CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 6 aprile 2017
799.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e X)
COMUNICATO
Pag. 6

SEDE REFERENTE

  Giovedì 6 aprile 2017. — Presidenza del vicepresidente della VI Commissione Paolo PETRINI. – Interviene il sottosegretario di Stato agli Affari regionali e le autonomie Gianclaudio Bressa.

  La seduta comincia alle 15.45.

Revisione e riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo.
C. 2142 Pizzolante, C. 2388 De Micheli, C. 2431 Abrignani, C. 3492 Nastri e C. 4302 Governo.

(Esame e rinvio).

  Le Commissioni riunite iniziano l'esame dei provvedimenti.

  Sergio PIZZOLANTE (AP-CpE-NCD), relatore per la VI Commissione, rileva come le Commissioni riunite VI Finanze e X Attività produttive sono chiamate a esaminare, in sede referente, i progetti di legge C. 2142 Pizzolante, C. 2431 Abrignani, C. 2388 De Micheli, C. 3492 Nastri e C. 4302 Governo, recanti disposizioni per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo.
  Prima di illustrare il contenuto dei progetti di legge ritiene opportuno innanzitutto ricordare, in linea generale, che la disciplina nazionale delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative risulta assai complessa, a causa dei numerosi interventi normativi succedutisi negli anni, in mancanza di una disciplina generale di riordino della materia. Tali interventi si sono inoltre intrecciati, e talvolta ne sono stati la conseguenza diretta, con la normativa e con le procedure di contenzioso aperte in sede europea, che hanno riguardato essenzialmente i profili della durata e del rinnovo automatico delle concessioni, nonché la liceità della clausola di preferenza per il concessionario uscente: il cosiddetto diritto di insistenza, previsto dall'articolo 37, secondo comma, del codice della navigazione, abrogato nel 2009.
  In tale ampio contesto normativo, ricorda che nelle ultime due legislature si è intervenuto a più riprese sulla disciplina legislativa di tali concessioni, da ultimo con la proroga, sino al 31 dicembre 2020, delle concessioni demaniali in essere alla Pag. 7data del 30 dicembre 2009 ed in scadenza entro il 31 dicembre 2015 (ai sensi articolo 34-duodecies del decreto-legge n. 179 del 2012).
  Le competenze gestionali in materia di demanio marittimo sono state inoltre conferite agli enti territoriali dal decreto legislativo n. 112 del 1998, salvo gli introiti, che rimangono in capo allo Stato.
  Le norme italiane hanno più volte previsto il riordino complessivo della materia, ma tale riordino è stato via via rinviato; recentemente il rinvio è stato disposto, fino al 30 settembre 2016, dalla legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), che ha anche sospeso fino al 30 settembre 2016 i procedimenti pendenti, alla data del 15 novembre 2015, relativi alle concessioni demaniali marittime con finalità turistiche ricreative esclusivamente riferibili alla conduzione delle pertinenze demaniali e a procedimenti rispetto ai quali vi fossero contenziosi sull'applicazione dei criteri di calcolo dei canoni. Il termine per il riordino è stato poi definitivamente abrogato dal decreto-legge n. 113 del 2016, il quale prevede anche che conservino validità i rapporti già instaurati e pendenti, relativi alle concessioni demaniali in essere, nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai principi di derivazione europea.
  Per quanto riguarda il quadro normativo europeo, occorre rilevare prioritariamente come sulla questione abbia inciso la direttiva Servizi n. 2006/123/CE (cosiddetta «direttiva Bolkestein»), la quale si applica anche alla materia delle concessioni demaniali marittime in particolare per quanto riguarda la durata e la procedura di rinnovo delle concessioni. La direttiva, che è stata recepita in Italia con il decreto legislativo n. 59 del 2010, integrato dal decreto legislativo n. 147 del 2012, istituisce infatti un quadro giuridico generale per un'ampia varietà di servizi nel mercato interno, per assicurare la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi tra gli Stati membri e si applica ai requisiti che influenzano l'accesso all'attività di servizi o il suo esercizio.
  L'articolo 12 della direttiva prevede che qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento. In tali casi l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico.
  Gli Stati membri possono però tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario.
  Al riguardo rammenta che la Corte di Giustizia dell'Unione europea si è recentemente pronunciata in merito, con sentenza del 14 luglio 2016 (cause riunite C-458/14), stabilendo che il diritto comunitario (segnatamente l'articolo 49 TFUE) non consente che le concessioni per l'esercizio delle attività turistico-ricreative nelle aree demaniali marittime e lacustri siano prorogate in modo automatico in assenza di qualsiasi procedura di selezione dei potenziali candidati.
  Peraltro, in tale ambito la Corte di Giustizia, in relazione all'argomentazione addotta secondo cui la proroga automatica delle concessioni è necessaria al fine di tutelare il legittimo affidamento dei titolari di tali autorizzazioni, in quanto consente di ammortizzare gli investimenti da loro effettuati, ha al tempo stesso constatato «che l'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123 prevede espressamente che gli Stati membri possono tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di considerazioni legate a motivi imperativi d'interesse generale». Pag. 8
  Inoltre, nella predetta pronuncia la Corte di Giustizia ha statuito che, nei limiti in cui le proroghe attuate dalla normativa italiana mirano a consentire ai concessionari di ammortizzare i loro investimenti, «siffatta disparità di trattamento può essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale, in particolare dalla necessità di rispettare il principio della certezza del diritto». In tale contesto la Corte richiama precedenti pronunce nelle quali è stato statuito che il principio della certezza del diritto esige che la risoluzione delle concessioni sia corredata di un periodo transitorio che permetta alle parti del contratto di sciogliere i rispettivi rapporti contrattuali a condizioni accettabili, in particolare, dal punto di vista economico.
  Segnala altresì come, nell'ambito di tale procedura contenziosa l'Avvocato generale intervenuto, nelle sue conclusioni, ha rilevato che l'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123 preveda che gli Stati membri possano tener conto di considerazioni connesse a motivi imperativi di interesse generale nello stabilire le regole della procedura di selezione, pur senza potersi esimere dall'organizzare una siffatta procedura, e ha altresì sostenuto che la giustificazione relativa al principio della tutela del legittimo affidamento dei concessionari richiede una valutazione caso per caso che consenta di dimostrare, attraverso elementi concreti, che il titolare dell'autorizzazione abbia potuto aspettarsi legittimamente il rinnovo della propria autorizzazione e abbia effettuato i relativi investimenti.
  In tale contesto segnala inoltre come la stessa Corte di Giustizia dell'UE, in una sentenza del 28 gennaio 2016 (causa C 375/14), relativa alla compatibilità con il diritto dell'Unione europea della normativa nazionale sulle concessioni per l'attività di raccolta di scommesse, concernente comunque una fattispecie concessoria analoga a quella in esame, abbia affermato che «gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una disposizione nazionale restrittiva, quale quella in questione nel procedimento principale, la quale impone al concessionario di cedere a titolo non oneroso, all'atto della cessazione dell'attività per scadenza del termine della concessione, l'uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco» e che occorre a tale riguardo «tenere anche conto del valore venale dei beni oggetto della cessione forzata», demandando quindi al giudice nazionale, nel quadro dell'esame della proporzionalità della disposizione in questione, a tenere anche conto del valore venale dei beni oggetto della cessione forzata. Infatti la Corte ha rilevato come una disposizione nazionale che imponga al concessionario di cedere a titolo non oneroso, all'atto della cessazione dell'attività (compresa l'ipotesi in cui tale cessazione avvenga per il semplice fatto della scadenza del termine di concessione), l'uso delle attrezzature utilizzate, possa rendere meno allettante l'esercizio di tale attività, in quanto il rischio per un'impresa di dover cedere, senza contropartita economica, l'uso dei beni in suo possesso può impedire a detta impresa di trarre profitto dal proprio investimento, e costituisca pertanto una restrizione alle libertà di stabilimento e di prestazione di servizi, che si pone a sua volta in contrasto con le norme comunitarie. A tale riguardo l'Avvocato generale intervenuto, nelle sue conclusioni, ha rilevato come nella valutazione del valore di detti beni, il fatto che essi siano in tutto o in parte «ammortizzati» alla scadenza della concessione trascura, due elementi fondamentali. Il primo è che la misura controversa è chiamata a operare non solo alla scadenza naturale della concessione, ma anche nel caso di una cessazione forzata e anticipata della concessione. Il secondo è che, anche supponendo di ritenere che i beni costituenti l'oggetto della cessione non onerosa siano stati ammortizzati, ciò non esclude affatto un danno economico per il concessionario, in quanto egli si vede privato della possibilità di cederli a titolo oneroso in funzione del valore di mercato di tali beni.
  Passando a sintetizzare la disciplina italiana delle concessioni demaniali marittime, Pag. 9rileva come essa sia innanzitutto definita nel codice della navigazione (di cui al regio decreto n. 327 del 1942), in particolare negli articoli da 28 a 55, nonché nel regolamento per la navigazione marittima (articoli da 5 a 58).
  In dettaglio, l'articolo 28 del codice della navigazione stabilisce che fanno parte del demanio marittimo:
   a) il lido, la spiaggia, i porti, le rade;
   b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare;
   c) i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.

  Le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale, sono considerate come pertinenze del demanio marittimo ai sensi dell'articolo 29 del codice della navigazione.
  L'articolo 36 del codice della navigazione disciplina la concessione di beni demaniali marittimi, stabilendo che l'amministrazione marittima possa concedere, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo. Le concessioni di durata superiore a quindici anni sono di competenza del Ministro per la marina mercantile (le cui competenze sono state accorpate dal 1993 al Ministero dei Trasporti, dal 2001 divenuto Ministero delle infrastrutture e trasporti).
  In base all'articolo 42 del codice della navigazione le concessioni di durata superiore a quattro, ma non a quindici anni, e quelle di durata non superiore al quadriennio che importino impianti di difficile sgombero sono di competenza del direttore marittimo. Le concessioni di durata superiore al quadriennio o che comunque importino impianti di difficile sgombero sono revocabili per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima.
  Ai sensi dell'articolo 39 del codice della navigazione la misura del canone è determinata nell'atto di concessione.
  Per quanto riguarda specificamente le concessioni demaniali nelle aree portuali, l'articolo 18 della legge n. 84 del 1994 prevede che sia l'Autorità portuale e, dove non istituita, l'autorità marittima a dare in concessione alle imprese le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale, per l'espletamento delle operazioni portuali. L'Autorità portuale è altresì competente per le concessioni relative ad opere attinenti alle attività marittime e portuali collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei esterni al porto, sia per il traffico portuale che per la prestazione dei servizi portuali. la durata della concessione ed i relativi canoni, anche commisurati all'entità dei traffici portuali svolti, sono stabiliti con decreto dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze.
  Con riferimento specifico alle concessioni marittime a scopo turistico – ricreativo, l'articolo 01 del decreto – legge n. 400 del 1993 ha disposto che la concessione dei beni demaniali marittimi possa essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, anche per l'esercizio delle seguenti attività:
   a) gestione di stabilimenti balneari;
   b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
   c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
   d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
   e) esercizi commerciali;
   f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente Pag. 10con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.

  Tale norma ha così integrato la disciplina del codice della navigazione, individuando alcune tipologie di concessioni, che sono state definite «a scopo turistico ricreativo».
  La materia è poi regolata specificamente da leggi regionali, in quanto le regioni e i comuni sono infatti competenti per la gestione amministrativa dei beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali, mentre le Autorità portuali (ora Autorità di sistema portuale) sono competenti per le concessioni turistico-ricreative che ricadono nella propria area di competenza.
  L'articolo 01, comma 2 (poi abrogato dalla legge comunitaria 2010), del predetto decreto-legge n. 400 del 1993, aveva previsto che le concessioni demaniali a scopo turistico ricreativo, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, avessero una durata di sei anni e fossero automaticamente rinnovate ad ogni scadenza per ulteriori sei anni, a semplice richiesta del concessionario. Erano escluse le concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorità portuali.
  L'articolo 03, comma 4-bis, del medesimo decreto-legge n. 400, come modificato dalla legge comunitaria 2010 (legge n. 217 del 2011), ha poi stabilito che le concessioni demaniali marittime a scopo turistico ricreativo (sempre con l'esclusione di quelle rilasciate dalle autorità portuali), potessero avere durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni.
  Segnala quindi come la normativa nazionale connessa alla durata e al rinnovo automatico delle concessioni demaniali marittime, abbia costituito oggetto di rilievi sia dall'Autorità antitrust italiana sia dalla Commissione europea.
  L'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) nella segnalazione AS481 del 20 ottobre 2008 ha evidenziato, tra l'altro, la necessità, per tutelare la concorrenza, di prevedere:
   procedure di rinnovo e rilascio delle concessioni basate sulla valutazione dell'effettiva equipollenza delle condizioni offerte dal concessionario e dagli altri aspiranti sul piano della rispondenza agli interessi pubblici;
   idonea pubblicità della procedura, al fine di riconoscere alle imprese interessate le stesse opportunità concorrenziali rispetto al titolare della concessione scaduta o in scadenza.

  La Commissione europea è intervenuta, successivamente alla segnalazione dell'AGCM, inviando all'Italia il 29 gennaio 2009, una lettera di messa in mora (procedura di infrazione n. 2008/4908) con riferimento alle medesime norme nazionali e regionali sopra illustrate, contestandone la compatibilità con il diritto comunitario e, in particolare, con il principio della libertà di stabilimento.
  Facendo seguito all'avvio della procedura di infrazione, il 21 gennaio 2010 il Governo italiano ha notificato alla Commissione europea l'articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 194 del 2009, volto ad adeguare le disposizioni del codice della navigazione oggetto di rilievi, che ha in particolare eliminato la preferenza in favore del concessionario uscente nell'ambito della procedura di attribuzione delle concessioni. Il medesimo comma 18 prevedeva inoltre che le concessioni demaniali in essere alla data del 30 dicembre 2009 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 194 del 2009) e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 fossero prorogate fino a tale data.
  Dopo aver esaminato la disposizione, la Commissione europea ha tuttavia mantenuto la procedura di infrazione, formulando ulteriori contestazioni all'Italia, in particolare con riferimento all'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno e con l'articolo 49 del Pag. 11Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che vieta le restrizioni alla libertà di stabilimento. Alla luce di tali considerazioni la Commissione ha deciso, il 5 maggio 2010, di inviare all'Italia una lettera di messa in mora complementare con la quale chiedeva di trasmetterle, entro due mesi, le proprie osservazioni sui nuovi rilievi formulati.
  In seguito agli ulteriori rilievi, con l'articolo 11 della legge n. 217 del 2011 (legge comunitaria 2010), è quindi stato abrogato il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge n. 400 del 1993. Lo stesso articolo 11 ha inoltre delegato il Governo ad emanare, entro il 17 aprile 2013, un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime. In conseguenza di questi interventi legislativi, la procedura di infrazione è stata chiusa in data 27 febbraio 2012.
  Sulla tematica è quindi intervenuto il già citato articolo 34-duodecies del decreto-legge n. 179 del 2012 che, novellando l'articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 194 del 2009, ha disposto la proroga, attualmente vigente, sino al 31 dicembre 2020, delle concessioni demaniali marittime in essere alla data del 30 dicembre 2009 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 194 del 2009) ed in scadenza entro il 31 dicembre 2015.
  Successivamente l'articolo 1, comma 547, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) ha esteso le previsioni del citato articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 194 del 2009, alle concessioni aventi ad oggetto:
   il demanio marittimo, per concessioni con finalità sportive;
   il demanio lacuale e fluviale per concessioni con finalità turistico-ricreative e sportive;
   i beni destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto.

  Il decreto-legge n. 78 del 2015, all'articolo 7, commi 9-septiesdecies-9-duodevicies, ha demandato quindi alle Regioni una ricognizione delle rispettive fasce costiere, finalizzata anche alla proposta di revisione organica delle zone di demanio marittimo ricadenti nei propri territori.
  Tale adempimento è considerato propedeutico all'adozione della disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime, prorogate al 31 dicembre 2020 relativamente a quelle insistenti su beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative, ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse, e sportive, nonché quelli destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto.
  Anche la Corte Costituzionale è intervenuta in più occasioni sulla problematica della durata delle concessioni demaniali marittime, dichiarando costituzionalmente illegittime alcune disposizioni regionali che prevedevano proroghe delle concessioni demaniali marittime in favore dei concessionari in essere, in quanto esse non rispettavano i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (articolo 117, primo comma, della Costituzione) e, in alcuni casi, anche per violazione degli articoli 3 e 117, secondo comma, lettere a) ed e), della Costituzione.
  Con la sentenza n. 29 del 2017, la Corte ha invece riconosciuto la legittimità sia dell'articolo 1, comma 252, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), che è intervenuta sulla questione dell'aumento dei canoni concessori demaniali per la realizzazione e la gestione di strutture per la nautica da diporto, aumentandone l'ammontare a partire dal 2007 anche per le concessioni in essere, sia dei nuovi criteri di calcolo dei predetti canoni.
  In particolare, in tale ultima sentenza la Corte ha affermato che la corretta interpretazione da dare alla richiamata disposizione del comma 252 della legge n. 296 del 2006 porta ad escludere l'applicabilità, generale ed indifferenziata, dei nuovi canoni commisurati ai valori di mercato a tutte le concessioni di strutture dedicate alla nautica da diporto, rilasciate prima della entrata in vigore della medesima disposizione. Pag. 12
  I criteri di calcolo dei canoni commisurati ai valori di mercato, in quanto riferiti alle opere realizzate sul bene e non solo alla sua superficie, risultano infatti applicabili soltanto a quelle opere che già appartengano allo Stato e che già possiedano la qualità di beni demaniali, mentre nelle concessioni di opere da realizzare a cura del concessionario, ciò può avvenire solo al termine della concessione, e non già nel corso della medesima.
  La Corte ha chiarito quindi che nelle concessioni che prevedono la realizzazione di infrastrutture da parte del concessionario, il pagamento del canone riguarda soltanto l'utilizzo del suolo e non anche i manufatti, sui quali medio tempore insiste la proprietà superficiaria dei concessionari e lo Stato non vanta alcun diritto di proprietà. Pertanto l'interpretazione costituzionalmente corretta fornita dalla Corte a tali previsioni richiede di considerare la natura e le caratteristiche dei beni oggetto di concessione, quali erano all'avvio del rapporto concessorio, nonché delle modifiche successivamente intervenute a cura e spese dell'amministrazione concedente; viceversa va esclusa l'applicabilità dei nuovi criteri commisurati al valore di mercato alle concessioni non ancora scadute che prevedano la realizzazione di impianti ed infrastrutture da parte del concessionario, ivi incluse quelle rilasciate prima del 2007.
  Per quanto riguarda invece la determinazione dei canoni da corrispondere per le concessioni demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo, l'articolo 03 del decreto-legge n. 400 del 1993, come modificato dalla legge finanziaria 2007, ha definito i criteri per la loro determinazione, classificando, a decorrere dal 2007, le aree, i manufatti le pertinenze e gli specchi acquei in due categorie e stabilendo le relative tariffe, in base ai diversi tipi di occupazione.
  Tali categorie sono, ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 400, le seguenti:
   1) categoria A: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica;
   2) categoria B: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazione ad uso pubblico a normale valenza turistica.

  L'accertamento dei requisiti di alta e normale valenza turistica è stato riservato alle regioni competenti per territorio.
  Con specifico riguardo alle tariffe, ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), esse sono le seguenti:
   1) concessioni aventi ad oggetto aree e specchi acquei, la misura la tariffa è stata definita al metro quadrato in modo diverso a seconda che si tratti di:
    1.1) area scoperta: euro 1,86 al metro quadrato per la categoria A; euro 0,93 al metro quadrato per la categoria B;
    1.2) area occupata con impianti di facile rimozione: euro 3,10 al metro quadrato per la categoria A; euro 1,55 al metro quadrato per la categoria B;
    1.3) area occupata con impianti di difficile rimozione: euro 4,13 al metro quadrato per la categoria A; euro 2,65 al metro quadrato per la categoria B;
    1.4) mare territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che riguardano i porti: euro 0,72 al metro quadrato;
    1.5) specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa: euro 0,52;
    1.6) specchi acquei oltre 300 metri dalla costa: euro 0,41;
    1.7) specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi: euro 0,21;
    2.1) concessioni comprensive di pertinenze demaniali marittime destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi: il canone è determinato, moltiplicando la superficie complessiva del manufatto per la media dei valori mensili unitari minimi e massimi indicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) per la zona di riferimento; l'importo ottenuto è moltiplicato per un coefficiente pari a 6,5 e il canone annuo così determinato è poi ulteriormente Pag. 13ridotto in base a una serie di percentuali, da applicare per scaglioni progressivi di superficie del manufatto: si tratta quindi di un sistema di determinazione del canone sostanzialmente basato su valori di mercato.

  Tali tariffe si applicano anche alle concessioni aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto.
  Sono inoltre previste le seguenti riduzioni e agevolazioni:
   riduzione dei canoni nella misura del 50 per cento per:
    1) eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione;
    2) società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali con l'esclusione dei manufatti pertinenziali adibiti ad attività commerciali;
   riduzione dei canoni nella misura del 90 per cento per le concessioni a enti pubblici o privati, per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse;
   riduzione, per le imprese turistico-ricettive all'aria aperta, dei valori inerenti le superfici del 25 per cento.

  In tale ambito l'articolo 04 del decreto-legge n. 400 del 1993 ha previsto che i canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime siano aggiornati annualmente, con decreto ministeriale, sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT.
  In sostanza, la nuova disciplina dettata dalla richiamata legge finanziaria 2007 ha previsto una nuova modulazione dei criteri di quantificazione dei canoni: accanto al canone cosiddetto tabellare, che continua ad applicarsi per le concessioni aventi ad oggetto aree e specchi acquei (previste dall'articolo 03, comma 1, lettera b), n. 1), del decreto-legge n. 400), è stato infatti introdotto, con finalità di equità e razionalizzazione dell'uso dei beni demaniali, un canone commisurato al valore di mercato, mitigato da alcuni accorgimenti e abbattimenti, per le concessioni comprensive di strutture costituenti «pertinenze demaniali marittime destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi» (articolo 03, comma 1, lettera b), n. 2.1) del decreto-legge n. 400). Si tratta di opere costituenti pertinenze demaniali marittime e che già, pertanto, appartengono allo Stato, possedendo la qualità di beni demaniali. Nelle concessioni di opere da realizzare a cura del concessionario, ciò può avvenire solo al termine della concessione, e non già nel corso della medesima, perché, ai sensi dell'articolo 49 del codice della navigazione, solo al termine della concessione le strutture inamovibili costruite dai concessionari vengono infatti incamerate allo Stato. Nelle concessioni che prevedono la realizzazione di infrastrutture da parte del concessionario, il pagamento del canone riguarda pertanto soltanto l'utilizzo del suolo e non anche i manufatti, sui quali medio tempore insiste la proprietà superficiaria dei concessionari e lo Stato non vanta alcun diritto di proprietà.
  In relazione all'applicazione delle tariffe dei canoni demaniali marittimi sono sorti numerosi contenziosi in sede nazionale, aventi ad oggetto sia la difficoltà della distinzione tra impianti di facile e di difficile rimozione sia, per le concessioni comprensive di pertinenze destinate ad attività commerciali, la determinazione dei canoni a valori di mercato.
  In tale quadro l'articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge n. 69 del 2013, ha quindi previsto la sospensione, fino al 15 settembre 2013, del pagamento dei canoni demaniali marittimi, mentre l'articolo 1, commi 732 e 733, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) ha stabilito, nelle more del complessivo riordino della materia, una procedura di definizione agevolata dei contenziosi pendenti alla data del 30 settembre 2013 in materia di canoni demaniali marittimi.
  La sospensione ha avuto effetto anche qualora i relativi importi fossero stati iscritti al ruolo esattoriale e fossero state Pag. 14emesse cartelle di pagamento da parte degli agenti incaricati alla riscossione. Conseguentemente sono stati sospesi anche i provvedimenti amministrativi relativi al mancato pagamento dei canoni, anche con riferimento all'eventuale sospensione, revoca o decadenza della concessione.
  I citati commi 732 e 733 della legge di stabilità 2014 hanno, in particolare, stabilito la definizione dei procedimenti giudiziari pendenti, alla data del 30 settembre 2013, in materia di pagamento dei canoni demaniali marittimi attraverso:
   a) il versamento in un'unica soluzione di un importo pari al 30 per cento delle somme dovute o, in alternativa:
   b) il versamento fino a un massimo di nove rate annuali di un importo pari al 60 per cento, oltre agli interessi legali.

  Per la presentazione della domanda di definizione all'Ente gestore e all'Agenzia del demanio era previsto il termine del 28 febbraio 2014 ed il perfezionamento entro i sessanta giorni successivi con il versamento dell'intero importo ovvero della prima rata. La definizione del contenzioso ha avuto l'effetto di sospendere i procedimenti in corso nell'ambito del contenzioso medesimo di rilascio ovvero di sospensione, revoca o decadenza della concessione demaniale marittima.
  L'articolo 12-bis del decreto-legge n. 66 del 2014 ha quindi previsto che i canoni delle concessioni demaniali marittime dovuti a partire dall'anno 2014 vadano versati entro il 15 settembre di ciascun anno. Contestualmente si è previsto che gli enti gestori intensifichino i controlli sull'adempimento del pagamento.
  Il comma 484 della legge di Stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015) ha altresì sospeso fino al 30 settembre 2016 i procedimenti pendenti, alla data del 15 novembre 2015, relativi alle concessioni demaniali marittime con finalità turistiche ricreative esclusivamente riferibili alla conduzione delle pertinenze demaniali e a procedimenti rispetto ai quali sussistano contenziosi sull'applicazione dei criteri di calcolo dei canoni.
  Passando a illustrare il contenuto dei progetti di legge in esame, il disegno di legge C. 4302 all'articolo 1, comma 1, conferisce al Governo la delega, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, nel rispetto della normativa europea.
  Per quanto concerne i princìpi e criteri direttivi di delega, il disegno di legge stabilisce di:
   a) prevedere criteri e modalità di affidamento nel rispetto dei princìpi di concorrenza, di qualità paesaggistica e sostenibilità ambientale, di valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali nonché di riconoscimento e di tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale, mediante procedure di selezione che assicurino garanzie di imparzialità e di trasparenza, prevedano un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e tengano conto della professionalità acquisita nell'esercizio di concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative;
   b) stabilire con normativa primaria adeguati limiti minimi e massimi di durata delle concessioni, entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse, in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico, nonché prevedere che le regioni possono disporre che un operatore economico possa essere titolare di un numero massimo di concessioni, tale comunque da garantire adeguata pluralità e differenziazione dell'offerta, nell'ambito territoriale di riferimento;
   c) definire le modalità procedurali per l'eventuale dichiarazione di decadenza ai sensi della vigente normativa sulle concessioni, nonché criteri e modalità per il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende;Pag. 15
   d) prevedere, anche in relazione alle innovazioni introdotte dalla presente legge, un adeguato periodo transitorio per l'applicazione della disciplina di riordino;
   e) rideterminare la misura dei canoni concessori con l'applicazione di valori tabellari, tenendo conto della tipologia dei beni oggetto di concessione, anche con riguardo alle pertinenze e alle relative situazioni pregresse, e prevedere la classificazione dei medesimi beni, relativamente alla valenza turistica, in differenti categorie; la norma di delega in particolare prevede l'applicazione di un canone più elevato a quelli di maggiore valenza con l'attribuzione di una quota, calcolata in percentuale sulle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio, a favore della regione di riferimento;
   f) procedere al coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni legislative vigenti in materia, con indicazione esplicita delle norme abrogate;
   g) aggiornare le procedure, prevedendo l'estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie digitali dell'informazione e della comunicazione, finalizzate al rafforzamento del sistema informativo del demanio marittimo, favorendo l'interscambio e la condivisione dei dati tra i sistemi informatici delle amministrazioni competenti in materia, nonché garantendo la trasparenza dei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa.

  Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, i decreti legislativi di attuazione devono essere adottati su proposta dei Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato. Gli schemi di decreto sono successivamente trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione.
  Il comma 3 consente al Governo, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione della delega, di adottare, nel rispetto delle medesime disposizioni sopra illustrate, disposizioni integrative e correttive.
  L'articolo 2 del disegno di legge reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo tra l'altro che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi attuativi nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  Per quanto riguarda il contenuto delle proposte di legge di iniziativa parlamentare, rileva come le proposte di legge C. 2142 Pizzolante e C. 2431 Abrignani, di contenuto sostanzialmente identico, rechino disposizioni per la valorizzazione delle aree demaniali marittime e per la promozione degli investimenti nel settore turistico-alberghiero e ambientale.
  È previsto in particolare di individuare le aree comprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistico-ricreative con atto ricognitivo dirigenziale da parte dell'Agenzia del demanio, nonché escluderle dal demanio marittimo con decreto ministeriale.
  Tale esclusione comporta il passaggio dei beni al patrimonio disponibile. Successivamente, la proposta prevede l'assegnazione di tali aree a titolo di diritto di superficie per una durata di cinquanta anni; è riconosciuto a favore del concessionario esistente un diritto di opzione. Le aree restanti facenti parte della medesima concessione rimangono demanio pubblico e sono oggetto di nuova assegnazione secondo i princìpi della concorrenza con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante; al concessionario non optante è riconosciuto un indennizzo per gli investimenti da parte del concessionario subentrante.Pag. 16
  La proposta di legge C. 2388 De Micheli reca disposizioni concernenti le concessioni demaniali marittime e la promozione della nautica da diporto.
  In particolare, si intende disporre l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta (10 per cento), in luogo di quella ordinaria, alle prestazioni rese in strutture ricettive ubicate presso porzioni di specchi acquei e piazzali appositamente attrezzati per la sosta e il pernottamento dei turisti all'interno delle unità da diporto.
  Inoltre viene proposto di concedere, al concessionario della struttura amovibile a secco per l'alloggio di natanti da diporto, il beneficio della riduzione del canone demaniale nella misura del 90 per cento, in cambio dell'applicazione di tariffe di ormeggio tendenzialmente gratuite.
  Il provvedimento disciplinato quindi il rilascio e il rinnovo delle concessioni demaniali, per le quali è fissata una diversa durata secondo il tipo di attività svolta e in conformità ai princìpi stabiliti dall'Unione europea, correlata al piano economico-finanziario degli investimenti:
   per i porti turistici e gli approdi turistici, una durata non inferiore a quaranta anni e non superiore a novanta anni;
   per i punti d'ormeggio, una durata non inferiore a sei anni e non superiore a quindici anni;
   per i cantieri navali, una durata della concessione non inferiore a venti anni e non superiore a novanta anni.

  Nell'ambito della gara di assegnazione della concessione demaniale si prevede altresì, a carico del nuovo concessionario, il riconoscimento del valore dell'avviamento dell'attività svolta dal concessionario uscente e la consegna dell'area in concessione solo dopo il pagamento di tale valore, nonché l'acquisizione dei beni di facile rimozione sulla base del loro valore di mercato. Al precedente concessionario è comunque riconosciuto un diritto di prelazione rispetto all'offerta più vantaggiosa presentata da un altro soggetto interessato e risultato aggiudicatario;
  La proposta di legge C. 3492 Nastri modifica l'articolo 49 del codice della navigazione, allo scopo di dirimere i contenziosi in essere relativi alla qualificazione delle opere che insistono sul demanio marittimo; in particolare, viene disposto che siano assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di facile sgombero quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione in pristino dell'area demaniale concessa in un periodo massimo di novanta giorni.
  Al riguardo ricorda che il predetto articolo 49 del codice della navigazione prevede, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, che quando cessa la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinarne la demolizione.
  Sostanzialmente, la proposta di legge appare volta a consentire un accordo tra concedente e concessionario in merito alla destinazione delle opere realizzate sull'area demaniale. In tale contesto sottolinea come gli obiettivi principali dell'intervento legislativo sia riformare la normativa sulla determinazione dei canoni demaniali, nonché intervenire sulla disciplina delle concessioni, nonché sul relativo meccanismo di rinnovo, nella consapevolezza di come in tale settore operino circa 30.000 imprese, le quali svolgono legittimamente la loro attività e non possono dunque essere cancellate dal mercato. A tale proposito considera particolarmente importanti i principi di delega indicati al riguardo nel disegno di legge, i quali prevedono in particolare, all'articolo 1, comma 1, lettera a), il riconoscimento e la tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale delle imprese, prescrivendo altresì di tener conto, nelle procedure di selezione per l'attribuzione delle concessioni, di tenere conto della professionalità acquisita nell'esercizio di tali concessioni. Ritiene infatti che il principio Pag. 17di libera concorrenza sancito dalla normativa europea debba essere coniugato necessariamente con tali principi.
  Auspica quindi che l'esame dei progetti di legge possa essere svolto in termini solleciti, proponendo anche a norme del relatore della X Commissione, Arlotti, di procedere ad un rapido ciclo di audizioni informali, ascoltando in particolare i rappresentanti delle autonomie locali, nonché delle associazioni rappresentative degli operatori del settore.

  Tiziano ARLOTTI (PD), relatore per la X Commissione, sottolinea preliminarmente come gli operatori del settore attendano da tempo la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime. Tra i provvedimenti in esame, ritiene che il disegno di legge delega rappresenti lo strumento più adatto per affrontare una materia complessa e attualmente soggetta ad una serie di normative che si sono stratificate nel tempo. Considera altresì rilevante definire il periodo transitorio della disciplina legislativa sulle concessioni, prorogata fino al 31 dicembre 2020, anche alla luce della recente sentenza del 14 luglio 2016 della Corte di giustizia europea e della sentenza della Corte costituzionale n. 29 del 2017 richiamate nella relazione illustrata dal collega Pizzolante.
  Auspica che, dopo lo svolgimento delle audizioni, l'esame dei provvedimenti sia rapidamente concluso in sede referente. Segnala infine come, in mancanza di una legislazione organica sulla materia, le regioni abbiano nel tempo approvato normative differenziate che sono state spesso impugnate dal Governo dinanzi alla Corte costituzionale.

  Ivan DELLA VALLE (M5S), nel giudicare la revisione e il riordino della normativa sulle concessioni demaniali un argomento di assoluto rilievo, sottolinea come ancora una volta il Governo abbia scelto uno strumento normativo non adatto, presentando un disegno di legge delega, che certamente sarà scelto come testo base, mentre si sarebbe potuto molto più opportunamente procedere all'esame delle proposte di legge di iniziativa parlamentare da tempo presentate. Ritiene peraltro che, in questo scorcio di legislatura, sarà ben difficile giungere all'approvazione definitiva della legge e all'adozione dei provvedimenti delegati. Per queste ragioni, ritiene che il disegno di legge del Governo abbia una finalità puramente elettoralistica e nessuna utilità per gli operatori del settore. Assicura comunque l'attiva partecipazione ai lavori del proprio gruppo in un clima di fattiva collaborazione in favore delle imprese e degli operatori del settore.

  Ignazio ABRIGNANI (SC-ALA CLP-MAIE) sottolinea preliminarmente come non intende entrare nella questione tecnica sull'opportunità della scelta dello strumento della legge delega o delle proposte di iniziativa parlamentare. In qualità di primo firmatario della proposta di legge C. 2431 sottolinea come la questione del riordino della normativa sulle concessioni demaniali presenti un vizio di origine derivante dalla scelta di considerare applicabile la direttiva Bolkestein anche a questa materia. Ricorda peraltro che anche i precedenti Governi di centrodestra non hanno mai messo in discussione questo assunto. Ritiene che si possa ancora porre rimedio a questo errore e che si debba fare un ultimo tentativo di rivedere gli ambiti di applicazione della direttiva Bolkestein. Aggiunge che recentemente il Ministro dello sviluppo economico ha manifestato la possibilità di escludere dall'applicazione della direttiva Bolkestein gli operatori del commercio ambulante. Ciò potrebbe aprire pertanto a una riflessione anche sul tema delle concessioni demaniali.
  Considera quindi opportuno approfondire il tema del rinnovo dei canoni sulla base della duplice destinazione delle aree demaniali marittime. Una parte infatti è chiaramente destinata all'uso pubblico delle spiagge e del mare e deve rimanere nel demanio pubblico, mentre un'altra parte ha invece carattere commerciale ed è stata valorizzata per finalità turistico-Pag. 18ricreative a vocazione commerciale e dovrebbe, in base all'articolo 1 della sua proposta di legge, essere trasferita al patrimonio disponibile con la sospensione di tutti i procedimenti pendenti di acquisizione nel pubblico demanio delle strutture presenti destinate alla patrimonializzazione. Ritiene si debba offrire agli attuali concessionari in regola la possibilità di acquistare i beni demaniali in questione riconoscendo quindi il valore degli investimenti fin qui effettuati.
  In conclusione, ribadisce l'importanza di porre mano al riordino della disciplina sulle concessioni demaniali, al fine di risolvere alla radice le problematiche che si trascinano ormai da anni, con grave nocumento degli operatori del settore.

  Deborah BERGAMINI (FI-PdL) sottolinea in primo luogo come, con i progetti di legge in esame, il Parlamento sia chiamato a intervenire in una materia complessa ed estremamente rilevante per l'intero sistema produttivo, posto che il comparto delle attività ad uso turistico ricreativo su cui il provvedimento andrebbe a incidere sono decine di migliaia e coinvolgono, attraverso le attività ad esse collegate, circa 300 mila lavoratori.
  Al riguardo ricorda come tale settore, sebbene costituisca un modello di grande successo nell'ambito del sistema imprenditoriale italiano, anche per il suo impatto in termini di promozione dell'immagine dell'Italia all'estero, sia stato a lungo penalizzato, dai Governi succedutisi alla guida del Paese, dalla mancanza di un'azione lungimirante e dall'assenza di qualunque strategia di politica economica per la promozione e lo sviluppo degli investimenti. Rileva come tale mancanza sia dovuta essenzialmente un errore di prospettiva, cioè dalla preoccupazione, a lungo predominante in Italia, in particolare presso le burocrazie ministeriali, che l'obiettivo primario dell'azione in questo campo dovesse essere quello di addivenire celermente alla chiusura delle procedure di infrazione avviate in ambito UE nei confronti del Paese, anziché sfruttare l'occasione dell'adozione della direttiva Bolkenstein per avviare una fase di riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali.
  Ciò ha determinato l'adozione di numerosi interventi normativi, stratificatisi negli anni, senza che si addivenisse alla soluzione definitiva delle diverse questioni attraverso una revisione seria e approfondita della materia. Rileva infatti come tali interventi, i quali costituivano, spesso, la conseguenza delle procedure di contenzioso aperte in sede europea, siano stati adottati frettolosamente, senza alcuna visione prospettica.
  Auspica quindi che, in questa occasione, il Parlamento possa approfondire adeguatamente tutte le questioni sottese alla materia in esame e affrontare una fase negoziale in questo senso anche nell'ambito delle istituzioni europee, in difesa degli interessi nazionali, senza spirito di sudditanza ai diktat europei, che appaiono ancor più inaccettabili nell'attuale difficile fase del Paese. Al riguardo ricorda come altri Paesi, tra i quali cita la Spagna e il Portogallo, abbiano da tempo avviato trattative su questo tema con l'Unione europea, difendendo i rispettivi interessi nazionali e ottenendo misure di maggior favore per i propri settori produttivi.
  Con riferimento alla scelta del Governo di procedere attraverso l'adozione di una legge delega, ritiene tale scelta criticabile, essendo essa il frutto della volontà di estromettere il Parlamento dalla possibilità di svolgere una discussione ampia e autonoma, che poteva essere svolta attraverso l'esame delle numerose proposte di legge presentate dalle diverse forze politiche.
  In tale quadro ritiene, peraltro, sia compito del Parlamento cogliere tale opportunità di dibattito per realizzare un'opera di revisione e riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali, dando una risposta concreta a sostegno delle imprese del settore, e così dimostrando il proprio impegno a favore delle categorie interessate.
  In tale contesto non condivide la richiesta di accelerazione avanzata dai relatori, evidenziando come sia necessario Pag. 19agire con rigore e in modo approfondito, per dissipare la sensazione che le istituzioni si dimostrino sensibili agli interessi delle lobby, mentre appaiono spesso dimenticare le esigenze delle categorie produttive meno influenti, evitando dunque disparità di trattamento, che si mostrano in tutta la loro evidenza paragonando il meccanismo di gara ipotizzato per le concessioni demaniali marittime con il meccanismo, molto più favorevole, di rinnovo automatico previsto per il settore delle concessioni autostradali.

  Stefano ALLASIA (LNA) manifesta la contrarietà del proprio gruppo ad affrontare la materia con lo strumento della delega legislativa dal momento che erano già state presentate nel corso della legislatura altre 3 proposte di legge di iniziativa parlamentare di indubbio interesse. Sottolinea come si tratti di una riforma lungamente attesa dagli operatori del settore per risolvere le criticità che si sono stratificate nel tempo con grave danno per le attività commerciali e imprenditoriali connesse. Assicura che il proprio gruppo, il quale in passato ha condiviso numerose iniziative a favore dei concessionari e degli operatori del settore, fornirà il proprio contributo nel corso dell'esame, sottolineando ancora una volta la necessità di porre mano ad una riforma organica della materia.

  Davide CRIPPA (M5S), nel rilevare come il disegno di legge C. 4302 non sia inserito nemmeno nel programma trimestrale dell'Assemblea e come esso, una volta approvato dalla Camera, dovrà essere esaminato anche dal Senato, domanda quale sia la tempistica ipotizzata per l'approvazione definitiva dell'intervento legislativo, mancando ormai solo pochi mesi alla conclusione della Legislatura e considerando quindi ingiustificato ingenerare aspettative ingiustificate sulla concreta possibilità che tale riforma possa essere approvata entro la fine della Legislatura stessa.
  In tale contesto non comprende le motivazioni che hanno indotto i relatori a chiedere di affrettare l'esame del provvedimento e reputa che tale richiesta rispecchi più una scelta di carattere politico, non corrispondendo invece a una prospettiva realistica.

  Sergio PIZZOLANTE (AP-CpE-NCD), relatore per la VI Commissione, con riferimento ad alcuni rilievi emersi nel corso del dibattito, chiarisce di non aver mai sostenuto l'idea di svolgere l'esame dei progetti di legge in maniera affrettata, mentre ha segnalato invece l'esigenza di procedere con rapidità su questo tema, responsabilizzando in questo senso sia le Commissioni riunite sia l'Assemblea, la quale dovrebbe inserire i provvedimenti nel proprio calendario dei lavori. Evidenzia, infatti, come la necessità di agire con rapidità discenda innanzitutto dalla richiesta in tal senso che giunge da tutti gli operatori del settore, rilevando come non si possa, da un lato, rimproverare alla maggioranza di aver perso tempo nel risolvere tali problemi e contemporaneamente chiedere di rallentare l'approvazione di una riforma organica su questa materia.
  Per quanto riguarda l'opportunità di intervenire attraverso lo strumento della delega legislativa, sottolinea come tale scelta sia legata alla estrema complessità della tematica, che coinvolge competenze nazionali ed europee e che interessa, a livello nazionale, ben sette ministeri. In tale contesto ritiene quindi che sia preferibile procedere attraverso un meccanismo a due fasi, fissando innanzitutto, attraverso la legge-delega, una serie di principi fondamentali, che consentano di orientare la soluzione della questione nei termini più consoni alle esigenze del Paese. Ricorda, infatti, come il Commissario europeo competente abbia affermato, non più di due mesi fa, l'esigenza di procedere subito alle gare per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime, senza concedere alcuna preferenza agli attuali concessionari. In parallelo, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha affermato, attraverso le sentenze richiamate nel corso della sua relazione, la necessità Pag. 20di escludere proroghe automatiche delle concessioni in essere, facendo tuttavia alcune aperture interessanti, in particolare prendendo atto dell'esigenza di tutelare l'affidamento delle imprese concessionarie e di salvaguardare gli interessi nazionali.
  In questo articolato quadro sottolinea come la fissazione dei principi fondamentali della materia attraverso un provvedimento di delega costituirebbe un'importantissima decisione politica da parte del Parlamento, ad esempio prevedendo un regime di transizione che accompagni il settore verso il nuovo meccanismo delle gare, superando l'opposizione a tale soluzione finora espressa dalla Commissione europea, nonché riconoscendo il valore degli investimenti effettuati e della professionalità acquisita dalle imprese concessionarie.
  Invita altresì tutti ad affrontare tali problematiche senza fare confusioni con altri settori: al riguardo sottolinea come non possa instaurarsi alcun parallelo con il settore delle concessioni autostradali, la cui disciplina è evidentemente legata agli investimenti futuri necessari in tale ambito.
  Considera parimenti improprio il parallelo con altri Paesi membri dell'Unione europea, quali la Spagna e il Portogallo, i quali si trovano in una situazione radicalmente diversa. Ricorda, infatti, che in Spagna le spiagge erano originariamente private e furono successivamente espropriate a favore dello Stato, prevedendo come indennizzo una concessione di durata trentennale, successivamente oggetto di proroga. Rammenta altresì come in Portogallo si utilizzi un metodo di assegnazione delle concessioni demaniali marittime che non appare certamente consono alla realtà italiana, procedendosi in quello Stato a vere e proprie aste al rialzo, laddove, invece, in Italia l'assegnazione delle concessioni avverrà sulla base di canoni calcolati in base a criteri predefiniti.
  Non ritiene, inoltre, che il vero problema sia costituito dall'esclusione delle concessioni demaniali marittime dall'ambito di applicazione della cosiddetta direttiva Bolkestein, rilevando come le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea che hanno escluso il rinnovo automatico delle concessioni demaniali marittime non siano fondate su tale direttiva, ma sulle norme del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e come la medesima direttiva fornisca, all'articolo 12, comma 3, una possibile soluzione positiva, laddove consente agli Stati membri di tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di considerazioni legate a motivi imperativi d'interesse generale.
  Considera altresì infondata l'accusa secondo cui il disegno di legge presentato dal Governo costituirebbe uno spot elettorale, rilevando come sia difficilmente ipotizzabile acquisire facili consensi attraverso un provvedimento legislativo che interviene su una problematica tanto delicata e complessa, rispetto alla quale si registrano forti differenze nelle rispettive posizioni dei vari soggetti interessati, evidenziando pertanto come il Parlamento possa svolgere in materia un ruolo decisivo, assumendosi pienamente le proprie responsabilità politiche.

  Tiziano ARLOTTI (PD), relatore per la X Commissione, conviene con l'altro relatore, Pizzolante, circa l'opportunità di utilizzare lo strumento della delega per riordinare una materia tanto articolata e complessa.
  Con riferimento alle considerazioni espresse dai colleghi intervenuti nel corso della discussione, osserva, a titolo di esempio, come a Ibiza l'ammontare iniziale del canone per aggiudicare le concessioni demaniali marittime sia partito da una base d'asta di 150 mila euro, per poi giungere, in sede di aggiudicazione, a un valore di 800 mila euro. Sottolinea inoltre come la definizione del regime di transizione sia fondamentale per le imprese, in quanto dieci anni di inerzia hanno comportato assenza di investimenti, con conseguente degrado di molte attività commerciali. Rileva altresì l'importanza del principio del Pag. 21legittimo affidamento dei concessionari, che garantisce il valore delle risorse investite da questi ultimi.
  Ribadisce quindi la necessità di riordinare il settore, dal momento che, come già ricordato in precedenza, la sentenza della Corte di giustizia europea del 14 luglio 2016 ha stabilito che non sono consentite proroghe automatiche per l'esercizio delle attività turistico-ricreative nelle aree demaniali marittime e lacustri.

  Paolo PETRINI, presidente, alla luce della proposta avanzata dai relatori, propone che le Commissioni riunite procedano a un ciclo di audizioni informali ai fini dell'istruttoria legislativa sul provvedimento, ascoltando in materia i rappresentanti delle autonomie locali, nonché le associazioni degli operatori del settore.
  Così rimane stabilito.

  Paolo PETRINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.40.