CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 maggio 2017
815.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 10 maggio 2017.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.30.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 10 maggio 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.

  La seduta comincia alle 14.30.

Variazioni nella composizione della Commissione.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che il deputato Ignazio La Russa, per il gruppo Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale rientra a far parte della I Commissione e che il deputato Riccardo Nuti, per il gruppo Misto non fa più parte della I Commissione.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.
Atto n. 401.
(Rilievi alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Deliberazione di rilievi).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 maggio scorso.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente e relatore, formula una proposta di deliberazione di rilievi (vedi allegato 1).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di rilievi formulata dal presidente.

  La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 10 maggio 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

  La seduta comincia alle 14.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

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Modifiche alla legge elettorale.
C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio, C. 4363 Fragomeli e petizioni nn. 508, 515, 892, 896, 919, 1182, 1251 e 1252.
Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017.
Doc. VII n. 767.
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto del provvedimento e della sentenza della Corte costituzionale, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 maggio 2017.

  Alfredo D'ATTORRE (MDP) chiede di conoscere se, alla luce degli incontri informali svolti, sarà rispettata la scadenza di domani per la presentazione del testo base. Fa presente che si tratta di un passaggio importante in ordine alla possibilità di rispettare la calendarizzazione dell'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea, considerando anche l'intenso programma dei lavori della Commissione nelle prossime settimane.

  Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) osserva che il suo gruppo intende stigmatizzare qualsiasi tentativo messo in atto dal Partito democratico di imporre, in prossimità della presentazione di un testo base da parte del presidente e relatore, le proprie scelte in materia elettorale, tentativo peraltro a suo avviso esperito secondo modalità che prevedono l'espressione della propria posizione non in Parlamento, ma attraverso il ricorso agli organi di informazione. Nel ritenere inaccettabile un simile modo di agire, invita tutti i gruppi ad esprimere la propria posizione nella sede parlamentare, al fine di far acquisire al presidente, in qualità di relatore, utili spunti per l'elaborazione di un testo il più possibile condiviso, che abbia buone possibilità di essere approvato in entrambi i rami del Parlamento. Fa notare che il suo gruppo si riconosce totalmente nella proposta di legge C 4327, a prima firma del deputato Brunetta, esprimendo il proprio favore per un sistema proporzionale, basato su collegi di dimensioni ridotte, in grado di favorire il rapporto diretto tra cittadini ed eletti, e con premio di maggioranza assegnato a liste e a coalizioni di liste che raggiungano il 40 per cento dei consensi sia alla Camera che al Senato. Fa notare, in ogni caso, che il suo gruppo, al fine di favorire un avanzamento proficuo dell'iter, in subordine, potrebbe esprimere il proprio consenso rispetto ad un testo che si basi sull'estensione al Senato dell’Italicum, come attualmente vigente, privato degli aspetti dichiarati illegittimi dalla Corte costituzionale.
  Ritiene che tale ipotesi andrebbe incontro alle indicazioni formulate dal Presidente della Repubblica, che ha invitato il Parlamento ad omogeneizzare i sistemi elettorali di Camera e Senato. Fa notare che un simile testo base, in ogni caso, rappresenterebbe un punto di partenza dell'esame parlamentare, essendo poi possibile per i gruppi proporre ulteriori modifiche nella fase emendativa.

  Ignazio LA RUSSA (FDI-AN) ricorda che il suo gruppo non è rappresentato al Senato e che, quindi, le sue valutazioni e le indicazioni che intende fornire al presidente e relatore riguardano solo i lavori della Camera. Sottolinea prima di tutto il numero cospicuo di proposte avanzate che rende, a suo avviso, reale il pericolo che dai lavori della Commissione non esca nulla di concreto. Afferma questo anche alla luce delle difficoltà verificatesi nel passato per modificare la legge elettorale e del sospetto che la segreta intenzione di molti sia quella gattopardesca di cambiare tutto per non cambiare nulla. Ritiene che nell'elaborazione del testo base si debba partire dalle valutazioni fatte dalla Corte costituzionale nella sua ultima sentenza. Pag. 33Alla luce di questo crede non sia riproponibile il ballottaggio, anche se la Corte non lo ha dichiarato illegittimo costituzionalmente in via generale. Va poi tenuto conto delle sollecitazioni del Presidente della Repubblica a rendere omogenee le leggi per l'elezione di Camera e Senato. Si potrebbe però allargare il portato del lavoro della Corte costituzionale, abrogando la previsione dei capilista bloccati e introducendo il sistema delle preferenze. Sul premio di maggioranza, condivide che la soglia per ottenerlo sia quella attuale del 40 per cento. Ma considerato che tale soglia dà diritto a un premio che equivale al 54,5 per cento in voti, e considerato anche che tale soglia sarà allo stato attuale difficilmente raggiungibile, si potrebbe abbassarla al 37 per cento, riducendo in proporzione il premio di maggioranza al 51 per cento dei voti, per evitare profili di illegittimità costituzionale. In questo modo si darebbe ai cittadini la possibilità effettiva di decidere chi governa, dato che il 37 per cento è una soglia più facilmente raggiungibile. Un ulteriore elemento che va armonizzato tra le leggi per l'elezione di Camera e Senato è quello delle soglie per accedere alla distribuzione dei seggi, prevedendone una sola a fronte delle tre attualmente previste al Senato. A suo avviso la soglia del 3 per cento potrebbe garantire la rappresentatività di tutte le forze politiche, ma per il testo base potrebbe andare bene anche la soglia del 4 per cento attualmente prevista per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

  Danilo TONINELLI (M5S), associandosi a talune considerazioni svolte dal deputato Sisto, fa notare che il suo gruppo sarebbe a favore di un testo base che riprenda il sistema elettorale vigente, come risultante dalle sentenze della Corte costituzionale. Qualora non fosse possibile avere come riferimento la proposta di legge C. 4262, a sua prima firma, evidenzia che il suo gruppo potrebbe valutare con favore una soluzione che si basi su tale impostazione, facendo notare che la proposta di legge C. 4363, a prima firma del deputato Fragomeli, che presenta altresì taluni correttivi inerenti alla governabilità, potrebbe rientrare in tale valutazione positiva. Si dichiara infine contrario a un testo che preveda i finti collegi del cosiddetto provincellum o i collegi del cosiddetto mattarellum.

  Alfredo D'ATTORRE (MDP) ribadisce le posizioni del suo gruppo che si fondano principalmente su due punti: l'abrogazione della previsione dei capilista bloccati e il rispetto del principio della rappresentatività secondo le indicazioni della Corte costituzionale. Va quindi bene come strumento di lavoro un testo base che non preveda i capilista bloccati e che preveda una soglia ragionevole di sbarramento tra il 3 e massimo il 5 per cento. Al di là di tale limite si porrebbe un problema di legittimità costituzionale. Si dichiara sorpreso dalle posizioni espresse dal deputato La Russa e, ancora di più, da quelle espresse, dal deputato Toninelli. Non comprende infatti come forze politiche che hanno criticato fortemente le distorsioni dell’Italicum, contribuendo anche così alla bocciatura della proposta di riforma costituzionale nel referendum del 4 dicembre scorso, e che hanno visto le loro critiche confermate dalla Corte costituzionale, possano adesso affermare che l’Italicum va bene, salvo piccole modifiche come l'abrogazione dei capilista bloccati. Sull'abbassamento della soglia per accedere al premio di maggioranza, ricorda come su questo punto la Commissione sia stata messa in guardia sulla compatibilità costituzionale di tale previsione da numerosi costituzionalisti intervenuti nel corso delle audizioni. Ritiene che l'abbassamento della soglia al 35 per cento, come ventilato al di fuori della Commissione, è poi destinato a finire sicuramente sotto la scure della Corte costituzionale, come anche i cosiddetti «premietti» al primo partito. Fa osservare infatti che il premio di maggioranza ha lo scopo di assicurare la governabilità, cosa che non accadrebbe neanche nell'ipotesi prospettata dal deputato La Russa di un premio equivalente al 51 per cento dei voti correlato al conseguimento Pag. 34del 37 per cento dei voti. Ritiene stupefacente poi la richiamata proposta a prima firma Fragomeli, che ripropone addirittura il doppio turno. Ricorda come il segretario del Partito democratico abbia avuto l'onestà intellettuale di riconoscere che l'ipotesi del doppio turno è tramontata dopo il referendum del 4 dicembre. Si tratta infatti di una previsione che si adattava a un sistema come quello del progetto di riforma costituzionale bocciato, tanto che la Camera aveva ritenuto di non estendere le norme dell’Italicum per il Senato, collegando così quella legge elettorale al progetto di riforma costituzionale medesimo. In conclusione ritiene che coloro che sono scesi nelle piazze durante la campagna referendaria in difesa del principio di rappresentatività democratica non comprenderanno il cambio di posizione di alcune forze politiche espresso in Commissione e nel dibattito pubblico.

  Teresa PICCIONE (PD), in risposta a talune considerazioni svolte dal deputato Sisto, fa notare che il Presidente della Repubblica, nell'invitare ad armonizzare il sistema elettorale di Camera e Senato, non ha inteso indicare un modello elettorale da seguire, nella consapevolezza che tale materia rientri nella piena discrezionalità del Parlamento.

  Domenico MENORELLO (CI) concorda con il deputato Sisto sul testo base che, a suo avviso, deve avere un impianto proporzionale. Auspica, inoltre, l'abrogazione della previsione dei capilista bloccati. È contrario a soglie di accesso alla distribuzione dei seggi troppo basse. Ritiene vada bene il 4 per cento, come per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo se non il 5 per cento. Ritiene pericoloso, sul piano della legittimità costituzionale, abbassare la soglia di accesso al premio di maggioranza sotto il 40 per cento attualmente previsto.

  Giulio MARCON (SI-SEL-POS) osserva che il suo gruppo sarebbe contrario ad un'estensione dell’Italicum al Senato, atteso che tale sistema elettorale, a suo avviso, produrrebbe una distorsione nella rappresentatività e sarebbe caratterizzato dalla presenza dei capilista bloccati, che giudica negativamente. Evidenziato che il suo gruppo manifesta piuttosto preferenza per un sistema elettorale di tipo proporzionale che preveda soglie di sbarramento ragionevoli, auspica l'elaborazione di un testo base che vada in tale direzione, facendo notare che resterebbe comunque ai gruppi la possibilità di apportare modifiche durante l'esame degli emendamenti.

  Massimo PARISI (SC-ALA CLP-MAIE) concorda con quanto affermato dalla deputata Piccione e sottolinea che il Presidente della Repubblica non ha assolutamente indicato se è la legge del Senato che deve essere adeguata a quella della Camera o viceversa, ad esempio optando per il sistema delle coalizioni; è possibile poi anche approvare addirittura nuove leggi, purché non contrastanti con le sentenze della Corte costituzionale. Rileva come ognuno abbia le proprie responsabilità per la situazione attuale. In dissenso con il deputato Sisto, dichiara la sua totale contrarietà al sistema proporzionale e ricorda le posizioni espresse in passato dal leader di Forza Italia sulla necessità che siano i cittadini a scegliere chi li governa, posizione non in linea con un sistema proporzionale. Quest'ultimo rappresenta un pericoloso ritorno al passato. Dichiara inoltre la propria contrarietà anche a sistemi con premi di maggioranza irraggiungibili che si traducono così sostanzialmente in sistemi proporzionali. È quindi favorevole a un sistema maggioritario basato su collegi uninominali o che abbia la propria base in questi. In questo modo sarebbe assicurato un radicamento dei candidati nel territorio, cosa che non avverrebbe con il sistema delle preferenze, al quale è totalmente contrario.

  Dore MISURACA (AP-CpE-NCD) ribadisce che il suo gruppo sarebbe a favore di un testo capace di conciliare governabilità e rappresentatività, contemplando soglie di Pag. 35sbarramento armonizzate e un premio di maggioranza alle liste o alle coalizioni che raggiungano il 40 per cento.

  Giuseppe LAURICELLA (PD) si richiama al suo lungo intervento all'inizio del dibattito sulla legge elettorale, in cui aveva svolto considerazioni sui possibili sistemi elettorali attuabili. Desidera però aggiungere alcune riflessioni. Prima di tutto dichiara che non si presterà a votare favorevolmente su proposte di legge che presentino una chiara propensione per l'incostituzionalità. Osserva inoltre che non sarà possibile trovare alcuna soluzione se si continua a ragionare sull'oggi e sul proprio interesse contingente. La legge elettorale fatta su queste basi ha infatti vita breve, mentre bisogna guardare a soluzioni durature che siano, quindi, il più oggettive, il più onnicomprensive e il più inclusive possibili. Ad esempio ritiene, in merito a quanto indicato dal deputato La Russa, che il problema della soglia per accedere al premio di maggioranza non sia la sua raggiungibilità nella realtà attuale, ma la sua legittimità costituzionale. Va ricordato che si va a premiare chi è al di sotto del 50 per cento e, in questo senso, ritiene che la scelta del 40 per cento sia il minimo indispensabile e che sia una scelta coerente con quanto indicato dalla Corte costituzionale. Sulla previsione dei capilista bloccati, osserva che, a suo avviso, se si vuole davvero abrogarla, la strada non è quella delle preferenze. I modi sono solo due. Il primo è quello di una lista bloccata, ma corta, non come quella del sistema tedesco che è molto lunga; il secondo è quello dei collegi uninominali. Fa infatti osservare che l'elettore esprime il suo voto sulla base della qualità di una proposta politica di un partito e sulla qualità della lista dei candidati e non sulla preferenza di un singolo candidato. Infine, rileva che il problema posto dal Presidente della Repubblica e anche dalla Corte costituzionale non è tanto quello dell'omogeneizzazione di sistemi, ma di trovare dei sistemi che garantiscano maggioranze omogenee alla Camera e al Senato. Ed è in quest'ottica che bisogna lavorare.

  Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), intervenendo per una precisazione, anche in risposta a talune osservazioni svolte dalla deputata Piccione, evidenzia che un testo formulato sulla base di quanto rilevato dalla Consulta, rispettando peraltro le indicazioni del Presidente della Repubblica, sarebbe soltanto un punto di partenza della discussione, fondandosi su punti essenziali condivisi che lascerebbero impregiudicata la possibilità per i gruppi di apportare ulteriori modifiche in sede di esame degli emendamenti. Facendo infine riferimento a talune osservazioni svolte dal deputato Parisi, evidenzia come le motivazioni della recente sentenza della Consulta – che richiamano l'esigenza di adottare sistemi elettorali che non devono ostacolare la formazione di maggioranze parlamentari omogenee – non possano che ricondurre alla necessità di rendere omogeneo il sistema elettorale, da cui deriva la formazione di tali maggioranze in Parlamento.

  Emanuele FIANO (PD) afferma che esprimerà la posizione del Partito democratico nell'incontro informale previsto con il presidente e relatore e auspica che si possa addivenire nei tempi previsti all'adozione del testo base.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente e relatore, fa notare che nella seduta di domani proseguirà l'espressione delle posizioni da parte dei gruppi, facendo presente che, una volta acquisito il quadro completo degli orientamenti degli schieramenti, anche alla luce del completamento degli incontri informali con i gruppi, sarà possibile definire con chiarezza le modalità di prosecuzione dell’iter, in vista dell'adozione di un testo base e della fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti.

  Alfredo D'ATTORRE (MDP) chiede al presidente chiarimenti circa la modalità di prosecuzione dell’iter, facendo notare che si aspetterebbe già da domani la presentazione di un testo base, in linea con quanto già concordato in sede di Ufficio di Pag. 36presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Fa altresì presente che avrebbe preferito una minore indeterminatezza dei tempi di esame nonché una posizione più chiara del gruppo del Partito democratico ai fini dell'acquisizione degli elementi utili all'elaborazione di un testo base.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente e relatore, fa notare che la seduta odierna e quella prevista nella giornata di domani sono state inserite nel calendario dei lavori della Commissione proprio al fine di rendere manifeste in Commissione le posizioni dei gruppi già espresse in via informale al presidente, in qualità di relatore, in vista dell'elaborazione di un testo base condiviso. Ritiene, pertanto, che l'organizzazione dei lavori prospettata rispecchi fedelmente quanto concordato nelle precedenti riunioni dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.
  Quanto alle modalità di prosecuzione dell'iter, ribadisce che esse saranno definite nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, prevista nella giornata di domani, atteso che in quel momento sarà completato il quadro degli incontri informali con i gruppi e degli interventi in Commissione, potendosi stabilire con certezza le date di presentazione e adozione del testo base e il termine di presentazione degli emendamenti.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.35.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 10 maggio 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 16.05.

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.
C. 3139-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite II e XII).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Emanuele COZZOLINO (M5S), relatore, rileva che la proposta di legge approvata dal Senato in seconda lettura si compone di 7 articoli, uno in meno rispetto al testo trasmesso dalla Camera, rispetto al quale è stato soppresso l'articolo 8 relativo alla modifica della disciplina dello stalking di cui all'articolo 612 del codice penale. Si ricorda che il Comitato, nella seduta del 2 agosto 2016, ha reso in prima lettura alle Commissioni di merito il proprio parere con tre osservazioni, di cui una, riferita all'articolo 3 è stata recepita nel testo approvato dalle Commissioni.
   L'articolo 1 indica come finalità dell'intervento il contrasto del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni (è stato soppresso dal Senato ogni riferimento al bullismo) attraverso una strategia che comprende misure di carattere preventivo ed educativo nei confronti dei minori (vittime e autori del bullismo sul web) da attuare in ambito scolastico. Viene, quindi, fornita una definizione dettagliata del cyberbullismo come «qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo». Si ricorda che il testo trasmesso dalla Camera qualificava il cyberbullismo come Pag. 37qualunque comportamento o atto di bullismo, perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti telematici o informatici e definiva il bullismo: « l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, a danno di una o più vittime, idonee a provocare in esse sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni per ragioni di lingua, etnia, religione, orientamento sessuale, aspetto fisico, disabilità o altre condizioni personali e sociali della vittima». Il medesimo articolo 1 definisce, inoltre, quale gestore del sito Internet il prestatore di servizi della società d'informazione, diverso da quello degli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo n. 70 del 2003, che sulla rete Internet cura la gestione di un sito in cui possono manifestarsi fenomeni di cyberbullismo. Appaiono sostanzialmente esclusi dalla definizione di «gestore del sito Internet», e quindi dall'ambito di applicazione del provvedimento, gli access provider (cioè i provider che forniscono connessione a Internet, come Vodafone o Telecom Italia), nonché i cache provider, vale a dire i provider che memorizzano temporaneamente siti web, e i motori di ricerca. Rientrano invece nella definizione di «gestori del sito Internet» tutti i prestatori di servizi che curano la gestione dei contenuti di un sito dove si riscontrano condotte di bullismo informatico. La definizione accolta sembra quindi escludere una responsabilità delle tipologie di provider sopra richiamate per i contenuti memorizzati, in coerenza con il principio di non responsabilità affermato dagli articoli 15 e 16 del citato decreto legislativo n. 70 del 2003. L'articolo 2 – la cui rubrica è ora riferita alla «Tutela della dignità del minore» anziché alla «Istanza a tutela delle persone offese» – conferma un doppio canale per la tutela dagli atti di cyberbullismo. Si prevede che il minorenne maggiore di 14 anni vittima di bullismo informatico (nonché ciascun genitore o chi esercita la responsabilità sul minore) può rivolgere istanza al gestore del sito Internet o del social media o, comunque, al titolare del trattamento per ottenere provvedimenti inibitori e prescrittivi a sua tutela (oscuramento, rimozione, blocco di qualsiasi altro dato personale del minore diffuso su Internet, con conservazione dei dati originali). Il testo approvato dalla Camera consentiva, invece, a chiunque di attivarsi, e dunque anche a fronte di atti in danno di maggiorenni. La presentazione dell'istanza può avere luogo anche qualora le condotte di cyberbullismo non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del Codice della privacy (trattamento illecito dei dati) ovvero da altre «norme incriminatrici». Rimane immodificata la disposizione in base alla quale il titolare del trattamento o il gestore del sito Internet o del social media deve comunicare, entro 24 ore dall'istanza, di avere assunto l'incarico e deve provvedere sulla richiesta nelle successive 48 ore. In caso contrario (come pure nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento, il gestore del sito Internet o del social media), l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali che deve provvedere, in base alla normativa vigente, entro le successive 48 ore (comma 2). Sono state soppresse dal Senato: la disposizione che consentiva a chiunque, anche minore d'età, ivi compreso – in autotutela – colui che abbia commesso atti di cyberbullismo, (ovvero il genitore o il soggetto esercente la responsabilità genitoriale sul minore) di inoltrare la medesima istanza, per finalità riparative; la disposizione che imponeva ai gestori dei siti Internet di dotarsi, entro un termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di specifiche procedure per il recepimento e la gestione delle predette istanze, dandone informazione tramite avvisi chiari e di facile individuazione sul sito.
  In relazione al Piano di azione previsto all'articolo 3, il Senato ha eliminato la partecipazione al tavolo tecnico per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo Pag. 38– che coinvolge diversi soggetti a livello centrale e territoriale – degli esperti dotati di specifiche competenze in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali telematiche, che avrebbero dovuto essere nominati dalla Presidenza del Consiglio. Il Piano di azione, nel rispetto della normativa comunitaria in materia, tra le altre cose, dovrà realizzare entro sessanta giorni un sistema di raccolta di dati finalizzato non soltanto al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni, ma anche al controllo dei contenuti per la tutela dei minori, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e delle altre Forze di polizia.
  Con riferimento alle misure di contrasto in ambito scolastico, è ancora prevista, ai sensi dell'articolo 4, l'adozione, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero della giustizia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di apposite linee di orientamento – da aggiornare ogni due anni – per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo (e non più anche del bullismo) nelle scuole, anche qui avvalendosi della collaborazione della Polizia postale. Viene indicato un nuovo triennio di riferimento (anni 2017-2019) – ed è eliminato il carattere sperimentale dell'intervento – per le predette linee di orientamento che, in conformità al potenziamento dell'offerta formativa previsto dalla recente riforma del sistema nazionale di istruzione, anche con riferimento alla prevenzione ed al contrasto, in particolare, del bullismo informatico (articolo 1, comma 7, della legge n. 107 del 2015), devono prevedere (senza oneri per la finanza pubblica): la specifica formazione del personale scolastico, con la partecipazione di un referente per ogni autonomia scolastica; la promozione di un ruolo attivo degli studenti (oltre che ex studenti già opportunamente formati all'interno dell'istituto scolastico) nella prevenzione e nel contrasto dei fenomeni in oggetto; la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti; un sistema di governance efficace, diretto dallo stesso Ministero dell'istruzione. In particolare, viene istituita, nel rispetto dell'autonomia degli istituti scolastici, la figura di un docente con funzioni di referente per le iniziative contro il cyberbullismo; viene estesa la collaborazione di tale referente, precedentemente prevista, nel testo approvato dalla Camera, con la sola Polizia postale, alle Forze di polizia, e con le associazioni e con i centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio. Rimangono sostanzialmente immodificati i commi da 4 a 6 dell'articolo in esame, che prevedono interventi di caratteri educativo in materia di cyberbullismo (e non anche di bullismo) tramite: la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole, coinvolgendo altri soggetti, tra i quali i servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, le prefetture, gli enti locali, le Forze di polizia e ogni altra istituzione, ente o associazione competente in materia; la promozione dell'educazione all'uso consapevole della rete Internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche da parte di ogni scuola, nell'ambito della rispettiva autonomia; specifici progetti personalizzati ad opera dei servizi territoriali (non solo sociali), finalizzati al sostegno dei minori vittime di atti di cyberbullismo ed alla rieducazione, anche tramite attività riparatorie, dei minori artefici di tali condotte.
  In caso di episodi di cyberbullismo in ambito scolastico, l'articolo 5 prevede inoltre l'obbligo da parte del dirigente responsabile dell'istituto di informare tempestivamente i genitori (o i tutori) dei minori coinvolti e di attivare adeguate azioni educative. Il Senato ha circoscritto l'obbligo di informazione alle famiglie ai casi che non costituiscono reato ed ha eliminato la disposizione in base alla quale – valutata la gravità degli episodi – il dirigente doveva coinvolgere anche il referente scolastico, i rappresentanti di classe ed i servizi sociali, per poi procedere all'adozione delle misure necessarie. Viene riferita al solo cyberbullismo la disposizione che prevede l'integrazione con specifici riferimenti a tali condotte, e relative sanzioni Pag. 39disciplinari proporzionate agli atti compiuti, sia dei regolamenti delle istituzioni scolastiche, sia del patto educativo di corresponsabilità previsto nello statuto degli studenti della scuola secondaria.
  All'articolo 6 viene poi previsto il rifinanziamento del Fondo per il contrasto della pedopornografia su Internet di cui all'articolo 12 della legge n. 48 del 2008 con risorse pari a 203.000 euro per ciascun anno del triennio 2017-2019, attingendo allo stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del MEF per il 2017. Pertanto, a seguito dell'esame al Senato, il finanziamento originariamente previsto nel testo iniziale, pari a 220.000 euro, risulta ridotto.
   L'articolo 7 riguarda l'ammonimento del questore, la cui disciplina – parzialmente modificata dal Senato – è mutuata da quella dello stalking (articolo 612-bis del codice penale) e appare finalizzata sia ad evitare il ricorso alla sanzione penale che a rendere il minore consapevole del disvalore del proprio atto. Viene previsto che, fino a quando non sia stata proposta querela o presentata denuncia per i reati di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati personali commessi, mediante Internet, da minorenni ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, il questore – assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti – potrà convocare il minore responsabile (insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale), ammonendolo oralmente ed invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge; dell'ammonimento è redatto processo verbale. Viene precisato che al compimento dei 18 anni cessano gli effetti dell'ammonimento.
   Come già ricordato, il Senato ha soppresso l'articolo 8 della proposta approvata dalla Camera, volto a modificare l'articolo 612-bis del codice penale, concernente il delitto di atti persecutori.
  Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, le disposizioni della proposta di legge riguardano prevalentemente interventi di carattere formativo ed educativo che possono quindi essere ricondotte in gran parte alla materia dell'istruzione: tale materia – limitatamente alle norme generali – è riservata dalla Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n); al di fuori delle norme generali, l'istruzione è materia di competenza legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Le disposizioni del provvedimento in esame sono poi riconducibili all'ordinamento civile, materia anch'essa di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni.
Nuovo testo C. 2962 Verini ed emendamenti.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Enzo LATTUCA (PD), relatore, osserva che la proposta di legge A.C. 2962 modifica le circoscrizioni di tribunale nella Corte d'appello di Perugia, spostando tre comuni umbri (Città della Pieve, Paciano e Piegaro) dal tribunale di Terni al tribunale di Perugia. Vengono inoltre riviste le circoscrizioni territoriali dei giudici di pace dei due circondari e viene dettata una Pag. 40disciplina transitoria. In sede di attuazione della legge dovranno essere conseguentemente modificate le piante organiche degli uffici giudiziari coinvolti, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Sul contenuto della proposta la Commissione Affari costituzionali si è già pronunciata favorevolmente il 21 settembre 2016.
  Successivamente, la Commissione di merito ha richiesto il trasferimento in sede legislativa, che è stato deliberato dall'Assemblea nella seduta del 20 aprile 2017.
  A seguito di un parere favorevole con condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, della Commissione Bilancio, la Commissione giustizia ha modificato il testo base del provvedimento, inserendo, alla fine del comma 6, il seguente periodo: «Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 156 del 2012». La richiamata disposizione prevede che, qualora l'ente locale richiedente non rispetti gli impegni relativi al personale amministrativo ed alle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi, per un periodo superiore ad un anno, il relativo ufficio del giudice di pace verrà conseguentemente soppresso. Il richiamo è motivato dal fatto che l'attuale conformazione dell'ufficio del giudice di pace di Città della Pieve è frutto dell'attivazione, da parte dei comuni interessati, delle procedure consentite dal decreto legislativo n. 156 del 2012, di mantenimento dell'ufficio del giudice di pace. I comuni di Città della Pieve, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Paciano e Piegarodi hanno infatti chiesto e ottenuto dal Ministero della giustizia di sostenere i costi dell'erogazione del servizio nella sede di Città della Pieve. Con lo spostamento previsto dalla proposta di legge, i comuni di Montegabbione e Monteleone d'Orvieto verrebbero ricompresi nell'ambito delle competenze del giudice di pace di Orvieto, del quale non è stata mai prevista la soppressione, con conseguente esclusione di costi a loro carico: quindi, i costi di funzionamento dell'ufficio del giudice di pace di Città della Pieve, Paciano e Piegaro, dovranno essere sostenuti da 3 enti locali, in luogo degli attuali 5 che hanno preso parte alla procedura di attivazione.
  La Commissione Affari costituzionali è dunque chiamata ad esprimersi sul nuovo testo base (nel quale l'unica novità è rappresentata dalla modifica richiesta dalla Commissione bilancio) nonché su alcuni emendamenti che la Commissione Giustizia, in sede legislativa, ha approvato in linea di principio.
  Si tratta dei seguenti emendamenti del Relatore. Anzitutto l'emendamento 1.5, che sostituisce il comma 3 della proposta e inserisce un ulteriore comma 3-bis, in tema di disciplina transitoria. La modifica conferma che lo spostamento dei comuni non produce effetti sulla competenza per territorio rispetto ai procedimenti civili e penali pendenti ma offre una diversa definizione di pendenza penale: considera infatti pendenti i procedimenti dal momento in cui la notizia di reato è acquisita o è pervenuta agli uffici del pubblico ministero (comma 3). Il testo base collega la pendenza del procedimento penale all'esercizio dell'azione penale, analogamente a quanto previsto dal più recente precedente, dell'articolo 2 della legge n. 39 del 2012 sulle modifiche ai circondari dei tribunali di Pesaro e di Rimini. L'emendamento corregge, inoltre (comma 3-bis), la denominazione del giudice di pace di Città della Pieve, specificando che i procedimenti pendenti innanzi a tale giudice di pace sono attribuiti alla competenza del giudice di pace denominato «Città della Pieve, Paciano e Piegaro».
  L'emendamento 1.4 interviene sul comma 4 e qualifica come «eventuali» – in luogo di «opportune» – le modifiche alle piante organiche degli uffici giudiziari dei tribunali coinvolti nello spostamento dei comuni.
  L'emendamento 1.3 modifica il comma 5 del testo base e affida ad un decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, il compito di apportare le eventuali modifiche alle piante organiche dei giudici di pace interessati dalla revisione delle circoscrizioni; Pag. 41il testo base prevede invece che si rispetti la procedura prevista per il primo insediamento dei giudici di pace dall'articolo 3 della legge n. 374 del 1991 (decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro e sentito il CSM).
  L'emendamento 1.6 modifica il comma 6 e prevede che spetti al Ministro della giustizia soltanto l'eventuale modifica alle piante organiche del personale amministrativo del giudice di pace di Orvieto, e non anche a quelle del giudice di pace di Città della Pieve, Paciano e Piegaro. Questo ufficio, infatti, come detto, è frutto dell'attivazione da parte degli enti locali interessati, ai quali spetterà intervenire sul personale amministrativo.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, la proposta di legge è riconducibile alla materia «giurisdizione», di esclusiva competenza statale, in base all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
  Quanto al rispetto degli altri princìpi costituzionali, la consolidata giurisprudenza costituzionale ha sempre escluso la violazione del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge (articolo 25, primo comma, della Costituzione) «quando la legge, sia pure con effetto anche sui processi in corso, modifica in generale i presupposti o i criteri in base ai quali deve essere individuato il giudice competente: in questo caso, infatti, lo spostamento della competenza dall'uno all'altro ufficio giudiziario non avviene in conseguenza di una deroga alla disciplina generale, che sia adottata in vista di una determinata o di determinate controversie, ma per effetto di un nuovo ordinamento – e, dunque, della designazione di un nuovo giudice «naturale» – che il legislatore, nell'esercizio del suo insindacabile potere di merito, sostituisce a quello vigente» (sentenza n. 56/1967; nello stesso sentenze nn. 72/1976, 207/1987, 269/1992, 149/1994, 201/1997, 152/2001, 63/2002 e 112/2002).
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con una osservazione (vedi allegato 3).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 3083 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice, ricorda preliminarmente che l'accordo dell'Aja relativo alla registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali consente al titolare di un disegno o modello di ottenere protezione in più paesi con una sola domanda internazionale redatta in una sola lingua, presentata a un singolo ufficio e sottostando a un'unica tassazione – nella fattispecie, nella valuta del franco svizzero. Tale deposito unico internazionale può essere effettuato presso l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), ovvero presso l'ufficio nazionale di uno Stato che sia parte dell'accordo, ma il titolare del disegno modello industriale può in tal modo ottenere protezione per le proprie invenzioni intellettuali in tutti i paesi da lui scelti, purché beninteso abbiano sottoscritto l'accordo dell'Aja.
  Passando al contenuto dell'Atto di Ginevra del 1999, questo si compone di 34 articoli raggruppati in quattro capitoli.
  Le disposizioni preliminari comprendono gli articoli 1 e 2. L'articolo 1 elenca una serie di definizioni e abbreviazioni ai fini della comprensione successiva del testo normativo, mentre l'articolo 2 salvaguarda l'eventuale più ampia tutela riconosciuta ai disegni e modelli industriali dalla legislazione di ciascuna delle parti contraenti. Al tempo stesso, non viene Pag. 42pregiudicata la protezione concessa da trattati e convenzioni internazionali sul diritto d'autore, e in particolare si salvaguarda la protezione ai sensi dell'accordo sui diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio nel quadro delle normative dell'Organizzazione mondiale del commercio, ratificato dall'Italia con la legge n. 747 del 1994. È inoltre stabilito che ciascuna delle parti contraenti debba conformarsi alle disposizioni della Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale.
  Il capitolo primo, propriamente dedicato alla domanda e registrazione internazionali di disegni e modelli industriali, comprende gli articoli da 3 a 18. L'articolo 3 prevede che qualsiasi cittadino di uno Stato contraente dell'Atto di Ginevra, ovvero di uno Stato facente parte di un'organizzazione regionale intergovernativa che sia parte contraente, come anche qualsiasi persona domiciliata, con residenza abituale o che possieda un insediamento industriale o commerciale effettivo sul territorio di una delle parti contraenti, è titolata a depositare una domanda internazionale di protezione di disegni e modelli industriali. L'articolo 4 è dedicato alla procedura di deposito della domanda internazionale, e prevede che questa possa essere presentata, a scelta dal richiedente, direttamente presso l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, oppure tramite l'ufficio nazionale della parte contraente del richiedente medesimo – la quale ultima tuttavia può dichiarare al direttore generale dell'OMPI di non voler consentire il deposito indiretto delle domande internazionali. È comunque data facoltà all'ufficio nazionale di ciascuna delle parti contraenti di richiedere il pagamento di una tassa di trasmissione per ogni domanda internazionale ad esso presentata. L'articolo 5 concerne il contenuto della domanda internazionale di protezione, distinguendo tra le indicazioni obbligatorie – tra le quali quella delle parti contraenti designate nei cui confronti deve valere la protezione, quella delle tasse da corrispondere, quella naturalmente dei disegni o campioni relativi all'oggetto della protezione – ed eventuali indicazioni aggiuntive che una parte contraente può ritenere obbligatorie, tra le quali l'identità del creatore del disegno o modello industriale oggetto della domanda. Ulteriori contenuti della domanda internazionale potranno essere specificati nel Regolamento dell'Atto di Ginevra. Inoltre la domanda internazionale – che può riferirsi a due o più disegni o modelli industriali – può contenere una richiesta di differimento della pubblicazione della medesima. L'articolo 6 riguarda la priorità, e prevede che ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale la domanda internazionale può contenere una dichiarazione di rivendicazione di priorità nei confronti di una o più domande precedenti depositate in uno Stato parte della Convenzione di Parigi medesima, ovvero che sia membro dell'Organizzazione mondiale del commercio. La domanda internazionale, a partire dalla data del deposito di essa, costituisce la base per la rivendicazione della priorità. L'articolo 7 riguarda le tasse di designazione e introduce accanto alla tassa standard destinata a consentire alle parti contraenti di coprire le spese amministrative, una tassa di designazione individuale, finalizzata a coprire le spese nel caso di paesi che svolgano l'esame di novità dei disegni e modelli industriali per cui si richiede la protezione. Per quanto concerne la rettifica di eventuali irregolarità della domanda internazionale, l'articolo 8 detta le procedure per la loro sanatoria, e prevede l'abbandono della domanda se il richiedente non si conforma all'invito dell'Ufficio internazionale dell'OMPI entro il termine prescritto. L'articolo 9 riguarda la data di deposito della domanda internazionale. L'articolo 10 riguarda vari profili della registrazione internazionale, e prevede che l'Ufficio internazionale dell'OMPI registri disegni e modelli industriali oggetto di domanda internazionale immediatamente dopo la ricezione della medesima, e che la data della registrazione coincida con la data di deposito della domanda. La registrazione internazionale è altresì pubblicata Pag. 43dall'Ufficio internazionale, e ciascun ufficio nazionale designato ne riceve copia. Peraltro l'Ufficio internazionale garantisce il segreto di ogni domanda e di ogni registrazione internazionale fino al momento della pubblicazione. L'ufficio nazionale competente che abbia ricevuto copia di una domanda o registrazione internazionale è parimenti tenuto a mantenere rispetto ad esse il segreto fino alla pubblicazione, salvo il caso di una procedura amministrativa o giudiziaria per un conflitto concernente il diritto al deposito di una domanda internazionale: anche in tal caso, tuttavia, il contenuto della registrazione internazionale può essere divulgato confidenzialmente soltanto alle parti in causa, che sono a loro volta tenute a rispettarne la riservatezza. L'articolo 11 prevede che il depositante possa richiedere il differimento della pubblicazione della domanda internazionale, qualora questa sia oggetto di rivendicazione. È comunque fatta salva per il depositante, in un secondo momento, la possibilità di richiedere la pubblicazione di uno o più oggetti della domanda di protezione, che comunque rimangono riservati nei confronti degli Stati non designati dal depositante medesimo. L'articolo 12 riguarda il diritto al rifiuto che l'ufficio di una parte contraente designata dal depositante può esercitare nei confronti della registrazione internazionale di uno o più disegni o modelli industriali sul proprio territorio, ove manchino le condizioni per la concessione della protezione ai sensi della legislazione di quella parte contraente: ogni rifiuto degli effetti di una registrazione internazionale è comunicato, motivandolo, all'Ufficio internazionale dell'OMPI, che a sua volta lo trasmette all'interessato in copia. Il titolare del disegno o modello industriale dispone degli stessi mezzi di ricorso che avrebbe avuto nel caso di presentazione indiretta all'ufficio nazionale che ha opposto il rifiuto. L'articolo 13 prevede che prescrizioni speciali concernenti l'unità di disegno o modello vigenti in una delle parti contraenti possano comportare il rifiuto degli effetti della registrazione internazionale finché non si ottemperi alla prescrizione notificata da detta parte contraente. Se per effetto di una tale notifica di rifiuto una registrazione internazionale venga suddivisa in più lotti presso l'ufficio interessato, questo ha diritto di riscuotere una tassa per ogni domanda internazionale supplementare che si renda necessaria. L'articolo 14 prevede che la registrazione internazionale produca in ogni parte contraente designata – salvo il caso di rifiuto – almeno gli stessi effetti di una domanda regolarmente depositata presso il relativo ufficio nazionale, ovvero della concessione della protezione nel territorio della parte contraente designata. Secondo l'articolo 15, qualunque invalidazione totale o parziale degli effetti di una registrazione internazionale sul territorio di una delle parti contraenti designate dovrà essere notificata all'Ufficio internazionale dell'OMPI, e comunque non potrà essere pronunciata se non dopo che al titolare del disegno o modello industriale in oggetto sia stata data la possibilità di far valere i propri diritti in tempo utile. L'articolo 16 concerne l'iscrizione di modifiche e altre questioni concernenti le registrazioni internazionali: modifiche a vario titolo delle registrazioni internazionali sono ricevute dall'Ufficio internazionale dell'OMPI, e di norma producono effetti anche nei registri degli uffici nazionali di ciascuna parte contraente interessata. Ogni iscrizione di modifiche può essere soggetta al pagamento di una ulteriore tassa, e l'Ufficio internazionale pubblica ciascuna delle iscrizioni di modifiche e ne trasmette una copia all'ufficio di ciascuna parte contraente interessata. L'articolo 17 riguarda la durata della registrazione internazionale e della protezione, e i relativi rinnovi, che possono essere effettuati nei confronti di parte o della totalità delle parti contraenti designate e di parte o della totalità dei disegni o modelli industriali oggetto di registrazione internazionale. La durata della protezione nelle parti contraenti designate, purché la registrazione internazionale – valida inizialmente cinque anni – venga rinnovata, e di 15 anni, ma se la legislazione di una parte contraente designata Pag. 44prevede un periodo superiore, questo prevale. È questo anche il caso dell'Italia, dove la durata massima della protezione è di 25 anni. Infine, l'articolo 18 prevede che l'Ufficio internazionale dell'OMPI fornisca, a chiunque ne faccia domanda e previo pagamento della tassa prescritta, estratti o informazioni sulle registrazioni internazionali pubblicate: tali estratti sono esenti da qualsiasi obbligo di legalizzazione nel territorio di ciascuna delle parti contraenti.
  Il capitolo secondo contiene disposizioni amministrative, e consta degli articoli da 19 a 24. L'articolo 19 prevede che qualora più Stati parti dell'Atto di Ginevra o intenzionati a divenirlo intendano unificare le proprie legislazioni nazionali sui disegni e modelli industriali, questi possono notificare al Direttore generale dell'OMPI che un ufficio comune sostituisce i rispettivi uffici nazionali, e che l'insieme dei rispettivi territori va considerato come un'unica parte contraente. Peraltro l'articolo 20 prevede che, alla stregua degli Stati parti dell'atto del 1934 e dell'atto del 1960, le parti contraenti dell'Atto di Ginevra del 1999 sono membri a tutti gli effetti dell'Unione dell'Aja. L'articolo 21 prevede che le parti contraenti dell'Atto di Ginevra del 1999 siano membri della stessa assemblea costituita in base all'atto complementare di Stoccolma (14 luglio 1967) all'accordo dell'Aja. Ciascun membro dell'assemblea è rappresentato da un delegato, che può essere assistito da supplenti, consulenti ed esperti, mentre i membri dell'Unione dell'Aja che non sono membri dell'assemblea sono ammessi alle riunioni di essa in qualità di osservatori. Tra le numerose funzioni dell'assemblea figurano: la trattazione delle questioni concernenti lo sviluppo dell'Unione dell'Aja – tra le quali l'applicazione dell'Atto di Ginevra del 1999 –; l'invio di direttive al Direttore generale dell'OMPI sulla preparazione delle conferenze di revisione, e la loro convocazione; le modifiche al Regolamento dell'Atto di Ginevra; la definizione del programma e l'adozione del bilancio biennale dell'Unione dell'Aja, della quale approva altresì i rendiconti; l'adozione del regolamento finanziario dell'Unione dell'Aja; l'istituzione di comitati e gruppi di lavoro. L'assemblea si riunisce una volta ogni due anni in sessione ordinaria, su convocazione del direttore generale dell'OMPI, e sempre per iniziativa del Direttore generale in sessione straordinaria, che può tuttavia essere richiesta anche da un quarto dei membri dell'assemblea. Il Direttore generale dell'OMPI predispone l'ordine del giorno di ogni sessione dell'assemblea, la quale adotta un proprio regolamento interno. L'articolo 22 riguarda l'Ufficio internazionale dell'OMPI, competente per la registrazione internazionale e gli altri compiti amministrativi relativi all'Unione dell'Aja. L'Ufficio internazionale prepara le riunioni e provvede al segretariato dell'assemblea, e assiste gli eventuali comitati di esperti e gruppi di lavoro da essa istituiti. Il più alto dirigente dell'Unione dell'Aja è il Direttore generale dell'OMPI: questi rappresenta l'Unione e convoca qualsiasi riunione che debba trattare questioni concernenti l'Unione medesima, inclusa l'attività dei comitati e gruppi di lavoro istituiti dall'assemblea. Il Direttore generale, o persone da lui designate partecipano senza diritto di voto a tutte le riunioni dell'assemblea, nonché a quelle dei comitati e dei gruppi di lavoro da essa istituiti, e anche a ogni altra riunione convocata nel quadro dell'Unione dell'Aja. L'articolo 23 prevede che l'Unione dell'Aja dispone di un proprio bilancio, che comprende le entrate e le spese proprie dell'Unione medesima, nonché il suo contributo alle spese comuni alle unioni amministrate dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale – contributo proporzionato all'interesse che l'Unione ha in dette altre unioni. Le fonti di finanziamento del bilancio dell'Unione dell'Aja sono anzitutto le tasse relative alle registrazioni internazionali, e in secondo ordine le somme dovute per altri servizi prestati dall'Ufficio internazionale dell'OMPI, il ricavato della vendita e i diritti collegati alle pubblicazioni riguardanti l'Unione dell'Aja, le donazioni, lasciti e sovvenzioni, gli affitti, interessi e le entrate diverse. Le tasse relative alle registrazioni internazionali sono fissati dall'assemblea Pag. 45su proposta del Direttore generale dell'OMPI, in modo tale che le entrate da esse derivanti, unitamente alle altre fonti di finanziamento, siano almeno sufficienti a coprire tutte le spese dell'Ufficio internazionale concernenti l'Unione dell'Aja. Per quanto concerne il capitale d'esercizio, qualora non sia sufficiente ad alimentarlo il totale delle eccedenze di entrata, ciascun membro dell'Unione dell'Aja effettuerà un versamento unico. Da ultimo, l'articolo 24 è dedicato al Regolamento di attuazione dell'Atto di Ginevra del 1999. Tale Regolamento include le disposizioni che riguardano quanto prescritto dall'Atto di Ginevra, gli ulteriori dettagli relativi all'applicazione delle disposizioni dell'Atto medesimo, ogni altro requisito, questione o procedura amministrativa.
  Il capitolo terzo concerne le revisioni e le modifiche all'Atto di Ginevra, e comprende gli articoli 25 e 26. Una conferenza delle parti contraenti potrà sottoporre a revisione l'atto di Ginevra, ma gli articoli 21, 22, 23 e 26 potranno essere modificati anche dall'assemblea.
  Infine, il capitolo quarto contiene le disposizioni finali relative all'Atto di Ginevra, riportate negli articoli da 27 a 34. In particolare l'articolo 27 prevede che l'Atto possa essere sottoscritto e che di esso possa divenire parte ciascuno Stato membro dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale, nonché qualunque organizzazione intergovernativa che abbia un ufficio competente per la protezione dei disegni e modelli industriali con effetto sull'intero territorio in cui si applica il trattato costitutivo dell'organizzazione medesima, ma solo a condizione che almeno uno degli Stati membri dell'organizzazione intergovernativa sia membro dell'OMPI. Ai sensi dell'articolo 28, l'entrata in vigore dell'Atto di Ginevra è prevista tre mesi dopo che sei Stati abbiano depositato i loro strumenti di ratifica o adesione, purché almeno tre di tali Stati abbiano depositato almeno 3.000 domande, ovvero abbiano depositato almeno 1.000 domande presentate da parte di residenti in Stati diversi da esso. L'articolo 29 esclude la possibilità di presentare riserve all'Atto di Ginevra del 1999. L'articolo 31, peraltro, prevede che nei rapporti reciproci tra gli Stati parti dell'Atto di Ginevra del 1999 e degli atti del 1934 o del 1960 si applica unicamente l'Atto di Ginevra – ma solo ai disegni o modelli industriali depositati presso l'Ufficio internazionale dopo l'entrata in vigore dell'Atto di Ginevra stesso. Ogni parte contraente, ai sensi dell'articolo 32, può denunciare l'Atto di Ginevra con notifica indirizzata al Direttore generale dell'OMPI, e con effetto un anno dopo la data di ricevimento di tale notifica, o in qualsiasi data successiva in essa indicata. La denuncia non incide tuttavia sull'applicazione dell'Atto di Ginevra alle domande internazionali pendenti e alle registrazioni internazionali in vigore nei confronti della parte contraente interessata. È prevista agli articoli 33 e 34 l'apertura alla firma dell'Atto di Ginevra presso la sede dell'OMPI per un anno a partire dalla sua adozione, e il Direttore generale ne è il depositario.
  Il disegno di legge si compone di sei articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione dell'Atto di Ginevra del 2 luglio 1999 concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali nell'ambito del sistema dell'accordo dell'Aja. L'articolo 3 novella l'articolo 155 del Codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, che disciplina il deposito di domande internazionali di protezione di disegni e modelli industriali. Il medesimo articolo 3, in conseguenza dell'Atto di Ginevra del 1999 – di cui il disegno di legge stesso autorizza la ratifica e l'esecuzione – provvede ad aggiornare il richiamo all'Accordo dell'Aja del 1925, e successive revisioni, ratificato con legge 24 ottobre 1980, n. 744 – contenuto nell'articolo 155 del Codice della proprietà industriale – con quello all'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja. Rimangono ferme le attuali modalità di presentazione della domanda internazionale di protezione dei disegni e modelli: le persone fisiche e giuridiche italiane o quelle che abbiano il domicilio o una effettiva organizzazione in Italia possono depositare le domande Pag. 46internazionali per la protezione dei disegni o modelli direttamente presso l'Ufficio internazionale oppure in via indiretta presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi. La modalità diretta e indiretta di presentazione della domanda trova disciplina nell'articolo 4, paragrafo 1, dell'Atto di Ginevra del 1999, e tal fine il richiamo alla predetta disposizione viene inserito quale novella al comma 1 dell'articolo 155 del Codice. La novella operata dall'articolo 3 del provvedimento in esame incide invece sulla disciplina concernente la data di deposito della domanda internazionale. Si introduce il richiamo all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, dell'Accordo del 1999 e si prevede ora che, se la domanda internazionale è presentata indirettamente, la data di tale deposito presso l'UIBM vale come data di deposito presso l'Ufficio internazionale, a condizione che la domanda internazionale sia ricevuta dall'Ufficio internazionale entro un mese dalla data di deposito presso l'UIBM. Rimane fermo l'obbligo di conformità della domanda internazionale alle disposizioni internazionali, ora contenute nell'Accordo del 1999, e al relativo regolamento di esecuzione, oltre che alle istruzioni amministrative emanate dall'Ufficio internazionale. La domanda deve sempre essere redatta in lingua francese o inglese su formulari predisposti dall'Ufficio internazionale (comma 4 dell'articolo 155, che viene novellato nel solo richiamo normativo all'atto del 1999). Viene, infine, introdotto nell'articolo 155 del Codice un ultimo comma (nuovo comma 5) il quale dispone che la domanda di protezione deve recare il contenuto obbligatorio, di cui al paragrafo 1 articolo 5 dell'dell'Accordo del 1999 e può contenere gli ulteriori elementi facoltativi di cui al paragrafo 3 articolo 5 dell'Accordo del 1999. L'articolo 4 del disegno di legge dispone – richiamando l'articolo 17, paragrafo 3, lettera b) dell'Accordo del 1999 – che la protezione internazionale di un disegno o modello può durare fino ad un massimo di 25 anni dalla data di deposito della domanda di registrazione, a condizione che la registrazione internazionale sia rinnovata, conformemente alla durata massima della protezione disposta dall'articolo 37 del Codice della proprietà industriale. L'articolo 5 del disegno di legge contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 6, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale del 5 dicembre 1980, fatto a Manila il 9 dicembre 2013.
C. 4227 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione della relatrice impossibilitata a partecipare alla seduta, ricorda che il Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale del 5 dicembre 1980, firmato a Manila il 9 dicembre 2013, modifica, adeguandola al modello convenzionale concordato Pag. 47in sede OCSE, la vigente Convenzione, ratificata dall'Italia con la legge n. 312 del 1989. Il Protocollo si compone di cinque articoli.
  L'articolo I modifica l'articolo 2, par. 3 lettera b) della Convenzione del 1980 aggiornandone il campo di applicazione oggettivo ed inserendo nell'elenco delle imposte considerate per l'Italia l'imposta regionale sulle attività produttive (istituita con il decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446). Con l'articolo II viene modificato l'articolo 3, lettera i) della vigente Convenzione nel senso di aggiornare la denominazione relativa all'Autorità italiana competente per l'applicazione dell'accordo, ossia il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
  L'articolo III modifica la disposizione relativa al metodo di imputazione presente nella vigente Convenzione (articolo 22, paragrafo 2) conformandola alla più recente formulazione utilizzata nelle convenzioni fiscali. La norma sopprime il paragrafo 4 del medesimo articolo 22, il quale contemplava il cosiddetto «matching credit» che riconosceva il credito di imposta anche per le imposte non effettivamente pagate su dividendi, interessi e canoni. La disposizione soppressa, viene precisato nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge presentato al Senato (AS 2207, approvato dall'Assemblea 12 gennaio 2017), prevedeva che il credito di imposta venisse concesso (ad esempio in Italia) anche qualora nel Paese di produzione del reddito (ad esempio nelle Filippine) non fosse stata effettivamente scontata alcuna imposizione. Al riguardo la relazione tecnica precisa che, sebbene alla soppressione del matching credit sarebbero ascrivibili, in linea teorica, effetti positivi per l'erario essendo venuta meno la possibilità di attribuirsi crediti di imposta per imposte figurative assolte nel territorio delle Filippine, l'analisi dei dati disponibili ha evidenziato importi esigui e di origine non puntualmente accertabile, che prudenzialmente si è ritenuto di non computare.
  L'articolo IV modifica l'articolo 25 in materia di scambio di informazioni, ampliando la cooperazione fra le amministrazioni e prevedendo, tra altro, il superamento del «domestic tax interest», ossia la possibilità che uno Stato contraente rifiuti di fornire informazioni solo perché non ne ha interesse ai propri fini fiscali (par. 4). Con le disposizioni del par. 5 si ha il superamento del segreto bancario, sulla base del più recente standard in materia (articolo 26 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni dell'OCSE). L'articolo IV in commento rappresenta l'aspetto centrale del nuovo accordo bilaterale, in quanto costituisce la base giuridica per intensificare la cooperazione amministrativa in materia di scambio di informazioni, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione transnazionale, riaffermato più volte anche nelle sedi multilaterali internazionali (G7, G20, OCSE).
  L'articolo V, infine, prevede che il Protocollo in esame entri in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con le quali Italia e Filippine si saranno comunicate l'espletamento delle rispettive procedure interne. Il Protocollo resterà in vigore fino a quando lo sarà la Convenzione del 1980 (che ha durata indeterminata, salvo denuncia entro il 30 giugno di ciascun anno).
  Quanto al contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, già approvato dal Senato il 12 gennaio 2017 (A.S. 2207), del Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale del 5 dicembre 1980, fatto a Manila il 9 dicembre 2013. Esso si compone di tre articoli, il primo dei quali reca l'autorizzazione alla ratifica del Protocollo, e il secondo il relativo ordine di esecuzione.
  L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione per il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Il disegno di legge è corredato oltre che dalla relazione illustrativa, da una relazione tecnica (cui si è già accennato) che non ascrive effetti finanziari sul gettito fiscale alle disposizioni Pag. 48del provvedimento. Il disegno di legge è altresì corredato di Analisi tecnico-normativa dalla quale emerge la necessità dell'autorizzazione parlamentare alla ratifica del Protocollo in esame, in base all'articolo 80 della Costituzione, in quanto le disposizioni in esso contenute modificano la potestà impositiva dell'Italia, come reso possibile dal richiamo effettuato alle norme di diritto internazionale pattizio tanto dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 quanto dall'articolo 169 del Testo unico delle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» (articolo 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione) riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.
C. 4444 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 maggio 2017.

  Luigi FAMIGLIETTI (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 6).

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) chiede se il Comitato si esprimerà sul testo della Commissione di merito risultante dall'esame degli emendamenti.

  Alessandro NACCARATO, presidente, assicura che, se ci saranno i tempi e se il testo sarà trasmesso dalla Commissione di merito in tempo utile, il Comitato esprimerà nuovamente il proprio parere sul testo risultante dall'esame degli emendamenti.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 16.15.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, concernenti il trattamento economico e previdenziale spettante ai membri del Parlamento.
C. 2354 Lombardi.

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