CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 marzo 2017
785.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 130

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 16 marzo 2017. — Presidenza della presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 18.45.

Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.
C. 1658-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Donatella FERRANTI, presidente, in sostituzione della relatrice Amoddio, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, la proposta A.C. 1658-B (on. Zampa ed altri), approvata dalla Camera in prima lettura nella seduta del 26 ottobre 2016, e, successivamente, dal Senato nella seduta del 1o marzo 2017 (A.S. 2583). In proposito, segnalo che durante l'esame del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento, sono state introdotte modifiche relative alla copertura finanziaria di alcune disposizioni (articoli 7, 12,16 e 21) e ad una maggiore specificazione dell'ambito di applicazione (articolo 11).
  Nel soffermarsi sulle modifiche apportate nel corso dell'esame svoltosi presso il Senato, segnala che l'articolo 7 del provvedimento prevede che gli enti locali « possono promuovere « (espressione introdotta dal Senato in luogo di « promuovono «) la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per accogliere minori non accompagnati, in modo da favorire l'affidamento familiare in luogo del ricovero in una struttura di accoglienza. Nel corso dell'esame al Senato, è stata altresì introdotta una clausola di invarianza finanziaria per l'attuazione delle disposizioni introdotte.Pag. 131
  Rammenta che l'articolo 11 stabilisce che presso ogni tribunale per i minorenni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, è istituito un elenco di tutori volontari disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle. All'elenco possono essere iscritti cittadini selezionati e formati dai Garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano – come specificato nel corso dell'esame al Senato – per l'infanzia e l'adolescenza, i quali possono collaborare con i tribunali (protocolli d'intesa) per promuovere la nomina dei tutori volontari. Laddove il Garante regionale non sia stato nominato, provvede temporaneamente l'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori. La previsione, come modificata nel corso dell'iter al Senato, si estende dunque alle regioni a statuto speciale.
  Evidenzia che l'articolo 12 introduce alcune modifiche al quadro normativo vigente in materia di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. In particolare, si prevede che tutti i minori non accompagnati, indipendentemente dalla richiesta di protezione internazionale, possono accedere al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR). La capienza del Sistema dovrà pertanto essere commisurata alle effettive presenze dei minori sul territorio nazionale (articolo 12, comma 1, lettera a)) e, come ulteriormente precisato al Senato, è comunque stabilita nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo. Per operare la modifica è integralmente riscritto il primo periodo dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 142 del 2015.
  Segnala che l'articolo 16 introduce una disposizione che riconosce in capo al minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale il diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o i legali rappresentanti delle comunità di accoglienza, e di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. A seguito della modifica introdotta al Senato, all'attuazione di tale disposizione si provvede nei limiti di spesa di 771.470 euro annui a decorrere dal 2017. A tale riguardo, rammento che nel testo approvato dalla Camera si provvedeva nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Rammenta che l'articolo 17, per quanto riguarda i minori non accompagnati vittime di tratta, con una novella all'articolo 13, comma 2, della legge n. 228 del 2003 (che istituisce uno speciale programma di assistenza per le vittime di tratta), stabilisce una particolare tutela per i minori attraverso la predisposizione di un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età (comma 1). Viene inoltre ribadita per tale categoria di minori l'applicabilità delle norme introdotte dalla proposta di legge in esame in relazione al diritto all'ascolto del minore e all'assistenza legale, di cui agli articoli 15 e 16 (comma 2). Per le finalità di tale comma 2, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, il comma 3 autorizza la spesa di 154.080 euro all'anno a decorrere dal 2017. Per l'attuazione delle restanti disposizioni è prevista una clausola di neutralità finanziaria (comma 4).
  Fa presente, infine, che l'articolo 21 reca le disposizioni finanziarie. Il comma 2, riformulato interamente dal Senato, quantifica la spesa conseguente alle previsioni recate dagli articoli 16 e 17, comma 3 della proposta di legge in 925.550 euro annui a decorrere dal 2017 e ne dispone la relativa copertura finanziaria, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali « della missione « Fondi da ripartire « dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente Pag. 132utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Per le disposizioni recate da tutti gli altri articoli del disegno di legge permane la clausola di neutralità finanziaria. Il Ministro dell'economia e delle finanze, come specificato nel corso dell’iter al Senato, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Ciò premesso, propone di esprimere nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento in discussione.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta della presidente.

D.L. 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.
C. 4286 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Walter VERINI (PD), relatore, fa presente che la Commissione Giustizia è chiamata ad esprimere il parere sul decretolegge n. 8 del 2017, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017».
  Precisa che l'esame della Commissione Giustizia si soffermerà sugli articoli 16 e 17 che attengono alle questioni di propria competenza. Si segnala che l'esame farà riferimento al testo originario del decreto-legge, considerato che sono ancora in corso di esame gli emendamenti presentati. Ricordo che il disegno di legge di conversione è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 20 marzo prossimo.
  Evidenzia che l'articolo 16 differisce di ulteriori due anni, fissandolo al 13 settembre 2020, il termine di efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, nonché delle relative sedi distaccate, previste dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 155 del 2012, di riforma della geografia giudiziaria. Già in sede di entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria (13 settembre 2012), l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 155 del 2012 ha previsto – in considerazione delle condizioni di inagibilità in cui versavano gli edifici che ospitano i tribunali de L'Aquila e Chieti gravemente danneggiati dal terremoto del 2009 – che per tali tribunali la riforma acquistasse efficacia a partire dal 13 settembre 2015. È poi intervenuto l'articolo 3-bis del decreto-legge n. 150 del 201315, che ha ulteriormente spostato l'efficacia della riforma al 13 settembre 2018. Su questa serie di differimenti interviene oggi il decreto-legge n. 8 del 2017 che fissa la data di efficacia della riforma della geografia giudiziaria per il distretto di corte d'appello de L'Aquila al 13 settembre 2020. Diversamente dalla proroga disposta dal decreto-legge del 2013, che era motivata dalle «perduranti condizioni di inagibilità delle sedi dei tribunali dell'Aquila e di Chieti, gravemente danneggiati dal terremoto del 6 aprile 2009 e per i quali sono in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le procedure di ricostruzione», quella odierna fa riferimento genericamente alle «esigenze di funzionalità delle sedi dei tribunali de L'Aquila e di Chieti, connesse agli eventi sismici del 2016 e 2017». La causa del differimento, dunque, non è più connessa con il terremoto del 2009, bensì con quelli del 2016 e 2017. La Relazione illustrativa specifica che l'intervento normativo «è finalizzato a non aggravare, sul versante del funzionamento degli uffici giudiziari, l'attività svolta nei tribunali abruzzesi, laddove, nell'attuale contesto di criticità complessiva del territorio regionale, si desse attuazione, anche per i tribunali dell'Aquila e di Chieti, alla soppressione prevista dalla riforma della geografia giudiziaria».
  Rammenta che l'articolo 17 contiene disposizioni in tema di sospensione di termini processuali. La disposizione, aggiungendo un ulteriore periodo al comma 9-ter dell'articolo 49 del decreto-legge 189/Pag. 1332016, prevede che le disposizioni sul rinvio d'ufficio delle udienze processuali – civili e amministrative – (comma 3) nonché quelle recanti il rinvio e la sospensione di numerosi termini processuali penali (comma 7) trovino applicazione, con riguardo ai soggetti residenti o aventi sede nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli-Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, a decorrere dal 26 e dal 30 ottobre 2016 (data degli eventi sismici) e sino al 31 luglio 2017, solo quando tali soggetti, entro il termine del 31 marzo 2017 dichiarino all'ufficio giudiziario interessato l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda. Il comma 3 dispone il rinvio d'ufficio, a data successiva al 31 maggio 2017, delle udienze dei processi civili, amministrativi e davanti ad ogni altra giurisdizione speciale in cui le parti o i loro difensori nominati prima del 24 agosto 2016 erano residenti (o avevano sede) nei medesimi comuni alla data del 24 agosto 2016. È in ogni caso fatta salva la facoltà delle parti interessate di rinunciare, espressamente, al rinvio. Ai sensi del comma 7, con riferimento ai processi penali in cui, al 24 agosto 2016, una parte o un difensore (nominato prima di tale data) risulti residente nei comuni terremotati il giudice li rinvia d'ufficio a data successiva al 31 maggio 2017 – fatte salve le ipotesi di cui al comma 8 – quando una delle parti o uno dei loro difensori risulti contumace o assente. Sono sospesi fino alla stessa data del 31 maggio 2017 i termini previsti dal codice di rito penale a pena di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni. Tale modifica, come si precisa nella relazione illustrativa, è volta a circoscrivere, con riguardo ai Comuni citati nella disposizione l'effetto delle misure di sospensione delle attività giudiziarie, alle reali esigenze connesse alla tutela dei soggetti coinvolti dal terremoto. Nel caso di mancata dichiarazione, gli effetti sospensivi previsti dal comma 9-ter, primo periodo, cessano al 31 marzo 2017. Restano comunque salvi quelli prodottisi fino a tale data. Il comma 9-ter prevede che le disposizioni sul rinvio d'ufficio delle udienze civili e amministrative (comma 3) e del processo penale (comma 7) nonché quelle recanti la sospensione di numerosi termini sostanziali e processuali (commi 4, 5 e 7) trovino applicazione con riguardo ai Comuni colpiti dagli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016 (di cui all'allegato 2), a decorrere da tali date e sino al 31 luglio 2017.
  Ciò premesso, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in titolo, in quanto le disposizioni di competenza della Commissione Giustizia sono volte a ridurre alcuni dei forti disagi che le popolazioni colpite dai recenti sismi continuano a subire quotidianamente.

  Andrea COLLETTI (M5S), nel preannunciare il voto favorevole dei deputati del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, rileva, tuttavia, l'opportunità, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 17 del provvedimento, di prevedere, anziché proroghe di anno in anno della sospensione di termini processuali che interessano i soggetti residenti nei comuni indicati nel medesimo articolo, misure definitive e di carattere strutturale.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva del relatore.

  La seduta termina alle 18.55.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 16 marzo 2017. — Presidenza della presidente Donatella FERRANTI.

Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale.
C. 4220 Governo.

(Esame e rinvio).

  La seduta comincia alle 18.40.

Pag. 134

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giuseppe BERRETTA (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare nella seduta odierna il disegno di legge C. 4220, che contiene una delega al Governo per la riforma delle disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale, disposizioni attualmente contenute non solo nel codice penale ma anche nel cosiddetto Codice dei beni culturali.
  Rammenta che il tentativo di riorganizzare il quadro sanzionatorio penale a tutela del nostro patrimonio culturale risale ormai a due legislature fa, quando fu avviato l'esame alla Camera del disegno di legge A.C. 2806; nella scorsa legislatura il disegno di legge del Governo A.S. 3016 fu invece presentato al Senato. In entrambi i casi, il progetto riformatore non ha superato la fase dell'esame da parte delle commissioni parlamentari in sede referente.
   Evidenzia che la relazione illustrativa del disegno di legge sottolinea che «l'esigenza di un intervento normativo organico e sistematico nella materia è resa indefettibile non solo dalle rilevanti criticità emerse nella prassi applicativa in riferimento alle disposizioni legislative vigenti, ma anche – e soprattutto – dalla circostanza che le previsioni normative in materia di repressione dei reati contro il patrimonio culturale...risultano attualmente inadeguate rispetto al sistema di valori delineato dalla Carta fondamentale. La Costituzione, infatti, in base al chiaro disposto degli articoli 9 e 42, richiede che alla tutela penale del patrimonio culturale sia assegnato un rilievo preminente e differenziato nell'ambito dell'ordinamento giuridico e colloca con tutta evidenza la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione a un livello superiore rispetto alla mera difesa del diritto all'integrità del patrimonio individuale dei consociati».
  Segnala che il disegno di legge all'esame della Commissione riprende in parte i provvedimenti delle scorse legislature e, secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa, si caratterizza per i seguenti aspetti: favorire la coerenza sistematica del quadro sanzionatorio penale, attualmente ripartito tra codice penale e codice dei beni culturali; assicurare l'omogeneità terminologica di tutte le disposizioni incriminatrici, riconducendole al concetto di reati contro il patrimonio culturale; introdurre nuove fattispecie di reato; innalzare le pene edittali vigenti, così da attuare pienamente il disposto costituzionale in forza del quale il patrimonio culturale e paesaggistico necessita di una tutela differenziata e preminente rispetto a quella offerta alla tutela della proprietà privata; introdurre aggravanti quando oggetto di reati comuni siano beni culturali.
  Nel passare all'esame del contenuto del provvedimento, segnala che l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge, delega il Governo ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale. A tal fine, il Governo è autorizzato ad apportare modifiche e integrazioni ai seguenti gruppi di disposizioni, che circoscrivono il perimetro della riforma: codice penale; codice dei beni culturali e del paesaggio. In particolare, la delega circoscrive la riforma alla parte IV, titolo II (sanzioni penali), capi I e II (artt. 169-181) del decreto legislativo n. 42 del 2004; testo unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. La riforma del citato testo unico dell'edilizia è limitata alla necessaria armonizzazione delle definizioni di bene culturale o paesaggistico, e alle fattispecie penali previste dall'articolo 44, comma 1, lett. c) del testo unico.
  Rammenta, altresì, che Il comma 2 dell'articolo 1 stabilisce quali sono le definizioni di bene culturale e di bene paesaggistico da applicare ai fini penali. In particolare, in base alla lettera a), per «beni culturali» si intendono le cose e i beni sottoposti a tutela ai sensi e per gli effetti delle disposizioni della parte II del Codice dei beni culturali (decreto legislativo n. 42 del 2004). In base alla lettera b), per «beni paesaggistici» si intendono le Pag. 135aree e gli immobili di cui all'articolo 134 del Codice dei beni culturali, che individua i seguenti beni: gli immobili e le aree individuati dall'articolo 136 e che sono dichiarati (in seguito ad apposito procedimento) di «notevole interesse pubblico» o sono sottoposti a tutela da un piano paesaggistico regionale. L'articolo 136 elenca i seguenti beni: cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali; ville, giardini e parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza; complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale; bellezze panoramiche e punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze; le aree che risultano essere tutelate per legge (cioè indipendentemente da una dichiarazione di interesse pubblico) e che l'articolo 142 individua in maniera precisa in un lungo elenco che può essere riassunto, in linea di massima: nei territori costieri o contermini ai laghi, nei corsi d'acqua, nelle zone alte di montagna, ghiacciai; parchi e riserve nazionali o regionali; foreste e boschi; zone umide; vulcani e zone di interesse archeologico.
  Segnala che il comma 3 dell'articolo 1 individua 19 principi e criteri direttivi (lettere da a) a u)) che dovranno orientare il Governo nell'esercizio della delega. In particolare i principi sono i seguenti:
   a) prevedere i delitti di distruzione, danneggiamento, deturpamento o imbrattamento di beni culturali o paesaggistici, delineandone i contorni penali e processuali penali. In base alla lettera a) il Governo dovrà qualificare le condotte di distruzione, danneggiamento, deturpamento o imbrattamento di beni culturali o paesaggistici come autonome fattispecie di reato, di natura delittuosa. In sostanza, l'attuale disciplina prevista dagli articoli 635, 639, 733 e 734 del codice penale dovrà essere rivista per inasprire la repressione dei reati, considerando tutte le condotte come delitto e trasformando le attuali aggravanti in autonomi illeciti penali. Contestualmente, il Governo dovrà abrogare le aggravanti degli articoli 635 e 639 c.p. nonché le contravvenzioni degli artt. 733 e 734 c.p. Rammenta che attualmente l'articolo 635 c.p. considera come circostanza aggravante il danneggiamento di cose di interesse storico o artistico ovunque ubicate rispetto al reato base di danneggiamento (distruzione, dispersione, deterioramento di cose mobili o immobili altrui). Mentre il reato base è punito a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 309 euro, la presenza della citata circostanza aggravante comporta attualmente la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la procedibilità d'ufficio. Inoltre, in caso di reato aggravato, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna. Analogamente, l'articolo 639 c.p. delinea il delitto di deturpamento e imbrattamento di cose altrui e qualifica come aggravato il fatto commesso su cose di interesse storico o artistico (reclusione da 3 mesi a un anno e multa da 1.000 a 3.000 euro; in caso di recidiva reclusione da 3 mesi a 2 anni e multa fino a 10.000 euro). In queste ipotesi aggravate il delitto è procedibile d'ufficio e il giudice può disporre l'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l'obbligo a sostenerne le relative spese o a rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna. Ricorda che l'articolo 733 c.p. punisce a titolo di contravvenzione chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un'altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio. La pena, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico Pag. 136storico o artistico nazionale è l'arresto fino ad un anno o l'ammenda non inferiore a 2.065 euro. Può essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque danneggiata. L'articolo 734 c.p. punisce a titolo di contravvenzione la distruzione o il deturpamento di bellezze naturali, commessi mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo. Deve trattarsi di luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità e la pena è l'ammenda da 1.032 a 6.197 euro. Segnala che, per ciascuno di tali delitti il Governo dovrà prevedere: la pena della reclusione non inferiore a un anno e non superiore a 5 anni; ipotesi colpose, con una pena ridotta in misura non superiore alla metà; la relazione illustrativa del disegno di legge evidenzia che si tratta del primo caso di fattispecie colposa di delitto contro il patrimonio e che tale scelta è da ricondurre alla preminenza che la Costituzione riconosce al patrimonio culturale; la procedibilità d'ufficio; la subordinazione della concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna. Rammenta che il Governo è delegato anche a coordinare i delitti contro i beni culturali e paesaggistici di nuova introduzione con: i reati previsti dagli articoli 169 e 170 del Codice dei beni culturali; In proposito, rammento che l'articolo 169 del codice (Opere illecite) punisce con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 775 a 38.734 euro: chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura o esegue opere di qualunque genere sui beni di cui all'articolo 10; chiunque, senza autorizzazione, procede al distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli e altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, e anche se non vi sia stata la dichiarazione di interesse culturale, prevista dall'articolo 13; chiunque esegue lavori di assoluta urgenza, volti a impedire danni notevoli ai beni, senza dare immediata comunicazione alla Soprintendenza ovvero senza inviare i progetti dei lavori definitivi per l'autorizzazione; chiunque non osserva l'ordine di sospensione lavori impartito dal soprintendente.
  Rammenta, altresì, che l'articolo 170 (Uso illecito) punisce «chiunque destina i beni culturali ad uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico o pregiudizievole per la loro conservazione o integrità». La contravvenzione è punita con l'arresto da sei mesi ad un anno e l'ammenda da 775 a 38.774 euro. In questa ipotesi (uso illecito), quindi, oggetto del disvalore della disposizione non è l'alterazione del bene nella sua materialità, quanto la distorsione dell'uso del bene dalla sua finalità tipica, distorsione che può (anche) comportare conseguenze pregiudizievoli sul piano della integrità materiale del bene medesimo. Occorre osservare, peraltro, come in relazione alla indeterminatezza della disposizione in esame sono stati da tempo sollevati dubbi di legittimità costituzionale per possibile violazione del principio di tassatività; i delitti di inquinamento ambientale, di disastro ambientale aggravati, per inquinamento prodotto in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, previsti dal Titolo VI-bis (Dei delitti contro l'ambiente) del codice penale. Ricordo che l'articolo 1 della legge n. 68 del 2015 ha introdotto nel libro secondo del codice penale il nuovo Titolo VI-bis (Dei delitti contro l'ambiente), con il quale si prevedono sei nuovi delitti: inquinamento ambientale; disastro ambientale; traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività; impedimento del controllo; omessa bonifica; ispezione di fondali marini.
  In particolare, il nuovo articolo 452-bis del codice penale punisce l'inquinamento ambientale sanzionando con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento «significativi e misurabili» dello Pag. 137stato preesistente «delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo e del sottosuolo» (n. 1) o «di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna» (n. 2). Il secondo comma prevede un'ipotesi aggravata (aumento di pena fino a un terzo), quando il delitto sia commesso in un'area naturale protetta o sottoposta a specifici vincoli, ovvero un danno di specie animali o vegetali protette. Segnala che l'articolo 452-quater è relativo alla fattispecie di disastro ambientale, punito con la pena della reclusione da 5 a 15 anni. Il delitto è definito, alternativamente, come: un'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; un'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; l'offesa all'incolumità pubblica determinata con riferimento sia alla rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione ambientale o dei suoi effetti lesivi, sia al numero delle persone offese o esposte al pericolo. Anche il disastro ambientale è aggravato se commesso in un'area protetta o sottoposta a vincolo o in danno di specie animali o vegetali protette. Tanto il delitto di inquinamento ambientale quanto quello di disastro ambientale possono essere commessi per colpa. In tali casi, le pene per i reati-base sono diminuite – articolo 452-quinquies – fino ad un massimo di due terzi (primo comma). Una ulteriore diminuzione di un terzo della pena è prevista per il delitto colposo di pericolo ovverosia quando dai comportamenti di cui agli artt. 452-bis e 452-quater derivi il pericolo di inquinamento ambientale e disastro ambientale;
   b) prevedere il delitto di furto di bene culturali. Rammenta che attualmente, infatti, l'ordinamento penale non prevede una specifica fattispecie penale né un'aggravante.
  Rammenta che quando il bene culturale appartiene a un privato si applica la disciplina generale del codice penale e dunque l'articolo 624 c.p. (Furto), che punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 154 a 516 euro chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. Si applicano anche, se ricorrono, le aggravanti previste dal codice penale (articolo 625 c.p.) anche per il furto in abitazione (articolo 624-bis), nonché le attenuanti (articolo 625-bis). Quando il bene culturale appartiene non a privati ma allo Stato, si applica l'articolo 176 del Codice dei beni culturali, che punisce con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 31 a 516 euro, l'impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato. È prevista una aggravante speciale (reclusione da uno a sei anni e multa da 103 a 1.033 euro) se il fatto è commesso da chi abbia ottenuto concessione di ricerca. Segnala che per questo nuovo delitto dovrà essere prevista una pena base significativamente più elevata rispetto a quella prevista per il furto: reclusione da 2 a 8 anni. In presenza di circostanze aggravanti, quali quelle già individuate dal codice penale, reclusione da 4 a 12 anni. Il disegno di legge richiama le circostanze aggravanti comuni, previste dell'articolo 61 c.p. e le specifiche aggravanti del delitto di furto previste dall'articolo 625 c.p;
   c) prevedere l'aggravante del delitto di devastazione e saccheggio, quando la condotta riguarda beni culturali. Evidenzia che la lettera c) delega il Governo a intervenire sul delitto di devastazione e saccheggio, previsto dall'articolo 419 del codice penale, per introdurre un'ipotesi aggravata quando il fatto è commesso su beni culturali o istituti e luoghi della cultura. Ricorda che L'articolo 419 del codice penale punisce con la reclusione da 8 a 15 anni chiunque commette fatti di devastazione o di saccheggio senza con questo intendere attentare alla sicurezza dello Stato (fattispecie di devastazione, saccheggio e strage di cui all'articolo 285 c.p.). La pena è aumentata se il fatto è commesso su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito. Quanto ai luoghi della cultura, si ricorda che ai sensi dell'articolo 101 del d.lgs. 42/2004 – come modificato dall'articolo 2, comma 1, lett. rrr), del d.lgs. 62/2008, sono Pag. 138istituti e luoghi della cultura i musei (struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio), le biblioteche (struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio), gli archivi (struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca), le aree e i parchi archeologici (rispettivamente, sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica e ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto), i complessi monumentali (insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica). Gli istituti ed i luoghi della cultura che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico. Le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi della cultura che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale. Sottolinea che quando il delitto abbia ad oggetto i beni culturali e i luoghi di cultura, dunque, il Governo dovrà prevedere l'aumento della pena (della reclusione da 8 a 15 anni) in misura non inferiore a un terzo e non superiore alla metà;
   d) prevedere l'aggravante del delitto di ricettazione, quando la condotta ha ad oggetto beni culturali. Rammenta che il Governo dovrà prevedere un aumento di pena in misura non superiore alla metà quando il delitto di ricettazione, di cui all'articolo 648 c.p., abbia ad oggetto beni culturali. Al proposito, ricorda che l'articolo 648 c.p. punisce a titolo di ricettazione con la reclusione da 2 a 8 anni e con la multa da 516 a 10.329 euro chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, ovvero di furto aggravato. Se invece il fatto è di particolare tenuità, la pena è della reclusione sino a 6 anni e della multa sino a 516 euro;
   e) prevedere il delitto di illecita detenzione di un bene culturale. Evidenzia che il Governo dovrà introdurre una nuova fattispecie penale per punire l'illecita detenzione di un bene culturale. Il delitto, che troverà applicazione quando il fatto non integri gli estremi della più grave ricettazione, consiste nel fatto di detenere un bene culturale conoscendone la provenienza illecita, e dovrà essere punito con la pena della reclusione non superiore, nel massimo, a 8 anni e della multa non superiore, nel massimo, a 20.000 euro;
   f) innalzare le pene per il delitto di alienazione beni culturali. Rammenta che il Governo dovrà intervenire sul delitto di alienazione di beni culturali, previsto dall'articolo 173 del Codice dei beni culturali, per innalzarne le pene. La delega non prevede la riforma della fattispecie penale, ma solo un intervento sulla sanzione penale. Ricorda che l'articolo 173 del Codice dei beni culturali punisce con la reclusione fino a un anno e con la multa da 1.549,50 a 77.469 euro le violazioni delle disposizioni esistenti in materia di alienazione. Nello specifico, commette il reato: chiunque aliena beni culturali senza autorizzazione (ivi compresi beni ecclesiastici); chiunque, essendovi tenuto, non presenta la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; l'alienante di un bene culturale che consegna la cosa soggetta a prelazione, in pendenza del termine previsto per l'esercizio del relativo diritto. Il disegno di legge, invece, prevede la reclusione fino a Pag. 139due anni e la multa non superiore a 80.000 euro;
   g) prevedere l'aggravante del delitto di esportazione illecita, quando il bene culturale ha un valore rilevante. Evidenzia che la tale lettera delega il Governo a intervenire sul delitto di uscita o esportazione illecite di beni culturali, previsto dall'articolo 174 del Codice dei beni culturali, per innalzare la pena quando il delitto abbia ad oggetto beni culturali di rilevante valore. Al proposito, rammenta che l'articolo 174 punisce l'illecita uscita o esportazione (trasferimento all'estero) di beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, ovvero il mancato rientro dei beni di cui sia stata autorizzata l'uscita, alla scadenza del termine previsto. Si tratta, nel caso di specie, di delitto, punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni o con la multa da 258 a 5.165 euro. Oltre ai beni culturali espressamente richiamati, il delitto ricorre anche nei casi in cui la condotta illecita riguardi i beni di cui all'articolo 11 del codice, lettere f) (fotografie esemplari di opere cinematografiche e simili), lettera g) (mezzi di trasporto aventi più di 75 anni), lettera h) (beni e strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica). È prevista la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. Nel caso in cui il reato sia commesso da «chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti culturali, è prevista la pena accessoria dell'interdizione da una professione o da un'arte, ex articolo 30 c.p. Sottolinea che il Governo dovrà sanzionare l'illecito penale con la pena della reclusione non inferiore a 2 anni e non superiore a 5 anni, quando i beni culturali trasferiti all'estero abbiano «rilevante valore»;
   h) prevedere il reato di possesso ingiustificato di strumenti per compiere ricerche archeologiche. Evidenzia che il Governo dovrà introdurre una nuova contravvenzione, a carico di chiunque sia ingiustificatamente colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli in aree di interesse archeologico. Ricorda che attualmente l'articolo 175 del Codice dei beni culturali (Violazioni in materia di ricerche archeologiche) punisce con l'arresto fino a un anno e l'ammenda da 310 a 3.099 euro: chiunque esegue ricerche archeologiche ovvero opere per il ritrovamento di beni culturali senza concessione o non osserva le prescrizioni imposte; ovvero ancora chi non denuncia nel termine prescritto le cose rinvenute fortuitamente ovvero non provvede alla loro custodia temporanea. Il reato di omessa denuncia ha carattere omissivo permanente (Cassazione penale, sezione III, 17 giugno 1997 n. 5732). Sempre per la Cassazione (sezione III, 5 ottobre 1994 n. 10401) devono considerarsi ritrovamenti per ricerca solo quelli su concessione espressamente finalizzata al ritrovamento di cose di interesse archeologico, mentre devono considerarsi rinvenimenti fortuiti tutti quelli che avvengono fuori di un programma di scavi archeologici. Sottolinea che il possesso ingiustificato degli attrezzi dovrà realizzarsi all'interno dei seguenti luoghi: siti oggetto di dichiarazione di interesse archeologico particolarmente importante (articolo 10, comma 3, e articolo 13 del Codice); aree e parchi archeologici (articolo 101, comma 2, lettere d) ed e), del Codice); zone di interesse archeologico (articolo 142, comma 1, lettera m), del Codice); aree sottoposte a verifica preventiva dell'interesse archeologico (articolo 28, comma 4, del Codice e articolo 25 del d. lgs. n. 50 del 2016. La pena per il reato viene individuata nell'arresto non superiore nel massimo a due anni;
   i) inasprire le pene per il reato di contraffazione di opere d'arte. Fa presente che il Governo è delegato a rivedere la disciplina sanzionatoria del delitto di contraffazione di opere d'arte, previsto dall'articolo 178 del Codice. Ricorda che l'articolo 178 prevede la pena della reclusione da tre mesi a 4 anni e la multa da 103 a 3.099 euro (con aggravante se il reato è commesso da chi esercita attività commerciale e interdizione dalla professione) Pag. 140per la contraffazione di opere d'arte. Il reato è commesso da chiunque: al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico; anche senza aver concorso nei casi precedenti, pone in commercio o detiene per il commercio, o introduce nello Stato o comunque pone in circolazione come autentiche, le cose di cui al periodo precedente; autentica le medesime, conoscendone la falsità; ovvero, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette, ovvero mediante altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare come autentiche le medesime cose, conoscendone la falsità. Alla sentenza di condanna consegue la confisca delle cose di cui alla lett. a) e la pubblicazione della sentenza su tre quotidiani. Secondo la giurisprudenza, si tratta di un reato plurioffensivo, in quanto lesivo del mercato delle opere d'arte, del patrimonio artistico e della pubblica fede (Cassazione penale, sezione III, 31 marzo 2000 n. 4084). La giurisprudenza ha, altresì, chiarito che è per la configurazione del reato in questione è necessario un particolare valore della cosa contraffatta (Cassazione penale, sezione V, 20 aprile 1983 n. 3293). Evidenzia che, rispetto alla disciplina vigente, il Governo dovrà: innalzare la pena prevedendo la reclusione non inferiore a un anno e non superiore a 6 anni e la multa non superiore a 10.000 euro; configurare come delitto anche la contraffazione di opere che non sono soggette alle disposizioni di tutela, in quanto realizzate da autore vivente o la cui esecuzione risalga, se mobili, a meno di 50 anni o, se immobili, a meno di 70 anni (articolo 10, comma 5, del Codice); prevedere per questo delitto la pena della reclusione non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni e della multa non superiore a 5.000 euro;
   l) prevedere l'aggravante del delitto di riciclaggio, quando la condotta ha ad oggetto un bene culturale. Segnala che il Governo è delegato a introdurre una aggravante del delitto di riciclaggio, di cui all'articolo 648-bis c.p., per inasprire la repressione del reato che abbia ad oggetto beni culturali. Ricorda che, in base all'articolo 648-bis c.p., fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da 4 a 12 anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a 5 anni. La pena per la fattispecie aggravata dovrà essere aumentata fino alla metà;
   m) prevedere il delitto di attività organizzata finalizzata al traffico di beni culturali. Fa presente che la lettera m) delega il Governo a introdurre una autonoma fattispecie penale per reprimere il traffico organizzato di opere d'arte, con le seguenti caratteristiche: reato comune (chiunque); elemento soggettivo: dolo (al fine di conseguire un ingiusto profitto o vantaggio); condotta – con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, trasferisce, aliena, scava clandestinamente e comunque gestisce illecitamente beni culturali; pena – reclusione non inferiore a 2 anni e non superiore a 6 anni; PM competente – procura distrettuale. In relazione a questo delitto il Governo dovrà consentire operazioni sottocopertura e disciplinare la responsabilità delle persone giuridiche;
   n) prevedere un'attenuante per la collaborazione alle indagini. Segnala che il Governo dovrà disciplinare, in relazione tanto ai reati di nuova introduzione, quanto a quelli preesistenti, un'attenuante per colui che collabori concretamente con le autorità, al fine di evitare conseguenze ulteriori dell'attività delittuosa: nella ricostruzione del fatto; nell'individuazione degli autori; nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. Le Pag. 141pene potranno essere diminuite in misura non inferiore alla metà e non superiore a due terzi. Il Governo dovrà inoltre coordinare le attenuanti di nuova introduzione con l'articolo 177 del Codice dei beni culturali. Rammenta che il citato articolo 177 del Codice stabilisce, per l'uscita o l'esportazione illecite e per l'impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato (artt. 174 e 176 del Codice), una riduzione della pena da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva o comunque di notevole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti o trasferiti all'estero;
   o) prevedere un'aggravante quando il fatto cagioni un danno di rilevante gravità al patrimonio culturale o sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Osserva che, in relazione ai reati aventi ad oggetto beni culturali o beni paesaggistici, il Governo dovrà introdurre aggravanti per l'ipotesi in cui i fatti: cagionino un danno di rilevante gravità al patrimonio culturale; siano commessi nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale. In questo caso l'applicazione dell'aggravante comporterà anche l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dalla professione (ex articolo 30 c.p.);
   p) prevedere che i beni mobili registrati sequestrati nell'ambito di operazioni di tutela dei beni culturali siano impiegati in attività di tutela dei medesimi beni. Fa presente che, in base a tale principio, il Governo dovrà consentire l'impiego, per le finalità di tutela dei beni culturali, delle imbarcazioni, degli aeromobili e dei veicoli che siano sequestrati nell'ambito delle operazioni di contrasto ai commerci illeciti di tali beni. Saranno le forze di polizia a dover richiedere l'affidamento in custodia dei beni sequestrati;
   q) applicare la disciplina delle attività sotto-copertura alle indagini sul delitto di attività organizzata finalizzata al traffico di beni culturali. Rammenta che il Governo è delegato a estendere l'applicazione dell'articolo 9 della legge n. 146 del 2006, norma quadro sulle indagini sotto-copertura, anche alle attività di contrasto e di repressione del delitto di attività organizzata finalizzata al traffico di beni culturali. In particolare, si dovranno applicare le disposizioni sulla causa di non punibilità, sulla facoltà di omettere o ritardare gli atti di propria competenza, sull'acquisto simulato di beni e le relative attività di intermediazione; l'autorità giudiziaria, informata delle attività, potrà differire il sequestro fino alla conclusione delle indagini. In particolare, nelle operazioni sotto copertura potranno essere attivati e utilizzati siti nelle reti telematiche. Rammenta che l'articolo 9 della legge n. 146 del 2006, di ratifica della Convenzione e dei Protocolli ONU contro il crimine organizzato transnazionale, detta una disciplina generale delle operazioni sotto copertura, che sono autorizzate esclusivamente in relazione ad un catalogo di delitti (dalla falsità in monete alla contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi; dalla estorsione al sequestro di persona; dall'usura al riciclaggio all'impiego di denaro di provenienza illecita; nonché gravi altri reati previsti dal codice penale, dal T.U. immigrazione e dal T.U. stupefacenti; dalle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ai delitti con finalità di terrorismo e di eversione). La normativa nazionale esclude la punibilità degli ufficiali e agenti delle forze di polizia che, nei limiti delle proprie competenze, nel corso di specifiche operazioni di polizia, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai suddetti delitti, «danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego o compiono attività prodromiche e strumentali». L'esecuzione delle operazioni sotto copertura deve essere autorizzata e l'organo che dispone l'esecuzione delle operazioni deve darne preventiva comunicazione all'autorità giudiziaria Pag. 142competente per le indagini. Nell'ambito di operazioni sotto copertura, gli agenti possono omettere o ritardare gli atti di propria competenza, compiere attività controllate di pagamento di riscatti, ritardare l'esecuzione di provvedimenti di sequestro o l'applicazione di misure cautelari, dandone tempestiva comunicazione al PM. A tutela della riservatezza sulle operazioni e di coloro che le svolgono è prevista la reclusione da 2 a 6 anni per chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni;
   r) prevedere la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quando il delitto di attività organizzata finalizzata al traffico di beni culturali sia commesso a loro vantaggio. Osserva che il Governo è delegato a integrare il catalogo dei reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti, di cui al d.Lgs. 231/2001, con l'inserimento del nuovo delitto di attività organizzata finalizzata al traffico di beni culturali. Segnala che, come noto, la disciplina di cui al D.Lgs. 231 concerne gli enti, società ed associazioni (anche prive di personalità giuridica) privati, nonché gli enti pubblici economici, i quali sono responsabili (sulla base della specifica normativa) sotto il profilo amministrativo, per i reati commessi da determinati soggetti nell'interesse o a vantaggio dell'ente (o società o associazione). Rammenta che la sanzione pecuniaria a carico dell'ente «responsabile» del reato di attività organizzata finalizzata al traffico di beni culturali dovrà essere stabilita in un numero di quote fino a 1.000 e dovranno essere previste anche sanzioni interdittive;
   s) coordinare il nuovo quadro sanzionatorio penale con la normativa vigente. Fa presente che il Governo dovrà coordinare le nuove fattispecie penali, le nuove aggravanti e le modifiche introdotte con la riforma, con il codice penale e il Codice dei beni culturali, operando le eventuali abrogazioni necessarie.
   t) armonizzare le definizioni di beni culturali o paesaggistici, anche con riferimento ai reati edilizi. Osserva che tale lettera contiene l'unico principio e criterio direttivo che attiene a un seppur circoscritto intervento sul TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380). In base a questa lettera, infatti, il Governo dovrà: armonizzare i riferimenti normativi ai beni culturali o paesaggistici, ovunque rilevanti nella legislazione vigente ai fini penali, con le definizioni di cui agli articoli 10 e 134 del Codice dei beni culturali; estendere tale armonizzazione all'articolo 44, comma 1, lettera c), del TU edilizia. Rammenta che l'articolo 44, comma 1, lett. c) del TU prevede l'arresto fino a 2 anni e l'ammenda da 30.986 a 103.290 euro per il reato di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso;
   u) prevedere per i reati contro il patrimonio culturale la confisca penale obbligatoria. Fa presente che il Governo dovrà disciplinare la confisca penale obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il profitto o il prezzo. La confisca dovrà scattare tanto a seguito tanto della condanna quanto a seguito del patteggiamento della pena per uno dei reati disciplinati dalla riforma. Il legislatore delegato dovrà anche disciplinare la confisca per equivalente, quando non è possibile la confisca penale, cioè la confisca dei beni di cui il reo abbia la disponibilità per un valore corrispondente al predetto prezzo o profitto. Segnala, inoltre, che in base all'articolo 2 del disegno di legge, nell'attuazione della delega conferita dall'articolo 1 dovrà essere rispettato per ciascun decreto il seguente procedimento (comma 1): proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti; Pag. 143approvazione degli schemi di decreto legislativo da parte del Consiglio dei ministri; trasmissione alle Camere per l'espressione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari; 30 giorni per l'espressione del parere parlamentare; in assenza di parere i decreti possono essere comunque emanati. Analoga procedura – e rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi – si applica ai decreti legislativi integrativi e correttivi. Per questi, in base al comma 2, la delega resta aperta per 24 mesi (dalla data di entrata in vigore del decreto o di ciascuno dei decreti legislativi attuativi).

  Evidenzia, infine, che il comma 3 dell'articolo 2 reca la consueta clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dall'attuazione della riforma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate dovranno provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 18.45.