CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 marzo 2017
785.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 104

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Giovedì 16 marzo 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 18.35.

DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.
C. 4286 Governo.
(Parere alla VIII Commissione)
(Esame e conclusione – Parere favorevole)

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta, osserva che il decreto-legge, che si compone di 22 articoli, reca nuovi interventi urgenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
  Fa notare che il provvedimento è ancora in corso di trattazione presso la Commissione di merito, che sta esaminando le proposte emendative presentate al testo.
  L'articolo 1, che modifica gli articoli 2 e 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, Pag. 105prevede che il Commissario straordinario promuova un piano per dotare, in tempi brevi, i Comuni interessati dagli eventi sismici di studi di microzonazione sismica di livello III, sulla base di incarichi conferiti ad esperti iscritti o che abbiano presentato domanda di iscrizione all'elenco speciale dei professionisti. A tali fini, è, inoltre, prevista la stipula di una apposita convenzione per il supporto tecnico-scientifico del Centro per la microzonazione sismica (Centro MS) del Consiglio nazionale delle ricerche. L'articolo in esame prevede, altresì, l'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori alle soglie di rilevanza europea, mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel citato elenco speciale (comma 1). Si stabilisce che i comuni e le province interessate, in luogo dei soggetti attuatori, possano predisporre ed inviare i progetti degli interventi di ricostruzione pubblica al Commissario straordinario (comma 2).
  L'articolo 2 stabilisce che le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e gli enti locali delle medesime regioni procedano all'affidamento delle opere di urbanizzazione connesse alle strutture di emergenza, utilizzando la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando (comma 1). Per tali finalità, le stazioni appaltanti procedono al sorteggio all'interno dell'Anagrafe antimafia degli esecutori (di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016) o degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, di almeno cinque operatori economici, al fine di procedere all'aggiudicazione delle opere di urbanizzazione con il criterio del prezzo più basso (comma 2). È prevista inoltre l'anticipazione da parte delle regioni interessate, fino al 30 per cento, del contributo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione nel settore zootecnico da parte dei singoli operatori danneggiati (comma 3).
  L'articolo 3 interviene in materia di concessione di finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata, apportando due novelle all'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016. Con la prima novella, si estende anche al coniuge e alle persone legate da rapporti giuridicamente rilevanti in materia di unioni civili, la fattispecie in base alla quale non si applica la decadenza dai benefici in seguito ad alienazione degli immobili danneggiati. Si prevede, poi, l'applicazione anche agli immobili distrutti o danneggiati ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 189 del contributo previsto dall'articolo 6 del decreto n. 189.
  L'articolo 4 sostituisce il comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale disciplina una procedura specifica, anche in deroga alla normativa vigente, per l'avvio di interventi di immediata riparazione a favore degli edifici che hanno riportato danni lievi, ampliando i termini concessi ai privati per la realizzazione degli interventi di immediata esecuzione ammissibili a contribuzione ai sensi del citato decreto-legge n. 189 del 2016, individuando nel 31 luglio 2017 il termine ultimo entro il quale gli interessati possono adempiere all'obbligo di presentare la documentazione necessaria ai fini della fruizione del contributo per la ricostruzione privata.
  L'articolo 5 reca disposizioni finalizzate ad assicurare la validità dell'anno scolastico 2016/2017, in deroga alle disposizioni vigenti sul numero di giorni di lezione necessari e sulla frequenza minima richiesta agli studenti. Inoltre, con riferimento agli immobili, prevede la predisposizione di piani diretti ad assicurare il ripristino delle condizioni necessarie per la ripresa delle attività scolastiche ed educative nell’ anno scolastico 2017/2018. Per l'affidamento degli interventi funzionali alla realizzazione di tali piani si ricorre alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara.
  L'articolo 6 interviene sulle funzioni della Conferenza permanente, anche al fine di prevedere che l'approvazione dei progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei lavori relativi ai beni culturali riguardi solo gli interventi di competenza del Commissario straordinario per la ricostruzione e dei Ministri dei beni e delle attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti. Pag. 106La determinazione conclusiva del procedimento assunta dalla Conferenza, inoltre, comporta la non applicazione della disciplina concernente il rilascio di titoli abilitativi edilizi (permesso di costruire). Si prevede, altresì, la costituzione di Conferenze regionali, in luogo delle Commissioni paritetiche, per gli interventi privati e per quelli attuati dalle regioni e dalle Diocesi, sui quali è necessario esprimere pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali.
  L'articolo 7, che modifica in più punti l'articolo 28 del decreto-legge n. 189 del 2016, affida ai Presidenti delle Regioni i compiti di gestione dei rifiuti e delle macerie che il testo previgente attribuiva al Commissario straordinario. Viene conseguentemente soppresso il previsto Comitato di indirizzo e pianificazione delle attività di rimozione dei rifiuti. La disciplina della raccolta e del trasporto delle macerie viene modificata al fine di applicarla alle sole macerie insistenti su suolo pubblico o, nelle sole aree urbane, su suolo privato, nonché integrata in modo da garantire che tali attività, se effettuate su suoli privati, avvengano previo consenso del soggetto destinatario dei contributi per la ricostruzione. Vengono infine dettate disposizioni volte a precisare le finalità dell'utilizzo di impianti mobili di trattamento dei rifiuti.
  L'articolo 8 reca una serie di modifiche all'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 volte a rafforzare le misure per la legalità che era stato introdotto con l'obbligo di iscrizione ad una specifica Anagrafe delle imprese che intendono realizzare gli interventi di ricostruzione.
  L'articolo 9 reca disposizioni in materia di contributo per le attività tecniche per la ricostruzione pubblica e privata, apportando novelle all'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016 in materia di qualificazione dei professionisti. Con la novella al comma 4, si estende l'incompatibilità del direttore dei lavori, oltreché ai rapporti di parentela con i titolari dell'impresa stessa, anche ai rapporti di coniugio, di affinità ovvero ai rapporti giuridicamente rilevanti in materia di unioni civili. Con la lettera b), si prevede un aumento della percentuale massima di contributo riconosciuto per le prestazioni tecniche. Con la lettera c), si stabilisce che la normativa in materia di criteri per evitare la concentrazione di incarichi si applichi per i soli interventi di ricostruzione privata diversi da quelli previsti dall'articolo 8, vale a dire diversi dagli interventi di immediata esecuzione.
  Per migliorare le condizioni di vita, economiche e sociali, della popolazione dei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016, l'articolo 10 autorizza, per l'anno in corso, la concessione, a fronte di requisiti di accesso modificati, della misura nazionale di contrasto alla povertà denominata «sostegno per l'inclusione attiva» (SIA). Diversamente dal SIA nazionale, nelle zone terremotate il beneficio e il collegato progetto di inclusione è erogato ai soggetti in condizione di disagio economico identificato da un valore dell'ISEE, ovvero dell'ISEE corrente, pari o inferiore a 6.000 euro (3.000 euro per il SIA nazionale), nonché residenti e stabilmente dimoranti da almeno due anni, a far data rispettivamente dal 24 agosto o dal 26 ottobre, nei comuni delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 2016. Inoltre, è stato escluso dal calcolo ISEE il valore del patrimonio immobiliare riferito all'abitazione principale e agli immobili distrutti e dichiarati totalmente o parzialmente inagibili ed a quelli oggetto di misure temporanee di esproprio. Le modalità di concessione del SIA per i nuclei familiari delle zone terremotate saranno definite entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione con apposito decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze. Le risorse per l'intervento, nel limite di 41 milioni di euro per il 2017, sono a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.
  L'articolo 11 modifica la disciplina relativa alla sospensione dei termini degli Pag. 107adempimenti e dei versamenti tributari, prorogando alcuni termini e attribuendo alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli agricoltori la possibilità di contrarre finanziamenti agevolati per il pagamento dei tributi fino all'anno 2018. I lavoratori residenti nei comuni colpiti dal terremoto possono richiedere la cosiddetta «busta pesante» indipendentemente dal domicilio fiscale del sostituto di imposta. In particolare, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari prevista dal decreto ministeriale 1o settembre 2016 è prorogata fino al 30 novembre 2017. I termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme dovute all'INPS, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali sono sospesi, nei comuni interessati dai terremoti del 2016, dal 1o gennaio 2017 al 30 novembre 2017 (comma 2). L'articolo provvede infine, ai commi da 11 a 16, alla copertura degli oneri e alla compensazione degli effetti finanziari recati dalle disposizioni agevolative recate dall'articolo.
  L'articolo 12 estende, per il 2017, l'operatività della Convenzione tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze ed i Presidenti delle regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria del 23 gennaio 2017, relativamente alla misura di sostegno al reddito introdotta per il 2016 in favore di determinati lavoratori che hanno dovuto interrompere la propria attività lavorativa a seguito degli eventi sismici che hanno riguardato le suddette regioni a far data dal 24 agosto 2016.
  L'articolo 13 prevede che i tecnici professionisti possano essere incaricati dello svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi sismici in questione attraverso la compilazione della scheda AeDES. Lo stesso articolo disciplina i requisiti dei professionisti e il loro compenso. Inoltre, ai fini del riconoscimento di tale compenso, l'articolo prevede la non applicazione dei limiti quantitativi all'assunzione degli incarichi previsti dai commi 6 e 7 dell'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016.
  L'articolo 14 consente alle regioni interessate dagli eventi sismici di acquisire a titolo oneroso, al patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica (ERP), unità immobiliari ad uso abitativo (agibili e conformi alle norme edilizie e per le costruzioni in zona sismica) da utilizzare come soluzione alternativa a quelle attualmente previste per la sistemazione temporanea della popolazione residente in edifici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici. L'articolo disciplina altresì la ricognizione dei fabbisogni, la valutazione dell'opportunità economica degli acquisti (rimessa al Capo del Dipartimento della protezione civile) ed il trasferimento degli immobili, al termine della destinazione all'assistenza temporanea, al patrimonio di ERP dei comuni.
  L'articolo 15 autorizza la spesa di 20.942.3000 di euro, per il 2017, in favore del comparto bovino, ovino e suino delle regioni colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, per effetto dell'incremento dal 100 al 200 per cento della quota nazionale del sostegno supplementare per le misure adottate ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 2016/1613 della Commissione (che è in corso di modifica in tal senso). Autorizza inoltre, sempre per il 2017, la spesa di 2 milioni di euro per il settore equino nelle medesime zone (comma 1). Gli oneri derivanti dall'attuazione di quanto sopra sono anticipati dall'AGEA a valere sulle risorse disponibili del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, e successivamente reintegrate, entro il 31 dicembre 2017, alla stessa AGEA dalle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio ed Umbria (comma 2). Si prevede inoltre che, per gli anni 2017 e 2018, la concessione delle agevolazioni in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale (disposta ai sensi dell'articolo 10-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 185 del 2000) è rivolta Pag. 108prioritariamente alle imprese localizzate nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 (comma 3). Le imprese agricole ubicate nelle suddette Regioni nonché nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004 (comma 4). Viene quindi prolungato il termine per deliberare la declaratoria di eccezionalità degli eventi (comma 5) e incrementato, per il 2017, il Fondo di solidarietà nazionale di 15 milioni di euro per finanziare gli interventi compensativi ivi indicati (comma 6).
  L'articolo 16 differisce di ulteriori due anni, fissandolo al 13 settembre 2020, il termine di efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, nonché delle relative sedi distaccate, previste dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 155 del 2012, di riforma della geografia giudiziaria.
  L'articolo 17 contiene disposizioni in tema di sospensione di termini processuali. La disposizione, aggiungendo un ulteriore periodo al comma 9- ter dell'articolo 49 del decreto-legge n. 189 del 2016, prevede che le disposizioni sul rinvio d'ufficio delle udienze processuali-civili e amministrative – (comma 3) nonché quelle recanti il rinvio e la sospensione di numerosi termini processuali penali (comma 7) trovino applicazione, con riguardo ai soggetti residenti o aventi sede nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli-Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, a decorrere dal 26 e del 30 ottobre 2016 (data degli eventi sismici) e sino al 31 luglio 2017, solo quando tali soggetti, entro il termine del 31 marzo 2017 dichiarino all'ufficio giudiziario interessato l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda.
  L'articolo 18 (modificando alcune parti del decreto-legge n. 189 del 2016) prevede il potenziamento del personale (già dipendente di regioni, province, comuni ed altre amministrazioni regionali o locali) utilizzato per le attività di ricostruzione nei territori interessati dal sisma. Inoltre, reca disposizioni relative all'ufficio del Soprintendente speciale, prevedendo sia l'incremento delle unità di personale della segreteria tecnica di progettazione, sia la costituzione di apposita contabilità speciale.
  L'articolo 19 autorizza sia bandito (da parte della Presidenza del Consiglio) un concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di 13 dirigenti di seconda fascia del ruolo speciale della Protezione civile.
  L'articolo 20 qualifica come impignorabili le somme depositate su conti correnti bancari attivati dal Dipartimento della protezione civile e destinate esclusivamente al perseguimento delle finalità connesse con la gestione e il superamento delle situazioni di emergenza in conseguenza di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Il comma 1 dell'articolo 21 reca alcune correzioni meramente formali al decreto-legge n. 189 del 2016. Il comma 2 stabilisce che l'importo di 47 milioni di euro affluito al bilancio dello Stato a valere del capitolo 2368 dello stato di previsione delle entrate rimanga destinato, in conto esercizio 2016, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il contenuto del decreto-legge in esame è riconducibile nel suo complesso alla materia protezione civile, ascritta, dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni. In relazione a talune disposizioni rilevano inoltre le seguenti materie: giurisdizione e norme processuali, nonché ordinamento civile e penale, che rientrano tra le materie di legislazione esclusiva statale ex articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione; tutela dell'ambiente, assegnata alla competenza legislativa Pag. 109esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione; ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, che rientra tra le materie di legislazione esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione; governo del territorio, che rientra tra le materie di legislazione concorrente elencate nel terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

  La seduta termina alle 18.40.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 16 marzo 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il viceministro dell'interno, Filippo Bubbico.

  La seduta comincia alle 18.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Atto n. 394.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, avverte che il provvedimento di cui oggi la Commissione inizia l'esame, è stato assegnato con riserva, in quanto privo dei pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato. Pertanto la Commissione potrà concludere l'esame del provvedimento soltanto a seguito della trasmissione dei predetti pareri.

  Francesco SANNA, relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo deriva dalla legge n. 124 del 2015, la quale ha delegato il Governo ad adottare più decreti legislativi in materia di riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato. In particolare l'articolo 8, comma 1, lettera a) reca – tra le altre – specifica delega per: la «ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo»; la «conseguente revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche»; la «conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche»; l'utilizzo (previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze) di una quota parte – non superiore al 50 per cento – dei risparmi di spesa di natura permanente, derivanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'attuazione della presente delega, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 della medesima legge n. 124, recante clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre, con riferimento alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato, la legge delega fa salve «le competenze del Pag. 110medesimo Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le connesse risorse». La corrispondente delega è stata già esercitata con il decreto legislativo n. 177 del 2016.
  Lo schema di decreto legislativo in esame dà corso alla delega sopra ricordata. Esso opera la revisione ed il riassetto della normativa che disciplina le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi, protezione civile, difesa civile e incendi boschivi, nonché l'ordinamento del personale per gli aspetti non demandati alla contrattazione collettiva nazionale. Vengono a tal fine apportate novelle ai seguenti atti normativi vigenti: il decreto legislativo n. 139 del 2006, per le funzioni e i compiti del Corpo nazionale,; il decreto legislativo n. 217 del 2005, per l'ordinamento del suo personale. Le disposizioni dello schema concernono il Corpo nazionale e non incidono sui Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Valle d'Aosta. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  Il capo I dello schema, composto dagli articoli da 1 a 7, reca una riscrittura di molteplici disposizioni del decreto legislativo n. 139 del 2006, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229».
  L'articolo 1 dello schema novella gli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo n. 139 del 2006 I, relativo all'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il comma 1 modifica l'articolo 1 del decreto legislativo n. 139, il quale prevede che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia una struttura dello Stato ad ordinamento civile, incardinata nel Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Una prima novella prevista dal comma 1, lettera a) dello schema inserisce, entro il corpo normativo sopra ricordato, un richiamo al decreto legislativo n. 300 del 1999 (recante «Riforma dell'organizzazione del Governo»). Mediante tale richiamo normativo – come si evince dalla relazione illustrativa – si rimarca la collocazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito del Ministero dell'interno per lo svolgimento dei compiti primari di salvaguardia della vita e dei beni, riguardo alle funzioni di soccorso pubblico, anti-incendio, difesa civile. Una seconda novella inserisce, con riguardo alla prevenzione ed estinzione degli incendi su tutto il territorio nazionale, la previsione che siano da intendervisi incluse le «aree boscate». In tal modo si recepisce nel decreto legislativo n. 139 l'avvenuto trasferimento delle competenze relative alla lotta attiva contro gli incendi boschivi, disposto dal decreto legislativo n. 177 del 2016, con l'assorbimento del Corpo forestale presso altri Corpi. Tuttavia, le competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e loro spengimento con mezzi aerei sono state attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con particolare riguardo ai seguenti aspetti: concorso con le regioni nel contrasto degli incendi boschivi con l'ausilio di mezzi da terra e aerei; coordinamento delle operazioni di spegnimento, d'intesa con le regioni, anche per quanto concerne l'impiego dei gruppi di volontariato antincendi; partecipazione alla struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali. Per l'espletamento delle competenze di cui al comma 1 ed in relazione al trasferimento delle risorse di cui al successivo articolo 13, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia e finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, sono disciplinate: l'individuazione, nell'ambito del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del servizio antincendio boschivo e la sua articolazione in strutture centrali e territoriali; l'attività di coordinamento dei Nuclei operativi speciali e dei Centri operativi antincendio boschivo del Corpo forestale dello Stato, trasferita al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tramite le direzioni Pag. 111regionali. Per le esigenze addestrative del personale impegnato nella lotta attiva contro gli incendi boschivi anche con mezzi aerei, con specifici protocolli d'intesa adottati tra l'Arma dei carabinieri e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono individuate modalità di utilizzo congiunto dei relativi centri di formazione confluiti nell'Arma dei carabinieri. Il comma 1, lettera b) novella la previsione vigente relativa alla configurazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale del servizio – nazionale, si specifica ora – di protezione civile, introducendo la specifica «nazionale». In tal modo si recepisce la dicitura «Servizio nazionale della protezione civile», presente nella legge istitutiva del medesimo servizio, la legge n. 225 del 1992. Il comma 2 modifica l'articolo 2 del decreto legislativo n. 139, che enumera le strutture periferiche del Corpo nazionale. Esse sono, secondo la previsione finora vigente: a) direzioni regionali dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, di livello dirigenziale generale, istituite per lo svolgimento in ambito regionale delle funzioni di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo n. 139; comandi provinciali, di livello dirigenziale non generale, istituiti per l'espletamento in ambito provinciale delle funzioni di cui all'articolo 1; distretti, distaccamenti permanenti e volontari e posti di vigilanza, istituiti alle dipendenze dei comandi provinciali; reparti e nuclei speciali, per particolari attività operative che richiedano l'impiego di personale specificamente preparato, nonché l'ausilio di mezzi speciali o di animali. Il duplice ordine di novelle disposte dal comma 2 dell'articolo 1 dello schema incidono sia introducendo la previsione che le direzioni regionali possano essere altresì interregionali sia espungendo il riferimento ad un ambito provinciale dei comandi. In particolare l'ambito provinciale viene superato con la previsione che l'espletamento delle funzioni sia reso da parte dei comandi in «ambito sub-regionale», secondo espressione che parrebbe alludere ad un ambito comunque ’sovra-provinciale’. Il comma 3 modifica l'articolo 4 del decreto legislativo n. 139, il quale concerne i distaccamenti volontari. Una prima novella sopprime la previsione vigente della intesa (tra Ministero dell'interno e Regioni ed enti locali interessati), ai fini della costituzione di tali distaccamenti prevedendo previsto l'accordo, quale strumento di concertazione. Del pari, è soppressa la previsione dell'assegnazione a tali distaccamenti del personale volontario richiamato in servizio temporaneo. Si mantiene la previsione che le Regioni e gli enti locali possano contribuire) ai distaccamenti volontari con l'assegnazione in uso gratuito di strutture, mezzi, attrezzature ed equipaggiamenti. Ma a seguito della novellazione, tale contributo parrebbe destinabile esclusivamente alla costituzione di nuovi distaccamenti volontari, non già al potenziamento di strutture già esistenti. Così come si mantiene la previsione che le Regioni e gli enti locali possano contribuire al potenziamento delle dotazioni dei distaccamenti volontari. Una novella specifica che tale potenziamento delle dotazioni possa riguardare, oltre che attività di soccorso pubblico com’è nel dettato vigente, anche attività di soccorso pubblico integrato. Le attività cui si fa qui implicito preminente riferimento paiono essere quelle condotte in collaborazione tra Corpo nazionale dei vigili del fuoco e Servizio sanitario regionale.
  L'articolo 2 novella gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del decreto legislativo n. 139 del 2006, tutti collocati nel capo II, relativo al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il comma 1 modifica l'articolo 6 del decreto legislativo n. 139. L'attuale distinzione del personale del Corpo nazionale in permanente e volontario, è riformulata dalla lettera a) come distinzione tra personale di ruolo e volontario. Negli interventi di soccorso, è sancita una sovraordinazione del primo sul secondo. Rimane immutata la previsione che il rapporto di impiego del personale di ruolo sia disciplinato in regime di diritto pubblico. Riguardo al personale volontario, già l'articolo 6 del decreto legislativo n. 139 scandisce che esso non sia legato da un rapporto d'impiego all'Amministrazione. La Pag. 112novella rafforza tale previsione, aggiungendo che il personale volontario rimanga escluso dalla disciplina dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, dettata dal decreto legislativo n. 81 del 2015. Quest'ultima novella trova una sua rispondenza entro il medesimo decreto legislativo n. 81 con riferimento ai richiami in servizio del personale temporaneo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Inoltre la norma vigente prevede che il personale volontario sia iscritto in appositi elenchi istituiti presso i comandi provinciali. La novella sopprime tale richiamo ai comandi provinciali (espunti già dall'articolo 1 dello schema, relativamente alla modulazione delle strutture periferiche del Corpo nazionale). Inoltre la novella specifica che gli elenchi in cui viene iscritto il personale volontario siano distinti in due tipologie, per le necessità da un lato dei distaccamenti volontari, dall'altro delle strutture centrali e periferiche. La lettera b) pone alcune modifiche del comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 139, circa le qualifiche del personale dell'area operativa cui competano le funzioni di polizia giudiziaria. Le novelle riguardano la previsione che, nell'esercizio delle attività istituzionali, il personale di cui al comma 1 che espleta compiti operativi svolge funzioni di polizia giudiziaria e che al personale appartenente al ruolo che riveste le qualifiche di vigile del fuoco sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria; invece al personale appartenente agli altri ruoli dell'area e qualifiche della componente operativa del Corpo nazionale sono attribuite le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria secondo quanto previsto nelle disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al comma 1. Al medesimo personale sono riconosciuti, nei viaggi di servizio, i benefici concessi ai funzionari e agli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza per l'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto urbano e metropolitano. Il comma 2 modifica l'articolo 7 del decreto legislativo n. 139. La disposizione vigente prevede che il personale del Corpo nazionale, il quale esplichi il servizio di istituto nelle località ove hanno sede le strutture dipendenti dall'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale o in località limitrofe, possa essere utilizzato presso tali sedi per le esigenze connesse al funzionamento delle strutture medesime. La novella introduce la previsione che tale utilizzazione debba essere preceduta da una valutazione delle esigenze di servizio, ed effettuata per un periodo temporaneo nonché secondo criteri di rotazione. Il comma 3 modifica l'articolo 8 del decreto legislativo n. 139, relativo al reclutamento del personale volontario. Alla disposizione vigente prevede per il personale volontario (il quale è reclutato a domanda ed impiegato nei servizi di istituto a seguito del superamento di un periodo di addestramento iniziale) che siano disciplinati con regolamento governativo i requisiti, le modalità di reclutamento e d'impiego, l'addestramento iniziale, il rapporto di servizio e la progressione del personale volontario. La novella viene ad includere, nell'ambito materiale così delineato, le sanzioni disciplinari applicabili. Altra modifica – di coordinamento con l'impianto dello schema – sostituisce l'espressione «permanente» con «di ruolo» nella previsione vigente secondo cui al personale volontario nel periodo di richiamo si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di doveri, attribuzioni e responsabilità previste per il personale di ruolo di corrispondente qualifica. Il comma 4 modifica l'articolo 9 del decreto legislativo n. 139, relativo ai richiami in servizio del personale volontario. La novella è intesa ad espungere la menzione dell'ambito provinciale dei comandi, in conformità a quanto dettato in via generale dall'articolo 1 dello schema. I commi 5 e 6 modificano gli articoli 10, 11 e 12 del decreto legislativo n. 139, sostituendo l'espressione «permanente» con «di ruolo», in conformità alla generale previsione dell'articolo 1 dello schema circa il personale del Corpo nazionale. La novella del comma 6 altresì demanda a regolamento governativo non la mera determinazione delle modalità di applicazione e della gradazione delle sanzioni bensì anche la Pag. 113individuazione delle sanzioni disciplinari, senza tuttavia indicazione di norme generali regolatrici della materia.
  L'articolo 3 novella gli articoli da 13 a 23 del decreto legislativo n. 139 del 2006, collocati nel capo III, relativo alla prevenzione incendi. La novella recata dal comma 1 introduce, nella previsione della prevenzione che menziona solo il rischio di incendio, anche la menzione del rischio di esplosione. Il comma 2 modifica l'articolo 14 del decreto legislativo n. 139, il quale ha ad oggetto la competenza ed attività della prevenzione incendi. Le novelle mirano ad aggiornare la norma vigente al fine di: ricomprendervi una molteplice attività di certificazione, non più tutta racchiudibile entro il certificato di prevenzione incendi – bensì comprensiva di altre attività e documenti, ad esempio i verbali sostitutivi del certificato, nella fase di controllo dell'attività, o il nulla osta di fattibilità di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011, recante il regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi; disporre che le previsioni si applichino così ai «materiali» come ai «prodotti», per quanto concerne l'esercizio dell'attività di attestazione della conformità alla normativa di prevenzione incendi, o l'attività di studio, ricerca, sperimentazione e prova svolta dal Corpo nazionale ai fini antincendio, o l'attività di sviluppo degli aspetti interdisciplinari della prevenzione incendi; evidenziare la rilevanza dell'attività di studio, ricerca e analisi per la valutazione delle cause di incendio; precisare che le attività di organismi collegiali di normazione tecnica faccia riferimento anche agli organismi nazionali; evidenziare che nell'ambito della prevenzione incendi, oltre alle attività di formazione e di addestramento, rientrano altresì quelle di aggiornamento; specificare che la vigilanza ispettiva in materia di prevenzione incendi non si limita alle disposizioni emanate direttamente dal Corpo nazionale, ma riguarda anche la verifica che siano rispettate tutta la «normativa» in materia. Il comma 5 abroga l'articolo 17 del decreto legislativo n. 139, che disciplina la formazione, materia che diviene oggetto degli articoli 26-bis e 26-ter, introdotti nel decreto legislativo n. 139 dall'articolo 5 dello schema. Il comma 6 modifica l'articolo 18 del decreto legislativo n. 139, il quale ha per oggetto i servizi di vigilanza antincendio. In particolare vengono aggiunti ai luoghi dove può essere svolto servizio di vigilanza antincendio stazioni ferroviarie, metropolitane, aerostazioni, stazioni marittime, le attività di trasporto e carico e scarico di sostanza pericolose, infiammabili ed esplodenti, il controllo remoto degli impianti di rilevazioni e allarme incendio, effettuati anche per via telematica, con collegamento alle sale operative dei Comandi dei vigili del fuoco. Viene inoltra espunta la previsione che con decreto del Ministro dell'interno siano dettati i compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale. Il comma 7 modifica infatti l'articolo 19 del decreto legislativo n. 139, relativo alla vigilanza, con la specificazione che sia vigilanza ispettiva, con l'aggiunta della previsione che essa sia esercita altresì nei luoghi di lavoro, in raccordo con la normativa vigente. Il comma 10 modifica l'articolo 22 del decreto legislativo n. 139, relativo ai Comitati tecnici regionali per la prevenzione incendi. Le novelle ripetono quanto statuito in altre disposizioni dello schema, introducendo l'eventuale ambito interregionale per le Direzioni ed espungendo l'ambito provinciale per i Comandi (come già disposto dall'articolo 2 dello schema), nonché sopprimendo il riferimento al rilascio del certificato di prevenzione antincendi. Altra novella prevede che la composizione ed il funzionamento del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi siano disciplinati con decreto del Ministero dell'interno, non già con decreto del Presidente della Repubblica com’è nella disposizione vigente. Il comma 11 introduce l'articolo 22-bis nel decreto legislativo n. 139. Esso concerne il Comitato tecnico regionale in materia di pericolo di incidenti rilevanti. Quest'ultimo è stato previsto dal decreto legislativo n. 105 del 2015. La disposizione aggiuntiva qui introdotta colloca il comitato entro Pag. 114ciascuna Direzione (regionale o interregionale). Il comma 12 modifica l'articolo 23 del decreto legislativo n. 139, relativo agli oneri per l'attività di prevenzione incendi. La disposizione vigente prevede che i servizi relativi alle attività di prevenzione incendi di cui all'articolo 14, comma 2 siano effettuati dal Corpo nazionale a titolo oneroso, salvo quanto disposto da decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che individui le attività di prevenzione incendi rese a titolo gratuito. I decreti ministeriali prevedono, quanto ai servizi di vigilanza antincendio, che l'onere finanziario per i soggetti beneficiari sia determinato su base oraria, in relazione ai costi del personale, dei mezzi e delle attrezzature necessarie. La novella prevede da un lato che l'onere finanziario possa essere determinato anche su base forfettaria, dall'altro che l'onere finanziario, comunque determinato, tenga conto anche del consumo di carburante.
  L'articolo 4 apporta modificazioni al Capo IV del decreto legislativo n. 139 del 2006, recante disposizioni in materia di soccorso pubblico. In particolare, sono sostituiti gli articoli 24 (Interventi di soccorso pubblico) e 26 (Soccorso aeroportuale e portuale) e viene integrato il vigente articolo 25 (Oneri per i servizi di soccorso pubblico). Il comma 1 sostituisce l'articolo 24 del decreto legislativo n. 139. Il nuovo articolo, in materia di funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco prevede che il Corpo nazionale, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni, assicuri, in relazione alla diversa intensità degli eventi, la direzione e il coordinamento degli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali. Al medesimo fine di salvaguardia dell'incolumità, il Corpo effettua studi ed esami sperimentali e tecnici nello specifico settore, anche tramite la promozione e la partecipazione ad attività congiunte e coordinate con enti e organizzazioni anche internazionali. Rispetto al vigente articolo 24, comma 1 la disposizione affida al Corpo nazionale il compito di assicurare la direzione e il coordinamento degli interventi tecnici, nello svolgimento dei quali possono, quindi, essere coinvolte anche strutture diverse dal Corpo. Si ricorda che il vigente articolo 24, comma 4, affida al Corpo nazionale la direzione degli interventi tecnici di primo soccorso nel rispetto dei livelli di coordinamento previsti dalla vigente legislazione limitatamente agli eventi di protezione civile. La disposizione in esame, a differenza del testo vigente, precisa che l'attività del Corpo nazionale debba essere commisurata alla diversa intensità degli eventi, e che gli studi e gli esami effettuati dal Corpo nel settore possono prevedere la collaborazione con enti e organizzazioni anche internazionali. Enumera alcuni interventi tecnici ai quali il Corpo è tenuto a provvedere: l'opera tecnica di soccorso in occasione di incendi, di incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante crollo strutturale, di incidenti ferroviari, stradali e aerei e – ferma restando l'attribuzione delle funzioni di coordinamento in materia di protezione civile – di frane, di piene, di terremoti, di alluvioni o di ogni altra pubblica calamità in caso di eventi di protezione civile, ove il Corpo nazionale opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 225 del 1992; l'opera tecnica di ricerca, soccorso e salvataggio, anche con l'utilizzo di mezzi aerei; l'opera tecnica di contrasto dei rischi derivanti dall'impiego dell'energia nucleare e dall'uso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche, anche con l'impiego della rete nazionale di rilevamento della radioattività del territorio. Tali interventi tecnici di soccorso pubblico devono limitarsi ai compiti di carattere strettamente urgente e cessano al venir meno della effettiva necessità. Rispetto al vigente articolo 24, comma 2, le nuove disposizioni fanno menzione degli incidenti ferroviari, stradali e aerei, nonché dei terremoti; dell'opera tecnica di ricerca, soccorso e salvataggio, anche con l'utilizzo Pag. 115di mezzi aerei. Risulta, inoltre, inserito ex novo il riferimento all'impiego della rete nazionale di rilevamento della radioattività del territorio, organizzata in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge n. 321 del 1996. Quanto alle competenze istituzionali del Corpo nazionale in materia di difesa civile, sono riproposte le disposizioni di cui al vigente articolo 24, per le quali il Corpo nazionale: fronteggia, anche in relazione alla situazione internazionale, mediante presidi sul territorio, i rischi non convenzionali derivanti da eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone o beni, con l'uso di armi nucleari, batteriologiche, chimiche e radiologiche; concorre alla preparazione di unità antincendi per le Forze armate; concorre alla predisposizione dei piani nazionali e territoriali di difesa civile; provvede all'approntamento dei servizi relativi all'addestramento e all'impiego delle unità preposte alla protezione della popolazione civile, ivi compresa l'attività esercitativa, in caso di eventi bellici; partecipa, con propri rappresentanti, agli organi collegiali competenti in materia di difesa civile. È introdotta la previsione per la quale, su richiesta degli organi competenti, il personale e i mezzi del Corpo nazionale possono essere impiegati per interventi di soccorso pubblico ed attività esercitative in contesti internazionali. Limitatamente alle attività di soccorso pubblico rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in contesti emergenziali dichiarati ai sensi della legge n. 225 del 1992, resta ferma la possibilità di attingere al Fondo per l'anticipazione delle immediate e indifferibili esigenze di spesa, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno – Missione «Soccorso Civile» – Programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 93 del 2013. Quanto alle risorse strumentali del Corpo nazionale, sono riproposte le disposizioni di cui al vigente articolo 24, per le quali il Corpo nazionale dispone di idonee risorse strumentali, di reparti mobili attrezzati in modo specifico per il soccorso, della componente aerea, nautica, di sommozzatori e di esperti appartenenti ai Centri telecomunicazioni, nonché di reti di telecomunicazioni dedicate a copertura nazionale e di una rete per il rilevamento della radioattività e di ogni altra risorsa tecnologica ed organizzativa idonea all'assolvimento dei compiti di istituto. Viene disciplinata, con riferimento a particolari aspetti, la collaborazione tra il Corpo nazionale e gli enti territoriali: si prevede in particolare che il Corpo nazionale possa collaborare alla redazione dei piani di emergenza comunali e di protezione civile su istanza degli enti locali e delle regioni, previa stipula di apposite convenzioni che prevedano il rimborso delle spese sostenute dal Corpo nazionale per l'impiego delle risorse umane e l'utilizzo di quelle logistiche e strumentali necessarie Sulla base di preventivi accordi di programma, conclusi tra il Corpo nazionale e le Regioni che vi abbiano interesse, il Corpo nazionale pone, inoltre, a disposizione delle regioni risorse, mezzi e personale per gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi, con copertura degli oneri finanziari a carico delle Regioni. Il comma 2 apporta una modificazione all'articolo 25 del decreto legislativo n. 139, recante disposizioni sugli oneri per i servizi di soccorso pubblico. In particolare viene integrato il terzo periodo dell'articolo 25, comma 1, disponendo che le tariffe – sulla base delle quali viene quantificato il corrispettivo dovuto al Ministero dell'interno da parte del soggetto o dell'ente che richiede l'intervento nell'ipotesi in cui non sussista un imminente pericolo di danno alle persone o alle cose – siano «stabilite su base oraria o forfettaria in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessarie». Il comma 3 sostituisce l'articolo 26 del decreto legislativo n. 139, recante disposizioni in materia di soccorso aeroportuale e portuale. Il nuovo articolo, rubricato «Servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti e soccorso portuale», in relazione al servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti, prevede tra l'altro: che negli aeroporti civili e militari aperti al trasporto aereo commerciale, il Corpo nazionale Pag. 116eserciti la funzione di Autorità competente per gli aspetti di certificazione e sorveglianza del servizio di salvataggio e antincendio, in accordo con l'Autorità competente per l'aviazione civile (Enac) e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale; che negli aeroporti indicati nella tabella A inserita in allegato al decreto legislativo n. 139 dall'articolo 7, comma 7, del provvedimento in esame, il Corpo nazionale assicuri il servizio di salvataggio e antincendio nel rispetto delle disposizioni internazionali, comunitarie e nazionali, nonché degli appositi accordi con il gestore aeroportuale previsti dalle medesime disposizioni; che negli aeroporti nei quali il servizio di salvataggio e antincendio è fornito dal gestore o da altro soggetto autorizzato dall'Enac.
  L'articolo 5 introduce nel decreto legislativo n. 139 del 2006 il Capo IV-bis, costituito da due articoli, in materia di formazione. Il comma 1 introduce il Capo IV-bis, costituito dagli articoli 26-bis e 26-ter. In particolare, l'articolo 26-bis prevede: che le politiche di formazione abbiano ad oggetto le materie relative al servizio di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi su tutto il territorio nazionale e comprendano la diffusione della cultura sulla sicurezza nelle medesime materie; che le attività formative includano l'addestramento, l'aggiornamento e il rilascio delle relative attestazioni e abilitazioni, anche in favore del personale del Corpo nazionale; con riferimento alle esigenze connesse all'espletamento delle attività in materia di prevenzione incendi, di cui all'articolo 14, che al Corpo nazionale spetti un corrispettivo per lo svolgimento dell'attività formativa e addestrativa non rivolta al personale del Corpo medesimo; che il Corpo nazionale provveda alle attività formative anche in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle seguenti categorie di soggetti di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008: i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione di cui all'articolo 32, comma 4; il personale addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b); i lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi di cui all'articolo 116, comma 4. Ai lavoratori designati dai datori di lavoro di cui al richiamato articolo 43, comma 1, lettera b), che hanno partecipato ai corsi di formazione svolti dal Corpo nazionale o da enti pubblici e privati, viene rilasciato, previo superamento di prova tecnica, un attestato di idoneità. È demandata ad un decreto del Ministro dell'interno la determinazione delle modalità della separazione delle funzioni di formazione da quelle di attestazione di idoneità. Si prevede inoltre che il Corpo nazionale svolga, su richiesta degli interessati e con oneri a carico dei medesimi, le attività di formazione, addestramento e aggiornamento (compreso il rilascio delle relative attestazioni) nelle materie di specifica competenza nei confronti del personale e dei volontari di protezione civile e del personale e dei volontari antincendio boschivo; che svolga, infine, le attività di formazione di alta specializzazione.
  L'articolo 6 apporta modificazioni al Capo V del decreto legislativo n. 139 del 2006, recante disposizioni in materia di amministrazione e contabilità. In particolare, è sostituito l'articolo 27 (Introiti derivanti da servizi a pagamento) e viene integrato il vigente articolo 28 (Norme in materia di amministrazione e contabilità). Il comma 1 sostituisce l'articolo 27 del decreto legislativo n. 139. Il nuovo articolo, rubricato «Introiti derivanti da servizi a pagamento, da convenzioni e dalla attività di vigilanza», prevede: che gli introiti derivanti dai servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale e dalle convenzioni siano versati alla competente tesoreria dello Stato ed affluiscano nello stato di previsione dell'entrata, per essere riassegnati al pertinente programma di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno; che gli introiti derivanti dai servizi a pagamento resi in relazione alle attività di vigilanza e prevenzione incendi, e dall'attività di formazione svolta dal Corpo nazionale, siano destinati ad incrementare Pag. 117i fondi di incentivazione del personale del Corpo; che le risorse derivanti dallo svolgimento delle funzioni di controllo e vigilanza di cui al decreto n. 139 del 2006, nell'ambito della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, in applicazione dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 81 del 2008, siano riassegnate al pertinente programma di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. Rispetto al vigente articolo 27, che già disciplina la destinazione degli introiti derivanti dai servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale, viene disciplinata anche la destinazione degli introiti derivanti dalle convenzioni e delle risorse derivanti dallo svolgimento delle funzioni di controllo e vigilanza nell'ambito della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. Per quanto concerne gli introiti derivanti dalle convenzioni, ad essi si applica la medesima procedura di riassegnazione valevole per gli introiti derivanti dai servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale. Resta invariata la destinazione all'incremento dei fondi di incentivazione del personale del Corpo degli introiti derivanti dai servizi a pagamento resi in relazione alle attività di vigilanza e prevenzione incendi e dall'attività di addestramento e formazione svolta dal Corpo nazionale. Con la nuova disposizione si introduce inoltre una organizzazione su base regionale dei servizi amministrativo-contabili, a cura delle direzioni regionali e interregionali, costituenti una categoria di strutture periferiche del Corpo nazionale, di livello dirigenziale generale.
  L'articolo 7 novella gli articoli 29, 31, 34 e 35 del decreto legislativo n. 139 del 2006. Nel testo vigente, sono articoli tutti situati entro il capo VI del decreto legislativo n. 139, recante «Disposizioni finali e abrogazioni». A seguito della novellazione, gli articoli 29, 30 e 31 risultano collocati entro un capo VI recante «Disposizioni in materia di risorse logistiche e strumentali», mentre gli articoli 32, 33, 34, 35 e 36 permangono collocati in un capo (che diviene VII) dedicato alle disposizioni finali e abrogative. Il comma 2 modifica l'articolo 29 del decreto legislativo n. 139 del 2006. Questo articolo concerne, nel testo vigente, materiali e caserme, secondo titolazione che viene ora estesa sì da ricomprendervi anche mezzi, materiali, servizi logistici e strumentali. La novella modifica l'articolo nel senso di prevedere in via più generale che il Ministero (attraverso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile) provveda alle necessità tecnico-logistiche del Corpo nazionale (anche per il tramite delle direzioni regionali ed interregionali). Rimane immodificata la previsione che fa salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di servizio antincendio negli aeroporti. È introdotta la previsione che i beni mobili in uso diretto possano essere oggetto di convenzione o di contratti di permuta – a condizione non ne consegua pregiudizio alle esigenze istituzionali. La novella, oltre a specificare che le funzioni del Ministero siano esercitate dal suo Dipartimento per i vigili del fuoco, menziona altresì i progetti relativi alla manutenzione ed alla riqualificazione energetica degli immobili, fa salve, a fini di raccordo normativo, le disposizioni circa la scelta del contraente poste dal decreto legislativo n. 50 del 2016. Sempre entro l'articolo 29 del decreto legislativo n. 139, la disposizione vigente prevede che il materiale destinato al servizio antincendio ed al soccorso tecnico sia di proprietà del Ministero dell'interno, ad esclusione del materiale concesso dalle Regioni a titolo di comodato. La novella espunge il riferimento alle e specifica che non di soli «materiali» possa trattarsi bensì anche mezzi e attrezzature. Di nuova previsione è il comma 4 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 139. Vi si prevede che i controlli iniziali e le verifiche periodiche dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature destinato al servizio antincendio ed al soccorso tecnico possano essere effettuati direttamente dal Corpo nazionale. Tra le verifiche qui considerate, figurano altresì quelle periodiche sulle attrezzature di lavoro onde valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di Pag. 118sicurezza; si prevede che la formazione e l'abilitazione del personale del Corpo nazionale all'utilizzo dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature possono essere effettuate direttamente dal Corpo stesso nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. Questo vale anche per le attrezzature di lavoro per le quali sia richiesta una specifica abilitazione degli operatori. Infine, nel nuovo comma 5 posto nell'articolo 19 del decreto legislativo n. 139, si viene a prevedere che sia il Corpo nazionale a provvedere all'immatricolazione dei propri autoveicoli e mezzi speciali, nonché delle unità navali ed aeromobili. Del pari, il Corpo nazionale provvede agli accertamenti tecnici, all'immatricolazione, al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento per i veicoli in dotazione, ivi compresi quelli in prova. Questo, anche in deroga alle previsioni relative alla circolazione in prova È modificato l'articolo 31 del decreto legislativo n. 139, relativo ad uniformi ed equipaggiamento. Secondo la disposizione vigente, le uniformi e gli equipaggiamenti individuali in dotazione al personale del ruolo operativo del Corpo nazionale per lo svolgimento dei servizi di istituto sono fornite dal Dipartimento e restano di proprietà di quest'ultimo. La novella espunge il riferimento al ruolo operativo. Pertanto, diviene destinatario tutto il personale (incluso quello volontario). Rimane invece riservata al personale «che espleti attività operative» l'applicazione della previsione che esso sia munito di un distintivo di qualifica in corrispondenza delle funzioni esercitate, da apporre sulle uniformi nonché di un distintivo metallico di riconoscimento da utilizzare in occasione dello svolgimento del servizio d'istituto in abito civile. Infine la novella introduce – nella previsione vigente secondo cui con decreto ministeriale sono determinate le caratteristiche e le modalità di uso delle uniformi e degli equipaggiamenti nonché le caratteristiche e le modalità di uso dei distintivi – altresì le caratteristiche e modalità d'uso delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi del Corpo nazionale. Non è riprodotta la previsione che siffatti decreti ministeriali debbano essere pubblicati in Gazzetta ufficiale. È modificato l'articolo 34 del decreto legislativo n. 139, avente ad oggetto le disposizioni di attuazione che si intendono demandate a decreti del Presidente della Repubblica recanti regolamenti governativi, fatte salve le ipotesi in cui la disciplina di specifici istituti sia espressamente demandata a decreti ministeriali o interministeriali. La novella introduce una clausola di invarianza di spesa. È modificato l'articolo 35 del decreto legislativo n. 139, il quale enumera le norme abrogate. Già la disposizione vigente abroga la legge n. 930 del 1980 (recante «Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»), ad eccezione però di alcuni articoli (articoli 2, 3, 7 secondo comma, 32 per la parte relativa al trasferimento in soprannumero, 33 e 38). Tale eccezione ossia sottrazione all'abrogazione colà disposta, era intesa a far salve alcune disposizioni, finché non fosse intervenuta una nuova disciplina della materia. Tale rivisitazione giunge ora con l'articolo 4, comma 3 dello schema, per la parte che riscrive l'articolo 26 del decreto legislativo n. 139. Pertanto la novella abroga i commi 2, 3, 4 dell'articolo 2 nonché l'articolo 3 della legge n. 930 del 1980. È inserita infine una elencazione di luoghi in cui il Corpo nazionale presta il servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti e soccorso portuale.
  Il Capo II dello schema di decreto legislativo consta degli articoli da 8 a 12 e propone modifiche alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sull'ordinamento del personale dei vigili del fuoco.
  L'articolo 8 dello schema interviene sulla disciplina delle quote di riserva nei concorsi pubblici per l'accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ulteriori novelle sono proposte alle norme sull'immissione nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto e sulla promozione a capo reparto. Infine si modificano talune disposizioni Pag. 119sulle procedura di nomina a vice ispettore antincendi. L'articolo 8, in particolare al comma 1 modifica l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 217 del 2015 (recante Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). Tale comma 2, nel testo vigente, con riferimento ai concorsi pubblici per vigili del fuoco, attualmente: mantiene ferma la riserva prevista dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 215 del 2001; mantiene ferma la riserva prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 512 del 1996 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 609 del 1996), specificando, altresì, che essa opera in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di indizione del bando di concorso, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio; eleva del 20 per cento la riserva di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo n. 77 del 2002 in favore di coloro che hanno prestato servizio civile nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La novella in esame eleva al 35 per cento la riserva per il personale volontario. Il comma 2 dell'articolo 8 dello schema di decreto sostituisce integralmente l'articolo 12 del decreto legislativo n. 217 del 2005 sull'immissione nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, mentre il comma 3 propone un nuovo testo dell'articolo 16 concernente la promozione a capo reparto. All'accesso alla qualifica di capo reparto è dedicato il nuovo articolo 16. Secondo quanto prevede attualmente l'articolo 12 sono previste due procedure per l'accesso alla qualifica di capo squadra e di capo reparto: nel limite del 60 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale; nel limite del restante 40 per cento, mediante concorso interno per titoli, esame scritto a contenuto tecnico-pratico e successivo corso di formazione professionale;. Con la novella proposta: si riferisce la disciplina sull'accesso in esame alla sola qualifica di capo squadra; si mantiene la prima procedura per tutti i posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno e viene soppressa la seconda procedura. Inoltre la novella stabilisce che per partecipare al concorso non si debbano riportare, nel triennio – e non nel biennio come allo stato attuale – precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. Il comma 4 riprende, almeno in parte, la disciplina sulla nomina a capo squadra contenuta nel comma 6 vigente. Il nuovo testo proposto prevede che siano nominati i coordinatori che abbiano superato l'esame finale al termine del corso, nell'ordine della graduatoria finale, con decorrenza giuridica dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso stesso. Nel nuovo articolo 12 non sono riprodotte le previsioni recate dai commi 4 e 5 del testo vigente che disciplinano i casi in cui i candidati siano risultati contemporaneamente inseriti (in quanto vincitori o in quanto idonei) nelle graduatorie delle procedure di cui sopra. Il comma 5 del nuovo testo riprende in parte quanto previsto dal comma 7 nel testo vigente. Vi si prevede che un regolamento del Ministro dell'interno (di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, secondo le modifiche proposte) siano disciplinate: le modalità di espletamento delle procedure, (con riferimento ai titoli da ammettere, i punteggi da attribuire e la composizione delle commissioni esaminatrici); le modalità di svolgimento del corso di formazione; i criteri di definizione della graduatoria finale.. Analogamente a quanto previsto dall'articolo 12 per i capi squadra, anche il testo vigente dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 217 del 2005 stabilisce una doppia procedura per la promozione a capo reparto, finalizzata la prima (per titoli e poi con la frequenza di un corso) alla copertura del 60 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno; la seconda (per titoli, esame e poi con la frequenza di un corso) alla copertura del restante 40 Pag. 120per cento. Possono essere ammessi: alla procedura del primo tipo i capi squadra esperti che, al 31 dicembre, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica; alla seconda procedura il personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto che, alla predetta data, abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nel ruolo medesimo e che, nel quadriennio medesimo, abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale. Come nel caso precedente, il nuovo testo proposto dell'articolo 16 prevede, per tutti i posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, la sola procedura per titoli seguita dal corso di formazione (attualmente disciplinata dal comma 1, lettera a)). Il nuovo articolo 16 detta, poi, disposizioni concernenti: le cause ostative alla partecipazione al concorso; i criteri per l'ammissione al corso in caso di parità di punteggio; la nomina a capo reparto, con la relativa decorrenza agli effetti giuridici ed economici. Tali aspetti sono regolati in analogia a quanto previsto dallo schema di decreto per i capi squadra. Si demanda ad un decreto del Ministro dell'interno la definizione delle modalità applicative delle disposizioni in esame. Anche in questo caso, la novella inserisce il concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. Il comma 4 dell'articolo 8 dello schema di decreto in esame modifica l'articolo 21 del decreto legislativo n. 217 del 2005: mediante l'inserimento di un comma aggiuntivo si prevede una riserva di posti nelle procedure per la nomina di vice ispettore antincendi. L'articolo 21, comma 1, lettere a) e b), prevede le seguenti procedure per conseguire la nomina: a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso, per esami, consistenti in una prova scritta e un colloquio, con facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Un sesto dei posti è riservato agli appartenenti al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto in possesso del prescritto titolo di studio, per i quali si prescinde dai limiti di età. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito, e per il restante 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno, per titoli di servizio ed esami, consistenti in una prova scritta e in un colloquio, riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative in possesso, alla data del bando di indizione del concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni e del titolo di studio diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo tecnico-scientifico, che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario. Fermi restando tutti i requisiti previsti per la nomina, per i pubblici concorsi, il nuovo comma 6-bis stabilisce una riserva del 10 per cento dei posti a concorso per il personale volontario iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e che abbia effettuato almeno duecento giorni di servizio. Il requisito deve essere posseduto alla data di scadenza per la presentazione delle domande.
  L'articolo 9 propone modifiche ad alcuni articoli concernenti il personale direttivo e dirigente del Corpo dei vigili del fuoco al fine di introdurre riserve di posti – pari al 10 per cento dei posti a concorso – destinate al personale volontario in possesso dei requisiti prescritti, nelle procedure per l'accesso ai ruoli dei direttivi, dei direttivi medici, dei direttivi ginnico-sportivi. Le modifiche proposte riguardano gli articoli 41 (Accesso al ruolo dei direttivi), 53 (Accesso al ruolo dei direttivi medici) e 62 (Accesso al ruolo dei direttivi ginnico-sportivi) del decreto legislativo n. 217 del 2005. Tali articoli prevedono l'accesso alle qualifiche richiamate mediante concorso pubblico per titoli ed esami, con possibilità di prevedere prove preselettive. Possono partecipare ai concorsi coloro che soddisfino alcuni requisiti comuni: godimento dei diritti politici; rispetto dei limiti di età per l'ammissione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del Pag. 121fuoco; idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo; qualità morali e di condotta previste; gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi. Sono richiesti i seguenti titoli di studio: laurea magistrale in ingegneria o architettura (e abilitazione all'esercizio della professione) per i direttivi; laurea magistrale in medicina e chirurgia (e abilitazione all'esercizio della professione) per i direttivi medici; laurea magistrale in scienze motorie o sportive per direttivi ginnico sportivi. In ogni caso viene fatta salva l'eventuale diversa denominazione dei titoli di studio in applicazione delle disposizioni concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Per i direttivi e i direttivi medici, inoltre, il bando può richiedere il possesso di diplomi di specializzazione in relazione alle esigenze dell'amministrazione. Per tutte le procedure di accesso ai ruoli qui sopra ricordati sono previste quote di riserva pari al 20 per cento dei posti a concorso. Per tutti i ruoli qui considerati (direttivi, direttivi medici e direttivi ginnico-sportivi) la novella (agli articoli 41, comma 4, 53, comma 4 e 62, comma 4) prevede l'ulteriore riserva del 10 per cento destinata al personale volontario che sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato almeno 200 giorni di servizio. Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza fissata dal bando per la presentazione delle domande. Restano fermi tutti gli altri requisiti.
  L'articolo 10 propone modifiche ad articoli del titolo III del decreto legislativo n. 217 del 2005 – dedicato al personale non dirigente e non direttivo – al fine di prevedere riserve di posti per l'accesso ad alcuni ruoli. I ruoli interessati dalle modifiche proposte sono: ruolo degli operatori; ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili; ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici; funzionari amministrativo-contabili direttori; funzionari tecnico-informatici direttori. Riguardo al ruolo degli operatori, l'articolo 88 del decreto legislativo n. 217 del 2005 prevede che l'assunzione nelle qualifiche di operatore e di operatore tecnico avviene mediante selezione tra i cittadini italiani iscritti nelle liste di collocamento, in possesso di determinati requisiti. L'articolo 10, comma 1, introduce (nel citato articolo 88) un comma aggiuntivo: vi si prevede che la selezione avvenga con prelazione del personale volontario iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e che abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio (nuovo comma 2-bis). Per l'accesso al ruolo degli operatori sono richiesti i requisiti di carattere generale già menzionati nella scheda relativa all'articolo 9, nonché il titolo di studio della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche attività. I commi da 2 a 5, novellando alcuni articoli del decreto legislativo n. 217 del 2005, introducono una riserva di posti per l'accesso ai seguenti ruoli: collaboratori e sostituti direttori amministrativo-contabili; collaboratori e sostituti direttori tecnico-informatici; funzionari amministrativo-contabili direttori; funzionari tecnico-informatici direttori. La riserva è fissata in misura pari al 10 per cento dei posti messi a concorso ed è destinata al personale volontario che sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e che abbia svolto non meno di duecento giorni di servizio. Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande. Sono fatti salvi tutti gli altri requisiti richiesti per ciascuna qualifica, riconducibili a quanto già illustrato in relazione all'articolo 9 (ad eccezione dei diversi titoli di studio qui richiesti). Riguardo all'accesso al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili, l'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo n. 217 più volte citato, pone due distinte procedure: nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, la lettera a) prevede una procedura mediante pubblico concorso per esami, consistenti in due prove scritte e un colloquio, con possibilità di prevedere prove preselettive; per il restante 50 per cento, la lettera b) prevede un concorso interno per titoli di servizio ed esami, Pag. 122consistenti in due prove scritte e in un colloquio, riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso, alla data del bando di indizione del concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni, del titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, e che, nell'ultimo biennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. Si propone (articolo 10, comma 2, dello schema di decreto in esame) l'inserimento nell'articolo 97 di un nuovo comma 6-bis, relativo alla già menzionata riserva di posti del 10 per cento, applicabile alle procedure di cui alla lettera a) del comma 1. Similmente, per l'accesso al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici, l'articolo 108, comma 1, del decreto legislativo pone due distinte procedure per la copertura dei posti, consistente nel pubblico concorso per la copertura del 50 per cento dei posti disponibili (lettera a) e il concorso interno per titoli di servizio ed esami per il restante 50 per cento (lettera b), con modalità simili a quanto già illustrato precedentemente per i ruoli amministrativo-contabili. È richiesto il titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario. Si prevede (articolo 10, comma 3, dello schema di decreto in esame) l'inserimento nell'articolo 108 di un nuovo comma 6-bis, relativo alla già menzionata riserva di posti del 10 per cento, applicabile alle procedure di cui alla lettera a) del comma 1. L'articolo 119 sul ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori e l'articolo 126 sul ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori prevedono, ai fini dell'accesso ai rispettivi ruoli, lo svolgimento di concorso pubblico per esami, con possibilità di prove preselettive. Riguardo ai requisiti di carattere generale si rinvia, di nuovo, a quanto già ricordato in sede di commento all'articolo 9. Con riferimento ai titoli di studio, è richiesta la laurea magistrale ad indirizzo giuridico ed economico per i funzionari amministrativo-contabili, ad indirizzo tecnico-informatico per i funzionari tecnico-informatici. L'articolo 119, comma 4, prevede la riserva del 20 per cento di posti messi a concorso nel ruolo di funzionari amministrativo-contabili direttori al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso del titolo di studio, e degli altri requisiti prescritti, con un'anzianità di servizio effettivo di almeno sette anni alla data del bando di indizione del concorso. La modifica del presente comma introduce l'ulteriore riserva del 10 per cento a favore del personale volontario (articolo 10, comma 4, dello schema di decreto in esame). L'articolo 126, comma 4, prevede la riserva del 20 per cento di posti messi a concorso nel ruolo funzionari tecnico-informatici direttori al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso del titolo di studio, e degli altri requisiti prescritti, con un'anzianità di servizio effettivo di almeno sette anni alla data del bando di indizione del concorso. La modifica del presente comma introduce l'ulteriore riserva del 10 per cento a favore del personale volontario (articolo 10, comma 5, dello schema di decreto in esame). Per entrambi i suddetti ruoli, sono ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.
  L'articolo 11 introduce e disciplina la possibilità di attivare procedure di mobilità che consentano l'accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco da parte del personale appartenente ai corpi dei vigili del fuoco delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Val d'Aosta. Ulteriori disposizioni riguardano: il passaggio ad altri ruoli all'esito di accertamento di inidoneità psico-fisica; il computo dell'anzianità ai fini dell'accesso agli scrutini di promozione, alle riserve nei concorsi pubblici e alle quote di riserva nei concorsi pubblici. L'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del Pag. 1232005 stabilisce che l'accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco possa avvenire: mediante pubblico concorso oppure, limitatamente al ruolo degli operatori, mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento; mediante assunzione obbligatoria, per chiamata diretta nominativa, del coniuge, dei figli e dei fratelli degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio per causa di servizio (con taluni limiti posti da varie disposizioni presenti nel medesimo decreto legislativo). L'articolo 11, comma 1, aggiunge l'accesso mediante la mobilità dai corpi permanenti dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Val d'Aosta. Come specificato dal successivo articolo 132-bis (aggiunto dal comma 2), tali procedure di mobilità riguardano solamente i ruoli operativi di cui al Titolo I del decreto legislativo n. 217. Si tratta di personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-operative. I ruoli con funzioni tecnico operative interessati sono quelli istituiti dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005: a) ruolo dei vigili del fuoco; b) ruolo dei capi squadra e dei capi reparto; c) ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi. Il comma 2 introduce dell'articolo 132-bis al decreto legislativo n. 127 del 2005. Il nuovo articolo disciplina le modalità delle nuove procedure di mobilità in oggetto, chiarendo, al comma 1, che la nuova disciplina costituisce deroga all'articolo 70, comma 11, del testo unico sul pubblico impiego di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001. Tale comma 11 esclude il Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalla disciplina sul passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, recata dagli articoli 30 e seguenti del testo unico medesimo. Alla carenze organiche del Corpo nazionale si può quindi provvedere, a richiesta degli interessati e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione, mediante mobilità degli appartenenti ai Corpi permanenti delle Province autonome di Trento e Bolzano e della Regione Valle d'Aosta. Il comma 2 del medesimo articolo prevede che i soggetti beneficiari della mobilità siano in possesso dei requisiti richiesti per i rispettivi ruoli e che i percorsi formativi espletati siano compatibili con quanto previsto per l'accesso ai ruoli. In ogni caso (comma 3) il personale in mobilità può essere chiamato a frequentare un corso di formazione e di tirocinio operativo presso le scuole centrali antincendi o le altre strutture periferiche del Corpo nazionale. Il comma 3 modifica l'articolo 134, comma 3, del decreto legislativo n. 217, relativo al «Mutamento di funzioni e trasferimento di ruolo per sopravvenuta inidoneità psico-fisica». Vi si prevede che all'esito delle verifiche mediche disciplinate dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 134, il personale riconosciuto non idoneo in via permanente allo svolgimento delle funzioni proprie della qualifica di appartenenza ma idoneo al proficuo servizio e che acconsente di transitare dai ruoli tecnico-operativi nei ruoli tecnici amministrativo-contabili o tecnico-informatici, è collocato in altra qualifica dello stesso livello retributivo nella sede ove presta servizio ovvero, previo accordo con il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, in altra sede. Il Dipartimento può valutare i casi in cui il transito sia effettuabile anche in soprannumero. Secondo il nuovo testo proposto, solamente il personale ritenuto non idoneo in via permanente (a seguito degli accertamenti previsti dal comma 2 dell'articolo 134) transita, a domanda, nei ruoli tecnici amministrativo-contabili o tecnico-informatici.
  L'articolo 12 dispone che le due tabelle, allegate allo schema, vadano a sostituire le analoghe tabelle allegate al decreto legislativo n. 217 del 2005. Sono: tabella A, che determina (per ruoli e qualifiche) la dotazione organica dei ruoli del Corpo nazionale; tabella B, che determina le qualifiche dei dirigenti del Corpo nazionale e i corrispettivi incarichi di funzione loro conferibili. La nuova tabella A tiene conto del transito di alcune unità (390) dal Corpo forestale al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Pag. 124
  L'articolo 13 interviene sui ruoli speciali ad esaurimento delle unità di personale del Corpo forestale trasferite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi del decreto legislativo n. 177 del 2016 (il quale, com’è noto, ha disposto l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato, l'attribuzione delle relative funzioni, risorse strumentali e finanziarie, nonché il conseguente transito del personale). Si tratta, in questo caso, di 390 unità di personale (su un insieme complessivo che era di 7.781 unità, rispetto ad una dotazione organica di 9.360 unità) transitate dal Corpo forestale al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento, secondo le corrispondenze indicate in una tabella B allegata al medesimo decreto legislativo n. 177, mantenendo la medesima anzianità di servizio e l'ordine di ruolo. Il comma 1 articola diversamente – rispetto alla tabella B sopra ricordata, quale allegata al vigente decreto legislativo n. 177 – alcune qualifiche. In particolare, si vengono a prevedere (non occorre ricordare ogni volta, entro i ruoli speciali antincendio boschivo ad esaurimento AIB) alcune qualifiche, non presenti nella Tabella B. Sono le qualifiche di: capo squadra esperto (entro il ruolo dei capi squadra e dei capi reparto); vicedirettore (entro il ruolo dei direttivi). Tali variazioni ’recepiscono’, per i ruoli speciali antincendio boschivo ad esaurimento, la configurazione delle qualifiche valevole per il Corpo nazionale, come dettata dalla tabella A allegata al decreto legislativo n. 217 del 2005 (tabella modificata dall'articolo 12 dello schema). Il comma 2 mantiene alla nuova riarticolazione dei ruoli speciali antincendio boschivo, il regime disposto dal decreto legislativo n. 177 del 2016, di conservazione dell'anzianità di servizio e dell'ordine di ruolo, nonché l'applicazione delle disposizioni vigenti per il corrispondente personale del Corpo nazionale in materia di stato giuridico, progressione in carriera e trattamento economico. Il comma 3 ribadisce quanto previsto dall'articolo 15, comma 3 del decreto legislativo n. 177 del 2016, ossia che le cessazioni progressivamente determinatesi nei ruoli speciali antincendio boschivo ad esaurimento alimentano le facoltà assunzionali dei ruoli ordinari del Corpo nazionale.
  L'articolo 14 dello schema è posto entro un capo che reca l'intestazione: norme transitorie. Il comma 1 ha riguardo ai passaggi di qualifica disposti in attuazione delle norme ordinamentali vigenti, antecedenti il presente provvedimento. Dispone che i passaggi conseguenti all'attribuzione giuridica delle qualifiche superiori non determinino nuovi o maggiori oneri e che le spese conseguenti a tali promozioni rimangano a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio. Invarianza di spesa e ricorso agli ordinari stanziamenti di bilancio si applicano anche qualora le procedure concorsuali per i passaggi di ruolo e per i passaggi alle qualifiche superiori di un medesimo ruolo subiscano dilazioni. Si applica – ancora prevede la novella – l'articolo 143, comma 3 del decreto legislativo n. 217 del 2005 (come modificato dall'articolo 11, comma 4 dello schema). Quest'ultimo recita: «Ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'ammissione agli scrutini di promozione, ai concorsi interni e alle riserve nei concorsi pubblici, previsti dal presente decreto, non si applica l'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 1077 del 1970. Agli stessi fini si tiene conto della data di inquadramento giuridico nella qualifica e della sussistenza di eventuali cause di perdita dell'anzianità». Il comma 4 viene introduce la previsione che eventuali carenze del personale proveniente dai ruoli speciali antincendio boschivo ad esaurimento, possano essere fronteggiate con il temporaneo impiego del personale dei ruoli ordinari del Corpo nazionale. Questo, senza pregiudizio della progressione in carriera del personale dei ruoli ad esaurimento. Il comma 2 riguarda il personale volontario. Si prevede – finché non sia emanato regolamento che disciplini per questo personale i requisiti, le modalità di reclutamento e d'impiego, l'addestramento iniziale, Pag. 125il rapporto di servizio, la progressione del personale volontario, le sanzioni disciplinari – l'istituzione di due elenchi: un elenco individua le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale; un altro elenco individua le necessità delle strutture centrali e periferiche. In uno (solo) dei due elenchi confluiscono – a domanda – i volontari del Corpo nazionale già iscritti negli elenchi in vigore tenuti presso i Comandi (finora provinciali) dei vigili del fuoco.
  L'articolo 15 istituisce un nuovo Fondo, a partire dall'anno 2017, per valorizzare i compiti di natura operativa del soccorso pubblico svolti dai Vigili del Fuoco, ovvero le peculiari condizioni di impiego del personale del Corpo che conseguiranno alla revisione ordinamentale di esso. In base al comma 1, il nascente Fondo è posto nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, nell'ambito del programma di spesa «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico». Il comma 2 indica le risorse che alimenteranno il Fondo di cui sopra e le quantifica Il comma 3 opera in maniera duplice. Da un lato, fa cessare alla data del 30 settembre 2017 la corresponsione al personale dei Vigili del Fuoco di un contributo straordinario, stabilito dal comma 972 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208), di euro 960 su base annua, che era stato deciso nelle more dell'attuazione della delega sulla revisione dei ruoli delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate e per il riconoscimento dell'impegno profuso al fine di fronteggiare le eccezionali esigenze di sicurezza nazionale; da un altro lato, però, dispone la corresponsione di un assegno una tantum al medesimo personale dei Vigili del fuoco che risulti ancora in servizio in data 1 ottobre 2017. Il comma 4 demanda ad un futuro decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno e d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, l'individuazione delle modalità di utilizzazione delle risorse disponibili nel nuovo fondo per l'operatività del soccorso pubblico. Tale decreto sarà adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo in commento. Il comma 5 innanzi tutto quantifica gli oneri derivanti dai commi 2, lettera a) e 3. Inoltre, il comma 5 indica come fare fronte a tali oneri; per questo, vi sarà una corrispondente riduzione della spesa autorizzata dal comma 365 dell'articolo 1, della legge n. 232 del 2016. Si tratta perciò del comma la cui lettera c), come si è ricordato, era già stata richiamata dal comma 2 di questo articolo 15 dello schema. Poiché il riferimento contenuto nel comma 5 dell'articolo 15 abbraccia l'intero comma 365 dell'articolo 1, della legge n. 232 del 2016 (e non soltanto una delle sue lettere), potrebbe risultare suscettibile di approfondimento se la riduzione di spesa possa riguardare anche le somme destinate ad altre finalità e, quindi, interessare anche categorie diverse dagli appartenenti ai Vigili del Fuoco. Il comma 6 precisa che gli importi indicati al precedente comma i quali, come ricordato, sono pari a 56 milioni di euro per l'anno 2017 e a 86,030 milioni a decorrere dall'anno 2018, sono comprensivi degli oneri indiretti. In proposito, il comma presenta un riferimento all'articolo 17 (Copertura finanziaria delle leggi), comma 7, della legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica). La norma richiamata, così come modificata dall'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge n. 163 del 2016, stabilisce tra l'altro che per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la relazione tecnica contenga i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. Il comma 7 incarica il Ministro dell'economia e delle finanze di provvedere alle variazioni di bilancio necessarie, previa richiesta da parte delle amministrazioni interessate.
  L'articolo 16 autorizza il pagamento dei compensi per il lavoro straordinario prestato dal personale dei Vigili del Fuoco nel primo semestre dell'anno. La norma interviene Pag. 126nelle more del perfezionamento di un apposito decreto autorizzativo da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri e, in questo modo, da un lato assicura l'erogazione dei compensi, e dall'altro tiene ferma l'esigenza del perfezionamento del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'autorizzazione qui recata comunque vale entro i limiti massimi stabiliti dal decreto autorizzativo dell'anno precedente che, come avviene ogni anno, si basava sull'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422 (Nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato). Quest'ultimo, infatti, afferma che il lavoro straordinario, che può essere consentito soltanto per eccezionali esigenze di servizio riconosciute indilazionabili, è autorizzato con motivato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro interessato, previo parere del consiglio di amministrazione e di concerto con il Ministro per il [tesoro], entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio, il cui ammontare complessivo non può eccedere l'importo pari al corrispettivo di 140 ore annue per ciascuna unità del personale in servizio.
  L'articolo 17 stabilisce che l'attuazione delle disposizioni recate dallo schema di decreto in esame non comportino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 15 le quali, come è stato illustrato in precedenza, istituiscono il fondo per l'operatività del soccorso pubblico e indica le risorse che alimenteranno quest'ultimo.
  L'articolo 18, al comma 1, autorizza una revisione del decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 2002 (regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) e del decreto del Presidente della Repubblica n. 64 del 2012 (regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217). Siffatta revisione è da presumere sia da effettuare con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge n. 400 del 1988, ancorché tale richiamo normativa sia assente. Ed è revisione volta ad «armonizzare» le disposizioni di quei due regolamenti con quelle introdotte dal presente decreto legislativo. Il raggio di azione della revisione regolamentare è dunque posto nella «armonizzazione». Il comma 2 attribuisce (mediante novella all'articolo 13 della legge n. 521 del 1988) al Capo del Corpo la competenza relativa al rilascio dei titoli per l'esercizio delle attività di volo del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale competenza è, nella disposizione finora vigente qui incisa, attribuita al Ministro dell'interno (il quale peraltro ha già disposto in via amministrativa – con decreti ministeriali del 10 dicembre 2014 – la delega di tale funzione di rilascio dei titoli per l'esercizio delle attività di volo al dirigente generale-capo del Corpo nazionale – attribuendogli altresì la revoca dei titoli di volo, sulla falsariga dell'articolo 49 del regolamento di servizio, citato decreto del Presidente della Repubblica n. 64 del 2012, il quale ha previsto che il Dipartimento dei vigili del fuoco a procedere d'ufficio alla revoca del brevetto e al ritiro del libretto individuale di specialità, nel caso venga accertata in via definitiva l'inidoneità psico-fisica o attitudinale a svolgere l'attività affidata al personale specialista). La novella pertanto ’allinea’ le competenze (finora normativamente attribuite l'una al Ministro, l'altra al Dipartimento) circa, rispettivamente, il rilascio e la revoca dei titoli di volo del personale del Corpo nazionale. Il comma 3 novella, della legge n. 930 del 1980, il comma 1 dell'articolo 33. Secondo il dettato della disposizione quale vigente, «lo stato giuridico, l'orario di lavoro ed il trattamento economico del personale dei ruoli [nei servizi di supporto tecnico e amministrativo-contabile] sono regolati dalle vigenti disposizioni concernenti gli impiegati civili e gli operai dello Stato». Con la formulazione recata dalla novella (che inoltre sopprime il riferimento ai ruoli) si scandisce che tale personale sia assoggettato al regime di diritto pubblico, quale applicato ad alcune categorie di Pag. 127dipendenti pubblici (mantenute fuori della cd. privatizzazione del pubblico impiego) secondo la previsione recata dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

  Emanuele COZZOLINO (M5S) osserva che lo schema di decreto in esame è molto corposo e recepisce solo in parte la risoluzione 8-00217 approvata recentemente in Commissione. Rileva che l'impostazione dello schema pare tesa per buona parte semplicemente a rinominare alcune funzioni. Preannuncia che il suo gruppo formulerà osservazioni volte anche a inserire questioni non affrontate dallo schema. Preannuncia altresì la richiesta di audizioni.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 18.45.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 16 marzo 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il viceministro dell'interno, Filippo Bubbico.

  La seduta comincia alle 18.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista.
C. 3558 Dambruoso.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 marzo 2017.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni II e III, parere favorevole con condizioni e osservazioni della Commissione VII, parere favorevole con condizioni della Commissione IV, parere favorevole con osservazioni della Commissioni XI e parere favorevole con osservazione della Commissione XII, nonché il parere favorevole della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
  Avverte che il Presidente della V Commissione ha comunicato, con lettera del 14 febbraio 2017, che la Commissione da lui presieduta ha deliberato, nella medesima data, di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la trasmissione, entro il termine di tre giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame. Successivamente, lo stesso Presidente della V Commissione, ha informato, con lettera inviata in data odierna, che il rappresentante del Governo nel corso della seduta di oggi ha comunicato di essere in grado di trasmettere la relazione tecnica richiesta soltanto la prossima settimana. Il Presidente della V Commissione ha quindi fatto presente che la V Commissione si trova nell'impossibilità di esprimere il proprio parere prima della conclusione dell'esame in sede referente, con la conseguenza che essa si dovrebbe pronunciare direttamente per l'Assemblea, e ciò con effetti sul complessivo andamento dei lavori parlamentari, posto che la relazione tecnica non sarà disponibile alla data del previsto avvio della discussione in Assemblea. Tutto ciò premesso, il Presidente della V Commissione ha chiesto una valutazione in merito alla I Commissione, anche in vista di un'eventuale richiesta di differimento di una settimana della discussione del provvedimento in Assemblea, in modo da consentire alla Commissione bilancio di esprimere Pag. 128il proprio parere alla Commissione di merito e non direttamente all'Assemblea.
  Avverte quindi che, se la Commissione concorda, scriverà alla Presidente della Camera per sottoporle l'esigenza di differire di una settimana l'avvio della discussione del provvedimento in Assemblea.

  La Commissione concorda.

Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.
C. 1658-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 marzo 2017.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, avverte che sono pervenuti il nulla osta della II Commissione, il parere favorevole con osservazione della V Commissione, e il parere favorevole della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
  Avverte, altresì, che la XII Commissione non ha espresso il proprio parere.

  La Commissione delibera quindi di conferire il mandato alla relatrice, deputata Barbara Pollastrini, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 19.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 16 marzo 2017.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.05 alle 19.15.

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