CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 marzo 2017
787.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 26

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 21 marzo 2017.

Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile in materia di determinazione e risarcimento del danno non patrimoniale.
Esame emendamenti C. 1063-A.

  Il Comitato dei nove si è riunito dalle 10.35 alle 10.45.

SEDE REFERENTE

  Martedì 21 marzo 2017. — Presidenza della Presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la Giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 14.55.

Disposizioni in materia di legittima difesa.
C. 2892-A, C. 3380 La Russa, C. 3384 Marotta, C. 3419 Molteni, C. 3424 Faenzi, C. 3427 Gelmini, C. 3434 Gregorio Fontana, C. 3774 Formisano, C. 3777 Molteni e C. 3785 Ermini.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Nicola MOLTENI (LNA), relatore, fa notare come la proposta di legge a sua firma C. 3777 e quella presentata dal collega Ermini C. 3785, in materia di legittima difesa, presentino una impostazione diametralmente opposta ed inconciliabile, l'una essendo riferita all'articolo 52, l'altra all'articolo 59 del codice penale. Manifesta, quindi, perplessità in ordine alla possibilità che la Commissione possa Pag. 27pervenire, in maniera condivisa, all'adozione di un testo base. Ciò premesso, ritiene, comunque, necessario concludere in tempi rapidi l'esame del provvedimento, sul quale il Governo dovrebbe esprimere una chiara ed univoca posizione politica. Rileva, quindi, l'opportunità di procedere, quanto prima possibile, all'adozione del testo base e alla fissazione del termine per la presentazione delle proposte emendative.

  Walter VERINI (PD), anche a nome del suo gruppo parlamentare, ritiene di non esprimere obiezioni sul percorso testé ipotizzato dal collega Molteni, pur rilevando come la modifica della disciplina in tema di legittima difesa non rappresenti una questione, come peraltro ha lasciato intendere anche il presidente dell'Associazione nazionale magistrati, di straordinaria emergenza dal punto di vista della necessità di modificare la legislazione vigente. Si tratta piuttosto di un tema che il dibattito nel Paese ha reso urgente e che, come tale, viene sottoposto all'attenzione del Parlamento.

  Antonio MAROTTA (AP), nel ricordare come il suo gruppo parlamentare abbia presentato sulla materia in discussione la proposta di legge C. 3384, auspica che si possa pervenire, con il contributo di tutte le forze politiche, all'approvazione di un testo condiviso. A tale riguardo, fa notare come sia opportuno avviare una riflessione sul criterio di proporzionalità tra offesa e difesa, nei termini in cui è delineato dall'attuale disciplina in tema di legittima difesa. Reputa, infatti, che detto criterio debba essere interpretato ed applicato in modo più flessibile, al fine di garantire una maggiore tutela ai cittadini.

  Daniele FARINA (SI-SEL), nel sottolineare che la modifica all'istituto della legittima difesa non è né necessaria, né tantomeno urgente, richiama l'attenzione sul rischio che eventuali interventi legislativi, in senso espansivo, possano determinare un incremento delle licenze di trasporto di armi per uso sportivo, di fatto assecondando, con il pretesto di garantire una più efficace tutela ai cittadini, inconfessabili interessi di specifiche lobby.

  Andrea MAESTRI (Misto) concorda con il collega Daniele Farina, manifestando netta contrarietà sul merito del provvedimento.

  Carlo SARRO (FI-PdL), nel dissentire dalle opinioni testé espresse dai colleghi Daniele Farina e Maestri, ritiene che quello in discussione rappresenti un tema che desta rilevante allarme e preoccupazione nei cittadini. A tale proposito, ritiene necessario che il Parlamento, sia pure in modo equilibrato, fornisca rapide ed adeguate risposte.

  Vittorio FERRARESI (M5S) evidenzia la necessità di garantire che anche i provvedimenti presentati dai gruppi di opposizione siano esaminati dalla Commissione. Per tali ragioni, concorda in ordine alla necessità di prevedere tempi rapidi di esame delle proposte di legge in discussione.

  Donatella FERRANTI, presidente, nel prendere atto della richiesta del relatore Molteni e dell'orientamento espresso nel corso del dibattito dai gruppi parlamentari, evidenzia come sia necessario pervenire all'adozione di un testo base, in riferimento al quale andrà fissato il termine per la presentazione di proposte emendative.

  Nicola MOLTENI (LNA), relatore, fa notare come la Commissione potrebbe procedere, all'adozione del testo base già nella seduta programmata per la giornata di domani.

  Donatella FERRANTI, presidente, ricorda, a tale proposito, che sono stati nominati due relatori, i deputati Ermini e Molteni, per cui è necessario che costoro presentino una proposta di testo base da sottoporre alla Commissione. Rammenta che le proposte di legge in titolo sono state poste all'ordine del giorno della Commissione Pag. 28sia nella seduta di domani, sia in quella del prossimo giovedì.

  Nicola MOLTENI (LNA), relatore, preannuncia che da parte sua sarà proposta come testo base la proposta di legge C. 3777 a sua firma.

  Donatella FERRANTI, presidente, dopo aver ricordato che sono stati nominati due relatori in merito ai provvedimenti in esame, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale.
C. 4220 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 marzo 2017.

  Donatella FERRANTI, presidente, dopo aver preso atto che nessuno intende intervenire, avverte che nel corso di questa settimana si concluderà l'esame preliminare del provvedimento. Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.15.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 21 marzo 2017. — Presidenza della Presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la Giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 15.15.

Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi.
C. 3671-ter Governo ed abb.

(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Donatella FERRANTI, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Ermini, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge recante «Delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza», nel testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.
  In proposito, rammenta che il provvedimento in discussione deriva dallo stralcio dell'originario disegno di legge A.C. 3671, concernente la «Delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza», presentato alla Camera dei deputati l'11 marzo 2016.
  Evidenzia che la Commissione Giustizia, assegnataria del disegno di legge A.C. 3671 in sede referente, ha rappresentato la richiesta di procedere allo stralcio dell'articolo 15 del predetto disegno di legge, inerente la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi, al fine di farlo procedere in abbinamento alla proposta di legge A.C. 865 Abrignani, vertente sulla stessa materia.
  Rammenta che la proposta di legge A.C. 865 era stata, infatti, inizialmente assegnata alla X Commissione in sede referente il 12 marzo 2014 e l'esame in quella sede è iniziato il 1o ottobre 2015. Il provvedimento, coinvolgendo anche le competenze della Commissione II Giustizia, è stato poi assegnato alle Commissioni riunite II e X in sede referente il 9 ottobre 2015. Le Commissioni riunite hanno successivamente sospeso l'esame dell'A.C. 865 in attesa della presentazione del preannunciato disegno di legge del Governo sulla riforma delle procedure concorsuali, che avrebbe contenuto anche una parte relativa alla disciplina dell'amministrazione straordinaria. Il disegno di legge del Governo (A.C. 3671) è stato presentato alla Camera l'11 marzo 2016 e assegnato alla II Commissione in sede referente il 31 marzo 2016. Nel corso dell'esame dell'A.C. 3671, nella seduta del 12 maggio 2016, la Pag. 29II Commissione ha approvato la proposta della Presidente di richiedere all'Assemblea lo stralcio dell'articolo 15. Nella seduta del 18 maggio 2016, l'Aula ha, pertanto, deliberato lo stralcio.
  Fa presente che il disegno di legge risultante dal suddetto stralcio, A.C. 3671-ter con il titolo: «Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza», è assegnato alla X Commissione, in sede referente. Conseguentemente all'assegnazione alla X Commissione dell'A.C. 3671-ter, la proposta di legge A.C. 865 Abrignani, vertente sulla stessa materia, è stata nuovamente assegnata in sede referente in via esclusiva alla X Commissione, il 15 luglio 2016.
  Ciò premesso, in riferimento ai contenuti del provvedimento in discussione, segnala che lo stesso, enunciando i principi e i criteri direttivi di delega per la riforma dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, persegue l'obiettivo di ricondurre tale istituto, la cui disciplina è attualmente frammentata in una pluralità di interventi legislativi, ad un quadro di regole generali comuni. Lo sforzo maggiore della riforma è dunque quello di coerenza sistematica, per unificare una disciplina, che fin dalla legge n. 95 del 1979, si è stratificata su leggi diverse, con l'obiettivo di contemperare le esigenze dei creditori e l'interesse pubblico alla conservazione del patrimonio e alla tutela dell'occupazione di imprese in stato di insolvenza che, per dimensione, appaiono di particolare rilievo economico sociale.
  Segnala, in particolare, che tra i principi e criteri direttivi, stabiliti dall'articolo 2, comma 1, del provvedimento, cui deve attenersi il Governo nell'esercizio della predetta delega, è prevista, in primo luogo, l'introduzione di un'unica procedura di amministrazione straordinaria, con finalità conservative del patrimonio produttivo, diretta alla regolazione dell'insolvenza di singole imprese ovvero, alle condizioni indicate dall'articolo 81 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, di gruppi di imprese che, in ragione della loro notevole dimensione, assumano un rilievo economico-sociale di carattere generale, anche sotto il profilo della tutela occupazionale (lettera a)). In secondo luogo (lettera b)), è prevista l'individuazione dei requisiti di accesso alla procedura, con riguardo all'esistenza congiunta di una serie di presupposti quali: uno stato di insolvenza; un rilevante profilo dimensionale, da commisurare alla media del volume di affari degli ultimi tre esercizi; un numero di dipendenti pari ad almeno 250 unità per la singola impresa e ad almeno 800 unità, da calcolare cumulativamente, in caso di contestuale richiesta di ammissione alla procedura di più imprese appartenenti al medesimo gruppo di imprese; concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali e di salvaguardia della continuità produttiva e dell'occupazione diretta e indiretta.
  Rammenta che viene, inoltre, stabilito che: l'intero procedimento si svolga, su domanda del debitore, dei creditori, del Ministero dello sviluppo economico o del pubblico ministero, dinanzi al tribunale sede della sezione specializzata in materia di impresa, all'esito di un'istruttoria improntata alla massima celerità, omessa ogni formalità non essenziale al rispetto dei princìpi del contraddittorio e del diritto di difesa (lettera c)); sia disciplinata l'operatività di misure protettive analoghe a quelle previste per il concordato preventivo, a decorrere dalla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accertamento dei presupposti per l'ammissione alla procedura (lettera d)); il tribunale, entro dieci giorni dal deposito della domanda, accertata la sussistenza dei sopra indicati presupposti di accesso alla procedura di amministrazione straordinaria, dichiari lo stato di insolvenza e disponga l'apertura della procedura stessa, nominando un giudice delegato (lettera e)).
  Evidenzia che particolari principi e criteri direttivi sono previsti in tema di nomina del commissario straordinario (lettera f)). In proposito, si prevede che: il Ministro dello sviluppo economico nomini con tempestività il commissario straordinario, ovvero, nei casi di eccezionale complessità, Pag. 30tre commissari straordinari, ai quali sono attribuite l'amministrazione e la rappresentanza dell'impresa insolvente, individuandoli tra gli iscritti nell'istituendo albo dei commissari straordinari, da regolamentare con la predeterminazione dei requisiti di indipendenza, professionalità, onorabilità, trasparenza e assenza di conflitti di interesse; tra i requisiti per la nomina a commissario straordinario, debbano essere individuati l'avere svolto funzioni di amministrazione o funzioni direttive nell'ambito di imprese di notevoli dimensioni o nell'ambito di procedure concorsuali di natura conservativa e l'aver maturato una specifica esperienza e professionalità nel campo della ristrutturazione delle imprese in crisi; lo stesso soggetto non possa essere investito della funzione commissariale con riferimento a più imprese contemporaneamente, salvo che si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo, ovvero in casi eccezionali e motivati; per i commissari straordinari debba essere stabilito il divieto, sanzionabile con la revoca dall'incarico, di ricevere incarichi professionali da professionisti incaricati della stessa funzione o di conferirli ai medesimi.
  Osserva che si prevede altresì che il commissario straordinario possa essere successivamente revocato, per giusta causa, dallo stesso Ministro, anche su istanza motivata del comitato di sorveglianza (lettera g)) e che siano stabiliti criteri e modalità di remunerazione dello stesso che tengano conto dell'efficienza ed efficacia dell'opera prestata (lettera i)). Tali criteri dovranno essere parametrati, secondo fasce coerenti con le dimensioni dell'impresa, all'attivo realizzato e al passivo accertato, nel rispetto dei tetti stabiliti per le altre procedure concorsuali, nonché al fatturato realizzato durante l'esercizio dell'impresa, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge per i compensi degli amministratori delle società pubbliche non quotate.
  Rammenta che ulteriori principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 2, comma 1, del provvedimento, sono volti a prevedere: che l'utilizzo degli ammortizzatori sociali per i lavoratori delle imprese in amministrazione straordinaria decorra dalla data di apertura della procedura per l'ammissione e continui fino all'esecuzione del programma predisposto dal commissario straordinario nonché all'adempimento degli obblighi di salvaguardia dell'occupazione correlati alla vendita dei complessi aziendali (lettera h)); che il tribunale, entro quarantacinque giorni dall'apertura della procedura per l'ammissione all'amministrazione straordinaria, previa acquisizione del parere favorevole del Ministero dello sviluppo economico e in considerazione del piano predisposto dal commissario straordinario, disponga con decreto l'ammissione del debitore all'amministrazione straordinaria, se risulta comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali ovvero, ove lo ritenga utile o necessario, conferisca ad un professionista iscritto nell'istituendo albo dei commissari straordinari, l'incarico di attestare, entro i successivi trenta giorni, la sussistenza dei presupposti per il recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, al fine di adottare il decreto di ammissione del debitore all'amministrazione straordinaria; in alternativa, che il tribunale dichiari aperta la procedura di liquidazione giudiziale (lettera l)); che per le società quotate in mercati regolamentati, per le imprese di maggiore dimensione, nonché per le quelle operanti nei servizi pubblici essenziali, il Ministro dello sviluppo economico possa direttamente disporre, in via provvisoria, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, con contestuale nomina del commissario straordinario. In tal caso il tribunale, accertata la sussistenza dei presupposti di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, conferma entro breve termine l'ammissione alla procedura medesima (lettera m)); che le imprese oggetto di confisca ai sensi a decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, siano ammesse all'amministrazione straordinaria anche in mancanza dei requisiti di cui lettere a) e b) già richiamate (lettera n)). In stretta relazione Pag. 31con le indicate esigenze di tutela dei creditori, rimane la previsione di un comitato di sorveglianza, nominato dal Ministro, di cui fanno parte anche i creditori nominati invece dal Tribunale. Il predetto comitato è chiamato a vigilare sull'attuazione del programma e sull'effettività delle prospettive di recupero economico dell'impresa (lettera o)).
  Fa presente che in tale prospettiva, si prevede che, unitamente al commissario straordinario, anche il comitato di sorveglianza, oltre che «una percentuale non irrisoria» di creditori, possa chiedere al tribunale la conversione della procedura in liquidazione giudiziale (lettera r)).
  Rammenta che si dispone, infine, che: debbano essere disciplinate le modalità con cui il tribunale, su ricorso del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare: 1) la sospensione ovvero lo scioglimento dei contratti pendenti; 2) il pagamento di crediti pregressi strategici al di fuori delle regole del riparto; 3) l'esonero dalle azioni revocatorie per i pagamenti effettuati dall'imprenditore (lettera p)); il programma di ristrutturazione e di cessione dei complessi aziendali, sia in termini di contenuti che di durata, debba essere attuato in modo flessibile, in base alle caratteristiche dell'impresa e dei mercati in cui opera, a tal fine richiamandosi la disciplina speciale di cui agli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge n. 347 del 2003 (lettera q)); debba essere disciplinato l'accesso delle imprese in amministrazione straordinaria, anche sulla base di proposte concorrenti (lettera s); per quanto non altrimenti disciplinato e in particolare per quanto attiene alla disciplina dei gruppi di impresa, trovino applicazione i criteri ispiratori della disciplina di cui al decreto legislativo n. 270 del 1999, sostituendo il fallimento con la liquidazione giudiziale (lettera t)).
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.20.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI