CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 aprile 2017
802.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 12 aprile 2017. — Presidenza della presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.

  La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni in materia di legittima difesa.
C. 3785 Ermini, C. 2892-A, C. 3380 La Russa, C. 3384 Marotta, C. 3419 Molteni, C. 3424 Faenzi, C. 3427 Gelmini, C. 3434 Gregorio Fontana, C. 3774 Formisano e C. 3777 Molteni.

(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 aprile 2017.

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  Donatella FERRANTI, presidente, ricorda che sono stati presentati circa 60 emendamenti (vedi allegato 1) al testo base, inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea, insieme alle altre proposte di legge abbinate, a partire da mercoledì 19 aprile prossimo.
  Avverte che l'onorevole Sarro ha sottoscritto tutti gli emendamenti a prima firma dell'onorevole. Gelmini e che il presidente La Russa ha sottoscritto tutti gli emendamenti presentati dagli onorevoli Molteni e Fedriga.

  Ignazio LA RUSSA (FdI-AN) interviene in relazione alla seduta svoltasi l'11 aprile, alla quale non ha partecipato, per associarsi alle considerazioni svolte nella da parte dei colleghi di opposizione che non hanno accolto la richiesta del Governo di differire di una settimana l'esame degli emendamenti, al fine di avere il tempo necessario per procedere ad approfondimenti, che in realtà, considerato il numero ed il tenore degli emendamenti presentati, può essere svolto in poche ore, come peraltro lui stesso ha fatto.

  Donatella FERRANTI, presidente, invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti presentati.

  David ERMINI (PD), relatore, invita al ritiro di tutte le proposte emendative, esprimendo altrimenti parere contrario. Precisa, comunque, che, a seguito di ulteriori approfondimenti che intende effettuare in vista dell'esame in Assemblea, potrebbe esprimere su alcune proposte emendative, qualora dovessero essere riformulate in Assemblea, parere favorevole.

  Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE si rimette alla Commissione su tutti gli emendamenti presentati.

  Nicola MOLTENI (LNA) chiede chiarimenti al relatore Ermini sul parere espresso, in quanto sembrerebbe aver espresso parere favorevole su alcuni non precisati emendamenti.

  David ERMINI (PD), relatore, ribadisce di aver chiesto il ritiro di tutti gli emendamenti presentati, riservandosi di esprimere parere favorevole nel corso dell'esame in Assemblea su alcuni emendamenti dei quali condivide la ratio, ma non la formulazione. A tale proposito, si sofferma sull'emendamento 1.49 Verini, secondo cui, in caso di archiviazione o di assoluzione anche in primo grado, è garantito dallo Stato alla vittima che ha reagito il rimborso delle spese legali sostenute. Dichiara di condividere pienamente il principio sancito da tale emendamento, tuttavia non può non tenere conto che l'emendamento è palesemente carente della necessaria copertura finanziaria e che, pertanto, non potrebbe superare il vaglio della Commissione bilancio qualora dovesse essere approvato ed inserito nel testo. Occorrerebbe, infatti, in primo luogo, procedere alla quantificazione della copertura economica per poi individuare in dettaglio i fondi da utilizzare. Si tratta di operazioni tecniche che potranno essere fatte oramai solamente in vista dell'esame in Assemblea, per cui in questo momento non gli rimane che prendere atto della attuale carenza di copertura dell'emendamento, preannunciando il proprio parere favorevole nel caso in cui l'emendamento che verrà presentato in Assemblea sarà assistito da una adeguata copertura finanziaria.

  Donatella FERRANTI, presidente, prima di passare al voto degli identici emendamenti Molteni 1.1, Andrea Maestri 1.2 e Rostan 1.3, soppressivi dell'unico articolo si compone il testo base, ricorda che la loro approvazione equivarrebbe al conferimento al relatore a riferire all'Assemblea in senso contrario sul testo base, concludendosi in tal modo la sede referente.

  Nicola MOLTENI (LNA), dopo aver dichiarato di essere favorevole non solo agli emendamenti presentati dal suo Gruppo, ma anche a tutti quelli presentati da altri gruppi nel caso in cui siano ispirati alla medesima ratio di quelli, precisa che l'emendamento soppressivo da lui presentato Pag. 22non deve essere letto come una condivisione della normativa vigente, ma come una netta contrarietà al testo base che è da considerare del tutto inutile, non migliorando la normativa vigente, che, in ragione della sua applicazione concreta, deve invece subire alcune correzioni a tutela delle vittime.

  Daniele FARINA (SI-SEL-POS) fa presente che le motivazioni sulle quali si basa l'emendamento soppressivo da lui presentato sono opposte rispetto a quelle appena enunciate dal collega Molteni. A suo parere dovrebbe essere cancellata anche la riforma del 2006 il cui unico effetto sono stati la moltiplicazione del porto d'armi per uso sportivo senza incidere positivamente sulla percezione della sicurezza nel Paese. Ritiene quindi opportuno approvare il suo emendamento 1.9, volto a ripristinare la disciplina della legittima difesa antecedente alla riforma del 2006.

  Franco VAZIO (PD) alla luce della dichiarazione del relatore ed, in particolare, allo spirito costruttivo con il quale ha chiesto il ritiro degli emendanti, ritira il suo emendamento 1.33, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea, eventualmente riformulato.

  Walter VERINI (PD), comprendendo le ragioni di natura meramente tecnica che hanno indotto il relatore ha chiedere il ritiro del suo emendamento 1.49, lo ritira, impegnandosi di ripresentarlo in Assemblea corredandolo della necessaria copertura finanziaria.

  Ignazio LA RUSSA (FdI-AN) dichiara di essere alquanto perplesso dell'atteggiamento del relatore che preannuncia pareri favorevoli in Assemblea su emendamenti presentati in Commissione e dei deputati che hanno appena ritirato i propri emendamenti sottraendo alla Commissione il confronto sui temi che i predetti emendamenti affrontano. A suo parere in tal modo si manca di rispetto alla Commissione, la quale è l'organo istituzionalmente deputato ad esaminare le questioni oggetto di emendamenti presentati presso di essa. Ritiene che non vi siano precedenti in tal senso.

  Donatella FERRANTI, presidente, rammenta che in altre situazione i relatori hanno dichiarato di condividere la ratio di un emendamento, sul quale il parere era contrario a causa della carente formulazione, proprio come è appena avvenuto con l'emendamento 1.49 Verini.

  Ignazio LA RUSSA (FdI-AN) non condividendo quanto appena avvenuto in ordine agli emendamenti ritirati, fa proprio l'emendamento 1.49 ritirato dal collega Verini.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che l'emendamento fatto proprio dal Presidente La Russa assumerà il numero 1.100.

  Alfonso BONAFEDE (M5S) ritiene che sia molto grave quanto sta accadendo, in quanto il collega Verini ha appena ritirato un emendamento facendo capire che, avvalendosi di suggerimenti che saranno nel frattempo formulati informalmente dal Governo, lo ripresenterà in Assemblea, sottraendolo così dall'esame della Commissione. Sarebbe stato, invece, corretto approvare in commissione l'emendamento così come formulato, lasciando poi alla Commissione Bilancio il compito di trovare la copertura economica mancante.

  Nicola MOLTENI (LNA) condivide gli interventi critici dei deputati La Russa e Bonafede.

  Donatella FERRANTI, presidente, fa presente che non spetta alla Commissione Bilancio di trovare coperture economiche mancanti nel testo che le Commissioni di merito sottopongono al suo parere, in quanto altrimenti finirebbe per svolgere un ruolo di merito che non le spetta. Nel caso in esame, potrebbe unicamente rilevare l'assenza di una copertura economica.

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  Walter VERINI (PD) rammenta che, nella seduta svoltasi nella giornata di ieri, il sottosegretario Ferri ha chiesto, a nome dell'Esecutivo, di disporre di tempo ulteriore per valutare più approfonditamente il contenuto degli emendamenti presentati. Al riguardo, rammenta, altresì, che la maggioranza dei gruppi parlamentari si è dichiarata disponibile a richiedere un breve differimento della calendarizzazione del provvedimento in Assemblea, mentre alcuni gruppi di opposizione, segnatamente quelli della Lega Nord, del Movimento Cinque Stelle e di Forza Italia, hanno rilevato la necessità di garantire il rispetto dei tempi già decisi dalla Conferenza dei presidenti di gruppo. Evidenzia, quindi, come, nella seduta odierna, il relatore, per agevolare l'esame del provvedimento e la discussione degli emendamenti, abbia formulato un invito al ritiro di tutte le proposte emendative presentate, precisando che alcune di esse, in particolare gli emendamenti Vazio 1.33 e Verini 1.49, dei quali il relatore stesso condivide il principio ispiratore, potranno essere, una volta ripresentati in Assemblea, valutati più approfonditamente. Ciò premesso, sottolineando la sostanziale correttezza sia del relatore, sia dell'Esecutivo, che si è testé rimesso alla Commissione, ribadisce la sua volontà di ritirare l'emendamento 1.49 a sua firma, rilevando, tuttavia, nell'ipotesi in cui lo stesso emendamento venisse fatto proprio da un altro componente della Commissione, di non essere più disponibile a ritirare la predetta proposta emendativa.

  Donatella FERRANTI, presidente, nel replicare al collega Verini, evidenzia come l'emendamento 1.49 sia stato già ritirato e fatto proprio dal deputato La Russa. Al riguardo, precisa come non sia possibile procedere alla revoca del ritiro della predetta proposta emendativa, fatta propria da un altro parlamentare.

  Walter VERINI (PD), nel prendere atto delle precisazioni testé fornite dalla presidente, ribadisce la sua volontà di ripresentare l'emendamento in questione, opportunamente riformulato attraverso la previsione di una adeguata copertura finanziaria, in Assemblea.

  Daniele FARINA (SI-SEL-POS), rilevando come quello in discussione sia un provvedimento di notevole complessità, fa notare come la Commissione dovrebbe disporre di tempo adeguato per procedere ai necessari approfondimenti. Rileva, quindi, l'opportunità di differire la discussione del provvedimento quanto meno alla prossima settimana.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Molteni 1.1, Andrea Maestri 1.2 e Rostan 1.3, nonché gli emendamenti Lupi 1.18, Fontana 1.8, Daniele Farina 1.9, Marotta 1.5 e Gelmini 1.4.

  Ignazio LA RUSSA (FdI-AN) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.10, raccomandandone l'approvazione. In proposito, rammenta che tale proposta emendativa riproduce il contenuto della sua proposta di legge C. 3380, presentata circa due anni fa.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti La Russa 1.10, Marotta 1.6 e 1.7, nonché Molteni 1.12, 1.13 e 1.11.

  Carlo SARRO (FI-PdL) sottoscrive gli emendamenti Sisto 1.14 e Longo 1.15.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sisto 1.14, Longo 1.15, Ferraresi 1.16 e Marotta 1.19.

  Carlo SARRO (FI-PdL) sottoscrive gli emendamenti Sisto 1.20 e 1.21.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sisto 1.20 e 1.21, Mazziotti di Celso 1.22 e Molteni 1.23.

  Carlo SARRO (FI-PdL) sottoscrive gli emendamenti Sisto 1.24 e Santelli 1.34.

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  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sisto 1.24, Molteni 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.35, 1.30 e 1.31, gli identici emendamenti Molteni 1.32 e Santelli 1.34, nonché le proposte emendative Molteni 1.37 e 1.36.

  Ignazio LA RUSSA (FdI-AN) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Molteni 1.38, del quale è cofirmatario. Al riguardo, osserva come la proposta di legge C. 3785, presentata dal collega Ermini, intervenendo sull'articolo 59 del codice penale, attribuisca una eccessiva discrezionalità al magistrato nel valutare il «grave turbamento psichico» della persona vittima di una ingiusta aggressione. Osserva, invece, come l'emendamento Molteni 1.38, nel far riferimento anziché al «turbamento psichico» allo «stato di agitazione» della vittima del reato, sia diretto a fornire al magistrato più oggettivi elementi di valutazione, scongiurando l'eventualità del ricorso a lunghe e costose perizie.

  Nicola MOLTENI (LNA), nell'associarsi alle considerazioni del collega La Russa, rileva come il suo emendamento 1.38 rifletta una filosofia diametralmente opposta a quella propria della proposta di legge C. 3785 del deputato Ermini. Al riguardo, richiama l'attenzione sul fatto che tale proposta emendativa sia diretta, limitando la discrezionalità di valutazione del magistrato, ad evitare la deriva, a suo avviso sbagliata, della predetta proposta di legge.

  David ERMINI (PD), relatore, nel replicare alle considerazioni dei collegi La Russa e Molteni, evidenzia, preliminarmente, come la nozione di «turbamento psichico», cui si fa riferimento nella sua proposta di legge, abbia una rilevanza esclusivamente penale, trattandosi di un concetto ben diverso da quello di «danno biologico», che assume, invece, rilevanza prettamente civilistica. Sottolinea, quindi, come, in sede penale, non sia necessario fare ricorso a perizie o a consulenze tecniche. Evidenzia, altresì, che tutte le proposte di legge presentate in materia di legittima difesa, ivi comprese quelle dei colleghi La Russa e Molteni, presuppongono, in ogni caso, l'apertura di un'indagine e lo svolgimento dei necessari accertamenti da parte della polizia giudiziaria, del pubblico ministero e del giudice. Ritiene, quindi, che rappresentare le cose in modo diverso sia strumentale e demagogico.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 1.38 e 1.39.

  Ignazio LA RUSSA (FdI-AN), intervenendo sull'emendamento Molteni 1.40, del quale è cofirmatario, precisa che lo scopo della sua proposta di legge e di quella del collega Molteni non sia quello di scongiurare l'eventualità di avvio di un'indagine penale, quanto, piuttosto, di evitare il rischio che siano disposti accertamenti sulla condotta di chi si difende da una ingiusta aggressione. Fa notare, per altro, che, diversamente da quanto asserito dal collega Ermini, il magistrato può disporre l'espletamento di una perizia anche in sede penale.

  La Commissione respinge gli emendamenti Molteni 1.40 e 1.41, La Russa 1.42, Molteni 1.43, 1.44, 1.45, 1.46 e 1.47 e Librandi 1.48.

  David ERMINI (PD), relatore, in riferimento all'emendamento Verini 1.49, ritirato dal presentatore e successivamente fatto proprio dal deputato La Russa, ribadisce di aver formulato un invito al ritiro unicamente per questioni di natura tecnica; ciò al fine di valutare la possibilità di una eventuale riformulazione dello stesso emendamento, dotandolo di una adeguata copertura finanziaria, in vista dell'esame in Assemblea.

  Carlo SARRO (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento La Russa 1.100.

  Mariastella GELMINI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento La Russa 1.100.

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  Nicola MOLTENI (LNA) sottoscrive l'emendamento La Russa 1.100.

  Antonio MAROTTA (AP-CpE-NCD) sottoscrive l'emendamento La Russa 1.100, la cui ratio ispiratrice è la medesima del suo emendamento 1.50.

  Ignazio LA RUSSA (FdI-AN) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.100, evidenziando come sullo stesso la V Commissione potrà comunque esprimere, in via successiva, il parere di competenza.

  Walter VERINI (PD) ribadisce di aver ritirato l'emendamento a sua firma 1.100 unicamente allo scopo di valutare la possibilità di una sua riformulazione, in vista dell'esame del provvedimento in Assemblea. Conferma, quindi, la sua volontà di ripresentare in Assemblea tale proposta emendativa, opportunamente riformulata in modo da renderla «inattaccabile» sul piano finanziario.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti La Russa 1.100 e Lupi 1.50, nonché le proposte emendative Marotta 1.51, 1.52, 1.01, Gelmini 1.02, Molteni 1.03, 1.04 e 1.05.

  Nicola MOLTENI (LNA), intervenendo sulla proposta emendativa a sua prima firma 1.06, evidenzia come la stessa sia diretta a garantire all'indagato o imputato per eccesso colposo nella legittima difesa l'accesso al gratuito patrocinio, in deroga ai limiti di reddito previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

  Daniele FARINA (SI-SEL-POS) preannuncia il suo voto contrario sull'articolo aggiuntivo Molteni 1.06.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Molteni 1.06, Gelmini 1.010 e 1.07, nonché Molteni 1.08.

  Vittorio FERRARESI (M5S) raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 1.09 che, nel modificare la legge n. 122 del 2016, è diretto ad ampliare la platea dei soggetti che possono accedere al Fondo di solidarietà per l'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti. A suo avviso, infatti, i presupposti di accesso a tale fondo previsti dalla legge richiamata sono eccessivamente restrittivi.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ferraresi 1.09.

  Donatella FERRANTI, presidente, essendosi testé concluse le votazioni delle proposte emendative, sospende brevemente seduta, in attesa di acquisire il parere della I Commissione sul provvedimento in titolo.

  La seduta sospesa alle 15.35, riprende alle 16.30.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che la I Commissione ha espresso un parere favorevole con una osservazione.

  Ignazio LA RUSSA (FdI-AN) preannuncia, a nome del suo gruppo parlamentare, la presentazione di una relazione di minoranza.

  Nicola MOLTENI (LNA) preannuncia, a nome del suo gruppo parlamentare, la presentazione di una relazione di minoranza.

  La Commissione approva delibera di conferire al relatore, onorevole Ermini, il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in titolo. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Donatella FERRANTI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

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Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti.
C. 3891, approvata dal Senato e C. 3174 Francesco Sanna.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 30 marzo 2017.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che sono state presentate cinque proposte emendative (vedi allegato 2)
  Nessun chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.
C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 aprile 2017.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento in titolo e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti per le ore 16 di giovedì 27 aprile prossimo. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

  Giuseppe BERRETTA (PD) rileva l'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni sul disegno di legge C. 4220, del quale è relatore; ciò anche al fine di valutare la possibilità di riformulare alcune delle disposizioni del provvedimento, previste in forma di delega al Governo, in termini immediatamente precettivi. Ritiene, quindi, che potrebbero essere auditi il Comandante dei carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, Generale di Brigata Fabrizio Parrulli, la professoressa Paola Severino, il presidente della Corte di Cassazione Giovanni Canzio, o altro magistrato di Cassazione esperto della materia, ed il professor Stefano Malacorda.

  Donatella FERRANTI, presidente, nel prendere atto della richiesta dell'onorevole Berretta, concorda sull'opportunità di svolgere audizioni sul predetto disegno di legge.

  La seduta termina alle 16.35.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 12 aprile 2017. — Presidenza della presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.

  La seduta comincia alle 15.35.

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico.
Testo unificato C. 302 Fiorio e C. 3674 Castiello.

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Alessia MORANI (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere, nella seduta odierna, sul testo unificato recante «Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico» (C. 302 Fiorio, C. 3674 Castiello), come modificato dagli emendamenti approvati in sede referente.
  Al riguardo, nel soffermarsi sui profili di stretta competenza della Commissione giustizia, segnala che l'articolo 6 del provvedimento istituisce il «Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica». Tale Pag. 27fondo, finalizzato al finanziamento di programmi e iniziative per lo sviluppo dell'agricoltura biologica (commi 2 e 3), è alimentato dalle entrate derivanti dai contributi di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, da corrispondersi con le modalità stabilite, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Come previsto dal comma 4 del predetto articolo, l'accertata omissione del versamento di tali contributi, è punita con una sanzione pari al doppio del contributo dovuto; il versamento in misura inferiore del contributo dovuto, comporta una sanzione pari al doppio della differenza tra quanto versato e quanto dovuto; il versamento effettuato dopo la scadenza stabilita è punito con una sanzione pari allo 0,1 per cento del contributo dovuto per ogni giorno di ritardo. Le modalità di applicazione e riscossione delle sanzioni sono stabilite con il sopra richiamato decreto ministeriale.
  Rammenta che l'articolo 12 del provvedimento, al comma 1, prevede che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al fine di favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore dei prodotti biologici, riconosce, ricorrendo una serie di requisiti specificamente indicati, le organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica. Tali organizzazioni, nella redazione dei contratti-tipo per la vendita di prodotti agricoli ad acquirenti o per la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 62, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 1 del 2012 (comma 3).
  Osserva che esse, inoltre, possono costituire fondi per il conseguimento dei fini istituzionali, imporre contributi e regole obbligatorie per tutte le imprese aderenti, a condizione che dette regole, nel rispetto delle vigenti norme dell'Unione europea, non comportino restrizioni della concorrenza ad eccezione degli accordi volti ad effettuare una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o ad attuare un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta (comma 7).
  Rileva che, per lo svolgimento dei propri fini istituzionali e in particolare per la promozione dei prodotti della rispettiva filiera, le organizzazioni interprofessionali possono richiedere che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nel proprio ambito siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli altri operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella o nelle medesime circoscrizioni economiche e non aderenti all'organizzazione o associazione (comma 8). L'estensione è disposta, per un periodo limitato, dal Ministero, su richiesta dell'organizzazione interprofessionale riconosciuta interessata, per le regole adottate con il voto favorevole di almeno l'85 per cento degli associati per ciascuna delle attività economiche cui le medesime sono suscettibili di applicazione, salvo che lo statuto dell'organizzazione disponga maggioranze più elevate.
  Fa presente che, in caso di violazione delle regole obbligatorie (applicabili, nel caso in cui sia disposta l'estensione, a tutti gli operatori del settore dei prodotti biologici o del prodotto ovvero del gruppo di prodotti, ancorché non aderenti all'organizzazione interprofessionale), l'operatore economico è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 50.000, in ragione dell'entità della violazione, ovvero, in caso di violazione di regole relative all'applicazione di contratti-tipo, fino al 10 per cento del valore dei contratti stipulati in violazione delle medesime (comma 11).
  Rammenta, infine, che preposto all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle relative sanzioni è l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari, che provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato (comma 12). Pag. 28
  Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in titolo parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011.
C. 4224 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giuseppe GUERINI (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge recante l'autorizzazione alla ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia fatto a Zagabria il 5 luglio 2011.
  Rammenta che tale Accordo mira alla realizzazione, in conformità con rispettive legislazioni nazionali e con gli obblighi internazionali assunti, di uno strumento giuridico per regolamentare la collaborazione di polizia ai fini di una più efficace azione di contrasto al crimine transfrontaliero, in particolare quello connesso all'immigrazione illegale, alla tratta di esseri umani e al traffico illegale di sostanze stupefacenti.
  Con riferimento al contenuto, segnala che l'Accordo si compone di 17 articoli e di un preambolo nel quale vengono richiamate la Convenzione Onu contro la criminalità organizzata transnazionale (sottoscritta da entrambi i Paesi a Palermo il 12 dicembre 2000) e gli annessi Protocolli contro la tratta di persone (soprattutto donne e bambini) e la tratta di migranti, nonché l'Accordo italo-croato di collaborazione contro il traffico di sostanze stupefacenti e la criminalità organizzata firmato a Roma il 28 maggio 1993.
  In relazione ai profili di stretta competenza della Commissione giustizia, segnala che l'articolo 1 precisa l'obiettivo dell'Accordo, che consiste nell'impegno a svolgere attività di cooperazione di polizia per prevenire e reprimere i crimini, in particolare quelli connessi all'immigrazione illegale, alla tratta di esseri umani e al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Gli articoli da 4 a 11 riguardano le modalità della cooperazione, che consistono nelle seguenti attività: scambio di informazioni relative a reati, persone, forme di criminalità nonché alle rispettive legislazioni nazionali in materia di attraversamento delle frontiere e requisiti di ingresso (articolo 4); intensificazione delle comunicazioni e telecomunicazioni tra le Parti, distacchi di esperti e visite di studio (articolo 5); armonizzazione delle attività di cooperazione anche attraverso la designazione di punti di contatto, l'effettuazione di analisi congiunte, lo svolgimento attività operative coordinate (articolo 6); iniziative di istruzione e formazione professionale quali, ad esempio, preparazione di esperti e visite di docenti (articolo 7); forme organizzative speciali di cooperazione transfrontaliera, quali lo scambio di funzionari di polizia (articolo 8), l'istituzione di gruppi di lavoro congiunti (articolo 9), l'invio di ufficiali di collegamento (articolo 10) e le attività operative coordinate, per la cui esecuzione sono stabiliti indirizzi regolamentari (articolo 11).
  Fa presente che l'articolo 12 disciplina la protezione dei dati personali scambiati nell'ambito della collaborazione, che dovrà avvenire nel rispetto delle rispettive legislazioni nazionali e delle convenzioni internazionali in materia. L'articolo 13 dispone in tema di riservatezza dei dati trasmessi.
   Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del predetto Accordo, segnala che lo stesso si compone di quattro articoli: l'articolo 1 e l'articolo 2 contengono rispettivamente la clausola di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo stesso.; l'articolo 3 reca la copertura finanziaria e l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di Pag. 29autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010.
C. 3916 Governo.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giuseppe GUERINI (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il Protocollo addizionale, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010, relativo al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza – a sua volta addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla biodiversità.
  Al riguardo, rammenta che il Protocollo di Cartagena, in vigore a livello internazionale dall'11 settembre 2003 e ratificato dall'Italia con la legge 15 gennaio 2004, n. 27, si propone di contribuire al trasferimento, manipolazione e utilizzazione in sicurezza degli organismi viventi modificati che possono avere un impatto negativo sulla biodiversità, considerando anche i rischi per la salute umana e i movimenti transfrontalieri di detti organismi.
  Segnala che il Protocollo di Nagoya-Kuala Lumpur si compone di un preambolo e 21 articoli, e mira all'individuazione di misure di risposta in caso di danno o di sufficiente probabilità di danno alla biodiversità in conseguenza di movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati.
  In particolare, nel soffermarsi sui profili di stretta competenza della Commissione giustizia, segnala che l'articolo 1 enuncia sinteticamente l'obiettivo del Protocollo addizionale, ovvero quello di elaborare norme e procedure a livello internazionale in materia di responsabilità e risarcimenti relativamente agli organismi viventi modificati, onde contribuire alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità, tenendo anche conto dei rischi per la salute umana. L'articolo 2 contiene una serie di definizioni: nello specifico, il termine danno definisce un effetto negativo sulla biodiversità misurabile o osservabile su basi scientificamente solide da un'autorità competente, tenendo conto di cambiamenti eventuali indotti sull'uomo e sull'ambiente naturale. L'ambito di applicazione del Protocollo addizionale, ai sensi dell'articolo 3, è quello dei danni derivanti da organismi viventi modificati nel corso di un movimento transfrontaliero di essi. Si tratta in particolare degli organismi viventi modificati destinati all'uso diretto nell'alimentazione umana o animale, nonché di quelli destinati all'uso confinato o destinati all'introduzione intenzionale nell'ambiente. Il Protocollo addizionale si applica anche ai danni derivanti da movimenti transfrontalieri intenzionali (articolo 17 del Protocollo di Cartagena) e ai danni derivanti da movimenti transfrontalieri illegali (articolo 25 del Protocollo di Cartagena). L'articolo 4 demanda al diritto interno di ciascuna Parte del Protocollo addizionale la determinazione del rapporto di causa-effetto tra un organismo vivente modificato e il danno cagionato. L'articolo 5 concerne le misure di risposta in caso di danno: gli operatori interessati dovranno informare immediatamente l'autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 19 del Protocollo di Cartagena, e dovranno altresì valutare il danno e adottare le misure di risposta appropriate. In ordine alle esenzioni e ai limiti eventuali alla tutela risarcitoria di cui agli articoli 6, 7 e 8 del Protocollo addizionale, la relazione introduttiva citata precisa che tali profili sono già disciplinati in Italia dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (recante norme in materia ambientale), il cui articolo 303 prevede la non applicabilità delle tutele risarcitorie a danni causati da atti di conflitto armato o di sabotaggio, o da fenomeni naturali di carattere eccezionale Pag. 30e incontrollabile. Lo stesso articolo 303 esclude dalle tutele risarcitorie le attività svolte in condizioni di necessità in vista della sicurezza nazionale o della protezione da calamità naturali, i danni causati prima dell'entrata in vigore della parte sesta del Decreto legislativo n. 152 del 2006, i danni i cui effetti risalgano a più di trent'anni, i danni causati da inquinamento di carattere diffuso, non imputabile all'attività di singoli operatori. In particolare, poi, in relazione alla facoltà che l'articolo 8 del Protocollo dà alle Parti di prevedere limiti finanziari per il rimborso di costi e spese, la relazione introduttiva precisa che il Decreto legislativo 152 del 2006 non ha previsto la predisposizione di alcun limite finanziario. L'articolo 9 salvaguarda la facoltà di ricorso o di azione di risarcimento di un operatore nei confronti di un'altra persona, facoltà che il Protocollo addizionale in esame non limita né restringe. L'articolo 10 riserva alle Parti il diritto di prevedere disposizioni nei rispettivi ordinamenti in materia di garanzia finanziaria, previo approfondimento dei relativi meccanismi e dell'impatto ambientale e socioeconomico di essi – con particolare riguardo per i Paesi in via di sviluppo. L'articolo 11 salvaguarda diritti e obblighi degli Stati in base al diritto internazionale nella materia della responsabilità di essi per atti illeciti. L'articolo 12 prevede l'obbligo per le Parti di incardinare nei rispettivi ordinamenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché procedurali, in materia di danno. Le Parti dunque dovranno prevedere misure di risposta adeguate in base al Protocollo addizionale.
  Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Protocollo in discussione, fa presente che lo stesso si compone quattro articoli: i primi due, come di consueto, contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dello strumento internazionale; l'articolo 3 concerne la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento, mentre l'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.40.

INTERROGAZIONI

  Mercoledì 12 aprile 2017.— Presidenza della presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.

  La seduta comincia alle 15.50.

5-10421 Damiano: In materia di delitti predatori.

  Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Cesare DAMIANO (PD), nel ringraziare il sottosegretario Migliore per la risposta testé resa, molto argomentata e motivata, rappresenta come il furto nelle abitazioni sia un problema di grande rilevanza ed allarme sociale. Sottolineando, infatti, come tali reati sortiscano gravi effetti per le vittime, anche sul piano psicologico, si dichiara, quindi, favorevole ad un inasprimento del trattamento sanzionatorio. Quanto, inoltre, alla revisione della disciplina del casellario giudiziale, ne evidenzia la assoluta necessità, in modo da consentire ai magistrati di disporre di una banca dati sempre aggiornata, dalla quale acquisire utili elementi informativi in ordine a precedenti condanne, presso qualsiasi sede giurisdizionale, dei soggetti indiziati di tali reati. Ciò premesso, ribadisce la sua soddisfazione per la risposta resa dal rappresentante del Governo.

  Donatella FERRANTI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 16.05.

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INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 12 aprile 2017. — Presidenza della presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.

  La seduta comincia alle 15.40.

5-10969 Santelli: Sui lavoratori-tirocinanti del Ministero della giustizia.

  Donatella FERRANTI, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

  Renata POLVERINI (FI-PdL) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Renata POLVERINI (FI-PdL), replicando, dichiara di prendere atto della risposta esaustiva fornita dal rappresentante del Governo e precisa che l'intenzione dei lavoratori tirocinanti del Ministero della Giustizia non è certo quella di accedere ai ruoli della pubblica amministrazione senza espletare alcun previo concorso pubblico. Auspica, comunque, che, nell'ambito delle nuove risorse stanziate dalla ultima legge di bilancio, siano individuate quelle da destinare in favore dei tirocinanti impiegati nel cosiddetto ufficio del processo, in modo da risolvere definitivamente la questione prospettata nell'atto di sindacato ispettivo in discussione.

  Donatella FERRANTI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione a risposta immediata all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.50.

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