CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 marzo 2017
783.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 159

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 14 marzo 2017. – Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 13.50.

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista.
Nuovo testo C. 3558.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 9 marzo scorso, l'espressione del parere di competenza alla I Commissione avrà luogo nella seduta di domani, 15 marzo 2017.
  Dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Gessica Rostellato, per la sua relazione introduttiva.

  Gessica ROSTELLATO (PD), relatrice, rileva preliminarmente che il testo risultante dall'esame in sede referente consta di dodici articoli e – secondo quanto evidenziato nell'articolo 1, comma 1, della proposta di legge e nella relazione illustrativa del testo originario – è volto ad introdurre nell'ordinamento, accanto alle Pag. 160misure di carattere repressivo già operanti, strumenti idonei a contrastare sul nascere la radicalizzazione e l'estremismo violento di matrice jihadista, nonché a predisporre misure di recupero e di reinserimento sociale di soggetti già coinvolti in fenomeni di radicalizzazione.
  Passando al contenuto della proposta di legge, segnala che l'articolo 1, oltre ad esplicitare le finalità del provvedimento, definisce come «radicalizzazione» i fenomeni che vedono persone simpatizzare o aderire manifestamente ad ideologie di matrice jihadista, ispirate all'uso della violenza e del terrorismo, politicamente o religiosamente motivati.
  Fa presente che l'articolo 1-bis dispone l'istituzione, presso il Dipartimento delle libertà civili e dell'immigrazione del Ministero dell'interno, del Centro nazionale sulla radicalizzazione (CRAD), per la cui composizione e per il cui funzionamento la norma rinvia ad un successivo decreto del Ministro dell'interno, che assicuri la presenza di rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute, nonché di qualificati esponenti di istituzioni, enti o associazioni operanti nel campo religioso, culturale, educativo e sociale e della Consulta per l'Islam italiano, istituita con decreto del Ministro dell'interno del 10 settembre 2005. Il CRAD elabora annualmente il Piano strategico nazionale di prevenzione dei processi di radicalizzazione e di adesione all'estremismo violento di matrice jihadista e di recupero dei soggetti coinvolti nei fenomeni di radicalizzazione, approvato dal Consiglio dei ministri, e si avvale, per lo svolgimento delle sue attività, dell'attività di monitoraggio svolta dal Dipartimento delle libertà civili e dell'immigrazione del Ministero dell'interno. Sullo schema di piano è prevista l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.
  Segnala che il compito di attuare il Piano strategico nazionale è attribuito, sulla base dell'articolo 1-ter, ai Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione (CCR), istituiti presso le Prefetture-Uffici territoriali del Governo dei capoluoghi di regione, presieduti dal Prefetto e composti da rappresentanti dei competenti uffici territoriali delle amministrazioni statali, degli enti locali e da qualificati esponenti di istituzioni, enti o associazioni operanti nel campo religioso, culturale, educativo e sociale in ambito regionale, nonché delle associazioni e organizzazioni che operano nel campo dell'assistenza socio-sanitaria e dell'integrazione, delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori. Al riguardo, al fine di meglio orientare le amministrazioni in sede di attuazione della disposizione, potrebbe essere opportuno precisare che – come di norma – occorre fare riferimento alle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
  Rileva che gli articoli 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies dispongono l'istituzione di un Comitato parlamentare composto da cinque deputati e cinque senatori, con specifici compiti di monitoraggio sul territorio nazionale, con particolare attenzione alle problematiche inerenti alle donne e ai minori. Più nel dettaglio, il Comitato, attraverso l'audizione dei soggetti interessati o l'esame di rapporti specifici, svolge attività di monitoraggio sulle scuole e sulle università, sugli ospedali e gli ambulatori pubblici, sulle carceri nonché sui luoghi di accoglienza e detenzione amministrativa dei migranti. Gli esiti dell'attività svolta e le eventuali proposte del Comitato sono l'oggetto di una relazione annuale al Parlamento. È prevista anche la trasmissione annuale al Parlamento di una relazione del Governo sulle politiche attuate in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista, nonché sui risultati ottenuti.
  L'articolo 2 dispone che le attività di formazione del personale delle forze di polizia, delle forze armate, dell'amministrazione penitenziaria, compresi il garante nazionale e i garanti locali dei diritti delle persone detenute o private della Pag. 161libertà personale, dei docenti e dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado, delle università, dei servizi sociali e socio-sanitari e delle polizie municipali, prevedono programmi e corsi specialistici, diretti a fornire elementi di conoscenza anche in materia di dialogo interculturale e interreligioso al fine di prevenire fenomeni di radicalizzazione ed estremismo violento di matrice jihadista.
  Dopo avere segnalato che la Commissione ha soppresso l'articolo 3, che disciplinava il sistema informativo sui fenomeni di radicalismo jihadista, rileva che l'articolo 4 introduce misure di carattere preventivo in ambito scolastico. In particolare, si prevede, ai commi da 1 a 3, l'elaborazione, da parte dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura, di linee guida sul dialogo interculturale e interreligioso, adottate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, comunicate agli uffici scolastici regionali e alle istituzioni scolastiche e periodicamente aggiornate. L'Osservatorio, inoltre, elabora, con cadenza annuale, un monitoraggio sulle iniziative avviate dalle istituzioni scolastiche.
  Il successivo comma 4 prevede la possibilità per le reti tra istituzioni scolastiche di stipulare convenzioni con università, istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio, per lo sviluppo di iniziative con la presenza di esperti secondo linee guida definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il comma 5 dispone in favore delle istituzioni scolastiche lo stanziamento di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 al fine di consentire l'accesso dei docenti e degli studenti a iniziative di dialogo interculturale e interreligioso con docenti e studenti di altre nazioni, coordinate dall'Osservatorio, e per l'istituzione di specifici programmi di contrasto all'odio on line attraverso il potenziamento delle infrastrutture di rete, con particolare riferimento alla connettività. Il comma 6 dispone l'incremento di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 dello stanziamento previsto, per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative, dall'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, al fine di finanziare le attività di formazione e di aggiornamento del personale e dei dirigenti scolastici statali e paritari. Al riguardo, a suo avviso, dovrebbe valutarsi l'opportunità di prevedere che l'incremento degli stanziamenti, previsto dalla disposizione, abbia carattere permanente, anche in considerazione della circostanza che i tempi necessari all'approvazione definitiva del provvedimento verosimilmente non consentiranno di impegnare interamente le risorse stanziate per l'anno 2017. Il comma 6-bis, infine, rinvia ad un accordo tra Stato e regioni l'individuazione delle modalità per l'attuazione di misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista nell'istruzione e formazione professionale.
  Si sofferma, quindi, sull'articolo 5, che reca interventi nell'ambito delle politiche attive del lavoro. In particolare, il comma 1, modificando l'articolo 4, comma 1, della legge n. 381 del 1991, che reca la disciplina delle cooperative sociali, introduce nella categoria delle persone svantaggiate i soggetti esposti ai rischi di radicalizzazione e di estremismo violento di matrice jihadista individuati dal Centro nazionale o dai Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione. Ricorda che il comma 3 del medesimo articolo 4 della legge n. 381 del 1991 prevede l'azzeramento delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate. Al riguardo, ritiene che la Commissione di merito debba verificare il coordinamento tra le disposizioni che si intende introdurre e la delega recata dall'articolo 6 della legge n. 106 del 2016, che delega il Governo a riformare il Terzo settore, l'impresa sociale e a disciplinare il servizio civile universale. Il comma 1, lettera g), del richiamato articolo 6, infatti, reca uno specifico criterio di delega volto Pag. 162alla ridefinizione delle categorie di lavoratori svantaggiati tenendo conto delle nuove forme di esclusione sociale, anche con riferimento ai principi di pari opportunità e non discriminazione di cui alla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea, prevedendo una graduazione dei benefici finalizzata a favorire le categorie maggiormente svantaggiate. In proposito, occorre altresì considerare che la definizione di lavoratore svantaggiato deriva dalla normativa dell'Unione europea, allo stato contenuta nel Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, che reca la definizione di lavoratore svantaggiato e di lavoratore molto svantaggiato.
  Fa presente, poi, che il comma 2 dell'articolo 5 del nuovo testo in esame, modificando l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015, attribuisce all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) il compito di promuovere percorsi mirati di inserimento lavorativo dei medesimi soggetti esposti ai rischi di radicalizzazione e di estremismo violento di matrice jihadista individuati dal Centro nazionale o dai Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione. Al riguardo, a suo parere, dovrebbe valutarsi l'opportunità sul piano sistematico di inserire nell'ambito della disciplina legislativa dei compiti dell'ANPAL una disposizione relativa alla promozione di percorsi di inserimento lavorativo destinati a una sola categoria di lavoratori. Da un punto di vista formale segnala, in ogni caso, che dovrebbe essere inserita una lettera q-ter), anziché q-bis).
  Osserva, inoltre, che l'articolo 5-bis autorizza la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 per il finanziamento di progetti per la formazione universitaria e post universitaria di figure professionali specializzate nella prevenzione e nel contrasto al radicalismo e all'estremismo violento di matrice jihadista, nel dialogo interreligioso, nelle relazioni interculturali ed economiche e nello sviluppo dei paesi di emigrazione.
  Il successivo articolo 6 reca misure relative alla comunicazione e informazione, prevedendo la predisposizione, nell'ambito del Piano strategico nazionale di cui all'articolo 1-bis del testo in esame, di progetti per lo sviluppo di campagne informative e di misure di comunicazione in partnership con altri soggetti, pubblici o privati, nonché sinergie tra i media nazionali. Si prevede, inoltre, la realizzazione da parte della RAI di una specifica piattaforma multimediale per la messa in onda di prodotti informativi e formativi in lingua italiana e araba.
  Infine, ricorda che l'articolo 7 stabilisce che il Ministro dell'interno, con un decreto di natura non regolamentare, adotti un Piano nazionale per garantire ai detenuti o internati un trattamento penitenziario che tenda alle loro rieducazione e deradicalizzazione nonché individui i criteri per l'ammissione negli istituti penitenziari di coloro che, sulla base dell'articolo 17, secondo comma, della legge n. 354 del 1975, nel promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera, sono in possesso di specifiche conoscenze delle culture e delle pratiche religiose nonché dei fenomeni di proselitismo, radicalizzazione e potenziale deriva terroristica.
  Conclusivamente, rileva che sul provvedimento in esame può, a suo avviso, esprimersi una valutazione complessivamente positiva, considerando con favore la scelta di affiancare le misure di carattere repressivo a interventi di prevenzione e recupero rispetto ai fenomeni di radicalizzazione. Con specifico riferimento ai profili di competenza della XI Commissione, si riserva di inserire nella sua proposta di parere osservazioni che riprendano gli elementi che ha segnalato in sede di relazione. Si riserva, altresì, di valutare eventuali sollecitazioni che dovessero essere formulate nel corso dell'esame.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito Pag. 163dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.
C. 4286 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che l'espressione del parere di competenza alla VIII Commissione avrà luogo nella seduta di domani, 15 marzo. Dà quindi la parola al relatore, onorevole Giuseppe Zappulla, per la sua relazione introduttiva.

  Giuseppe ZAPPULLA (MDP), relatore, rileva che, come si legge nella relazione illustrativa, il decreto-legge, nel quadro normativo già tracciato e costituito essenzialmente dal decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016, è volto a fronteggiare l'eccezionale reiterarsi di eventi sismici in concomitanza con il verificarsi di eccezionali condizioni climatiche avverse e calamità naturali che hanno interessato le aree terremotate delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Esso, pertanto, reca la previsione di misure derogatorie volte all'accelerazione delle procedure, al superamento della fase emergenziale, alla garanzia di condizioni socio-abitative adeguate, alla realizzazione degli interventi di ricostruzione e, infine, alla ripresa economica.
  Segnala preliminarmente che il provvedimento consta di ventidue articoli, suddivisi in tre Capi. Al Capo I, l'articolo 1 reca disposizioni per l'accelerazione dei procedimenti, essenzialmente attraverso modifiche al citato decreto-legge n. 189 del 2016, con riferimento, tra l'altro, alle procedure di affidamento degli incarichi di progettazione. Il successivo articolo 2 reca disposizioni relative alla realizzazione delle strutture di emergenza, cioè delle opere di urbanizzazione connesse alla realizzazione delle strutture abitative d'emergenza (SAE), delle strutture e dei moduli temporanei ad usi pubblici e delle strutture temporanee finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive, nonché dei moduli abitativi provvisori rurali e dei ricoveri ed impianti temporanei. L'articolo 3, modificando il decreto-legge n. 189 del 2016, introduce disposizioni in materia di concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata, mentre l'articolo 4 modifica i termini per la richiesta di contributi previsti per interventi di immediata esecuzione relativi all'edilizia privata, al fine di tenere conto degli ulteriori eventi sismici dello scorso 18 gennaio.
  Rileva che l'articolo 5 introduce misure per garantire la ripresa e la continuità dell'attività educativa e didattica in deroga alle disposizioni vigenti sul numero di giorni di lezione necessari e sulla frequenza minima richiesta agli studenti. L'articolo 6 modifica il decreto-legge n. 189 del 2016 con riferimento, in particolare, ai compiti della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali, costituite in luogo delle Commissioni paritetiche, mentre l'articolo 7 introduce disposizioni riguardanti il trattamento e il trasporto dei materiali derivanti dagli interventi di ricostruzione. L'articolo 8 modifica il decreto-legge n. 189 del 2016 allo scopo di armonizzare la normativa da questo introdotta in tema di legalità, con la previsione dell'obbligo di iscrizione all'Anagrafe per la realizzazione degli interventi di ricostruzione, con i principi del diritto dell'Unione europea e del diritto interno in materia di libera concorrenza e non discriminazione nell'affidamento degli appalti pubblici. Segnala, poi, che l'articolo 9 reca disposizioni in tema di contributo per le attività tecniche per la ricostruzione pubblica e privata.
  Per le materie di competenza della XI Commissione, assume rilievo, in particolare, l'articolo 10, che introduce misure per il sostegno alle fasce deboli della popolazione. La norma prevede la concessione Pag. 164nel 2017, nel limite di 41 milioni di euro, di una misura di sostegno al reddito volta a garantire il trattamento economico connesso al sostegno di inclusione attiva (SIA) ai residenti nei comuni terremotati in condizioni di maggior disagio economico. Più in particolare, i beneficiari di tale misura sono individuati nei nuclei familiari residenti da almeno due anni nei comuni colpiti dal sisma che si trovano in una condizione di disagio economico identificata da un valore dell'ISEE, ovvero dell'ISEE corrente, pari o inferiore a 6.000 euro. La relazione tecnica ipotizza che i nuclei familiari potenzialmente interessati alla misura siano circa 12.500-13.000. Segnala che, ai fini del calcolo dell'ISEE, è escluso dal computo dell'indicatore della situazione patrimoniale il valore del patrimonio immobiliare riferito all'abitazione principale, agli immobili distrutti e dichiarati totalmente o parzialmente inagibili nonché a quelli oggetto di misure temporanee di esproprio. Inoltre, dal computo dell'indicatore della situazione reddituale sono esclusi i redditi derivanti dal possesso del patrimonio immobiliare riferito alle medesime fattispecie elencate. Viceversa, nel computo devono essere calcolate le prestazioni concesse a seguito degli eventi sismici, ovvero il contributo di autonoma sistemazione (CAS), le indennità di sostegno del reddito dei lavoratori, nonché i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici. La norma, infine, rinvia ad un successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, l'individuazione delle modalità di concessione della prestazione.
  Il successivo articolo 11 interviene in materia di adempimenti e di versamenti tributari, introducendo ulteriori modifiche al decreto-legge n. 189 del 2016. Segnala, in particolare, che il comma 1 modifica in diversi punti l'articolo 48 del citato decreto-legge, il quale prevede la proroga e la sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché la sospensione di termini amministrativi a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzati nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 colpiti dagli eventi sismici in centro Italia nel 2016. In particolare, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari prevista dal decreto ministeriale 1o settembre 2016 è prorogata fino al 30 novembre 2017. Analogamente, il comma 2 proroga dal 1o gennaio 2017 al 30 novembre 2017 la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme dovute all'INPS, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, nei comuni interessati dai terremoti del 2016.
  Passa all'articolo 12, che dispone la proroga al 2017, fino all'esaurimento delle risorse disponibili, dell'operatività della Convenzione tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze ed i Presidenti delle regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria del 23 gennaio 2017, relativamente alla misura di sostegno al reddito introdotta per il 2016 in favore di determinati lavoratori che hanno dovuto interrompere la propria attività lavorativa a seguito degli eventi sismici che hanno riguardato le suddette regioni a far data dal 24 agosto 2016. Ricorda che, sulla base di quanto disposto dall'articolo 45 del decreto-legge n. n. 189 del 2016, è riconosciuta, nel limite di 124,5 milioni di euro per l'anno 2016, un'indennità, pari al trattamento massimo di integrazione salariale e della relativa contribuzione figurativa, ai lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito degli eventi sismici e dipendenti da aziende o da soggetti diversi dalle imprese operanti in uno dei Comuni colpiti, e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro; Pag. 165ovvero impossibilitati a recarsi al lavoro, anche perché impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi, per infortunio o malattia conseguenti al terremoto.
  L'articolo 13 interviene in materia di modalità di svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi sismici in questione attraverso la compilazione della scheda di primo livello di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica (AeDES). Segnala che l'articolo 14 disciplina le modalità di acquisizione a titolo oneroso, da parte delle regioni interessate dagli eventi sismici, delle unità immobiliari ad uso abitativo da utilizzare come soluzione alternativa a quelle attualmente previste per la sistemazione temporanea della popolazione residente in edifici distrutti o danneggiati. L'articolo 15 introduce misure per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche. Rileva, in particolare, che il comma 4, con riferimento alle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché alle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, prevede la possibilità per le aziende agricole che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, tra i quali ricorda l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento.
  L'articolo 16 differisce di ulteriori due anni, dal 13 settembre 2018 al 13 settembre 2020, il termine di efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, nonché delle relative sedi distaccate, previste dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 155 del 2012, di riforma della geografia giudiziaria, in base alla quale è previsto, nella corte d'appello di L'Aquila, il mantenimento dei soli tribunali di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo. L'articolo 17 contiene disposizioni in tema di sospensione di termini processuali.
  Si sofferma, quindi, sull'articolo 18, che reca disposizioni in materia di personale, che modificano o integrano il decreto-legge n. n. 189 del 2016. In particolare, il comma 1 interviene sulla disciplina dell'articolo 3, che ha disposto l'istituzione, in ognuna delle Regioni colpite dal sisma, di Uffici speciali per la ricostruzione dopo il sisma del 2016, disponendo, alla lettera a), l'estensione della possibilità di distacchi di personale, oltre che, come previsto, dalle Regioni, Comuni e Province interessate, anche da parte di altre pubbliche amministrazioni regionali o locali interessate, nonché la possibilità di utilizzare fino a un massimo di 16 milioni di euro complessivi per il 2017 e il 2018 per i comandi ed i distacchi disposti per assicurare la funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte di Regioni, Province o Comuni interessati di nuovo personale, con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico a supporto dell'attività del Commissario straordinario, delle Regioni, delle Province e dei Comuni interessati. La successiva lettera b) del medesimo comma 1 dispone l'esclusione degli incarichi dirigenziali conferiti dalle Regioni per tali finalità dal computo ai fini della limitazione delle dotazioni organiche per i dirigenti di prima e seconda fascia prevista dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il comma 2 prevede l'incremento, fino a ulteriori 20 unità, della segreteria tecnica di progettazione costituita presso il Segretariato generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per una durata di 5 anni dal 2017, nel limite di ulteriori 500.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021. Il comma 4 riguarda la struttura del Commissario straordinario e reca specifiche Pag. 166misure per il personale impiegato in attività emergenziali. In particolare, dispone, alla lettera a), l'incremento di cinquanta unità del personale da individuare tra le amministrazioni pubbliche per essere destinato al funzionamento della struttura del Commissario straordinario; alla lettera b), prevede che gli specifici incrementi retributivi previsti per il personale trovino applicazione anche per i dipendenti pubblici impiegati presso gli uffici speciali per la ricostruzione; infine, alla lettera c), introduce la possibilità di finanziare le eventuali maggiori spese che superino il limite autorizzato (pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018) con le risorse disponibili sulla contabilità speciale relativa al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate.
  Il comma 5, con riferimento al personale dei Comuni interessati dal sisma e del Dipartimento della protezione civile, prevede, alla lettera a), la facoltà, per i comuni interessati dal sisma, di assumere per il 2018 con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente, fino a 700 unità ulteriori con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, oltre a quelle già previste per il 2017, entro il limite massimo di 29 milioni di euro. La lettera b) autorizza i comuni interessati a incrementare, per gli anni 2017 e 2018, la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, in deroga ai vigenti vincoli di contenimento della spesa di personale e nei limiti delle risorse autorizzate. La successiva lettera c) del medesimo comma 5 autorizza i comuni interessati a stipulare, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale stabiliti dalla normativa vigente, fino a un massimo di 350 contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa (dei quali, fino a un massimo di cinque per ciascun comune), con durata non superiore al 31 dicembre 2017 e non rinnovabili. Tali contratti, per lo svolgimento di compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all'attività di progettazione, all'attività di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all'attività di direzione dei lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti, possono essere stipulati esclusivamente con esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, di tipo amministrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini e collegi professionali, ovvero abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico nell'ambito dell'edilizia o delle opere pubbliche. La norma dispone, inoltre, che il compenso non possa essere superiore alle voci di natura fissa e continuativa del trattamento economico previsto per il personale dipendente appartenente alla categoria D dal contratto collettivo di lavoro nazionale del comparto Regioni ed autonomie locali, applicando altresì le disposizioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente alla non obbligatorietà delle vigenti tariffe professionali fisse o minime. Infine, la norma prevede l'applicazione delle disposizioni in esame anche alle province mediante la previsione di una quota pari al 10 per cento delle risorse finanziarie e delle unità di personale complessivamente previste per i comuni per le assunzioni di nuovo personale a tempo determinato, per le rimodulazioni dei contratti di lavoro a tempo parziale già in essere, nonché per la sottoscrizione di collaborazioni coordinate e continuative.
  Passa, quindi, al Capo II, che reca altre misure urgenti per il potenziamento della capacità operativa del Servizio nazionale della protezione civile. In particolare, l'articolo 19, con riferimento alla necessità di garantire la continuità operativa del Dipartimento della protezione civile, autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri a bandire un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di tredici dirigenti di seconda fascia del ruolo speciale della protezione civile da assumere con contratto a tempo indeterminato. La norma dispone altresì l'aumento Pag. 167al 40 per cento della percentuale dei posti da riservare al personale dipendente dell'amministrazione che indice il concorso, in luogo del 30 per cento, previsto in via generale per l'accesso alla dirigenza pubblica di seconda fascia dalla normativa vigente. Gli oneri sono quantificati nel limite complessivo di 880.000 euro per l'anno 2017 e di 1,760 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pubblico impiego di cui all'articolo 1, comma 365, della legge n. 232 del 2016. Sulla base dell'articolo 20, le somme depositate su conti correnti bancari attivati dal Dipartimento della protezione civile e destinate esclusivamente al perseguimento delle finalità connesse con la gestione e il superamento delle situazioni di emergenza non sono pignorabili.
  Segnala, infine, che il Capo III reca le disposizioni di coordinamento e finali. In particolare, l'articolo 21, al comma 1, reca alcune correzioni meramente formali al decreto-legge n. 189 del 2016 e, al comma 2, stabilisce che l'importo di 47 milioni di euro affluito al bilancio dello Stato sul capitolo 2368 dello stato di previsione delle entrate rimanga destinato, in conto esercizio 2016, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate. L'articolo 22, infine, dispone l'entrata in vigore del decreto-legge.
  Preannuncia, quindi, l'intenzione di formulare una proposta di parere favorevole sul testo del provvedimento, riservandosi, tuttavia, di esprimere rilievi, che sollecitino la Commissione di merito ad approfondire alcune questioni rimaste aperte in relazione ad eventi sismici avvenuti nel passato in altre regioni. Fa riferimento, in particolare, alle questioni relative alle conseguenze del terremoto nei territori delle province di Catania, Siracusa e Ragusa, colpiti dal sisma del 1990.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

  Martedì 14 marzo 2017. – Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.

  La seduta comincia alle 14.15.

Modifica all'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di responsabilità solidale del committente per il pagamento delle retribuzioni e l'assolvimento degli obblighi contributivi da parte dell'appaltatore.
C. 4211 Damiano e C. 4306 De Maria.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte di legge.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che la Commissione avvia l'esame della proposta di legge Atto Camera n. 4211, che modifica l'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di responsabilità solidale del committente per il pagamento delle retribuzioni e l'assolvimento degli obblighi contributivi da parte dell'appaltatore. Segnala che, nella seduta dell'Assemblea del 13 marzo, è stata assegnata alla XI Commissione anche la proposta di legge Atto Camera n. 4306, di iniziativa del deputato De Maria, che verte su materia identica a quella dell'Atto Camera n. 4211 e, quindi, il loro esame è stato abbinato ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.
  Come deciso dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 9 marzo scorso, nell'odierna seduta avrà luogo la relazione introduttiva ed eventuali interventi nell'ambito dell'esame preliminare delle proposte di legge.
  Dà, quindi, la parola al relatore, on. Davide Baruffi, per lo svolgimento del suo intervento introduttivo.

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  Davide BARUFFI (PD), relatore, osserva preliminarmente che la proposta di legge Atto Camera n. 4211, di cui è primo firmatario il presidente Damiano, modifica la disciplina vigente in materia di responsabilità solidale tra committente e appaltatore in relazione ai trattamenti retributivi, ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi dovuti ai lavoratori subordinati in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.
  Nell'indicare le ragioni dell'intervento legislativo, la relazione illustrativa evidenzia come questo sia volto a ripristinare integralmente la responsabilità solidale negli appalti e a stimolare la contrattazione affinché le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore possano individuare clausole di maggior favore per i lavoratori.
  La proposta di legge si compone di un solo articolo, che sostituisce l'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, apportando diverse modifiche alla normativa vigente.
  Come è noto, sulla medesima disposizione interviene il referendum abrogativo sostenuto dalla CGIL, dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 27 del 2017, la cui data di celebrazione è stata fissata proprio oggi dal Governo il prossimo 28 maggio.
  Al fine di meglio inquadrare i contenuti di tale referendum e delle proposte di legge all'esame della Commissione, ritiene utile ricostruire brevemente l'evoluzione nel tempo dei contenuti di tale disposizione. Ricorda, in particolare, che il testo originario del richiamato articolo 29, comma 2, prevedeva l'obbligo solidale tra il committente, imprenditore o datore di lavoro, e l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, con riferimento alla corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali dovuti. Tale disposizione è stata successivamente più volte modificata. In primo luogo, con l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 251 del 2004, recante disposizioni correttive del decreto legislativo n. 276 del 2003, è stata introdotta la possibilità di derogare alla responsabilità solidale da parte dei contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative. Successivamente l'articolo 1, comma 911, della legge n. 296 del 2006 ha disposto che la responsabilità solidale opera entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell'appalto, e che la stessa vale anche per ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori e, quindi, non solo nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro e dell'appaltatore. È stato, inoltre, soppresso il riferimento ad eventuali diverse previsioni contenute nei contratti collettivi. L'articolo 21, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2012, ha successivamente specificato che le retribuzioni da corrispondere ai lavoratori si intendono comprensive delle quote di trattamento di fine rapporto, che, oltre ai contributi previdenziali, devono essere corrisposti anche i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto e che resta escluso qualsiasi obbligo solidale per le sanzioni civili, di cui risponde pertanto solo il responsabile dell'inadempimento. In sede di conversione del decreto si è introdotta quindi una disciplina volta a prevedere la preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore. Successivamente, l'articolo 4, comma 31, della legge n. 92 del 2012, la cosiddetta «legge Fornero», ha nuovamente previsto che la responsabilità solidale valga, salva diversa previsione delle norme della contrattazione collettiva, che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti. Quanto alla disciplina di tale solidarietà, si è previsto che il committente sia sempre convenuto in giudizio unitamente all'appaltatore. Si è altresì stabilito che l'eccezione di preventiva escussione esercitata da parte del committente debba riguardare non solo il patrimonio dell'appaltatore, come in precedenza previsto, ma anche quello di eventuali subappaltatori e che, in ogni caso, il committente non sia tenuto, come in precedenza previsto, ad indicare i beni del Pag. 169patrimonio dell'appaltatore sui quali il lavoratore può agevolmente soddisfarsi. Infine, si è stabilito che l'azione esecutiva possa essere intentata nei confronti del committente non solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore, come in precedenza previsto, ma anche dopo l'infruttuosa escussione di quello di eventuali subappaltatori. Da ultimo, con una novella introdotta dall'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 175 del 2014, in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata, si è stabilito l'obbligo, per il committente che abbia eseguito il pagamento, di assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta.
  Per effetto di tale stratificazione normativa, quindi, il testo vigente del comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003 prevede l'obbligazione solidale tra il committente e l'appaltatore, nonché ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, in relazione ai trattamenti retributivi, comprensivi delle quote di trattamento di fine rapporto, ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Per le eventuali sanzioni civili risponde, invece, solo il responsabile dell'inadempimento. Resta salva la possibilità per la contrattazione collettiva di derogare a tali disposizioni, individuando metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti. Si applicano, quindi, le disposizioni sulla preventiva escussione di appaltatori e subappaltatori risultanti a seguito delle novelle introdotte dalla legge n. 92 del 2012.
  Con la proposta di legge in esame si prevede, in primo luogo, che ai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore sia attribuita solo la facoltà di individuare clausole di maggior favore per i lavoratori, escludendo la possibilità, ora concessa dalla normativa, di derogare al principio della responsabilità solidale tra committente e appaltatore, individuando metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti. Si riduce, inoltre, da due a un anno dalla cessazione dell'appalto il limite temporale entro il quale il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore e i subappaltatori. È, altresì, soppresso il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Da ultimo, si introduce una ulteriore sanzione, consistente nell'esclusione dalle gare di appalto indette dalle amministrazioni pubbliche, in caso di condanna definitiva per la violazione delle disposizioni recate dal comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
  Quanto al referendum sostenuto dalla CGIL, riprendendo la sintesi elaborata dalla Corte costituzionale nella sua sentenza in ordine all'ammissibilità del quesito, segnala che si propone l'abrogazione di due corpi di disposizioni autonome, presenti nel richiamato articolo 29, relative, rispettivamente, alla deroga al regime di responsabilità solidale, consentita alla contrattazione collettiva nazionale, e alla articolata disciplina processuale dell'azione esperibile dal lavoratore. Secondo il quesito, rimarrebbe, invece, in vigore la disciplina sostanziale della responsabilità solidale negli appalti, comprensiva degli obblighi tributari e dell'azione di regresso del committente.
  Per completezza, segnala che sulla materia interviene anche la proposta di legge di iniziativa popolare Atto Camera n. 4064 «Carta dei diritti universali del lavoro. Nuovo statuto di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori», sostenuta dalla CGIL. In particolare, l'articolo 90 della proposta reca una nuova disciplina di carattere generale in materia di responsabilità solidale negli appalti. Gli elementi di maggiore novità rispetto alla normativa vigente, riguardano, in primo luogo, l'estensione dell'area della responsabilità solidale, che si applica anche ai contributi agli enti bilaterali, ivi compresa la Cassa edile, ai fondi sanitari e ai fondi di previdenza complementare dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. La responsabilità solidale non è, inoltre, limitata Pag. 170ai soli casi di appalto o subappalto, ma si applica in tutti i casi nei quali i lavoratori sono impiegati nello svolgimento di un'opera o di un servizio, con organizzazione dei mezzi e con gestione a rischio dell'impresa obbligata al loro compimento, indipendentemente dalla qualificazione data dalle parti alla relazione contrattuale tra di esse instaurata, e comunque in ogni caso nel quale i lavoratori sono utilizzati indirettamente e non occasionalmente per la realizzazione di una fase o porzione del ciclo produttivo di un'impresa terza, anche di carattere accessorio o riguardante funzioni logistiche e di trasporto. La responsabilità è altresì estesa ai rapporti di affiliazione commerciale, a favore dei lavoratori impiegati dall'affiliato. Quanto ai beneficiari della solidarietà, le norme si applicano in favore dei lavoratori utilizzati non occasionalmente per la realizzazione dell'opera o del servizio indipendentemente dalla qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato, di collaborazione autonoma coordinata e continuativa ovvero autonomo o professionale direttamente connessa all'oggetto dell'opera o del servizio. Si prevede, altresì, che i contratti collettivi di lavoro ad efficacia generale di livello nazionale, del settore delle imprese appaltatrici, possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti. Essi possono, altresì, disporre che non si applichi la disposizione sulla responsabilità solidale a condizione che istituiscano apposite forme di garanzia e, in particolare, forme alternative assicurative o mutualistiche in grado di garantire effettivamente ai lavoratori impiegati negli appalti la soddisfazione dei diritti ad essi spettanti, con diritto di rivalsa nei confronti del datore di lavoro inadempiente. In tal caso la raccolta dei premi e contributi è affidata all'INPS, sulla base di apposite convenzioni. Nel caso in cui tali forme di garanzia non ristorino pienamente i diritti dei lavoratori, questi possono comunque far valere la responsabilità solidale secondo la disciplina generale.
  Passa, quindi, a illustrare brevemente il contenuto della proposta di legge Atto Camera n. 4306, che consta di un unico articolo. In particolare, il comma 1, lettera a), introduce modifiche al comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003, sopprimendo, al numero 1), la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro di derogare al regime di responsabilità solidale individuando metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti. Al numero 2), la norma prevede l'estensione della responsabilità solidale anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo. Sottolinea che tale estensione è peraltro già prevista dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2013, ai sensi del quale «le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, trovano applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo».
  Sulla base del numero 3), infine, la disciplina in esame è estesa ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni e l'eventuale debito dell'appaltatore nei confronti degli enti previdenziali costituisce condizione ostativa al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Quanto alle pubbliche amministrazioni ricorda che il medesimo comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 76 del 2013 prevede che la disciplina sulla responsabilità solidale non trovi applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  Il comma 1, lettera b), introduce i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, recanti disposizioni in ordine, rispettivamente, alla segnalazione al committente delle irregolarità dell'appaltatore, nonché alla possibilità per il committente di liberarsi delle responsabilità, o pagando direttamente i lavoratori e gli enti previdenziali, rivalendosi su quanto dovuto all'appaltatore, Pag. 171o sospendendo il pagamento del corrispettivo all'appaltatore fino a quando questi non produca la documentazione attestante la completa soddisfazione degli obblighi. Il comma 2, infine, prevede l'obbligo del committente di notificare all'appaltatore e al responsabile in solido la motivata sospensione del pagamento.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame delle proposte di legge ad altra seduta.

Modifiche alla disciplina del lavoro accessorio.
C. 584 Palmizio, C. 1681 Vitelli, C. 3601 Damiano, C. 3796 Ciprini, C. 4125 D'Agostino, C. 4185 Polverini, C. 4206 Simonetti, C. 4214 Airaudo, C. 4297 Rizzetto, C. 4305 De Maria e C. 4312 Baldassarre.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

  La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 marzo 2017.

  Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che la Commissione ha costituito il 14 febbraio scorso un Comitato ristretto per il seguito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge in esame, evidenziando che tale Comitato ha concluso i propri lavori lo scorso 9 marzo, con l'elaborazione di un testo unificato che la relatrice propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.
  Dà, quindi, la parola alla relatrice perché illustri il contenuto della proposta di testo unificato.

  Patrizia MAESTRI (PD), relatrice, nell'illustrare sinteticamente il contenuto del testo unificato elaborato in sede di Comitato ristretto e che propone di adottare come testo base, si sofferma, in particolare, sui punti salienti della disciplina introdotta, volta a ricondurre l'istituto del lavoro accessorio all'ispirazione originaria del decreto legislativo n. 276 del 2003.
  Richiama, in particolare, i nuovi limiti oggettivi e soggettivi per l'utilizzo dei buoni lavoro, ricordando altresì i nuovi tetti previsti per il ricorso al lavoro accessorio, segnalando che la proposta fissa a 3.000 euro il valore massimo delle prestazioni di lavoro occasionale di cui ciascun committente può avvalersi nel corso di un anno. Rileva, poi, che la proposta individua specifiche categorie di lavoratori di cui i committenti imprenditori possono avvalersi, laddove, in relazione alle famiglie, non è posta alcuna limitazione in tal senso. Infine, segnala la previsione di sanzioni differenziate a seconda che la violazione della normativa sia da imputare alle famiglie o agli imprenditori.
  Fa presente, conclusivamente, che il testo elaborato dal Comitato ristretto intende costituire una base per la discussione della Commissione, suscettibile di modifiche e perfezionamenti, anche alla luce dei contenuti delle proposte emendative che saranno presentate.

  Giuseppe ZAPPULLA (MDP) ribadisce la già manifestata contrarietà del suo gruppo alla parte del testo riferita alle imprese e ai professionisti, in relazione alla quale preannuncia la presentazione di appositi emendamenti, che si augura siano accolti dalla Commissione. Nel caso in cui, tuttavia, il testo non dovesse essere modificato, il suo gruppo non potrebbe dichiararsi favorevole alla sua approvazione.

  Cesare DAMIANO, presidente, associandosi a quanto testé dichiarato dalla relatrice, sottolinea che in sede di esame delle proposte emendative si potranno valutare i contenuti delle modifiche proposte, allo scopo di pervenire all'approvazione di un testo il più possibile condiviso.

  Irene TINAGLI (PD) si augura che, pur in considerazione della necessità di pervenire al più presto all'approvazione del provvedimento, i deputati abbiano a disposizione il tempo sufficiente per elaborare le proposte emendative ritenute necessarie.

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  Gessica ROSTELLATO (PD) preannuncia la sua intenzione di chiedere chiarimenti alla relatrice su alcuni punti del testo che presentano profili, a suo avviso, non convincenti.
  Fa riferimento, in primo luogo, alle limitazioni previste per lo svolgimento di prestazioni occasionali nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale, che appaiono escludere la possibilità di svolgere prestazioni di lavoro accessorio in favore di imprenditori agricoli con un fatturato annuo inferiore a 7.000 euro, come, invece, prevede, attualmente, l'articolo 48, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2015.
  In secondo luogo, a suo avviso, il testo dovrebbe prevedere il computo dei compensi percepiti dai lavoratori stranieri ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
  Chiede, quindi, chiarimenti sull'utilizzo della tessera magnetica prevista dal comma 2 del nuovo testo dell'articolo 49, segnalando, infine, che, anche alla luce degli elementi emersi nel corso delle audizioni informali, sarebbe preferibile che la comunicazione preventiva relativa all'utilizzo dei buoni lavoro sia inviata all'INPS piuttosto che all'Ispettorato nazionale del lavoro.

  Cesare DAMIANO, presidente, dopo avere ribadito che la Commissione avrà modo di discutere su tutti i rilievi sollevati dai colleghi, nessun altro chiedendo di intervenire, secondo quanto prospettato dalla relatrice, propone di adottare il testo unificato delle proposte di legge in esame, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

  La Commissione delibera, quindi, di adottare il testo unificato delle proposte di legge n. 584, 1681, 3601, 3796, 4125, 4185, 4206, 4214, 4297, 4305 e C. 4312, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente (vedi allegato).

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che, al termine della seduta odierna, è convocata una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione al fine di stabilire le modalità del proseguimento dell'esame delle proposte di legge.
  Come già prospettato nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 9 marzo, preannuncia che, in ragione dell'esigenza di procedere rapidamente all'esame delle proposte emendative, in quella sede proporrà di fissare il termine per la presentazione delle proposte emendative già nella giornata di domani, mercoledì 15 marzo.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame delle proposte di legge ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 14 marzo 2017.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

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