CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 febbraio 2017
770.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 98

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 21 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI

  La seduta comincia alle 12.05.

Decreto-legge 244/2016: Proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative.
C. 4304 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni I e V).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Alessandro MAZZOLI, relatore, ricorda ai colleghi che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini del prescritto parere, il decreto-legge n. 244 del 2016, recante proroghe e definizione di termini, approvato il 16 febbraio 2017 dal Senato e assegnato in sede referente alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio).
  Si tratta del provvedimento che il Governo adotta con periodicità annuale per assicurare l'azione delle diverse amministrazioni interessate in presenza della scadenza di termini previsti da disposizioni di legge. Pur segnalando le difficoltà di un sistema che non riesce ad essere puntuale nell'adempimento degli obblighi previsti dalla legge, rappresenta uno strumento importante per dare una soluzione, seppur Pag. 99parziale, ai diversi problemi legati alla mancata attuazione di norme di legge e per affrontare talune situazioni di emergenza che si sono venute a manifestare nel corso degli ultimi mesi.
  Ricorda, in particolare, le problematiche del sisma del Centro Italia, che trovano anche in questo provvedimento una parte delle soluzioni attese dalle popolazioni colpite, cui si aggiungono quelle contenute nel nuovo decreto-legge sul sisma – il decreto-legge n. 8 del 2017 – all'esame dell'VIII Commissione.
  Il decreto-legge di proroga termini, originariamente composto da 16 articoli, ha subito importanti modifiche da parte del Senato, che ha introdotto 5 nuovi articoli. Il provvedimento reca numerose disposizioni di competenza della VIII Commissione, sulle quali si sofferma, rinviando per una disamina più dettagliata alla documentazione predisposta dagli uffici.
  Per quanto attiene alle disposizioni di proroga dei termini in materia di pubbliche amministrazioni, segnala che l'articolo 1, al comma 12, estende all'anno 2017 la facoltà di assumere personale (a tempo determinato ed indeterminato) già attribuita per il 2016 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dai commi 816 e 817 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, in deroga a quanto stabilito dalla normativa in materia di mobilità del personale in eccedenza verso Regioni, Comuni e altre pubbliche amministrazioni. Il comma 16 del medesimo articolo reca la disposizione di copertura finanziaria dell'onere, calcolato in 75.000 euro per l'anno 2017 e in 150.000 euro a decorrere dall'anno 2018.
  Sempre in materia di proroga dei termini relativi a pubbliche amministrazioni, il comma 14 dell'articolo 1 proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine ultimo di operatività dell'Unità operativa speciale per Expo Milano 2015, di cui il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) si avvale per adempiere i compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere dell'Expo 2015 attribuitigli dal decreto-legge n. 90 del 2014. Ricorda che il decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016 (»Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016»), estende i compiti di alta sorveglianza e garanzia attribuiti al Presidente dell'ANAC, coadiuvato dall'Unità operativa speciale, agli interventi di ricostruzione pubblica nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, disponendo che l'attività dell'Unità operativa speciale si protragga fino alla completa esecuzione dei contratti pubblici relativi agli interventi previsti nell'accordo tra il Presidente dell'ANAC, il Commissario straordinario e la centrale unica di committenza, e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2018.
  Per quanto attiene al settore dell'edilizia scolastica, segnala che il comma 1 dell'articolo 4 proroga (dal 31 dicembre 2016) al 31 dicembre 2017 il termine per i pagamenti da parte degli enti locali dei lavori relativi alla riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali, secondo gli stati di avanzamento debitamente certificati. La relazione illustrativa evidenzia che la proroga si rende necessaria in quanto, essendo state reinvestite le economie di gara, gli enti beneficiari delle stesse hanno provveduto ad aggiudicare i lavori soltanto entro il 29 febbraio 2016, con conseguente ritardo sull'esecuzione dei lavori. Il comma 2 del medesimo articolo 4 proroga (dal 31 dicembre 2016) al 31 dicembre 2017 il termine di adeguamento alla normativa antincendi delle strutture adibite a servizi scolastici, nei casi in cui a ciò non si sia già proceduto. Nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto il comma 2-bis all'articolo 4 che differisce al 31 dicembre 2017 il termine per effettuare gli adeguamenti antincendio previsti, per gli asili nido esistenti con oltre 30 persone presenti, dall'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale del Ministero dell'interno 16 luglio 2014. Gli adeguamenti riguardano tra l'altro separazioni e comunicazioni dei locali, resistenza al fuoco, numero di uscite, sistemi di allarme, segnaletica di sicurezza, Pag. 100sistema di organizzazione e gestione della sicurezza antincendio nonché attività di formazione e informazione antincendio del personale. Sempre con riferimento all'adeguamento alla normativa antincendio, il comma 11-ter dell'articolo 5, introdotto durante l'esame al Senato, differisce di un anno, vale a dire fino al 7 ottobre 2017, il termine per l'assolvimento degli adempimenti prescritti dagli articoli 3-4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151/2011, da parte dei soggetti (enti e privati) responsabili delle c.d. nuove attività (vale a dire quelle attività che non erano assoggettate alla disciplina di prevenzione incendi prima del nuovo regolamento dettato dal decreto del Presidente della Repubblica 151/2011). Segnala che il successivo comma 11-quater prevede che il citato differimento di termini si applichi ai soggetti che provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 151, concernenti la presentazione di nuovi progetti, entro il 1o novembre 2017. Sulla base di tali disposizioni, il termine per la presentazione dell'istanza per l'esame dei nuovi progetti si colloca in una data successiva (1o novembre 2017) a quella per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi, che la disposizione in esame consente di differire al 7 ottobre 2017. Con riferimento ai rifugi alpini, il differimento operato dal citato comma 11-ter fino al 7 ottobre 2017 viene esteso, dal comma 11-quinquies, fino al 31 dicembre 2017. Nel corso dell'esame al Senato, all'articolo 5 è stato inoltre aggiunto il comma 11-sexies, che differisce al 31 dicembre 2017 il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, che siano esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 9 aprile 1994 (che ha approvato la regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere) e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto ministeriale 16 marzo 2012.
  I commi 10-bis e 10-ter dell'articolo 6, introdotti al Senato, intervengono sulla procedura di trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, con particolare riferimento alla procedura, attualmente in corso, di presentazione delle offerte vincolanti definitive e alla connessa procedura di modifica del Piano ambientale.
  In particolare la lettera a) del comma 10-bis, diversamente da quanto previsto dalle attuali disposizioni, precisa che l'esclusione dalla procedura di aggiudicazione opera per coloro che non adeguano l'offerta definitiva vincolante alle prescrizioni contenute nel parere espresso dal Ministero dell'ambiente entro la scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), in corso di validità.
  La lettera a) prevede altresì che alla data di scadenza dell'AIA sono conseguentemente adeguati, in coerenza con tutte le prescrizioni del parere, i termini previsti dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 1/2015, senza specificare tuttavia di quali termini si tratti. La disposizione richiamata contiene infatti diversi termini, tra cui anche il termine ultimo per la realizzazione del Piano ambientale nonché quello per la prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento ILVA, attualmente fissati al 30 giugno 2017 e prorogabili di 18 mesi. A tale proposito segnala che il termine del 30 giugno 2017 per la realizzazione del Piano è altresì oggetto di proroga della successiva lettera c) del comma in esame. La lettera b) del comma 10-bis rende da facoltativa ad obbligatoria la presentazione da parte dell'aggiudicatario della domanda di autorizzazione a nuovi interventi di modifica del Piano, fissandone il termine per la presentazione entro i trenta giorni successivi all'adozione del decreto ministeriale di aggiudicazione.
  Il comma 10-quater dell'articolo 6, anch'esso introdotto durante l'esame al Senato, prevede che le disposizioni relative al contenimento delle spese per l'acquisto di beni, servizi, per incarichi di consulenza, studi e ricerca, nonché di collaborazione (applicabili ai soggetti inclusi nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche), Pag. 101non si applichino alla società EXPO 2015 Spa in liquidazione, fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del consiglio dei ministri di nomina del Commissario straordinario per la liquidazione.
  Il comma 1 dell'articolo 9 proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine di conclusione dell'operatività della gestione commissariale finalizzata alla definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali nei comuni delle regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Nell'ambito delle competenze della predetta gestione commissariale, rientra l'intervento di completamento dell'asse stradale Lioni-Grottaminarda.
  Il comma 4 del medesimo proroga l'applicazione della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità dei bandi e degli avvisi per l'affidamento dei contratti pubblici (prevista dall'articolo 66, comma 7, dell'abrogato Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 163/2006), che prevede anche la pubblicazione sui quotidiani dei bandi e degli avvisi, dal 31 dicembre 2016 fino all'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, volto a definire gli indirizzi generali per la pubblicazione dei bandi a livello nazionale.
  Il comma 8 proroga al 31 dicembre 2017 il termine per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti per le opere previste nell'ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013, per cui entro il 31 dicembre 2016 sia stata conseguita l'adozione della variante urbanistica e concluse positivamente le procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) o di valutazione di impatto ambientale (VIA).
  Il comma 9 dell'articolo 9 prevede la proroga di un anno, dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017, del termine per la ratifica degli Accordi di programma finalizzati alla rilocalizzazione degli interventi del programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.
  Il comma 9-bis, introdotto durante l'esame al Senato, prevede il mantenimento in esercizio fino al 31 dicembre 2020, a capo della Regione Sardegna, della gestione della contabilità speciale n. 5440, che è stata aperta nel corso del regime commissariale, istituito nel 2010 per fare fronte alle criticità ambientali legate al traffico e alla mobilità della strada statale Sassari-Olbia.
  I commi da 9-quater a 9-sexies introdotti durante l'esame al Senato, prevedono, per il triennio 2017-2019, la non applicazione al Gruppo Anas delle norme sul contenimento della spesa per incarichi di studio, consulenza e formazione strettamente riferiti alle attività tecniche di progettazione, monitoraggio e controllo tecnico-economico sugli interventi stradali, e delle norme inerenti ai vincoli e ai limiti di assunzione con riferimento a diplomati e laureati per posizioni tecniche, ingegneristiche nonché a personale tecnico-operativo. Con il comma 9-septies, anch'esso introdotto dal Senato, al fine di garantire la sicurezza della rete stradale della provincia di Belluno, è disposta l'assegnazione, a titolo di anticipazione, alla medesima provincia di Belluno di un contributo di 5 milioni di euro.
  Passando all'articolo 12, segnala che le lettere a) e b) del comma 1 prorogano di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2017, rispettivamente, il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e non si applicano le sanzioni relative al sistema medesimo, nonché il termine finale di efficacia del contratto con l'attuale concessionaria del SISTRI (Selex Service Management S.p.A.) e la data fino alla quale è garantito, alla medesima società, l'indennizzo dei costi di produzione consuntivati. La norma prevede altresì che all'attuale concessionaria del SISTRI venga corrisposta, a titolo di anticipazione delle somme da versare per l'indennizzo dei suddetti costi di produzione e salvo conguaglio, la somma di 10 milioni di euro in ragione dell'effettivo Pag. 102espletamento del servizio svolto nel corso dell'anno 2017, come già previsto per gli anni 2015 e 2016. Da ultimo, si stabilisce che al pagamento delle somme a titolo di anticipazione provvede il Ministero dell'ambiente nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio.
  Il comma 2-quater dell'articolo 12, introdotto durante l'esame al Senato, differisce al secondo semestre 2017 l'inizio dell'operatività della nuova disciplina del «contributo ambientale sugli oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare» dovuto al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti (CONOE), introdotta dall'articolo 10 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (c.d. collegato agricolo). Ricorda che il CONOE è stato istituito nel 1997, con la funzione di organizzare, controllare e di monitorare la filiera degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti a fini ambientali, a tutela della salute pubblica e, allo scopo di ridurre la dispersione del rifiuto trasformando un costo ambientale ed economico in una risorsa rinnovabile.
  Passando all'articolo 13, che reca la proroga di termini in materia economica e finanziaria, il comma 6-sexiesdecies, introdotto nel corso dell'esame in Senato, prolunga di dieci anni (fino al 21 luglio 2030) l'obbligo per i costruttori edili di versare contributi al Fondo per la tutela degli acquirenti di immobili da costruire, introdotto a beneficio degli acquirenti che, a seguito dell'assoggettamento del costruttore a procedure implicanti una situazione di crisi, abbiano subito la perdita di somme di denaro o di altri beni, e non abbiano conseguito la proprietà o altro diritto reale di godimento sull'immobile oggetto del contratto stipulato con il costruttore.
  Come anticipato, l'articolo 14 reca una serie di disposizioni in favore delle popolazioni colpite dai più recenti eventi sismici. In particolare, con riferimento al comma 1 dell'articolo, ricorda che con la legge di bilancio 2017 si è prevista l'assegnazione agli enti locali da parte del Governo di spazi finanziari volti a favorire gli investimenti, nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui, di cui 300 milioni di euro destinati a interventi di edilizia scolastica. Il citato comma 1 prevede che nell'attribuzione di tali finanziamenti sia data priorità agli investimenti dei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016, nonché di quelli colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento, per i quali gli enti dispongano di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa.
  Il comma 2 proroga al 30 giugno 2017 la sospensione delle fatture relative alle utenze localizzate nei comuni colpiti dal sisma, prevista al 31 dicembre 2016 dal c.d. decreto-legge terremoto (decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229). Si tratta dei settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonché ai settori delle assicurazioni, della telefonia.
  Il comma 3 estende fino al 31 dicembre 2017 l'esclusione dalla base imponibile IRPEF dei sussidi occasionali, delle erogazioni liberali o dei benefici di qualsiasi genere, concessi sia da parte dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni.
  Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2017 l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione, in relazione agli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti, per le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei comuni colpiti dal sisma. A tale proposito segnalo che la disposizione si applica «limitatamente alle sole istanze presentate in relazione Pag. 103agli eventi sismici di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016». Facendo riferimento al decreto-legge n. 189, e non alla legge di conversione, si delinea dunque un ambito di applicazione territoriale più ristretto, posto che con le modifiche apportate al provvedimento in sede di conversione si è operato un ampliamento ai territori colpiti anche dagli eventi sismici successivi al 24 agosto 2016.
  Il comma 5 dell'articolo 14 proroga al 31 dicembre 2017 i termini riferiti a rapporti interbancari scadenti dal 24 agosto 2016 o dal 26 ottobre 2016 per le banche insediate nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 o per le dipendenze delle banche presenti nei predetti comuni. La proroga comprende anche gli atti e le operazioni da compiersi su altra piazza.
  Il nuovo comma 5-bis dell'articolo 14 introdotto al Senato riguarda gli enti locali colpiti dagli eventi sismici di maggio 2012 situati nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo. Per gli enti locali in questione, viene prorogata all'anno 2018 la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa da corrispondere nell'anno 2017, incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi delle leggi di stabilità per gli anni 2013, 2014 e 2015.
  Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2017, nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016, il termine di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e finanziamenti di qualsiasi genere e dei canoni di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili o beni immobili o mobili strumentali ad attività imprenditoriali, commerciali, artigianali, agricole o professionali. La proroga tuttavia è limitata alle attività economiche e produttive e per i soggetti privati ai mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta.
  Il comma 6-quater, anch'esso inserito nel corso dell'esame parlamentare, proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine entro il quale possono essere sospese le rate dei mutui contratti da parte dei soggetti residenti in uno dei comuni colpiti dal sisma del 2012 e dagli eventi atmosferici del 2014. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2017. Possono chiedere la sospensione i soggetti titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito.
  Il comma 7 dell'articolo 14 assegna un contributo straordinario dell'importo complessivo di 12 milioni di euro per l'anno 2017 al Comune de L'Aquila, nonché di 2 milioni di euro, sempre per il 2017, per gli altri comuni del cratere sismico.
  Quanto al comma 7-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, esso proroga al 31 dicembre 2018 il termine di efficacia delle graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato nei comuni de L'Aquila e del cratere sismico colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo, in deroga a quanto previsto in via generale dalla normativa vigente che limita l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici a tempo indeterminato al 31 dicembre 2017.
  Il comma 8 stanzia un contributo straordinario di 32 milioni di euro in favore dei Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, la cui ripartizione è rimessa a successivi provvedimenti anche a mezzo di ordinanze del Commissario straordinario, stabilendo la relativa copertura, in relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione
  Il comma 9 proroga al 31 dicembre 2018 il termine per il riconoscimento del compenso per prestazioni di lavoro straordinario rese per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, da parte dei Commissari delegati (ossia i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto).Pag. 104
  Il comma 9-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, proroga al biennio 2017-2018 il periodo di applicazione (attualmente previsto per il biennio 2016-2017) delle disposizioni che autorizzano i comuni del cratere sismico colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo a prorogare o rinnovare i contratti stipulati sulla base della normativa emergenziale, al fine di completare le attività finalizzate alla ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti, nel limite di spesa di 1,7 milioni di euro per il comune de L'Aquila e di 1,2 milioni per i comuni del cratere.
  Il comma 10 dell'articolo 14 proroga al 31 dicembre 2017 (rispetto al 31 dicembre 2016 già previsto) l'Unità Tecnica-Amministrativa (UTA), operante presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito delle emergenze e della gestione dei rifiuti nella regione Campania.
  Quanto al comma 11, esso proroga al 31 dicembre 2017 la gestione commissariale della «Galleria Pavoncelli», prevista a causa della vulnerabilità sismica della struttura. La galleria idraulica, lunga 15 chilometri – con inizio a Caposele (AV) e termine in località Padula in agro di Pescopagano (PZ) – rappresenta l'inizio dell'opera idraulica che consente il trasporto verso la Puglia delle acque di sorgente del fiume Sele.
  Il comma 12 del medesimo articolo 14 proroga al 31 dicembre 2017, rispetto al termine attualmente previsto al 31 dicembre 2016, la gestione emergenziale della situazione ambientale dello stabilimento «Stoppani» nel comune di Cogoleto, in provincia di Genova. Ricordo che con il D.P.C.M. 23 novembre 2006 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani, in conseguenza della presenza di cromo esavalente ubicato all'interno del medesimo stabilimento, con la conseguente necessità di messa in sicurezza dei rifiuti industriali pericolosi. La relazione illustrativa afferma che la proroga è determinata dalla necessità di garantire le attività di emungimento e trattamento delle acque reflue in falda, rilevando che l'eventuale cessazione della gestione commissariale comporterebbe l'immediata interruzione degli interventi di messa in sicurezza della falda, fino ad oggi garantiti dal Commissario delegato, con la conseguente compromissione degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica già attuati e il rischio concreto di sversamenti di sostanze contaminanti nei corpi idrici superficiali. Sempre secondo la relazione illustrativa, la proroga della gestione commissariale garantirebbe «la tempestiva attuazione degli ulteriori interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito, programmati nel piano di Interventi per la tutela del territorio e delle acque» predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e approvato dalla Cabina di regia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016 e dal CIPE in data 1o dicembre 2016.
  Infine i commi 12-quinquies e 12-sexies dell'articolo 14 modificano l'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2015, estendendo ai periodi di imposta dal 2015 al 2019 le agevolazioni operanti nelle zone franche urbane Emilia per le attività economiche, nell'ambito delle risorse non fruite dalle imprese beneficiarie e comunque nel limite annuale per la fruizione da parte delle imprese beneficiarie di 6 milioni di euro per l'anno 2017 e 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
   Ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole.

  Ermete REALACCI, presidente, avverte che è stata presentata una proposta alternativa di parere da parte dei componenti del gruppo M5S (vedi allegato 1). Avverte altresì che sarà posta in votazione la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, e che, in caso di approvazione della stessa, risulterà preclusa la proposta di parere alternativa presentata dal gruppo M5S.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore, risultando Pag. 105pertanto preclusa la votazione sulla proposta di parere alternativa presentata dal gruppo MoVimento 5 Stelle.

  La seduta termina alle 12.20.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 21 febbraio 2017. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

  La seduta comincia alle 15.10.

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende.
COM(2016) 710 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017.
Doc. LXXXVII-bis, n. 5.
(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 7 febbraio 2017.

  Maria Chiara GADDA (PD), relatrice, anche in considerazione dei suggerimenti pervenuti dai colleghi, che ringrazia per la collaborazione, riformula la proposta di parere, illustrandola (vedi allegato 2).

  La sottosegretaria Silvia VELO, nel condividere la proposta di parere della relatrice, esprime apprezzamento per le osservazioni puntuali in essa contenute.

  Massimo Felice DE ROSA (M5S), nel ringraziare la relatrice per aver accolto le indicazioni a lei sottoposte dal gruppo M5S, preannuncia il voto favorevole dei componenti dello stesso gruppo sulla proposta di parere, pur non condividendo il tono eccessivamente ottimistico della premessa. Approfitta dell'occasione per sottoporre all'attenzione dei colleghi e del Governo un importante tema relativo ai rifiuti, che sarà a suo avviso oggetto di dibattito nei prossimi mesi, vale a dire l'utilizzo della frazione umida dei rifiuti urbani per la produzione di biogas da impiegare nel bioriscaldamento. Nel ritenere che non sia opportuno promuovere tale forma di utilizzo a discapito del compostaggio, invita ad affrontare la questione con prudenza, trattandosi di scelte vincolanti, che possono rischiare di andare a beneficio delle società produttrici di energia piuttosto che dei consumatori.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere come riformulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 15.20.

SEDE REFERENTE

  Martedì 21 febbraio 2017. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

  La seduta comincia alle 15.20.

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile.
C. 2607-2972-3099-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 febbraio 2017.

  Tino IANNUZZI, presidente, ricorda preliminarmente che l'articolo 70, comma 2, del Regolamento, dispone che, riguardo ai progetti di legge già approvati dalla Camera e rinviati dal Senato, la Camera Pag. 106delibera soltanto sulle modificazioni apportate dal Senato e sugli emendamenti ad esse conseguenti. Gli emendamenti devono cioè essere riferiti alle parti di testo modificate dal Senato ovvero presentare con esse un nesso di conseguenzialità oggettivo, immediato e diretto, la cui valutazione è per prassi effettuata con rigore al fine di non compromettere il principio dell'intangibilità delle parti del testo oggetto di doppia approvazione conforme da parte delle due Camere.
  Conseguentemente, non sono ricevibili emendamenti interamente sostitutivi o soppressivi di articoli o commi o porzioni di testo solo parzialmente modificati e che dunque hanno conseguito, nella parte prevalente, una doppia lettura conforme delle due Camere, né emendamenti, comunque formulati (anche come aggiuntivi o sostitutivi) che, anche se riferiti formalmente a parti modificate dal Senato, non siano conseguenziali rispetto alle modifiche introdotte o incidano su aspetti su cui si è raggiunta la doppia lettura conforme da parte delle due Camere o che risultino comunque con essi incompatibili.
  Comunica quindi che è stato presentato un unico emendamento (vedi allegato 3) che, in quanto finalizzato a inserire nuovamente una parte soppressa dal Senato, è pienamente ricevibile.
  Da quindi la parola alla relatrice per l'espressione del parere sull'emendamento Terzoni 1.1.

  Raffaella MARIANI (PD) relatrice, esprime parere contrario sull'emendamento Terzoni 1.1, che ripropone una questione, quella della riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno, che è stata la causa della lunga sospensione dell'esame del provvedimento da parte del Senato. Ritiene pertanto più opportuno procedere rapidamente all'approvazione della delega al Governo, piuttosto che modificare il testo, inviandolo nuovamente all'esame del Senato con il rischio che si determini una nuova interruzione dei lavori.

  La sottosegretaria Silvia VELO, nel concordare con il parere espresso dalla relatrice, rileva come proprio gli eventi drammatici degli ultimi mesi abbiano evidenziato l'importanza di fornire sostegno all'azione della Protezione civile, mettendo a disposizione nuovi strumenti, quali quelli contenuti nella proposta di legge di delega al Governo.

  Massimo Felice DE ROSA (M5S) ritira l'emendamento Terzoni 1.1, di cui è cofirmatario.

  Tino IANNUZZI, presidente, avverte, pertanto, che il testo del provvedimento in esame sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.25.

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