CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 febbraio 2017
774.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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COMITATO DEI NOVE

  Martedì 28 febbraio 2017.

Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici.
Esame emendamenti C. 3772 ed abb./A.

  Il Comitato dei nove si è riunito dalle 12.40 alle 13.05.

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 28 febbraio 2017.

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia.
Esame emendamenti C. 3500/A.

  Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.05 alle 13.15.

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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 28 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 14.10.

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico.
C. 1142 Mantero ed abb.

(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 febbraio 2017.

  Antonio MAROTTA (AP-NCD-CpE) in riferimento al provvedimento in titolo, osserva, preliminarmente, come lo stesso presenti alcuni profili di criticità. In particolare, rammenta che il comma 2 dell'articolo 1 prevede la promozione e valorizzazione della « relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico il cui atto fondante è il consenso informato nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza, l'autonomia professionale e la responsabilità del medico». Al riguardo, ritiene che la norma appaia meramente dichiaratoria ed ottativa, non essendo alcuna disposizione che sanzioni i comportamenti difformi, né un nesso con la responsabilità medica, né previsione di modifica alle Regole di deontologia professionale. Reputa, pertanto, opportuno introdurre disposizioni che re-inviino alla responsabilità medica i casi di violazione del consenso informato, nonché disposizioni volte a modificare i Codici deontologici.
  Relativamente al comma 4 dell'articolo 1, che, analogamente al comma 5 dell'articolo 3, prevede che «il consenso informato è espresso in forma scritta ovvero, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare», giudica opportuno, tenuto conto dell'importanza della rilevazione, che attiene la vita stessa di un essere umano, regolamentare in maniera precisa e formale la videoregistrazione, nonché ridurre la genericità della parte che fa riferimento ad altri «dispositivi».
  Quanto al comma 7 dell'articolo 1, che prevede l'esonero del medico da responsabilità civili o penali qualora ottemperi alla volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo, ritiene opportuno: individuare con maggiore precisione, sotto forma di protocollo redatto dal Ministro della salute, le procedure e la condotta che il medico deve seguire al fine di garantirsi l'esonero; coordinare la disposizione con il disposto dell'articolo 579 del codice penale che sanziona l'omicidio del consenziente; introdurre una esimente nelle disposizioni sull'omissione di cui alla legge 9 aprile 2003, n. 72.
  Con riferimento all'articolo 3 sulle disposizioni anticipate di trattamento, osserva che vi è assoluta incertezza su come deve essere dato il consenso, da chiunque venga prestato. Tale consenso, a suo avviso, non può essere né snello né privo di formalismi, ma deve essere soggetto a una serie di regolamentazioni puntuali e precise, nelle quali siano esplicitate tutte le possibili ipotesi di malattia o di evento dannoso tale da rendere attuabili le disposizioni anticipate di trattamento (DAT). Al riguardo, rileva l'opportunità che queste siano rese sulla base di un formulario redatto dal Ministro della salute, con il concorso di medici e psicologi, tramite il quale il soggetto dichiarante sia reso edotto di tutte possibili implicazione delle dichiarazioni che intende rendere.
  Sempre in riferimento all'articolo 3, che prevede l'istituzione della figura del «fiduciario», sottolinea come alla stessa debbano essere attribuiti precisi doveri e responsabilità previsti in maniera capillare e circostanziata attribuendosi alla sua manifestazione di volontà la via o la morte di una persona. Relativamente al comma 5 del medesimo articolo, dove si prevede che il Pag. 38medico possa sottoscrivere e validare le DAT, occorre chiarire, a suo avviso, in maniera più precisa il caso in cui il medico svolge la duplice funzione quella di medico e di pubblico ufficiale: in particolare deve essere esclusa l'ipotesi che il medico che sottoscrive le DAT, sia lo stesso successivamente chiamato ad applicarle.
  Evidenzia, altresì, come il medesimo comma 5 preveda che «in caso di emergenza o di urgenza, la revoca può avvenire anche oralmente davanti ad almeno due testimoni». In tali casi ritiene che non ci sia alcuna garanzia non essendoci alcun pubblico ufficiale: è opportuno, pertanto, a suo avviso, valutare in maniera più approfondita ed eventualmente indicare presupposti e forma.
  Sottolinea che il comma 6 dell'articolo 3 prevede che le Regioni «possono, con proprio atto, regolamentare la raccolta di copia delle DAT,»: rileva l'opportunità che tale raccolta si resa uniforme su tutto il territorio nazionale, mediante l'emanazione, da parte del Ministro della salute, di uno specifico decreto, indicante le caratteristiche ed eventualmente i modelli ai quali le Regioni devono uniformarsi.

  Antonio PALMIERI (FI-PdL), nel manifestare apprezzamento in ordine alla scelta della Commissione Giustizia di disporre di tempo congruo per valutare attentamente il merito del provvedimento in titolo, a suo avviso, generico e lacunoso sotto diversi aspetti, concorda pienamente con i rilievi testé espressi dal collega Marotta.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

  Martedì 28 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 14.15.

Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di accordi prematrimoniali.
C. 2669 Morani.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 febbraio 2017.

  Donatella AGOSTINELLI (M5S) rileva l'opportunità che sul provvedimento in titolo sia svolto un ciclo di audizioni.

  Donatella FERRANTI, presidente, nel prendere atto della richiesta della collega Agostinelli, invita i gruppi parlamentari a far pervenire eventuali richieste di audizioni entro la prossima settimana.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti.
C. 3891, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 febbraio 2017.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 28 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 14.20.

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Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, e che modifica la direttiva 2012/30/UE.
(COM (2016) 723 final).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 febbraio 2017.

  Francesca BUSINAROLO (M5S) chiede chiarimenti in ordine ai tempi entro i quali la Commissione è chiamata ad esprimersi sulla proposta di direttiva in discussione.
  Ritiene, inoltre, opportuno che sia svolto un ciclo di audizioni per meglio approfondire i contenuti del provvedimento. In proposito, richiama l'attenzione sull'opportunità che siano introdotte disposizioni volte a prevedere, conformemente a quanto previsto dalla proposta elaborata dalla «Commissione Rordorf» di riforma organica del diritto fallimentare e delle procedure concorsuali, l'applicazione delle procedure di allerta anche alle società quotate in borsa.

  Donatella FERRANTI, presidente, nel convenire con la collega circa l'opportunità che il Governo chiarisca con quali tempi la Commissione debba concludere l'esame del provvedimento in discussione, ritiene che potrebbe essere svolto un ciclo mirato di audizioni per approfondirne, data la particolare complessità della materia, i contenuti.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI