CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 31 gennaio 2017
758.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Martedì 31 gennaio 2017. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO.

  La seduta comincia alle 14.

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.
C. 4135 Governo, approvato dal Senato, C. 3108 Ciprini e C. 3364 Gribaudo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dei progetti di legge, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 gennaio 2016.

  Walter RIZZETTO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dei progetti di legge ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 31 gennaio 2017. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO.

  La seduta comincia alle 14.05.

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Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; b) Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012; c) Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011.
C. 2714 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Walter RIZZETTO, presidente, segnala che, in conformità a quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 26 gennaio scorso, l'espressione del parere di competenza alla III Commissione avrà luogo nella seduta odierna.
  Dà, quindi, la parola al relatore.

  Giorgio PICCOLO (PD), relatore, fa presente che il disegno di legge reca la ratifica e l'esecuzione di tre accordi, riguardanti la materia del trasporto aereo, stipulati tra l'Unione europea e i suoi Stati membri da un lato, e, rispettivamente, Israele, la Repubblica moldova, gli Stati Uniti, l'Islanda e il Regno di Norvegia. Con riferimento agli accordi con Israele e la Repubblica moldova, rileva che si tratta di intese caratterizzate da un contenuto e da una struttura sostanzialmente omogenee, volte a consentire la massima apertura servizi aerei tra l'Unione europea e i due Stati, che accedono così a pieno titolo al sistema del «cielo unico europeo», cooperando nei settori della sicurezza, della gestione del traffico aereo, della salvaguardia dell'ambiente e della tutela del consumatore. Il terzo Accordo, pur volto alle medesime finalità, riveste una natura leggermente diversa, in quanto costituisce il completamento di un processo già avviato e sviluppato, che vede coinvolti gli Stati Uniti, l'Islanda e la Norvegia.
  Venendo, in particolare, all'Accordo stipulato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e Israele, dall'altro, osserva che esso consta di 30 articoli, suddivisi in tre Titoli, e sei Allegati e investe solo marginalmente le competenze della Commissione.
  In particolare, segnala che l'articolo 8 interviene in materia di opportunità commerciali, disponendo, tra l'altro, che l'utilizzo del personale nel territorio delle parti contraenti debba avvenire nel quadro delle norme legislative e regolamentari vigenti in tali territori. Fa presente che il successivo articolo 20 rinvia, in materia di aspetti sociali, al contenuto della Parte F dell'Allegato IV, che a sua volta fa riferimento alle disposizioni recate dalla direttiva 2000/79/CE relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale dell'aviazione civile, recepita nel nostro Paese con il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 185. Segnala, anche, che l'articolo 22 prevede l'istituzione di un comitato misto, composto da rappresentanti delle parti contraenti, per l'attuazione e la corretta gestione dell'accordo. In questo ambito, il paragrafo 10, lettera c), prevede che il comitato misto abbia, tra l'altro, il compito di favorire la cooperazione mediante l'analisi periodica degli effetti sociali derivanti dall'attuazione dell'accordo, specialmente nel settore dell'occupazione, mettendo a punto risposte adeguate a preoccupazioni che si rivelano legittime, mentre il paragrafo 12 stabilisce che le Parti condividano anche l'obiettivo di massimizzare i vantaggi per i lavoratori mediante l'estensione dell'accordo a Paesi terzi.Pag. 104
  Quanto alle altre disposizioni dell'accordo, fa presente che l'articolo 1 reca le definizioni ricorrenti nell'Accordo, mentre, al Titolo I, recante le disposizioni economiche, l'articolo 2 riguarda i diritti di traffico e l'articolo 3 le modalità del rilascio dell'autorizzazione d'esercizio da parte delle Autorità competenti. Segnala che l'articolo 3-bis consente il riconoscimento reciproco di determinazioni regolamentari in materia di idoneità e nazionalità del vettore aereo, l'articolo 4 disciplina le modalità di rifiuto, revoca, sospensione e limitazione delle autorizzazioni di esercizio, l'articolo 5 reca disposizioni in materia di investimenti, mentre l'articolo 6 dispone che le disposizioni legislative e regolamentari devono essere osservate dai vettori aerei in entrata, all'uscita e durante la permanenza nei territori delle parti contraenti. Rileva che l'articolo 7 disciplina le condizioni per l'esercizio della concorrenza. Passa, quindi, all'articolo 9, che reca disposizioni in materi di dazi doganali e altre tasse, e all'articolo 10, che interviene in materia di oneri finanziari per l'utilizzo di aeroporti, infrastrutture e servizi per la navigazione aerea. Segnala, infine, che l'articolo 11 disciplina le modalità per la fissazione delle tariffe da parte dei vettori aerei e che l'articolo 12 impegna le parti allo scambio di dati statistici. Passa, quindi, al Titolo II dell'Accordo, che reca disposizioni per la cooperazione regolamentare. In particolare, l'articolo 13 riguarda le modalità di esercizio della cooperazione nella materia della sicurezza dell'aviazione, mentre l'articolo 14 riguarda la materia della protezione della navigazione aerea. Il successivo articolo 15 disciplina le modalità della cooperazione nella gestione del traffico aereo, mentre l'articolo 16 interviene in materia di protezione dell'ambiente. L'articolo 17 riguarda il tema della responsabilità del vettore aereo, mentre, con l'articolo 18, le parti garantiscono l'applicazione delle proprie disposizioni in materia di diritti dei consumatori e protezione dei dati personali. L'articolo 19 riguarda la regolamentazione della cooperazione relativa ai sistemi telematici di prenotazione. Quanto al Titolo III, che contiene disposizioni istituzionali, segnala che l'articolo 21 reca norme di interpretazione e di attuazione dell'accordo, Rileva che l'articolo 23 reca misure per la risoluzione delle controversie e in materia di arbitrato, l'articolo 24 introduce disposizioni di salvaguardia, l'articolo 25 specifica la portata geografica dell'accordo, mentre il successivo articolo 26 dispone in materia di relazione tra l'accordo in esame ed altri accordi. L'articolo 27 disciplina le modalità di modifica dell'accordo, mentre l'articolo 28 ne prevede la durata illimitata. Infine, sulla base dell'articolo 29, l'accordo è registrato presso l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) e il segretariato delle Nazioni unite e, come disposto dall'articolo 30, è applicato in via provvisoria all'atto della firma delle parti contraenti ed entra in vigore con la procedura indicata dall'articolo medesimo.
  Passa, quindi, a illustrare il contenuto dell'Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica moldova, dall'altro, la cui struttura, come già ricordato, è del tutto simile a quella dell'accordo con Israele e consta di ventinove articoli, suddivisi in tre Titoli, e quattro allegati.
  Tra le disposizioni di interesse della Commissione, segnala che i paragrafi 3 e 4 dell'articolo 9 impongono il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di personale in vigore nel Paese ospitante. Come nell'Accordo con Israele, l'articolo 20 dell'accordo con la Repubblica moldova prevede la cooperazione nel settore sociale, assumendo come riferimento le disposizioni recate dalla direttiva 2000/79/CE, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale dell'aviazione civile. Si fa riferimento altresì al rispetto della direttiva n. 2003/88/CE concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. All'articolo 22, si prevede, poi, l'istituzione di un comitato misto, tra i cui compiti, ai sensi del paragrafo 11, lettera d), rientra anche l'esame degli effetti Pag. 105sociali derivanti dall'attuazione dell'accordo, soprattutto nel campo occupazionale, al fine dell'adozione delle misure che si ritenessero necessarie per fare fronte a preoccupazioni legittime.
  Quanto alle altre disposizioni del provvedimento, ricorda che l'articolo 1, reca le definizioni ricorrenti nel testo. Fa presente, poi, che, nell'ambito del Titolo I, recante le disposizioni economiche, l'articolo 2 riguarda le modalità e le condizioni per la concessione dei diritti di effettuazione del trasporto aereo internazionale da parte dei vettori delle parti contraenti. Segnalato che l'articolo 3 reca la disciplina per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto aereo, rileva che l'articolo 4 riguarda il riconoscimento delle rispettive dichiarazioni regolamentari relative all'idoneità, alla proprietà e al controllo del vettore aereo. Evidenzia che l'articolo 5 disciplina il rifiuto, la revoca, la sospensione o la limitazione delle autorizzazioni di esercizio, mentre l'articolo 6 riguarda la materia degli investimenti e l'articolo 7 impone il rispetto da parte dei vettori aerei delle disposizioni legislative e regolamentari dell'altra parte al momento dell'ingresso, della permanenza e dell'uscita dal territorio nazionale. Fa presente che l'articolo 8 disciplina le modalità di concorrenza nel settore del trasporto aereo e l'articolo 9 interviene in materia di opportunità commerciali, mentre il successivo articolo 10 reca disposizioni in materia di dazi doganali e di fiscalità. Segnala che l'articolo 11 disciplina il pagamento degli oneri per l'utilizzo degli aeroporti, delle infrastrutture e dei servizi per la navigazione aerea, l'articolo 12 disciplina le modalità per la fissazione dei prezzi, mentre con l'articolo 13 le parti si obbligano allo scambio dei dati statistici. Il Titolo II, riguardante la cooperazione normativa, all'articolo 14 disciplina le modalità per la cooperazione nel settore della sicurezza aerea e, all'articolo 15, in quello della navigazione civile. Fa presente che l'articolo 16 riguarda la cooperazione nella gestione del traffico aereo e l'articolo 17 prevede che le parti cooperino anche nel settore della tutela dell'ambiente, mentre gli articoli 18 e 19 riguardano, rispettivamente, la tutela dei consumatori e i servizi telematici di prenotazione. Passa, quindi, al Titolo III, che reca disposizioni istituzionali, e segnala che, all'articolo 21, sono contenute le disposizioni per l'interpretazione e l'attuazione dell'accordo. Il successivo articolo 23 disciplina le modalità di risoluzione delle controversie e del ricorso all'arbitrato, mentre l'articolo 24 prevede la possibilità di adozione di misure di salvaguardia per il conseguimento degli obiettivi dell'accordo, i cui rapporti con eventuali altri accordi sono disciplinati dall'articolo 25. L'articolo 26 reca le modalità da seguire per eventuali modifiche dell'accordo, l'articolo 27 disciplina le modalità della denuncia dell'accordo medesimo, mentre l'articolo 28 dispone la sua registrazione presso l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) e il segretariato delle Nazioni unite. Da ultimo, ricorda che l'articolo 29 disciplina le modalità di applicazione provvisoria e l'entrata in vigore dell'Accordo.
  Passa, quindi, all'ultimo accordo, che, come già segnalato, consta di due accordi, il primo dei quali riguarda i trasporti aerei e il secondo ha carattere addizionale, ed è stato concluso dall'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti, dall'altro, nonché l'Islanda e il Regno di Norvegia. In particolare, fa presente che quello sui trasporti aerei consta di 6 articoli e di un allegato, applicabile esclusivamente all'Islanda e alla Norvegia.
  Fa presente che l'articolo 1 reca l'indicazione delle parti dell'accordo, mentre l'articolo 2 dispone l'applicazione dell'accordo sui trasporti aerei firmato dagli Stati Uniti, dalla Comunità europea e i suoi Stati membri nel 2007, come modificato dal protocollo e dall'allegato all'accordo in esame, a tutte le parti del presente accordo, fatto salvo l'allegato. L'articolo prevede, altresì, che le disposizioni dell'accordo si applicano all'Islanda e alla Norvegia come se fossero Stati membri dell'Unione europea. Ricorda, poi, che l'articolo 3 disciplina i casi di denuncia e di applicazione provvisoria dell'accordo, l'articolo 4 ne dispone la registrazione presso Pag. 106l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO), mentre gli articoli 5 e 6 disciplinano, rispettivamente, le modalità di applicazione provvisoria e l'entrata in vigore. L'accordo addizionale, concluso con l'Islanda e la Norvegia consta di 9 articoli, e, all'articolo 1, disciplina le modalità di comunicazione tra le parti, in caso di denuncia o interruzione dell'applicazione provvisoria. L'articolo 2 reca le modalità di sospensione dei diritti di traffico, l'articolo 3 dispone la partecipazione di rappresentanti di Islanda e Norvegia al comitato misto istituito dall'articolo 18 dell'accordo sui trasporti aerei, mentre l'articolo 4 disciplina le modalità del ricorso all'arbitrato. Segnala, poi, che l'articolo 5 regola lo scambio di informazioni tra le parti, mentre l'articolo 6 interviene in materia di sovvenzioni e aiuti pubblici. Fa presente che il successivo articolo 7 disciplina la procedura per la denuncia o la sospensione dell'applicazione provvisoria, prevista dal successivo articolo 8, mentre l'articolo 9 reca la disciplina dell'entrata in vigore dell'accordo.
  Da ultimo, segnala che il disegno di legge di ratifica, che consta di 4 articoli, agli articoli 1 e 2, reca, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione degli Accordi. Fa presente, da ultimo, che l'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore della legge.
  In conclusione, visti i limitati profili di interesse della Commissione e preso atto del rinvio, per quanto attiene alla tutela dei lavoratori, alla vigente normativa dell'Unione europea, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento (vedi allegato).

  Walter RIZZETTO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato).

  La seduta termina alle 14.20.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 755 del 26 gennaio 2017, a pagina 97, seconda colonna, trentottesima riga, le parole: «mia cura» sono sostituite dalle seguenti: «cura del Ministero che rappresento».

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