CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 marzo 2017
788.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (XI e XII)
COMUNICATO
Pag. 14

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 22 marzo 2017. — Presidenza del presidente della XII Commissione, Mario MARAZZITI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.

  La seduta comincia alle 14.05.

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la sicurezza sul lavoro e la tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali del personale delle Forze armate.
C. 3925 Scanu.
(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in oggetto.

  Antonio BOCCUZZI (PD), relatore per la XI Commissione, rileva preliminarmente che, come sottolineato dalla relazione illustrativa, l'impulso alla presentazione di una proposta di legge specificamente volta ad assicurare al personale delle Forze armate la garanzia della salute e della sicurezza sul lavoro nasce dal lavoro svolto in questa legislatura dalla Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti dell'utilizzo dell'uranio impoverito, costituita il 30 giugno 2015, la cui attività, a sua volta, prende le mosse dai lavori di tre distinte Commissioni di inchiesta operanti nelle legislature precedenti. In particolare, nella seduta di giovedì 26 maggio 2016, la Commissione parlamentare ha approvato, con un solo voto contrario, una proposta di relazione in materia di sicurezza sul lavoro e tutela previdenziale nelle Forze armate (Doc. XXII-bis, n. 7), di cui è stato relatore il presidente della medesima Commissione, Gian Piero Scanu, che reca anche un articolato che corrisponde sostanzialmente a quello oggi all'esame della Commissione.
  Secondo quanto evidenziato nella relazione che accompagna la proposta di legge, sottoscritta da deputati rappresentativi di pressoché tutti i gruppi presenti alla Camera dei deputati, dai lavori della Commissione di inchiesta sono emerse diverse criticità che investono l'attività del personale delle Forze armate, già messe in evidenza dalle Commissioni insediate nelle scorse legislature e che non hanno ancora trovato soluzione, quando, addirittura, non risultano essersi aggravate. Da questa Pag. 15constatazione, pertanto, origina l'esigenza di intervenire per legge, nel minore tempo possibile, sulla normativa vigente, recata, in particolare, dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e dalle disposizioni regolamentari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010.
  Sempre come si legge nella relazione illustrativa, la proposta di legge si muove lungo tre distinte direttrici, la prima delle quali è l'esigenza di garantire l'effettiva applicazione delle disposizioni relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, attraverso la previsione di specifici meccanismi di attuazione che tengano conto – è questa la seconda linea direttrice – della specificità del settore, secondo modalità già individuate dalla giurisprudenza, la quale, come ha sottolineato la Corte di Cassazione in alcune sue importanti pronunce, pur essendo innegabile, non può essere invocata per giustificare una riduzione dei livelli di tutela previsti dall'ordinamento per la generalità dei lavoratori, né per ridimensionare la responsabilità del datore di lavoro in materia di prevenzione degli infortuni. Infine, la proposta si basa sul coinvolgimento delle figure professionali che, per il loro grado di conoscenza e per il continuo aggiornamento, meglio possono garantire l'effettività della prevenzione dei rischi e delle misure cautelari.
  In estrema sintesi, la proposta di legge in esame si muova lungo due direttrici di intervento complementari, volte a promuovere, da un lato, una revisione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle Forze armate, al fine di limitare elementi di specialità che non si rendano necessari in relazione alle peculiarità delle attività svolte e, dall'altro, ad estendere anche al personale militare le tutele assicurate, in materia di rischi e malattie professionali, nell'ambito della gestione INAIL.
  Venendo, quindi, al contenuto della proposta di legge, che consta di diciassette articoli, fa presente che nella sua relazione si soffermerà essenzialmente sulle disposizioni dei primi due articoli e degli articoli da 12 a 16, mentre i restanti articoli verranno illustrati dal collega Casati. In primo luogo, rileva che, sulla base dell'articolo 1, la nuova disciplina si applica alle Forze armate, in cui si intende ricompresa anche l'Arma dei carabinieri. Tale specificazione corrisponde a quella contenuta nell'articolo 3, comma 2, primo periodo, del testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008.
  Con l'articolo 2, che modifica il medesimo articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, si rende inderogabile anche per le Forze armate l'individuazione del datore di lavoro nel soggetto che esercita i poteri decisionali e di spesa ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del richiamato testo unico. In proposito, ricorda che l'articolo 3, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 81 del 2008, nella sua attuale formulazione, prevede che le disposizioni contenute nello stesso decreto legislativo si applichino per specifici settori, tra cui le Forze armate, nelle quali viene esplicitamente compresa l'Arma dei carabinieri, le Forze di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la protezione civile, le strutture giudiziarie e penitenziarie, nonché le università, tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, individuate mediante specifici decreti. Per le Forze armate tale compito di adeguamento della disciplina del decreto legislativo n. 81 del 2008 è stato esercitato dal Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2012, n. 40.
  Tra le disposizioni derogabili è attualmente compresa anche quella richiamata nell'articolo in esame, ossia l'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 81, secondo cui, ai fini della disciplina prevista dal testo unico, si considera datore di lavoro il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, Pag. 16il soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione, o dell'unità produttiva, nella quale il lavoratore presta la propria attività, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nell'ambito dell'ordinamento militare, l'attribuzione delle funzioni di datore di lavoro è disciplinata dall'articolo 246 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, che, salvo le eccezioni ivi previste, prevede che esse facciano capo ai titolari di enti e distaccamenti che, ancorché non aventi qualifica dirigenziale, siano preposti a un comando o ufficio avente autonomia gestionale e dotati di autonomi poteri decisionali e di spesa. Il comma 2 prevede che, nel rispetto delle peculiarità organizzative istituzionali che prevedono l'unicità di comando e controllo, assolvono le funzioni di datore di lavoro, limitatamente al personale dipendente, anche i dirigenti e funzionari degli organismi centrali e periferici delle aree tecnico-amministrativa, tecnico-industriale e tecnico-operativa dell'Amministrazione della difesa e le strutture di diretta collaborazione del Ministro della difesa che, ancorché non siano dotati di autonomi poteri di spesa, sono però competenti a disciplinare l'organizzazione del lavoro e possiedono piena autonomia per effettuare la valutazione dei rischi, ferme restando le responsabilità dei dirigenti o funzionari che, per effetto delle disposizioni previste dagli ordinamenti di appartenenza, hanno l'obbligo di provvedere all'adozione di misure di prevenzione per le quali sono necessari autonomi poteri decisionali e di spesa. I predetti datori di lavoro sono responsabili limitatamente agli effettivi poteri di gestione posseduti.
  In relazione a quanto previsto dall'articolo 2, l'articolo 12 dispone, al comma 1, l'abrogazione delle disposizioni del richiamato articolo 246, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010. Il medesimo articolo 12, reca altre abrogazioni in relazione alle altre previsioni della proposta di legge. In particolare, si sopprimono anche gli articoli da 260 a 263 del medesimo decreto, concernenti, rispettivamente, l'istituzione di appositi servizi di vigilanza che operano nell'ambito delle aree di competenza di ciascuna Forza armata e dell'Arma dei carabinieri, nonché nell'ambito dell'area tecnico-operativa interforze di vertice e nelle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa, l'organizzazione delle strutture dei servizi di vigilanza, le funzioni dei servizi di vigilanza e il personale addetto ai servizi di vigilanza. Viene soppresso, altresì, l'articolo 270, che attualmente attribuisce ad un apposito decreto del Ministro della difesa il compito di determinare le funzioni ispettive e le relative modalità attuative. Il comma 2 del medesimo articolo 12 prevede che i rinvii a disposizioni abrogate ai sensi del comma 1 si intendano riferiti alle disposizioni introdotte dal provvedimento in esame.
  Per quanto attiene alla tutela previdenziale attraverso l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ricorda che nella relazione approvata dalla Commissione parlamentare di inchiesta si lamenta l'inadeguatezza dell'attuale disciplina, che trova causa non già nell'entità delle provvidenze previste dall'ordinamento vigente, ma nelle incongruenze e criticità del procedimento di attribuzione delle provvidenze stesse, evidenziate anche dalla giurisprudenza sviluppatasi a seguito delle azioni proposte dagli interessati, cui è stato negato il riconoscimento delle prestazioni richieste. In questo contesto, l'articolo 13 stabilisce l'applicazione delle disposizioni del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, al personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, limitatamente al personale soggetto all'assicurazione ai sensi degli articoli 1 e 4 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, i quali individuano, rispettivamente, le attività ed i soggetti sottoposti all'assicurazione obbligatoria. L'assicurazione è attuata dall'INAIL per l'amministrazione dalla quale il personale interessato dipende con il sistema di gestione per Pag. 17conto dello Stato di cui al decreto interministeriale 10 ottobre 1985. Infine, si demanda ad uno specifico decreto la modifica e l'integrazione delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del medesimo decreto n. 1124 del 1965, su proposta della commissione scientifica per l'elaborazione e la revisione periodica dell'elenco delle malattie, formulata previa individuazione delle malattie professionali derivanti dalle attività del personale militare sulla base della verifica delle denunce ricevute.
  In proposito, ricorda che con una norma di interpretazione autentica, contenuta nell'articolo 12-bis del decreto-legge n. 11 del 2009, convertito dalla legge n. 38 del 2009, si è stabilito che gli articoli 1 e 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si interpretino nel senso che le disposizioni ivi contenute non si applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, che rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti, fino al complessivo riordino della materia. Tale disposizione è stata successivamente richiamata dall'articolo 2264 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
  In relazione a tali previsioni, l'articolo 14 stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, al personale delle Forze armate compresa l'Arma dei carabinieri non si applichi l'istituto dell'equo indennizzo. Tale istituto è già stato abrogato, a decorrere dal 6 dicembre 2011, dall'articolo 6 del decreto-legge n. 201 del 2011 per le altre categorie di pubblici dipendenti, tranne che per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, al Corpo dei vigili del fuoco e al soccorso pubblico, i quali, pertanto, al pari dei lavoratori del settore privato, restano soggetti esclusivamente all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro gestita dall'INAIL, con conseguente applicabilità della relativa normativa. Per effetto dell'abrogazione prevista dall'articolo 14, il richiamato istituto resterebbe vigente per il restante personale del comparto sicurezza (Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia penitenziaria), del corpo dei vigili del fuoco e del soccorso pubblico. Ritiene utile ricordare che – con una disposizione inserita nel corso dell'esame alla Camera – l'articolo 7, comma 2-ter, del decreto-legge n. 14 del 2017, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, attualmente all'esame del Senato, prevede che al personale della polizia locale si applichino gli istituti dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio.
  L'articolo 15, al fine di scongiurare riduzioni dei livelli di tutela garantiti al personale delle Forze armate e in considerazione della loro peculiari caratteristiche, dispone la cumulabilità delle speciali provvidenze già previste dall'ordinamento in favore di tale personale con le prestazioni indennitarie garantite dall'INAIL, nonché l'incumulabilità delle prestazioni che traggono origine dallo stesso evento lesivo e assolvono alla medesima funzione. Ai sensi del comma 1, per il personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, resta ferma l'applicazione del trattamento privilegiato ordinario e dei trattamenti speciali correlati alla causa di servizio, cioè le provvidenze ai familiari di militari vittime del servizio, l'indennizzo privilegiato aeronautico, le provvidenze alle vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere e le provvidenze ai soggetti esposti a specifici fattori di rischio, così come disciplinati dal Codice dell'ordinamento militare, i quali rimangono cumulabili con le prestazioni garantite dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
  Per raccordare le diverse provvidenze e precludere eventuali valutazioni contradditorie sulla titolarità delle stesse, il comma 2 prevede che la presentazione della denuncia di infortunio sul lavoro o di malattia professionale all'INAIL costituisca condizione di procedibilità della domanda di riconoscimento del diritto alle provvidenze in precedenza richiamate. L'accertamento sul nesso di causalità tra l'attività lavorativa e l'evento lesivo effettuato dall'INAIL è vincolante anche ai fini del Pag. 18riconoscimento del diritto alle provvidenze stesse. Il procedimento relativo al riconoscimento di tali provvidenze rimane sospeso sino all'esito del medesimo accertamento. Ai sensi del comma 3, infine, si dispone l'incumulabilità dell'assegno ordinario di invalidità e della pensione ordinaria di inabilità al lavoro con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, fino a concorrenza della rendita stessa.
  L'articolo 16 reca le norme transitorie per disciplinare, da un lato, i procedimenti in corso e, dall'altro, gli infortuni verificatisi e le malattie professionali manifestatesi prima dell'entrata in vigore del nuovo regime. In particolare, il comma 1 dispone l'interruzione, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, dei procedimenti amministrativi in corso relativi all'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio e del rimborso delle connesse spese di degenza, nonché del diritto all'equo indennizzo e alla pensione privilegiata. Sulla base dei successivi commi 2 e 3, la denuncia oggetto del procedimento interrotto e la documentazione sanitaria acquisita sono trasmessi telematicamente dall'Amministrazione della difesa all'INAIL, che, sulla base del comma 4, ha trenta giorni di tempo per comunicare all'infortunato la liquidazione della rendita di inabilità, come previsto dall'articolo 102, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965. In caso di inosservanza dell'obbligo di trasmissione, il comma 3 dispone, a carico del funzionario responsabile del procedimento, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per omessa o tardiva denuncia di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.
  Il successivo comma 5 dispone l'obbligo di presentare denuncia degli infortuni e delle malattie professionali verificatisi prima dell'entrata in vigore del provvedimento in esame entro dodici mesi, a pena di decadenza. Sulla base del comma 6, infine, il rigetto della domanda di equo indennizzo, con sentenza passata in giudicato, per insussistenza del nesso di causalità tra l'attività di servizio e la patologia, preclude la proposizione della domanda di riconoscimento di infortunio sul lavoro o di malattia professionale per la patologia oggetto del giudizio.
  Da ultimo, fa presente che l'articolo 17 esclude l'applicazione delle disposizioni recate dal provvedimento in esame alle patologie per le quali, alla data della sua entrata in vigore, sia già stato riconosciuto in via definitiva il diritto all'equo indennizzo o alla pensione per causa di servizio.
  Infine, d'accordo con il collega relatore per la XII Commissione, osserva l'opportunità di proseguire nell'esame della proposta di legge dopo l'effettuazione di un breve ciclo di audizioni, che consenta di approfondire alcune questioni su cui bisognerebbe acquisire l'avviso di soggetti esperti.

  Ezio Primo CASATI (PD), relatore per la XII Commissione, precisa che nella sua relazione si soffermerà sugli articoli da 3 a 11 della proposta di legge in esame, che novellano in più parti il decreto legislativo n. 81 del 2008 (Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).
  In particolare, l'articolo 3, introducendo un nuovo articolo 3-bis al decreto legislativo n. 81 del 2008, ridefinisce gli obblighi posti a carico del datore di lavoro delle imprese appaltatrici operanti per l'Amministrazione della difesa e disciplina lo svolgimento della sorveglianza sanitaria nell'ambito della stessa Amministrazione della difesa. Il comma 1 stabilisce che gli obblighi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal predetto decreto legislativo, in relazione al personale utilizzato dalle imprese appaltatrici operanti per l'Amministrazione della difesa, sono a carico del datore di lavoro delle stesse imprese appaltatrici, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 26 del citato Testo unico, che individua gli obblighi dei datori di lavoro committenti ed appaltatori nei contratti di appalto. Il comma 2 dispone che anche nell'ambito dell'Amministrazione della difesa le visite e gli accertamenti finalizzati alla sorveglianza Pag. 19sanitaria (di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008) sono effettuati dal medico competente che, per accertamenti diagnostici, può comunque avvalersi dei servizi sanitari delle Forze armate (ai sensi della disciplina vigente in materia di accertamenti dei casi di infermità e psico-fisici). Il comma 3 definisce le attività del Servizio sanitario militare per la tutela della salute dei lavoratori civili e militari dell'Amministrazione della difesa nei seguenti termini: svolge attività di studio e ricerca in materia di medicina occupazionale, per incrementare le misure sanitarie finalizzate a prevenire danni alla salute del personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa; fornisce consulenza e indirizzi generali in materia di medicina occupazionale, tenendo conto della necessità di salvaguardare l'operatività e l'efficienza delle Forze armate; definisce eventuali procedure per la valutazione dei rischi per la salute elaborando anche i protocolli da applicare per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori militari e civili dell'Amministrazione della difesa, tenendo conto dei rischi tipici dell'attività svolta.
  Fa presente, poi, che l'articolo 4 novella l'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008, che attualmente disciplina la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, nel senso di prevedere, tra le competenze di tale Commissione, anche quella di elaborare, sentita ciascuna Forza armata, appositi protocolli sanitari per la somministrazione della profilassi vaccinale al personale dell'Amministrazione della difesa. Si prevede che tali protocolli dovranno indicare, tra l'altro, le cautele da osservare e gli accertamenti da eseguire al fine di escludere o ridurre, per quanto consentito dalle conoscenze scientifiche acquisite, i rischi derivanti dalle modalità di somministrazione dei vaccini.
  L'articolo 5 aggiunge ai compiti attribuiti all'INAIL (dall'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008) anche quello di fornire alle Forze armate assistenza e consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
  L'articolo 6, intervenendo sull'articolo 13 del decreto legislativo n. 81 del 2008, attribuisce la vigilanza sui luoghi di lavoro delle Forze armate, attualmente affidata a servizi sanitari e tecnici interni alla stessa Amministrazione, al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in possesso di adeguata abilitazione di sicurezza, prevedendo che esso possa avvalersi dei servizi sanitari e tecnici individuati dall'Amministrazione della difesa. Attualmente, nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni.
  Osserva, quindi, che l'articolo 7, attraverso una modifica all'articolo 18 del decreto legislativo n. 81 del 2008, estende a determinate zone l'obbligo secondo cui il datore di lavoro e i dirigenti devono prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio. Le zone oggetto dell'estensione del suddetto obbligo sono quelle di cui all'articolo 2185 del decreto legislativo n. 66 del 2010, che comportano un'esposizione all'uranio impoverito e ad altro materiale bellico e, in particolare, le zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale presso le quali è conservato munizionamento pesante o esplosivo.
  Rileva, altresì, che l'articolo 8 modifica l'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di valutazione dei rischi, prevedendo che nel documento in cui sono valutati i rischi inerenti l'attività lavorativa devono essere ricomprese anche le attività o le mansioni comportanti operazioni connesse ad attrezzature presenti nei luoghi di lavoro delle Forze armate. In particolare, il comma 1, lettera a), dell'articolo 8, fa riferimento alla frequentazione di luoghi situati in prossimità di tali attrezzature, comprese: le operazioni in cui si è esposti all'uranio impoverito ed altro materiale bellico di cui articolo 2185 del Pag. 20Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010); l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico di cui articolo 1079, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare. Inoltre, è previsto che il documento di valutazione rischi debba contenere anche le profilassi vaccinali previste da appositi protocolli sanitari per il personale dell'Amministrazione della difesa (comma 1, lettera b)).
  L'articolo 9, attraverso una modifica all'articolo 31 del decreto legislativo n. 81 del 2008, rafforza l'autonomia degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, precisando che questi adempiono le proprie funzioni in piena autonomia anche nei confronti di autorità gerarchicamente sovraordinate.
  Richiama, quindi, l'articolo 10, che estende (attraverso l'inserimento della lettera b-bis) al comma 2 dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 81 del 2008) l'obbligo di informazione nei riguardi dei lavoratori relativamente ai pericoli connessi alle attrezzature presenti nei luoghi di lavoro delle Forze armate, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e scientifico. La norma, in sostanza, obbligherebbe il datore di lavoro ad informare i propri lavoratori, nell'ambito della valutazione dei rischi, anche dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri, temporanei o mobili, interessati da attività di scavo.
  Il successivo articolo 11, modificando l'articolo 41 del decreto legislativo n. 81 del 2008, estende l'obbligo, per il medico competente, di effettuare la sorveglianza sanitaria, oltre che nei casi previsti dalla normativa vigente anche nei casi in cui essa sia resa necessaria dalla valutazione dei rischi inerenti alle attività o mansioni svolte nei luoghi di lavoro dell'Amministrazione della difesa.
  Vengono altresì aggiunte alle visite mediche comprese nella sorveglianza sanitaria, a cura e spese del datore di lavoro, anche le profilassi vaccinali che dovranno essere elencate in appositi protocolli sanitari previsti per il personale dell'Amministrazione della difesa.
  Fa presente, inoltre, che la sorveglianza sanitaria comprende l'insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. Le finalità generali della sorveglianza sanitaria sono di tipo preventivo, volte a verificare, sia prima dell'avvio del lavoro che nel tempo, l'adeguatezza del rapporto tra condizione di salute e condizioni di lavoro.
  Si associa, infine, alla richiesta già avanzata dal relatore per la XI Commissione, di svolgere preliminarmente un breve ciclo di audizioni. Al riguardo, precisa che l'intento dei relatori non è certamente quello di duplicare il lavoro, ampio e articolato, svolto presso la Commissione di inchiesta sugli effetti dell'utilizzo dell'uranio impoverito, che ha portato alla predisposizione della proposta di legge in discussione. Si tratta, piuttosto, di svolgere alcune audizioni mirate, volte ad approfondire determinati aspetti tra i quali cita, in particolare, il coinvolgimento dell'INAIL rispetto alle missioni militari che hanno luogo all'estero e la questione della possibile estensione della disciplina prevista dalla predetta proposta di legge alle Forze dell'Ordine che fanno capo al Ministero dell'interno.

  Mario MARAZZITI, presidente, chiede se vi siano deputati che intendono intervenire, segnalando che la discussione proseguirà anche dopo lo svolgimento delle audizioni richieste dai relatori.

  Paola BINETTI (Misto-UDC) segnala l'opportunità di approfondire con attenzione le disposizioni del provvedimento in oggetto, tenendo conto delle caratteristiche peculiari dell'attività svolta dagli appartenenti alle Forze armate.

  Paola BOLDRINI (PD), intervenendo anche in qualità di componente della Pag. 21Commissione di inchiesta sugli effetti dell'utilizzo dell'uranio impoverito, oltre che della XII Commissione, evidenzia l'importanza della proposta di legge in esame, che nasce dall'esigenza di introdurre strumenti e misure volti ad assicurare una maggiore tutela, per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, agli appartenenti alle Forze armate.
  Precisa che costoro devono essere considerati dei lavoratori, soprattutto a seguito del venir meno dell'obbligatorietà del servizio militare di leva.

  Davide TRIPIEDI (M5S), concordando con la proposta dei relatori di effettuare un breve ciclo di audizioni prima di proseguire l'esame della proposta di legge, auspica tuttavia che le Commissioni, nella scelta dei soggetti da audire, tengano pienamente conto del notevole lavoro già svolto dalla Commissione di inchiesta sugli effetti dell'utilizzo dell'uranio impoverito, allo scopo di evitare inutili duplicazioni e di procedere speditamente all'approvazione del provvedimento.

  Giulia GRILLO (M5S), evidenzia come la proposta di legge in esame, sottoscritta da un numero particolarmente elevato di deputati appartenenti a vari gruppo parlamentari, rappresenti una svolta epocale, ponendosi essa l'obiettivo della tutela dei lavoratori presso le Forze armate. Ciò premesso, ritiene che le audizioni dovrebbero essere particolarmente limitate e circoscritte all'analisi di specifici aspetti, considerato il lavoro particolarmente ampio e approfondito svolto dalla Commissione di inchiesta sugli effetti dell'utilizzo dell'uranio impoverito.

  Mario MARAZZITI, presidente, convenendo sull'opportunità di acquisire innanzitutto la documentazione prodotta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti dell'utilizzo dell'uranio impoverito, avverte che, sentita anche la XI Commissione, i gruppi potranno far pervenire le proprie segnalazioni in merito alle audizioni da svolgere, con riferimento al provvedimento in discussione, entro la giornata di mercoledì 29 marzo 2017. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.