CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 aprile 2017
797.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 181

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 4 aprile 2017.

Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento.
C. 1142-1298-1432-2229-2264-2996-3391-3561-3584-3586-3596-3599-3630-3723-3730-3970-A.

  Il Comitato si è riunito dalle 10.45 alle 12.20.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 4 aprile 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

  La seduta comincia alle 13.05.

DL 25/2017: Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.
C. 4373 Governo.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Ileana Cathia PIAZZONI (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato), il prescritto parere, per le parti di competenza, sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti, approvato dal Senato.
  Segnala, in particolare, l'articolo 1 del decreto-legge, che dispone la soppressione Pag. 182della disciplina del lavoro accessorio, attraverso l'abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni), prevedendo un regime transitorio per i buoni già richiesti fino al 17 marzo 2017, i quali possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017. Secondo quanto affermato nella relazione illustrativa, l'abrogazione del lavoro accessorio «mira a contrastare il ricorso a pratiche elusive al fine di favorire l'affermazione di forme di lavoro più stabile».
  L'articolo 2 modifica la disciplina in materia di responsabilità solidale tra committente e appaltatore in relazione ai trattamenti retributivi (comprensivi delle quote di trattamento di fine rapporto), ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi dovuti ai lavoratori subordinati in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. In particolare, modificando l'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, si eliminano: la possibilità, per i contratti collettivi, di derogare al principio della responsabilità solidale tra committente e appaltatore nel caso in cui, attraverso la contrattazione collettiva, si individuino metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti (comma 1, lettera a)); il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore, in base al quale, attualmente (ferma restando la responsabilità solidale per cui committente e appaltatore sono convenuti in giudizio congiuntamente) la possibilità di intentare l'azione esecutiva nei confronti del committente è esercitabile solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori (comma 1, lettera b)). Secondo quanto affermato nella relazione illustrativa, tali modifiche sono volte a «elevare ulteriormente l'efficacia delle tutele in favore dei lavoratori, in coerenza con la recente evoluzione della disciplina in materia di contratti pubblici». L'articolo 3 dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto-legge.
  Con riferimento al contenuto del decreto-legge in esame, ricorda che la Corte costituzionale l'11 gennaio 2017 ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della normativa vigente in materia di lavoro accessorio (cosiddetti voucher) (articoli 48-50 del decreto legislativo n. 81 del 2015) e per l'abrogazione delle disposizioni limitative della responsabilità solidale tra committente e appaltatore in materia di appalti (articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003). Le disposizioni contenute nel decreto-legge realizzano un effetto abrogativo analogo a quello che discenderebbe dall'abrogazione referendaria, con l'unica differenza che l'articolo 1, comma 2, prevede anche una disciplina transitoria sull'utilizzabilità dei voucher richiesti entro l'entrata in vigore del decreto-legge.
  Per quanto riguarda le competenze della Commissione Affari sociali, sottolinea in primo luogo che l'abrogazione dei voucher avrebbe potuto porre problemi per l'utilizzo del bonus per le baby sitter, di 600 euro mensili, introdotto con la legge n. 92 del 2012 in caso di rinuncia al congedo parentale. Segnala, in proposito, che lo scorso 30 marzo l'INPS ha emesso un comunicato con il quale riferisce di avere chiesto chiarimenti al Ministero del lavoro e al Dipartimento politiche per la famiglia in relazione alla possibilità di continuare ad emettere voucher baby sitting – contributo asilo nido, di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge n. 92 del 2012, oppure se debbano essere introdotti strumenti alternativi di erogazione del beneficio. Tenuto conto della risposta pervenuta l'INPS, che aveva già modificato la procedura in modo da consentire l'emissione dei soli voucher baby sitting, ha chiarito che continuerà a erogare il beneficio con questa modalità.
  Pur accogliendo con favore questo chiarimento, in generale osserva che l'abolizione dello strumento dei voucher potrebbe avere alcuni riflessi negativi per quanto riguarda lo svolgimento di attività di collaborazione saltuaria essenziali per Pag. 183l'assistenza alle famiglie in cui vivono persone bisognose di particolari attenzioni quali bambini, disabili ed anziani.
  Auspica, pertanto, che si possa individuare una soluzione alternativa per soddisfare le suddette esigenze.
  Alla luce delle considerazioni svolte, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 13/2017: Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.
C. 4394 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite II e XII).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Paolo BENI (PD), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il prescritto parere, per le parti di propria competenza, alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia) sul disegno di legge C 4394, già approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 13 del 2017 recante «Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale».
  Ritiene opportuno procedere anzitutto ad una sommaria esposizione dell'intero contenuto del disegno di legge, per poi esaminare nel dettaglio le disposizioni che rivestono particolare interesse per le competenze della XII Commissione.
  Il capo I riguarda l'istituzione, presso i Tribunali ordinari, di sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
  In particolare, l'articolo 1 dispone che tali sezioni speciali siano istituite presso ogni tribunale avente sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  L'articolo 2 disciplina la composizione di tali sezioni specializzate, alle quali saranno assegnati magistrati dotati di specifiche competenze nelle materie ad esse attribuite.
  L'articolo 3 individua le materie attribuite alla competenza delle sezioni specializzate, specificando che esse tratteranno le controversie relative a: mancato riconoscimento del diritto di soggiorno e allontanamento di cittadini UE e loro familiari; riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria; convalida o proroga dei provvedimenti di trattenimento di richiedenti protezione internazionale; ricongiungimenti familiari e permessi di soggiorno per motivi familiari; accertamento dello stato di apolidia o di cittadinanza italiana.
  L'articolo 4 stabilisce la competenza territoriale delle sezioni specializzate, in ragione del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato, ovvero la struttura di accoglienza o il centro di identificazione ed espulsione in cui è presente il ricorrente, o del luogo di dimora del richiedente.
  L'articolo 5 attribuisce infine ai Presidenti delle sezioni specializzate le stesse competenze riservate dalla legge al Presidente del tribunale.
  Il capo II reca misure per la semplificazione e l'efficienza delle procedure innanzi alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e di integrazione dei cittadini stranieri, nonché per la semplificazione e l'efficienza dei procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione.
  Fa presente che l'articolo 6, alla lettera 0a), introdotta dal Senato, disciplina il procedimento per l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda di protezione internazionale che, nel nostro ordinamento, è la cosiddetta Unità Dublino Pag. 184del Ministero dell'Interno. Le lettere da a) ad e) introducono modalità più celeri in materia di notificazione degli atti al richiedente protezione internazionale e di verbalizzazione dei colloqui presso la Commissione nazionale e le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, prevedendo l'utilizzo della posta elettronica certificata qualora l'interessato sia ospitato in un centro, ovvero del mezzo postale ordinario in caso di diverso domicilio. Inoltre, si prevede la videoregistrazione del colloquio personale con il richiedente e la successiva trascrizione con l'ausilio di mezzi automatici di riconoscimento vocale in luogo della tradizionale verbalizzazione. Le successive lettere f) e g) disciplinano il procedimento da seguire per presentare ricorso avverso i provvedimenti relativi al riconoscimento della protezione internazionale, introducendo modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo n. 25 del 2008.
  L'articolo 7, a seguito dell'istituzione delle nuove sezioni specializzate, modifica il decreto legislativo n. 150 del 2011 sulla riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, prevedendo l'applicazione del rito sommario di cognizione a tutte le controversie in materia di immigrazione e riconoscimento della protezione internazionale.
  L'articolo 8 modifica il decreto legislativo n. 142 del 2015, di attuazione delle direttive europee 32 e 33 del 2013, recante norme in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e di procedura ai fini del suo riconoscimento o revoca. Le modifiche introdotte riguardano l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente del richiedente protezione internazionale presente nei centri di accoglienza; la misura restrittiva di trattenimento nel centro per il richiedente protezione internazionale oggetto di un provvedimento di respingimento qualora si ravvisi che la domanda sia stata presentata allo scopo di ritardare o impedire il respingimento o l'espulsione; la partecipazione del richiedente protezione internazionale al procedimento di convalida del trattenimento nei centri di permanenza per il rimpatrio (ex CIE), ove possibile, a distanza mediante collegamento audiovisivo; la partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività volontarie di utilità sociale. Su questo articolo ci soffermeremo più avanti.
  L'articolo 9 reca alcune modifiche al Testo unico sull'immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998), per quanto riguarda: le modalità di annotazione dello status di protezione internazionale sul permesso di soggiorno di lungo periodo UE per i titolari di protezione internazionale rilasciata da uno Stato diverso da quello che rilascia il permesso di soggiorno; l'allontanamento dello straniero con permesso di soggiorno UE di lungo periodo e titolare di protezione internazionale in presenza di motivi di sicurezza dello Stato o di ordine e sicurezza pubblica; la trasmissione con modalità informatica della domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare e la riduzione da 180 a 90 giorni del termine per il suo rilascio.
  L'articolo 10 modifica l'articolo 20-ter del decreto legislativo n. 30 del 2007, recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini UE e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. In particolare, la decisione di allontanamento di soggetti sottoposti a procedimento penale pendente è sottoposta a convalida da parte dell'autorità giudiziaria, individuata nel tribunale ordinario in composizione monocratica.
  L'articolo 11 attribuisce al Consiglio superiore della magistratura il compito di predisporre un piano straordinario di applicazioni di magistrati per l'emergenza relativa ai procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione.
  Fa presente, poi, che l'articolo 12 autorizza il Ministero dell'interno ad assumere fino a 250 unità di personale per il biennio 2017-2018, da destinare agli uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto di asilo.Pag. 185
  L'articolo 13 autorizza il Ministero della giustizia ad avviare procedure concorsuali nel biennio 2017-2018, anche mediante scorrimento delle graduatorie in corso di validità.
  L'articolo 14 prevede l'incremento di 20 unità per il personale a contratto impiegato presso le sedi diplomatiche e consolari in Africa per le accresciute esigenze connesse all'emergenza migratoria, nonché un incremento di spesa per l'invio in Africa di personale dell'Arma dei Carabinieri per servizi di sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari.
  Il Capo III reca misure per accelerare le procedure di identificazione e definizione della posizione giuridica dei cittadini extracomunitari nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale e del traffico dei migranti.
  L'articolo 15 riguarda l'inserimento nel sistema Schengen della segnalazione di un cittadino di un Paese terzo ai fini del rifiuto di ingresso, nei casi in cui esistano fondati motivi per ritenere che abbia commesso un reato grave o indizi concreti sull'intenzione di commettere un tale reato nel territorio di uno Stato membro.
  L'articolo 16 prevede l'applicazione del rito abbreviato nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative ai provvedimenti di espulsione adottati dal Ministro dell'interno per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato o di prevenzione del terrorismo.
  L'articolo 17 introduce modifiche al Testo unico sull'immigrazione in materia di identificazione degli stranieri soccorsi in operazioni di salvataggio in mare o rintracciati in posizione di irregolarità nel territorio nazionale, prescrivendo che lo straniero venga sottoposto presso appositi «punti di crisi» a rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico e, al contempo, riceva informazioni sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito. Il reiterato rifiuto di sottoporsi al rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico costituisce rischio di fuga ai fini del trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 TU immigrazione, che viene disposto dal questore caso per caso per un massimo di trenta giorni.
  L'articolo 18 stabilisce che il Ministero dell'interno è tenuto ad assicurare la gestione e il monitoraggio dei procedimenti amministrativi in materia di ingresso e soggiorno irregolare anche attraverso l'attivazione di un Sistema Informativo Automatizzato (SIA) che assicuri un tempestivo scambio di informazioni con il sistema di gestione accoglienza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione dello stesso Ministero dell'interno. A tal fine, è inserito un nuovo comma all'articolo 12 del Testo unico sull'immigrazione e sono stanziate risorse per l'attivazione del Sistema.
  L'articolo 19 interviene al fine di rafforzare l'effettività delle espulsioni e potenziare una rete di centri di permanenza per i rimpatri (nuova denominazione dei CIE di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998). I centri di permanenza per i rimpatri sono qualificati come strutture a capienza limitata, dislocate in tutto il territorio nazionale, sentiti i presidenti di Regione, con una rete volta a raggiungere una capienza totale di 1.600 posti. A tali centri si applicano le disposizioni sulle visite di cui all'articolo 67 della legge n. 354 del 1975 sull'ordinamento penitenziario.
  Rileva che il provvedimento consente anche proroghe del periodo massimo di trattenimento, previa convalida del giudice di pace, nei casi di particolare complessità delle procedure di identificazione o in cui non sia possibile disporre il rimpatrio per cause di forza maggiore, per il tempo «strettamente necessario» all'esecuzione del provvedimento di espulsione.
  L'articolo 20 prevede la presentazione alle Camere da parte del Governo di una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del decreto-legge «con particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti».
  L'articolo 21 disciplina l'applicazione delle disposizioni del decreto-legge ai procedimenti amministrativi o giudiziari in Pag. 186corso, fissando al 17 agosto 2017 l'entrata in vigore della riforma per quanto concerne il giudice competente e i nuovi procedimenti giudiziari in materia di protezione internazionale e immigrazione. Fino ad allora continueranno ad applicarsi le disposizioni previgenti.
  L'articolo 21-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, proroga al 15 dicembre 2017 la sospensione degli adempimenti e dei versamenti fiscali, contributivi e assicurativi obbligatori per datori di lavoro privati e lavoratori autonomi operanti nell'isola di Lampedusa.
  Infine, l'articolo 22 provvede alla copertura finanziaria degli oneri determinati dal provvedimento.
  Per quanto attiene alle misure di specifica competenza della Commissione Affari sociali, evidenzia in particolare, all'articolo 8, la lettera b-bis), introdotta nel corso dell'esame al Senato, che prevede che non possano essere trattenuti nei centri di permanenza per i rimpatri i richiedenti asilo le cui condizioni di vulnerabilità siano incompatibili col trattenimento. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 142 del 2015, sono considerati vulnerabili i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere, le vittime di mutilazioni genitali.
  Segnala, inoltre, sempre all'articolo 8, la lettera d), che introduce nel suddetto decreto legislativo n. 142 del 2015 il nuovo articolo 22-bis, relativo al coinvolgimento dei richiedenti protezione internazionale, su base volontaria, in attività di utilità sociale in favore delle collettività locali. La disposizione, nel far rinvio alla normativa vigente in materia di lavori socialmente utili, individua nel Prefetto, d'intesa con i Comuni, le Regioni e le Province autonome, il soggetto promotore di tali attività, anche attraverso protocolli di intesa stipulati con i medesimi enti territoriali e con le organizzazioni del terzo settore. L'impiego dei richiedenti protezione internazionale, su base volontaria, in attività di utilità sociale in favore delle collettività locali si svolge «nel quadro delle disposizioni normative vigenti». Dal richiamo alle organizzazioni del terzo settore, sembra potersi desumere l'applicabilità della normativa in materia di volontariato attualmente disciplinata dalla legge n. 266 del 1991, nelle more dell'attuazione della delega di cui alla legge n. 106 del 2016, per la riforma del terzo settore. Possibile sede di promozione di tali interventi sono i Consigli territoriali per l'immigrazione (previsti dal Testo unico sull'immigrazione, ed istituiti dall'articolo 57 del relativo regolamento attuativo, decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999) in cui sono rappresentati la Regione, gli Enti Locali, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro e le associazioni attive nell'assistenza agli immigrati.
  All'articolo 9 segnala in particolare, la lettera b), che novella l'articolo 29 del testo unico dell'immigrazione in materia di ricongiungimento familiare prescrivendo l'invio con modalità informatica della domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazione relativa ai requisiti richiesti (circa alloggio, reddito minimo, assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo). Sempre con modalità informatica il destinatario – ossia lo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente – rilascia la ricevuta. Resta immutata la restante parte dell'articolo 29 del TU relativa alle condizioni per il rilascio del nulla osta per i ricongiungimenti familiari. In conseguenza della semplificazione introdotta con la modalità informatica di trasmissione della domanda, viene invece ridotto della metà, da 180 a 90 giorni dalla data della richiesta, il termine per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare.
  Sottolinea anche, all'articolo 13, la previsione di nuove assunzioni nella dotazione Pag. 187organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità con professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e di mediazione culturale, al fine di supportare gli interventi educativi, i programmi di inserimento lavorativo, per un migliore trattamento dei soggetti richiedenti asilo e protezione internazionale. Per tali finalità è autorizzata una spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno in corso e di 2,4 a decorrere dal 2018.
  Riguardo ai centri di permanenza per il rimpatrio, fa notare che il Senato ha introdotto l'articolo 19-bis, che esclude i minori stranieri non accompagnati dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto-legge. Disposizioni specifiche e di particolare tutela nei loro confronti sono infatti dettate dalla legge approvata in via definitiva dalla Camera nella seduta del 29 marzo 2017 recante «Misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati», oltre a quelle già previste, in via generale, dal decreto legislativo n. 142 del 2015, che reca disposizioni vertenti in particolare sull'accoglienza delle persone vulnerabili, primi fra tutti i minori, specie se non accompagnati.

  Mario MARAZZITI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.25.

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