CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 marzo 2017
792.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 127

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 28 marzo 2017.

Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento.
C. 1142-1298-1432-2229-2264-2996-3391-3561-3584-3586-3596-3599-3630-3723-3730-3970-A.

  Il Comitato si è riunito dalle 11.20 alle 12.25.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 28 marzo 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

  La seduta comincia alle 12.25.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
Nuovo testo C. 3918 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite II e III).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Delia MURER (MDP), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alle Commissioni II (Giustizia) e III (Affari esteri) il prescritto parere, per le parti di competenza, sul disegno di legge C. 3918, come risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito, che ratifica la Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani del 25 marzo 2015 e detta disposizioni Pag. 128di adeguamento dell'ordinamento interno.
  Fa presente che la Convenzione in oggetto – che si compone di 33 articoli, raggruppati in nove capitoli – si propone di contribuire all'abolizione del traffico di organi umani mediante l'introduzione di una serie di fattispecie penali nell'ordinamento giuridico delle Parti contraenti.
  Per quanto concerne le sanzioni contemplate dalla normativa vigente nel nostro ordinamento giuridico, la prima legge intervenuta in materia è la n. 458 del 1967, che ha disciplinato il trapianto di rene tra persone viventi. Tale legge, per prima, ha introdotto la donazione da vivente, ed è stata quindi costruita come esplicita deroga all'articolo 5 del codice civile, che vieta ogni atto di disposizione del proprio corpo qualora ne possa derivare un danno biologico permanente. La legge n. 458 del 1967 è servita da modello per le successive leggi n. 483 del 1999 e n. 167 del 2012 che, sempre in deroga all'articolo 5 del codice civile, hanno permesso la donazione a titolo gratuito e quindi il trapianto di parti di fegato nonché di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi.
  In particolare, la legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) ha introdotto l'articolo 22-bis, che punisce con la reclusione da 3 a 6 anni e con la multa da 50.000 a 300.000 euro chiunque a scopo di lucro svolga opera di mediazione nella donazione di organi da vivente. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.
  Successivamente, la recente legge 11 dicembre 2016, n. 236, ha introdotto nel codice penale il delitto di traffico di organi prelevati da persona vivente e ha previsto un'aggravante quando la commissione di tale delitto sia l'obiettivo di un'associazione a delinquere.
  Nello specifico, in base alla predetta legge n. 236 del 2016, che ha introdotto l'articolo 601-bis nel codice penale sul traffico di organi prelevati da persona vivente, chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione (primo comma). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma (secondo comma).
  Il nuovo delitto relativo al traffico di organi da persona vivente è inserito tra i delitti contro la personalità individuale, subito dopo le fattispecie di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (articolo 600 del codice penale) e tratta di persone (articolo 601 del codice penale).
  Dopo aver delineato il quadro normativo vigente, entra nel merito del disegno di legge in esame. Rileva, quindi, che gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani.
  L'articolo 3 del disegno di legge modifica il codice penale. In primo luogo, viene modificata la fattispecie di associazione a delinquere di cui all'articolo 416 del codice penale: il delitto è aggravato quando l'associazione è finalizzata – oltre che a commettere il reato di traffico di organi prelevati da persona vivente (di cui al citato articolo 601-bis del codice penale, introdotto dalla legge n. 236) – a commettere il reato di prelievo di organi da persona vivente (articolo 601-ter) e il reato di uso di organi prelevati illecitamente da persona vivente (articolo 601-quater).
  Per quanto concerne le disposizioni volte ad incidere su materie attinenti alle competenze della Commissione Affari sociali, Pag. 129richiama l'articolo 601-quinquies, concernente il delitto di Violazione degli obblighi dell'esercente la professione sanitaria in materia di prelievo e uso di organi, introdotto sempre dall'articolo 3 del disegno di legge. La disposizione punisce con la reclusione da 4 a 10 anni l'esercente la professione sanitaria che richiede, riceve denaro o altra utilità, per sé o per altri, ovvero ne accetta la promessa per effettuare un prelievo illecito o per fare uso di un organo o parte di un organo o di un tessuto prelevato illecitamente da persona vivente. Alla condanna consegue, in base all'articolo 601-septies, l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione. La stessa pena si applica a chi dà, offre o promette all'esercente la professione sanitaria il denaro o altra utilità. In base all'articolo 601-sexies, i quattro nuovi delitti sono aggravati quando i fatti sono commessi in danno di un minorenne o di una persona in stato di inferiorità psichica o fisica.
  Con l'articolo 5 vengono aggiunti i delitti in materia di traffico di organi da persona vivente introdotti nel codice penale (articoli da 601-bis a 601-quinquies) tra quelli per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001.
  Ai sensi dell'articolo 6 il Governo italiano, al momento del deposito dello strumento di ratifica, si riserverà il diritto di non applicare le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera e), che impongono a ciascuna Parte di adottare le misure necessarie per definire la giurisdizione su qualsiasi reato che sia commesso «da una persona che ha la sua residenza abituale sul proprio territorio». La riserva si fonda sulla circostanza che, nell'ordinamento penale italiano, non ha rilevanza il criterio della residenza abituale.
  L'articolo 7 individua nel Ministero della Giustizia-Dipartimento per gli affari di giustizia, il punto di contatto responsabile per lo scambio di informazioni relative al traffico di organi umani (comma 1). Il punto di contatto di cui al comma 1 è l'autorità nazionale competente a ricevere le denunce presentate da chi sia vittima di un reato introdotto ai sensi della Convenzione commesso nel territorio di una Parte diversa da quella di residenza (ipotesi prevista dall'articolo 19, paragrafo 4 della Convenzione) (comma 2).
  L'articolo 8 del disegno di legge prevede la consueta clausola di invarianza finanziaria, demandando alle pubbliche amministrazioni l'attuazione della riforma con le risorse disponibili a legislazione vigente; l'articolo 9 prevede l'entrata in vigore del provvedimento senza vacatio legis, ovvero il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Mario MARAZZITI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico.
Testo unificato C. 302 Fiorio e abb.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giovanni MONCHIERO (CI), relatore, fa presente che il testo all'esame della Commissione è frutto di un lavoro avviato nella Commissione Agricoltura all'inizio della legislatura, anche se l'adozione del testo base risale allo scorso febbraio. Si tratta di un testo piuttosto articolato, che investe i profili di competenza della Commissione Affari sociali in modo marginale, principalmente attraverso richiami a finalità quali la tutela della salute o la sicurezza alimentare.
  Il provvedimento è volto a definire (articolo 1), nell'ambito della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico, il sistema delle autorità nazionali e locali e degli organismi competenti; i distretti biologici e l'organizzazione della produzione e del mercato; gli strumenti finanziari per Pag. 130il sostegno della ricerca, per la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale nonché per incentivare l'impiego di prodotti ottenuti con il metodo biologico da parte degli enti pubblici e delle istituzioni. Il medesimo articolo 1, al comma 2, definisce la produzione biologica quale di attività di interesse nazionale con funzione sociale, basata, tra l'altro, sulla qualità dei prodotti, sulla sicurezza alimentare e sul benessere degli animali.
  Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è individuato quale autorità di indirizzo e coordinamento a livello nazionale per l'attuazione della normativa europea in materia di produzione biologica, mentre le regioni sono le autorità locali competenti, nel rispettivo territorio, per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche e amministrative relative a tale produzione (articoli 2 e 3). È istituito, inoltre, il Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica a cui sono trasferite le risorse umane, finanziarie e strumentali attualmente assegnate al Comitato consultivo per l'agricoltura biologica e al Tavolo tecnico permanente compartecipato in materia di agricoltura biologica ed ecocompatibile (articolo 4).
  Si prevede l'adozione da parte del Ministro delle politiche agricole, con cadenza triennale, di un Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici. Tra le funzioni del piano, vi sono quelle di incentivare il consumo dei prodotti biologici attraverso iniziative di informazione, formazione e educazione al consumo e di migliorare il sistema di controllo e di certificazione a garanzia della qualità dei prodotti biologici (articolo 5). Anche ai fini dell'attuazione del Piano è istituito (articolo 6) un Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, alimentato dai contributi di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ricorda che tale norma, al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione agricola di qualità ed eco-compatibile all'interno di un sistema di regole in materia di salvaguardia del territorio rurale, di tutela del lavoro e della salute dei consumatori, ha previsto che i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio e degli esercizi di vendita di alcuni prodotti fitosanitari e dei mangimi integratori contenenti farine e proteine animali siano tenuti al versamento di un contributo per la sicurezza alimentare nella misura dello 0,5 per cento del fatturato annuo.
  All'articolo 9 il provvedimento definisce come distretti biologici i sistemi produttivi locali, anche a carattere interprovinciale o interregionale, a spiccata vocazione agricola nei quali sia significativa la produzione biologica e la tutela delle produzioni e delle metodologie colturali, d'allevamento e di trasformazione tipiche locali. Fra le finalità dei distretti, vi è quella di promuovere la coesione e la partecipazione di tutti i soggetti economici e sociali con l'obiettivo di perseguire uno sviluppo attento alla conservazione delle risorse, impiegando le stesse nei processi produttivi in modo da salvaguardare l'ambiente, la salute e le diversità locali (comma 3, lettera b)).
  Si prevede, inoltre, all'articolo 10, l'istituzione di un Tavolo di filiera dei prodotti biologici al fine di promuovere l'organizzazione del mercato dei prodotti biologici e la stipula delle intese di filiere.
  Tra gli scopi delle intese di filiera, vi sono quelli di conservare il territorio e salvaguardare l'ambiente, la salute pubblica, le risorse naturali e la tutela della biodiversità (comma 2, lettera c)).
  L'articolo 11 disciplina le organizzazioni di produttori biologici e le loro associazioni, prevedendo che esse siano riconosciute previa verifica delle finalità statutarie; tra tali finalità rientra quella di promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente per migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti, per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio (comma 1, lettera b), numero IV)).
  Si disciplinano, inoltre, all'articolo 12, le associazioni interprofessionali nella filiera biologica, includendo tra le loro finalità quella di fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie ad orientare Pag. 131la produzione con particolare riguardo alla protezione dell'ambiente attraverso metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari, a garantire la salvaguardia del suolo e delle acque, a rafforzare la sicurezza sanitaria degli alimenti e quella di promuovere il consumo dei prodotti biologici, anche attraverso programmi di educazione alimentare (comma 1 lettera c), numeri V e VII)).
  Segnala, da ultimo, l'articolo 13 che, integrando la legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante la disciplina dell'attività sementiera, riconosce il diritto alla vendita diretta e in ambito locale nonché il diritto al libero scambio agli agricoltori che producono le varietà di sementi biologiche iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, facendo salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria.

  Mario MARAZZITI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

  Mario MARAZZITI, presidente, comunica che, in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo, domenica 2 aprile, avrà luogo a Palazzo Montecitorio, alla presenza della Presidente della Camera, il concerto dell'orchestra Centro sperimentale musicale per l'infanzia. Seguirà, l'illuminazione di blu della facciata del Palazzo in segno di partecipazione a tale iniziativa.
  Invita, pertanto, tutti i deputati della Commissione a prendere parte a tale evento.

  La seduta termina alle 12.40.