CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 maggio 2017
811.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 195

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 3 maggio 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 12.45.

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.
C. 4444 Governo.
(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione. – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, rileva che la XIV Commissione è oggi chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla Commissione Bilancio, la cosiddetta «manovrina», ovvero il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo».
  Il provvedimento, calendarizzato per la discussione generale in Assemblea lunedì 29 maggio e in scadenza il 23 giugno 2017, consta di 67 articoli e reca un insieme di misure volte al contrasto all'evasione fiscale, in materia di giustizia tributaria, per il contenimento della spesa pubblica, nonché per interventi sugli enti territoriali, sia in chiave di contenimento della spesa sia Pag. 196a fini di redistribuzione delle risorse in base ai fabbisogni e alle capacità fiscali degli enti.
  Le misure proposte appaiono necessarie, anche alla luce degli indirizzi impressi al Governo dal Parlamento italiano (risoluzione in Assemblea n. 6-00312 del 27 aprile scorso) in occasione del Consiglio europeo straordinario del 29 aprile scorso, con particolare riferimento agli impegni finalizzati al rilancio economico e sociale dell'Italia, nell'intento di stimolare la competitività ed attrattività del nostro sistema-Paese e di ridurre l'eventuale impatto negativo della Brexit.
   Il decreto-legge reca inoltre interventi in favore delle zone terremotate, con riferimento agli eventi che nel 2016 e nel 2017 hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Dopo le misure disposte dal decreto-legge n. 189 del 2016 e dal decreto-legge n. 8 del 2017, il provvedimento istituisce un Fondo presso il MEF per un importo di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, finalizzato ad interventi di ricostruzione nei comuni colpiti, nei comuni delle zone a rischio sismico 1 e per incentivare piani sperimentali per la difesa sismica degli edifici pubblici attraverso il finanziamento di dieci cantieri pilota. È, inoltre, disposta un'ulteriore proroga della sospensione e della rateizzazione dei tributi sospesi, nonché la proroga degli incentivi già previsti, la compensazione nella perdita di gettito derivante dalla TARI e l'istituzione di una Zona Franca Urbana Sistema Centro Italia nelle Regioni colpite, a sostegno delle imprese e dei lavoratori autonomi e nel rispetto delle norme europee sugli aiuti «de minimis», conformemente agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  Rinvia alla documentazione predisposta dagli Uffici per una analisi dettagliata dei contenuti del provvedimento.
  Si limita qui a richiamare i contenuti di alcuni articoli, che recano profili di interesse per la XIV Commissione.
  L'articolo 1 reca disposizioni complessivamente volte a estendere l'ambito applicativo dello split payment, ovvero dello speciale meccanismo di versamento dell'IVA dovuta per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti pubblici introdotto dalla legge di stabilità 2015, col quale si consente all'erario di acquisire direttamente l'imposta dovuta; in tal caso le pubbliche amministrazioni, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.
  Per effetto delle modifiche in esame, tale modalità di versamento è estesa all'IVA dovuta per tutte le operazioni (prestazioni di servizi e cessioni di beni) effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto consolidato pubblicato dall'ISTAT.
  Le disposizioni in materia di split payment sono applicabili dal 1o gennaio 2015. La legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 632 della legge n. 190 del 2014) ha previsto tuttavia che fosse richiesta un'apposita misura di deroga al Consiglio dell'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE in materia di IVA. Con la decisione 14 luglio 2015, n. 2015/1401, il consiglio dell'Unione europea ha autorizzato l'Italia ad applicare fino al 31 dicembre 2017 il meccanismo della scissione dei pagamenti.
  L'articolo 13 riguarda la riduzione delle dotazioni di missioni e programmi di spesa dei Ministeri. Il provvedimento dispone per l'anno 2017 una riduzione per un totale di 460 milioni di euro per il raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel DEF per l'anno 2017.
  Per quanto di interesse della XIV Commissione, segnalo che la riduzione si articola, quanto alla Missione «L'Italia in Europa e nel mondo» (-4.073 mila euro), in ordine decrescente nei seguenti programmi:
   Promozione del Sistema Paese: -1.595 mila euro;
   Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari: -1.425 mila euro;Pag. 197
   Integrazione europea: -301 mila euro;
   Rappresentanze all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese: -272 mila euro;
   Cooperazione allo sviluppo: -236 mila euro.

  Seguono ulteriori minori riduzioni di altre specifiche voci.
  Sottolineo che le misure di riduzione in questione, secondo quanto evidenzia la relazione tecnica, sono apportate, quanto a 161 milioni di euro, in maniera indistinta attraverso riduzioni lineari di missioni e programmi di spesa dei Ministeri, e quanto a 299 milioni di euro, tramite riduzioni puntuali di talune tipologie di spesa, anche attraverso il definanziamento di specifiche autorizzazioni di spesa.
  Per scongiurare debiti fuori bilancio o effetti negativi sull'indebitamento netto delle Amministrazioni, per ogni Ministero la base aggredibile concerne le sole risorse disponibili al netto di quelle già appostate per impegni di carattere pluriennale. Inoltre, per assicurare l'opportuna flessibilità gestionale nel corso del 2017, la norma prevede una procedura di rimodulazione. Infine, l'articolo 11 del provvedimento, concernente la definizione agevolata delle controversie tributarie, prevede che eventuali introiti potranno essere destinati in via residuale al reintegro, anche parziale, delle dotazioni finanziarie delle missioni e dei programmi di spesa dei Ministeri.
  L'articolo 44 proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2019, il periodo entro il quale le imprese localizzate nei comuni colpiti dagli eventi sismici che effettuano investimenti possono beneficiare del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi.
  Si applicano, per quanto compatibili, le norme della legge di stabilità 2016; è necessaria la preventiva notifica della misura alla Commissione UE, ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato. Gli oneri derivanti dalla misura originaria dell'articolo 18-quater sono valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2017 e 23,9 milioni di euro per l'anno 2018, coperti mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica – FISPE.
  L'articolo 46 istituisce e disciplina una zona franca urbana nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016. Il comma 7 del medesimo articolo stabilisce che le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo.
  L'articolo 47, commi 10 e 11, disciplina l'istituzione di un Fondo per finanziare, conformemente alle disposizioni europee relative agli aiuti di Stato, l'ammodernamento dei carri merci. Le disposizioni si propongono di agevolare l'attuazione di quanto stabilito dal Regolamento (UE) 1304/2014 che disciplina la specifica tecnica di interoperabilità (STI) per il sottosistema «Materiale rotabile – Rumore» del sistema ferroviario dell'Unione.
  L'articolo 49 prevede lo sviluppo, da parte di ANAS S.p.A., di opportune sinergie con il gruppo Ferrovie dello Stato (FS), al fine di realizzare, tra l'altro, un incremento degli investimenti di almeno il 10 per cento (rispetto al 2016) sia nel 2017 che nel 2018. Viene quindi previsto il trasferimento a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. delle azioni di ANAS S.p.A., mediante aumento di capitale, per un importo corrispondente al patrimonio netto di ANAS.
  In base al comma 2, il trasferimento delle quote societarie di ANAS S.p.A. dovrà avvenire nel rispetto della disciplina dell'UE e, secondo quanto disposto dal comma 3, senza effetti negativi sui saldi di finanza pubblica rilevanti ai fini degli impegni assunti in sede europea.
  Preso atto dei contenuti del provvedimento, e constatato che nessuno intende intervenire, formula una proposta di parere favorevole.

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  La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario.
C. 4410, ed abb., approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione. – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marco BERGONZI (PD), relatore, ricorda che la proposta di legge in esame (articolo 1) intende istituire una Commissione bicamerale di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, avendo particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori.
  Come è noto, la recessione che ha colpito tra il 2008 e il 2014 l'economia ha inciso profondamente sulle condizioni delle banche italiane ed è stata alla base del rilevante aumento dei crediti deteriorati.
  Come rilevato dal Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco in occasione dell'intervento all'Università Bocconi del 9 novembre 2016, all'impatto della recessione si sono aggiunte le conseguenze di gestioni azzardate e prassi operative non conformi ai principi regolamentari, amplificate a volte da una governance inadeguata. In più casi i comportamenti hanno anche assunto rilevanza penale.
  Segnala inoltre che nella Relazione per Paese relativa all'Italia, del febbraio 2017, la Commissione europea ha rilevato come persistano nel sistema bancario italiano carenze strutturali di lunga data, quali elevati costi operativi e deficit in materia di governo societario.
  La Commissione UE ha inoltre rilevato il persistere di una scarsa redditività delle banche, determinata da diversi fattori, tra cui il contesto di tassi d'interesse bassi e la concorrenza sui prezzi per attrarre i mutuatari con merito di credito più elevato, che riducono i margini di interesse netti. Accanto a ciò si rileva – tra l'altro – una limitata ripresa creditizia e la riduzione dei proventi non da interessi a causa dell'andamento sfavorevole del mercato.
  In tale contesto il livello elevato dei crediti deteriorati, sommato alla redditività strutturalmente scarsa, indebolisce la capacità delle banche di sostenere gli investimenti e la ripresa economica. Vi sono state inoltre le note vicende relative ad alcune banche italiane, che hanno richiesto l'intervento delle Autorità di vigilanza e del Governo (Banca delle Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara, Cassa di Risparmio di Chieti, Monte dei Paschi di Siena, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca).
  La Commissione d'inchiesta dovrà concludere i propri lavori entro un anno dalla sua costituzione, e comunque entro la fine della XVII legislatura, presentando alle Camere una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta.
  La Commissione è istituita ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, che consente a ciascuna Camera di disporre inchieste su materie di pubblico interesse, nominando a tale scopo – fra i propri componenti – una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. Essa procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
  I poteri coercitivi che la Commissione d'inchiesta può esercitare sono naturalmente quelli propri della fase «istruttoria» delle indagini giudiziarie, dato che la Commissione è priva di poteri giudicanti e non può quindi accertare reati ed irrogare sanzioni. La Commissione può quindi disporre ispezioni e perquisizioni personali e domiciliari, sequestri, intercettazioni telefoniche, perizie, ricognizioni, esperimento di prove testimoniali ed accompagnamento coattivo dei testi renitenti.
  In particolare, come chiarito anche dal provvedimento in esame, per le convocazioni di testimoni davanti alla Commissione si applicano gli articoli 366 – rifiuto di uffici legalmente dovuti da parte dei periti, interpreti, o custode di cose sottoposte a custodia e da parte dei testimoni Pag. 199– e 372 – falsa testimonianza – del codice penale, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria.
  La Commissione (articolo 2) è costituita da venti senatori e da venti deputati, nominati dai Presidenti delle Camere in proporzione al numero dei componenti dei gruppi. Deve essere assicurata la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti della Commissione devono dichiarare, alla presidenza della Camera di appartenenza, di avere ricoperto incarichi di amministrazione e di controllo negli istituti bancari oggetto dell'inchiesta.
  L'articolo 3 elenca le competenze della Commissione, chiamata a verificare:
   gli effetti sul sistema bancario italiano della crisi finanziaria globale e le conseguenze dell'aggravamento del debito sovrano;
   la gestione degli Istituti bancari coinvolti in situazioni di crisi o di dissesto, destinatari anche in forma indiretta di risorse pubbliche o posti in risoluzione;
   l'efficacia delle attività di vigilanza sul sistema bancario e sui mercati finanziari;
   l'adeguatezza della disciplina legislativa e regolamentare nazionale ed europea sul sistema bancario e finanziario, nonché sul sistema di vigilanza, anche ai fini della prevenzione e gestione delle crisi bancarie.

  Il provvedimento disciplina (articolo 4) l'attività di indagine della Commissione che, come detto, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria. Di conseguenza, per le audizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione – ferme restando le ordinarie competenze del giudice – si applica la disciplina del codice penale che, nell'ambito dei delitti contro l'attività giudiziaria, sanziona il rifiuto di atti legalmente dovuti (articolo 366) e la falsa testimonianza (articolo 372).
  Si chiarisce che alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla disciplina generale posta dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
  L'articolo 5 disciplina la richiesta di atti e documenti da parte della Commissione. Essa può ottenere, anche in deroga alla disciplina del segreto d'indagine (articolo 329 del codice di procedura penale), copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, inerenti all'oggetto dell'inchiesta.
  È la Commissione a stabilire quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
  L'articolo 6 disciplina l'obbligo del segreto per i componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa, nonché per ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio. L'obbligo perdura anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta. Ove non costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita come rivelazione del segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
  L'articolo 7 disciplina il funzionamento dell'organo, definito da un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. L'articolo pone inoltre il limite alle spese per il funzionamento della Commissione in 150.000 euro. Gli oneri sono posti per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera Pag. 200dei deputati. Può essere autorizzato, su richiesta della Commissione e con determinazione dei Presidenti delle due Camere, un incremento delle predette spese in misura non superiore al 30 per cento, per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
  Segnala infine che nel corso dell'esame presso la Camera, al provvedimento in esame (C. 4410) sono state abbinate 9 ulteriori proposte di legge, tutte istitutive di Commissioni bicamerali di inchiesta in materia bancaria, nonché una proposta istitutiva di Commissione di inchiesta monocamerale.
  La Commissione Finanze ha tuttavia respinto tutti gli emendamenti presentati al testo approvato dal Senato, che giunge pertanto al nostro esame senza modifiche.
  Alla luce dei contenuti del provvedimento, formula una proposta di parere favorevole.

  Paolo TANCREDI (AP-CpE-NCD) evidenzia come il provvedimento in questione affronti una materia di particolare delicatezza e che può prestarsi a strumentalizzazioni, visto il coinvolgimento di aziende – quali sono le banche – di tipo sistemico.
  Il suo gruppo condivide l'iniziativa legislativa proposta, ma è nel contempo consapevole dei rischi che possono essere collegati alla diffusione di indiscrezioni o di false notizie riguardanti gli istituti di credito, con possibili gravi conseguenze sul giusto andamento del sistema; in tal senso preoccupazioni sono state espresse anche dagli stessi istituti bancari e dagli organi di vigilanza.
  Riterrebbe inoltre opportuno che il parere della XIV Commissione enfatizzi l'opportunità che la istituenda Commissione d'inchiesta presti particolare attenzione al completamento il percorso di costruzione dell'Unione bancaria europea, che appare ancora incompleto con riferimento al sistema comune di assicurazione dei depositi; ciò al fine di assicurare una adeguata gestione della fase transitoria, anche in considerazione dei disequilibri che si sono registrati in fase di attuazione del meccanismo di vigilanza e del meccanismo di risoluzione unico, non solo con riferimento all'istituto del bail-in, ma anche riguardo al trasferimento delle competenze di vigilanza alla Banca centrale europea.

  Marco BERGONZI (PD), relatore, condivide i rilievi avanzati dal collega Tancredi, e formula quindi una nuova proposta di parere favorevole (vedi allegato 1), che reca in premessa un richiamo all'opportunità che la Commissione parlamentare di inchiesta, nell'ambito delle competenze ad essa assegnate, approfondisca gli aspetti riguardanti il processo di completamento dell'Unione bancaria europea, con particolare riferimento all'attuazione del sistema comune di assicurazione dei depositi, anche al fine di assicurare una adeguata gestione della relativa fase transitoria.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore, come da ultimo riformulata.

  La seduta termina alle 13.05.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 3 maggio 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 13.05.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170.
Atto n. 390.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione. – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del Pag. 201giorno, rinviato nella seduta dell'8 marzo 2017.

  Chiara SCUVERA (PD), relatrice, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2), che illustra nel dettaglio.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 13.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.10 alle 13.15.

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