CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 4 maggio 2017
812.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 76

COMITATO DEI NOVE

  Giovedì 4 maggio 2017.

Modifica all'articolo 59 del codice penale in materia di legittima difesa.
Esame emendamenti C. 3785-2892-3380-3384-3419-3424-3427-3434-3774-3777 A/R.

  Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.20 alle 9.25.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 4 maggio 2017. — Presidenza della Presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la Giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.
C. 4439 approvata dalla 2a Commissione permanente del Senato.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Anna ROSSOMANDO (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, la proposta di legge e A.C. 4439, approvata in Pag. 77sede deliberante dalla Commissione Giustizia dal Senato lo scorso 12 aprile 2017, disciplina l'elezione dei consigli degli ordini circondariali forensi, abrogando espressamente l'attuale disciplina contenuta nella legge professionale forense (legge n. 247 del 2012, articolo 28, commi da 2 a 6) e il regolamento attuativo di cui al decreto ministeriale 10 novembre 2014, n. 170. Come precisato dalla relazione illustrativa dell'originario disegno di legge presentato al Senato (A.S. 2473), segnala che obiettivo del legislatore è «intervenire con norma primaria al fine di fornire un quadro normativo stabile alla elezione dei consigli degli ordini forensi» alla luce di alcune sentenze del Tar Lazio – confermate dal Consiglio di Stato – che hanno dichiarato l'illegittimità di specifiche disposizioni del regolamento del 2014, segnatamente quelle relative alla formazione delle liste, alle schede elettorali ed all'espressione del voto, alla proclamazione degli eletti.
  In particolare, rammenta che con le sentenze nn. 8332/2015, 8333/2015 e 8334/2015, depositate tutte il 13 giugno 2015, il TAR Lazio ha censurato le modalità attraverso le quali il regolamento n. 170 del 2014 ha attuato la legge professionale sul punto del riequilibrio di genere. Confermando le sentenze di primo grado, il Consiglio di Stato (Quarta sezione, sentenza n. 3414/2016) ha dichiarato illegittimi gli articoli 7 e 9 del regolamento in quanto in contrasto con l'articolo 28, comma 2, della legge n. 247/2012, nella parte in cui consentono all'elettore di esprimere una quantità di preferenze pari al numero di consiglieri da eleggere, a condizione che il voto sia indirizzato a rappresentanti di entrambi i generi. Infine, con la sentenza n. 08333/2015 (n.15617/2014 Reg. Ric.), il TAR Lazio ha dichiarato l'illegittimità del comma 7 dell'articolo 14 del regolamento elettorale forense, nella parte in cui prevede che, qualora non risulti rispettata la quota di un terzo per il genere meno rappresentato nella formazione della graduatoria degli eletti, si debba formare una seconda graduatoria per consentire la composizione del consiglio nel rispetto della parità di genere. Secondo il Collegio, infatti, emerge come la norma, «prevedendo un intervento correttivo a valle del procedimento elettorale, si ponga in contrasto con i principi costituzionali in materia di tutela di genere, per come costantemente interpretati nella giurisprudenza della Corte costituzionale», giacché l'obiettivo della tutela di genere può essere legittimamente perseguito solo incidendo sulle modalità di formazione delle liste o sulle modalità di espressione delle preferenze, non potendo, invece, comportare modifiche ex post della volontà espressa dal corpo elettorale, proprio contrariamente a quanto disposto dal citato comma 7 dell'articolo 14 del regolamento impugnato. A seguito delle sentenze del Tar Lazio, alcuni ordini forensi avevano preferito rinviare le elezioni in attesa di chiarire il quadro normativo, mentre altri avevano comunque proceduto al rinnovo dei consigli in base alle norme poi dichiarate illegittime.
  Nel passare all'esame del contenuto del provvedimento, rileva che la proposta di legge all'esame della Commissione, abroga i commi da 2 a 6 dell'articolo 28 della legge professionale e introduce una autonoma disciplina legislativa delle modalità di elezione dei consigli dell'ordine, che si caratterizza rispetto alla disciplina vigente per il superamento delle criticità evidenziate dalla magistratura amministrativa e per l'attribuzione del rango legislativo al restante contenuto del decreto ministeriale 170 del 2014, la cui struttura viene così fatta salva. Inoltre, rispetto alla disciplina vigente, la proposta di legge: ribadisce che ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere (così riaffermando quanto già previsto dalla legge n. 247/2012 e poi negato dal regolamento attuativo); persegue il rispetto dell'articolo 51 della Costituzione, intervenendo esclusivamente sul sistema elettorale di attribuzione delle preferenze; elimina ogni riferimento alle liste, consentendo esclusivamente candidature individuali; introduce un regime di nullità del voto espresso mediante l'indicazione Pag. 78di un numero di preferenze superiore a quello consentito, nonché un regime di nullità del voto espresso in violazione della regola della tutela del genere meno rappresentato.
  Evidenzia che, in particolare, il provvedimento precisa il proprio oggetto, consistente nella disciplina dell'elettorato attivo e passivo, nonché delle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi (articolo 1) costituiti presso ciascun tribunale, rinviando per le definizioni («ordine», «consiglio», «presidente») al contenuto della legge n. 247 del 2012 (articolo 2). Gli articoli 3 e 4 disciplinano l'elettorato attivo e passivo e il sistema elettorale, sostanzialmente sostituendosi ai commi da 2 a 6 dell'articolo 28 della legge, che vengono abrogati. L'articolo 3 disciplina i seguenti aspetti: elettorato attivo: possono votare tutti gli avvocati che, il giorno antecedente il voto, risultano iscritti nell'albo, nell'elenco dei dipendenti degli enti pubblici, nell'elenco dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione (comma 2). La riforma non innova rispetto alla disciplina vigente; elettorato passivo: possono essere eletti tutti coloro che hanno l'elettorato attivo e che, nei 5 anni precedenti, non hanno riportato una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento. Il mandato può essere svolto al massimo per due volte consecutive (comma 3). Per ripresentare la propria candidatura l'avvocato dovrà attendere che sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali ha già svolto il mandato. Al fine del rispetto del divieto di svolgere più di due mandati consecutivi, non si tiene conto dei mandati di durata inferiore ai due anni (comma 4). Sul punto la p.d.l. si distingue dalla normativa vigente, in base alla quale sono vietati più di due mandati ma non è specificato che questi debbano essere consecutivi; inoltre, attualmente la durata del mandato espletato non rileva ai fini dell'ineleggibilità.
  Fa presente che l'articolo 4 chiarisce quale sia il numero massimo di voti esprimibili, a garanzia del pluralismo dell'organo, riprendendo l'attuale formulazione dell'articolo 28, comma 3, in base al quale ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere. La disposizione rinvia ad una apposita tabella allegata che, in ragione del numero dei consiglieri eleggibili (calcolato sulla base degli avvocati iscritti all'ordine circondariale), determina il numero massimo di voti (rectius: preferenze) esprimibili dal singolo elettore e specifica le preferenze di genere che questi dovrà esprimere per garantire l'attuazione dell'articolo 51 Cost. anche nell'elezione del consiglio dell'ordine. Escludendo quindi che la quota di genere possa essere affermata ex post, dopo lo svolgimento dell'elezione, il legislatore costruisce un sistema elettorale che tuteli il genere meno rappresentato, partendo dalla predeterminazione delle preferenze esprimibili in numero inferiore a quello dei consiglieri da eleggere. La proposta di legge, come già evidenziato, introduce una tabella in cui sono indicati direttamente i numeri delle preferenze esprimibili; pertanto non riproduce la clausola concernente l'arrotondamento per difetto del numero dei voti esprimibili da ciascun elettore. L'articolo 5, riprendendo il contenuto dell'articolo 3 del regolamento n. 170 del 2014, disciplina il procedimento elettorale per quanto riguarda le sue scansioni temporali e la determinazione dei seggi. Il procedimento elettorale comporta, in primo luogo, la determinazione del numero dei consiglieri dell'ordine da eleggere che, come previsto dall'articolo 28 della legge, è condizionato dal numero degli avvocati iscritti all'albo e agli elenchi del circondario. Tale compito è affidato al presidente del consiglio uscente che, in base alla riforma, deve però acquisire previamente la delibera del consiglio. Spetta al binomio consiglio/presidente uscenti anche fissare le date di svolgimento delle elezioni, rispettando i seguenti parametri: minimo 2 giorni consecutivi; massimo 6 giorni consecutivi, escludendo la domenica, Pag. 79ovvero dal lunedì al sabato; in ogni giorno fissato per l'elezione, minimo di 4 ore di apertura del seggio. Delle suddette determinazioni – che diverranno pubbliche attraverso il sito internet dell'ordine circondariale – il presidente dovrà informare il Consiglio nazionale forense.
  Osserva che l'articolo 6, che sostituisce la disciplina dettata dall'articolo 4 del DM del 2014, riguarda la convocazione elettorale. Una volta determinate le date di svolgimento delle elezioni, il presidente fissa la data di inizio del procedimento elettorale, garantendo che tra l'avvio del procedimento e le elezioni intercorrano almeno 30 giorni. Tutte le suddette determinazioni – in parte già anticipate sul sito internet – sono contenute nell'avviso di convocazione delle elezioni, attraverso il quale il presidente invita anche gli iscritti a presentare – almeno 14 giorni prima delle elezioni (sono 10 giorni nella disciplina attuale) – le proprie candidature. L'avviso è soggetto a plurime forme di pubblicità: posta elettronica certificata; qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovare la spedizione; pubblicazione sul sito internet; affissione – per tutta la durata del periodo elettorale – negli uffici dell'ordine e in un luogo del tribunale accessibile al pubblico.
  Rispetto all'articolo 4 del regolamento, rileva che la proposta di legge non prevede che la spedizione dell'avviso possa avvenire con raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti gli iscritti e con fax; entrambe le modalità sono invece previste dalla normativa vigente. In aggiunta a queste modalità di comunicazione, la proposta di legge consente a tutti i consigli dell'ordine – e non solo dunque a quelli con più di 500 iscritti, come attualmente previsto – di pubblicare un estratto dell'avviso di convocazione elettorale in almeno un quotidiano locale, per due giorni lavorativi di settimane diverse.
  Rammenta, altresì, che l'articolo 7 disciplina la propaganda elettorale che, vietata durante le operazioni di voto, dovrà negli altri momenti comunque svolgersi nel rispetto delle regole deontologiche, senza ledere il prestigio della categoria professionale o di singoli colleghi. Rispetto alla disciplina vigente (articolo 5 del DM 270/2014), la proposta di legge, avendo eliminato le candidature per lista, consente comunque la propaganda di un'aggregazione di più candidati, consentendo loro di distinguersi attraverso un simbolo o un motto. L'articolo 8 disciplina la presentazione delle candidature, che sono esclusivamente individuali. Le candidature devono essere presentate entro le ore 12 del quattordicesimo giorno antecedente le elezioni (decimo giorno in base alla normativa vigente) ed al candidato è richiesto di autocertificare il possesso di alcuni requisiti. L'articolo 9 della proposta di legge – che ricalca il contenuto dell'articolo 8 del regolamento – disciplina la commissione elettorale. Dopo la presentazione delle candidature, il consiglio dell'ordine uscente provvede alla costituzione della commissione elettorale composta, oltre che dal presidente del consiglio dell'ordine e dal segretario, da altri 6 o più iscritti che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo di almeno 5 anni. Se il consiglio dell'ordine delibera di ricorrere al voto con sistema elettronico, deve anche nominare un responsabile informatico. La riforma prevede poi che la designazione dei componenti la commissione debba essere effettuata con sorteggio tra gli iscritti disponibili; in assenza di interessati, provvede alla designazione il consiglio, senza ricorrere al sorteggio. Spetta alla commissione elettorale: verificare le candidature e il rispetto della disciplina sull'elettorato attivo e passivo; numerare le candidature secondo l'ordine di presentazione; sovraintendere alle operazioni elettorali; procedere allo spoglio delle schede, con l'ausilio di un minimo di 4 scrutatori, nominati al di fuori dei componenti del consiglio tra coloro che non si sono candidati.
  Fa presente che l'articolo 10 disciplina le schede elettorali e le modalità di espressione del voto, tenendo conto della possibilità di candidature solo individuali (pertanto non è più prevista la possibilità del voto con indicazione della lista) e superando le censure di illegittimità rilevate dai giudici amministrativi. In particolare, Pag. 80la disposizione prevede che ogni scheda debba avere un numero di righe pari al numero massimo di voti esprimibili, e non ai componenti complessivi del consiglio da eleggere (voto limitato). L'elettore dovrà, nell'espressione del voto, attenersi a quanto previsto dalla tabella circa il numero delle preferenze e la loro ripartizione tra i due generi, assicurandosi di non esprimere per avvocati di un solo genere un numero di voti superiore ai due terzi dei voti esprimibili. La sanzione nullità per il caso di mancato rispetto delle disposizioni sull'espressione del voto è prevista dall'articolo 14. Gli articoli 11 e 12, che disciplinano le caratteristiche del seggio elettorale e delle operazioni di voto, non contengono disposizioni innovative. Rispetto alla normativa in vigore (articoli 10 e 11 del regolamento), le differenze attengono alla eliminazione delle liste di candidati e alla possibilità per l'elettore di portare all'interno del seggio propri materiali elettorali, ad uso personale. Durante le operazioni di voto, inoltre, è previsto che allo scadere dell'orario il presidente possa ammettere al voto solo coloro che sono già presenti nel seggio o nelle immediate vicinanze (se la sala è incapiente), procedendo all'identificazione degli elettori.
  Rammenta che l'articolo 13 disciplina il possibile ricorso alla votazione con sistema elettronico, ricalcando il contenuto dell'attuale articolo 12 del regolamento. In estrema sintesi, il provvedimento prefigura un sistema – che il consiglio dell'ordine può deliberare di adottare in alternativa al sistema tradizionale – che presenta le seguenti caratteristiche: predeterminazione di un archivio digitale degli aventi diritto al voto e dei candidati; accesso al sistema consentito esclusivamente previo utilizzo simultaneo di tre password combinate, assegnate al presidente, al segretario e al responsabile informatico; previsione di modalità che consentano di identificare con certezza il votante; rilascio al votante di una scheda (ricevuta) di voto, da inserire nell'urna. Il sistema delineato non consente dunque all'elettore di esprimere il proprio voto a distanza (da remoto), utilizzando il mezzo telematico, ma ne richiede la presenza fisica all'interno del seggio.
  Segnala che l'articolo 14 riguarda lo scrutinio delle schede e si caratterizza per l'innovativa previsione di un regime di nullità dei voti che non rispettino il limite delle preferenze, sia rispetto al loro numero sia rispetto al genere dei votati. In particolare, se si esprime un numero di preferenze superiore a quello consentito, il voto espresso in eccedenza sarà nullo (a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda). Se invece il numero dei voti espressi in favore di un genere superano il limite dei due terzi, sarà nullo il voto espresso in eccedenza (a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda).
  L'articolo 15, relativo alla proclamazione degli eletti, riproduce il contenuto dell'articolo 14 del regolamento, sopprimendo la disposizione – censurata dai giudici amministrativi – che consentiva di «correggere» la graduatoria degli eletti secondo il numero dei voti conseguiti, quando gli esiti elettorali non garantivano al genere meno rappresentato di ricoprire almeno 1/3 dei seggi. L'articolo 16 disciplina l'ipotesi in cui, nel corso del mandato del consiglio dell'ordine, un componente cessi dalla carica e si renda necessaria una sostituzione. In merito, attualmente, la legge n. 247 richiede che nell'effettuare la sostituzione si proceda nel rispetto dell'equilibrio di genere; il regolamento aggiunge che, se il rispetto dell'equilibrio di genere non è possibile, si dà luogo a nuove elezioni. La proposta, che abroga il comma 6 dell'articolo 28 della legge, elimina in caso di sostituzione l'esigenza di rispettare le quote di genere: subentrerà il primo dei non eletti.
  Fa presente, infine, che gli articoli da 17 a 20 dettano le disposizioni finali e transitorie.
  In particolare, l'articolo 17 introduce un regime transitorio per consentire il celere rinnovo dei consigli dell'ordine in base alle nuove regole, prevedendo: – che i consigli che non hanno proceduto al rinnovo secondo le modalità previste dal regolamento del 2014, deliberino nuove Pag. 81elezioni entro 45 giorni dall'entrata in vigore della riforma (comma 1); che i consigli che hanno provveduto al rinnovo a scadenza in applicazione delle disposizioni regolamentari poi dichiarate illegittime, e che si siano visti dunque annullare l'elezione, deliberino nuove elezioni entro 45 giorni dall'entrata in vigore della riforma o dal passaggio in giudicato della sentenza che annulla l'elezione (se successiva all'entrata in vigore della riforma) (comma 2). La proposta di legge fa espressamente salvi (comma 4) gli effetti degli atti compiuti sia dai consigli che non si sono rinnovati a scadenza nel 2015 per il mancato svolgimento delle operazioni elettorali, sia dai consigli eletti in base al regolamento del 2014. Tra questi ultimi sono compresi i consigli insediati in presenza di impugnativa elettorale, fermi restando gli effetti del giudicato. La proposta di legge stabilisce comunque che, in sede di prima applicazione della riforma, i consigli (compresi quelli rinnovati in base ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 17) restino in carica fino al 31 dicembre 2018, con l'evidente finalità di riallineare la scadenza del mandato dei diversi consigli dell'ordine. Sono comunque fatte salve le disposizioni sull'elettorato attivo e passivo previste dall'articolo 3 della proposta di legge. I consigli eletti nel 2019 rimarranno in carica per 4 anni e scadranno nel dicembre 2022, in applicazione dell'articolo 28, comma 7, della legge n. 247, non modificato dalla riforma. L'articolo 18 della proposta di legge abroga i commi da 2 a 6 dell'articolo 28 della legge professionale. Gli articoli 19 e 20 della proposta di legge prevedono, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Donatella FERRANTI, presidente, nel ricordare che il provvedimento, in ragione della esigenza di definire uno stabile e chiaro quadro normativo riferito alla elezione dei consiglio degli ordini forensi, è particolarmente atteso dall'avvocatura, ritiene che lo stesso, ove concordino i gruppi parlamentari, potrebbe essere esaminato dalla Commissione in sede legislativa.

  Anna ROSSOMANDO (PD), relatrice, concorda con la presidente.

  Vittorio FERRARESI (M5S), nel far presente che il suo gruppo parlamentare è stato sempre disponibile ad esaminare proposte di legge, presentate da qualsivoglia schieramento politico, in sede legislativa, stigmatizza, tuttavia, la circostanza che non siano stati ancora posti all'ordine del giorno della Commissione, come già richiesto dal suo gruppo, di alcuni provvedimenti del Movimento Cinque Stelle. In particolare, rammenta di aver sollecitato, nella seduta del 19 aprile scorso, la calendarizzazione della risoluzione, di cui è prima firmataria la collega Businarolo, n. 7-00257, relativa al ruolo degli esperti di psicologia e criminologia clinica nell'ambito delle strutture penitenziarie, nonché, nella seduta del 20 aprile scorso, delle proposte di legge Scagliusi C. 3761, recante «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni internazionali», Colletti C. 2658, recante «Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche» e Agostinelli C. 4299, recante «Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori». In particolare, in relazione a tale ultimo provvedimento, inoltre, ribadisce che, a suo avviso, il suo esame potrebbe proseguire in sede legislativa.

  Donatella FERRANTI, presidente, nel replicare al collega Ferraresi, rammenta, preliminarmente, come diversi provvedimenti presentati dai parlamentari del gruppo Movimento Cinque Stelle siano stati, recentemente, posti all'ordine del giorno sia della Commissione, sia dell'Assemblea. Evidenziando, quindi, come la proposta di legge in discussione, il cui primo firmatario è il senatore Falanga, non sia certo d'iniziativa del Partito democratico, fa notare come l'opportunità di avviarne l'esame in sede legislativa sia Pag. 82strettamente connessa all'esigenza di risolvere, come già sottolineando dall'onorevole Rossomando, una questione che, di fatto, paralizza l'attività dei Consigli degli ordini forensi. Per quanto concerne la calendarizzazione dei provvedimenti cui il collega Ferraresi ha fatto testé riferimento, avverte che nel corso della prossima settimana sarà posta all'ordine del giorno della Commissione la proposta di legge Agostinelli C. 4299. Assicura, inoltre, che saranno in seguito calendarizzate anche le proposte di legge Colletti C. 2658 e Scagliusi C. 3761. Quanto alla risoluzione Businarolo, n. 7-00257, ricorda che la stessa è assegnata alle Commissioni riunite II e XII e che dovrà, pertanto, essere calendarizzata d'intesa con la Commissione Affari Sociali.

  Vittorio FERRARESI (M5S), nel precisare che i provvedimenti di iniziativa del Movimento Cinque Stelle, cui ha testé fatto riferimento la presidente, sono stati calendarizzati in Assemblea in virtù di una specifica disposizione del Regolamento, e non certo per «concessione» del Partito democratico e della maggioranza, ribadisce la richiesta di calendarizzare quanto prima le richiamate proposte di legge. Ribadisce, altresì, in ogni caso, la disponibilità del suo gruppo parlamentare ad avviare l'iter relativo al trasferimento della proposta di legge in titolo in sede legislativa.

  Donatella FERRANTI, presidente, replicando al collega Ferraresi, precisa come non intendesse certo fare riferimento ad una pretesa «concessione» da parte della maggioranza nei confronti del gruppo Movimento Cinque Stelle, quanto, piuttosto, ad alcuni provvedimenti di iniziativa di tale gruppo che, proprio in virtù del Regolamento, sono stati esaminati dalla Commissione e dall'Assemblea. Ciò premesso, in assenza di obiezioni da parte dei gruppi parlamentari, ritiene che potrebbe essere fissato, sin da ora, il termine per la presentazione di proposte emendative al provvedimento in discussione.

  Antonio MAROTTA (AP) concorda con la proposta della presidente, purché sia fissato un termine ampio per la presentazione degli emendamenti alla proposta di legge in titolo.

  Franco VAZIO (PD), sottolineando come il provvedimento in discussione sia largamente atteso dalla classe forense, ne auspica l'approvazione in tempi rapidi. Concorda, quindi, con la proposta della presidente.

  Donatella FERRANTI, presidente, constatata l'assenza di obiezioni da parte dei gruppi parlamentari, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti per le ore 14 di lunedì 22 maggio prossimo. Avverte, quindi, che, nelle more dello svolgimento della sede referente, sarà avviato l'iter per il trasferimento della proposta di legge in titolo in sede legislativa. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, concernente la rateizzazione del debito per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura.
C. 4073 Vecchio.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Davide MATTIELLO (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare nella seduta odierna la proposta di legge C. 4073, recante «Modifica all'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, concernente la rateizzazione del debito per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura».
  Segnala che la proposta all'esame della Commissione modifica il citato articolo 20, con l'obiettivo di ampliare le tutele per gli imprenditori che denunciano intimidazioni del racket, in particolare consentendogli, quando siano vittime di più eventi estorsivi nell'arco di 5 anni, di rateizzare il debito con il fisco e con gli enti previdenziali Pag. 83e assistenziali, che si sia accumulato nel corso della sospensione dei pagamenti già prevista dall'ordinamento.
  Rammenta che, con la legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono state disposte, nei confronti delle vittime di richieste estorsive e dell'usura, alcune agevolazioni, quali l'elargizione di somme tratte da uno specifico Fondo di solidarietà e la proroga di termini sostanziali e procedurali. In particolare, l'articolo 20 della citata legge n. 44 – con riguardo ai termini di scadenza ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo – prevede, a favore di tali soggetti, le seguenti agevolazioni: la sospensione di 300 giorni delle scadenze dei mutui bancari e ipotecari nonché dei termini di prescrizione, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari (commi 1, 3 e 4); la proroga di tre anni degli adempimenti fiscali (comma 2). La proposta di legge intende sostenere le vittime delle estorsioni e dell'usura anche al termine del periodo di sospensione o di proroga dei pagamenti; l'obiettivo è evitare che, magari dopo plurimi eventi lesivi e conseguentemente plurime proroghe, questi si trovino ad aver accumulato comunque un debito ingente con il fisco o con gli enti di previdenza.
  Fa presente, infine, che altro obiettivo della proposta è quello di preservare l'accesso al credito dell'impresa colpita dal racket. Accade, infatti, che gli ingenti debiti maturati con il fisco e con gli enti di previdenza e assistenza debbano essere comunque iscritti in bilancio e che dalla lettura del bilancio gli istituti di credito traggano elementi per concedere, o più spesso negare, l'accesso al credito. A tal fine, la proposta di legge, all'articolo 1, inserisce due ulteriori commi all'articolo 20, mediante i quali: prevede una rateizzazione del debito contratto con l'erario o con gli enti previdenziali o assistenziali per effetto della proroga di 3 anni o di 300 giorni. La rateizzazione del debito fino a 120 rate mensili, senza interessi e oneri, dovrà essere concessa a colui che abbia subito e denunciato almeno 2 eventi lesivi nell'arco di 5 anni (comma 7-quater); costituisce un fondo di garanzia per assicurare i crediti concessi dagli istituti di credito e sterilizzare gli effetti negativi sul merito creditizio del debito accumulato dalla vittima dell'estorsione durante la sospensione e la proroga (comma 7-quinquies). Il fondo è istituito presso il MedioCredito Centrale S.p.A., banca controllata al 100 per cento da Poste Italiane S.p.A.
  Ciò premesso, chiede che sul provvedimento in titolo si possa avviare un rapido ma approfondito ciclo di audizioni.

  Donatella FERRANTI, presidente, nel concordare con il relatore, onorevole Mattiello, circa la possibilità di avviare un ciclo di audizioni sulla proposta di legge in discussione, invita i gruppi a far pervenire le eventuali richieste in merito. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Giovedì 4 maggio 2017. — Presidenza del Presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la Giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 14.25.

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge C. 4220 Governo, recante Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale.
Audizione di Stefano Manacorda, Professore di diritto penale presso la Seconda Università degli Studi di Napoli e di Fabrizio Parrulli, Generale di Brigata dell'Arma dei Carabinieri.
(Svolgimento e conclusione).

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Pag. 84Ne dispone, pertanto, l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

  Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Stefano MANACORDA, Professore di diritto penale presso la Seconda Università degli Studi di Napoli e Fabrizio PARRULLI, Generale di Brigata dell'Arma dei Carabinieri.

  Interviene per porre quesiti e formulare osservazioni la deputata Donatella FERRANTI, presidente.

  Rispondono ai quesiti posti Fabrizio PARRULLI, Generale di Brigata dell'Arma dei Carabinieri, e Stefano MANACORDA, Professore di diritto penale presso la Seconda Università degli Studi di Napoli.

  Donatella FERRANTI, presidente, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15.20.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.