CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 30 marzo 2017
794.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 82

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 30 marzo 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 15.35.

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico.
Testo unificato C. 302 Fiorio e abb.

(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 29 marzo 2017.

  Maria IACONO (PD), relatrice, illustra una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo.
Nuovo testo C. 3831 La Marca e abb.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 29 marzo 2017.

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  Marco DONATI (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.
C. 4096, approvata dalla 6a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla VI Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 29 marzo 2017.

  Chiara SCUVERA (PD), relatrice, illustra una proposta di parere favorevole auspicando che sia approvata all'unanimità in considerazione dell'elevato profilo etico e umanitario del provvedimento (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 15.40.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 30 marzo 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 15.40.

Disciplina della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista.
C. 2182 Della Valle, C. 4169 Donati e C. 4350 Vignali.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Daniele MONTRONI (PD), relatore, illustra il contenuto delle proposte di legge in titolo che recano norme relative alle attività professionali nel settore dell'estetica e sono finalizzate alla definizione di un quadro normativo unitario delle professioni afferenti alle attività estetiche, anche alla luce dell'emersione di nuove figure professionali nel settore.
  In particolare, la proposta di legge C. 4169 Donati, apporta numerose modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1 – recante disciplina dell'attività di estetista – e mira a rendere la professione di estetista più conforme al quadro evolutivo, regolamentando altresì figure professionali ad oggi prive di specifica disciplina normativa; la proposta di legge C. 4350 Vignali mira a definire una disciplina unitaria a livello nazionale delle professioni dell'estetica, ampliandone e coordinandone le definizioni e i profili professionali, disciplinando le modalità di esercizio delle attività, stabilendo requisiti professionali omogenei e assicurando parità di condizioni di accesso al mercato da parte di tutti gli operatori professionali del settore; la proposta di legge C. 2182 Della Valle reca l'istituzione, presso il Ministero della salute, dell'Elenco nazionale degli estetisti professionali, prevedendo altresì che il Ministero stabilisca il contributo obbligatorio che gli iscritti sono tenuti a versare annualmente, in modo da assicurare la copertura dei costi relativi alla tenuta dell'Elenco. L'iscrizione all'Elenco è condizione obbligatoria per l'esercizio dell'attività di estetista professionale ed è consentita solo dopo la frequenza con esito positivo del percorso di formazione previsto nella proposta stessa.
  L'esposizione che segue dà sinteticamente conto dei principali profili trattati nelle proposte di legge in esame.
  Con riferimento alla definizione delle professioni del settore dell'estetica, in particolare, la proposta di legge C. 4169 Donati, all'articolo 1, comma 1, lett. a), n. 1), modifica la legge n. 1 del 1990, specificando che l'attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, compresi gli annessi cutanei, il cui scopo Pag. 84esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e di proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, concorrendo al mantenimento e al recupero del benessere psico-fisico della persona. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali e di massaggio e con l'utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico. La proposta di legge C. 4169 Donati, inoltre, aggiunge il comma 3-bis all'articolo 1 della legge n. 1/1990, volto a inserire nell'ambito di disciplina della medesima legge anche le attività di tatuaggio, di piercing, di onicotecnico e di truccatore, la cui definizione è recata dalla successiva lettera g). La norma specifica che le attività professionali di tatuatore, piercer, onicotecnico e truccatore sono effettuate, in primo luogo, nel rispetto delle misure igieniche, preventive, di sicurezza e di educazione sanitaria previste dalle norme vigenti e, in secondo luogo, con l'utilizzazione di apparecchi conformi alla normativa tecnica definita ai sensi delle norme vigenti.
  Analogamente, l'articolo 2 della proposta di legge C. 4350 Vignali introduce una definizione dell'attività di estetista, che coincide con quella della proposta 4169 Donati. L'unica differenza consiste nella specificazione che in tale attività sono comprese anche le attività di make up artist, onicotecnico e lash-eyebrow marker. La proposta introduce altresì le definizioni di tatuatore e piercer disponendo il divieto di eseguire tatuaggi e piercing su minori di diciotto anni senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore, nonché il divieto assoluto di eseguire tatuaggi e piercing su minori di quattordici anni, ad esclusione del piercing al padiglione auricolare da eseguire previo consenso informato. Ulteriori definizioni riguardano l'attività di make up artist, onicotecnico, lash-eyebrow marker e socio-estetista. In linea generale, la norma esclude dalle attività sopra descritte le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico, prevedendo comunque la possibilità di fornire alla clientela prodotti erboristici e cosmetici e integratori alimentari idonei a favorire e ad accrescere lo stato di benessere derivante dalle prestazioni svolte, a seguito di specifici corsi regionali di aggiornamento.
  Come già rilevato, la proposta di legge C. 2182 Della Valle non reca specifiche disposizioni in merito alle definizioni, disciplinando invece la qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista.
  Ulteriore profilo qualificante delle proposte di legge in esame concerne le norme in materia di abilitazione e qualificazione professionale. In particolare, la proposta di legge C. 4350 Vignali, all'articolo 3, comma 1, riprende la normativa vigente di cui alla legge n. 1 del 1990 disponendo che l'abilitazione professionale per lo svolgimento delle attività di estetista, nonché per quella di tatuatore e piercer, si intende conseguita, dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento, in via alternativa: di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue, seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno o da un anno di inserimento presso un'impresa di estetica; di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato o un'impresa di estetica, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso un'impresa di estetica, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetica; di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso un'impresa di estetica, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica.
  La proposta C. 4169 Donati che aggiunge l'articolo 9-bis alla legge n. 1/1990, differenzia invece il percorso abilitativo Pag. 85relativo alle diverse professioni specificando che la qualificazione professionale di operatore di tatuaggi e di piercing si intende conseguita dopo la conclusione dell'obbligo scolastico mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 600 ore. Mentre le qualificazioni professionali di onicotecnico e di truccatore si intendono conseguite dopo la conclusione dell'obbligo scolastico mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un corso regionale di qualificazione della durata di un anno, con un minimo di 300 ore. Resta inalterata la disciplina relativa alla qualificazione di estetista prevista dalla normativa vigente sopra richiamata.
  Sia la proposta C. 4350 Vignali che la proposta C. 4196 Donati consentono a coloro che sono in possesso dell'abilitazione professionale di estetista di svolgere l'attività di socio-estetista dopo aver frequentato un corso regionale di specializzazione della durata di 600 ore. La «socio-estetica» è definita (da entrambe le proposte) come lo svolgimento di trattamenti estetici mirati verso soggetti deboli e in condizioni di fragilità ovvero di soggetti sottoposti a trattamenti sanitari, eseguiti al fine di migliorarne la qualità della vita.
  Anche la proposta di legge C. 2182 Della Valle, all'articolo 3, detta norme in materia di qualificazione per l'esercizio dell'attività professionale di estetista e di operatore nel settore delle scienze estetiche. Tale esercizio è subordinato al conseguimento di un'apposita qualificazione professionale previo svolgimento di un percorso formativo, successivo al conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado, rispondente ai livelli essenziali delle prestazioni relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale, nonché in raccordo con il sistema dell'istruzione tecnica e professionale (comma 1). Il comma 2 prevede che, ai sensi delle disposizioni vigenti volte a dare attuazione al sistema regionale di istruzione e formazione professionale in regime di sussidiarietà rispetto al sistema di istruzione tecnica e professionale nazionale, tali percorsi formativi, in conformità alla programmazione regionale, possono essere erogati, oltre che dalle istituzioni formative delle regioni, dagli istituti tecnici e professionali nell'indirizzo relativo ai servizi socio-sanitari, nel rispetto dell'autonomia scolastica. Sono regolate nel dettaglio l'articolazione del percorso formativo e la composizione della commissione di esame.
  Disposizioni specifiche concernono il riconoscimento dei crediti formativi. Ferma restando l'autonomia scolastica la proposta, è istituito, istituisce presso gli istituti tecnici professionali, un corso di studio denominato «scienze estetiche applicate», della durata di cinque anni. Al termine del corso, per acquisire il relativo diploma, è necessario superare, con esito positivo, l'esame di Stato.
  Le proposte di legge in esame recano altresì disposizioni, che differiscono tra loro solo per alcuni profili, in materia di esercizio dell'attività di estetista. In primo luogo e con riferimento alle modalità di esercizio delle attività, sia la proposta di legge C. 4169 Donati che la proposta C. 4350 Vignali, estendono alle attività professionali di tatuatore, piercer, onicotecnico e truccatore alla disciplina attualmente vigente per l'attività di estetista con riferimento alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), nonché le norme concernenti l'esercizio delle citate attività professionali in forma di impresa individuale o societaria, previa iscrizione all'albo delle imprese artigiane, o nel registro delle imprese. Le attività di onicotecnico e di truccatore possono essere svolte unitamente a quella di estetista o a quella di acconciatore, anche in forma di imprese distinte esercitate nella medesima sede. Entrambe le proposte inoltre e con riferimento specifico alle modalità di svolgimento dell'attività prevedono che l'attività di estetista possa essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente o presso il domicilio del committente, rispettando particolari condizioni; anche mediante concessione in uso a terzi, in possesso dei Pag. 86requisiti professionali richiesti dalla normativa vigente, di una cabina della propria attività e delle attrezzature funzionali alla prestazione svolta, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e fiscali. Possono essere anche attivate le attività di acconciatore e di estetista, nello stesso locale che risponda ai requisiti previsti dai regolamenti comunali.
  Le proposte di legge in esame dettano inoltre norme in materia di competenze delle regioni in materia di abilitazione professionale. In particolare, la proposta di legge C. 4169 Donati demanda alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria, la definizione dei criteri per il riconoscimento degli attestati di qualifica per l'attività di tatuaggio, piercing, onicotecnico e truccatore ottenuti in precedenza, previo superamento di un esame. La proposta integra altresì le materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico (già previste della legge n. 1/1990) con le seguenti: il massaggio del benessere, la fisica, l'elettrologia e le tecniche di dermopigmentazione.
  Analogamente, la proposta di legge C. 4350 Vignali demanda ad un accordo recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria, la definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e delle prove di esame, individuando gli standard professionali di competenza e ai fini del rilascio dei diplomi di abilitazione professionale in maniera uniforme sul territorio nazionale. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, le regioni predispongono, in conformità al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni regionali delle organizzazioni della categoria a struttura nazionale, i programmi per lo svolgimento dei corsi di formazione, di qualificazione e di specializzazione e dell'esame teorico-pratico. La proposta elenca diffusamente le materie fondamentali di insegnamento per lo svolgimento delle singole attività (di estetista, di tatuaggio e piercing, di onicotecnico, di make up artist, di lash-eyebrow marker e di socio-estetista).
  Anche la proposta di legge C. 2182 Della Valle prevede l'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni di categoria, per la definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e delle prove di esame, individuando i requisiti professionali di competenza in funzione dell'integrazione dei sistemi territoriali di istruzione e formazione e ai fini del rilascio dei diplomi di qualificazione professionale in maniera uniforme nel territorio nazionale. Sono individuate le materie fondamentali di insegnamento. Specifiche norme sono previste in materia di riconoscimento dei crediti formativi; definizione del valore da attribuire all'eventuale inserimento lavorativo presso uno studio medico specializzato in dermatologia, cosmetologia, medicina, chirurgia estetica o in indirizzi affini, ai fini dell'inserimento nel percorso formativo per conseguire la qualificazione professionale; svolgimento obbligatorio di percorsi formativi specifici e integrativi per i soggetti in possesso di diplomi universitari o di laurea per l'esercizio delle professioni mediche o sanitarie e per i laureati in scienze delle attività motorie e sportive o in possesso di diplomi equiparati, nonché per i soggetti in possesso di diplomi rilasciati da istituti tecnico-professionali del sistema dell'istruzione secondaria di secondo grado, di diplomi di istruzione e formazione tecnica superiore o di alta formazione professionale, ai fini del conseguimento della qualificazione professionale; definizione dei criteri per l'organizzazione di corsi obbligatori di aggiornamento professionale finalizzati a elevare o a riqualificare il livello di competenza degli operatori qualificati ai sensi della presente legge; definizione dei criteri per l'individuazione di livelli intermedi di uscita dai Pag. 87percorsi di istruzione e formazione professionale ai fini dell'esercizio, in forma imprenditoriale, dei servizi di manicure e di pedicure estetici, nonché dell'attività onicotecnica e di tecnico dell'abbronzatura artificiale.
  La medesima proposta C. 2182 Della Valle, al fine di incentivare il conseguimento della qualificazione professionale, demanda alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la facoltà di istituire e di autorizzare lo svolgimento dei corsi e degli esami sopra citati, anche presso istituti di formazione pubblici o privati accreditati, previa approvazione delle relative norme di organizzazione e di funzionamento ed esercitando la vigilanza tecnica e amministrativa. La proposta specifica inoltre che l'attività professionale di estetista svolta in forma societaria ha diritto di accedere al Fondo impresa ai fini della formazione professionale.
  Per quanto riguarda le sanzioni per l'esercizio dell'attività in violazione di legge, prevedono modifiche all'attuale quadro sanzionatorio, di cui all'articolo 12 della legge n. 1 del 1990, tanto la proposta C. 4169 Donati, quanto la proposta C. 4350 Vignali. In particolare, la proposta C. 4169 (articolo 1, co. 1, lett. h) novella l'articolo 12 della legge n. 1/90 prevedendo un innalzamento della sanzione amministrativa pecuniaria per l'esercizio dell'attività senza i requisiti di legge, che viene portata nel minimo da 516 a 5.000 euro e nel massimo da 2.582 a 50.000 euro; la soppressione del richiamo alla competenza dell'autorità regionale all'irrogazione della sanzione; la sostituzione della sanzione per l'esercizio dell'attività senza autorizzazione comunale, con una sanzione per l'esercizio dell'attività senza la segnalazione certificata allo sportello unico (prevista dall'articolo 2 della legge n. 1/90, che non è oggetto di modifica). Anche questa sanzione viene innalzata (da 2.000 a 5.000 euro). Le sanzioni, così modificate, si applicheranno anche in caso di esercizio abusivo delle attività di esecutore di tatuaggi e piercing, di onicotecnico e di truccatore (cfr. articolo 9-bis, introdotto dall'articolo 1, co. 1, lett. g) della proposta di legge.
  La proposta di legge C. 4350 Vignali, che abroga la legge del 1990, delinea un quadro sanzionatorio per la violazione della disciplina delle attività nel settore dell'estetica all'articolo 7, individuando specificamente gli illeciti amministrativi. La proposta di legge prevede inoltre, in caso di reiterazione dell'illecito e di particolare gravità dello stesso, l'applicazione di sanzioni interdittive quali la sospensione temporanea – da 1 a 6 mesi – dell'iscrizione nel registro delle imprese. L'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative è individuata nella Camera di Commercio competente per territorio mentre i proventi delle stesse sanzioni sono destinati al comune ove ha sede l'attività. In generale, la proposta prevede, analogamente alla disciplina attuale, l'applicazione del procedimento delineato dalla legge n. 689 del 1981.
  Si segnala infine che la sola proposta C. 2182 Della Valle riconosce la stagionalità dell'attività di estetista, prevedendo altresì che il Governo, con apposito provvedimento da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge, disponga l'inserimento dell'attività di estetista nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.45.

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