CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 aprile 2017
798.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 167

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 5 aprile 2017.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.05.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 5 aprile 2017.

Audizione del dottor Stefano Laporta, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (nomina n. 103).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 5 aprile 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

  La seduta comincia alle 14.40.

Pag. 168

Proposta di nomina del dottor Stefano Laporta a presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
Nomina n. 103.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno, rinviata nella seduta del 29 marzo 2017.

  Ermete REALACCI, presidente, ricorda che il relatore ha formulato una proposta di parere favorevole sulla proposta di nomina. Nell'avvertire che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto mediante il sistema delle palline bianche e nere, precisa che porrà in votazione la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, la quale risulterà approvata se conseguirà la maggioranza dei voti validamente espressi.
  Dà quindi conto delle sostituzioni comunicate alla presidenza e dei deputati in missione.

  La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere del relatore.

  Ermete REALACCI, presidente, comunica il risultato della votazione:
   Presenti e votanti  36   
   Maggioranza  19   
    Hanno votato sì  27    
    Hanno votato no  9.

  (La Commissione approva).

  Ermete REALACCI, presidente, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

  Hanno preso parte alla votazione i deputati: Baradello, Bergonzi, Stella Bianchi, Borghi, Braga, Busto, Carrescia, Castiello, Cominelli, Daga, De Menech, De Rosa, Gadda, Ginoble, Grimoldi, Cristian Iannuzzi, Tino Iannuzzi, Kronbichler, Mannino, Mariani, Lodolini in sostituzione di Marroni, Savino in sostituzione di Martinelli, Massa, Matarrese, Mazzoli, Micillo, Marco Di Maio in sostituzione di Morassut, Pellegrino, Realacci, Romele, Giovanna Sanna, Segoni, Valiante, Vella, Zaratti e Zolezzi.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Atto n. 397.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 marzo.

  Raffaella MARIANI, relatrice, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato 1).

  Tino IANNUZZI (PD), ringrazia, innanzitutto, la relatrice per l'intenso lavoro svolto in tempi molto ristretti e con riferimento ad un testo di notevole complessità, che interviene con modifiche di diverso tenore su 121 articoli del codice dei contratti pubblici. Ricorda, altresì, l'importante contributo fornito dalle audizioni del Presidente dell'ANAC, Raffaele Cantone, e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Graziano Delrio, nonché i dettagliati pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza Unificata. Nel formulare un generale giudizio positivo sulla schema di decreto correttivo, che interviene a porre rimedio ad alcune criticità evidenziate in sede di applicazione del nuovo codice degli appalti pubblici, rileva tuttavia che il termine di un anno attribuito in sede di delega per eventuali interventi correttivi si è rivelato eccessivamente stretto. A tale proposito, ritenendo che tale schema di decreto non possa esaurire tutte le eventuali modifiche che si rendessero necessarie in futuro, chiede che venga valutata la possibilità di ulteriori interventi Pag. 169correttivi ed integrativi del Governo sul testo del codice dei contratti pubblici, attraverso una nuova e specifica previsione normativa da parte dell'Esecutivo e del Parlamento. Con riferimento al parere trasmesso dalla Conferenza Unificata, segnala alcune interessanti ed importanti sollecitazioni, che condivide e che chiede vengano tradotte in apposite condizioni nell'ambito del parere della Commissione VIII, a cominciare dalla richiesta di modificare l'articolo 36, comma 7 del codice, prevedendo che si possa riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese che abbiano sede legale e operativa nel proprio territorio regionale per una quota non superiore al 50 per cento, limitatamente alle procedure che non abbiano interesse transfrontaliero. Ritiene auspicabile tale intervento, nella consapevolezza che si possano superare obiezioni da parte della Commissione europea in merito alla libera circolazione dei servizi nel territorio dell'Unione europea e nello spirito di promuovere la partecipazione delle piccole e medie imprese, nel contesto della filiera corta. Condivide inoltre la richiesta di sopprimere l'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 21, considerato che l'intervento proposto dalle Regioni è giustamente volto a fini di semplificazione e snellimento delle procedure delle pubbliche amministrazioni, eliminando aggravi di oneri per le Amministrazioni.
  Con riferimento all'articolo 95, comma 4, relativo al criterio del massimo ribasso e della esclusione automatica di offerte anomale, ritiene che si possa avanzare la proposta di un ragionevole incremento del limite di un milione di euro oggi fissato dal codice, purché strettamente vincolato all'obbligatorietà del sorteggio del metodo antiturbativa, fra i cinque ex lege contemplati, da applicare alla procedura di gara, tanto più che un'ulteriore garanzia di trasparenza è rappresentata dalla previsione di andare a gara sulla base della progettazione esecutiva. Rileva che un intervento in questo senso è stato sollecitato e motivato sia dalle Regioni e sia dai Comuni e dal mondo delle imprese.
  Condivide, inoltre, la proposta emendativa avanzata all'articolo 36, comma 5, del codice, al fine di ampliare i controlli sull'aggiudicatario ricomprendendo doverosamente le condanne penali e le verifiche anti-mafia. Nel ritenere che vada sicuramente mantenuto il rapporto 80 per cento-20 per cento, previsto dall'articolo 177 sugli affidamenti dei concessionari, per quanto riguarda rispettivamente la quota di lavori o servizi da affidare con procedure ad evidenza pubblica (80 per cento) e la quota dei medesimi che può, invece, essere realizzata da società in house (20 per cento), esprime l'opinione che l'eventuale esclusione da tale computo del 20 per cento dei lavori di manutenzione configurerebbe senza dubbio un intervento del Parlamento in palese eccesso di delega, in quanto tale da scongiurare. Chiede che venga, quindi, eliminata questa modifica all'articolo 177.
  Nell'esprimersi, infine, in senso favorevole sia alla introduzione nell'articolo 3 del codice di una normativa per definire le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia alla immediata operatività della disciplina sugli arbitrati, invita la relatrice ad integrare le condizioni contenute nella proposta di parere, richiedendo misure concrete ed efficaci di finanziamento da parte dello Stato della progettazione esecutiva da parte delle amministrazioni pubbliche, considerando il pessimo funzionamento del fondo rotativo per la Progettualità esistente presso la Cassa depositi e prestiti e le difficoltà finanziarie enormi in cui versano gli enti locali impossibilitati ad anticipare i costi di tali progettazioni; nonché chiede che sia previsto e sollecitato dalla Commissione l'investimento di congrue risorse per l'aggiornamento e la formazione permanente dei quadri della pubblica amministrazione e delle stazioni appaltanti, al fine di accrescerne la competenza e la preparazione in vista dei molteplici e sempre più impegnativi compiti ad esse affidati dal codice degli appalti pubblici.

  Piergiorgio CARRESCIA (PD) considera la valutazione (rating) di impresa introdotta Pag. 170dal nuovo codice dei contratti pubblici una novità molto significativa per le piccole e medie imprese, ravvisando tuttavia un rischio di sovrapposizione con il sistema delle qualificazioni SOA. Invita quindi la relatrice ad inserire nella proposta di parere la previsione di modalità di semplificazione. Con riferimento alla richiesta di modifica dell'articolo 36 del codice degli appalti pubblici sui contratti sottosoglia, ritenendo che in molte situazioni possa essere difficoltoso reperire quindici operatori economici da consultare per la procedura negoziata, propone di stabilire che siano da un minimo di cinque a un massimo di dieci. In merito alla riserva di partecipazione per le micro, piccole e medie imprese, contenuta nel parere della Conferenza unificata, cui ha fatto riferimento anche il collega Tino Iannuzzi, chiede che venga prevista anche una quota minima, non inferiore al 20 o 25 per cento.

  Federico MASSA (PD), nell'apprezzare le considerazioni svolte nella proposta di parere con riguardo all'articolo 105 del codice dei contratti pubblici relativo al subappalto, sollecita la relatrice, la Commissione ed il Governo a svolgere una riflessione sul rapporto tra limite del ricorso al miglior prezzo e valutazione delle offerte anomale, ricordando che il tema che è stato affrontato anche nel corso dell'audizione del ministro Delrio, tenutasi al Senato il 4 aprile. Esprime la convinzione che il limite di un milione di euro fissato dal codice per l'aggiudicazione della gara con il criterio del miglior prezzo sia troppo basso, ai fini di un'effettiva applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Ritiene pertanto che si potrebbe elevare tale limite, almeno fino ai 2 milioni di euro, intervenendo contestualmente sull'articolo 97, al fine di rendere cogenti i metodi per l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, con l'obbligo a sorteggiare in sede di gara il criterio da adottare.

  Chiara BRAGA (PD), nel ringraziare la relatrice per l'impegnativo lavoro svolto, anche al fine di integrare nella proposta di parere i rilievi provenienti dai colleghi, esprime apprezzamento per le modifiche prospettate in relazione alla formulazione originaria dell'articolo 105 del codice dei contratti pubblici. Nel ricordare ai colleghi che, in sede di esame del disegno di legge di delega, la Commissione ha puntato sulla qualificazione delle stazioni appaltanti, quale aspetto determinante per la corretta applicazione del nuovo codice, anche in riferimento alla richiesta avanzata dal collega Tino Iannuzzi, chiede di rafforzare il ruolo del fondo rotativo per la progettazione. Con riferimento al requisito dell'iscrizione all'albo professionale per la firma dei progetti da parte dei dipendenti delle amministrazioni, introdotto dalla proposta di parere al comma 3 dell'articolo 24 del codice, chiede alla relatrice di valutare la questione con grande attenzione, considerata la difficoltà di molti piccoli comuni a reperire personale tecnico qualificato. A tale proposito, suggerisce l'introduzione di un regime transitorio, analogamente a quanto previsto dalla cosiddetta legge Merloni.

  Vincenzo GAROFALO (AP-CpE-NCD), anche in riferimento al parere espresso dal Consiglio di Stato, mette in evidenza la discrezionalità insita nell'aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che richiede necessariamente per la sua corretta applicazione la presenza di professionisti molto competenti. Su tali basi, ritiene che si potrebbe intervenire contestualmente sull'articolo 95, relativo al criterio di aggiudicazione dell'appalto, e sull'articolo 97, relativo alle offerte anormalmente basse, per garantire un metodo trasparente, qual è il ricorso al miglior prezzo, corredato da sistemi antiturbative. A tale proposito, segnala ai colleghi che in Sicilia si sta sperimentando un sistema analogo, che si è dimostrato fin qui efficace, basato sul ricorso al miglior prezzo, con sorteggio del metodo per l'esclusione automatica delle offerte anomale. Ritiene pertanto che potrebbe essere adottata una soluzione simile, almeno in una fase transitoria, fino Pag. 171a che non si arrivi ad una qualificazione adeguata delle stazioni appaltanti.

  Claudia MANNINO (M5S) condivide in primo luogo le osservazioni dei colleghi Massa e Garofalo, anche alla luce dell'esperienza siciliana, che si sta dimostrando efficace sia con riguardo alla partecipazione delle piccole e medie imprese, sia per il contrasto ad eventuali turbative di gara. Ricorda inoltre ai colleghi che in sede di delega al Governo, dai componenti del gruppo M5S erano state avanzate le richieste – entrambe respinte – di prevedere un regime transitorio nonché di rendere vincolanti i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari. Invita pertanto la relatrice ed il Governo ad una riflessione seria sulle proposte di modifica al nuovo codice dei contratti pubblici, anche sulla base delle osservazioni pervenute e delle molte audizioni svolte nel corso dell'indagine conoscitiva. Nel rilevare che, come ricordato dallo stesso ministro Delrio nel corso dell'audizione al Senato del 4 aprile, il Consiglio di Stato nel suo parere evidenzia il rischio di una procedura di infrazione sul subappalto, esprime l'avviso che l'argomento vada affrontato con attenzione, anche con riferimento alle previsioni europee in tema di verifica delle competenze delle stazioni appaltanti e delle imprese.
  Nel ricordare che le direttive dell'Unione europea in materia si prefiggono la massima partecipazione delle piccole e medie imprese, esprime il parere che il codice dei contratti pubblici non realizzi tale obiettivo, prefigurando l'eventualità di una procedura di infrazione anche con riferimento a questo aspetto. Ritiene che la fretta di dare immediata attuazione, e non sempre correttamente, alle norme europee abbia indotto ad introdurre vincoli eccessivi, con il rischio di ostacolare il funzionamento del sistema, ed abbia impedito di affrontare con il tempo e l'attenzione necessari alcune questioni importanti quali, oltre al subappalto, l'avvalimento, le procedura di gara per la fornitura di materiali speciali agli istituti di ricerca, la concessione.
  Nel riservarsi di esaminare attentamente la proposta di parere della relatrice, ritiene tuttavia che lo schema di decreto correttivo non sia sufficiente in ogni caso, rilevando la necessità che il codice dei contratti pubblici sia riscritto completamente. Da ultimo, nell'evidenziare il fatto che il Governo non è stato in grado di rispettare i termini che si era dato per l'adozione dei decreti, ricorda di aver presentato sull'argomento un'interrogazione a risposta immediata.

  Ermete REALACCI, presidente, nell'unirsi ai ringraziamenti alla relatrice per il lavoro svolto, che è stato impegnativo anche per il numero rilevante dei contributi che sono venuti e per la necessità di procedere in modo coordinato con la Commissione Lavori pubblici del Senato, invita la relatrice a valutare la possibilità di inserire nella proposta di parere una positiva valutazione per il progresso fatto nello schema di decreto correttivo in materia di clausole ambientali, nonché di richiamare l'attenzione del Governo, attraverso premesse od osservazioni, sulla necessità di proseguire il lavoro sul tema del dibattito pubblico, che non è ancora disciplinato completamente, di rafforzare ulteriormente la filiera corta, nonché di riaprire i termini per la delega legislativa finalizzata ad ulteriori interventi correttivi.

  Florian KRONBICHLER (MDP) presenta, a nome del gruppo di appartenenza, una proposta di parere alternativa (vedi allegato 2).

  Raffaella MARIANI, relatrice, nel ricordare che, con l'assenso del ministro Delrio, il parere dovrà essere espresso nella giornata di domani, in ritardo rispetto al termine prescritto, avverte i colleghi che la proposta di parere da lei presentata sarà in qualche misura riformulata ed integrata nelle premesse, anche con la richiesta di interventi periodici sul codice dei contratti pubblici, come suggerito nel parere del Consiglio di Stato.
  Nel rilevare che la mancanza di alcuni dei decreti attuativi impedisce una corretta Pag. 172valutazione degli effetti del nuovo codice, esprime tuttavia un'opinione sostanzialmente positiva, contrariamente a quanto affermato dalla collega Mannino. Ritiene che le considerazioni avanzate dai colleghi in riferimento al subappalto e al criterio del miglior prezzo, vadano di pari passo con il tema della qualificazione delle stazioni appaltanti e dei requisiti richiesti alle imprese. Per quanto riguarda in particolare il subappalto, su cui ritiene che dal Consiglio di Stato venga un avallo a resistere rispetto alle previsioni europee, ricorda che la scelta è stata fatta con l'obiettivo di valorizzare e promuovere la partecipazione delle piccole e medie imprese. Rileva d'altra parte che, se si volesse al contrario evitare qualsiasi rischio di procedura di infrazione, eliminando i vincoli al subappalto, ciò richiederebbe una qualificazione delle stazioni appaltanti che al momento non si è in grado di garantire.
  Con riferimento al limite di un milione di euro per il ricorso al criterio del miglior prezzo, ricorda ai colleghi che tale soluzione è stata adottata al fine di introdurre elementi di qualità nelle gare di appalto, con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Con riguardo alla proposta di parere, ricorda che si è venuti incontro alle richieste avanzate da molti enti locali, con l'introduzione del progetto esecutivo semplificato per la manutenzione ordinaria, e che si è richiesto un rafforzamento della partecipazione delle piccole e medie imprese, eventualmente integrabile con il riferimento alla filiera corta di cui hanno parlato i colleghi. Segnala che, per quanto riguarda le disposizioni sull'appalto integrato, che taluni hanno indicato come un aggiramento del principio della centralità della progettazione esecutiva, nella proposta di parere si è ritenuto di eliminare il generico riferimento alle urgenze introdotto dallo schema di decreto correttivo, limitando il ricorso all'appalto integrato alle sole emergenze di protezione civile. Ulteriori interventi migliorativi sono richiesti con la proposta di parere con riguardo al partenariato pubblico-privato, che non ha ancora trovato un quadro organico; alla definizione della terna nel subappalto, per la quale sono stati precisati i casi in cui tale indicazione è obbligatoria; alla eliminazione della previsione del silenzio-assenso, scaduti i 30 giorni previsti per il parere dell'ANAC sulle varianti ai progetti, nonché ai chiarimenti sugli arbitrati e al profilo giuridico del personale dell'ANAC, sulla base delle indicazioni avanzate dal presidente Cantone.
  Da ultimo, nel segnalare che ha già ricevuto diverse indicazioni ed osservazioni riferite alla sua proposta di parere, sollecita i colleghi a sottoporle eventuali altri contributi nel più breve tempo possibile, anche in considerazione della necessità di coordinarsi con la Commissione lavori pubblici del Senato, con l'intento di approvare un parere di analogo contenuto, rendendo in tal modo più incisiva l'azione del Parlamento.

  Ermete REALACCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, nella quale si procederà all'espressione del parere.

  La seduta termina alle 16.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 5 aprile 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

  La seduta comincia alle 16.

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.
Nuovo testo C. 2305-73-222-2566-2827-3166-A.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mirko BUSTO (M5S), relatore, ricorda che il provvedimento in esame, assegnato Pag. 173in sede referente alla Commissione Trasporti, è stato già esaminato, in un precedente testo, dalla Commissione Ambiente in sede consultiva. Infatti la Commissione di merito aveva concluso l'esame in sede referente, rimettendo il testo all'Assemblea, la quale lo ha però rinviato in Commissione nella seduta del 19 ottobre 2016, in ragione del fatto che non era stata prodotta dal Governo la relazione tecnica sugli oneri finanziari del provvedimento richiesta dalla Commissione Bilancio. Successivamente, l'Ufficio di presidenza della IX Commissione, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione dello scorso 25 gennaio, ha convenuto all'unanimità sull'opportunità di riprenderne l'esame per sopravvenuti elementi di valutazione, tra cui in particolare l'entrata in vigore della legge di bilancio per il 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232), i cui contenuti incidono, per certi versi, sulla materia della mobilità ciclistica, recando risorse da destinare all'attuazione del provvedimento sulla mobilità ciclistica. Con l'occasione, si è ritenuto di intervenire per un affinamento di alcuni aspetti del provvedimento, che dunque è stato modificato rispetto al testo su cui la Commissione Ambiente ha espresso il precedente parere.
  Quanto alle finalità dell'intervento legislativo, ricorda che esso intende promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative, al fine di migliorare l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana, tutelare il patrimonio naturale e ambientale, ridurre gli effetti negativi della mobilità in relazione alla salute e al consumo di suolo, valorizzare il territorio e i beni culturali, implementare e sviluppare l'attività turistica. Ricorda a tale proposito che la VIII Commissione, il 29 giugno 2016, ha approvato un testo unificato sulla mobilità dolce incidente sulla tematica oggetto del provvedimento in esame: si tratta del testo unificato delle proposte di legge C. 72 Realacci e abbinate, concernente norme per la realizzazione di una rete nazionale della mobilità dolce e per il recupero e per la valorizzazione delle infrastrutture dismesse, in stato di abbandono o sottoutilizzate, sul quale non è ancora pervenuta la relazione tecnica del Governo, richiesta dalla V Commissione.
  Ricorda altresì che nel corso di una riunione degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni VIII e IX, inizialmente convocato per valutare la possibilità di chiedere alla Presidenza della Camera di riconsiderare l'assegnazione delle proposte di legge all'attenzione della IX Commissione e della VIII Commissione, era stato poi convenuto che la IX Commissione avrebbe proseguito l'esame delle proposte di legge ad essa assegnate concentrandosi sulla «parte urbana», mentre la VIII Commissione avrebbe focalizzato la propria attenzione sulla questione delle «ferrovie minori».
  Si tratta a questo punto, a suo avviso, di valutare se chiedere alla Commissione IX, attraverso il parere, di integrare il testo in esame inserendovi il lavoro svolto dalla Commissione VIII in materia di mobilità dolce.
  Quanto al contenuto del provvedimento in esame, nel rimandare per gli aspetti generali alla relazione svolta in occasione del precedente esame, nonché alla documentazione predisposta dagli Uffici per una descrizione dettagliata del provvedimento, si limita in questa fase a dare conto delle sole parti modificate rispetto al testo già esaminato, omettendo gli interventi di esclusivo miglioramento testuale.
  In primo luogo, si è intervenuti sull'articolo 2, introducendo, accanto alle originarie definizioni normative di ciclovia e di rete cicloviaria, anche quelle di via verde ciclabile, sentiero ciclabile o percorso natura, strada senza traffico, strada a basso traffico e strada 30 (urbana ed extraurbana), sottoposta a limite di velocità di 30 chilometri orari o inferiore. In sostanza sono qualificati come ciclovie gli itinerari che consentono il transito delle biciclette nelle due direzioni, dotati di diversi livelli di protezione, e che comprendono, dal punto di vista della sicurezza e dei parametri di traffico, oltre alle già previste categorie (piste o corsie ciclabili; itinerari Pag. 174ciclopedonali; aree pedonali; zone a traffico limitato; zone residenziali), una o più di quelle sopra indicate. Viene inoltre definita come rete cicloviaria l'insieme di diverse ciclovie o di segmenti di ciclovie raccordati tra loro, percorribili dal ciclista senza soluzioni di continuità.
  Un'ulteriore modifica è stata introdotta all'articolo 6: l'approvazione da parte delle regioni del piano regionale per la mobilità ciclistica assume cadenza triennale, anziché annuale come previsto nel testo originario. Ricorda che il piano regionale della mobilità ciclistica individua gli interventi da adottare per promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative nel territorio regionale e per conseguire le altre finalità del presente provvedimento.
  Come anticipato si è provveduto ad aggiornare le disposizioni finanziarie, sostituendo il precedente articolo 12, in considerazione dell'entrata in vigore della legge di bilancio per il 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232). Sulla base della nuova formulazione, agli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento si provvede parzialmente utilizzando le risorse del fondo istituito dall'articolo 1, comma 140, dalla citata legge di bilancio 2017 e destinato ad assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea. Tra i vari settori di spesa ammessi al finanziamento, la lettera a) del citato comma prevede: «trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie». L'utilizzo del fondo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato.
  Per quanto riguarda la realizzazione della rete ciclabile nazionale denominata «Bicitalia» – che costituisce ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento – la rete infrastrutturale di livello nazionale integrata nel sistema della rete ciclabile transeuropea «Eurovelo», si provvede anche a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 640, della legge di stabilità 2016 (legge 30 dicembre 2015, n. 208). Il comma in questione ha previsto un finanziamento per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, con priorità per i percorsi Verona-Firenze (Ciclovia del Sole); Venezia-Torino (Ciclovia VENTO); Caposele (AV)-Santa Maria di Leuca (LE), attraverso la Campania, la Basilicata e la Puglia (Ciclovia dell'acquedotto pugliese) e Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB di Roma), nonché per la progettazione e la realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina. La spesa autorizzata – pari a 17 milioni di euro per l'anno 2016 e a 37 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 – è stata successivamente integrata dalla legge di bilancio 2017, che ha autorizzato l'ulteriore spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024.
  Il medesimo articolo 12 del provvedimento all'esame prevede inoltre (al comma 2) che possano essere destinate alla sua attuazione anche risorse relative al finanziamento e cofinanziamento dei Programmi operativi finanziati dai Fondi strutturali dell'Unione europea, nonché le risorse individuate dalle regioni e dagli enti locali a valere sui propri bilanci. All'attuazione dei programmi e degli interventi possono infine concorrere anche i proventi di sponsorizzazioni da parte di soggetti privati, nonché i lasciti, le donazioni ed altri atti di liberalità finalizzati al finanziamento della mobilità ciclistica.
  Conseguentemente alla sostituzione dell'originario articolo 12, si è provveduto a sopprimere l'articolo 13, relativo alla ricostituzione e al rifinanziamento del Fondo per la mobilità sostenibile e l'articolo 14 in tema di sponsorizzazioni e donazioni. Pag. 175
  L'articolo 15 prevede la presentazione, entro il 30 aprile di ogni anno, di una relazione annuale al Parlamento sulla mobilità ciclistica da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, relativa allo stato di attuazione del presente provvedimento nonché della legge n. 366 del 1998, da pubblicare anche sul sito web del ministero, con dati in un formato di tipo aperto. Con la modifica introdotta all'articolo 15, a tale relazione si aggiunge quella che entro il 1o aprile di ciascun anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono presentare al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge, sulla loro efficacia, sull'impatto sui cittadini e sulla società, sugli obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare l'efficacia degli interventi previsti dal Piano regionale della mobilità ciclistica nel rispettivo territorio.
  Ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere, valutando eventuali rilievi e osservazioni che dovessero emergere dal dibattito.

  Ermete REALACCI (PD), presidente, con riferimento alla questione procedurale posta dal relatore, esprime l'avviso che si debba a questo punto prendere atto del fatto che la proposta di legge in titolo e quella sulla mobilità dolce (C. 72 e abbinate) hanno seguito due percorsi paralleli, che non è più possibile riunire a livello di Commissioni. Ciò non esclude che durante la discussione in Assemblea, e senza quindi rallentare il lavoro della IX Commissione, si possa tentare di ampliare la portata della proposta di legge in titolo, inserendovi mediante appositi emendamenti aggiuntivi la disciplina approntata dalla Commissione VIII in materia di mobilità dolce.

  Chiara BRAGA (PD) concorda con il presidente sul fatto che non è più possibile riunire i lavori delle due Commissioni, in quanto la proposta di legge all'esame della IX Commissione è più avanti nell’iter di approvazione e rappresenta un testo maturo nel quale tutti i nodi problematici sono stati probabilmente sciolti.

  Ermete REALACCI (PD), presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.
Nuovo testo C. 4314 Governo e C. 4252 Gianluca Pini.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Miriam COMINELLI (PD) relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sul nuovo testo del disegno di legge C. 4314 del Governo e della proposta di legge C. 4252 del collega Pini, che reca disposizioni per la celebrazione degli anniversari della morte di Leonardo da Vinci, Raffaello Sanzio e Dante Alighieri, come risultante al termine dell'esame in sede referente da parte della Commissione cultura.
  Il provvedimento si compone di sette articoli. Come indicato all'articolo 1, la sua finalità è la celebrazione – nell'ambito delle funzioni di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica nonché di salvaguardia e valorizzazione della tradizione culturale italiana e del patrimonio artistico e storico della nazione, che la Costituzione attribuisce alla Repubblica – dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e di Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, che ricorrono, rispettivamente, negli anni 2019, 2020 e 2021.
  A tal fine, l'articolo 2 istituisce tre distinti Comitati nazionali, ai quali è attribuito un contributo di 1.150.000 euro ciascuno, per il periodo dal 2018 al 2021, per complessivi 3.450.000 euro. Più nello specifico, l'autorizzazione di spesa è pari a 450.000 euro per il 2018 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. I criteri di assegnazione e di ripartizione annuale dei contributi saranno stabiliti Pag. 176con decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sulla base delle esigenze connesse al cronoprogramma delle attività di ciascun Comitato.
  Alla copertura di tali oneri, come stabilito dall'articolo 6, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dalla legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 354) per il funzionamento degli istituti afferenti al settore museale. A tal fine, è stata autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui, a decorrere dal 2016.
  Come disposto dall'articolo 3, i componenti di ciascun Comitato sono scelti, in numero non superiore a 15, compreso il Presidente, tra esponenti della cultura italiana e internazionale di comprovata competenza e conoscenza della figura da celebrare; rappresentanti di soggetti pubblici e privati che operano nel settore culturale e che, per finalità statutarie o per attività culturale effettivamente svolta, hanno maturato una speciale competenza e una diretta conoscenza della figura da celebrare, ovvero siano particolarmente coinvolti nella celebrazione per l'ambito territoriale o istituzionale in cui agiscono.
  La nomina dei membri di ciascun Comitato – di cui un terzo deve essere designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca – avviene con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Il medesimo decreto stabilisce anche le modalità di funzionamento e di scioglimento dello stesso Comitato. Si prevede, inoltre, che, successivamente alla costituzione, il Ministro può integrare ogni Comitato con ulteriori soggetti pubblici e privati. Ai membri del Comitato, compresi i titolari di specifici incarichi, non è corrisposto alcun compenso. Essi hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato di appartenenza. I Comitati sono posti sotto la vigilanza del Ministero dei beni e delle attività culturali, al quale inviano periodici rendiconti sull'utilizzo del finanziamento ricevuto nonché l'ulteriore documentazione da esso eventualmente richiesta.
  L'articolo 4 dispone che ciascuno dei Comitati – che opera a decorrere dalla data del decreto di nomina – elabora un programma culturale relativo all'opera e ai luoghi legati alla figura da celebrare, che comprende: attività di restauro di cose mobili o immobili sottoposte (in quanto beni culturali) a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004); attività di ricerca, editoriali, formative, espositive e di organizzazione e gestione di manifestazioni in ambito culturale, storico, letterario, scientifico e artistico, in una prospettiva di internazionalizzazione e di innovazione tecnologica. L'obiettivo è quello di divulgare in Italia e all'estero, anche mediante piattaforme digitali, la conoscenza del pensiero, dell'opera, della cultura e dell'eredità del personaggio della cui celebrazione il Comitato stesso è responsabile. I piani e i programmi di attività sono sottoposti all'approvazione del Ministero dei beni e delle attività culturali.
  In base all'articolo 5, nell'elaborazione del piano culturale e nella realizzazione delle conseguenti attività, i Comitati nazionali operano in stretto coordinamento tra di loro. Si prevede, altresì, l'integrazione e la coerenza con i programmi e le attività del Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Al fine di assicurare il raggiungimento delle finalità richiamate attraverso azioni condivise delle diverse amministrazioni interessate, si dispone, inoltre, l'istituzione presso il Ministero dei beni e delle attività culturali – senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica – di una Cabina di regia formata da tre componenti, in rappresentanza, rispettivamente, della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero per i beni e le attività culturali.Pag. 177
  Evidenzia infine che, in sede di esame in Commissione Cultura, è stato introdotto l'articolo 5-bis, che interviene a modificare il Codice dei beni culturali e del paesaggio, per consentire che, anche su istanza di uno o più Comuni o della Regione, possano essere dichiarati «monumento nazionale» i beni che siano oggetto di dichiarazione di interesse culturale, ai sensi degli articoli 10 e 13 del citato Codice, qualora rivestano un valore testimoniale o esprimano un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale.
  Ciò premesso, valutata positivamente la finalità del provvedimento, si riserva di presentare una proposta di parere all'esito dei rilievi che dovessero emergere dal dibattito.

  Ermete REALACCI (PD), presidente, ricorda che si tratta di tre personalità che hanno dato indubbio lustro alla Patria e che sono patrimonio comune non solo di tanti saperi ma anche di tanti territori. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.10.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 797, di martedì 4 aprile 2017, a pagina 3, prima colonna, ventesima riga, dopo le parole: «Introduce, quindi, l'audizione», sono aggiunte le seguenti: «, ricordando preliminarmente che le Commissioni VIII della Camera e 8a del Senato – entrambe impegnate nell'esame dell'atto del Governo n. 397, recante lo schema di decreto legislativo che apporta modifiche e integrazioni al Codice degli appalti – potrebbero, data la complessità del provvedimento e la ristrettezza dei tempi a disposizione, rendere il parere verosimilmente entro giovedì 6 aprile. Chiede pertanto al Ministro di attendere che le Commissioni si siano pronunciate, prima di procedere all'adozione del decreto legislativo»; alla medesima pagina, seconda colonna, seconda riga, prima delle parole: «svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione», sono inserite le seguenti: «dopo aver confermato la disponibilità del Governo ad attendere che le Commissioni esprimano il loro parere,».

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