CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 aprile 2017
802.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 19 APRILE 2017

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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 12 aprile 2017. – Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI.

  La seduta comincia alle 8.30.

Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.
Nuovo testo C. 4314 Governo e C. 4252 Gianluca Pini.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 5 aprile scorso.

  Miriam COMINELLI (PD) relatrice, in assenza di osservazioni da parte dei colleghi e non rilevando nel provvedimento profili problematici per quanto riguarda le competenze della VIII Commissione, formula una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya-Kuala Lumpur in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010.
C. 3916 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

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  Diego ZARDINI (PD), relatore, ricorda ai colleghi che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del prescritto parere alla III Commissione, il disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya-Kuala Lumpur in materia di responsabilità e risarcimenti al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010.
  Ricorda che il Protocollo di Cartagena, in vigore dall'11 settembre 2003, in attuazione della Convenzione sulla diversità biologica, è stato ratificato dall'Italia con la legge 15 gennaio 2004, n. 27. Questo trattato internazionale stabilisce un insieme di norme, basate sul principio di precauzione, per il trasferimento, la manipolazione e l'uso sicuri di organismi viventi modificati (OVM) ottenuti con le moderne biotecnologie che possono avere effetti negativi sulla conservazione e sull'uso sostenibile della diversità biologica o presentare rischi per la salute umana.
  L'articolo 27 del Protocollo di Cartagena prevedeva che fosse avviato, in occasione della prima riunione della Conferenza delle Parti, un processo formale per l'elaborazione di norme e procedure internazionali sulla responsabilità e sui risarcimenti dei danni derivanti dai movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati. Il processo negoziale previsto da tale articolo – durato in realtà più dei previsti quattro anni – ha portato all'adozione il 15 ottobre 2010, di un accordo internazionale, denominato «protocollo addizionale di Nagoya-Kuala Lumpur in materia di responsabilità e risarcimenti al protocollo di Cartagena sulla biosicurezza», che tanto l'Italia quanto l'Unione europea hanno firmato, rispettivamente il 14 giugno e l'11 maggio 2011.
  Il Protocollo di Nagoya-Kuala Lumpur si compone di un preambolo e 21 articoli. Come indicato all'articolo 1, il suo obiettivo è quello di contribuire alla conservazione e all'uso sostenibile della diversità biologica, tenendo anche conto dei rischi per la salute umana, con l'elaborazione di norme e procedure a livello internazionale in materia di responsabilità e risarcimenti dei danni determinati da movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati. Secondo la relazione introduttiva al provvedimento, l'adozione del Protocollo addizionale va vista, da un lato, quale atto di prevenzione del danno e, dall'altro lato, quale ulteriore misura volta a far crescere la fiducia nello sviluppo e nell'applicazione della moderna biotecnologia. Esso favorirebbe la creazione di condizioni volte a ottenere il massimo vantaggio dalle potenzialità degli organismi viventi modificati, stabilendo misure di risposta e regole per il risarcimento nell'eventualità che qualcosa non funzioni e che la diversità biologica subisca o abbia probabilità di subire un danno; la probabilità che le componenti della biodiversità possano subire un danno è valutata sulla base delle informazioni scientifiche disponibili e aggiornate, ovvero sulla base dello scambio e della condivisione di informazioni con l'ausilio della biosafety clearing house (camera di compensazione per la biosicurezza) predisposta ai sensi dell'articolo 20 del citato Protocollo di Cartagena.
  L'articolo 2 del Protocollo addizionale contiene una serie di definizioni: in particolare il termine «danno» definisce un effetto negativo sulla biodiversità misurabile o osservabile su basi scientificamente solide da un'autorità competente, tenendo conto di cambiamenti eventuali indotti sull'uomo e sull'ambiente naturale; e che sia inoltre significativo, ovvero correlato a un cambiamento di lungo periodo o persino permanente delle componenti della biodiversità, o comunque a cambiamenti qualitativi e quantitativi con impatto negativo sulla componente della biodiversità, o ancora ad effetti negativi sulla salute umana. Ricordo che l'ambito di applicazione del Protocollo addizionale, ai sensi dell'articolo 3, è quello dei danni derivanti da organismi viventi modificati nel corso di un movimento transfrontaliero di essi. Si tratta, in particolare, degli organismi viventi modificati destinati all'uso diretto nell'alimentazione umana o animale, all'introduzione intenzionale nell'ambiente o all'impiego confinato, vale a dire ad ogni attività nella quale i microrganismi vengono modificati geneticamente o vengono Pag. 157messi in coltura, conservati, utilizzati, distrutti, smaltiti e per la quale vengono usate misure specifiche di contenimento, al fine di limitare il contatto degli stessi con la popolazione o con l'ambiente. L'articolo 4 demanda al diritto interno di ciascuna Parte del Protocollo addizionale la determinazione del rapporto di causa-effetto tra un organismo vivente modificato e il danno cagionato. L'articolo 5 concerne le misure di risposta in caso di danno: gli operatori interessati dovranno informare immediatamente l'autorità nazionale competente e dovranno altresì valutare il danno e adottare le misure di risposta appropriate. Analogamente, l'autorità nazionale competente dovrà individuare l'operatore responsabile del danno, valutarne l'entità e stabilire le opportune misure di risposta. Segnalo che la relazione introduttiva al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Protocollo addizionale specifica che la normativa nazionale attuativa delle direttive comunitarie in materia di organismi geneticamente modificati ha individuato per l'Italia come autorità competenti il Ministero dell'ambiente (per quanto riguarda il rilascio nell'ambiente di organismi geneticamente modificati) e il Ministero della salute (per quanto riguarda gli usi confinati di microorganismi geneticamente modificati). Nel recepire l'articolo 5 e nel definire le specifiche misure di risposta che l'autorità competente deve imporre o adottare, le parti possono, a seconda dei casi, valutare se le misure di risposta siano già previste dal diritto interno in materia di responsabilità civile. Ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 del Protocollo addizionale, le Parti possono prevedere esenzioni in casi specifici (eventi bellici, agitazioni sociali, casi fortuiti o di forza maggiore) o limiti temporali e finanziari per le misure risarcitorie. A tale proposito la relazione introduttiva precisa che tali profili sono già disciplinati in Italia dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (recante norme in materia ambientale), il cui articolo 303 prevede la non applicabilità delle tutele risarcitorie a danni causati da atti di conflitto armato o di sabotaggio, o da fenomeni naturali di carattere eccezionale e incontrollabile. Lo stesso articolo 303 esclude dalle tutele risarcitorie le attività svolte in condizioni di necessità in vista della sicurezza nazionale o della protezione da calamità naturali, i danni causati prima dell'entrata in vigore della parte sesta del decreto legislativo n. 152 del 2006, i danni i cui effetti risalgano a più di trent'anni, i danni causati da inquinamento di carattere diffuso, non imputabile all'attività di singoli operatori. In particolare, poi, in relazione alla facoltà che l'articolo 8 del Protocollo dà alle Parti di prevedere limiti finanziari per il rimborso di costi e spese, la relazione introduttiva precisa che il decreto legislativo n. 152 del 2006 non ha previsto la predisposizione di alcun limite finanziario. L'articolo 9 salvaguarda la facoltà di ricorso o di azione di risarcimento di un operatore nei confronti di un'altra persona, facoltà che il Protocollo addizionale in esame non limita né restringe. L'articolo 10 riserva alle Parti il diritto di prevedere disposizioni nei rispettivi ordinamenti in materia di garanzia finanziaria, previo approfondimento dei relativi meccanismi e dell'impatto ambientale e socioeconomico di essi, con particolare riguardo per i Paesi in via di sviluppo. Ai sensi dell'articolo 11, il protocollo addizionale non pregiudica i diritti e gli obblighi degli Stati ai sensi del diritto internazionale in materia di responsabilità degli stessi per atti illeciti a livello internazionale. L'articolo 12 prevede l'obbligo per le Parti di incardinare nei rispettivi ordinamenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché procedurali, in materia di danno. Le Parti dunque dovranno prevedere misure di risposta adeguate in base al Protocollo addizionale. Come previsto dagli articoli 14 e 15, gli organi di amministrazione del Protocollo addizionale sono la Conferenza delle Parti e il segretariato del Protocollo addizionale medesimo. Segnalo che la Conferenza delle Parti verifica regolarmente l'attuazione del protocollo (articolo 12) – adottando le decisioni necessarie per migliorarla e promuoverla – e ne riesamina l'efficacia con cadenza quinquennale (articolo 13). Pag. 158
  Mentre l'articolo 16 riguarda la relazione tra la Convenzione sulla biodiversità, il Protocollo di Cartagena e il Protocollo addizionale in esame, gli articoli da 17 a 21 contengono le clausole finali.
  Per quanto riguarda il disegno di legge di autorizzazione, esso si compone di quattro articoli: i primi due contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dello strumento internazionale; l'articolo 3 concerne la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento mentre l'articolo 4 contiene le disposizioni relativi all'entrata in vigore.
  Ciò premesso, formula una proposta di parere che, se non vi sono obiezioni, potrebbe essere votata già nella giornata odierna.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.
Nuovo testo C. 2305-73-111-2566-2827-3166-A.
(Parere alla IX Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 5 aprile scorso.

  Mirko BUSTO (M5S), relatore, nell'illustrare la sua proposta di parere favorevole con osservazione, segnala che in premessa sono stati ribaditi i rilievi a suo tempo avanzati dalla Commissione Ambiente nel parere espresso il 14 settembre 2016, finalizzati in particolare a garantire un'omogeneità del quadro normativo in materia. A tale proposito, considerato che le proposte di legge n. 72 e abbinate in materia di mobilità dolce, assegnate in sede referente alla VIII Commissione, sono ferme all'esame della Commissione Bilancio in attesa della relazione tecnica da parte del Governo, l'unica osservazione contenuta nella proposta di parere è volta a chiedere alla Commissione di merito di valutare l'opportunità di integrare, coordinare ed armonizzare il testo della proposta di legge in esame con i contenuti del testo unificato delle citate proposte di legge in materia di mobilità dolce.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore (vedi allegato).

  La seduta termina alle 8.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 12 aprile 2017.

Audizioni, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, atto n. 401, di rappresentanti del Sistema Nazionale a Rete per la Protezione dell'Ambiente, di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI).

  Le audizioni informali si sono svolte dalle 14.30 alle 15.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 12 aprile 2017.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.

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