CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 30 marzo 2017
794.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e II)
COMUNICATO
Pag. 3

COMITATO DEI NOVE

  Giovedì 30 marzo 2017.

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali.
Esame emendamenti C. 2188 ed abb-A.

  Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.10 alle 9.45.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 30 marzo 2017. – Presidenza del presidente della I Commissione Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

  La seduta comincia alle 16.

DL 13/2017: Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.
C. 4394 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe GUERINI, relatore per la II Commissione, osserva che le Commissioni sono chiamate ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 13 del 2017, recante «Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e di contrasto della immigrazione illegale» (A.C. 4394).
  Nel soffermarmi sulle disposizioni rientranti nella competenza della Commissione giustizia, segnala che l'articolo 1 istituisce presso alcuni tribunali ordinari sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera Pag. 4circolazione dei cittadini dell'Unione europea (comma 1). In particolare, il decreto-legge prevede l'istituzione di sezioni specializzate in 14 tribunali ordinari (Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Lecce, Milano, Palermo, Roma, Napoli, Torino e Venezia), individuati sulla base dei dati relativi al numero delle domande di protezione internazionale esaminate negli anni 2015-2016 da ciascuna commissione territoriale o sezione distaccata. Nel corso nell'esame del disegno di legge di conversione, il Senato ha modificato questa disposizione, prevedendo che le sezioni specializzate debbano essere istituite presso ogni tribunale distrettuale (tribunale avente sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello). I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze. L'istituzione delle nuove sezioni dovrà essere attuata nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né incrementi di organico (comma 2, introdotto nel corso dell'esame al Senato che ha puntualizzato la disposizione di copertura in origine inserita in coda al comma 1).
  L'articolo 2, al comma 1, disciplina la composizione delle sezioni specializzate. In base all'articolo 1, infatti, l'istituzione delle nuove sezioni non presuppone un aumento dell'organico; le sezioni dovranno dunque essere composte da magistrati già in servizio, scelti in quanto dotati di specifiche competenze. Per la formazione dei magistrati che intendono acquisire una particolare specializzazione in materia è prevista l'organizzazione, da parte della Scuola superiore della magistratura, in collaborazione con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo e con l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, di corsi di formazione. Costituisce titolo preferenziale, ai fini dell'assegnazione alle sezioni specializzate: l'essere già stati addetti per almeno due anni alla trattazione dei procedimenti in materia di immigrazione (più precisamente: quelli per i quali sono competenti le sezioni specializzate, di cui al successivo articolo 3); l'avere partecipato ai corsi di formazione organizzati dalla Scuola superiore della magistratura; l'avere una particolare competenza in materia, per altra causa. È valutata altresì positivamente la conoscenza della lingua inglese. Il Senato ha previsto che debba essere valutata positivamente anche la conoscenza della lingua francese. Al fine di assicurare una formazione continua dei magistrati addetti alle sezioni l'articolo prevede che: nei 3 anni successivi all'assegnazione alla sezione specializzata, i giudici devono partecipare almeno una volta l'anno a sessioni di formazione professionale; negli anni successivi, gli stessi giudici hanno l'obbligo di partecipare, almeno una volta ogni biennio, a un corso di aggiornamento professionale. Tali corsi di formazione dovranno prevedere specifiche sessioni dedicate alla valutazione delle prove, ivi incluse le tecniche di svolgimento del colloquio. In base al comma 2, il Consiglio superiore della magistratura, con propria delibera, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, provvede all'organizzazione delle sezioni specializzate, anche in deroga alle norme vigenti relative al numero dei giudici da assegnare alle sezioni e fermi restando i limiti del ruolo organico della magistratura ordinaria. Al fine di garantire l'uniformità degli orientamenti giurisprudenziali e organizzativi, si prevede che, con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, siano determinate le modalità con cui è assicurato annualmente lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi applicative tra i presidenti delle sezioni specializzate. Per tale finalità il decreto-legge prevede, al comma 3, a decorrere dal 2017, uno stanziamento di 6.785 euro, che il Senato ha elevato a 12.565 euro.
  L'articolo 3 individua la competenza per materia delle sezioni specializzate. In base al comma 1, le sezioni specializzate sono competenti: a) per le controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno in favore di cittadini UE e loro familiari; b) per le controversie in materia di allontanamento di cittadini Pag. 5UE e loro familiari; c) per le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, per i procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale; d) per le controversie in materia di riconoscimento della protezione umanitaria nei casi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 25 del 2008; e) per le controversie in materia di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare. Nel corso dell'esame del disegno di legge al Senato, è stata introdotta una ulteriore lettera e-bis), con la quale è attribuita alle sezioni specializzate la competenza per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale. Le sezioni specializzate sono altresì competenti, in base ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 3: per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia, nonché, come aggiunto dal Senato, in materia di accertamento dello stato di cittadinanza italiana; per i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2. Quanto alla composizione, monocratica o collegiale, delle sezioni specializzate, il decreto-legge prevede: che, in generale e in deroga al principio che prevede che nelle cause devolute alle sezioni specializzate il tribunale giudichi in composizione collegiale (articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile), nelle controversie di competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione il tribunale giudica in composizione monocratica (comma 4); che per le sole controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale e di impugnazione dei provvedimenti emessi dall’«Unità Dublino» (determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale) le sezioni specializzate devono giudicare in composizione collegiale (comma 4-bis, inserito dal Senato). In quest'ultimo caso, quando la sezione giudica in composizione collegiale: spetta al Presidente della sezione designare un componente del collegio per la trattazione della controversia; il collegio decide in camera di consiglio sul merito della controversia quando ritiene che non sia necessaria ulteriore istruzione.
  L'articolo 4 delinea la competenza per territorio delle sezioni specializzate, che viene individuata in ragione: del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato; del luogo in cui ha sede la struttura di accoglienza governativa o del sistema di protezione ovvero il centro di identificazione ed espulsione in cui è presente il ricorrente; del luogo in cui il richiedente ha la dimora. Più nel dettaglio, il comma 1, nella versione originale del decreto-legge, ripartiva la competenza sulle controversie tra le 14 sezioni specializzate istituite in ragione della sede dell'autorità che adotta il provvedimento da impugnare. Nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge al Senato, conseguentemente all'ampliamento del numero delle sezioni specializzate, ora istituite presso ogni tribunale distrettuale, il comma 1 è stato modificato e prevede che competente a decidere sia la sezione specializzata nella cui circoscrizione ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato. Il comma 2 precisa che, per le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale (articolo 35 del decreto legislativo n. 25 del 2008), l'autorità che ha adottato il provvedimento è la commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o la sezione che ha pronunciato il provvedimento impugnato ovvero quello del quale è stata dichiarata la revoca o la cessazione. Ai sensi del comma 3, se i ricorrenti si trovano in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati o sono trattenuti in un centro di identificazione ed espulsione, la competenza Pag. 6è determinata in ragione del luogo in cui la struttura o il centro ha sede. In relazione invece ai procedimenti per la convalida delle misure di espulsione (articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 142 del 2015), la competenza territoriale è determinata avendo riguardo al luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento soggetto a convalida (comma 4). Infine, con riguardo alle controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana, ai fini della competenza territoriale rileva il luogo in cui l'attore dimora (comma 5).
  L'articolo 5, non emendato dal Senato, attribuisce ai Presidenti delle sezioni specializzate le competenze riservate dalla legge al Presidente del tribunale.
  L'articolo 6, comma 1, lettere da a) ad e), introduce modalità più celeri in materia di notificazione degli atti al richiedente protezione internazionale e di verbalizzazione dei colloqui presso la Commissione nazionale e le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. Per quanto riguarda la notificazione delle decisioni e degli atti relativi al procedimento di riconoscimento, si prevede l'utilizzo della posta elettronica certificata qualora l'interessato sia ospitato in un centro, ovvero del mezzo postale ordinario, in caso di diverso domicilio.
  Inoltre, si prevede la videoregistrazione del colloquio personale con il richiedente e la successiva trascrizione con l'ausilio di mezzi automatici di riconoscimento vocale, in luogo della tradizionale verbalizzazione. L'articolo 11 del decreto legislativo n. 25 del 2008, recante la procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato, prevede alcuni obblighi del richiedente asilo: egli, se convocato, deve comparire personalmente davanti alla Commissione territoriale competente all'esame della sua richiesta, ed ha l'obbligo di consegnare i documenti in suo possesso pertinenti ai fini della domanda, incluso il passaporto. Inoltre, è tenuto ad informare l'autorità competente in ordine ad ogni suo mutamento di residenza o domicilio: diversamente, eventuali comunicazioni concernenti il procedimento si intendono validamente effettuate presso l'ultimo domicilio del richiedente. La lettera a), modificata nel corso dell'esame del Senato, interviene in materia di notificazioni incidendo sul citato articolo 11 del decreto legislativo n. 25 del 2008. Viene in primo luogo precisato che le notificazioni degli atti e dei provvedimenti concernenti il procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono validamente effettuati presso il centro o la struttura in cui l'interessato è accolto o trattenuto. Analoga previsione è recata dall'articolo 5, comma 2, del decreto accoglienza, di cui al decreto legislativo n. 142 del 2015, secondo cui il domicilio del richiedente, accolto o trattenuto, ai fini delle notifiche relative al procedimento è quello del centro che lo ospita (sia esso CIE, centro di prima accoglienza, centro temporaneo o centro della rete SPRAR). La portata innovativa della nuova disposizione risiede nelle modalità di effettuazione delle notificazioni che devono avvenire in forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale o di copia informatica per immagine del documento cartaceo, attraverso posta elettronica certificata all'indirizzo del responsabile del centro o della struttura. Questi la consegna al destinatario, facendone sottoscrivere ricevuta, e ne dà immediata notificazione alla Commissione territoriale (ancora mediante posta elettronica certificata); egli rende analoga comunicazione in caso di rifiuto da parte dello straniero interessato. La notificazione si intende eseguita nel momento in cui il messaggio di posta elettronica certificata è disponibile nella casella di posta elettronica certificata della Commissione territoriale. Se invece il richiedente non è accolto o trattenuto presso i centri o le strutture di cui sopra, le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono effettuate nell'ultimo domicilio indicato dal richiedente nella domanda di protezione internazionale, così come già previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 142 del 2015. In Pag. 7tal caso, si precisa, che le notificazioni sono effettuate da parte della Commissione territoriale a mezzo del servizio postale, secondo la disciplina delle notificazioni e connesse comunicazioni, a mezzo posta, recata dalla legge n. 890 del 1982 (nuovo comma 3-bis dell'articolo 11). In caso di irreperibilità del richiedente o di impossibilità di effettuazione della notificazione per inidoneità del domicilio dichiarato o comunicato, l'atto è reso disponibile al richiedente presso la questura alla quale viene trasmesso dalla Commissione territoriale tramite posta elettronica certificata. Dopo 20 giorni dalla trasmissione dell'atto alla questura, la notificazione si intende eseguita (comma 3-ter). Qualora la notificazione sia stata eseguito con le modalità di cui sopra (ossia decorsi i 20 giorni dalla trasmissione alla questura) copia dell'atto notificato è reso disponibile al richiedente presso la Commissione territoriale (3-quater). Sulle modalità di notificazione sopra ricordate, il richiedente è informato, o dal questore (al momento della dichiarazione del domicilio) o dal responsabile del centro o della struttura di accoglienza o trattenimento (al momento dell'ingresso in tale luogo). Pertanto l'allontanamento ingiustificato o la sottrazione alla misura del trattenimento non «bloccano» le operazioni di notificazione, e lo straniero ne è informato preventivamente (comma 3-quinquies). Riguardo a tali operazioni di notificazione, il responsabile del centro o della struttura di accoglienza o trattenimento è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge (comma 3-sexies). Le lettere b) e c) dispongono circa il colloquio personale del richiedente presso la Commissione nazionale o le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. In primo luogo, si prevede che la comunicazione della audizione del richiedente asilo da parte delle Commissioni, sia effettuata secondo le modalità sopra descritte relative alle notificazioni, in luogo della convocazione delle Commissioni tramite comunicazione effettuata dalla questura territorialmente competente (lettera b) che novella l'articolo 12 del decreto legislativo n. 25 del 2008). Un'analitica disciplina è prevista circa la verbalizzazione del colloquio personale (lettera c) che modifica l'articolo 14 del decreto legislativo n.  25 del 2008). La nuova disciplina fa perno sulla videoregistrazione con mezzi audiovisivi del colloquio personale innanzi alle Commissioni nonché sulla trascrizione in lingua italiana con l'ausilio di mezzi automatici di riconoscimento vocale. La videoregistrazione non viene effettuata o qualora non sia possibile per motivi tecnici o (come precisato nel corso dell'esame del Senato) qualora in sede di colloquio l'interessato chieda con istanza motivata di non avvalersi della videoregistrazione. In quest'ultimo caso decide la Commissione territoriale. Nel caso in cui il colloquio non possa essere videoregistrato è in ogni caso redatto verbale sottoscritto dal richiedente e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 14 articolo del decreto legislativo n. 25 del 2008, come modificato dal decreto-legge in esame. Del motivo per cui il colloquio non può essere videoregistrato è dato atto nel verbale. Il rifiuto di sottoscrivere il contenuto del verbale e le motivazioni di tale rifiuto sono registrati nel verbale stesso e non ostano a che l'autorità decidente adotti una decisione. Qualora si sia proceduto con la videoregistrazione, in luogo del verbale del colloquio si procede alla trascrizione (a meno che, come si è detto, questa non sia stata possibile per motivi tecnici o per richiesta dell'interessato). Questa è rivista dal componente della Commissione che ha condotto il colloquio, in cooperazione con il richiedente e con l'interprete; il richiedente comunque ne riceve lettura in lingua a lui comprensibile e in ogni caso tramite interprete. Il verbale della trascrizione è sottoscritto dal presidente (o componente) della Commissione che ha condotto il colloquio (oltre che dall'interprete). In calce al verbale è in ogni caso dato atto di tutte le osservazioni del richiedente (che le sottoscrive) e dell'interprete, anche relative alla sussistenza di eventuali errori di trascrizione o traduzione, che non siano state direttamente recepite a correzione del testo della Pag. 8trascrizione. Il verbale di trascrizione, insieme alla videoregistrazione, sono resi disponibili all'autorità giudiziaria entro venti giorni dalla notificazione del ricorso. Sia della trascrizione sia della videoregistrazione è conservata (per almeno tre anni) copia informatica del file presso apposito archivio presso il Ministero dell'interno. Il richiedente riceve in ogni caso copia della trascrizione in lingua italiana. Le specifiche tecniche sono adottate d'intesa tra i Ministri della giustizia e dell'interno, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (non dunque della legge di conversione), sentito il Garante per la protezione dei dati personali, per i profili di sua competenza. La lettera d) reca una disposizione di raccordo all'interno dell'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo n. 25 del 2008, in ordine al rigetto, cessazione e manifesta infondatezza della domanda, per adeguarla alla nuova disciplina introdotta dal decreto-legge sul rito delle controversie), raccordo che deve tener conto dell'abrogazione dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2011. La lettera e) novella l'articolo 33 del decreto legislativo n. 25 del 2008 che concerne il procedimento di revoca o di cessazione della protezione internazionale, le quali sono decise dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo. La novella fa rinvio alle modalità di notifica come disciplinate dalla lettera a). Pertanto, anche le comunicazioni all'interessato da parte della Commissione nazionale per il diritto di asilo ricevono la medesima disciplina approntata per le notificazioni da parte delle Commissioni territoriali. La novella prevede, al contempo, la notificazione per mezzo delle forze di polizia, ove ricorrano motivi di ordine pubblico ovvero di sicurezza nazionale. Le lettere f) e g) disciplinano il procedimento da seguire per l'impugnazione dei provvedimenti relativi al riconoscimento della protezione internazionale, inserendo nel decreto legislativo n. 25 del 2008 il nuovo articolo 35-bis e conseguentemente modificando l'articolo 35 del decreto legislativo con finalità di coordinamento. Rispetto alla disciplina vigente il decreto-legge prevede per tali controversie l'applicazione del rito camerale a contraddittorio scritto e a udienza eventuale (oggi si applica il rito sommario di cognizione). Analiticamente, la lettera f) modifica l'articolo 35 del decreto legislativo n. 25 del 2008, che delinea le procedure di impugnazione delle decisioni sulla revoca o cessazione dello status di rifugiato. Con finalità di coordinamento, ogni riferimento contenuto nell'articolo 35 al rito disciplinato dal decreto legislativo del 2011 è sostituito con il richiamo al nuovo rito, disciplinato dall'articolo 35-bis, introdotto dalla lettera g). Contestualmente, peraltro, l'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2011 viene abrogato dall'articolo 7 del decreto-legge. La lettera g) inserisce nel decreto legislativo n. 25 del 2008 l'articolo 35-bis, rubricato «Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale». In particolare, il comma 1 dell'articolo 35-bis prevede che le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti di revoca o cessazione dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria, siano decise in linea generale con il rito camerale, di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Prevedendo l'applicazione a queste controversie del rito camerale, il decreto-legge deroga espressamente a quanto previsto dall'articolo 742-bis c.p.c. in base al quale le disposizioni del codice si applicano a tutti i procedimenti in camera di consiglio «che non riguardino materia di famiglia o di stato delle persone».
  Il ricorso, che può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana, è proposto, a pena di inammissibilità: entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento; ovvero entro 60 giorni se il ricorrente risiede all'estero. In quest'ultimo caso, l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. Pag. 9Anche la procura speciale al difensore è rilasciata dinanzi all'autorità consolare. I termini sono dimezzati nel caso di procedure d'urgenza (articolo 28-bis, comma 2, del decreto legislativo, n. 25 del 2008) e se nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento (comma 2). Ai sensi del comma 3 dell'articolo 35-bis, la proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che se il ricorso è proposto: a) da parte di un soggetto nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento in un centro di identificazione ed espulsione; b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale; c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza in quanto il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale; d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti che hanno presentato la domanda dopo essere stati fermati per avere eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera ovvero dopo essere stati fermati in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento. Anche in questi ultimi casi, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa con decreto motivato, pronunciato – previa acquisizione, ove necessario, di sommarie informazioni – entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione e senza la preventiva convocazione della controparte, solo a condizione che ricorrano gravi e circostanziate ragioni. Il decreto con il quale si dispone sulla sospensione del provvedimento impugnato è notificato unitamente all'istanza di sospensione: entro 5 giorni dalla notificazione le parti possono depositare note difensive e nei successivi cinque giorni possono essere depositate note di replica. Nel caso di deposito di note difensive e di replica, il giudice, con nuovo decreto – non impugnabile – da emettersi entro i successivi cinque giorni, conferma, modifica o revoca i provvedimenti già emanati. Nei casi di cui alle lettere b), c) e d), del comma 3 quando l'istanza di sospensione è accolta, al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo (comma 4). Ai sensi del comma 5 dell'articolo 35-bis, la proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento che dichiara, per la seconda volta, inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale, nel caso in cui il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione territoriale stessa senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine. Il ricorso è notificato al Ministero dell'interno, presso la commissione o la sezione che ha adottato l'atto impugnato, nonché, limitatamente ai casi di cessazione o revoca della protezione internazionale, alla Commissione nazionale per il diritto di asilo; il ricorso è altresì trasmesso al pubblico ministero, che, entro 20 giorni, stende le sue conclusioni, rilevando l'eventuale sussistenza di cause ostative al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria (comma 6). Ai sensi del comma 7, il Ministero dell'interno può stare nel giudizio in primo grado avvalendosi di propri dipendenti (o di un rappresentante designato dal presidente della Commissione che ha adottato l'atto impugnato) e presentare, entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, una nota difensiva. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla difesa delle pubbliche amministrazioni. Il comma 8 dell'articolo 35-bis pone in capo alla Commissione da cui promana l'atto impugnato l'obbligo di rendere disponibili (entro 20 giorni dalla notificazione del ricorso) all'autorità giudiziaria la copia della domanda di protezione internazionale ricevuta, la videoregistrazione del colloquio personale con il richiedente, il verbale della trascrizione. La definizione delle specifiche tecniche è demandata ad un successivo decreto direttoriale adottato d'intesa tra i Ministeri Pag. 10della giustizia e dell'interno (comma 16). Del pari la Commissione deve rendere disponibile l'intera altra documentazione comunque acquisita nel corso del procedimento di esame della domanda di protezione internazionale (inclusa l'indicazione della documentazione utilizzata onde trarre lumi sulla situazione socio-politico-economica dei Paesi di provenienza dello straniero richiedente protezione). I commi 9 e seguenti delineano più nel dettaglio la procedura camerale. Il procedimento è trattato in camera di consiglio e per la decisione il giudice si avvale anche delle informazioni sulla situazione socio-politico-economica del Paese di provenienza, elaborate e aggiornate dalla Commissione nazionale. Si tratta di un rito camerale a udienza eventuale, in quanto l'udienza per la comparizione delle parti non è obbligatoria ma è fissata esclusivamente quando il giudice (comma 10): visionata la videoregistrazione del colloquio personale con il richiedente, ritiene necessario disporre l'audizione dell'interessato; ritiene indispensabile richiedere chiarimenti alle parti; dispone consulenza tecnica ovvero, anche d'ufficio, l'assunzione di mezzi di prova. L'udienza può inoltre essere fissata quando la videoregistrazione del colloquio personale con il richiedente non è resa disponibile e quando l'impugnazione si fonda su elementi non dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo grado (comma 11). Il Senato ha integrato questa casistica richiedendo l'udienza anche quando, previa richiesta del ricorrente, il giudice ritenga la trattazione in udienza essenziale ai fini della decisione. Il contraddittorio è garantito per iscritto: ai sensi del comma 12, il ricorrente può depositare una nota difensiva entro i 20 giorni successivi alla scadenza del termine per la notificazione del ricorso. Entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con decreto: rigettando il ricorso ovvero riconoscendo al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. Il decreto, in deroga a quanto previsto con riguardo ai procedimenti camerali in genere dall'articolo 739 c.p.c., non è reclamabile, ma esclusivamente ricorribile per Cassazione entro il termine di 30 giorni. In caso di rigetto, la Corte di cassazione decide sull'impugnazione entro 6 mesi dal deposito del ricorso. Anche in questo caso, come già per la procedura prevista all'articolo 3 del decreto legislativo n. 25 del 2008, non è previsto un analogo termine per il caso di accoglimento. Anche per questo procedimento, analogamente a quanto disposto all'articolo 3 del decreto legislativo n. 25 del 2008 per l'impugnazione dei provvedimenti dell'Unità Dublino, il Senato ha precisato che la procura alle liti per la presentazione del ricorso in Cassazione deve essere conferita in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato. In presenza di fondati motivi e su istanza di parte, il giudice che ha pronunciato il decreto impugnato può sospenderne gli effetti e quindi sospendere l'efficacia della decisione della Commissione qualora il decreto sia stato di rigetto (comma 13). Anche per questi procedimenti, inoltre, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera (comma 14) ed è richiesta una trattazione in via di urgenza (comma 15). Per quanto concerne le spese legali, il comma 17 prevede che quando la decisione della Commissione territoriale impugnata ha rigettato la domanda di protezione internazionale perché inammissibile o manifestamente infondata, il giudice, ove il ricorso sia integralmente respinto, nel liquidare il compenso del difensore deve motivare espressamente la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al gratuito patrocinio. Infine il comma 18, con una disposizione transitoria, prevede l'applicazione del processo telematico (deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti esclusivamente con modalità telematiche) anche ai procedimenti in esame, a partire dal provvedimento del Ministero della giustizia che attesta la piena funzionalità dei sistemi. È fatta salva la facoltà del ricorrente che risieda all'estero di effettuare il deposito con modalità non telematiche ed Pag. 11è consentito al giudice autorizzare il deposito non telematico in situazioni di urgenza. La lettera 0-a), introdotta dal Senato, disciplina il procedimento per l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale che, nel nostro ordinamento, è la cosiddetta Unità Dublino del Ministero dell'Interno. In particolare, la nuova disposizione modifica l'articolo 3 del decreto legislativo n. 25 del 2008, inserendovi dieci nuovi commi, attraverso i quali prevede che: contro le decisioni di trasferimento adottate dall'Unità Dublino è ammesso ricorso al tribunale distrettuale (nel quale è istituita la sezione specializzata), che decide applicando il rito camerale previsto dal codice di procedura civile; non si applica a questo procedimento la sospensione feriale dei termini (comma 3-novies) e la controversia deve essere trattata in ogni grado (ovvero dinanzi al tribunale e dinanzi alla Corte di cassazione) in via d'urgenza (comma 3-decies); il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla notificazione della decisione di trasferimento (comma 3-ter); con il ricorso può essere proposta istanza di sospensione degli effetti della decisione di trasferimento. In questo caso, in attesa della decisione del tribunale, il trasferimento è sospeso automaticamente e il termine per il trasferimento decorre dalla comunicazione del provvedimento di rigetto della istanza di sospensione ovvero, in caso di accoglimento, dalla comunicazione del decreto di rigetto del ricorso (comma 3-octies); sull'istanza di sospensione degli effetti si pronuncia il tribunale entro 5 giorni. La sospensione può essere concessa quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni e assunte, ove occorra, sommarie informazioni. L'Unità Dublino non deve essere convocata. Il decreto motivato con il quale il tribunale concede o nega la sospensione è notificato alle parti entro 5 giorni. Le parti hanno a disposizione altri 10 giorni per presentare note difensive e note di replica, all'esito delle quali il giudice potrà, sempre nel ristretto termine di 5 giorni, rivedere il decreto emanato, che non sarà più impugnabile (comma 3-quater); il ricorso è notificato all'Unità Dublino che, entro 15 giorni, può presentare una propria nota difensiva, dovendo nel contempo depositare i documenti da cui risultino gli elementi di prova e le circostanze indiziarie posti a fondamento della decisione di trasferimento. L'autorità può stare in giudizio avvalendosi di propri dipendenti (comma 3-quinquies). Entro 10 giorni dalla scadenza del termine per le note difensive, il ricorrente può a sua volta depositare note difensive (comma 3-sexies); il procedimento è trattato in camera di consiglio. L'udienza per la comparizione delle parti è del tutto eventuale, dovendo essere fissata soltanto quando il giudice lo ritenga necessario ai fini della decisione. La sezione specializzata ha 60 giorni di tempo, dalla presentazione del ricorso, per assumere la decisione finale con un decreto non reclamabile; contro il decreto è solo possibile proporre ricorso per cassazione entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Il comma 3-septies specifica che la procura alle liti per la presentazione del ricorso in Cassazione deve essere conferita in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato, pena l'inammissibilità del ricorso. Se il tribunale ha rigettato il ricorso, e dunque ha confermato la decisione di trasferimento, la Cassazione deve decidere sull'impugnazione entro 2 mesi. Analogo termine non è previsto nel caso di accoglimento del ricorso (comma 3-septies); il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti relativi a questo procedimento avrà luogo esclusivamente con modalità telematiche a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento con il quale il Ministero della giustizia attesta la funzionalità dei sistemi informatici. Il giudice potrà autorizzare il deposito con modalità non telematiche in casi di indifferibile urgenza (comma 3-undecies).
  L'articolo 7, a seguito dell'istituzione delle nuove sezioni specializzate, modifica il decreto legislativo n. 150 del 2011 che, nella scorsa legislatura, ha ridotto e semplificato Pag. 12i procedimenti civili di cognizione prevedendo l'applicazione del rito sommario di cognizione a tutte le controversie in materia di immigrazione e di riconoscimento della protezione internazionale. Più nel dettaglio, la lettera a) interviene sull'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo, che riconduce al rito sommario di cognizione le controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari, attribuendo la competenza al tribunale del luogo ove dimora il ricorrente. Il decreto-legge modifica il comma 2 dell'articolo 16, attribuendo la competenza al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora. La lettera b) modifica l'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 150, il quale prevede che le controversie in materia di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari siano decise con rito sommario di cognizione dal tribunale in composizione monocratica. Il decreto-legge interviene sulla disposizione, attribuendo la competenza su tali controversie al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. La lettera c) dispone l'abrogazione dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 150, relativo alle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale. La lettera d) introduce nel decreto legislativo del 2011, il nuovo articolo 19-bis, relativo alle controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia. La competenza su tali controversie è attribuita al tribunale sede della sezione specializzata del luogo in cui il ricorrente ha la dimora. Ai procedimenti relativi a tali controversie si applica il rito sommario di cognizione. A seguito della modifica apportata dal Senato all'articolo 3 del disegno di legge, l'ambito di applicazione del nuovo articolo 19-bis è stato esteso anche alle controversie in materia di accertamento dello stato di cittadinanza italiana. Infine, la lettera e), modificando l'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2011, attribuisce la competenza sui procedimenti di opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato.
  L'articolo 10 modifica l'articolo 20-ter del decreto legislativo n. 30 del 2007, recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Il decreto-legge attribuisce la competenza in materia di convalida dei provvedimenti di allontanamento al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. La lettera b) aggiunge all'articolo 20-ter ulteriori disposizioni relative all'udienza di convalida. In particolare, si prevede che, quando l'interessato è trattenuto in un centro di identificazione ed espulsione, la sua partecipazione all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza, mediante un collegamento audiovisivo tra l'aula d'udienza e il centro. Tale collegamento si svolge con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto. La definizione delle specifiche tecniche, alle quali devono conformarsi i collegamenti audiovisivi, è demandata ad un successivo decreto direttoriale da adottarsi d'intesa tra i Ministeri della giustizia e dell'interno entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione. È sempre consentito al difensore, o a un suo sostituto, Pag. 13di essere presente nel luogo ove si trova il richiedente. Nel luogo ove si trova il richiedente deve essere altresì presente un operatore della polizia di Stato (appartenente ai ruoli dei sovrintendenti, degli ispettori e alla qualifica più elevata del ruolo degli assistenti), il quale deve: attestare l'identità del soggetto trattenuto, dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti; dare atto dell'osservanza delle disposizioni relative ai collegamenti audiovisivi nonché, se ha luogo l'audizione del richiedente, delle cautele adottate per assicurarne la regolarità con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella, ove occorra, il richiedente e il suo difensore; redigere verbale delle operazioni svolte.
  L'articolo 11 attribuisce al CSM il compito di predisporre un piano straordinario di applicazioni extradistrettuali, in deroga alle disposizioni in materia di applicazione dei magistrati, di cui agli artt. 110 e seguenti dell'ordinamento giudiziario. A tale fine, il CSM procede all'individuazione degli uffici giudiziari sede della sezione specializzata, interessati dal maggiore incremento dei procedimenti e del numero dei magistrati da applicare, fino a un massimo di 20 unità, e stabilisce secondo criteri di urgenza le modalità per la procedura di interpello e la sua definizione (comma 1). In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 110 dell'O.G., in questi casi l'applicazione ha durata di 18 mesi, rinnovabile per un periodo non superiore a ulteriori 6 mesi (comma 2). Il magistrato applicato ha diritto, ai fini di futuri trasferimenti, a un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0,10 per ogni otto settimane di effettivo esercizio di funzioni, oltre alla misura del 50 per cento dell'indennità spettante in caso di trasferimento d'ufficio (comma 3). Per la copertura degli oneri relativi alle applicazioni straordinarie sono previsti determinati stanziamenti.
  L'articolo 13, comma 1, autorizza il Ministero della giustizia ad avviare procedure concorsuali nel biennio 2017-2018, anche mediante scorrimento delle graduatorie in corso di validità. La norma autorizza l'assunzione di un massimo di 60 unità nell'ambito dell'attuale dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, da inquadrare nell'Area III dei profili di funzionario delle seguenti professionalità: giuridico pedagogica, di servizio sociale; mediatore culturale. La finalità della norma è quella di supportare gli interventi educativi, i programmi di inserimento lavorativo, per il miglioramento trattamento dei soggetti richiedenti asilo e protezione internazionale. Inoltre si intende dare piena attuazione alle nuove funzioni e compiti assegnati al summenzionato Dipartimento. Il comma 2 stabilisce che le suddette previsioni derogano ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente. Il comma 3 autorizza la spesa di 1,2 milioni di euro per il 2017 e di 2,4 milioni a decorrere dal 2018. Nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione in Senato è stato inserito il comma 3-bis che interviene sulla composizione e sull'attività delle commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o per titoli ed esami, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994. La disposizione, in particolare, al fine di assicurare più rapidità alle specifiche procedure assunzionali presso il Ministero della giustizia, prevede la non applicazione della richiamata limitazione sull'integrazione del numero di componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi, contestualmente stabilendo il divieto di assegnare a ciascuna delle sottocommissioni un numero inferiore a 250 (in luogo degli attuali 500) candidati.
  L'articolo 16 prevede l'applicazione del rito abbreviato nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative ai provvedimenti di espulsione dello straniero adottati dal Ministro dell'interno per i seguenti motivi: motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato; motivi di prevenzione del terrorismo. Si ravvisano nel caso in cui nei confronti dello straniero vi siano fondate ragioni per ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o Pag. 14attività terroristiche, anche internazionali. Il rito abbreviato è introdotto attraverso una modifica dell'articolo 119 del Codice del processo amministrativo.
  L'articolo 21 disciplina l'applicazione delle disposizioni del decreto-legge ai procedimenti amministrativi o giudiziari in corso, fissando al 17 agosto 2017 l'entrata in vigore della riforma per quanto concerne il giudice competente e i nuovi procedimenti giudiziari in materia di protezione internazionale e immigrazione. Fino ad allora continueranno ad applicarsi le disposizioni previgenti. In particolare, in base al comma 1, si applicheranno alle controversie sorte a partire dal 17 agosto 2017 le disposizioni relative a: la competenza per materia e territoriale delle sezioni specializzate; il procedimento per decidere della controversia in caso di ricorso avverso la decisione dell'Unità Dublino, avverso il diniego della protezione internazionale; i procedimenti civili di cognizione; la partecipazione a distanza mediante videoregistrazione del richiedente protezione internazionale al procedimento di convalida del provvedimento di trattenimento (articolo 8, comma 1, lettera b), n. 3) o di allontanamento (articolo 10). Alle controversie sorte prima del 17 agosto 2017 si continuano ad applicare le disposizioni previgenti al decreto-legge. Il comma 2 dispone che solo ai procedimenti innescati da domande presentate dopo il 17 agosto 2017 si applichino le disposizioni relative al colloquio personale del richiedente presso la Commissione decidente sulla protezione internazionale (articolo 6, comma 1, lettera c)). Per le domande di protezione internazionale presentate prima dello spirare del termine dei 180 giorni dall'entrata in vigore della riforma, continuano ad applicarsi le disposizioni antecedenti. Il comma 3 prevede che il regime delle notificazioni relative al procedimento della protezione internazionale si applichi solo dopo il novantesimo giorno dall'entrata in vigore del decreto-legge. Questo, ai fini dell'adeguamento delle specifiche tecniche. Su questa previsione è intervenuto il Senato che ha portato anche questo termine a 180 giorni. Conseguentemente, le disposizioni sulle notificazioni e sull'adeguamento delle specifiche tecniche nel procedimento relativo al riconoscimento della protezione internazionale si applicheranno a partire dal 17 agosto 2017. Il comma 4, infine, a seguito di una correzione apportata dal Senato, prevede l'efficacia a partire dal 17 agosto 2017 anche delle disposizioni relative all'invio con modalità informatiche della domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare.

  Alessandro NACCARATO, relatore per la I Commissione, passando ad esaminare gli articoli di più diretta competenza della I Commissione, osserva che l'articolo 8 reca modifiche al decreto legislativo n. 142 del 2015 recante norme in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e di procedura ai fini del suo riconoscimento o revoca (di attuazione delle due direttive dell'Unione europea n. 33 e n. 32 del 2013). Le modificazioni introdotte si possono sintetizzare come segue: iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente del richiedente protezione internazionale presente nei centri di accoglienza (lettera a-bis); mantenimento per il richiedente protezione internazionale che sia oggetto di un provvedimento di respingimento (e non solo di un provvedimento di espulsione) della misura restrittiva del trattenimento qualora si ravvisi che la domanda sia stata presentata allo scopo di ritardare o impedire il respingimento (o l'espulsione) (lettera b), n. 1); partecipazione del richiedente protezione internazionale al procedimento di convalida del provvedimento di trattenimento nei centri di permanenza per il rimpatrio (ex CIE), ove possibile, a distanza mediante collegamento audiovisivo (lettera b), n. 3); prospettive di impiego di richiedenti protezione internazionale in attività di utilità sociale (lettera d). Inoltre, l'articolo in esame reca anche alcune disposizioni di coordinamento con la nuova disciplina processuale delle controversie in materia di protezione internazionale (articolo 6, comma 1, lettera g)) nonché con la nuova configurazione dell'organo giurisdizionale Pag. 15competente (articoli 1-4) (lettere a), b) n. 2 e n. 4, c)).
  La lettera a-bis), prevede l'iscrizione obbligatoria nell'anagrafe della popolazione residente, del richiedente protezione internazionale ospitato nei centri di accoglienza che non vi risulti già iscritto individualmente. È previsto l'obbligo del responsabile della convivenza di comunicare entro venti giorni al competente ufficio dell'anagrafe la variazione della convivenza. La disposizione si applica a coloro che sono ospitati nei centri di prima accoglienza, di accoglienza temporanea e nei centri del sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati – SPRAR, ma non anche ai richiedenti asilo trattenuti negli ex CIE. In materia di trattenimento, si ricorda che l'articolo 6 del decreto legislativo n. 142 del 2015 individua i seguenti casi in cui il richiedente protezione internazionale deve essere trattenuto, previa valutazione caso per caso, nei centri di identificazione ed espulsione – CIE (ora ridenominati, dall'articolo 19 del provvedimento in esame, centri di permanenza per i rimpatri – CPR): essere sospettato di aver compiuto gravi crimini; essere stato oggetto di provvedimento di espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato; essere stato espulso in quanto appartenente ad una delle categorie a cui si applicano le misure di prevenzione previste dal codice antimafia; essere stato espulso per motivi di prevenzione di terrorismo; costituire un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica; sussistenza del rischio di fuga. Al di fuori di tali ipotesi, il richiedente che si trova in un centro in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di espulsione, vi rimane quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda sia stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione dell'espulsione. La lettera b), n. 1 interviene su quest'ultima ipotesi (azione dilatoria dell'espulsione) introducendo la medesima previsione per il destinatario di un provvedimento di respingimento (sulla base – ravvisa la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione – della «omogeneità contenutistica e funzionale tra respingimento ed espulsione e sulla eadem ratio di apprestare misure idonee ad evitare il rischio di fuga di stranieri che possano presentare richieste pretestuose e strumentali») e non solo di espulsione. La lettera b), n. 2 interviene sull'articolo 6 del decreto legislativo n. 142 del 2015 con finalità di coordinamento, sostituendo alla competenza del tribunale in composizione monocratica la nuova sezione specializzata (ovvero il riferimento al tribunale sede della sezione specializzata). La lettera b), n. 3 introduce la previsione che la partecipazione del richiedente protezione internazionale al procedimento di convalida del provvedimento di trattenimento nei centri per il rimpatrio (ex CIE) avvenga (ove possibile) a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il centro dove è trattenuto, comunque assicurando la contestuale, effettiva e reciproca visibilità e udibilità delle persone presenti, e sempre consentendo la presenza di un difensore o suo sostituto nel luogo ove si trovi il richiedente. Un operatore della Polizia di Stato appartenente al ruolo dei sovrintendenti, al ruolo degli ispettori o alla qualifica più elevata del ruolo degli assistenti è presente nel luogo dove si trova il richiedente, ne attesta l'identità, dà atto dell'osservanza delle disposizioni che assicurano contestuale visibilità e possibilità di udire delle persone coinvolte nel colloqui, redige verbale delle operazioni svolte. Le specifiche tecniche relative al modalità di realizzazione del collegamento audiovisivo sono stabilite (con decreto direttoriale) d'intesa tra i Ministri della giustizia e dell'interno, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. La lettera b-bis), introdotta nel corso dell'esame al Senato, prevede che non possono essere trattenuti nei centri di permanenza per i rimpatri (ex CIE) i richiedenti asilo le cui condizioni di vulnerabilità (e non solo di salute) siano incompatibili con il trattenimento. La lettera d) introduce nel decreto legislativo n. 142 del 2015 il nuovo articolo 22-bis, relativo alla partecipazione dei richiedenti protezione internazionale, su base volontaria, in attività di utilità sociale in favore Pag. 16delle collettività locali. La disposizione, nel far rinvio alla normativa vigente in materia di lavori socialmente utili, individua nel prefetto, d'intesa con i comuni e con le regioni e le province autonome, il soggetto promotore di tal tipo di attività, anche con la stipula di protocolli di intesa con i comuni, con le regioni e le province autonome e con le organizzazioni del terzo settore. L'impiego dei richiedenti protezione internazionale, su base volontaria, in attività di utilità sociale in favore delle collettività locali si svolge «nel quadro delle disposizioni normative vigenti». Dal richiamo alle organizzazioni del terzo settore, sembra potersi desumere l'applicabilità della normativa in materia di volontariato (attualmente disciplinata dalla legge quadro n. 266 del 1991 e in riferimento alla quale la legge n. 106 del 2016 ha conferito una delega di riforma, al momento aperta). La fattispecie potrebbe anche essere accostata a quella dei cosiddetti lavori socialmente utili. Possibile sede di tale impegno di analisi e promozione degli interventi sono i Consigli territoriali per l'immigrazione (previsti dall'articolo 3, comma 6 del decreto legislativo n. 286 del 1999, Testo unico dell'immigrazione, ed istituiti dall'articolo 57 del relativo regolamento attuativo, Decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999). Vi sono rappresentati le competenti amministrazioni locali dello Stato, la regione, gli enti locali, gli enti e le associazioni localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro. I comuni, le regioni e le province autonome anche in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore, possono predisporre progetti da finanziare con risorse europee destinate all'immigrazione e all'asilo. Qualora i comuni, le regioni e le province autonome prestino servizi di accoglienza per i richiedenti protezione privi di mezzi di sussistenza (articolo 1-sexies del decreto-legge n. 416 del 1989), i loro progetti sono esaminati con priorità ai fini dell'assegnazione delle risorse. La previsione che siano coinvolte, oltre ai comuni, anche le regioni e province autonome nella definizione delle modalità di svolgimento delle attività di utilità sociale è stata introdotta nel corso dell'esame al Senato. L'articolo 9 reca alcune modifiche al testo unico immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998) e in particolare: introduce modalità di annotazione dello status di protezione internazionale sul permesso di soggiorno di lungo periodo UE per i titolari di protezione internazionale rilasciata da uno Stato diverso da quello che ha rilasciato il permesso di soggiorno; rende possibile l'allontanamento dello straniero con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e titolare di protezione internazionale verso lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, ovvero verso altro Stato non UE, in presenza di motivi di sicurezza dello Stato o di ordine e sicurezza pubblica; prevede la trasmissione con modalità informatica della domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare e la riduzione da 180 a 90 giorni del termine per il suo rilascio. La lettera a), reca disposizioni riguardanti il regime di annotazione dello status di protezione internazionale sui permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (n. 1) e il regime di allontanamento dei lungo soggiornanti, e dei loro familiari, quando costoro abbiano ottenuto la protezione internazionale in uno Stato membro diverso dall'Italia (n. 2). L'articolo 9, comma 1-bis, del testo unico immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 (introdotto dal decreto legislativo n. 12 del 2014, di attuazione della citata direttiva 2011/51/UE), nel testo previgente le modifiche introdotte dal provvedimento in esame, prevedeva solo che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato allo straniero titolare di protezione internazionale recasse, nella rubrica «annotazioni», la dicitura «protezione internazionale riconosciuta dall'Italia il» e riportasse la data in cui la protezione è stata riconosciuta. Questa fattispecie, tuttavia, copre solo il caso in cui la protezione internazionale sia concessa dall'Italia a cittadini di Paesi terzi che siano anche titolari di un permesso UE di lungo soggiorno rilasciato dall'Italia Pag. 17stessa. Invece la casistica prevista dalla direttiva 2011/51/UE è più articolata e, al fine di sanare la citata procedura di infrazione, la disposizione in esame – come si legge nella relazione illustrativa – «disciplina anche le ipotesi in cui i lungo soggiornanti, liberi di circolare sull'intero territorio europeo, abbiano ottenuto il permesso UE di lungo soggiorno da un primo Stato membro e la protezione internazionale da un secondo Stato membro». Pertanto, con le disposizioni introdotte alla lettera a) si prevede l'obbligo per le istituzioni italiane di attivarsi quando ad un cittadino di Paese terzo, titolare di un permesso UE di lungo soggiorno rilasciato dall'Italia, sia stata concessa (per la prima volta o anche a seguito di trasferimento) la protezione internazionale da un altro Stato membro, e questo secondo Stato membro, nelle more del rilascio di un proprio permesso UE di lungo soggiorno, abbia richiesto alle istituzioni italiane di aggiornare il permesso italiano riportando nel campo «annotazioni» la dicitura «protezione internazionale rilasciata da [nome del secondo Stato membro] il [data del rilascio]». In tal caso, le istituzioni italiane sono tenute ad aggiornare il documento italiano entro tre mesi dalla richiesta del secondo Stato membro. Se, invece, è l'Italia a concedere per la prima volta, oppure ad assumere secondo le regole del trasferimento, la protezione internazionale di un cittadino di Paese terzo titolare di un permesso UE di lungo soggiorno rilasciato da un secondo Stato membro, è obbligo delle istituzioni italiane richiedere al secondo Stato membro di annotare su quel permesso di lungo soggiorno la protezione internazionale dell'Italia; il secondo Stato membro dovrà aggiornare il proprio documento entro tre mesi dalla richiesta italiana. La disposizione di cui al n. 2) della lettera a) è, invece, volta a superare la contestazione della Commissione europea relativa al mancato recepimento dell'articolo 1, numero 7), lettera a), della direttiva 2011/51/UE, limitatamente ai paragrafi 3-bis e 3-ter, introdotti nell'articolo 12 della direttiva 2003/109/CE. A tal fine, introduce all'articolo 9 del testo unico il comma 11-bis, che disciplina l'allontanamento dello straniero il cui permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo riporta l'annotazione relativa alla titolarità di protezione internazionale, e dei suoi familiari, verso lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, previa conferma da parte di tale Stato della attualità della protezione. Secondo quanto prescritto dal comma 3-quater del citato articolo 12 (introdotto anch'esso dalla direttiva 2011/51/UE), l'allontanamento può invece essere effettuato altrove, fuori del territorio dell'Unione europea (sentito lo Stato membro che ha accordato la protezione internazionale), qualora sussistano motivi per ritenere che l'espulso rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato, o rappresenti un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica essendo stato condannato con sentenza definitiva per un reato per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni (articolo 20 del decreto legislativo n. 251 del 2007). Rimane comunque fermo il divieto di espulsione o respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione (cosiddetto principio di non refoulement, ribadito dall'articolo 19, comma 1 del Testo unico dell'immigrazione). La lettera b) novella l'articolo 29 del testo unico dell'immigrazione in materia di ricongiungimento familiare. Il n. 1 della lettera b) prescrive l'invio con modalità informatica della domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazione relativa ai requisiti richiesti (circa alloggio, reddito minimo, assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo). Così come si prescrive che con modalità informatica il destinatario – ossia lo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il Pag. 18luogo di dimora del richiedente – rilasci la ricevuta. Rimane immutata la restante parte dell'articolo 29 del testo unico, secondo cui l'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, e verificata l'esistenza dei requisiti su alloggio, reddito e copertura sanitaria, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute. Il n. 2 della lettera b) riduce il termine per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare: fissato in 90 giorni (anziché 180) dalla richiesta. Il termine è dunque ridotto della metà, in conseguenza (si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione) della semplificazione introdotta con la previsione della modalità informatica nella trasmissione della domanda e documentazione per il ricongiungimento familiare. L'articolo 12 autorizza il Ministero dell'interno ad assumere fino a 250 unità di personale a tempo indeterminato per il biennio 2017-2018, da destinare agli uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto di asilo. La necessità di aumentare le risorse umane degli uffici delle Commissioni richiamate deriva dagli impegni connessi all'eccezionale incremento del numero delle richieste di protezione internazionale e con la finalità – specificata nel corso dell'esame al Senato – di far fronte alle esigenze di servizio per accelerare la fase dei colloqui. La disposizione autorizza l'assunzione, mediante procedure concorsuali, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente ed anche in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. Si tratta di personale «altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico», da ascrivere all'Area III dell'amministrazione civile dell'interno. In base alla relazione tecnica che correda il disegno di legge di conversione, la dotazione organica dell'Area III è «capiente», risultandovi disponibili attualmente 565 posti, esclusi i posti fuori ruolo. Per le finalità della disposizione è autorizzata una spesa di circa 10,26 milioni di euro a decorrere dal 2018. Per il 2017 (nella stima che le assunzioni siano realizzate con decorrenza dal mese di ottobre) quell'importo è imputato in bilancio solo per il trimestre ottobre-dicembre, risultando pari a 2,56 milioni nel testo originario del decreto-legge. A seguito dell'esame al Senato, tale importo è stato rideterminato in 2,76 milioni di euro. Nel corso dell'esame al Senato è stato inoltre introdotto un comma 1-bis che assegna al Ministero dell'interno il termine del 31 dicembre 2018 per predisporre il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (convertito nella legge n. 125 del 2013). La riorganizzazione è posta in relazione, in particolare, alla necessità di potenziare le strutture finalizzate al contrasto dell'immigrazione illegale e alla predisposizione degli interventi per l'accoglienza legati ai flussi migratori e all'incremento delle richieste di protezione internazionale. Nel medesimo termine del 31 dicembre 2018, il Ministero dell'interno deve predisporre la previsione delle cessazioni di personale in servizio finalizzata alla verifica dei tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie (così come previsto dall'articolo 2, comma 11, lettera b) del richiamato decreto-legge n. 95 del 2012), e procedere al riassorbimento entro l'anno successivo. La disposizione individua il regolamento di organizzazione con il riferimento all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 101 del 2013, disposizione che ha prorogato il termine entro il quale i Ministeri potevano adottare i propri regolamenti di organizzazione, a seguito delle riduzioni delle dotazioni organiche previste dal decreto-legge sulla cosiddetta spending review (articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 95 Pag. 19del 2012), mediante Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in deroga al procedimento ordinario stabilito dall'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988 (nonché dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 300 del 1999) che prevede regolamenti governativi di delegificazione, adottati con decreti del Presidente della Repubblica. Parrebbe pertanto che la disposizione in esame autorizzi ad adottare il regolamento del Ministero dell'interno entro il 2018 secondo questa modalità derogatoria.
  L'articolo 14 prevede l'incremento di 20 unità per le sedi in Africa del contingente di personale a contratto impiegato presso le sedi diplomatiche e consolari, per le accresciute esigenze connesse al potenziamento della rete nel continente africano, derivanti anche dall'emergenza migratoria; il medesimo articolo reca anche l'autorizzazione di spesa. È previsto inoltre un incremento di spesa per l'invio nel continente africano di personale dell'Arma dei Carabinieri per i servizi di sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari. Il comma 1 dispone dunque l'incremento di 20 unità (nel corso dell'esame al Senato è stato aumentato da 10 a 20 unità tale incremento) per le sedi in Africa del contingente di personale a contratto impiegato presso le sedi diplomatiche e consolari, di cui all'articolo 152 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Per tali finalità è autorizzata la spesa di euro 203.000 euro per l'anno 2017, di 414.120 euro per l'anno 2018, di 422.402 euro per l'anno 2019, di 430.850 euro per l'anno 2020, di 439.467 euro per l'anno 2021, di 448.257 euro per l'anno 2022, di 457.222 euro per l'anno 2023, di 466.366 euro per l'anno 2024, di 475.694 euro per l'anno 2025 e di 485.208 euro a decorrere dall'anno 2026. Le relative coperture finanziarie sono previste all'articolo 22 . Il nuovo comma 1-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che, al fine di rafforzare la sicurezza dei cittadini e degli interessi italiani all'estero, è autorizzata la spesa di euro 2,5 milioni per l'anno 2017 e di euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2018 per l'invio nel continente africano di personale dell'Arma dei Carabinieri ai sensi dell'articolo 158 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Le relative coperture finanziarie sono previste all'articolo 22.
  L'articolo 15, comma 1, inserisce un nuovo comma 6-bis all'articolo 4 del Testo Unico sull'Immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998), riguardante l'inserimento di alcune particolari tipologie di informazioni nel Sistema di informazione Schengen.  Il Sistema d'informazione Schengen (SIS) è un sistema automatizzato per la gestione e lo scambio di informazioni tra i Paesi aderenti alla Convenzione di Schengen.  In particolare, il nuovo comma individua nel direttore della Direzione Centrale della Polizia di prevenzione del Ministero dell'Interno l'autorità competente nel nostro ordinamento ad adottare la decisione di inserimento nel sistema Schengen della segnalazione di un cittadino di un Paese terzo ai fini del rifiuto di ingresso, nei casi di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1987/2006, ossia quei casi in cui nei confronti del cittadino di un Paese terzo esistono fondati motivi per ritenere che abbia commesso un reato grave o se esistono indizi concreti sull'intenzione di commettere un tale reato nel territorio di uno Stato membro. Il nuovo comma 6-bis prescrive inoltre che la decisione del direttore della Direzione Centrale della Polizia di prevenzione del Ministero dell'interno venga adottata su parere del Comitato di analisi strategica antiterrorismo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge n. 124 del 2007, che disciplina il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. Il comma 2 dell'articolo 15 modifica il Codice del processo amministrativo (decreto legislativo n. 104 del 2010) per attribuire alla competenza inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, le controversie relative alle decisioni adottate ai sensi del sopra citato articolo 24, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1987/2006. A tal fine viene inserita la lettera q-quinquies) nell'articolo 135 del Codice. Pag. 20
  L'articolo 17 introduce disposizioni in materia di identificazione degli stranieri soccorsi in operazioni di salvataggio in mare o rintracciati come irregolari in occasione dell'attraversamento della frontiera. Si prescrive che lo straniero venga condotto presso appositi «punti di crisi» e che qui sia sottoposto a rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico e, al contempo, riceva informazioni sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito. A tal fine, è introdotto un nuovo articolo 10-ter al Testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998). Le nuove disposizioni risultano conseguenti al quadro normativo europeo in materia di identificazione dei migranti, che si fonda principalmente sul regolamento (UE) n. 603 del 2013 (cosiddetto Regolamento Eurodac). In tale quadro, il nuovo articolo 10-ter del TU immigrazione stabilisce, al comma 1, che lo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare è condotto in appositi «punti di crisi» per le esigenze di soccorso e di prima accoglienza. In base alla disposizione in esame, i punti di crisi possono essere allestiti nell'ambito: nelle strutture di cui al decreto-legge n. 451 del 1995, ossia i CDA (centri di accoglienza) istituiti nel 1995 dalla cosiddetta «Legge Puglia»; nelle strutture di prima accoglienza, come disciplinate dal decreto legislativo n. 142 del 2015 (cosiddetto decreto accoglienza). Secondo tale disciplina, quei centri adempiono infatti alle esigenze, oltre che di prima accoglienza, di espletamento delle operazioni necessarie alla definizione della posizione giuridica dello straniero. Presso i punti di crisi il cittadino straniero è sottoposto alle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, anche ai fini del rispetto degli articoli 9 e 14 del citato regolamento Eurodac. Al contempo, lo straniero riceve informazioni sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito. Il comma 2 del nuovo articolo 10-ter del TU immigrazione estende l'obbligo di effettuare le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico anche nei confronti dello straniero che sia rintracciato comunque in posizione di irregolarità nel territorio nazionale (quale che sia, dunque, il momento del suo irregolare ingresso). Quale misura di deterrenza rispetto al reiterato rifiuto dello straniero di sottoporsi al rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, il comma 3 prevede che tale rifiuto costituisce rischio di fuga, ai fini del trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 del TU immigrazione. L'espresso riferimento all'articolo 14 del TU immigrazione fa dunque intendere che al reiterato rifiuto di sottoporsi al rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico consegue il trattenimento nei centri. Il trattenimento è disposto dal questore, caso per caso ed ha efficacia fino ad un massimo di trenta giorni dalla adozione del provvedimento, salvo ne cessino prima le esigenze. La disposizione specifica che si applicano tutte le garanzie previste dal Testo unico all'articolo 14, commi 2, 3 e 4. Qualora il trattenimento sia disposto nei confronti di un richiedente protezione internazionale, competente per la convalida è il Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, istituita ai sensi del decreto in esame. Negli altri casi, la competenza alla convalida spetta al giudice di pace. Da ultimo, il comma 4 prescrive che l'interessato deve essere informato delle conseguenze del rifiuto di sottoporsi ai rilievi di cui sopra.
  L'articolo 18 stabilisce che il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è tenuto ad assicurare la gestione e il monitoraggio, attraverso strumenti informatici, dei procedimenti amministrativi in materia di ingresso e soggiorno irregolare, anche attraverso l'attivazione di un Sistema Informativo Automatizzato Pag. 21– SIA, che dovrà essere interconnesso con i centri e i sistemi ivi indicati assicurando altresì lo scambio di informazioni tempestivo con il sistema di gestione accoglienza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione dello stesso Ministero dell'interno. A tal fine, è inserito un nuovo comma 9-septies all'articolo 12 del TU immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998) e sono stanziate risorse per l'attivazione del Sistema. L'articolo attribuisce infine alla competenza della procura distrettuale le indagini per i delitti di associazione per delinquere finalizzati a tutte le forme aggravate di traffico organizzato di migranti. In particolare, il Sistema Informativo Automatizzato – SIA, di cui il Dipartimento della pubblica sicurezza assicura la gestione d il monitoraggio, dovrà essere interconnesso con: il Centro elaborazione dati interforze istituito dall'articolo 8 della legge n. 121 del 1981, presso la Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento di pubblica sicurezza, al fine di raccogliere, gestire e diramare dati inerenti alla classificazione, all'analisi e alla valutazione delle informazioni e dei dati in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità; il Sistema informativo Schengen di cui al Regolamento CE 1987/2006 (si tratta del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) esclusivamente per le categorie di dati forniti da ciascuno Stato membro che sono necessarie per le segnalazioni ai fini del rifiuto d'ingresso o di soggiorno); il Sistema Automatizzato di Identificazione delle Impronte: si tratta del sistema AFIS (Automatic Fingerprint Identification System), il sistema di acquisizione e registrazione delle impronte digitali delle Forze di polizia. Si prevede inoltre il tempestivo scambio di informazioni con il sistema SGA (Sistema Gestione Accoglienza) del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione dello stesso Ministero dell'interno. Il comma 2 stanzia le risorse – 0,75 milioni per il 2017, 2,5 milioni per il 2018, 0,75 dal 2019 – per l'attivazione del SIA, a valere sul Fondo per la sicurezza interna, cofinanziato dall'Unione europea nell'ambito del periodo di programmazione 2014/2020. Il comma 3 attribuisce alla competenza della procura distrettuale le indagini per i delitti di associazione per delinquere finalizzati a tutte le forme aggravate di traffico organizzato di migranti. A tal fine la disposizione modifica l'articolo 51 del codice di procedura penale, comma 3-bis, per ricomprendere nel catalogo di delitti per i quali è competente la procura distrettuale anche le forme aggravate di cui al comma 3 e al comma 3-ter dell'articolo 12 del testo unico sull'immigrazione.
  L'articolo 19 interviene con la finalità di rafforzare l'effettività delle espulsioni e di potenziare una rete di centri di permanenza per i rimpatri. In primo luogo, i centri di identificazione ed espulsione sono configurati (commi 1 e 3) come centri di permanenza per i rimpatri, qualificati come strutture a capienza limitata, dislocate in tutto il territorio nazionale, sentiti i presidenti di regione, con una rete volta a raggiungere una capienza totale di 1.600 posti. A tali centri si applicano le disposizioni sulle visite di cui all'articolo 67 della legge n. 354 del 1975 sull'ordinamento penitenziario. Al contempo, il provvedimento consente la proroga, previa convalida del giudice di pace, di ulteriori 15 giorni del periodo massimo di trattenimento nei centri nei casi di «particolare complessità delle procedure di identificazione e di organizzazione del rimpatrio», con riferimento allo straniero che sia già stato trattenuto presso le strutture carcerarie per 90 giorni e ulteriormente trattenuto nel centro per 30 giorni (comma 2). Inoltre, nel caso in cui sia stata disposta l'espulsione a titolo di sanzione o alternativa alla detenzione ma non sia possibile disporre il rimpatrio per cause di forza maggiore, si prevede che l'autorità giudiziaria disponga comunque il ripristino dello stato di detenzione per il tempo «strettamente necessario» all'esecuzione del provvedimento di espulsione. È, al contempo, autorizzato lo stanziamento di risorse per la realizzazione e la gestione dei centri nonché per l'effettuazione delle Pag. 22espulsioni, dei respingimento e degli allontanamenti degli stranieri irregolari (comma 4). Disposizioni sono infine dettate relativamente al personale della Croce rossa a seguito della trasformazione in Ente strumentale (commi 5). In primo luogo, dunque, al comma 1 la denominazione «centri di identificazione ed espulsione» è sostituita – dal provvedimento in esame – con quella di centri di permanenza per i rimpatri. Al riguardo, si ricorda preliminarmente che il decreto legislativo n. 286 del 1998, Testo unico dell'immigrazione, prevede, all'articolo 14 che, quando non sia possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento (a causa di situazioni transitorie che ostacolino la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento), il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il Centro di identificazione ed espulsione più vicino. Tra le situazioni che legittimano il trattenimento rientrano, oltre all'arresto in flagranza ed al fermo, anche quelle riconducibili alla necessità di prestare soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità ovvero di acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo. Al contempo, il provvedimento in esame prevede un ampliamento ed una «distribuzione sull'intero territorio nazionale» della rete dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del TU immigrazione, ora definiti (dal comma 1) centri di permanenza per i rimpatri (comma 3). Le relative iniziative sono assunte dal Ministro dell'interno d'intesa con il Ministro dell'economia e finanze. Quanto alla dislocazione di tali centri – di nuova istituzione – essa è disposta sentito il Presidente della regione o della provincia autonoma interessata, puntando ad una ubicazione esterna ai centri urbani ed in strutture di proprietà pubblica idonee, anche mediante interventi di adeguamento o ristrutturazione. A tali centri si applicano le disposizioni sulle visite di cui all'articolo 67 della legge n. 354 del 1975 sull'ordinamento penitenziario (in base a quanto specificato con una modifica approvata nel corso dell'esame al Senato). Nel testo si evidenzia come la finalità sia quella di realizzare strutture di capienza limitata, in grado di assicurare condizioni di trattenimento che garantiscano «l'assoluto rispetto della dignità della persona» (oggetto di verifica altresì da parte del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale – istituito dall'articolo 7 del decreto-legge n. 146 del 2013 – il quale può accedere ad ogni locale senza restrizione alcuna). Nella relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione (S. 2705) si rileva che l'ampliamento della rete dei Centri di permanenza per i rimpatri dovrebbe incrementare la capienza attuale (che è di fatto di circa 360 posti) fino a 1.600 posti. Si tratta dunque di un incremento di 1.240 posti. Le spese complessive stimate per tali lavori sono pari a 13 milioni di euro, secondo quanto previsto dallo stesso comma 3. A tali spese per lavori si aggiungono, in base alla medesima disposizione, quelle di gestione dei Centri, che sono stimate in 3,84 milioni di euro per il 2017 (nel quale si prevede un primo incremento di 500 posti), in 12,4 milioni di euro per il 2018 (nel quale si prevede un secondo «scaglione» incrementale di 600 posti), in 18,22 milioni di euro dal 2019 (anno nel quale si prevede un terzo ed ultimo incremento di 140 posti, fino all'obiettivo di un incremento complessivo di 1.240 posti, raggiungendosi così il totale perseguito di 1.600 posti). A sua volta, il comma 4 autorizza la spesa di 19,12 milioni per il 2017, onde garantire le espulsioni, i respingimenti e gli allontanamenti degli stranieri irregolari. Tali risorse (a valere sul Fondo asilo, migrazione ed integrazioni, programma FAMI, cofinanziato dall'UE nell'ambito del periodo di programmazione 2014/2020) sono in particolare destinate – specifica la relazione tecnica – a far fronte agli oneri conseguenti alla predisposizione dei voli di rimpatrio (sono ipotizzati diciassette voli charter) e correlative spese del personale, per un lasso temporale che copre dieci Pag. 23mesi del 2017 (posto che i primi due mesi dell'anno erano trascorsi al momento della entrata in vigore del decreto-legge). Il comma 2, lettera a) incide sui tempi massimi del trattenimento nei centri. A tal fine modifica l'articolo 14, comma 5, del Testo unico che prevede una dettagliata scansione temporale. In base all'articolo 14, comma 5, del Testo unico sull'immigrazione, in ogni caso il periodo massimo di trattenimento dello straniero all'interno del centro di identificazione e di espulsione non può essere superiore a 90 giorni (ai sensi della legge europea 2013-bis, che ha ridotto della metà il termine fino allora vigente in base all'articolo 3, comma 1, lettera e) della legge n. 161 del 2014). Nel caso in cui lo straniero che sia già stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a quello massimo di 90 giorni, il medesimo articolo 14, comma 5, del Testo unico sull'immigrazione dispone – al quinto periodo – che vi è la possibilità di trattenimento presso il centro per un periodo massimo di 30 giorni. È su questo termine che interviene la modifica apportata dal decreto-legge in esame (articolo 19, comma 2, lettera a)) disponendo che tale termine è prorogabile di ulteriori 15 giorni, previa convalida da parte del giudice di pace, nei casi di «particolare complessità delle procedure di identificazione e di organizzazione del rimpatrio». Il comma 2, lettera b) concerne l'espulsione a titolo di sanzione o alternativa alla detenzione, disciplinata dall'articolo 16 del Testo unico dell'immigrazione. Tale articolo prevede (al comma 1) che il giudice possa sostituire la pena detentiva con la misura dell'espulsione, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale (applicazione della pena su richiesta delle parti) nei confronti dello straniero irregolare oggetto di espulsione, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena, ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di ingresso e soggiorno illegale nello Stato, qualora non ricorrano cause ostative che impediscono l'esecuzione immediata dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di sentenza di condanna per violazione dei commi 5-ter e 5-quater dell'articolo 14 del Testo unico immigrazione (violazione dell'ordine di lasciare il territorio dello Stato). Del pari, il citato articolo 16 del medesimo Testo unico immigrazione prevede (al comma 5) che sia disposta l'espulsione nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, irregolare, che (trovandosi in una delle condizioni per l'espulsione amministrativa da parte del prefetto ex articolo 13, comma 2, Testo unico sull'immigrazione) deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni (salvo che la condanna sia per promozione, organizzazione, finanziamento o effettuazione del trasporto di immigrazione clandestina, ovvero per uno o più delitti ivi). In caso di concorso di reati o di unificazione di pene concorrenti, l'espulsione è disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena relativa alla condanna per reati che non la consentono. Ebbene, il comma 2, lettera b) dell'articolo 19 del decreto-legge in esame prevede che, ove sia stata disposta l'espulsione a titolo di sanzione o alternativa alla detenzione (ai sensi degli illustrati commi 1 e 5 dell'articolo 16 del Testo unico) e tuttavia il rimpatrio non sia possibile per cause di forza maggiore, l'autorità giudiziaria disponga comunque il ripristino dello stato di detenzione. Questo, per il tempo «strettamente necessario» all'esecuzione del provvedimento di espulsione. Il comma 5, con la finalità di assicurare lo svolgimento delle attività umanitarie presso i centri per i rimpatri dei cittadini stranieri e garantire la gestione di tali centri e di quelli per l'accoglienza degli immigrati e dei richiedenti asilo, specifica che al personale civile e militare della CRI e, quindi, dell'Ente, assunto da altre amministrazioni, si applica l'articolo 5, comma 5, terzo periodo (anziché secondo periodo) del decreto legislativo n. 178 del 2012. Tale disposizione stabilisce che al Pag. 24predetto personale continua ad essere corrisposta la differenza tra il trattamento economico in godimento, limitatamente a quello fondamentale ed accessorio avente natura fissa e continuativa, e il trattamento del corrispondente personale civile della CRI come assegno ad personam riassorbibile in caso di adeguamenti retributivi e di riconoscimento degli istituti del trattamento economico determinati dalla contrattazione collettiva correlati ad obiettivi. L'articolo 19-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che le disposizioni del decreto-legge non si applicano ai minori stranieri non accompagnati (MNA). Disposizioni specifiche e di particolare tutela nei confronti dei MNA sono infatti dettate dal testo approvato in via definitiva dalla Camera nella seduta del 29 marzo 2017 recante «Misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati» (C. 1658-B) oltre che, in via generale, dal decreto legislativo n. 142 del 2015, che reca disposizioni vertenti in particolare sull'accoglienza delle persone vulnerabili, primi fra tutti i minori, specie se non accompagnati. Il testo approvato in via definitiva dal Parlamento definisce una disciplina organica volta a rafforzare gli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento con particolare riguardo alle misure per l'accoglienza dei minori e, più in generale, al rafforzamento dei diritti e delle tutele in favore dei minori. Le disposizioni ivi previste si applicano ai minorenni non aventi cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trovano per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che sono altrimenti sottoposti alla giurisdizione italiana privi di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili in base alle legge vigenti nell'ordinamento italiano. Tra i principi, la proposta, da un lato, introduce esplicitamente un divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati, respingimento che non può essere disposto in alcun caso. Dall'altro, modifica la disciplina relativa al divieto di espulsione dei minori stranieri che, in base alla normativa vigente, può essere derogato esclusivamente per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, stabilendo ulteriormente che, in ogni caso, il provvedimento di espulsione può essere adottato a condizione che non comporti «un rischio di danni gravi per il minore». È altresì specificato che la decisione del tribunale per i minorenni, che ha la competenza in materia, deve essere assunta tempestivamente e comunque nel termine di 30 giorni. In tema di accoglienza, il testo introduce alcune modifiche alle disposizioni recate in proposito dal decreto n. 142 del 2015 (articolo 4), con le quali è in particolare ridotto da 60 a 30 giorni il termine massimo di trattenimento dei minori nelle strutture di prima accoglienza. È stabilito un termine massimo di 10 giorni per le operazioni di identificazione. È introdotto in via generale il principio di specificità delle strutture di accoglienza riservate ai minori. Inoltre, a completamento della disciplina vigente, la proposta disciplina una procedura unica di identificazione del minore, che costituisce il passaggio fondamentale per l'accertamento della minore età, da cui a sua volta dipende la possibilità di applicare le misure di protezione in favore dei minori non accompagnati. Tale procedura prevede: un colloquio del minore con personale qualificato, sotto la direzione dei servizi dell'ente locale; la richiesta di un documento anagrafico in caso di dubbio sull'età ed, eventualmente, di esami socio-sanitari, con il consenso del minore e con modalità il meno invasive possibile; la presunzione della minore età nel caso in permangono dubbi sull'età anche in seguito all'accertamento.
  L'articolo 20 pone in capo al Governo la presentazione alle competenti Commissioni parlamentari (di norma le previsioni normative sulle relazioni dell'Esecutivo al Parlamento prevedono la trasmissione alle Camere, che provvedono poi alla trasmissione ed assegnazione alle competenti Commissioni) di una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del decreto-legge «con particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti». Tale adempimento è posto in capo al Pag. 25Governo per gli anni 2018, 2019 e 2020 (per «ciascuno dei tre anni successivi all'entrata in vigore della legge di conversione), che vi provvede entro il 30 giugno di ogni anno.
  L'articolo 21 disciplina l'applicazione delle disposizioni del decreto-legge ai procedimenti amministrativi o giudiziari in corso, fissando al 17 agosto 2017 l'entrata in vigore della riforma per quanto concerne il giudice competente e i nuovi procedimenti giudiziari in materia di protezione internazionale e immigrazione. Fino ad allora continueranno ad applicarsi le disposizioni previgenti. In particolare, in base al comma 1, si applicheranno alle controversie sorte a partire dal 17 agosto 2017 (vale a dire 180 giorni dopo l'entrata in vigore del decreto-legge, datata 18 febbraio 2017) le disposizioni relative a: la competenza per materia e territoriale delle sezioni specializzate (rispettivamente articolo 3 e articolo 4 del decreto-legge); il procedimento per decidere della controversia in caso di ricorso avverso la decisione dell'Unità Dublino (articolo 6, comma 1, lettera 0a)), avverso il diniego della protezione internazionale (articolo 6, comma 1, lettere d), f) e g); ed articolo 8, comma 1, lettere a), b) n. 2 e n. 4), c)); i procedimenti civili di cognizione (articolo 7, comma 1, lettere a), b), d) ed e)); la partecipazione a distanza mediante videoregistrazione del richiedente protezione internazionale al procedimento di convalida del provvedimento di trattenimento (articolo 8, comma 1, lettera b), n. 3) o di allontanamento (articolo 10). Alle controversie sorte prima del 17 agosto 2017 si continuano ad applicare le disposizioni previgenti al decreto-legge. Il comma 2 dispone che solo ai procedimenti innescati da domande presentate dopo il 17 agosto 2017 si applichino le disposizioni relative al colloquio personale del richiedente presso la Commissione decidente sulla protezione internazionale (articolo 6, comma 1, lettera c)). Per le domande di protezione internazionale presentate prima dello spirare del termine dei 180 giorni dall'entrata in vigore della riforma, continuano ad applicarsi le disposizioni antecedenti. Il comma 3 prevede che il regime (quale scandito dall'articolo 6, comma 1, lettere a), b) ed e)) delle notificazioni relative al procedimento della protezione internazionale si applichi solo dopo il novantesimo giorno dall'entrata in vigore del decreto-legge. Questo, ai fini dell'adeguamento delle specifiche tecniche. Su questa previsione è intervenuto il Senato che ha portato anche questo termine a 180 giorni. Conseguentemente, le disposizioni sulle notificazioni e sull'adeguamento delle specifiche tecniche nel procedimento relativo al riconoscimento della protezione internazionale si applicheranno a partire dal 17 agosto 2017. Il comma 4, a seguito di una correzione apportata dal Senato, prevede l'efficacia a partire dal 17 agosto 2017 anche delle disposizioni relative all'invio con modalità informatiche della domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare.
  L'articolo 21-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, proroga al 15 dicembre 2017 la sospensione degli adempimenti e dei versamenti fiscali, contributivi e assicurativi obbligatori per i datori di lavoro privati e per i lavoratori autonomi operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa. La norma, inoltre, demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di definire le modalità e i termini per effettuare gli adempimenti tributari diversi dai versamenti. In particolare la norma in esame proroga di un anno, dal 15 dicembre 2016 al 15 dicembre 2017, il termine della sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi previsto dall'articolo 1-bis del decreto-legge n. 4 del 2015, da ultimo così modificato dall'articolo 1, comma 599 della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015). Si evidenzia che, in attuazione del secondo periodo del citato articolo 1-bis, il direttore dell'Agenzia delle entrate con il Provvedimento del 4 novembre 2016 ha indicato le modalità e i termini con i quali gli adempimenti tributari sospesi, diversi dai versamenti, devono essere effettuati: in particolare il Provvedimento prevede che tali adempimenti, incluse le dichiarazioni fiscali, devono Pag. 26essere eseguiti entro il 31 gennaio 2017. Si evidenzia che la norma in esame dispone il differimento di un termine già scaduto. Si osserva, inoltre, che non è stata utilizzata la tecnica della novella legislativa: la norma, infatti, non modifica direttamente la disposizione richiamata.
  L'articolo 22 provvede alla copertura finanziaria degli oneri determinati dal provvedimento. Il comma 1 provvede alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 3, 6, comma 1, lettera a), b) ed e), 11, comma 3-bis, 12, 13, 14 e 19, comma 3. Il comma 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  L'articolo 23 reca l'entrata in vigore.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 30 marzo 2017.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.10 alle 16.15.