CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 1 marzo 2017
775.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 1o marzo 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 15.40.

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Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici.
C. 3772 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, ricorda che il provvedimento in oggetto è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 21 febbraio scorso, senza tuttavia pervenire in quella sede all'espressione del parere di propria competenza alla Commissione di merito. Ricorda altresì che, in data 23 febbraio scorso, la Commissione giustizia ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente, senza apportare ad esso modificazioni. Nel rinviare pertanto, per i profili di carattere finanziario, alle considerazioni svolte nella citata seduta del 21 febbraio 2017, avverte che la Commissione bilancio è ora chiamata a pronunciarsi sul testo all'esame dell'Assemblea.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, in relazione alle richieste di chiarimento sul testo del provvedimento formulate dalla relatrice nella seduta dello scorso 21 febbraio, evidenzia la necessità, all'articolo 1 in materia di gratuito patrocinio, di introdurre un'apposita previsione di spesa a fronte degli oneri da esso derivanti, prudenzialmente quantificati in 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017.
  Venendo quindi agli specifici aspetti riguardanti l'articolo 6, in materia di pensione di reversibilità, preannunzia che l'emendamento Spadoni 6.53, unitamente al subemendamento ad esso riferito 0.6.53.100 della Commissione, contenuti nel fascicolo n. 2 degli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, consente di superare le criticità sotto il profilo finanziario derivanti dal medesimo articolo 6, giacché, con le modifiche introdotte con le citate proposte emendative, da un lato, i figli della vittima, minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, risulterebbero destinatari della sua pensione di reversibilità o indiretta ovvero dell'indennità una tantum per il solo periodo della sospensione della predetta pensione ai sensi del comma 1, capoverso comma 1-bis, del medesimo articolo 6, dall'altro, in caso di proscioglimento, sarebbe esclusa la corresponsione all'avente diritto degli arretrati sin dal giorno della maturazione del diritto stesso.
  Per quanto concerne l'articolo 7, recante norme in materia di diritto di accesso ai servizi di assistenza agli orfani per crimini domestici, ritiene necessario precisare che le misure ivi indicate devono essere realizzate dalle amministrazioni competenti nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, riformulando conseguentemente le disposizioni contenute nel medesimo articolo 7 anche al fine di delimitarne più puntualmente il relativo ambito di applicazione agli orfani per crimini domestici, conformemente a quanto indicato dalla rubrica del predetto articolo.
  Evidenzia altresì la necessità, all'articolo 8, al fine di definire puntualmente gli oneri da esso derivanti, da un lato, al primo periodo, di delimitare l'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di assistenza di tipo medico-psicologico agli orfani per crimini domestici e, dall'altro, al secondo periodo, di prevedere che l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e farmaceutica sia riconosciuta in relazione all'assistenza di tipo medico-psicologico fornita dal Servizio sanitario nazionale, coerentemente con quanto previsto dal predetto primo periodo. Al medesimo articolo 8, considera necessario inserire un'apposita previsione di spesa relativa agli oneri derivanti dall'esenzione riconosciuta in relazione all'assistenza di tipo medico-psicologico prudenzialmente quantificati in 64.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, incrementando, Pag. 69conseguentemente, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale di 64.000 euro annui a decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  Per quanto attiene all'articolo 10, comma 1, ritiene necessario modificare la clausola di copertura finanziaria di cui al successivo comma 3, imputando all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze l'importo di euro 2.064.000 a decorrere dal 2017 e a quello del Ministero della giustizia l'onere di 10.000 euro a decorrere dal 2017. Infine, reputa necessario, al medesimo articolo 10, prevedere che lo schema di regolamento volto a stabilire i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse, corredato di relazione tecnica, sia trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminata la proposta di legge C. 3772 e abb.-A, recante Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici;

  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
   all'articolo 1, in materia di gratuito patrocinio, appare necessario introdurre un'apposita previsione di spesa a fronte degli oneri da esso derivanti prudenzialmente quantificati in 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017;
   l'emendamento Spadoni 6.53, unitamente al subemendamento ad esso riferito 0.6.53.100 della Commissione, consente di superare le criticità sotto il profilo finanziario derivanti dall'articolo 6, giacché, con le modifiche introdotte con le citate proposte emendative, da un lato, i figli della vittima, minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, risulterebbero destinatari della sua pensione di reversibilità o indiretta ovvero dell'indennità una tantum per il solo periodo della sospensione della predetta pensione ai sensi del comma 1, capoverso comma 1-bis, del medesimo articolo 6, dall'altro, in caso di proscioglimento, sarebbe esclusa la corresponsione all'avente diritto degli arretrati sin dal giorno della maturazione del diritto stesso;
   all'articolo 7, recante norme in materia di diritto di accesso ai servizi di assistenza agli orfani per crimini domestici, appare necessario precisare che le misure ivi indicate devono essere realizzate dalle amministrazioni competenti nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, riformulando conseguentemente le disposizioni contenute nel medesimo articolo 7 anche al fine di delimitarne più puntualmente il relativo ambito di applicazione agli orfani per crimini domestici, conformemente a quanto indicato dalla rubrica del predetto articolo;
   all'articolo 8, al fine di definire puntualmente gli oneri da esso derivanti, appare necessario da un lato, al primo periodo, delimitare l'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di assistenza di tipo medico-psicologico agli orfani per crimini domestici e dall'altro, al secondo periodo, prevedere che l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e farmaceutica sia riconosciuta in relazione all'assistenza di tipo medico-psicologico fornita dal Servizio sanitario nazionale, coerentemente con quanto previsto dal predetto primo periodo;
   al medesimo articolo 8, appare necessario inserire un'apposita previsione di spesa relativa agli oneri derivanti dall'esenzione riconosciuta in relazione all'assistenza di tipo medico-psicologico prudenzialmente quantificati in 64.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, incrementando, Pag. 70conseguentemente, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale di 64.000 euro annui a decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge;
   all'articolo 10, comma 1, modificare la clausola di copertura finanziaria di cui al successivo comma 3 imputando all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze l'importo di euro 2.064.000 a decorrere dal 2017 e a quello del Ministero della giustizia l'onere di 10.000 euro a decorrere dal 2017;
   al medesimo articolo 10 appare necessario prevedere che lo schema di regolamento volto a stabilire i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse, corredato di relazione tecnica, sia trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario,

  esprime sul testo del provvedimento in oggetto

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 1, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 10, comma 3.

  Conseguentemente, all'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: superstiti con le seguenti: minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti e aggiungere in fine le seguenti parole: , con esenzione dei beneficiari dalla partecipazione alla relativa spesa sanitaria e farmaceutica;
   al comma 1, sopprimere il secondo periodo;
   dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: 1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 64.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 10, comma 3.
  1-ter. Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è incrementato di 64.000 euro annui a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 10, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: nonché alla copertura delle spese relative alla loro assistenza psicologica, farmaceutica e sanitaria;
   comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Lo schema del regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.;
   al comma 3 sostituire le parole: di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di cui agli articoli 1, comma 1-bis e 8, comma 1-bis, nonché di cui al comma 1 del presente articolo, pari complessivamente a 2.074.000 euro e le parole: l'accantonamento relativo al medesimo Ministero con le seguenti: , quanto a 2.064.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e quanto a 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017 l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  All'articolo 6, siano approvati l'emendamento 6.53 e il relativo subemendamento 0.6.53.100;

  All'articolo 7 apportare le seguenti modificazioni:
   sopprimere il comma 1;Pag. 71
   al comma 2, sostituire l'alinea con il seguente: In attuazione degli articoli 8 e 9 della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, lo Stato, le regioni e le autonomie locali, secondo le rispettive attribuzioni:;
   al comma 2, lettera a), sostituire le parole: promuovono e sviluppano con le seguenti: possono promuovere e sviluppare;
   al comma 2, lettera c), sostituire la parola: incentivano con la seguente: favoriscono e le parole: orfani di cui alla presente legge con le seguenti: orfani per crimini domestici;
   al comma 2, lettera d), sostituire le parole: orfani di cui alla presente legge con le seguenti: orfani per crimini domestici, nei limiti delle risorse a tal fine destinate ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2;
   aggiungere, in fine, il seguente comma: 2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 2, lettera d), all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere della relatrice sul testo del provvedimento.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice sul testo del provvedimento.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, avverte altresì che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti, in merito al quale formula le seguenti osservazioni. Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:
   Nicchi 2.50, che prevede l'applicazione delle misure in materia di subentro dei figli della vittima nella pensione di reversibilità e di assistenza gratuita medico-psicologica, di cui rispettivamente agli articoli 6 e 8 del presente provvedimento, a prescindere dal verificarsi delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 2 (omicidio del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile o di persona stabilmente convivente) del quale propone pertanto la soppressione. La proposta emendativa appare pertanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri privi di idonea quantificazione e copertura;
   Capelli 5.053, che prevede che i figli minori di età o economicamente non autosufficienti, rimasti orfani di un genitore a seguito del reato di omicidio aggravato, che succedano per eredità o ad altro titolo nella proprietà di uno o più immobili a seguito del medesimo reato, siano esentati dal pagamento delle imposte, tributi o tariffe comunque denominati relativi all'immobile, fino al raggiungimento della autosufficienza economica. La proposta emendativa provvede al relativo onere, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. A prescindere dalla congruità della previsione di spesa, rileva che, in assenza di uno specifico rinvio ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze volto alla concreta individuazione delle voci oggetto di riduzione, la clausola di copertura finanziaria recata dalla proposta emendativa appare comunque inidonea.

  Con riferimento, invece, alle proposte emendative per le quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Daniele Farina 1.50, che è volta ad estendere l'ammissione al patrocinio giudiziale Pag. 72a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, agli orfani per crimini domestici che versino in condizioni di disabilità. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame, in quanto potenzialmente suscettibile di determinare un ampliamento della categoria dei soggetti ammessi al gratuito patrocinio, giacché i soggetti medesimi potrebbero anche essere titolari di redditi superiori ai limiti previsti dalla legge per il godimento del predetto beneficio;
   Fabbri 10.051, che reca una disciplina per il cambio del cognome per gli orfani di vittime di crimini domestici, alla cui procedura si applicano le esenzioni fiscali già previste dall'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 nei casi di cambiamento di nomi e cognomi perché ridicoli o vergognosi o perché rivelanti origine naturale. La proposta emendativa prevede altresì che alla copertura degli oneri da essa derivanti, valutati in 51.200 euro per il 2017 e in 5.120 euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente per il triennio 2017-2019 relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, nel rilevare che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del quale si prevede l'utilizzo reca comunque le necessarie disponibilità, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità degli oneri previsti.

  Avverte, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. In particolare, per quanto riguarda l'emendamento Spadoni 6.53 segnala che esso prevede la sospensione dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta ovvero dell'indennità una tantum a carico del coniuge, anche legalmente separato o divorziato nonché della parte dell'unione civile, anche cessata, per i quali sia stato richiesto il rinvio a giudizio per l'omicidio volontario nei confronti dell'altro coniuge ovvero dell'altra parte dell'unione civile, fermo rimanendo il subentro dei figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti nella titolarità della quota di pensione od indennità. Ciò posto, ricorda che tale proposta emendativa, unitamente al subemendamento ad essa riferito 0.6.53.100 della Commissione, consente, come è stato già evidenziato in sede di deliberazione del parere su testo del provvedimento, di superare le criticità sotto il profilo finanziario evidenziate in relazione alla attuale formulazione dell'articolo 6 del provvedimento, giacché, da un lato, i figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti risulterebbero destinatari della pensione di reversibilità o indiretta ovvero dell'indennità una tantum per il solo periodo della sospensione dell'avente diritto ai sensi del comma 1, capoverso comma 1-bis, del medesimo articolo 6, dall'altro, in caso di proscioglimento, sarebbe esclusa la corresponsione al medesimo avente diritto degli arretrati sin dal giorno della maturazione del diritto stesso.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario sulle proposte emendative puntualmente richiamate dalla relatrice, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, ed esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, contenute nel fascicolo n. 2. Ribadisce, infine, che all'approvazione dell'emendamento Spadoni 6.53 e del relativo subemendamento 0.6.53.100 della Commissione è stato condizionato il parere favorevole in precedenza espresso sul testo del provvedimento.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.50 e 2.50 e sugli articoli aggiuntivi 5.053 e 10.051, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica Pag. 73privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia.
C. 3500-A.

(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 febbraio 2017.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, ricorda che nella seduta di ieri la rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI chiede un ulteriore breve rinvio dell'esame del provvedimento, poiché sono ancora al vaglio della Ragioneria generale dello Stato gli elementi istruttori forniti dal Ministero dell'interno, la cui verifica potrebbe comunque concludersi già nel corso della giornata odierna.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, riservandosi di convocare eventualmente la Commissione su tale punto all'ordine del giorno al termine delle votazioni pomeridiane in Assemblea, essendo il provvedimento già calendarizzato in Aula.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; b) Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012; c) Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011.
C. 2714 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 febbraio 2017.

  Dario PARRINI (PD), relatore, ricorda che, nella seduta di ieri, la rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI precisa che le esenzioni doganali previste dagli Accordi in esame non determinano sostanziali effetti di gettito. Assicura, inoltre, che l'ENAC parteciperà ai Comitati misti previsti, rispettivamente, dagli accordi tra l'UE e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, e tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldava, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, conformemente a quanto previsto dalla relazione tecnica. Fa infine presente che le attività di «cooperazione» previste dagli Accordi in oggetto non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Dario PARRINI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2714 Governo, recante Ratifica ed esecuzione Pag. 74dei seguenti Accordi: a) Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; b) Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012; c) Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011;

  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
   le esenzioni doganali previste dagli Accordi in esame non determinano sostanziali effetti di gettito;
   l'ENAC parteciperà ai Comitati misti previsti, rispettivamente, dagli accordi tra l'UE e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, e tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldava, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, conformemente a quanto previsto dalla relazione tecnica;
   le attività di «cooperazione» previste dagli Accordi in oggetto non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti.
Nuovo testo C. 3844, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 febbraio 2017.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, ricorda che nella seduta di ieri la rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento, non risultando ancora integralmente disponibili i necessari elementi di informazione in merito alle implicazioni di carattere finanziario del provvedimento in titolo.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile.
C. 2607 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che il provvedimento in esame, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati e in seconda lettura, con modificazioni, dal Pag. 75Senato, conferisce al Governo una delega legislativa per provvedere al riordino e all'integrazione della disciplina del Servizio nazionale della protezione civile e delle relative funzioni e che oggetto di esame sono le modifiche introdotte dal Senato in seconda lettura, per tenere conto delle condizioni – peraltro di carattere formale – poste, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla 5a Commissione bilancio del Senato. Al riguardo, con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettere i) ed l), recanti riordino della disciplina del sistema nazionale della protezione civile, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione, considerato che le modifiche sono state per l'appunto introdotte dal Senato in recepimento delle summenzionate condizioni deliberate, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio di quel ramo del Parlamento e che le stesse non presentano profili di onerosità. Alla luce di ciò, propone pertanto di esprimere parere favorevole sul testo del provvedimento in esame.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere favorevole sul testo del provvedimento formulata dal relatore, in considerazione del fatto che, come testé evidenziato, le modifiche introdotte nel corso dell'esame presso il Senato sono esclusivamente finalizzate a recepire le specifiche condizioni espresse, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio di quel ramo del Parlamento.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato.
Nuovo testo C. 4135, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Carlo DELL'ARINGA (PD), relatore, osserva che il provvedimento, di iniziativa governativa e già approvato con modifiche dal Senato, è collegato alla manovra di finanza pubblica 2016 ed è corredato di relazione tecnica, aggiornata alla luce delle modifiche apportate dal Senato. Rileva inoltre che, sempre nel corso dell'esame presso il Senato, il Governo ha messo a disposizione della 5a Commissione bilancio di quel ramo del Parlamento una nota di risposta alle richieste di chiarimenti formulate dalla Commissione medesima. Rammenta, inoltre, che nel corso dell'esame in sede referente presso la XI Commissione della Camera sono state approvate ulteriori modifiche al testo e che è stata altresì presentata una relazione tecnica riferita all'articolo 6-bis, come introdotto dall'articolo aggiuntivo 6.050.
  In merito agli articoli da 1 a 4, in materia di tutela del lavoro autonomo, con riferimento all'applicazione anche alle transazioni economiche tra lavoratori autonomi e pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2, delle disposizioni del decreto legislativo n. 231 del 2002, relativo ai tempi di pagamento nelle transazioni commerciali, prende atto di quanto specificato nella relazione tecnica secondo la quale le disposizioni non determinano un'estensione delle ipotesi in cui la pubblica amministrazione è tenuta a ristorare i propri contraenti privati nel caso di ritardo nei pagamenti. Pertanto non formula osservazioni nel presupposto, sul quale considera opportuna una conferma, del carattere non innovativo, rispetto alle normative esistenti e alle relative prassi applicative, per quanto attiene alla predetta fattispecie. Riguardo all'articolo 5, che reca una delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni organizzate in ordini e collegi, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica circa l'assenza di oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e tenuto Pag. 76conto della presenza di un'apposita clausola di neutralità finanziaria. Il rispetto di tale clausola potrà peraltro essere verificato soltanto alla luce della normativa delegata, che, ai sensi dell'articolo 14-bis, dovrà essere corredata di apposita relazione tecnica.
  Riguardo all'articolo 6, che reca una delega al Governo in materia di sicurezza e protezione sociale delle professioni ordinistiche, per quanto attiene alla delega di cui al comma 1, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione, nel presupposto che gli enti di previdenza interessati possano effettivamente attivare ulteriori prestazioni sociali senza pregiudizio per l'equilibrio dei rispettivi bilanci, anche in una prospettiva pluriennale. Ciò al fine di evitare oneri per la finanza pubblica, come specificato dal comma 2 dell'articolo in esame. In proposito, andrebbe acquisita una valutazione del Governo, fermo restando che l'effettività della clausola di neutralità potrà essere verificata soltanto alla luce della normativa delegata, che, ai sensi dell'articolo 14-bis, dovrà essere corredata di apposita relazione tecnica.
  Con riferimento alla norma di delega di cui al comma 1-bis, rileva che la stessa prevede, da un lato, la possibilità di incrementare l'aliquota retributiva aggiuntiva per gli iscritti alla gestione INPS, in misura comunque non superiore allo 0,5 per cento, dall'altro, l'estensione delle prestazioni per detti soggetti in materia di maternità e di malattia. In proposito, pur rilevando che la clausola di non onerosità di cui al comma 2 è stata estesa alle norme di delega recate dal comma 1-bis e fermo restando che l'effettività di tale clausola potrà essere verificata soltanto alla luce della normativa delegata, che, ai sensi dell'articolo 14-bis, dovrà essere corredata di apposita relazione tecnica, considera necessario acquisire elementi di valutazione volti a confermare la possibilità di attuare i principi di delega in assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche con riferimento al profilo del coordinamento temporale tra le maggiori entrate contributive eventualmente previste e le spese derivanti all'erogazione di prestazioni, attualmente non previste a legislazione vigente.
  In merito all'articolo 6-bis, che prevede norme in materia di stabilizzazione ed estensione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporti di collaborazione (DIS-COLL), evidenzia che le norme sono dirette ed estendere il campo di applicazione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), da un lato, prevedendo che essa sia riconosciuta per gli eventi di disoccupazione che si verificano a decorrere dal 1o luglio 2017, e, dall'altro, ampliando la platea dei potenziali beneficiari. In tale platea sono infatti inclusi, oltre ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto – con esclusione degli amministratori e dei sindaci – iscritti in via esclusiva alla relativa Gestione separata, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio. Al fine di compensare gli effetti finanziari negativi, in termini di maggiori prestazioni e di minori entrate fiscali, recati dalla predetta estensione, la norma stabilisce che per tutti gli iscritti alla gestione separata in via esclusiva debba essere versato alla predetta gestione un contributo commisurato ad una aliquota pari allo 0,51 per cento. L'applicazione di detta aliquota, sulla base di quanto affermato dalla relazione tecnica, dovrebbe compensare integralmente i predetti effetti finanziari negativi.
  Con specifico riferimento alla stima elaborata dalla relazione tecnica, segnala che il costo delle prestazioni e l'onere per le minori entrate fiscali sono stati elaborati sulla base dei dati contabili ed amministrativi dell'INPS relativi agli anni 2015-2016. Segnala, in primo luogo, che non si dispone di tutti i dati necessari ad una puntuale verifica di tale stima, quale ad esempio il dato relativo al monte retributivo degli iscritti alla gestione separata in via esclusiva, sul quale è stata calcolata la misura dell'aliquota pari allo 0,51 per cento. In secondo luogo, ritiene utile un chiarimento sulle ipotesi adottate per la stima dell'onere per prestazioni, Pag. 77calcolato considerando un importo medio mensile dell'indennità di circa 800 euro. Ciò anche in considerazione del fatto che la relazione tecnica riferita alla norma istitutiva della DIS-COLL, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 22 del 2015, ipotizzava un importo medio mensile della prestazione pari a circa 980 euro. Sul punto andrebbero quindi acquisiti chiarimenti per verificare la prudenzialità della stima fornita.
  Riguardo all'articolo 7, commi 1 e 2, che recano disposizioni sulla deducibilità fiscale di spese alberghiere e sulla somministrazione di alimenti e bevande, per quanto attiene al primo dei due periodi introdotti, rileva che la relazione tecnica non indica la fonte dei dati ed i criteri utilizzati per la stima della maggiore quota deducibile. Andrebbero pertanto forniti tali elementi anche al fine di chiarire in quale misura l'ammontare indicato come maggiore quota deducibile sia riferibile ad un possibile comportamento elusivo da parte dei contribuenti, prefigurato dalla stessa relazione tecnica, ovvero ad un incremento degli oneri deducibili derivante dalla modifica introdotta.
  Per quanto concerne il secondo periodo introdotto, pur prendendo atto che la modifica è analoga a quella già prevista dal decreto legislativo n. 175 del 2014, alla quale non erano stati attribuiti effetti finanziari, andrebbe confermato, al fine di evitare dubbi interpretativi, che gli oneri indicati, sostenuti direttamente dal committente, non concorrono alla formazione del reddito del professionista solo se la fattura di acquisto dei predetti oneri sia stata emessa nei confronti del medesimo committente.
  Riguardo all'articolo 7, commi da 3 a 7, che recano disposizioni in materia di congedi parentali, prende atto della quantificazione operata dalla relazione tecnica; peraltro, ai fini di una verifica della stessa, ritiene che andrebbero esplicitati i passaggi del procedimento di stima utilizzato dalla relazione tecnica. Quest'ultima evidenzia tra l'altro che le proiezioni degli oneri «tengono conto dei presumibili effetti del decreto legislativo n. 81 del 2015 (cosiddetto Jobs Act) nonché del più recente quadro economico disponibile. In proposito sarebbero utili elementi di maggior dettaglio. Ritiene infine che andrebbe valutato se gli oneri relativi all'esercizio 2017 possano ritenersi eventualmente sovrastimati in considerazione della presumibile effettiva entrata in vigore del provvedimento.
  Riguardo all'articolo 7, comma 8, che reca norme sulla tutela contro la malattia, rileva che la quantificazione appare congrua sulla base dei parametri riportati nella relazione tecnica e alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo durante l'esame presso il Senato. Andrebbero peraltro esplicitati gli elementi in base ai quali sono state formulate le ipotesi riguardo all'incidenza delle patologie indicate rispetto ai soggetti iscritti alla gestione speciale INPS. Anche con riferimento alle disposizioni in esame, andrebbe valutato se gli oneri relativi all'esercizio 2017 possano ritenersi eventualmente sovrastimati in considerazione della presumibile effettiva entrata in vigore del provvedimento.
  In merito all'articolo 8, che reca disposizioni sulla deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente, nel prendere atto dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato, segnala che dalla documentazione fornita non si evince con certezza se, nelle ipotesi di associazioni, società o enti non commerciali il predetto limite debba intendersi riferito al singolo socio ovvero alla società.
  Per quanto concerne la valutazione del possibile effetto incentivante, pur prendendo atto di quanto evidenziato dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato, secondo cui è stata considerata una percentuale del 5 per cento di nuovi potenziali contribuenti, andrebbe valutata la possibilità che tale effetto si evidenzi in misura crescente nel tempo, comportando un corrispondente andamento dei relativi oneri, costi per la formazione, per le garanzie contro il mancato pagamento e per i servizi personalizzati. Sul punto ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo. Pag. 78
  In merito agli articoli 9 e 11, che recano disposizioni sui centri per l'impiego e informazioni sugli appalti pubblici, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo durante l'esame presso il Senato e di quanto evidenziato dalla relazione tecnica.
  In ordine all'articolo 10, recante una delega in materia di normativa di salute e sicurezza degli studi professionali, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione alla luce di quanto evidenziato dalla relazione tecnica e tenuto conto della presenza di una clausola di non onerosità. Evidenzia che il rispetto di tale clausola potrà essere verificato solo in sede di esame della normativa delegata che, ai sensi dell'articolo 14-bis, dovrà essere corredata di apposita relazione tecnica.
  Quanto all'articolo 12, concernente l'indennità di maternità, rileva preliminarmente che – in base ai parametri forniti dalla relazione tecnica, per i quali si prende atto delle precisazioni fornite dal Governo durante l'esame al Senato – la quantificazione degli oneri appare corretta. In proposito osserva che la quantificazione si basa su un importo medio annuo unitario della prestazione di 5.300 euro che non sembra comprendere la contribuzione figurativa, calcolata separatamente. In proposito giudica utile una conferma.
  Circa l'articolo 13, riguardante la tutela di gravidanza, malattia e infortunio, osserva che la quantificazione dell'onere derivante dalla sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, di cui al comma 3, appare congrua sulla base dei parametri riportati nella relazione tecnica. Con riferimento alla possibilità di sostituzione delle lavoratrici da parte di specifiche figure, di cui al comma 2, con possibile compresenza della lavoratrice medesima, ritiene che andrebbero forniti chiarimenti volti ad escludere eventuali implicazioni per la finanza pubblica nel caso in cui il committente sia una pubblica amministrazione.
  Con riferimento all'articolo 14-bis, concernente la procedura di adozione dei decreti legislativi, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, attesa la natura procedimentale delle disposizioni in esame.
  In merito all'articolo 14-ter, relativo al tavolo tecnico sul lavoro autonomo, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, atteso che le disposizioni sono corredate di apposite clausole volte ad escludere profili di onerosità.
  In relazione agli articoli da 15 a 20, in materia di lavoro agile, alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica circa l'applicazione del lavoro agile nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione. In merito alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori impiegati con contratto di lavoro agile, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica secondo la quale dalle disposizioni in esame non discende un allargamento delle fattispecie che comportano oneri a carico dell'INAIL. Sul punto reputa tuttavia utile acquisire una conferma dal Governo.
  A proposito dell'articolo 20-bis, riguardante le aliquote contributive nel settore dell'assistenza domiciliare all'infanzia, rileva che dalla disposizione in esame sembrano derivare maggiori entrate contributive in virtù dell'abrogazione dell'articolo 1, comma 793, della legge 296 del 2006, che applica agevolazioni contributive agli assistenti domiciliari all'infanzia, qualificati o accreditati presso la provincia autonoma di Bolzano. In proposito ritiene utile acquisire una valutazione del Governo in relazione agli effettivi importi iscritti nei tendenziali in relazione all'agevolazione ora soppressa.
  In relazione all'articolo 21, recante disposizioni finanziarie, fa presente che il comma 1, secondo periodo, dell'articolo in questione reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'incremento, in misura pari a 4,5 milioni di euro per il 2017, di 1,9 milioni di euro per il 2018 e di 4,5 milioni di euro annui a decorrere Pag. 79dal 2019, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, relativa all'istituzione del Fondo per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e per l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato, per il quale la norma istitutiva ha previsto una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2016 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Ciò posto, rileva che alla copertura dei predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante l'istituzione del Fondo per il finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive (cap. 1250 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), con una dotazione iniziale di 2,2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 2 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
  Al riguardo, osserva che sul predetto Fondo – oggetto nel corso del tempo di successive riduzioni al fine di assicurare attuazione al citato intervento di riforma – risultano stanziati dalla legge di bilancio per il triennio 2017-2019 risorse pari a 67 milioni di euro per il 2017, 121,633 milioni di euro per il 2018 e 137,9 milioni di euro per il 2019 e che in base ad una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato in data 28 febbraio 2017, sul pertinente capitolo di spesa risultano al momento disponibili, per l'anno 2017, 31,2 milioni di euro. In tale quadro, reputa opportuno che il Governo confermi che l'utilizzo del Fondo in parola non sia comunque suscettibile di pregiudicare il conseguimento delle finalità di spesa già previste a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo. Rileva altresì che il comma 2 del medesimo articolo 21 reca invece la copertura finanziaria delle minori entrate e degli oneri derivanti dagli articoli 7, 8, 12 e 13 cui si provvede: quanto a 7,30 milioni di euro per l'anno 2016, 54,34 milioni di euro per l'anno 2017, 41,87 milioni di euro per l'anno 2018, 41,96 milioni di euro per l'anno 2019, 42,20 milioni di euro per l'anno 2020, 42,80 milioni di euro per l'anno 2021, 43 milioni di euro per l'anno 2022, 43,41 milioni di euro per l'anno 2023, 43,63 milioni di euro per l'anno 2024 e 43,94 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e per l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato, di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; quanto a 0,18 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  Per quanto attiene alla copertura a valere sul Fondo per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e per l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato (cap. 4324 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), nel prendere atto che – secondo quanto sostenuto nella relazione tecnica aggiornata alle modifiche apportate nel corso dell'esame presso il Senato – il Fondo in parola, come rifinanziato ai sensi del comma 1 dell'articolo in esame, reca le necessarie disponibilità, tanto in termini di saldo netto da finanziare quanto in termini di indebitamento netto, considera comunque opportuno che il Governo confermi Pag. 80che l'utilizzo del Fondo medesimo, previsto dalla disposizione in esame, non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
  Per quanto concerne la copertura a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica (cap. 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), fa presente che, in base ad una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato in data 28 febbraio 2017, il citato Fondo reca al momento per l'anno 2017 le necessarie disponibilità, ferma restando l'esigenza di acquisire dal Governo una conferma in merito alla possibilità di utilizzare le risorse in parola senza compromettere la realizzazione degli interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
  Per quanto riguarda, infine, la copertura a valere sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di pertinenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, rileva che il medesimo accantonamento reca le necessarie disponibilità. Tanto premesso, segnala tuttavia che, a seguito dell'entrata in vigore della legge di bilancio per l'anno 2017, appare necessario riformulare la disposizione in esame facendo riferimento alla riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del citato Ministero relativo al triennio 2017-2019, anziché al triennio 2016-2018.
  Nell'ambito del quadro sinora descritto, ritiene tuttavia necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo circa la necessità di modificare l'attuale formulazione dell'articolo 21, comma 2, alinea, al fine di prevedere un diverso profilo temporale ed una diversa distribuzione quantitativa degli oneri ivi complessivamente indicati, sia per tener conto del lasso di tempo ormai trascorso dall'approvazione del testo da parte del Senato, sia in considerazione del fatto che non possono essere imputati oneri sull'esercizio finanziario 2016 ormai concluso.
  Segnala inoltre che, secondo quanto previsto dal successivo comma 3 del medesimo articolo 21, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, assicurano, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni della presente legge. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 21, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria dei maggiori oneri risultanti dall'attività di monitoraggio: per gli anni 2016 e 2017, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per gli anni 2018 e seguenti, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Osserva inoltre che il comma 4 dell'articolo 21 prevede che, nei casi di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Rileva quindi che il successivo comma 5 stabilisce che, per gli anni 2018 e seguenti, è conseguentemente accantonato e reso indisponibile a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, un importo complessivo pari al 50 per cento degli oneri di cui agli articoli 7, commi da 3 a 8, 12 e 13, fino all'esito dei monitoraggi annuali previsti dal comma 3. Le somme accantonate Pag. 81e non utilizzate all'esito del monitoraggio sono conservate nel conto dei residui per essere destinate al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con riferimento alla clausola di salvaguardia di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 21, testé illustrati, giudica necessario un chiarimento in merito alla coerenza delle citate disposizioni rispetto alla nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa delineata dall'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, come modificato dalla legge n. 163 del 2009 recante norme in materia di riforma del bilancio dello Stato. In tale contesto, anche a prescindere da ulteriori specifici aspetti, evidenzia comunque che il riferimento alla eventuale riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed aventi la natura di spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 3, lettera a), del presente provvedimento, appare oramai superato. Sottolinea, al riguardo, che l'attuale formulazione del testo non consentirebbe infatti di includere nell'ambito di applicazione della clausola di salvaguardia, oltre alle spese di parte corrente concernenti i fattori legislativi, anche quelle per adeguamento al fabbisogno, di cui, rispettivamente, alle lettere b) e c) del comma 5 dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009, come da ultimo modificata dalla citata legge n. 163 del 2016. Sul punto reputa comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione la documentazione predisposta, rispettivamente, dalla Ragioneria generale dello Stato e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (vedi allegato), contenenti specifici elementi di informazione in merito alle disposizioni di carattere finanziario recate dal provvedimento in esame.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, anche al fine di consentire al relatore la predisposizione, sulla base della documentazione testé consegnata, di una proposta di parere sul provvedimento in esame.

  La seduta termina alle 16.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

  Mercoledì 1o marzo 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA.

  La seduta comincia alle 16.

In merito alla quinta edizione della «Settimana europea», organizzata dal Parlamento europeo, nell'ambito del Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche, dal 30 gennaio al 1o febbraio 2017.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che dal 30 gennaio al 1o febbraio scorsi l'onorevole Misiani ha effettuato una missione a Bruxelles per partecipare alla quinta edizione della «Settimana europea», organizzata dal Parlamento europeo, nell'ambito del Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche. Invita, quindi, l'onorevole Misiani a svolgere una relazione sugli esiti della suddetta missione.

  Antonio MISIANI (PD), comunica che, come testé rammentato dal presidente Boccia, dal 30 gennaio al 1o febbraio 2017 si è svolta a Bruxelles, presso la sede del Parlamento europeo, l'annuale Settimana parlamentare europea, articolata in due parti. La prima di esse è consistita nella Conferenza sul Semestre europeo, iniziativa avviata dal Parlamento europeo nel 2013 nel quadro del dialogo con i Parlamenti nazionali sul Semestre europeo di coordinamento delle politiche economiche. La riunione prevedeva due sessioni plenarie dedicate, rispettivamente, alle priorità politiche del semestre europeo 2017 e al futuro dell'Unione economica e monetaria, e tre distinte riunioni interparlamentari Pag. 82organizzate dalle Commissioni del Parlamento europeo competenti, rispettivamente, per gli affari economici e monetari (ECON), per l'occupazione e gli affari sociali (EMPL), e per i bilanci (BUDG). La seconda parte è consistita invece nella riunione della Conferenza sulla stabilità, il coordinamento economico e la governance nell'UE, istituita sulla base dell'articolo 13 del Fiscal Compact per consentire il dialogo tra Parlamento europeo e Parlamenti nazionali in materia di politiche di bilancio e altre questioni rientranti nell'ambito di applicazione del medesimo Trattato. La Conferenza si è articolata in quattro sessioni incentrate sul Fiscal compact, la dimensione sociale dell'Unione economica e monetaria, il benchmarking delle riforme nazionali a sostegno della crescita e dell'occupazione e il ruolo dei programmi di assistenza e del Meccanismo europeo di stabilità nel salvaguardare la stabilità dell'euro. Comunica che alla Settimana parlamentare europea hanno preso parte 109 parlamentari nazionali provenienti da 24 Stati membri, due Paesi candidati e la Norvegia. La Camera dei deputati era rappresentata dal sottoscritto, nonché dall'onorevole Gribaudo e dai senatori Guerrieri Paleotti, Ceroni, Catalfo e Favero, in rappresentanza di diversi gruppi parlamentari.
  Entrando nel merito delle questioni, riferisce quanto segue. Nella prima sessione della Conferenza sul semestre europeo, sulle priorità politiche 2017, sono intervenuti il Vicepresidente della Commissione europea per l'euro e il dialogo sociale Dombrovskis e il Commissario europeo per gli affari economici e finanziari Moscovici. In particolare, il Vicepresidente Dombrovskis ha preso atto degli aggiustamenti e dei progressi compiuti dagli Stati membri nel correggere i conti pubblici nell'area euro e nell'Ue, ma ha al contempo sottolineato che la moderata ripresa e la bassa inflazione continuano a pesare sulla riduzione dei rischi macroeconomici, lasciando di fatto invariati gli alti livelli di indebitamento, il calo della produzione e l'elevata disoccupazione. Ha quindi richiamato la necessità di offrire assistenza tecnica agli Stati membri e di prevedere riunioni di alto livello presso i medesimi. Ha inoltre ricordato che la Commissione europea, nell'Analisi annuale della crescita, si era espressa a favore di un'espansione di bilancio fino allo 0,5 per cento del PIL nel 2017 a sostegno della ripresa, posizione che non è stata in seguito condivisa dal Consiglio, che ha propeso per una posizione di bilancio neutrale. Il Commissario Moscovici ha preso atto della moderata ripresa negli ultimi cinque anni – dovuta al basso prezzo del petrolio, all'indebolimento dell'euro e alle politiche della BCE –, sottolineando tuttavia che i risultati non sono ancora sufficienti: il tasso di disoccupazione non migliora abbastanza, l'inflazione è ancora sotto il 2 per cento, la redditività delle banche è debole e la disuguaglianza è crescente. In tale contesto, ha richiamato anche le incertezze legate alla politica economica americana e agli sviluppi della Brexit. Ha quindi invitato gli Stati membri a raddoppiare gli sforzi e a creare una triangolazione virtuosa per incrementare gli investimenti, perseguire le riforme strutturali e garantire politiche fiscali responsabili. Nel contempo, ha evidenziato la necessità di politiche di sostegno alla crescita, che non possono essere affidate soltanto a interventi della BCE, i quali potrebbero comportare rischi di squilibri finanziari. Ha inoltre affermato che occorre evitare gli effetti aggregati di politiche fiscali restrittive e che gli Stati che hanno margini di bilancio dovrebbero utilizzarli. In tale contesto, la fiscalità dovrebbe sostenere l'occupazione e gli investimenti, la ricerca e lo sviluppo, ed essere al contempo equa ed efficace. Infine, a suo avviso, occorre agire per migliorare la trasparenza fiscale e intensificare la lotta all'evasione. Entrambi hanno annunciato la presentazione del Libro bianco sul futuro dell'Europa, in occasione del sessantesimo anniversario dai Trattati di Roma, che comprenderà un ampio capitolo sul futuro dell'UEM in preparazione della fase 2 dell'approfondimento dell'UEM nel nuovo contesto politico e democratico. Pag. 83
  L'europarlamentare Hökmark (PPE-Svezia), relatore sul Semestre europeo in Commissione ECON, ha sottolineato la necessità di ridurre la tassazione sul lavoro e di calcolare i rischi di politiche protezionistiche, evidenziando che l'andamento delle esportazioni non può prescindere da un mercato aperto dal lato delle importazioni. La relatrice in Commissione EMPL del Parlamento europeo Rodrigues (S&D-Portogallo) ha invocato l'adozione di un giusto policy mix, che preveda, accanto al risanamento dei conti pubblici, misure a sostegno degli investimenti e della domanda interna. Ha poi segnalato l'opportunità che i Paesi che hanno margini di bilancio, in quanto registrano un elevato surplus delle partite correnti (nel caso della Germania, il surplus ha raggiunto nel 2015 l'8,2 per cento del PIL), adottino adeguate politiche di investimento. Tale tema è stato ripreso da diversi parlamentari nel corso del dibattito. In proposito, il rappresentante del Parlamento tedesco ha segnalato l'opportunità di aiutare gli Stati che ne hanno la possibilità ad aumentare gli investimenti, sottolineando tuttavia la necessità di non indebolire gli Stati più forti, ma di rafforzare quelli più deboli, affinché lo sviluppo sia sostenibile per tutti.
  Nel corso del dibattito, i rappresentanti dei Parlamenti nazionali hanno espresso apprezzamento per il superamento di una logica ispirata unicamente all'austerità e al rigore di bilancio, pur sottolineando che le risorse messe a disposizione dal Piano Juncker risultano insufficienti a fronte del crollo degli investimenti e della grave crisi sociale che ha colpito alcuni Paesi, in particolare quelli dell'Europa meridionale. In tale contesto, il rappresentante del Parlamento portoghese ha avanzato la proposta di costituire un Fondo monetario europeo per far fronte agli shock economici e dotato di un bilancio proprio. Il Comitato delle regioni ha poi fatto riferimento alla mancanza di coordinamento tra i vari livelli di Governo e all'opportunità di considerare il contributo delle città e delle regioni alla crescita, introducendo una dimensione territoriale nel semestre europeo.
  Rammenta che, in qualità di rappresentante della Camera dei deputati, evidenziando come la politica monetaria della BCE può arrivare sino ad un certo punto, ha personalmente invocato la necessità di una politica espansiva di bilancio promossa e controllata a livello europeo. Tale politica deve andare oltre il piano Juncker ed eventualmente mettere in gioco risorse, oggi congelate, quali quelle del Meccanismo europeo di stabilità. Il parlamentare ha inoltre fatto riferimento alla necessità di una rete di protezione sociale, in proposito richiamando il progetto presentato dal Ministro Padoan per l'istituzione di un fondo europeo di assicurazione contro la disoccupazione (European unemployment insurance scheme).
  La seconda sessione della Conferenza sul semestre europeo, sul futuro dell'Unione economica e monetaria (UEM), è stata aperta dal neoeletto Presidente del Parlamento europeo Tajani, il quale ha richiamato le proposte del Parlamento europeo in materia di governance economica, confluite, rispettivamente, nelle relazioni degli onorevoli Bresso (S&D) e Brok (PPE) e dell'onorevole Verhofstadt (ALDE), che dovrebbero essere esaminate a breve dalla plenaria del Parlamento europeo. Il Presidente ha quindi auspicato che si proceda su un percorso di maggiore integrazione e di responsabilità democratica, migliorando la dimensione sociale del semestre. Il Vice Presidente della Commissione europea, Dombrovskis, e il Commissario per gli affari economici e monetari, Moscovici, hanno entrambi ribadito la necessità di rafforzare il semestre europeo e la coesione e di procedere al completamento dell'Unione bancaria, anche attraverso l'istituzione di un sistema comune di assicurazione dei depositi bancari, e dell'unione dei mercati di capitali, nell'ottica di realizzare parallelamente misure di riduzione e di condivisione del rischio. Completare l'Unione economica e monetaria richiede, a loro avviso, la fissazione di obiettivi a medio e lungo termine, come Pag. 84prospettato dalla relazione dei cinque Presidenti. Hanno inoltre fatto riferimento al rafforzamento dell'architettura dell'UEM sul versante delle procedure di monitoraggio e controllo, con l'istituzione dell’European Fiscal Council, che coadiuva la Commissione europea nella valutazione dei bilanci pubblici degli Stati membri e dei Comitati nazionali per la competitività, con il compito di analizzare le politiche che potrebbero incidere sulla produttività e la competitività e fornire analisi indipendenti.
  Nel corso del dibattito i rappresentanti dei Parlamenti nazionali hanno concordato sulla necessità di una maggiore convergenza delle politiche economiche rilevando, tuttavia, che occorre adottare un giusto mix di politiche: il consolidamento di bilancio va accompagnato con riforme strutturali incisive – soprattutto nel mercato del lavoro e dei servizi – e con una robusta strategia di investimenti. Alcuni parlamentari, in particolare greco e portoghese, hanno messo in discussione l'efficacia del meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie. È inoltre emersa la necessità di completare l'architettura dell'eurozona e di adottare politiche efficaci che contrastino l'emergere di tendenze populiste ed estremiste che vogliono destabilizzare l'Europa. In particolare, è stata sollevata la necessità di una capacità fiscale europea e sono state avanzate proposte specifiche, quali l'istituzione di una base imponibile centralizzata e di un rafforzamento del controllo parlamentare, attraverso l'istituzione di un'assise democratica che associ il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali.
  Il workshop organizzato dalla Commissione Bilanci del Parlamento europeo (BUDG) si è concentrato in particolare sul seguito da dare alle raccomandazioni contenute nel rapporto finale presentato il 12 gennaio 2017 dal Gruppo ad alto livello sul sistema di risorse proprie dell'Unione europea, presieduto da Mario Monti.
  Sono intervenuti il Commissario responsabile per bilancio e risorse umane Oettinger, i due europarlamentari componenti del Gruppo di lavoro Kalfin e Lamassoure, e due esperte, Constance Adolf (Green budget Europe) e Danuse Narudova (Università di Mendel). Il Commissario Oettinger ha preliminarmente chiarito, da un punto di vista procedurale, che le raccomandazioni del Gruppo Monti saranno convogliate nella proposta che la Commissione presenterà entro il 2017 sul nuovo quadro finanziario pluriennale. Il relatore si è quindi soffermato sui principi su cui si fonda il rapporto, e in particolare sul principio di neutralità, sull'esclusione, nell'individuazione delle nuove risorse proprie, di strumenti finanziari che facciano ricorso al debito e sull'eliminazione dei meccanismi di correzione. Sul versante della spesa, il Commissario ha evidenziato l'importanza del collegamento tra risorse proprie e politiche europee, sulla base del criterio del valore aggiunto europeo. L'europarlamentare Kalfin ha successivamente sottolineato l'obiettivo di semplificazione e di maggiore trasparenza del bilancio europeo e si è soffermato sul presupposto dell'invarianza dell'onere fiscale complessivo per il contribuente, che deriva anche dall'applicazione del principio di sussidiarietà nella determinazione del livello più appropriato della spesa. Lo stesso relatore ha indicato l'obiettivo di aumentare nel prossimo quadro finanziario pluriennale il livello delle risorse proprie dal 10 al 50 per cento. L'onorevole La Massoure, evidenziando la compatibilità delle proposte in materia di risorse proprie con i trattati esistenti, ha posto anche il tema del controllo democratico sul bilancio, attualmente non sempre garantito, a fronte dell'emergere di nuovi strumenti fuori dal bilancio per finanziare emergenze o nuove politiche UE. Il relatore ha quindi ripreso il tema dell'individuazione di meccanismi per garantire l'applicazione del principio di sussidiarietà anche al bilancio, in modo da consentire di mantenere invariato l'onere fiscale per i cittadini. Soffermandosi sulle singole risorse proprie indicate nel rapporto, il relatore non ha escluso l'individuazione di risorse provenienti dalle cooperazioni rafforzate (come nel caso della tassa sulle transazioni finanziari) e ha evidenziato i tempi necessariamente Pag. 85lunghi per l'imposta sugli utili delle società e l'effetto «moralizzatore», a fronte della generazione di un minore reddito, delle tasse ambientali. Le potenzialità di queste ultime sono state enfatizzate dall'esperta di Green Budget Europe ai fini dell'attuazione del principio «chi inquina paga», dell'internalizzazione dei costi esterni e di una migliore distribuzione delle risorse. La relatrice ha quindi fornito dati che mostrano l'eccessivo livello di tassazione del lavoro nell'UE (53,3 per cento del totale delle entrate fiscali) a fronte della riduzione delle tasse ambientali (dal 6,8 per cento nel 2004 al 6,3 per cento nel 2014), passando quindi in rassegna i vantaggi di talune possibili tasse verdi (tassa sul carburante, tassa sull'energia, carbon tax, tassa sui biglietti aerei). La professoressa Naroudova si è soffermata sul principio della sostenibilità economica, sociale, ambientale e istituzionale che dovrebbe ispirare il nuovo sistema e sulla necessità di un'equilibrata composizione del paniere risorse proprie. A tal fine, ha fornito i risultati di uno studio contenente proiezioni sull'impatto economico e sul livello di sostituibilità delle risorse basate sul reddito nazionale lordo e sull'IVA con l'imposta sugli utili delle società, la tassa sulle transazioni finanziarie, la carbon tax e dalla tassa sui biglietti aerei.
  Nel successivo dibattito, i parlamentari intervenuti hanno generalmente espresso una valutazione positiva sulla relazione del gruppo Monti, con riferimento in particolare all'eliminazione degli sconti e alla semplificazione della struttura del bilancio e all'obiettivo del 50 per cento di risorse proprie nel prossimo quadro finanziario pluriennale. Tra gli elementi su cui è emersa la necessità di un'approfondita riflessione si segnala il tema della dimensione del bilancio UE e delle conseguenze sul medesimo del Brexit (relatore del PE sulle risorse proprie), le criticità legate alla durata settennale del quadro finanziario pluriennale (Bundestag tedesco), la necessità di flessibilità nella scelta del paniere delle risorse proprie in relazione alle esigenze dei singoli Paesi (Polonia), l'esigenza di una maggiore prevedibilità del bilancio dell'UE, alla luce dello scarto tra impegni e pagamenti legato ai ritardi nell'attuazione dei programmi europei (parlamentare francese). È emerso anche il tema delle «fair tax», in particolare con riferimento alla tassazione dei profitti realizzati dalle multinazionali e dei beni importati nell'UE, e della necessità di una riflessione sull'adeguatezza dei dazi doganali. Rispetto alle singole risorse proprie, il parlamentare polacco ha sottolineato l'efficacia della tassa sulle transazioni finanziarie, il parlamentare francese ha criticato la mancata individuazione di una tassa sui trasporti stradali. Rammenta che ha personalmente espresso condivisione sulla relazione del gruppo Monti e si è soffermato sui suoi profili più significativi (incremento del peso delle risorse proprie nel prossimo QFP, collegamento tra risorse proprie ed ambiti di intervento, eliminazione dei meccanismi di correzione, applicazione del principio della sussidiarietà e di una struttura del bilancio a geometria variabile in rapporto agli ambiti di intervento). Il parlamentare ha evidenziato la necessità, al fine di ottenere il consenso dei cittadini, di superare un approccio puramente monetario e di individuare nuovi indicatori ai fini della valutazione dei costi-benefici e del saldo netto delle politiche UE. Su tale punto il membro del gruppo di lavoro Kalfin ha segnalato le difficoltà di contabilizzare il saldo netto delle politiche UE e di calcolare l'impatto economico dei relativi benefici, concordando tuttavia sulla necessità di una comunicazione efficace nei confronti dei cittadini del valore aggiunto delle politiche UE. Rammenta che ha personalmente ribadito come la crescita del bilancio UE sia fondamentale per il rilancio del progetto europeo e non si traduca necessariamente in un aumento dell'onere fiscale, tenendo conto dei risparmi che possono essere prodotti dallo spostamento di talune politiche a livello UE. Il parlamentare ha infine osservato come il rapporto non prospetti la possibilità di reperire nuove risorse per il bilancio UE attraverso l'emissione sul mercato di titoli obbligazionari che, tra l'altro, potrebbero avere il Pag. 86vantaggio di un rating elevato. Sul punto, l'onorevole Kalfin ha osservato che su tale proposta, esclusa dal del gruppo di lavoro per non sovraccaricare il bilancio UE con prestiti, occorrerebbero discussioni ulteriori.
  La prima sessione della Conferenza sulla stabilità, il coordinamento economico e la governance nell'UE, dedicata all'attuazione del Fiscal Compact, è stata aperta dall'intervento del Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, che ha sottolineato la necessità di porre al centro delle politiche europee la situazione occupazionale, di completare l'unione bancaria, l'unione dei capitali, il mercato unico digitale e dell'energia e di supportare l'economia reale delle piccole e medie imprese, attraverso investimenti produttivi e riforme al mercato dei servizi. Dopo aver osservato come le regole del Fiscal compact debbano tener conto delle diverse situazioni presenti negli Stati membri, il neopresidente del PE ha sottolineato come occorra stimolare la crescita con finanze solide, rispettando le regole di democrazia e coinvolgendo il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali.
  Ha fatto seguito l'intervento del Presidente della Camera dei deputati maltese, Angelo Farrugia, che, indicando le priorità della Presidenza maltese (migrazione, mercato unico, politica di vicinato, inclusione sociale, settore marittimo), ha ribadito che la dimensione parlamentare servirà a promuovere l'unità e il dialogo necessari a livello europeo e regionale. L'on. Farrugia ha inoltre osservato la necessità di una maggiore solidarietà nei confronti degli Stati in difficoltà e delle persone al di sotto della soglia di povertà.
  È quindi intervenuto il Vicepresidente della Commissione europea per l'euro e il dialogo sociale, Valdis Dombrovskis, il quale ha inquadrato il Fiscal Compact in una più vasta risposta alla crisi europea e dell'eurozona, ricordandone l'obiettivo di rafforzare i quadri nazionali per garantire l'ottemperanza alle regole e di rendere così coerente il rapporto tra UE e Stati membri. Ha poi affermato che l'approccio intergovernativo non era la scelta preferita e che comunque il rafforzamento dei quadri nazionali non è avvenuto in un vuoto istituzionale; a tal fine il rappresentante della Commissione ha citato il patto di stabilità e crescita e l'accresciuto coordinamento di bilancio ex ante grazie al cosiddetto Two pack. Il Vicepresidente si è quindi soffermato sul ruolo dei fiscal council, dei quali andrebbe assicurata l'indipendenza, e sulla recente istituzione dell'European fiscal board. Ha infine preannunciato una relazione della Commissione nelle prossime settimane sull'applicazione del Fiscal Compact, che costituirà la base del dibattito per l'incorporazione del Trattato nell'ordinamento giuridico dell'UE.
  Successivamente, José Luis Esctrivà, presidente della rete delle Independent Fiscal Institutions (IFI), si è soffermato sulla maggiore attenzione alla vigilanza preventiva sul bilancio da parte degli IFI nazionali e sulla capacità di adattare le regole europee alle specificità nazionali. Il relatore ha osservato che un modello basato su regole di bilancio rigido e sulla vigilanza stretta dell'ottemperanza alle regole stesse si è rivelato inadeguato e insufficiente per evitare e risolvere la crisi e per promuovere delle buone finanze pubbliche. Ha quindi ribadito che i Parlamenti nazionali possono svolgere un ruolo importante, anche al fine di indebolire la percezione delle regole di bilancio come un'imposizione dal centro. Accanto alle regole, delle finanze pubbliche sane richiederebbero anche un quadro di bilancio omnicomprensivo a livello nazionale con un approccio a medio e lungo termine, in cui rientrino anche i vari livelli di amministrazione. In proposito, negli Stati membri sono stati fatti dei passi avanti, ma non omogenei. Il relatore ha quindi richiamato il contributo che i Fiscal Council possono fornire alla sostenibilità di bilancio, osservando tuttavia la necessità di garantirne indipendenza funzionale ed effettive e adeguate risorse finanziarie e umane. Il relatore si è infine soffermato sulla complessità del monitoraggio delle regole da parte degli IFI: è vero che ogni Stato ha un relativo margine di manovra, grazie ai meccanismi di correzione per le specificità Pag. 87nazionali, ma le regole restano complesse (strumenti analitici, procedure e accordi di interpretazione). La rete degli IFI ritiene che sia necessaria una ed è disponibile a collaborare con i Parlamenti nazionali attraverso audizioni regolari.
  È quindi intervenuto il senatore Guerrieri Paleotti, che, ripercorrendo l'esperienza italiana, ha prima richiamato la legge costituzionale n. 1 del 12, volta a introdurre in Costituzione il principio del pareggio di bilancio e quindi osservato che nel 2012 è stata promossa una trasformazione a due livelli: da una parte, sono state avviate riforme radicali, come quella del sistema pensionistico, dall'altra, vi è stato l'adeguamento delle finanze pubbliche con riduzione del deficit. Ha aggiunto che la politica di bilancio responsabile ha dato buoni risultati in termini di crescita economica e aumento dell'occupazione. Ha poi ricordato che, per l'attuazione del Fiscal Compact, l'Italia, come altri Stati membri, ha rinviato l'obiettivo di equilibrio di bilancio, che solo la Germania è riuscita a conseguire per tre anni consecutivi. Ha ricordato che l'Italia ha utilizzato la flessibilità del Fiscal Compact per riforme strutturali, spese straordinarie dovute al terremoto e all'emergenza immigrazione. Ritiene sviante affermare che con la flessibilità si aggirerebbe il Fiscal Compact. Ha affermato poi che prima dell'inclusione del Fiscal Compact nell'ordinamento europeo, sarebbero necessarie alcune riforme: la metodologia per calcolare gli squilibri strutturali andrebbe rivista (una soluzione potrebbe essere introdurre la regola della spesa, che è più trasparente e facile da capire rispetto agli squilibri strutturali ed è sotto il controllo diretto del Governo); i tempi per il calcolo della crescita potenziale e degli squilibri di bilancio dovrebbero essere di almeno tre o quattro anni, anziché due, per dare tempo agli Stati di attuare e migliorare i piani d'investimento e le riforme; i limiti derivanti dal patto di stabilità e dal Fiscal Compact sono troppo rigidi e occorrerebbe introdurre una maggiore discrezionalità a livello politico pur rispettando i limiti nominali; la flessibilità delle regole dovrebbe essere ampliata soprattutto escludendo il cofinanziamento nazionale delle riforme strutturali dal calcolo dei deficit; occorre un maggior coinvolgimento dei Parlamenti nazionali. In conclusione, ritiene che l'inclusione del Fiscal Compact nell'ordinamento dell'Unione debba essere accompagnata da un migliore coordinamento economico e da un chiaro impegno a favore di riforme strutturali che favoriscano anche la crescita e l'occupazione.
  Il successivo relatore, Norbert Brackmann, membro della Commissione bilancio del Bundestag tedesco, dopo aver ribadito che la Germania ha conseguito la parità di bilancio per tre anni consecutivi, ha affermato che le regole vanno recepite per rafforzare la fiducia dei mercati ma anche dei consumatori. Ha aggiunto che la Commissione europea deve vigilare e che i trattati non possono essere applicati politicamente, altrimenti si corre il rischio di sgretolare l'Unione economica e monetaria. Con riferimento quindi alle politiche espansive della BCE, ha riconosciuto che, grazie ad esse, gli Stati pagano meno interessi sul debito, ma ha anche osservato che esse non potranno continuare a lungo termine.
  Nel dibattito, ha personalmente osservato che il bilancio di questi anni è fatto di luci e ombre, che rendono necessaria una profonda revisione del Fiscal Compact prima di procedere alla sua inclusione nell'ordinamento dell'Unione. Ha citato poi il recente working paper dell'FMI sulle politiche fiscali della zona euro, che ha evidenziato i molti limiti dell'implementazione degli strumenti di coordinamento delle politiche fiscali a livello europeo e la loro inefficacia in relazione al raggiungimento degli obiettivi macroeconomici della crescita e dell'occupazione. Un secondo tema sollevato riguarda il criterio su cui è stato costruito il Fiscal Compact: il dogma dell'obiettivo del pareggio di bilancio, peraltro costruito su una variabile non osservata e quantificata diversamente dalla Commissione europea, dall'FMI e dall'Ocse. Ha poi fatto riferimento alle seguenti criticità: l'eccessivo affidamento sulle politiche strutturali, che sono necessarie, Pag. 88ma non si possono considerare da sole sufficienti per il rilancio della crescita; la forte asimmetria del Fiscal Compact, che si concentra sui Paesi con deficit, ma è meno attento ai paesi con squilibri di segno opposto, egualmente pericolosi per la stabilità dell'area euro. In conclusione, il deputato ha osservato che, anche se il deficit e il debito si sono ridotti, la crescita rimane modesta: ci sono ancora 20 milioni di disoccupati e 119 milioni di persone a rischio di povertà ed esclusione sociale. I divari sociali e macroeconomici, a suo avviso, vanno superati: la stabilità è un valore, ma lo sono ancora di più la sostenibilità ambientale e sociale della sviluppo europeo.
  Nel corso del dibattito sono emersi altri temi: un'attuazione politica delle regole di bilancio che rispetti il ciclo economico e un'Europa della solidarietà oltre che dell'equilibrio (Grecia); prima dell'inclusione nell'ordinamento occorre valutare i risultati del Fiscal Compact e considerare che alcune regole di bilancio sono già inserite nel Six pack e nel Two pack (Francia); le politiche della BCE hanno aumentato la fiducia degli investitori e dei consumatori, non il Fiscal Compact (Portogallo); il Fiscal compact è iniziato con la crisi del debito privato, quindi il Fiscal Compact è stata una risposta sbagliata alla crisi (Lettonia); occorre sviluppare un fondo monetario europeo e una politica economica comune che sostenga le riforme strutturali (Portogallo).
  Considerazioni conclusive sono state fatte da Roberto Gualtieri, presidente della Commissione affari economici e monetari del Parlamento europeo, che ha ricordato che l'articolo 2 del Fiscal Compact prevede che il trattato sia applicabile nella misura in cui è compatibile con il diritto dell'Unione, pertanto il diritto dell'Unione è di rango superiore al Fiscal compact. Ha poi aggiunto che, se obiettivo del Fiscal Compact era quello di ridurre il deficit (calo dal 6 per cento all'1,5 per cento), esso sta funzionando, atteso che l'UEM è l'area economica al mondo con il più basso livello di deficit (rispetto a Cina e Giappone); la riduzione del deficit è risultata però prociclica ed è rimasta sganciata da una sana gestione del ciclo economico. In conclusione, ha affermato che anche se c’è una componente di fiducia da considerare, per cui sono stati creati il Fiscal Compact e il cosiddetto Fondo Salva-Stati, occorre dare prova di apertura mentale per valutare l'adeguatezza delle regole per conciliare sostenibilità ed evitare prociclicità.
  La successiva sessione plenaria, «Verso il benchmarking delle riforme nazionali volte a promuovere la crescita sostenibile e l'occupazione», è stata introdotta dal Vicesegretario generale dell'OCSE, Mari Kiviniemi, che, preannunciando per il mese di marzo uno studio sull'impatto delle politiche pubbliche sulle divergenze sul piano economico, ha preliminarmente rilevato che, sebbene il tasso di crescita si stia stabilizzando nell'UE, esso risulti ancora deludente. La sfida per tutti gli Stati è il rallentamento della produttività, peraltro presente anche prima della crisi e legato a diversi fattori strutturali. Tra questi, il rallentamento degli investimenti nel capitale basato sulla conoscenza e la riduzione del dinamismo delle imprese ostacolano il ricambio tra imprese tradizionali e imprese innovative, per natura dotate di una produttività più elevata. A suo avviso, per aumentare la produttività, dovrebbe essere accelerato il ritmo delle riforme strutturali, che invece rallentano in quasi tutti gli Stati membri, soprattutto nei settori della pubblica istruzione e dell'innovazione. Secondo l'OCSE, le priorità per la crescita sono le seguenti: libera circolazione dei lavoratori con un riconoscimento più semplice e rapido delle qualifiche professionali, anche tramite procedimenti elettronici; portabilità delle prestazioni sociali e dei diritti pensionistici; procedure paneuropee per evitare la doppia imposizione. Occorre inoltre semplificare gli oneri regolamentari per sbloccare gli investimenti, armonizzare le normative e le specifiche tecniche nazionali in settori come i trasporti, l'energia e il mercato digitale, aumentare la mobilità dei capitali, migliorando la cartolarizzazione e armonizzando i regimi di insolvenza. Pag. 89
  È quindi intervenuto il presidente della Commissione economica e finanziaria e del gruppo di lavoro dell'Eurogruppo, Thomas Wieser, che ha sottolineato l'importanza del benchmarking, ricordando come, oltre all'Eurogruppo, anche l'OCSE e la BEI utilizzino indicatori che consentono il confronto tra gli Stati membri. Ha poi ricordato che le discussioni tematiche sulle riforme strutturali nell'Eurogruppo sono cominciate nel luglio 2014 e che, nell'ambito del semestre europeo, è scaturita una raccomandazione agli Stati membri dell'eurozona volta a mantenere la regolarità di tali discussioni, le quali possono estendersi anche a temi non strettamente di competenza dei Ministri delle finanze e si concentrano anche sugli effetti di contagio delle politiche dell'eurozona. Il relatore ha quindi sottolineato l'importanza delle CSR (Country specific recommendations) della Commissione europea ai fini dell'individuazione di parametri di riferimento e della necessaria coerenza e convergenza nelle politiche degli Stati membri dell'eurozona. A suo avviso, occorre aumentare la consapevolezza dei Ministri sulla necessità di potenziare la peer pressure (pressione tra pari) per trasmettere il messaggio sulla necessità di una buona politica a livello nazionale e riconoscere il ruolo che può a tal fine essere svolto dai Parlamenti nazionali. A suo giudizio, lo strumento del benchmarking, che spesso incontra resistenze da parte di alcuni Ministri, deve essere visto come un processo incentivante per gli Stati e non come uno strumento di vigilanza. Il relatore ha inoltre rilevato che finora il benchmarking ha avuto una dimensione prevalentemente quantitativa, osservando in particolare che, se per il cuneo fiscale risulta facile individuare indicatori per il confronto, sulla qualità dei quadri di insolvenza ciò è pressoché impossibile, in mancanza di sufficienti informazioni.
  Nel corso del dibattito è intervenuto il senatore Guerrieri Paleotti, ai fini dell'individuazione di corretti parametri di riferimento, ha sottolineato la differenza tra riforme del mercato dei beni e dei servizi, da una parte, e riforme del mercato del lavoro, dall'altra. Mentre le prime possono avere effetti positivi già nel breve periodo, le seconde hanno un impatto negativo nel breve termine e necessitano di interventi compensativi nel breve periodo. In Italia, ad esempio, non è stato possibile compensare la riforma del mercato del lavoro con un'adeguata politica fiscale.
  L'ultima sessione, infine, ha affrontato il tema del ruolo dei programmi di assistenza finanziaria e del meccanismo europeo di stabilità nella salvaguardia dell'euro. In apertura, è intervenuto l'amministratore delegato del Meccanismo europeo di stabilità (ESM), Klaus Regling, che ha ricordato che, in occasione delle crisi del debito sudamericano degli anni ’80 e della crisi valutaria asiatica degli anni Novanta, meccanismi della tipologia dell'FMI e dell'ESM si sono confermati fondamentali per superare la crisi. A suo giudizio, le origini della crisi risalgono a politiche pre-crisi sbagliate e di sviluppo insostenibile, legate in particolare ai seguenti fattori: non tutti i Paesi avevano accettato le limitazioni imposte dall'unione economica e monetaria; in alcuni casi assenza di un'adeguata disciplina fiscale; aumento dei salari a livelli superiori all'aumento di produttività; tassi di interesse bassi non compensati da una sufficiente disciplina di bilancio. In passato questi fattori avrebbero portato ad una svalutazione delle valute nazionali, operazione non più possibile in un'unione economica e monetaria. Con riferimento ai programmi di riforma, che vanno di pari passo con i programmi di assistenza finanziaria dell'ESM, il relatore ha sottolineato che un'importante misura da adottare per ripristinare la competitività è la svalutazione interna, ossia la riduzione dei costi di produzione, che spesso implica tagli nominali ai salari. Dopo avere ricordato i casi in cui finora è stato attivato il meccanismo (Grecia, Irlanda, Spagna, Cipro), ha osservato, con specifico riferimento alla Grecia, che le condizioni favorevoli del prestito dell'ESM stanno permettendo alle casse dello Stato di risparmiare 8 miliardi di euro l'anno, pari al 4,5 per cento del PIL. Ha inoltre affermato di Pag. 90non condividere il giudizio sulla natura meramente politica del programma di aiuti, in quanto questi hanno portato a vantaggi economici reali – le imprese risparmiano dai 22 ai 25 miliardi di euro l'anno in meccanismi di cambio e la trasparenza dei prezzi è aumenta – e hanno consentito di superare le turbolenze valutarie intracomunitarie cui abbiamo assistito dagli anni Settanta agli anni Novanta. Infine, il relatore ha preannunciato che a giugno saranno disponibili i risultati del processo di valutazione dell'ESM.
  Successivamente il presidente del Consiglio per gli affari economici e finanziari (ECOFIN), Edward Scicluna, pur condividendo l'osservazione secondo cui i programmi di aiuto non hanno un carattere esclusivamente politico, ha al contempo sottolineato, con riferimento all'euro, la mancanza di quegli elementi economici, giuridici e istituzionali normalmente associati ad una valuta di un'entità federale, come il dollaro. Se da un lato sono condivisibili le valutazioni economiche secondo cui l'eurozona non è perfetta ed è soggetta a crisi, occorre allo stesso tempo considerare che il progetto europeo ha una forte valenza politica, ossia c’è una forte volontà politica di garantire la sostenibilità e la stabilità dell'euro, da cui scaturiscono strumenti come il benchmarking, lo studio sulla stabilità e la crescita, il coordinamento dei progetti di bilancio e i firewall fiscali. Ad ogni modo, il relatore ha sottolineato che l'eurozona cresce ad un ritmo accettabile dell'1,8 per cento, con un livello d'inflazione anch'esso accettabile. Il relatore ha quindi concluso il suo intervento elencando i vantaggi e gli effetti positivi prodotti dall'ESM: a fronte di una capacità di prestito di 700 miliardi di euro, ha erogato finora 275 miliardi nell'ambito dei suoi programmi, che corrisponde a tre volte il volume di prestiti dell'FMI nello stesso periodo; ha protetto l'euro come prestatore di ultima istanza; i costi di finanziamento sono calati al di sotto dell'1 per cento con vantaggi diretti per gli Stati beneficiari e con temi di maturità molto lunghi; è espressione del principio di solidarietà tra Stati, che ha un impatto notevole anche sui cittadini.

  La Commissione prende atto.

  La seduta termina alle 16.10.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 1o marzo 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 18.15.

Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici.
C. 3772 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  Edoardo FANUCCI, presidente, comunica che l'Assemblea ha trasmesso il subemendamento 0.10.051.100 della Commissione, riferito all'articolo aggiuntivo Fabbri 10.051.

  Paola BRAGANTINI, relatrice, avverte che il subemendamento 0.10.051.100 della Commissione è riferito all'articolo aggiuntivo Fabbri 10.051, sul quale nella odierna seduta antimeridiana la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.
  Al riguardo, osserva che il citato subemendamento sopprime, al comma 5 dell'articolo aggiuntivo Fabbri 10.051, la previsione dell'applicazione alle procedure per la modificazione del cognome per orfani di vittime di crimini domestici delle esenzioni fiscali previste dall'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, e successive modificazioni, Pag. 91conseguentemente disponendo anche la soppressione della clausola di copertura finanziaria di cui al comma 6 del medesimo articolo aggiuntivo Fabbri 10.051. Giacché il citato subemendamento 0.10.051.100 della Commissione consente di superare le criticità dal punto di vista finanziario in precedenza ravvisate in merito all'articolo aggiuntivo Fabbri 10.051, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il subemendamento 0.10.051.100 della Commissione e conseguentemente riesaminato l'articolo aggiuntivo 10.051 al disegno di legge C. 3772 e abb.-A, recante Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  sull'articolo aggiuntivo 10.051 con la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, che sia approvato il subemendamento 0.10.051.100 della Commissione;

  Conseguentemente, si intende revocato il parere contrario espresso nell'odierna seduta sull'articolo aggiuntivo 10.051».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  Francesco CARIELLO (M5S) chiede delucidazioni in merito alle ragioni sottostanti l'esigenza di espungere dall'articolo aggiuntivo Fabbri 10.051 il comma 6 relativo alla clausola di copertura finanziaria.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI evidenzia che l'applicazione, alle procedure per il cambio del cognome per orfani di vittime di crimini domestici, delle esenzioni fiscali di cui all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, e successive modificazioni, come previsto dall'articolo aggiuntivo Fabbri 10.051, comporterebbe l'insorgenza di oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica peraltro di non agevole quantificazione, motivo per cui in precedenza è stato espresso sul medesimo articolo aggiuntivo un parere contrario. Chiarisce che il subemendamento 0.10.051.100 della Commissione, escludendo l'applicazione delle predette esenzioni fiscali, determinerebbe invece, qualora approvato, la neutralità finanziaria dello stesso articolo aggiuntivo Fabbri 10.051, così come emendato.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 18.20.

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