministro Padoan nel corso dell'ultima audizione.
  In merito alle disposizioni in materia di giochi, nell'osservare come venga diffusamente proposto un riequilibrio, a parità di gettito, fra la tassazione del gioco on line e quella del gioco tradizionale, fa presente di ritenere auspicabile e tecnicamente possibile spostare parzialmente l'imposizione dal gioco tradizionale a quello on line.
  Riguardo alle considerazioni svolte dall'onorevole Pastorino circa l'opportunità di riconsiderare le disposizioni sul regime fiscale delle locazioni brevi, fa presente che tale settore è caratterizzato indubbiamente da una significativa evasione e di ritenere una soluzione opportuna per equità ed efficacia quella di adottare il regime della cedolare secca. Assicura comunque che il Governo è disponibile a valutare eventuali proposte emendative volte ad introdurre correttivi, fermo restando l'impianto della scelta effettuata.
  In conclusione, fa presente come anche il provvedimento in esame si collochi all'interno del sentiero del bilanciamento del necessario consolidamento dei conti pubblici con la spinta alla crescita, trattandosi di due tipologie di misure che devono necessariamente accompagnarsi al fine di evitare effetti depressivi per l'economia.

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  Edoardo FANUCCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 11 maggio 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 14.50.

Istituzione della giornata in memoria dei Giusti dell'umanità.
C. 2019.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 maggio 2017.

  Edoardo FANUCCI, presidente, in sostituzione del relatore, tenuto conto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo nella seduta di ieri, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 2019, recante Istituzione della giornata in memoria dei Giusti dell'umanità;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che, all'articolo 1, commi 3 e 4, appare necessario prevedere che le iniziative promosse dagli istituti scolastici, nonché dalle amministrazioni ed enti pubblici siano configurate come facoltative, al fine di evitare l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE
  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:
    al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: organizzano con le seguenti: possono organizzare;
    al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: promuovono con le seguenti: possono promuovere».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz.
C. 4102.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 maggio 2017.

  Il Viceministro Enrico MORANDO fa presente che il Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, del quale si prevede la riduzione, in misura pari a un milione di euro annui a decorrere dal 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del presente provvedimento, reca le necessarie disponibilità. Osserva altresì che le risorse Pag. 119del Fondo unico per lo spettacolo utilizzate a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento sono da intendersi esclusivamente quelle di parte corrente, iscritte nella missione 21 «tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», programma 2 «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo», poiché le risorse di conto capitale allocate sul Fondo medesimo, iscritte nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo», a decorrere dal 2017, risultano interamente finalizzate al Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, di cui all'articolo 13 della legge n. 220 del 2016, recante «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo». Precisa, infine, che le risorse di cui si prevede l'utilizzo sono effettivamente disponibili e la destinazione delle medesime alle finalità del presente provvedimento non è suscettibile di pregiudicare gli interventi previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 4102, recante Modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    il Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, del quale si prevede la riduzione, in misura pari a un milione di euro annui a decorrere dal 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del presente provvedimento, reca le necessarie disponibilità;
    le risorse del Fondo unico per lo spettacolo utilizzate a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento sono da intendersi esclusivamente quelle di parte corrente, iscritte nella missione 21 «tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», programma 2 «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo», poiché le risorse di conto capitale allocate sul Fondo medesimo, iscritte nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo», a decorrere dal 2017, risultano interamente finalizzate al Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, di cui all'articolo 13 della legge n. 220 del 2016, recante «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo»;
    le risorse di cui si prevede l'utilizzo sono effettivamente disponibili e la destinazione delle medesime alle finalità del presente provvedimento non è suscettibile di pregiudicare gli interventi previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime;
  rilevato che:
   le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 34 del 2011, previste a copertura degli oneri di cui alla presente proposta di legge, sono confluite nella dotazione complessiva del Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, che è suscettibile di rimodulazione con legge di bilancio;
   risulta pertanto necessario imputare la copertura dei predetti oneri direttamente alle risorse di parte corrente del citato Fondo unico per lo spettacolo, anziché all'autorizzazione di spesa di cui al menzionato articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 34 del 2011;
  esprime
PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   All'articolo 1, sostituire il comma 1 con i seguenti:
    1. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, le parole: «e della Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura per la realizzazione del Romaeuropa Pag. 120Festival» sono sostitute dalle seguenti: «, della Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura per la realizzazione del Romaeuropa Festival e della Fondazione di partecipazione Umbria Jazz».
    1-bis. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di parte corrente del Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.
    1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.55.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 11 maggio 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento.
Atto n. 411.

(Rilievi alla XIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Susanna CENNI (PD), relatrice, nel ricordare preliminarmente che il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 5 della legge n. 170 del 2016 (legge di delegazione europea 2015) – reca disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 1169/2011 in materia di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e della direttiva 2011/91/UE, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare, fa presente di non avere osservazioni da formulare, nel presupposto che la riassegnazione delle entrate da sanzioni prevista dall'articolo 6 riguardi esclusivamente fattispecie sanzionatorie di nuova istituzione, in relazione alle quali non sono quindi scontati introiti in base alla vigente normativa. Alla luce di ciò, propone pertanto di esprimere sullo schema di decreto in titolo una valutazione favorevole.

  Il Viceministro Enrico MORANDO, attesa l'insussistenza di profili problematici dello schema di decreto in esame, anche in relazione alla questione richiamata dalla relatrice con riferimento alla riassegnazione delle entrate da sanzioni di cui all'articolo 6, concorda con la proposta di valutazione favorevole formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.
Atto n. 401.

(Rilievi alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 aprile 2017.

Pag. 121

  Il Viceministro Enrico MORANDO fa presente che, per quanto attiene agli impatti amministrativi e funzionali del provvedimento in oggetto sulle strutture pubbliche interessate, la generale semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione stabilita dalle nuove procedure consentirà di far fronte ai nuovi carichi di lavoro in termini di efficienza ed efficacia e senza far ricorso a risorse umane e strumentali aggiuntive. In particolare, per quanto attiene ai procedimenti ordinari di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA di competenza statale, avverte che gli stessi – anche a fronte del sicuro incremento delle istruttorie derivante dall'attrazione a livello statale di procedimenti prima incardinati presso le regioni – saranno svolti senza aggravi amministrativi, in quanto la competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) che sovraintende ai citati procedimenti avrà alle proprie dipendenze funzionali sia la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS sia il Comitato tecnico istruttorio. In particolare, osserva che il Comitato tecnico istruttorio, organo di nuova istituzione costituito da 30 unità di personale pubblico deputate in via esclusiva all'espletamento delle istruttorie, consentirà un significativo innalzamento del monte ore dedicato proprio alle fasi di istruzione tecnico-amministrativa funzionali all'adozione dei provvedimenti VIA.

  Rileva che anche i nuovi meccanismi di remunerazione della Commissione e del Comitato, incentrati su compensi integralmente coperti dalle tariffe riscosse (ad eccezione del solo trattamento economico fondamentale dei componenti del Comitato, che resta a carico delle amministrazioni di appartenenza) – da corrispondersi non più in misura forfetaria ma in funzione delle attività effettivamente svolte, delle responsabilità e, soprattutto, dei provvedimenti esitati – garantirà senz'altro l'incremento dei livelli di produttività complessiva dell'azione amministrativa. Precisa che l'incardinamento dei due organismi (Commissione e Comitato) alle dipendenze funzionali della competente Direzione generale del MATTM assicurerà una maggiore efficienza e speditezza nello svolgimento delle istruttorie e nell'adozione dei provvedimenti, atteso che in ragione di tale nuovo assetto organizzativo saranno facilmente rinvenibili i relativi profili di responsabilità dirigenziale, nonché di valutazione delle performance.

  Per quanto attiene al cosiddetto «procedimento unico ambientale», di cui all'articolo 16, in ragione delle nuove procedure ivi previste, rileva che non si realizzano spostamenti di competenze tra le amministrazioni a vario titolo coinvolte nell'adozione del provvedimento, restando ciascuna di esse responsabile della propria fase procedimentale; l'efficientamento della procedura risiede dunque nella nuova modalità coordinata e unica connessa al rilascio di tutti i titoli ambientali che si svolge in seno alla conferenza dei servizi.

  Chiarisce che le tariffe di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 152 del 2006, novellato dall'articolo 21 dello schema in esame, sono determinate in base al principio della copertura integrale del costo effettivo del servizio cui ineriscono. Inoltre, non sussistono disallineamenti temporali tra le predette tariffe e le spese derivanti dalle attività contemplate nell'articolo 6, in quanto la riscossione della tariffa precede l'espletamento della relativa attività. In particolare, in merito alla possibilità di far fronte alle spese di funzionamento della Commissione tecnica VIA/VAS e del Comitato tecnico istruttorio, di cui all'articolo 6, nel limite delle risorse derivanti dalla corresponsione delle tariffe, occorre distinguere due fasi attuative. La prima fase, relativa alla necessità di disciplinare un regime transitorio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, per il biennio 2017-2018 vedrà l'adozione del «decreto tariffe» di cui all'articolo 21 (basato sul costo effettivo del servizio) e, Pag. 122successivamente, del decreto di cui all'articolo 6 relativo ai costi di funzionamento della Commissione e del Comitato (nei limiti dei proventi tariffari di cui al «decreto tariffe»). Per tale prima fase, non potendosi contare sulla riscossione di tariffe adeguate al nuovo «decreto tariffe» nei mesi precedenti all'adozione di quest'ultimo, il decreto annuale di determinazione dei costi di funzionamento e dei compensi di cui all'articolo 6 dovrà necessariamente tenere conto di tale circostanza, adottando le opportune soluzioni contabili a carattere transitorio. Osserva invece che nella seconda fase, a regime, a partire dall'anno finanziario 2019, il decreto annuale di determinazione dei costi di funzionamento e dei compensi di cui all'articolo 6 potrà contare sull'avvenuta riscossione, nell'anno 2018, di tariffe integralmente adeguate al nuovo «decreto tariffe» previsto all'articolo 21.

  Per quanto attiene all'impiego di personale pubblico che confluirà nel Comitato tecnico istruttorio, l'esplicito richiamo agli istituti del comando, distacco o fuori ruolo di tali risorse umane vale a garantire sempre e comunque l'applicazione della normativa che impone il rilascio di apposito nulla osta da parte dell'amministrazione di appartenenza. Ricorda che tale ultimo istituto assicura in termini di certezza che il personale dipendente autorizzato a prestare servizio presso il Comitato tecnico sia, per definizione, ritenuto non indispensabile all'amministrazione di provenienza proprio a seguito e in forza di una specifica valutazione di quest'ultima.

  Osserva altresì che i soggetti pubblici chiamati – eventualmente – a garantire il supporto all'autorità competente nelle attività di monitoraggio dell'adempimento delle condizioni ambientali, di cui all'articolo 17, renderanno le proprie prestazioni secondo l'istituto dell'avvalimento, che presuppone evidentemente la disponibilità dell'amministrazione cui appartiene il personale dedicato alle attività di monitoraggio a svolgere tali compiti, non ravvisandosi nell'istituto dell'avvalimento alcuna delega o trasferimento di funzioni che, evidentemente, rimangono in capo all'autorità competente. Precisa che la disponibilità di cui sopra potrà poi essere eventualmente collegata ad un rapporto di natura convenzionale, anche a titolo oneroso, che garantirà la copertura dei costi a valere sui proventi tariffari, ovvero sui proventi derivanti dalle sanzioni (come previsto dal comma 8 del nuovo articolo 29 del decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotto dall'articolo 18 del provvedimento in esame).
  Segnala quindi che, come evidenziato dalla relazione tecnica, i proventi delle sanzioni di cui all'articolo 18 saranno utilizzati compatibilmente con le effettive risorse che affluiranno sui pertinenti capitoli di spesa del MATTM. Atteso, poi, il vincolo di destinazione di detti proventi – assegnati al miglioramento delle attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale – rileva infine che appare evidente che, sul piano temporale, sarà possibile destinare le risorse alle predette finalità solo in ragione e nei limiti (anche temporali) dell'effettivo incameramento delle risorse medesime.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (atto n. 401);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    per quanto attiene agli impatti amministrativi e funzionali del provvedimento in oggetto sulle strutture pubbliche interessate, la generale semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione stabilita Pag. 123dalle nuove procedure consentirà di far fronte ai nuovi carichi di lavoro in termini di efficienza ed efficacia e senza far ricorso a risorse umane e strumentali aggiuntive;
    in particolare, per quanto attiene ai procedimenti ordinari di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA di competenza statale, gli stessi – anche a fronte del sicuro incremento delle istruttorie derivante dall'attrazione a livello statale di procedimenti prima incardinati presso le regioni – saranno svolti senza aggravi amministrativi, in quanto la competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) che sovraintende ai citati procedimenti avrà alle proprie dipendenze funzionali sia la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS sia il Comitato tecnico istruttorio;
    in particolare, il Comitato tecnico istruttorio, organo di nuova istituzione costituito da 30 unità di personale pubblico deputate in via esclusiva all'espletamento delle istruttorie, consentirà un significativo innalzamento del monte ore dedicato proprio alle fasi di istruzione tecnico-amministrativa funzionali all'adozione dei provvedimenti VIA;
    anche i nuovi meccanismi di remunerazione della Commissione e del Comitato, incentrati su compensi integralmente coperti dalle tariffe riscosse (ad eccezione del solo trattamento economico fondamentale dei componenti del Comitato, che resta a carico delle amministrazioni di appartenenza) – da corrispondersi non più in misura forfetaria ma in funzione delle attività effettivamente svolte, delle responsabilità e, soprattutto, dei provvedimenti esitati – garantirà senz'altro l'incremento dei livelli di produttività complessiva dell'azione amministrativa;
    l'incardinamento dei due organismi (Commissione e Comitato) alle dipendenze funzionali della competente Direzione generale del MATTM assicurerà una maggiore efficienza e speditezza nello svolgimento delle istruttorie e nell'adozione dei provvedimenti, atteso che in ragione di tale nuovo assetto organizzativo saranno facilmente rinvenibili i relativi profili di responsabilità dirigenziale, nonché di valutazione delle performance;
    per quanto attiene al cosiddetto «procedimento unico ambientale», di cui all'articolo 16, in ragione delle nuove procedure ivi previste, non si realizzano spostamenti di competenze tra le amministrazioni a vario titolo coinvolte nell'adozione del provvedimento, restando ciascuna di esse responsabile della propria fase procedimentale; l'efficientamento della procedura risiede dunque nella nuova modalità coordinata e unica connessa al rilascio di tutti i titoli ambientali che si svolge in seno alla conferenza dei servizi;
    le tariffe di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 152 del 2006, novellato dall'articolo 21 dello schema in esame, sono determinate in base al principio della copertura integrale del costo effettivo del servizio cui ineriscono;
    inoltre non sussistono disallineamenti temporali tra le predette tariffe e le spese derivanti dalle attività contemplate nell'articolo 6, in quanto la riscossione della tariffa precede l'espletamento della relativa attività;
    in particolare, in merito alla possibilità di far fronte alle spese di funzionamento della Commissione tecnica VIA/VAS e del Comitato tecnico istruttorio, di cui all'articolo 6, nel limite delle risorse derivanti dalla corresponsione delle tariffe, occorre distinguere due fasi attuative;
    la prima fase, relativa alla necessità di disciplinare un regime transitorio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, per il biennio 2017-2018 vedrà l'adozione del «decreto tariffe» di cui all'articolo 21 (basato sul costo effettivo del servizio) e, successivamente, del decreto di cui all'articolo 6 relativo ai costi di funzionamento della Commissione e del Comitato (nei limiti dei proventi tariffari di cui al «decreto tariffe»);Pag. 124
    per tale prima fase, non potendosi contare sulla riscossione di tariffe adeguate al nuovo «decreto tariffe» nei mesi precedenti all'adozione di quest'ultimo, il decreto annuale di determinazione dei costi di funzionamento e dei compensi di cui all'articolo 6 dovrà necessariamente tenere conto di tale circostanza, adottando le opportune soluzioni contabili a carattere transitorio;
    nella seconda fase, a regime, a partire dall'anno finanziario 2019, il decreto annuale di determinazione dei costi di funzionamento e dei compensi di cui all'articolo 6 potrà contare sull'avvenuta riscossione, nell'anno 2018, di tariffe integralmente adeguate al nuovo «decreto tariffe» previsto all'articolo 21;
    per quanto attiene all'impiego di personale pubblico che confluirà nel Comitato tecnico istruttorio, l'esplicito richiamo agli istituti del comando, distacco o fuori ruolo di tali risorse umane vale a garantire sempre e comunque l'applicazione della normativa che impone il rilascio di apposito nulla osta da parte dell'amministrazione di appartenenza;
    tale ultimo istituto assicura in termini di certezza che il personale dipendente autorizzato a prestare servizio presso il Comitato tecnico sia, per definizione, ritenuto non indispensabile all'amministrazione di provenienza proprio a seguito e in forza di una specifica valutazione di quest'ultima;
    i soggetti pubblici chiamati – eventualmente – a garantire il supporto all'autorità competente nelle attività di monitoraggio dell'adempimento delle condizioni ambientali, di cui all'articolo 17, renderanno le proprie prestazioni secondo l'istituto dell'avvalimento, che presuppone evidentemente la disponibilità dell'amministrazione cui appartiene il personale dedicato alle attività di monitoraggio a svolgere tali compiti, non ravvisandosi nell'istituto dell'avvalimento alcuna delega o trasferimento di funzioni che, evidentemente, rimangono in capo all'autorità competente;
    la disponibilità di cui sopra potrà poi essere eventualmente collegata ad un rapporto di natura convenzionale, anche a titolo oneroso, che garantirà la copertura dei costi a valere sui proventi tariffari, ovvero sui proventi derivanti dalle sanzioni (come previsto dal comma 8 del nuovo articolo 29 del decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotto dall'articolo 18 del provvedimento in esame);
    come evidenziato dalla relazione tecnica, i proventi delle sanzioni di cui all'articolo 18 saranno utilizzati compatibilmente con le effettive risorse che affluiranno sui pertinenti capitoli di spesa del MATTM; atteso, poi, il vincolo di destinazione di detti proventi – assegnati al miglioramento delle attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale – risulta evidente che, sul piano temporale, sarà possibile destinare le risorse alle predette finalità solo in ragione e nei limiti (anche temporali) dell'effettivo incameramento delle risorse medesime;

VALUTA FAVOREVOLMENTE
  lo schema di decreto legislativo».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.05.