CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 4 maggio 2017
812.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 227

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Giovedì 4 maggio 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. – Interviene la viceministra dello sviluppo economico, Teresa Bellanova.

  La seduta comincia alle 8.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso Pag. 228l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-11225 Cancelleri: Progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell'area di crisi di Gela.

  Andrea VALLASCAS (M5S) (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

  La Viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Andrea VALLASCAS (M5S) (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta. In particolare, giudica rilevante il numero di manifestazioni di interesse pervenute in ordine ai progetti di riqualificazione industriale dell'area di crisi di Gela, manifestando tuttavia perplessità relativamente alla brevità del termine di un mese fissato, ritenuto insufficiente per un'adeguata informazione a vantaggio delle imprese interessate. Assicura quindi che il proprio gruppo continuerà a seguire lo sviluppo del percorso di individuazione delle proposte di investimento fino alla sottoscrizione del futuro accordo di programma.

5-11226 Ricciatti: Prospettive produttive e occupazionali della Società Ericsson Telecomunicazioni Spa.

  Gianni MELILLA (MDP) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

  La Viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Gianni MELILLA (MDP), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta.

5-11227 Bombassei: Rilievi dell'autorità garante della concorrenza e del mercato sul progetto di legge in materia di home restaurant.

  Ivan CATALANO (CI) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

  La Viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Ivan CATALANO (CI), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del Governo che appare aperta alle indicazioni contenute nel parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 30 marzo 2017 sul progetto di legge S. 2647, recante «Disciplina dell'attività di home restaurant» in corso di esame presso il Senato. Ricorda che ieri è stato approvato dalla Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento europeo un rapporto sull'economia collaborativa che sarà votato dalla sessione plenaria del Parlamento europeo nel prossimo mese di giugno. Sollecita pertanto la conclusione dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 3564 Tentori avviato dalle Commissioni riunite Trasporti e Attività produttive della Camera dei deputati il 3 maggio dello scorso anno.

5-11228 Benamati: Rispetto degli accordi relativi a Industria Italiana Autobus Spa.

  Gianluca BENAMATI (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

  La Viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Marilena FABBRI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta del Governo ed esprime particolare apprezzamento per il fatto che a seguire tale vertenza sia la viceministra Bellanova che da anni è impegnata con determinazione su numerosi e impegnativi tavoli di crisi. Manifesta in questa sede viva preoccupazione per le prospettive dello stabilimento di Bologna e sottolinea come i lavori di ristrutturazione delle linee produttive non siano ancora iniziati né risulti perfezionata la procedura relativa al passaggio di proprietà dei locali. Evidenzia in particolare come la sede di Bologna sia strategica Pag. 229anche perché titolare di importanti brevetti utilizzati da Industria Italiana. Sottolinea pertanto come non si possa pensare di concentrare la produzione nel sito di Flumeri, unico a ricevere fondi pubblici, al contrario dei sito di Bologna dove sono rilevanti gli investimenti privati. Evidenzia infine la necessità che in prospettiva il gruppo valorizzi tutti i siti produttivi presenti sul territorio nazionale garantendo la tenuta degli attuali livelli occupazionali.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 9.15.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 4 maggio 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 13.35.

DL 50/2017 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.
C. 4444 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Luigi TARANTO (PD), relatore, illustra i contenuti del provvedimento in esame relativamente alle parti di interesse della X Commissione.
  L'articolo 1 del decreto-legge in esame reca disposizioni complessivamente volte a estendere l'ambito applicativo dello split payment, ovvero dello speciale meccanismo di versamento dell'IVA dovuta per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti pubblici introdotto dalla legge di stabilità 2015, col quale si consente all'erario di acquisire direttamente l'imposta dovuta; in tal caso le pubbliche amministrazioni, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori. Per effetto delle modifiche in esame (comma 1), tale modalità di versamento è estesa all'IVA dovuta per tutte le operazioni (prestazioni di servizi e cessioni di beni) effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto consolidato pubblicato dall'ISTAT. Si prescrive inoltre che lo split payment si applichi anche per le operazioni effettuate nei confronti di altri soggetti che, pur non rientrando nel conto consolidato PA, sono tuttavia considerati ad alta affidabilità fiscale, tra cui le società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, dagli enti territoriali e le società quotate. Si dispone l'applicazione dello split payment ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito (dunque ai compensi dei professionisti).
  L'articolo 2 è volto a modificare l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA, che deve ora avvenire con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e non più con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo alla maturazione del diritto. Analoga modifica riguarda l'annotazione nel registro Iva.
  L'articolo 3 riduce a 5.000 euro il limite oltre il quale oltre il quale è necessario il visto di conformità per le compensazioni sulle imposte sui redditi, IRAP e IVA. Inoltre, diventa obbligatorio l'uso dei servizi telematici in tutti i casi di compensazione.
  L'articolo 4 consente di optare per l'applicazione della cedolare secca con aliquota al 21 per cento sui redditi derivanti dalle locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, se stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa, direttamente o in presenza di intermediazione immobiliare, anche on line. Tali norme si applicano per i contratti stipulati dal 1 giugno 2017. Viene introdotta una specifica disciplina degli obblighi informativi Pag. 230posti a carico degli intermediari; se tali soggetti intervengono anche nella fase del pagamento dei canoni di locazione, sono tenuti ad applicare una ritenuta del 21 per cento all'atto dell'accredito, a titolo di acconto o d'imposta a seconda che sia stata effettuata o meno l'opzione per la cedolare secca.
  L'articolo 7 modifica il regime dell'ACE (Aiuto alla Crescita Economica) allo scopo di abbandonare progressivamente il criterio incrementale su base fissa del capitale proprio, posto alla base del calcolo del rendimento nozionale, utile ai fini della determinazione dell'ACE. Le norme in commento dunque eliminano dalle vigenti norme il riferimento al capitale proprio alla data fissa del 31 dicembre 2010 e introducono, per il calcolo del beneficio, una base di riferimento mobile, ovvero la variazione in aumento del capitale proprio, rispetto a quello esistente alla chiusura del quinto esercizio precedente a quello per il quale si applica il beneficio ACE.
  L'articolo 9 interviene sulla clausola di salvaguardia introdotta dalla legge di stabilità 2015 a tutela dei saldi di finanza pubblica rimodulando gli aumenti previsti a decorrere dal 2018, che vengono in parte posticipati agli anni successivi.
  L'articolo 12 prevede la rimodulazione dell'autorizzazione di spesa per gli anni 2017-2019 relativa al credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo), istituito dalla legge di stabilità 2016 dal 1o gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019. In particolare, le risorse stanziate per il 2017 sono ridotte di 110 milioni (da 617 milioni di euro, previsti dall'articolo 1, comma 108, della legge n. 208 del 2015, a 507 milioni), mentre per gli anni 2018 e 2019 le risorse sono aumentate di 55 milioni annui (da 617 a 672 milioni).
  L'articolo 13 dispone la riduzione, per l'anno 2017, delle dotazioni delle missioni e dei programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri di un importo indicato in allegato, per un totale di 460 milioni di euro. La norma è finalizzata al concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel documento di economia e finanza per l'anno 2017. L'allegato in questione riporta il totale delle riduzioni per ciascun Ministero e – per ciascun Ministero – l'elenco dettagliato delle riduzioni per ciascuna missione e programma. Le misure di riduzione in esame seguono una procedura diversa da quella dei tagli lineari già sperimentata in passato. Secondo quanto precisato dalla relazione tecnica, le riduzioni sono state apportate per un ammontare pari a circa 161 milioni di euro, in maniera indistinta attraverso le riduzioni delle missioni e dei programmi di spesa dei Ministeri; per circa 299 milioni di euro, tramite riduzioni puntuali di talune tipologie di spesa, anche attraverso il definanziamento di specifiche autorizzazioni di spesa.
  L'articolo 25 attribuisce quote del Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dalla legge di bilancio per il 2017 nello stato di previsione del MEF:
   alle regioni, per 400 milioni di euro nel 2017, con la condizione di dover effettuare un importo minimo di investimenti nuovi e aggiuntivi nel 2017;
   alle province e alle città metropolitane, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica, per un importo di 64 milioni nel 2017, 118 milioni nel 2018, 80 milioni nel 2019 e 44,1 milioni nel 2020.

  L'articolo 33 stabilisce, per l'anno 2017, la ripartizione tra le regioni a statuto ordinario degli spazi finanziari per favorire gli investimenti per complessivi 500 milioni di euro, già stanziati dalla legge di bilancio 2017.
  L'articolo 41 prevede uno stanziamento di 1 miliardo di euro per ciascuno degli Pag. 231anni 2017, 2018 e 2019 per gli interventi previsti nel decreto-legge in esame (comma 1) e l'istituzione di un Fondo per accelerare le attività di ricostruzione, con una dotazione pari a 491,5 milioni di euro per l'anno 2017, 717,3 milioni di euro per l'anno 2018 e 699,7 milioni di euro per l'anno 2019 (comma 2) da utilizzare, per interventi di ricostruzione destinati ai Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016 e ai Comuni delle zone a rischio sismico 1, nonché per specifici Piani sperimentali per la difesa sismica degli edifici pubblici (comma 3) e per l'acquisto e la manutenzione dei mezzi occorrenti per il soccorso alla popolazione civile (comma 4).
  L'articolo 42 prevede un incremento di 63 milioni di euro per l'anno 2017 e 132 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Per consentire l'avvio di interventi urgenti per la ricostruzione pubblica e privata nelle predette aree, viene inoltre autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2017.
  L'articolo 43 contiene alcune proroghe di termini in materia di adempimenti e di versamenti tributari a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni colpiti dagli eventi sismici in centro Italia nel 2016 (commi 1 e 2). Inoltre è prorogato dal 16 dicembre 2017 al 16 febbraio 2018 il termine entro il quale, senza applicazione di sanzioni e interessi, dovrà avvenire la ripresa della riscossione dei tributi sospesi e non versati, limitatamente ai soggetti diversi da imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori. A favore di tali soggetti diversi è prevista inoltre la possibilità di versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018 (comma 3).
  L'articolo 44 proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2019, il periodo entro il quale le imprese localizzate nei comuni colpiti dagli eventi sismici che effettuano investimenti possono beneficiare del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi.
  L'articolo 18-quater del decreto-legge n. 8 del 2017 ha esteso agli investimenti effettuati dalle imprese nei comuni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici iniziati nel 2016 il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi, disciplinato dalla legge di stabilità 2016 a favore delle imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno (articolo 1, commi 98 e successivi, della legge n. 208 del 2015 e successivamente modificato dall'articolo 7-quater del decreto-legge n. 243 del 2016). In particolare, il credito d'imposta è attribuito nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese, fino al 31 dicembre 2018 (termine prorogato di un anno dalla norma in esame).
  Si applicano, per quanto compatibili, le norme della legge di stabilità 2016; è necessaria la preventiva notifica della misura alla Commissione UE, ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato. Gli oneri derivanti dalla misura originaria dell'articolo 18-quater sono valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2017 e 23,9 milioni di euro per l'anno 2018, coperti mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica – FISPE.
  L'articolo 46 istituisce e disciplina una zona franca urbana nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016. Le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e che hanno subìto, a causa degli eventi sismici, la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento, possono beneficiare della parziale esenzione dalle imposte sui redditi e dall'IRAP, alle condizioni di legge, nonché dell'esenzione degli immobili produttivi dalle imposte municipali e dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro. La fruizione delle agevolazioni Pag. 232da parte delle imprese beneficiarie è possibile nel limite delle risorse stanziate (194,5 milioni di euro per l'anno 2017, 167,7 milioni di euro per l'anno 2018 e 141,7 milioni di euro per l'anno 2019). In particolare il comma 1 istituisce nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 (individuati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016) una zona franca urbana ai sensi della legge n. 296 del 2006. Il comma 2 elenca le agevolazioni fiscali e contributive riconosciute alle imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e che hanno subìto a causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento della media relativa ai tre periodi di imposta precedenti a quello in cui si è verificato l'evento.
  In particolare tali imprese, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività nei citati comuni, possono beneficiare:
   a) dell'esenzione dalle imposte sui redditi, fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro;
   b) dell'esenzione dall'IRAP del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
   c) dell'esenzione dalla imposta municipale propria per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;
   d) dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Tale esonero spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

  Il comma 3 estende le agevolazioni previste dal comma 2 anche alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017.
  Il comma 4 prevede che le suddette esenzioni spettano per due anni, ovvero per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame e per il successivo. Il comma 5 prevede che la zona franca comprende anche i comuni dell'Abruzzo colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 elencati nell'allegato 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 (Barete; Cagnano Amiterno; Pizzoli; Farindola; Castelcastagna; Colledara; Isola del Gran Sasso; Pietracamela; Fano Adriano). Le esenzioni spettano alle imprese che hanno la sede principale o l'unità locale in tali comuni e che hanno subìto nel periodo dal 1o gennaio 2017 al 31 marzo 2017 la riduzione del fatturato pari ad almeno il 25 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016. Il comma 6 autorizza la spesa di 194,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 167,7 milioni di euro per l'anno 2018 e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019. Tali importi costituiscono il limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie. Il comma 7 stabilisce che le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo.
  Il comma 8, infine, dispone che per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.Pag. 233
  L'articolo 49 prevede lo sviluppo, da parte di ANAS Spa, di opportune sinergie con il gruppo Ferrovie dello Stato al fine di realizzare, tra l'altro, un incremento degli investimenti di almeno il 10 per cento (rispetto al 2016) sia nel 2017 che nel 2018 (comma 1). Viene quindi previsto il trasferimento a Ferrovie dello Stato Italiane Spa delle azioni di ANAS Spa, mediante aumento di capitale, per un importo corrispondente al patrimonio netto di ANAS (comma 2).
  L'articolo 50 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a deliberare e sottoscrivere un aumento del capitale sociale di Invitalia-Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, per favorire le attività di investimento, nel settore dei trasporti, funzionali al consolidamento e allo sviluppo dei relativi servizi, anche tramite la attrazione di investimenti esteri, e può essere deliberato anche in più soluzioni e nella misura massima di 300 milioni di euro nell'anno 2017.
  L'articolo 52 interviene sullo sviluppo delle ciclovie turistiche, integrando la norma del comma 640 della legge di Stabilità 2016, con la previsione di ulteriori interventi sul territorio nazionale da attuare nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente. In particolare, vengono aggiunte le seguenti ciclovie all'elenco di quelle finanziabili: ciclovia del Garda; ciclovia Trieste – Lignano Sabbiadoro – Venezia; ciclovia Sardegna; ciclovia Magna Grecia (Basilicata, Calabria, Sicilia); ciclovia Tirrenica; ciclovia Adriatica.
  È inserita la clausola di neutralità finanziaria per cui dalla disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri. Si ricorda in proposito che, nel DEF 2017, una delle novità più rilevanti contenuta nell'allegato «Connettere l'Italia: fabbisogni e progetti di infrastrutture» è rappresentata dall'inserimento dei percorsi ciclistici nell'ambito delle infrastrutture di primo livello del nuovo SNIT (Sistema integrato di infrastrutture dei trasporti). Il documento ha anche dato conto del fatto che ulteriori ciclovie (Ciclovia Sarda; Ciclovia Magna Grecia; Ciclovia Tirrenica; Ciclovia Adriatica e Ciclovia Trieste – Venezia) sono in fase di progettazione.
  L'articolo 55 modifica, con specifico riferimento alle aziende che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, la disciplina pubblicistica sugli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, nonché sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.
  L'articolo 56 modifica la disciplina del patent box, escludendo i marchi dal novero dei beni agevolabili ed includendo, invece, nel novero dei redditi che beneficiano del regime speciale anche quelli derivanti dall'utilizzo congiunto di beni immateriali, legati da vincoli di complementarietà, a specifiche condizioni di legge (comma 1). È precisata (comma 2) la decorrenza dell'applicazione delle nuove norme per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare e per i soggetti, invece, che non ricadono in tale novero. Esse si applicano, in sostanza, a decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Il comma 3 contiene la cd. clausola di grandfathering, che consente di conservare i benefici del patent box secondo la disciplina originaria relativamente alle opzioni esercitate per i primi due periodi d'imposta, per tutto il quinquennio di validità delle stesse e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021. Il comma 4 demanda a provvedimenti di rango secondario la disciplina attuativa.
  L'articolo 57, comma 1, estende alle PMI costituite sotto forma di SRL le disposizioni derogatorie alla disciplina civilistica già previste dal decreto-legge n. 179/2012 per le start-up innovative costituite sotto forma di Srl, concernenti:
   la libera determinazione dei diritti attribuiti ai soci, attraverso la creazione, nell'atto costitutivo della società, di categorie di quote fornite di diritti diversi;
   la possibilità di effettuare un'offerta pubblica delle quote sociali, anche mediante equity crowfunding;Pag. 234
   la deroga al divieto di compiere, da parte della società, operazioni sulle proprie partecipazioni qualora l'operazione sia compiuta in determinate condizioni (novella ai commi 2, 5 e 6 del decreto-legge n. 179/2012).

  Il comma 2, alle lettere a) – c), modifica la disciplina che dispone la detassazione dei redditi derivanti da investimenti a lungo termine nel capitale delle imprese effettuati da casse previdenziali e fondi pensione. È modificato il regime fiscale applicabile nelle ipotesi di cessione degli investimenti prima del quinquennio; sono introdotti obblighi informativi e documentali per gli investitori; è disciplinato il regime di plusvalenze e le minusvalenze. Le lettere d) – f)) modificano la vigente disciplina dei PIR – Piani individuali di risparmio a lungo termine, allungando i termini per reinvestire le somme che derivano dalla cessione, prima del quinquennio, degli investimenti agevolati; prevedono ulteriori obblighi documentali e informativi rispetto a quelli vigenti. Infine, il comma 3 estende da quattro a cinque anni il periodo di applicazione delle disposizioni in materia di rapporto di lavoro nelle startup innovative, contenute nell'articolo 28 del decreto-legge n. 179/2012 (novella al comma 1 del medesimo articolo 26).
  L'articolo 58 disciplina il trattamento tributario spettante alle somme prelevate da riserve IRI in caso di fuoriuscita dal regime (anche a seguito della cessazione dell'attività). Dette somme, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata al 24 per cento, concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, del collaboratori o dei soci; tuttavia, ai medesimi soggetti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 24 per cento, al fine di evitare doppie imposizioni.
  L'articolo 59 adegua la disciplina nazionale in materia di prezzi di trasferimento alle indicazioni emerse in sede OCSE (in seno al cd. progetto BEPS) per la corretta determinazione del valore delle operazioni tra imprese associate estere.
  L'articolo 60 reca la disciplina relativa al trattamento fiscale dei proventi derivanti dall'investimento effettuato in quote del capitale o del patrimonio di società e/o fondi di investimento (OICR), da parte di dipendenti, manager o gestori delle medesime entità (compresi i soggetti delegati alla gestione e quelli con funzioni di advisor).
  L'articolo 66 reca ai commi 1 e 2 il rifinanziamento, rispettivamente del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione e del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE). Il comma 3 dispone la copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento. I commi 4-6 prevedono la destinazione degli effetti migliorativi derivanti dal provvedimento, pari a 3,1 miliardi di euro per il 2017, al miglioramento dei saldi, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel DEF 2017.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.45.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 4 maggio 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 13.45.

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia.
C. 4407 Fanucci.

(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 aprile 2017.

  Vanessa CAMANI (PD), relatrice, nel sottolineare l'opportunità che la Commissione possa procedere ad un esame quanto più rapido del provvedimento in titolo, che rappresenta il frutto di un proficuo confronto Pag. 235svoltosi nell'ambito dell'intergruppo parlamentare «Amici del termalismo», propone di svolgere alcune selezionate audizioni delle associazioni maggiormente rappresentative quali Federterme e di Federalberghi Terme, nonché di rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.50.

COMITATO RISTRETTO

  Giovedì 4 maggio 2017.

Disciplina della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista.
C. 2182 Della Valle, C. 4169 Donati e C. 4350 Vignali.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.50 alle 14.

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