CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 30 marzo 2017
794.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Giovedì 30 marzo 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

  La seduta comincia alle 15.45.

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista.
C. 3558 Dambruoso.

(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 marzo 2017.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che la relatrice ha presentato gli emendamenti 1-bis.200 e 5.200 (vedi allegato) che recepiscono rispettivamente una condizione posta dalla Commissione Difesa e due osservazioni delle Commissioni Lavoro e Affari sociali, espresse in sede consultiva.

  Barbara POLLASTRINI (PD), relatrice, sottolinea di aver letto con attenzione tutti i pareri resi dalle Commissioni competenti in sede consultiva. Ha ritenuto in questa sede di recepire le osservazioni delle Commissioni Lavoro e Affari sociali relative all'articolo 5 in materia di politiche attive del lavoro, in quanto hanno messo in rilievo l'incongruità di tale articolo con la normativa vigente. Da qui la presentazione di un emendamento soppressivo dell'intero articolo. Ritiene però il tema estremamente rilevante e si riserva di trovare una soluzione adeguata nel corso dell'esame in Assemblea. Ha ritenuto altresì di accogliere Pag. 32la condizione posta dalla Commissione Difesa, relativa alla presenza di rappresentanti del Ministero della difesa nel Centro nazionale sulla radicalizzazione di cui all'articolo 1-bis. Riguardo agli altri pareri espressi, ritiene di particolare interesse l'osservazione della Commissione Cultura riguardo l'uso del termine «simpatizzare». Anche in questo caso si riserva un approfondimento, al fine di trovare una diversa soluzione nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea.
  Raccomanda, quindi, l'approvazione dei propri emendamenti 1-bis.200 e 5.200.

  Il sottosegretario Domenico MANZIONE, esprime parere favorevole sugli emendamenti 1-bis.200 e 5.200 della relatrice.

  Emanuele FIANO (PD) dichiara il voto favorevole del suo gruppo su entrambi gli emendamenti della relatrice. Condivide inoltre quanto affermato dalla relatrice sull'osservazione posta dalla Commissione Cultura.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1-bis.200 e 5.200 della relatrice (vedi allegato).

  Barbara POLLASTRINI (PD), relatrice, propone le seguenti correzioni di coordinamento del testo di cui raccomanda l'approvazione:

  All'articolo 1-bis:
   al comma 1 le parole: «o associazioni» sono sostituite dalle seguenti: «e associazioni»;
   al comma 2, al primo periodo, le parole: «Il piano strategico nazionale di prevenzione dei processi di radicalizzazione e di adesione all'estremismo violento di matrice jihadista e di recupero dei soggetti coinvolti nei fenomeni di radicalizzazione, elaborato dal CRAD, definisce» sono sostituite dalle seguenti: «Il CRAD predispone annualmente il piano strategico nazionale di prevenzione dei processi di radicalizzazione e di adesione all'estremismo violento di matrice jihadista e di recupero dei soggetti coinvolti nei fenomeni di radicalizzazione, il quale definisce» e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il piano strategico nazionale è approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti e del Comitato parlamentare previsto dall'articolo 1-quater»;
   al comma 3, la parola: «attività» è sostituita dalla seguente: «funzioni».

  All'articolo 1-ter:
   al comma 2 le parole: «o associazioni» sono sostituite dalle seguenti: «e associazioni» e le parole: «nonché delle associazioni e organizzazioni che operano nel campo dell'assistenza socio-sanitaria e dell'integrazione, delle organizzazioni sindacali» sono sostituite dalle seguenti: «delle associazioni e organizzazioni che operano nel campo dell'assistenza socio-sanitaria e dell'integrazione nonché delle organizzazioni sindacali»;

  All'articolo 1-quater:
   al comma 2, il secondo periodo è soppresso;
   il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Il presidente è eletto con la maggioranza assoluta dei componenti. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità dei voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.»;
   il comma 4 è soppresso;
   al comma 5, le parole: «ai sensi del comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 3, ultimo periodo».

  All'articolo 1-quinquies:
   al comma 1, al primo periodo, le parole: «di radicalizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «della radicalizzazione» Pag. 33e al secondo periodo, la parola: «rappresentanti» è sostituita dalla seguente: «componenti»;
   al comma 2, le parole: «presenti sul territorio nazionale» sono soppresse, le parole: «i rapporti redatti da presidi, rettori e dirigenti scolastici a seguito di episodi» sono sostituite dalle seguenti: «l'esame dei rapporti redatti da presidi, rettori e dirigenti scolastici su episodi»;
   al comma 3, le parole: «i rapporti redatti dai direttori sanitari su singoli episodi» sono sostituite dalle seguenti: «l'esame dei rapporti redatti dai direttori sanitari su episodi»;
   al comma 4, le parole da: «una relazione» sino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «una relazione sull'andamento dei fenomeni di radicalizzazione all'interno delle carceri italiane che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria deve inviare al Comitato medesimo al termine di ogni trimestre a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge»;
   al comma 5, le parole da: «un rapporto semestrale» sino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «un rapporto sul funzionamento della rete internet, redatto anche in collaborazione con istituti specializzati, contenente elementi informativi e dati statistici sulla diffusione sul web di idee estreme, tendenti al terrorismo violento di matrice jihadista, che la Polizia postale e delle comunicazioni deve inviare al comitato medesimo al termine d ogni semestre a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge»;
   al comma 6, le parole: «nei luoghi» sono sostituite dalle seguenti: «sui luoghi».

  All'articolo 1-sexies:
   al comma 3, le parole: «di radicalizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «della radicalizzazione».

  All'articolo 2:
   al comma 1 dopo la parola: «lingue» è inserita la seguente: «straniere», le parole: «compresi il garante nazionale e i garanti locali» sono sostituite dalle seguenti: «del garante nazionale e dei garanti territoriali», le parole: «dei servizi sociali e socio-sanitari e delle polizie municipali» sono sostituite dalle seguenti: «degli operatori dei servizi sociali e socio-sanitari e del personale dei corpi di polizia locale « e le parole: «elaborato dal CRAD ai sensi dell'articolo 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1-bis».

  All'articolo 4:
   al comma 1, al primo periodo, le parole: «una cultura» sono sostituite dalle seguenti: «la cultura» e al secondo periodo le parole: «, nella stesura delle linee guida e nelle azioni conseguenti, si conforma al Piano strategico elaborato dal CRAD ai sensi dell'articolo 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «elabora le linee guida e le azioni conseguenti in conformità al Piano strategico nazionale di cui all'articolo 1-bis»;
   al comma 4, al primo periodo, le parole: «entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge»;
   al comma 5, al primo periodo, le parole: «all'odio» sono sostituite dalle seguenti: «dell'odio» e le parole: «alle istituzioni scolastiche» sono sostituite dalle seguenti: «in favore delle istituzioni scolastiche»;
   al comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tali risorse sono distribuite in conformità alle linee strategiche delineate nel Piano nazionale di Pag. 34formazione dei docenti, di cui all'articolo 1, comma 124, della medesima legge n. 107 del 2015, nell'ambito della priorità «Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale»;
   al comma 6-bis, le parole: «Con accordo tra Stato e regioni vengono individuate» sono sostituite dalle seguenti: «Con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate».

  All'articolo 5-bis:
   al comma 1, al primo periodo, le parole: «al radicalismo» sono sostituite dalle seguenti: «alla radicalizzazione».

  All'articolo 6:
   al comma 1, le parole: «il radicalismo» sono sostituite dalle seguenti: «la radicalizzazione».

  All'articolo 7:
   al comma 1 le parole: «con proprio decreto di natura regolamentare, adottato» sono sostituite dalle seguenti: «con regolamento emanato»;
   al comma 2, le parole: «Con il decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Con il regolamento».

  Il sottosegretario Domenico MANZIONE, esprime parere favorevole sulla proposta di coordinamento del testo della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di coordinamento del testo della relatrice.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, ricorda che il deputato La Russa ha preannunciato la presentazione di una relazione di minoranza da parte del gruppo Fratelli d'Italia.

  La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Modifiche alla legge elettorale.
C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio e C. 4363 Fragomeli.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017.
Doc. VII n. 767.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto delle proposte di legge e della sentenza della Corte costituzionale, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 marzo 2017.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente e relatore, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro.
C. 3211 Gnecchi.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dalla proposta di legge.

  Martina NARDI (PD), relatrice, rileva che la proposta di legge in titolo modifica la disciplina per la concessione della decorazione « Stella al merito del lavoro «, istituita con il regio decreto 30 dicembre Pag. 351923, n. 3167, e attualmente regolamentata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 143, con l'obiettivo principale di aggiornare il quadro normativo vigente al mutato contesto socio-economico e del mondo del lavoro. Ricorda che in applicazione della legge n. 143 del 1992, il Ministero del lavoro ha emanato la circolare 27 giugno 2002, n. 6160, con la quale sono stati definiti, in particolare, il campo di applicazione ed i requisiti richiesti per la concessione della decorazione. In precedenza, la materia era disciplinata dalla legge n. 316 del 1967. La proposta di legge si compone di 12 articoli.
  L'articolo 1 determina le categorie dei beneficiari dell'onorificenza, precisando, rispetto alla vigente disciplina legislativa, che la decorazione è concessa esclusivamente ai lavoratori subordinati, con esclusione dei lavoratori autonomi, dipendenti da imprese pubbliche e private operanti nei settori dell'industria, del commercio dei servizi e dell'agricoltura, anche se soci di imprese cooperative, da aziende o da stabilimenti dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti pubblici, nonché ai lavoratori dipendenti da organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e dalle associazioni legalmente riconosciute a livello nazionale. La legge n. 143 del 1992 già oggi stabilisce come requisito fondamentale l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di terzi. Si ricorda inoltre che in base alla normativa vigente sono esclusi i dipendenti dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali. La circolare 6160/2002 precisa che la decorazione può essere concessa anche ai pensionati già appartenenti alle categorie elencate. Resta confermato che la decorazione comporta il titolo di «maestro del lavoro» (comma 2) e che possono essere concesse 1.000 decorazioni all'anno, di cui circa la metà a lavoratori che abbiano iniziato la loro attività dai livelli contrattuali più bassi (comma 3). Non è invece riprodotta la disposizione che oggi stabilisce che qualora tale percentuale non possa essere raggiunta, le stelle disponibili verranno concesse ad altri lavoratori che non abbiano tale provenienza.
   L'articolo 2 disciplina i titoli, stabilendo che la decorazione è concessa ai lavoratori che si siano particolarmente distinti per singolari meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale e che abbiano perseguito almeno uno dei seguenti obiettivi: a) abbiano con invenzioni o innovazioni nel campo tecnico e produttivo migliorato l'efficienza degli strumenti, delle macchine e dei metodi di lavorazione; b) abbiano contribuito in modo significativo al perfezionamento delle misure di sicurezza del lavoro; c) si siano prodigati per avviare le nuove generazioni all'attività professionale nel rispetto del principio di legalità. A differenza di quanto previsto dall'articolo 1 della legge n. 143 del 1992, i meriti di perizia, laboriosità e buona condotta non sono uno dei titoli richiesti, in alternativa a quelli indicati dalle lettere a), b), e c), ma rappresentano un requisito imprescindibile per la concessione della decorazione.
  Fermi restando i titoli di cui sopra, l'articolo 3 indica i requisiti per la concessione della decorazione, confermando che i lavoratori devono: essere cittadini italiani; avere compiuto 50 anni di età; avere prestato attività lavorativa per un periodo minimo di venticinque anni documentabili di lavoro effettivo, purché il passaggio da un'azienda all'altra non sia stato causato da demeriti personali. Rispetto alla normativa vigente, di cui agli articoli 3 e 4 della legge n. 143 del 1992, non si richiede più che il periodo di lavoro sia «ininterrotto», bensì in tale periodo sono compresi i seguenti periodi: di contratti di lavoro a tempo determinato; di contratti di somministrazione; di lavoro parasubordinato per un periodo massimo di tre anni; di lavoro a part-time; di disoccupazione involontaria, di cassa integrazione guadagni o di mobilità, anche non continuativi, non superiori comunque a tre anni complessivi.
  L'articolo 4 riproduce il contenuto dell'articolo 5 della legge n. 143 del 1992, che riconosce la concessione della decorazione Pag. 36anche, senza l'osservanza dei requisiti previsti dalla legge, ai lavoratori italiani all'estero che si siano distinti per patriottismo, laboriosità e probità.
  Anche l'articolo 5 non introduce novità, confermando le previsioni degli articoli 7 e 2 della legge n. 143 del 1992, ai sensi dei quali la decorazione è conferita il 1o maggio di ogni anno, giorno della festa del lavoro, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, in caso di lavoratori italiani all'estero, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali rilascia altresì ai decorati il brevetto che fa fede del conferimento della decorazione. La decorazione può essere conferita, senza l'osservanza dei requisiti indicati, per onorare la memoria dei lavoratori italiani anche residenti all'estero, periti o dispersi a seguito di eventi di eccezionale gravità determinati da particolari rischi connessi al lavoro in occasione del quale tali eventi si sono verificati. Per quanto attiene alla morfologia della decorazione l'articolo 6 riproduce esattamente l'articolo 8 della legge n. 143.
  L'articolo 7 riconosce la Federazione nazionale dei maestri del lavoro, costituita il 27 marzo 1954 ed eretta in Ente morale con il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1956, n. 1625, come associazione senza fini di lucro, dotata di autonomia finanziaria e statutaria, finalizzata a premiare i valori umani del lavoro, dell'ingegno e della realizzazione dell'individuo, promuovendo, in particolare, la cultura del lavoro fra le nuove generazioni e il trasferimento delle esperienze. Il comma 2 prevede che si provveda alla copertura degli oneri derivanti dall'attività della Federazione mediante apposito stanziamento di 250.000 euro annui in sede di legge di stabilità annuale (ora legge di bilancio) a valere sulle risorse del Fondo per l'occupazione. Si rinvia inoltre ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per definire le modalità di ripartizione delle risorse stanziate annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché lo schema di convenzione tipo da stipulare tra la Federazione e ogni regione e provincia autonoma per l'utilizzo delle risorse.
  La procedura per l'istruttoria finalizzata alla concessione della decorazione è disciplinata dall'articolo 8. Infatti, resta fermo che l'accertamento dei titoli di benemerenza dei lavoratori per il conferimento della decorazione è compiuto da una commissione nazionale nominata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La novità rispetto al vigente quadro normativo, di cui all'articolo 9 della legge n. 142 del 1992, è la modifica della composizione di tale commissione che ha il compito di svolgere le valutazioni finali in ordine alla concessione della decorazione. Essa è composta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri; un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; un rappresentante del Ministero degli affari esteri; un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico; quattro membri designati dalla Federazione nazionale dei maestri del lavoro, ai quali non spetta alcuna retribuzione. Risulta invariato che la commissione nazionale esamina le proposte già selezionate dagli ispettorati del lavoro delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano presso i quali è istituita una commissione presieduta dal capo dell'ispettorato del lavoro o da un suo delegato e composta da: due rappresentanti del consolato regionale della Federazione; un rappresentante regionale dell'Associazione nazionale seniores d'azienda; tre funzionari designati, rispettivamente, dal prefetto del capoluogo della regione, dall'ispettorato regionale competente per l'agricoltura e dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione; sei membri in rappresentanza dei lavoratori dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'agricoltura nonché dei dirigenti d'azienda, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria; quattro membri in Pag. 37rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'agricoltura, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria. La disposizione specifica altresì che ai membri della commissione nazionale e delle commissioni regionali non spetta alcuna retribuzione per la loro attività commissariale e nelle stesse commissioni nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi. Si esplicita inoltre che l'istruttoria deve essere ispirata a criteri di valutazione univoci e a una documentazione basata su elementi e dati controllati, tali da permettere un analitico esame dei titoli in possesso degli interessati e una valutazione comparativa rispetto agli altri aspiranti.
  L'articolo 9 riproduce i divieti attualmente stabiliti dall'articolo 10 della legge n. 143 del 1992, per cui è vietato il conferimento a lavoratori dipendenti, di onorificenze, di decorazioni o di altre distinzioni per meriti di lavoro, sotto qualsiasi forma e denominazione, da parte di enti, associazioni o privati. Il divieto non si applica alle attestazioni rilasciate direttamente dalle aziende ai propri dipendenti. Si conferma inoltre che le disposizioni della legge non si applicano ai premi di fedeltà al lavoro e del progresso economico concessi dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. L'unica novità è rappresentata dalla sanzione amministrativa pecuniaria prevista in caso di violazione del divieto, che viene ridotta, essendo determinata in un ammontare che va da 1.000 a 5.000 euro, mentre attualmente è da euro 5.000 a euro 10.000.
  L'articolo 11 introduce la possibilità di revoca della decorazione, non contemplata dalla disciplina vigente. La revoca viene disposta con decreto del Presidente della Repubblica nei casi in cui l'insignito se ne renda indegno o subisca condanne penali definitive che comportino l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Coloro che sono stati condannati all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, durante il tempo dell'interdizione non possono essere insigniti della decorazione e, se l'hanno conseguita antecedentemente, non possono fregiarsene durante il periodo dell'interdizione. Lo stesso articolo prevede altresì una specifica procedura, in base alla quale la proposta di revoca è presentata dal Ministro del lavoro ed è comunicata all'interessato affinché, entro trenta giorni dal suo ricevimento, presenti per iscritto le difese da sottoporre alla valutazione dello stesso Ministro, che esprime il proprio parere nei successivi sessanta giorni.
  L'articolo 12 prevede l'abrogazione della legge 1o maggio 1967, n. 316, e della legge 5 febbraio 1992, n. 143.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il tema su cui interviene la proposta appare riconducibile alla materia dell'ordinamento civile di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
  Preannuncia che chiederà lo svolgimento di audizioni e auspica che il provvedimento possa essere esaminato e approvato dalla Commissione in sede legislativa.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.

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