CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 31 gennaio 2017
758.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 27

SEDE REFERENTE

  Martedì 31 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA, indi del vicepresidente Rocco PALESE. — Intervengono il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno Claudio De Vincenti e il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 11.25.

DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno.
C. 4200 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 gennaio 2017.

  Francesco BOCCIA, presidente, avverte che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti Mannino 2.25, Prestigiacomo 4.13 e Bargero 4.14. Fa presente altresì che l'articolo aggiuntivo 7.021, indicato per mero errore tipografico come a prima firma Sereni, deve intendersi a prima firma Verini. Comunica inoltre che il deputato Capone sottoscrive le proposte emendative Amato 1.02, Oliverio 5.04, Antezza 7.034 e 7.035; la deputata Antezza sottoscrive gli articoli aggiuntivi Latronico 7.03 e 7.014; la deputata Cenni sottoscrive gli emendamenti Bratti 2.20 e 2.21; il deputato Marchi sottoscrive l'articolo aggiuntivo Pag. 28Oliverio 5.04 e gli articoli aggiuntivi Antezza 7.034 e 7.035.
  Avverte che il Governo ha presentato quattro proposte emendative: l'emendamento 2.38, che incide sull'articolo 2, in materia di realizzazione e adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione; l'emendamento 3.3 che incide sull'articolo 3, in materia di bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale, comprensorio Bagnoli-Coroglio; gli articoli aggiuntivi 3.034 e 3.035 che riguardano, rispettivamente, i beni confiscati alla criminalità organizzata e il credito d'imposta su investimenti al Sud (vedi allegato 1).
  Ciò premesso, nel considerare ammissibili le predette proposte emendative e nel fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti sulle medesime proposte emendative alle ore 16.30 della giornata odierna, avverte che nella seduta odierna, limitatamente agli articoli 2 e 3, saranno esaminati i soli articoli aggiuntivi, giacché le altre proposte emendative riferite a tali articoli saranno accantonate ed esaminate nella seduta di domani, unitamente agli emendamenti del Governo e ai relativi subemendamenti che incidono sui medesimi articoli, al fine di assicurare un ordinato svolgimento delle votazioni.
  Avverte che il rappresentante del Governo intende rendere alcune comunicazioni in merito ad eventuali ulteriori emendamenti che potrebbero essere presentati nella giornata odierna e sulle proposte emendative, comprese nel fascicolo in distribuzione, aventi ad oggetto interventi per le calamità naturali.
  Avverte, infine, che gli ulteriori emendamenti presentati dal Governo nella giornata di oggi saranno depositati nella seduta che si terrà questa sera al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea. Nel corso della predetta seduta sarà anche fissato il termine per la presentazione dei subemendamenti, fermo restando che la prosecuzione delle votazioni avrà luogo nella seduta già convocata per domani alle ore 14.15.

  Il Ministro Claudio DE VINCENTI precisa che l'emendamento 2.38 del Governo mira a perfezionare la procedura attraverso cui, alla cessazione dell'incarico dei Commissari straordinari, le risorse già presenti nelle contabilità speciali dei Commissari straordinari vengono trasferite tempestivamente ad apposita contabilità speciale, da alimentare, in base all'effettivo stato di avanzamento dei lavori, intestata al Commissario unico, che può impegnare tali risorse prescindendo dall'effettiva disponibilità di cassa.
  Chiarisce che l'emendamento 3.3 è volto ad assicurare la possibilità, per il Presidente del Consiglio dei ministri, di delegare anche al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, piuttosto che esclusivamente ad un Ministro, nella nomina dell'autorità politica designata alla presidenza della cabina di regia per il comprensorio Bagnoli-Coroglio.
  Segnala inoltre che l'articolo aggiuntivo 3.034 prevede che anche i beni confiscati alle imprese mafiose, e non soltanto ai soggetti mafiosi, possano essere assegnati ai comuni per finalità istituzionali e sociali, e che l'articolo aggiuntivo 3.035 rafforza l'istituto che consente alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni che beneficiano di aiuti agli investimenti, di beneficiare di un credito d'imposta nella misura più favorevole consentita, sfruttando completamente le intensità di aiuto consentite.
  Assicura che nella giornata odierna il Governo metterà a punto ulteriori proposte in merito alla semplificazione per l'attuazione delle politiche di coesione, con particolare riferimento al ruolo dell'Agenzia per la coesione territoriale e di Invitalia, e che procederà alla riformulazione di alcune proposte emendative all'articolo 7, nonché dell'articolo aggiuntivo Scotto 7.01.
  Nel premettere infine che, come annunciato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, è in fase di preparazione un decreto-legge specifico volto a estendere e perfezionare le misure introdotte dal decreto-legge in materia di terremoto di ottobre scorso alla luce dei recenti eventi Pag. 29sismici e metereologici avversi, segnala che gli emendamenti presentati e vertenti su tali materie troverebbero una migliore collocazione all'interno di tale decreto-legge in fase di elaborazione.

  Rocco PALESE (Misto-CR), nel valutare positivamente le misure contenute negli emendamenti presentati dal Governo e testé illustrati dal Ministro De Vincenti, nonché la predisposizione di un ulteriore decreto-legge per far fronte alle necessità connesse ai recenti eventi sismici e metereologici, invita tuttavia a valutare seriamente l'opportunità di velocizzare la realizzazione delle misure necessarie anche accogliendo le proposte emendative presentate al provvedimento in corso d'esame.
  In riferimento al termine previsto dalla normativa vigente per l'utilizzo dei fondi strutturali relativi al ciclo di programmazione 2007-2013 da parte delle regioni rientranti nell'Obiettivo 1, dà atto al Governo di aver già affrontato il problema relativo alla necessità di differire il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti ai fini predetti nel decreto-legge n. 244 del 2016, in materia di proroga di termini, all'esame del Senato, tuttavia ritiene che la soluzione adottata sia poco soddisfacente poiché prevede requisiti troppo specifici e stringenti. Invita al riguardo il Governo a valutare l'opportunità di adottare una misura più generale, in modo da estendere ad altre fattispecie la possibilità di poter beneficiare del differimento del termine in oggetto.

  Francesco CARIELLO (M5S), nel segnalare che gli emendamenti presentati dal Governo non tengono conto dei rilievi, formulati dall'ANAC in sede di audizione, circa la necessità di prevedere particolari cautele nel ricorso alla procedura negoziata in sede di interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 di cui all'articolo 7 del provvedimento in esame, chiede se il Governo è disponibile a introdurre delle modifiche alla luce di tali rilievi. Invita inoltre il Governo a valutare la possibilità di prevedere, all'articolo 2, un ampliamento dei poteri del Commissario unico laddove si verifichino a livello localistico situazione di stallo relativamente agli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione, ai fini dell'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea.

  Il Ministro Claudio DE VINCENTI, in risposta ai rilievi enunciati dall'onorevole Palese, sottolinea la disponibilità del Governo a facilitare il ricorso all'utilizzo del credito d'imposta su investimenti nel Mezzogiorno, in modo tale da incentivare l'impiego delle risorse a tal fine stanziate. Precisa inoltre che il Governo ritiene che le proposte emendative che prevedono misure in materia di sisma e avversità atmosferiche trovino una migliore collocazione all'interno dello specifico decreto-legge in fase di predisposizione. In risposta alle richieste dell'onorevole Cariello, si riserva di presentare una riformulazione dell'articolo 7 che tenga conto del contenuto delle proposte emendative ad esso riferite e dei rilievi dell'ANAC. Infine fa presente che in merito all'articolo 2 il Governo è disponibile a valutare miglioramenti del testo.

  Barbara SALTAMARTINI (LNA), nel valutare positivamente la disponibilità del Governo a tenere in considerazione il contenuto delle proposte emendative presentate al provvedimento in corso di esame in sede di predisposizione dell'emanando decreto-legge recante interventi in favore delle zone colpite dai recenti eventi sismici e atmosferici e nell'auspicare l'approvazione del relativo disegno di legge di conversione all'unanimità, sottolinea la necessità che l'impostazione di tale provvedimento venga condivisa in maniera trasversale prima dell'emanazione dello stesso, anche allo scopo di evitare strumentalizzazioni politiche.

  Francesco LAFORGIA (PD), relatore, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1, esprime parere contrario sull'emendamento Labriola 1.25, mentre formula un invito al ritiro, esprimendo Pag. 30altrimenti parere contrario, sull'emendamento Boccadutri 1.14. Esprime parere contrario sugli emendamenti Palese 1.15, Labriola 1.30, Petraroli 1.7, Labriola 1.31, Crippa 1.6 e 1.5, Labriola 1.26, Cristian Iannuzzi 1.19 e 1.18, Petraroli 1.8, Cristian Iannuzzi 1.20 e Crippa 1.3, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Cristian Iannuzzi 1.21 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2) e avverte che, in caso di approvazione di tale emendamento, risulterebbe precluso il successivo emendamento Cristian Iannuzzi 1.22. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Duranti 1.33 e Petraroli 1.9, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2) e avverte che, in caso di approvazione dell'emendamento Petraroli 1.9, gli emendamenti Petraroli 1.10 e Cristian Iannuzzi 1.23 risulterebbero assorbiti. Esprime parere contrario sugli emendamenti Labriola 1.27 e Cristian Iannuzzi 1.24, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Petraroli 1.11 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Esprime parere contrario sull'emendamento Crippa 1.4, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Saltamartini 1.12 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Esprime parere contrario sugli emendamenti Lorefice 1.2 e Labriola 1.29, mentre formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Labriola 1.28 e Duranti 1.32. Esprime parere favorevole sull'emendamento Saltamartini 1.13 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Esprime parere favorevole sull'emendamento Fanucci 1.1 e propone l'accantonamento dell'emendamento Cinzia Maria Fontana 1.16 e degli articoli aggiuntivi Vico 1.01, Amato 1.02 e Castricone 1.03.

  Il Ministro Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello del relatore.

  La Commissione respinge l'emendamento Labriola 1.25.

  Sergio BOCCADUTRI (PD) ritira il suo emendamento 1.14.

  Rocco PALESE (Misto-CR) illustra le finalità dell'emendamento 1.15 a sua prima firma, volto a prevedere l'esclusione dalla procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA gli offerenti che non contemplino nell'offerta la sostituzione delle linee produttive che prevedono l'utilizzo del carbone con quelle che impiegano tecnologie alternative, alla luce degli impegni internazionali assunti dallo Stato italiano in ordine alla decarbonizzazione dei processi produttivi. Nel chiedere al Governo chiarimenti in merito alla realizzazione degli orientamenti, emersi nel corso delle diverse audizioni svolte nell'ultimo anno, tesi a prevedere un'ambientalizzazione generale e la ristrutturazione dell'impiantistica ricorrendo alle nuove tecnologie, ribadisce anche la necessità di prevedere l'istituzione di una struttura che monitori in modo permanente il tasso di inquinamento e il danno ambientale e sanitario recato dal complesso ILVA.

  Francesco CARIELLO (M5S), nel ribadire che, come già espresso in sede di audizione e come dimostrato da dati tecnici, economici e scientifici, la decarbonizzazione degli impianti ILVA non è praticabile, esprime invece l'orientamento favorevole del suo gruppo alla riconversione dell'intera area, concordando però sulla necessità che venga fatta chiarezza sulla reale situazione di Taranto e che il Governo si esprima in modo chiaro sulla decarbonizzazione.

  Vincenza LABRIOLA (Misto), nel premettere che l'ipotesi della decarbonizzazione non può essere al momento considerata vista la sua mancata previsione del bando di cessione dei complessi aziendali del gruppo ILVA, ribadisce la necessità di fare chiarezza sull'impossibilità di bonificare alcune aree e sulla presenza cospicua di polveri sottili. Sottolinea inoltre che, come proposto nel suo emendamento 1.25, sarebbe stato necessario togliere la sostanziale Pag. 31immunità alla figura del commissario straordinario allo scopo di prevedere una gestione responsabile delle problematiche del gruppo ILVA.

  Davide CRIPPA (M5S), nell'evidenziare che non c’è stata possibilità di discutere in Parlamento le modalità per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del gruppo ILVA in quanto la discussione parlamentare è stata avviata quando il bando era già stato pubblicato, sottolinea che sarebbe stato necessario assumere nel bando la decarbonizzazione come criterio di premialità per la cessione.

  Maino MARCHI (PD) osserva che l'eventuale approvazione dell'emendamento Palese 1.15, così come di altre proposte emendative sulle quali il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario, intervenendo sulla disciplina della procedura per la cessione dei complessi aziendali del gruppo ILVA, comporterebbe praticamente l'azzeramento di quanto sinora svolto a tal fine. Evidenzia infatti che i provvedimenti sinora emanati di autorizzazione integrata ambientale, relativi alla cessione dei suddetti complessi aziendali, fissano gli obiettivi da raggiungere, senza effettuare alcuna scelta in ordine alle tecnologie da utilizzare per il conseguimento dei medesimi e ritiene non opportuno intervenire sulla questione in una fase già avanzata dalla procedura.

  Il Ministro Claudio DE VINCENTI concorda con quanto osservato dall'onorevole Marchi in ordine all'inopportunità di intervenire sulle regole di una procedura di cessione già avviata.
  In relazione all'intervento dell'onorevole Palese, evidenzia che il Governo, nel disciplinare la cessione in esame, si è attenuto ad acquisizioni scientifiche a livello internazionale, sulla base delle quali sono state redatte le BAT – Best available techniques – e sottolinea inoltre come sia stato fissato un più stringente cronoprogramma per il raggiungimento degli obiettivi previsti. In questo contesto si è comunque deciso di non intervenire in merito all'individuazione delle tecnologie adottabili per il raggiungimento degli obiettivi, fermo restando che si terrà conto di eventuali evoluzioni tecnologiche che potranno essere suggerite a livello internazionale.
  Per quanto riguarda infine il monitoraggio delle condizioni sanitarie della popolazione residente nelle zone limitrofe ai complessi aziendali del gruppo ILVA, segnala che l'Istituto superiore di sanità continuerà a svolgere il suddetto monitoraggio e a rendere i pubblici i risultati dello stesso.

  Rocco PALESE (Misto-CR) interviene per ribadire l'importanza del monitoraggio sanitario e la necessità che i risultati dello stesso siano comunicati in maniera chiara da un unico soggetto, a ciò incaricato a livello nazionale.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Palese 1.15, Labriola 1.30, Petraroli 1.7, Labriola 1.31, Crippa 1.6 e 1.5, Labriola 1.26, Cristian Iannuzzi 1.19 e 1.18, Petraroli 1.8 e Cristian Iannuzzi 1.20.

  Davide CRIPPA (M5S) chiede al rappresentante del Governo il motivo del parere contrario espresso sull'emendamento 1.3 a sua prima firma, relativo alla realizzazione di interventi di smantellamento e bonifica di eventuali parti dell'impianto che non saranno oggetto di cessione aziendale.

  Il Ministro Claudio DE VINCENTI evidenzia che l'emendamento Crippa 1.3 appare ultroneo. Segnala inoltre come il relatore e il Governo abbiano espresso parere favorevole su proposte emendative che contribuiscono al risanamento della zona senza intervenire sul procedimento di cessione del complesso aziendale.

  La Commissione respinge l'emendamento Crippa 1.3.

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  Vincenza LABRIOLA (Misto) sottoscrive l'emendamento Cristian Iannuzzi 1.21 e ne accetta la riformulazione proposta dal relatore.

  Barbara SALTAMARTINI (LNA), Rocco PALESE (Misto-CR) e Cosimo LATRONICO (Misto-CR) sottoscrivono l'emendamento Cristian Iannuzzi 1.21, come riformulato.

  La Commissione approva l'emendamento Cristian Iannuzzi 1.21, come riformulato (vedi allegato 2).

  Francesco BOCCIA, presidente, evidenzia che, in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento Cristian Iannuzzi 1.21, come riformulato, è preclusa la votazione dell'emendamento Cristian Iannuzzi 1.22.

  Giulio MARCON (SI-SEL) accetta la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento Duranti 1.33, del quale è cofirmatario.

  Rocco PALESE (Misto-CR) e Cosimo LATRONICO (Misto-CR) sottoscrivono l'emendamento Duranti 1.33, nel testo riformulato.

  La Commissione approva l'emendamento Duranti 1.33, come riformulato (vedi allegato 2).

  Francesco CARIELLO (M5S) accetta la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento Petraroli 1.9, del quale è cofirmatario.

  La Commissione approva l'emendamento Petraroli 1.9, come riformulato (vedi allegato 2).

  Francesco BOCCIA, presidente, evidenzia che, in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento Petraroli 1.9, come riformulato, è preclusa la votazione degli emendamenti Petraroli 1.10 e Cristian Iannuzzi 1.23.

  Vincenza LABRIOLA (Misto) invita il rappresentante del Governo a riconsiderare il parere contrario espresso sull'emendamento 1.27 a sua prima firma, relativo all'attuazione di un piano di interventi economici in favore della popolazione residente nelle zone ove sono situati i complessi aziendali del gruppo ILVA. Evidenzia al riguardo l'opportunità di procedere di pari passo sia con interventi assistenziali nei confronti delle famiglie disagiate, sia con incentivi per nuove attività imprenditoriali legate alla green economy. Ricorda infine al rappresentante del Governo che in materia era stato già accolto un ordine del giorno in occasione dell'esame del disegno di legge di bilancio per il 2017.

  Il Ministro Claudio DE VINCENTI osserva che gli interventi proposti dall'onorevole Labriola sono, per loro natura, di competenza di amministrazioni pubbliche e affrontate nell'ambito degli accordi di programma, per cui non appare opportuno inserirli nel programma della procedura di amministrazione straordinaria. Segnala inoltre che interventi analoghi a quelli proposti sono previsti nell'accordo di programma sottoscritto nello scorso mese di dicembre.

  Vincenza LABRIOLA (Misto), preso atto di quanto evidenziato dal rappresentante del Governo, ritira il suo emendamento 1.27.

  La Commissione respinge l'emendamento Cristian Iannuzzi 1.24.

  Francesco CARIELLO (M5S) accetta la riformulazione, proposta dal relatore, dell'emendamento Petraroli 1.11, del quale è cofirmatario.

  Rocco PALESE (Misto-CR) e Cosimo LATRONICO (Misto-CR) sottoscrivono l'emendamento Petraroli 1.11, come riformulato.

  La Commissione approva l'emendamento Petraroli 1.11, come riformulato Pag. 33(vedi allegato 2). Respinge quindi l'emendamento Crippa 1.4.

  Barbara SALTAMARTINI (LNA) accetta la proposta del relatore di riformulazione dell'emendamento 1.12 a sua prima firma.

  Rocco PALESE (Misto-CR) e Cosimo LATRONICO (Misto-CR) sottoscrivono l'emendamento Saltamartini 1.12, nel testo riformulato.

  La Commissione approva l'emendamento Saltamartini 1.12, come riformulato (vedi allegato 2), quindi, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Lorefice 1.2 e Labriola 1.29.

  Vincenza LABRIOLA (Misto) illustra il suo emendamento 1.28, che prevede l'istituzione di un gruppo di lavoro per la formulazione, in tempi rapidi e certi, di proposte operative per far fronte all'emergenza sanitaria, in particolare nei settori oncologico, pediatrico e pneumologico.

  Il Ministro Claudio DE VINCENTI, osservando come non sia necessaria una norma di legge per l'istituzione del gruppo di lavoro, invita l'onorevole Labriola a ritirare l'emendamento 1.28 e a presentare un ordine del giorno, sul quale preannuncia sin da ora parere favorevole, anche a nome del Ministro della salute.

  Vincenza LABRIOLA (Misto) ritira quindi l'emendamento a sua firma 1.28, riservandosi di presentare un ordine del giorno in Assemblea.

  La Commissione respinge l'emendamento Duranti 1.32.

  Barbara SALTAMARTINI (LNA) accetta la proposta del relatore di riformulazione dell'emendamento 1.13 a sua prima firma.

  Rocco PALESE (Misto-CR) e Cosimo LATRONICO (Misto-CR) sottoscrivono l'emendamento Saltamartini 1.13, nel testo riformulato.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Saltamartini 1.13, come riformulato, e l'emendamento Fanucci 1.1 (vedi allegato 2).

  Francesco BOCCIA, presidente, avverte che l'emendamento Cinzia Maria Fontana 1.16 e gli articoli aggiuntivi Vico 1.01, Amato 1.02 e Castricone 1.03 si intendono accantonati.

  Francesco LAFORGIA (PD), relatore, in considerazione di quanto evidenziato dal presidente all'inizio della seduta, propone di accantonare le proposte emendative riferite all'articolo 2, ossia l'emendamento Daga 2.4, gli identici emendamenti Prestigiacomo 2.14 e Melilli 2.17, gli identici emendamenti Cariello 2.1 e Palese 2.27, gli emendamenti Pellegrino 2.18, Zaratti 2.33 e Mannino 2.10, gli identici emendamenti Cariello 2.2 e Palese 2.28, gli emendamenti Mannino 2.12 e 2.11, Pellegrino 2.34 e Mannino 2.9, gli identici emendamenti Cariello 2.3 e Palese 2.29, gli emendamenti Daga 2.6, Mannino 2.8, Petraroli 2.13, Pastorelli 2.19, Daga 2.5 e Palese 2.30, gli identici emendamenti Prestigiacomo 2.15 e Zaratti 2.35, gli emendamenti Daga 2.7, Palese 2.31, Zaratti 2.36, Prestigiacomo 2.16, Bratti 2.20 e 2.21, Bargero 2.32 e Marguerettaz 2.37. Invita quindi al ritiro dell'articolo aggiuntivo Ricciatti 2.01, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Sgambato 2.02 ed invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli articoli aggiuntivi Carrescia 2.03 e 2.04, entrambi relativi a interventi in favore dei comuni colpiti da eventi sismici nel 2016.

  Il Ministro Claudio DE VINCENTI concorda con i pareri formulati dal relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, avverte quindi, non essendovi obiezioni, che l'emendamento Daga 2.4, gli identici emendamenti Prestigiacomo 2.14 e Melilli 2.17, Pag. 34gli identici emendamenti Cariello 2.1 e Palese 2.27, gli emendamenti Pellegrino 2.18, Zaratti 2.33 e Mannino 2.10, gli identici emendamenti Cariello 2.2 e Palese 2.28, gli emendamenti Mannino 2.12 e 2.11, Pellegrino 2.34 e Mannino 2.9, gli identici emendamenti Cariello 2.3 e Palese 2.29, gli emendamenti Daga 2.6, Mannino 2.8, Petraroli 2.13, Pastorelli 2.19, Daga 2.5 e Palese 2.30, gli identici emendamenti Prestigiacomo 2.15 e Zaratti 2.35, gli emendamenti Daga 2.7, Palese 2.31, Zaratti 2.36, Prestigiacomo 2.16, Bratti 2.20 e 2.21, Bargero 2.32 e Marguerettaz 2.37 si intendono accantonati.

  Fabio MELILLI (PD), in sintonia con quanto evidenziato dall'onorevole Saltamartini, sottolinea come la Commissione bilancio della Camera dei deputati non abbia mai avuto modo di esaminare in sede referente disegni di legge recanti interventi volti a fronteggiare le conseguenze degli eventi sismici occorsi nell'ultimo anno. Chiede pertanto che il disegno di legge di conversione del preannunciato decreto-legge in materia sia assegnato in sede referente anche alla Commissione bilancio.

  Rocco PALESE (Misto-CR) auspica che il Governo predisponga un testo realmente in grado di recare sollievo alle popolazioni colpite.

  Il Ministro Claudio DE VINCENTI fa presente di non aver alcuna obiezione ad un'eventuale assegnazione in sede referente, anche alla Commissione bilancio, del disegno di legge di conversione dell'emanando decreto-legge recante interventi in favore delle zone colpite dai recenti eventi sismici ed atmosferici, fermo restando che si tratta comunque di una decisione che spetta alla Presidente della Camera.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ricciatti 2.01.

  Maino MARCHI (PD), dopo averli sottoscritti, ritira gli articoli aggiuntivi Sgambato 2.02 e Carrescia 2.03 e 2.04.

  Francesco LAFORGIA (PD), relatore, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3, in considerazione di quanto evidenziato dal presidente all'inizio della seduta, propone di accantonare l'emendamento Sammarco 3.2. Con riferimento agli articoli aggiuntivi al menzionato articolo 3, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Palese 3.02, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Abrignani 3.04. Invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Burtone 3.07. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Murgia 3.015. Invita quindi al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli articoli aggiuntivi Braga 3.010, Dallai 3.06, Turco 3.014, 3.013 e 3.012, Rampelli 3.018, Nastri 3.021, Saltamartini 3.022, 3.026 e 3.027, Giorgia Meloni 3.020, Saltamartini 3.029, 3.023, 3.024, 3.025 e 3.028, Palese 3.031, Rampelli 3.016, tutti aventi ad oggetto interventi connessi con le calamità naturali che hanno colpito il Paese. Invita inoltre al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli articoli aggiuntivi Rampelli 3.017 e 3.019. Infine propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Losacco 3.05, degli identici articoli aggiuntivi Zanetti 3.01 e Capodicasa 3.08, dell'articolo aggiuntivo Culotta 3.011, nonché degli identici articoli aggiuntivi Palese 3.022 e Ginato 3.033.

  Il Ministro Claudio DE VINCENTI concorda con i pareri del relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, avverte quindi che, non essendovi obiezioni, l'emendamento Sammarco 3.2 si intende accantonato.

  Cosimo LATRONICO (Misto-CR) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Palese 3.02.

  La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Palese 3.02 (vedi allegato 2).

  Francesco BOCCIA, presidente, constatata l'assenza del presentatore, dichiara decaduto l'articolo aggiuntivo Abrignani 3.04.

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  Maino MARCHI (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Burtone 3.07 e lo ritira.

  Francesco BOCCIA, presidente, constatata l'assenza del presentatore, dichiara decaduto l'articolo aggiuntivo Murgia 3.015.

  Maino MARCHI (PD) sottoscrive gli articoli aggiuntivi Braga 3.010 e Dallai 3.06 e li ritira.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Turco 3.014, 3.013 e 3.012, Rampelli 3.018 e Nastri 3.021.

  Barbara SALTAMARTINI (LNA) ritira gli articoli aggiuntivi 3.022, 3.026 e 3.027 a sua prima firma.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Giorgia Meloni 3.020.

  Barbara SALTAMARTINI (LNA) ritira gli articoli aggiuntivi 3.029, 3.023, 3.024, 3.025 e 3.028 a sua prima firma.

  Rocco PALESE (Misto-CR) ritira l'articolo aggiuntivo 3.031 a sua firma, ricordando comunque che lo stesso reca interventi in favore dei comuni del cratere Molise-Puglia, colpiti dal sisma nell'ottobre 2002.

  Maino MARCHI (PD) segnala la presenza di ulteriori proposte emendative riferite a calamità avvenute in anni precedenti al 2016 e invita il Governo a tener conto anche di queste problematiche nella redazione del preannunciato decreto-legge.

  Il Ministro Claudio DE VINCENTI assicura che il Governo terrà in considerazione quanto evidenziato dall'onorevole Marchi.

  Francesco BOCCIA, presidente, constatata l'assenza dei presentatori, dichiara decaduti gli articoli aggiuntivi Rampelli 3.016, 3.017 e 3.019. Inoltre, non essendovi obiezioni, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Losacco 3.05, degli identici articoli aggiuntivi Zanetti 3.01 e Capodicasa 3.08, dell'articolo aggiuntivo Culotta 3.011, nonché degli identici articoli aggiuntivi Palese 3.022 e Ginato 3.033.

  Francesco LAFORGIA (PD), relatore, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4, esprime parere contrario sugli emendamenti Saltamartini 4.1, Russo 4.3, Saltamartini 4.4, Russo 4.2, Sammarco 4.21, parere favorevole sugli emendamenti Franco Bordo 4.5, Tullo 4.6 e Franco Bordo 4.7, nonché parere contrario sull'emendamento Pastorelli 4.8. Avverte, inoltre, che l'emendamento Tullo 4.9, in caso di approvazione dell'emendamento Tullo 4.6, risulterebbe assorbito. Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti Franco Bordo 4.10 e 4.11, Prestigiacomo 4.22 e 4.12. Avverte, altresì, che gli identici emendamenti Prestigiacomo 4.13 e Bargero 4.14 sono stati ritirati dai presentatori. Esprime, inoltre, parere contrario sugli emendamenti Palese 4.15 e Tullo 4.19, mentre formula un invito al ritiro sull'articolo aggiuntivo Duranti 4.01, nonché sugli articoli aggiuntivi Ricciatti 4.02 e 4.03, entrambi aventi ad oggetto interventi in favore dei comuni colpiti dai recenti eventi sismici. Esprime inoltre parere contrario sull'articolo aggiuntivo Pilozzi 4.04, mentre formula un invito al ritiro sugli articoli aggiuntivi Carrescia 4.07 e 4.08, Manzi 4.05 e Carrescia 4.06, che intervengono anch'essi a vario titolo nella disciplina emergenziale connessa ai recenti eventi sismici. Esprime, infine, parere contrario sugli articoli aggiuntivi Burtone 4.010, Prestigiacomo 4.014 e 4.015 e Pisano 4.016 e 4.017.

  Il Ministro Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello del relatore.

  La Commissione respinge l'emendamento Saltamartini 4.1.

  Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PdL), intervenendo sull'emendamento Russo 4.3, di cui è cofirmataria, manifesta il proprio Pag. 36rammarico per il parere contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo sul complesso delle proposte emendative presentate dal gruppo FI-PdL all'articolo 4 del decreto-legge in esame, giacché a suo avviso la tematica afferente ai porti italiani avrebbe meritato ben altro approfondimento ed un maggiore coinvolgimento del Parlamento. In primo luogo, evidenzia come l'accorpamento delle autorità portuali, lungi dal produrre gli annunciati risparmi di spesa, ha piuttosto determinato una situazione decisamente conflittuale tra i territori e le amministrazioni coinvolte dalla citata revisione della governance di tale delicato settore, con rilevanti effetti negativi anche sulle attività economiche dell'indotto. Pur apprezzando la nomina del professor De Vincenti a Ministro per il Mezzogiorno, a suo giudizio il Governo con il provvedimento in titolo ha comunque perso l'occasione per definire una politica di effettivo rilancio delle regioni meridionali del nostro Paese. In particolare, richiama l'attenzione sulla bassa produttività fatta registrare all'incirca nel corso degli ultimi due anni dai porti italiani siti nel Mezzogiorno. Inoltre, ritiene del tutto priva di giustificazione l'esclusione dall'ambito di applicazione delle misure a sostegno dei lavoratori portuali, di cui all'articolo 4 del decreto-legge in esame, di una serie nutrita di porti ubicati nelle regioni meridionali, quale ad esempio quello di Messina, essendosi evidentemente privilegiato, nella selezione dei porti beneficiari delle misure in questione, il criterio della vicinanza politica tra determinati enti locali e l'attuale Governo.

  Francesco CARIELLO (M5S) segnala come il gruppo M5S abbia presentato una pluralità di proposte emendative all'articolo 4 volte ad arricchirne e migliorarne i contenuti. A suo parere, il titolo stesso del decreto-legge in esame è del tutto fuorviante, giacché le misure in esso contenute intervengono solo in relazione a specifiche situazioni critiche di talune aree del Mezzogiorno, senza invece affrontare in maniera organica il tema dello sviluppo complessivo e strategico di quella parte così rilevante del nostro Paese. Nel rammentare come sulla opportunità di addivenire ad una politica di reale rilancio del Mezzogiorno la Camera abbia approvato a larga maggioranza, nel corso della presente legislatura, diversi atti di indirizzo, auspica che a breve termine il Governo adotti un provvedimento ad hoc destinato allo sviluppo organico delle regioni meridionali del nostro Paese.

  Ludovico VICO (PD) ritiene che le misure contenute all'articolo 4 rientrino appieno tra le finalità enunciate nel titolo del decreto-legge in esame, mentre molti degli emendamenti presentati dai gruppi di opposizione non sembrano coerentemente riferibili alla materia di cui al medesimo articolo 4. Nel ricordare come i porti italiani rappresentino una realtà assai complessa sotto più punti di vista, incluso quello organizzativo, richiama l'attenzione sul fatto che l'articolo 17 della legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni, reca la disciplina della fornitura di lavoro portuale temporaneo, prevedendo altresì la corresponsione, in favore dei soggetti interessati, di una specifica indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro. A suo giudizio le misure contenute nel citato articolo 4, che prevede l'istituzione nei porti di Gioia Tauro, Taranto e Cagliari – intesi quali hub di particolare rilevanza nello svolgimento delle attività di transhipment – di una Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, debbono pertanto necessariamente essere interpretate in combinato disposto con quanto previsto della predetta legge del 1994.

  Il Ministro Claudio DE VINCENTI condivide le osservazioni testé svolte dal deputato Vico, che spiegano le ragioni sottostanti non solo l'attuale formulazione dell'articolo 4 del decreto-legge, ma anche il parere contrario espresso sugli emendamenti ad esso riferiti.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Russo 4.3, Saltamartini Pag. 374.4, Russo 4.2, Sammarco 4.21, ed approva gli emendamenti Franco Bordo 4.5 (vedi allegato 2) e Tullo 4.6 (vedi allegato 2).

  Francesco BOCCIA, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Tullo 4.6, è da intendersi assorbito il successivo emendamento Tullo 4.9.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva quindi l'emendamento Franco Bordo 4.7 (vedi allegato 2) e respinge gli emendamenti Pastorelli 4.8, Franco Bordo 4.10 e 4.11, Prestigiacomo 4.22 e 4.12.

  Paolo TANCREDI ritira la propria firma dall'emendamento Palese 4.15.

  La Commissione respinge quindi l'emendamento Palese 4.15.

  Maino MARCHI (PD) chiede un chiarimento circa le ragioni che hanno indotto il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere un parere contrario sull'emendamento Tullo 4.19.

  Il Ministro Claudio DE VINCENTI precisa che l'emendamento Tullo 4.19 è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi di adeguata quantificazione e copertura.

  Francesco BOCCIA, presidente, avverte che l'emendamento Tullo 4.19 è stato ritirato dai presentatori.

  La Commissione respinge quindi l'articolo aggiuntivo Duranti 4.01.

  Francesco BOCCIA, presidente, avverte che gli articoli aggiuntivi Ricciatti 4.02 e 4.03 sono stati ritirati dai presentatori.

  Nazzareno PILOZZI (PD) annunzia il ritiro dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 4.04, riservandosi di presentare sul medesimo argomento uno specifico ordine del giorno in Assemblea. Ciò premesso, ritiene che la questione relativa alle aree di crisi industriale complessa, soprattutto qualora ubicate in prossimità delle regioni del Mezzogiorno, meriti una particolare attenzione, con specifico riguardo alla necessità di prevedere agevolazioni dirette al sostegno dei lavoratori ivi impiegati.

  Il Ministro Claudio DE VINCENTI, nell'evidenziare che il tema delle aree di crisi industriale complessa riveste una indubbia rilevanza, precisa che il Governo ha già adottato nell'ambito di precedenti provvedimenti una pluralità di misure in favore dei lavoratori e delle attività economiche coinvolte nelle predette aree – dall'estensione degli ammortizzatori sociali alla incentivazione dei contratti di sviluppo –, finalizzate a promuovere la ripresa economica e il sostegno occupazionale nelle aree medesime. Chiarisce tuttavia che l'eventuale estensione di forme di decontribuzione differenziale in talune aree di crisi industriale ubicate nei territori del Centro-Nord, come richiesta dalla proposta emendativa in discussione, porrebbe seri problemi sotto il profilo della compatibilità con la disciplina comunitaria. In tale quadro, dichiara comunque la disponibilità del Governo a considerare con la dovuta attenzione l'ordine del giorno preannunziato in materia dal deputato Pilozzi.

  Francesco BOCCIA, presidente, avverte che gli articoli aggiuntivi Carrescia 4.07 e 4.08, Manzi 4.05, Carrescia 4.06 e Burtone 4.010 sono stati ritirati dai presentatori.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge quindi gli articoli aggiuntivi Prestigiacomo 4.014 e 4.015, Pisano 4.016 e 4.017.

  Francesco LAFORGIA (PD), relatore, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 5, esprime parere contrario sugli emendamenti Rampelli 5.3, Prestigiacomo 5.7, Melilla 5.13 e 5.12, Di Vita 5.1, Marcon 5.11, Russo 5.4 e Guidesi 5.2. Esprime inoltre parere contrario sugli emendamenti Carfagna 5.10, 5.9, 5.8 e 5.5, i quali, intervenendo sul tema degli asili nido e del contrasto della dispersione Pag. 38scolastica, si sovrappongono di fatto con le norme già vigenti in tale materia. Esprime, infine, parere contrario sull'emendamento Russo 5.6, mentre formula un invito al ritiro sull'articolo aggiuntivo Oliverio 5.04, in quanto vertente sul tema delle emergenze connesse ai recenti eventi atmosferici.

  Il Ministro Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello del relatore.

  La Commissione respinge l'emendamento Rampelli 5.3.

  Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PdL) illustra le finalità dell'emendamento 5.7 a sua prima firma, volta ad incrementare di ulteriori 150 milioni di euro per il 2017 la dotazione del Fondo per le non autosufficienze, giacché le risorse all'uopo stanziate dall'articolo 5 del decreto-legge in esame non appaiono affatto congrue rispetto agli impegni assunti con la legge di bilancio per il 2017, secondo cui in sede di revisione dei criteri di riparto del Fondo medesimo verrà ricompresa anche la condizione delle persone affette dal morbo di Alzheimer.

  Maino MARCHI (PD), pur convenendo in linea di principio con l'opportunità di incrementare ulteriormente la dotazione del Fondo per le non autosufficienze, dissente tuttavia dal merito di quelle proposte emendative che ne chiedono anche una diversa finalizzazione. Tanto premesso, ricorda comunque che nel corso della presente legislatura, a differenza di quanto accaduto con i precedenti Governi di centrodestra, si è assistito ad un generale potenziamento degli stanziamenti di bilancio destinate all'attuazione delle politiche sociali e in campo sanitario.

  Francesco CARIELLO (M5S) dichiara il voto favorevole del gruppo M5S su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 5 che, a vario titolo, prevedono un incremento della dotazione del Fondo per le non autosufficienze, ivi incluso naturalmente l'emendamento Di Vita 5.1.

  Rocco PALESE (Misto-CR) dichiara di sottoscrivere tutte le proposte emendative riferite all'articolo 5 volte ad incrementare la dotazione del Fondo per le non autosufficienze.

  La Commissione respinge l'emendamento Prestigiacomo 5.7.

  Gianni MELILLA (SI-SEL) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 5.13 a sua prima firma, preannunciando il voto favorevole del gruppo SI-SEL anche su tutte le altre proposte emendative aventi ad oggetto l'incremento della dotazione del Fondo per le non autosufficienze.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Melilla 5.13 e 5.12, Di Vita 5.1, Marcon 5.11, Russo 5.4, Guidesi 5.2, Carfagna 5.10, 5.9, 5.8 e 5.5 e Russo 5.6.

  Francesco BOCCIA, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Oliverio 5.04 è stato ritirato dai presentatori.

  Francesco LAFORGIA (PD), relatore, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 6, esprime parere favorevole sull'emendamento Fanucci 6.1 e parere contrario sugli emendamenti Sammarco 6.2 e 6.3, mentre propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Losacco 6.02. Esprime, inoltre, parere contrario sugli articoli aggiuntivi Prestigiacomo 6.05, 6.06, 6.07, 6.08, 6.010, 6.011 e 6.012. Propone, infine, di accantonare l'articolo aggiuntivo Palese 6.015.

  Il Ministro Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello del relatore.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Fanucci 6.1 (vedi allegato 2) e respinge gli emendamenti Sammarco 6.2 e 6.3.

  Francesco BOCCIA, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Losacco 6.02 è da intendersi accantonato.

Pag. 39

  Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PdL) illustra le finalità dell'articolo aggiuntivo a sua prima 6.05, volto a prevedere che una quota delle risorse di cui ai programmi complementari sia vincolata al sostegno di interventi in favore dello sviluppo dei distretti turistici ricadenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

  Il Ministro Claudio DE VINCENTI, nel ricordare che il tema dello sviluppo turistico del Paese rappresenta uno dei punti centrali nella complessiva azione sin qui dispiegata dal Governo nel corso della presente legislatura, evidenzia tuttavia come delle otto regioni richiamate dall'articolo aggiuntivo Prestigiacomo 6.05 ben cinque non sono interessate direttamente dai programmi complementari, mentre le restanti tre hanno già approvato i relativi interventi, che dunque non possono ora essere oggetto di diversa finalizzazione.

  Il Viceministro Enrico MORANDO aggiunge che l'articolo aggiuntivo Prestigiacomo 6.05, così come le rimanenti proposte emendative all'articolo 6 sottoscritte dalla medesima deputata, utilizzando a copertura dei relativi oneri il Fondo sociale per occupazione e formazione, appare privo di adeguata compensazione sotto il profilo dell'indebitamento netto e del fabbisogno.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge quindi gli articoli aggiuntivi Prestigiacomo 6.05, 6.06, 6.07, 6.08, 6.010, 6.011 e 6.012.

  Francesco BOCCIA, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Palese 6.015, sottoscritto anche dal deputato Vico, è da intendersi accantonato.

  Francesco LAFORGIA (PD), relatore, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 7, propone di accantonare gli emendamenti Mannino 7.1 e 7.5, Palese 7.7, gli identici emendamenti Prestigiacomo 7.8, Matarrese 7.9 e Saltamartini 7.4, gli emendamenti Mannino 7.3 e 7.14, Rampelli 7.10. Esprime dunque parere favorevole sull'emendamento Quartapelle 7.13, mentre propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Scotto 7.01. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Melilla 7.02, mentre propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Latronico 7.03. Esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Palese 7.010 e Latronico 7.014, mentre formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Galgano 7.016, sugli identici articoli aggiuntivi Sereni 7.017 e Gallinella 7.026, nonché sugli articoli aggiuntivi Sereni 7.018, 7.019 e 7.020, Verini 7.021, Fabrizio Di Stefano 7.022, 7.023 e 7.024, Rampelli 7.025, Gallinella 7.027, Colletti 7.028, Terzoni 7.031, Colletti 7.032, Terzoni 7.033 e Antezza 7.034 e 7.035. Infine esprime parere contrario sulle proposte emendative Russo Tit. 2, Tit. 1 e Tit. 3.

  Il Ministro Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello del relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, avverte che gli emendamenti Mannino 7.1 e 7.5, Palese 7.7, gli identici emendamenti Prestigiacomo 7.8, Matarrese 7.9 e Saltamartini 7.4, gli emendamenti Mannino 7.3 e 7.14, Rampelli 7.10, sono da intendersi accantonati.

  La Commissione approva l'emendamento Quartapelle Procopio 7.13 (vedi allegato 2).

  Francesco BOCCIA, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Scotto 7.01 è da intendersi accantonato.

  Gianni MELILLA (SI-SEL) chiede al Governo chiarimenti circa il parere contrario espresso sull'articolo aggiuntivo 7.02 a sua prima firma, inerente lo stanziamento di risorse per far fronte all'emergenza neve.

Pag. 40

  Il Ministro Claudio DE VINCENTI chiarisce che le misure relative all'emergenza neve verranno dal Governo affrontate nell'emanando decreto-legge recante interventi in favore delle zone colpite dai recenti eventi sismici e atmosferici.

  Gianni MELILLA (SI-SEL) ritira l'articolo aggiuntivo 7.02 a sua prima firma.

  Francesco BOCCIA, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Latronico 7.03 è da intendersi accantonato.

  Rocco PALESE (Misto-CR), intervenendo sul suo articolo aggiuntivo 7.010, volto a prevedere la proroga al 31 dicembre 2017 del termine entro cui devono essere assunte le obbligazioni giuridicamente vincolanti per il complesso delle risorse assegnate alle amministrazioni centrali e regionali per l'intero ciclo di programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013, precisa la necessità di estendere la proroga alle regioni che, pur avendo ricevuto l'assegnazione delle risorse, per motivazioni legate a ritardi nelle procedure di gara e nell'ottenimento di VIA e VAS nonché altri ritardi nei procedimenti amministrativi e determinati dai contenziosi, non sono riuscite ad assumere obbligazioni giuridicamente vincolanti, considerato che il decreto-legge «milleproroghe» all'esame del Senato proroga al 31 dicembre 2017 il termine per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti per le opere previste nell'ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013, purché entro il 31 dicembre 2016 sia stata conseguita l'adozione della variante urbanistica e concluse positivamente le procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) o di valutazione di impatto ambientale (VIA).

  Il Ministro Claudio DE VINCENTI, nel fare presente che la proroga prevista dal decreto-legge «milleproroghe» tiene conto dei ritardi, nell'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, non derivanti da responsabilità delle pubbliche amministrazioni, bensì causati dalla complessità delle procedure VIA e VAS, esprime la sua contrarietà, nel merito, all'estensione di tale proroga alle amministrazioni responsabili di tale ritardo, in quanto significherebbe avallare comportamenti di inerzia o inefficienza da parte delle amministrazioni interessate. Avverte però che, in sede di riprogrammazione dei fondi in oggetto, si terrà conto delle pubbliche amministrazioni che dimostreranno di essere in grado di spendere tali risorse. Segnala infine la necessità di un intervento volto a snellire le procedure VIA e VAS.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Palese 7.010.

  Cosimo LATRONICO (Misto-CR) invita il relatore e il rappresentante del Governo a un'ulteriore riflessione sul suo articolo aggiuntivo 7.014, proponendo di accantonarlo.

  Il Ministro Claudio DE VINCENTI precisa che è stato formulato l'invito al ritiro per tutte le proposte emendative che prevedono l'istituzione di Zone economiche speciali (ZES), in quanto tale intervento necessita preventivamente di un confronto e di un coordinamento a livello di Unione europea per evitare la violazione della relativa disciplina. Peraltro fa presente che l'articolo aggiuntivo Latronico 7.014 presenta anche profili problematici per quanto attiene alla copertura finanziaria. Tuttavia, il Governo manifesta la propria disponibilità a valutare con estrema attenzione un eventuale ordine del giorno che fosse presentato su questo tema.

  Cosimo LATRONICO (Misto-CR) accetta l'invito al ritiro del suo articolo aggiuntivo 7.014, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea.

  Francesco BOCCIA, presidente, fa presente che l'articolo aggiuntivo Galgano 7.016 è stato ritirato dai presentatori.

Pag. 41

  La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Sereni 7.017 e Gallinella 7.026.

  Francesco BOCCIA, presidente, fa presente che gli articoli aggiuntivi Sereni 7.018, 7.019 e 7.020 e Verini 7.021 sono stati ritirati dai presentatori.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Fabrizio Di Stefano 7.022, 7.023 e 7.024, Rampelli 7.025, Gallinella 7.027, Colletti 7.028, Terzoni 7.031, Colletti 7.032, Terzoni 7.033.

  Maria ANTEZZA (PD), nel ritirare gli articoli aggiuntivi 7.034 e 7.035 a sua prima firma, alla luce delle dichiarazioni del Ministro in merito all'emanando decreto-legge recante interventi in favore delle zone colpite dai recenti eventi sismici e atmosferici, ribadisce la necessità di sostenere le aziende agricole danneggiate attraverso misure quali l'accesso al Fondo di solidarietà nazionale, l'azzeramento degli interessi, la proroga delle rate dei mutui e l'esonero dal pagamento dei contributi per il biennio 2017-2018.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Russo Tit. 2, Tit. 1 e Tit. 3.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 31 gennaio 2017. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri e modalità di attuazione dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Atto n. 385.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Maino MARCHI (PD), relatore, fa presente che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame è finalizzato a dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nel quale si prevede che con D.P.C.M., da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, sono disciplinati criteri e modalità di attuazione dell'articolo 10 medesimo, ivi incluse, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato.
  Ricorda che l'articolo 10, il cui testo, unitamente a quello degli altri articoli del capo IV della legge (articoli 9, 11 e 12), concernenti l'equilibrio di bilancio delle regioni e degli enti locali ed il concorso degli stessi alla sostenibilità del debito, è stato consistentemente modificato dalla legge 12 agosto 2016, n. 164, dispone che: il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei comuni, delle province e delle città metropolitane è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento (comma 1); le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti (comma 2); le operazioni di indebitamento suddette e le operazioni di investimento realizzate attraverso Pag. 42l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di equilibrio di bilancio del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione (comma 3); le medesime operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, non soddisfatte dalle intese di cui al comma 3, sono effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionali, fermo restando il rispetto del saldo di equilibrio di bilancio del complesso degli enti territoriali (comma 4).
  Nel rinviare l'attuazione dell'articolo 10 ad un apposito D.P.C.M., il comma 5 dispone poi contestualmente, quanto agli aspetti procedurali, che lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, che devono esprimersi entro quindici giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.
  Quanto al contenuto dello schema di decreto in esame, esso può sinteticamente indicarsi come articolato su quattro principali temi, il primo dei quali è costituito dalla definizione e dalla disciplina delle intese regionali per la richiesta, ovvero la cessione, degli spazi finanziari finalizzati ad operazione di investimento da realizzarsi mediante indebitamento ovvero utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti; a tal fine vengono definiti i criteri di priorità nell'assegnazione degli spazi che si rendono disponibili, con riguardo in particolare agli enti che dispongono da un lato di progetti esecutivi ed avanzi di amministrazione e dall'altro di limitati spazi di saldo per il loro utilizzo (articoli 1 e 2). In caso di inerzia delle regioni, sia per il mancato avvio della procedura per l'intesa regionale che per il prodursi di ritardi nella tempistica prevista per il proseguire dell'intesa, ovvero di cessazione dell'iter della stessa, viene previsto e regolamentato l'intervento del potere sostitutivo dello Stato (articoli 1 e 3). Vengono infine istituiti, coordinandone la tempistica rispetto alle intese regionali, i patti di solidarietà nazionali, per la eventuale richiesta di quote ulteriori di spazi finanziari non soddisfatte dalle intese regionali, ovvero dai provvedimenti assunti nell'esercizio del potere sostitutivo (articolo 4).
  Segnala come il quadro della disciplina sulle intese regionali dettata dallo schema di decreto in esame si completa con le disposizioni di carattere sanzionatorio previste – in caso di mancata intesa o di incompleto utilizzo degli spazi finanziari ottenuti – dall'articolo 1, commi da 506 a 508, della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016). Atteso che le disposizioni suddette vengono sostanzialmente a completare, pur con rango normativo primario (e come tale superiore a quello dello schema di decreto), la disciplina da questo dettata, fa presente che potrebbe risultare opportuno prevedere espressamente un richiamo alle stesse nel provvedimento in esame.
  In particolare, l'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione dello schema di decreto in esame, definendo le finalità delle intese regionali e dei patti di solidarietà nazionale di cui rispettivamente agli articoli 2 e 4 dello schema di decreto. Più in dettaglio i commi da 1 a 3 prevedono che: le intese regionali disciplinano le operazioni di investimento delle regioni e degli enti locali realizzate attraverso l'indebitamento o l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti; i patti di solidarietà nazionale disciplinano le operazioni di investimento di regioni ed enti locali realizzate con indebitamento od utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti che non si siano potute effettuare per mancanza di spazi finanziari nell'ambito delle intese regionali.
  Sia le operazioni di investimento realizzate con le intese regionali che quelle effettuate con i patti di solidarietà nazionali devono comunque essere condotte nel rispetto del saldo di equilibrio previsto per Pag. 43tutti gli enti territoriali dall'articolo 9, comma 1, della legge n. 243 del 2012, vale a dire «un saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali», sia nella fase di previsione che di rendiconto.
  L'articolo precisa inoltre che restano ferme, e non costituiscono pertanto oggetto della disciplina recata dal provvedimento in esame, le operazioni di investimento mediante il ricorso all'indebitamento ed all'avanzo di amministrazione effettuabili dagli enti interessati nel rispetto del saldo di equilibrio sopradetto.
  Il comma 4 dispone infine che per le regioni a statuto speciale e le province autonome che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale le disposizioni recate dal provvedimento in esame si applicano compatibilmente con gli statuti speciali (e relative norme di attuazione), nonché con gli accordi con lo Stato in materia di finanza pubblica. In ogni caso anche per le autonomie speciali il comma 4 in esame precisa che rimane fermo il rispetto del saldo di equilibrio previsto dalla legge n. 243 del 2012 e che, inoltre, anche per esse si applicano gli obblighi di comunicazione alla Ragioneria generale dello Stato previsti dal comma 9 dell'articolo 2 dello schema di decreto.
  L'articolo 2 disciplina le intese regionali, prevedendo, al comma 1, che le regioni entro il 15 gennaio di ogni anno (15 febbraio nel 2017 e nel 2018) avviano l'iter delle intese attraverso la pubblicazione di apposito avviso sui propri siti istituzionali, contenente le modalità e le informazioni in ordine alla presentazione delle domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari e, contestualmente, comunicano l'avvio dell'iter medesimo al sito web della Ragioneria generale dello Stato dedicato al pareggio di bilancio. Ai fini della massima pubblicità delle informazioni le regioni si avvalgono del Consiglio delle autonomie locali (CAL).
  I commi da 2 a 5 concernono le procedure di richiesta ovvero di cessione degli spazi finanziari, prevedendo che le regioni e gli enti locali possono cedere/richiedere per uno o più esercizi successivi, spazi finanziari finalizzati ad investimenti da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso all'indebitamento. Nel caso di richiesta, l'ente territoriale interessato deve fornire alcune specifiche informazioni relative all'avanzo di amministrazione (al netto della quota accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità), al fondo di cassa ed alla quota dei fondi stanziati in bilancio destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Le domande di cessione/richiesta in questione vanno comunicate dalle regioni e dagli enti locali al sito web di cui al precedente comma 1 entro il termine perentorio del 28 febbraio di ciascun anno (30 aprile nel 2017 e 31 marzo nel 2018).
  Al fine di garantire la effettiva utilizzabilità degli spazi finanziari da concedere agli enti richiedenti, il comma 6 dispone che le intese per l'attribuzione degli spazi finanziari disponibili debbano intervenire secondo un ordine di priorità che pone in primo luogo (lettera a)) i comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nel 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti, cui fanno seguito (lettera b)) gli enti territoriali che dispongono dei progetti esecutivi, completi del cronoprogramma della spesa, e presentano una maggior incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota vincolata agli investimenti prevista nel risultato di amministrazione (con specifico riferimento agli investimenti da realizzare attraverso il risultato medesimo); come terzo criterio (lettera c)) si fa infine riferimento alla medesima fattispecie prevista dalla lettera b), ma riferita alla maggior incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota libera (invece che a quella vincolata) del risultato di amministrazione.
  Fa presente quindi che l'ordine dei criteri previsto alle lettere b) e c) è volto a favorire la destinazione di spazi finanziari da parte delle regioni nei confronti degli enti che possono più facilmente di altri utilizzare gli spazi medesimi, vale a dire quegli enti che dispongano contestualmente sia delle risorse finanziarie spendibili sia di progetti di investimento immediatamente Pag. 44«cantierabili». Circostanze queste che si riscontrano sulla base della presenza di una liquidità di cassa e di una quota di avanzo di amministrazione già vincolato per l'investimento. In tali situazioni l'attribuzione di spazi finanziari consente all'ente interessato di utilizzare la liquidità disponibile per l'operazione di investimento, con un peggioramento del risultato di bilancio che viene compensato dal miglioramento del risultato medesimo da parte degli enti che cedono il proprio spazio disponibile, ad esempio perché in possesso di un avanzo di amministrazione non spendibile in mancanza di investimenti immediatamente avviabili.
  Per tale finalità, inoltre, a meglio evitare possibili effetti di overshooting (vale a dire una offerta di spazi finanziari in eccesso rispetto alle effettive necessità dell'ente), viene data priorità, come sopra riportato, agli enti che hanno già una quota del risultato di amministrazione «vincolata» agli investimenti (lettera b)) rispetto a quelli che hanno una quota «libera» destinata agli investimenti medesimi (lettera c)), vale a dire una quota già riferibile a specifiche operazioni di investimento, anziché destinata più genericamente agli stessi.
  Le intese in questione devono intervenire, concludendosi con «atto formale» entro il 31 marzo di ogni anno (31 maggio nel 2017 e 30 aprile nel 2018), d'intesa con il CAL della regione.
  Con riferimento all'ordine di priorità che le intese per l'attribuzione degli spazi finanziari disponibili devono considerare, ai sensi del comma 6, si sofferma sul mancato inserimento, tra i criteri previsti, di quello relativo ai comuni istituiti a seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigente, chiedendo al rappresentante del Governo se non sarebbe opportuno prevedere nella disposizione in esame anche tale criterio, in analogia a quanto previsto per l'assegnazione agli enti locali di spazi finanziari nell'ambito del patto di solidarietà nazionale «verticale», ai sensi dell'articolo 1, commi da 485 a 494, della legge n. 232 del 2016.
  Il comma 7 precisa che, nel caso in cui gli spazi disponibili non fossero sufficienti a soddisfare le richieste dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, la distribuzione è effettuata seguendo i criteri di cui alle lettere b) e c) del comma 6 sopra illustrate, ferma restando inoltre, in via generale, la possibilità per le regioni di definire ulteriori criteri aggiuntivi a quelli ora previsti ed ulteriori modalità applicative, al fine, afferma la relazione illustrativa, di tener conto di eventuali specificità dei propri territori. In tali circostanze rimane comunque fermo il rispetto del saldo di equilibrio nel territorio regionale, nonché il rispetto delle scadenze previste nel provvedimento in esame.
  Al comma 8 si prevede poi che, al fine di favorire gli investimenti nei settori strategici del proprio territorio, le regioni possono cedere agli enti locali del proprio territorio, per uno o più esercizi successivi, spazi finanziari per i quali non viene prevista la restituzione.
  Pone in evidenza che, attesa l'evidente onerosità nella mancata restituzione, il comma in questione sembrerebbe poter trovare applicazione solo in presenza di risorse disponibili a copertura da parte della regione, con riferimento ad esempio alle disposizioni in tema di solidarietà «verticale», dello Stato verso le regioni, previste nei commi da 495 a 501 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017. Su tale aspetto segnala che potrebbe essere opportuno un chiarimento.
  Entro il medesimo termine del 31 marzo (31 maggio nel 2017 e 30 aprile nel 2018) le regioni comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e alla Ragioneria generale dello Stato gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento, da parte di ciascun ente locale e della regione medesima, del rispetto del saldo di equilibrio cui all'articolo 9 della legge n. 243 del 2012. Conseguentemente, la Ragioneria procederà all'aggiornamento gli obiettivi degli enti interessati all'acquisizione e alla cessione degli spazi per ciascun anno (commi 9 e 10). Pag. 45
  In considerazione degli effetti che la cessione/richiesta di spazi determina sul bilancio degli enti interessati, i commi da 11 a 13 stabiliscono che:
   gli enti che cedono spazi finanziari indicano i tempi e le modalità di miglioramento del saldo negli esercizi successivi, da un minimo di due ad un massimo di cinque anni ed, analogamente, gli enti che acquisiscono spazi indicano i tempi e le modalità di peggioramento del saldo negli esercizi successivi, anche in tal caso da un minimo di due ad un massimo di cinque anni. Per entrambi, la quota di miglioramento/peggioramento del primo anno non può superare il 50 per cento;
   le regioni assicurano il rispetto del saldo di equilibrio del complesso degli enti territoriali del proprio territorio, compresa la regione stessa, per l'intero arco temporale delle intese, tenendo prioritariamente conto delle modalità di recupero degli enti che cedono gli spazi e tenendo invece conto solo «se compatibili» di quelle degli enti che acquisiscono gli spazi medesimi.

  Viene da ultimo stabilito (comma 14) che gli enti beneficiari degli spazi trasmettano le informazioni relative agli investimenti effettuati a valere sui predetti spazi al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP), ai sensi di quanto dispone il decreto legislativo n. 229 del 2011.
  Infine il comma 16 istituisce, demandandone l'organizzazione ad un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, un Osservatorio presso la Ragioneria generale dello Stato, per il monitoraggio dell'attuazione del articolo in esame, con l'obiettivo di monitorare gli esiti delle intese e favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari.
  L'articolo 3 disciplina le modalità di attuazione del potere sostitutivo da parte dello Stato previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge n. 131 del 2003, che, precisa il comma 1, interviene qualora le regioni non provvedano ad avviare la procedura delle intese nei termini previsti dall'articolo 2 dello schema in esame.
  Il successivo comma 2 stabilisce i termini ed i soggetti coinvolti nell'attuazione del potere sostitutivo, disponendo che entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, il Ministro dell'economia e delle finanze diffida le regioni inadempienti ad avviare l'iter delle intese entro il termine perentorio del 15 febbraio del medesimo esercizio. In caso di inadempienza alla predetta data, il Consiglio del Ministri entro il successivo 28 febbraio adotta le misure necessarie per avviare l'iter per la redistribuzione degli spazi finanziari, ovvero nomina entro il successivo 15 marzo un apposito commissario. Con riferimento alle suddette date va segnalato che (comma 9) tutti i termini previsti nell'articolo in commento sono prorogati di due mesi nel 2017 e di un mese nel 2018.
  Entro il 15 maggio dello stesso esercizio, con deliberazione del Consiglio dei Ministri ovvero con atto del commissario eventualmente nominato, si provvede alla redistribuzione degli spazi finanziari, comunicandone l'esito agli enti locali interessati e alla Ragioneria generale dello Stato. La redistribuzione tiene conto delle priorità indicate ai commi 6 e 7 dell'articolo 2 e, ferme restando tali priorità, qualora l'entità delle richieste pervenute dagli enti superi l'ammontare degli spazi resi disponibili, l'attribuzione è effettuata in misura proporzionale agli spazi finanziari richiesti (commi 3 e 4).
  Oltre che nel caso di mancato avvio dell'iter delle intese regionali, l'articolo disciplina, ai commi da 5 a 8, una ulteriore fattispecie nel quale si attiva il potere sostitutivo, vale a dire qualora le regioni avviino ma poi non proseguano la procedura di intesa ovvero la interrompano espressamente.
  L'articolo 4 stabilisce, con una disciplina sostanzialmente analoga a quella già dettata dall'articolo 2 per le intese regionali, le procedure ed i contenuti dei patti di solidarietà nazionale, che appaiono volti a consentire l'effettuazione di operazioni Pag. 46di investimento che non hanno potuto eseguirsi sulla base degli spazi prodotti dalle intese regionali.
  A tal fine il comma 1 dispone che entro il 1o giugno di ciascun anno la Ragioneria generale dello Stato avvia l'iter dei patti di solidarietà nazionale attraverso la pubblicazione di apposito avviso sul proprio sito istituzionale contenente le modalità di presentazione delle domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari, nonché le ulteriori informazioni utili.
  I commi 2 e 3 prevedono quindi che le regioni e gli enti locali possono cedere, ovvero richiedere, per uno o più esercizi successivi, spazi finanziari finalizzati ad investimenti da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso all'indebitamento. La richiesta può effettuarsi solo per la quota non soddisfatta dalle intese regionali o dai provvedimenti comunque assunti a seguito dell'esercizio del potere sostitutivo.
  La richiesta di spazi finanziari deve contenere, come previsto dal comma 4, le informazioni relative all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente, del fondo di cassa al 31 dicembre del medesimo anno e della quota dei fondi stanziati in bilancio dell'esercizio di riferimento destinati a confluire nel risultato di amministrazione.
  Entro il 15 luglio di ciascun anno, ai sensi del comma 5, le regioni e gli enti locali comunicano le domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari, di cui ai commi da 2 a 4, con le modalità definite ai sensi del comma l. La Ragioneria generale dello Stato provvede successivamente, entro il 31 luglio di ciascun anno, alla distribuzione degli spazi finanziari, distintamente per regioni, città metropolitane, province e comuni, come previsto dal comma 6, tenendo conto prioritariamente delle richieste: a) dei comuni con popolazione inferiore a mille abitanti; b) degli enti territoriali che dispongono dei progetti esecutivi, completi del cronoprogramma della spesa, e presentano una maggior incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota vincolata agli investimenti prevista nel risultato di amministrazione (con specifico riferimento agli investimenti da realizzare attraverso il risultato medesimo); c) dei medesimi enti territoriali di cui alla precedente lettera b), ma con una fattispecie riferita alla maggior incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota libera (anziché a quella vincolata) del risultato di amministrazione.
  Il comma 7 dispone che, ferme restando le priorità di cui al comma 6, qualora l'entità delle richieste pervenute degli enti superi l'ammontare degli spazi resi disponibili, l'attribuzione è effettuata in misura proporzionale agli spazi finanziari richiesti, nel rispetto del saldo di equilibrio di cui all'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 del complesso degli enti territoriali.
  In considerazione degli effetti che la cessione/richiesta di spazi determina sul bilancio degli enti interessati, i commi 8 e 9 stabiliscono rispettivamente che l'obiettivo di saldo degli enti che cedono spazi è migliorato nel biennio successivo per un importo annuale pari alla metà della quota ceduta e, corrispettivamente, l'obiettivo di saldo degli enti che acquisiscono spazi è diminuito nel medesimo biennio, per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita.
  Il comma 10 prevede quindi che, entro lo stesso termine del 31 luglio previsto dal comma 6, la Ragioneria generale dello Stato aggiorna gli obiettivi di saldo degli enti interessati all'acquisizione e alla cessione degli spazi finanziari per ciascun anno.
  Si dispone infine, al comma 11, come già previsto dal comma 14 dell'articolo 2, che gli enti beneficiari degli spazi finanziari trasmettono le informazioni relative agli investimenti effettuati a valere sui predetti spazi al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP), ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011.Pag. 47
  L'articolo 5 prevede che il decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Il Viceministro Enrico MORANDO si riserva di fornire in altra seduta i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Rocco PALESE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 31 gennaio 2017. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 14.05.

Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza.
C. 3671-bis-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e degli emendamenti ad esso riferiti, contenuti nel fascicolo n. 1.

  Rocco PALESE, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione bilancio ha avviato l'esame del nuovo testo del provvedimento, recante delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, nella seduta del 26 gennaio 2017, al fine dell'espressione del parere alla Commissione di merito. Tuttavia, attesa l'esigenza di acquisire elementi informativi dal Governo in ordine agli eventuali profili di carattere finanziario connessi a talune disposizioni, la Commissione ha disposto il rinvio del seguito dell'esame del provvedimento.
  La Commissione giustizia, pur in mancanza del parere della Commissione bilancio, ha tuttavia concluso, in pari data, l'esame in sede referente del provvedimento, apportando allo stesso alcune modifiche.
  In particolare, per quanto di competenza della Commissione bilancio, segnala le riformulazioni degli articoli 2, comma 2, e 11, comma 2, concernenti rispettivamente l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, di un Albo di soggetti destinati a svolgere funzioni di gestione o di controllo, e l'istituzione di un registro informatizzato.
  Le riformulazioni sono entrambe volte ad aggiornare le disposizioni di copertura del provvedimento a seguito dell'entrata in vigore della legge di bilancio per l'anno 2017, facendo riferimento alla riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero della giustizia, relativo al triennio 2017-2019, anziché al triennio 2016-2018, e sostituendo il riferimento alle proiezioni degli stanziamenti del fondo speciale con gli stanziamenti effettivi del medesimo fondo contenuti nella legge di bilancio.
  Avverte che la Commissione è quindi ora chiamata a pronunciarsi sul testo all'esame dell'Assemblea.
  Chiede pertanto al rappresentante del Governo se sia in grado di fornire i chiarimenti richiesti nella menzionata seduta del 26 gennaio 2017.

  Il Viceministro Enrico MORANDO fa presente che gli adempimenti amministrativi connessi alla tenuta dell'Albo dei soggetti destinati a svolgere funzioni di gestione o di controllo nell'ambito delle procedure concorsuali, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), potranno essere fronteggiati mediante l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia alla Unità di voto 1.4 – Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria – Dipartimento per gli affari di giustizia – Azione: Supporto all'erogazione dei servizi Pag. 48di giustizia, che reca uno stanziamento di euro 5.387.430 per l'anno 2017, di euro 4.842.334 per l'anno 2018 e di euro 4.942.481 per l'anno 2019.
  Con riguardo all'adeguamento degli organici degli uffici giudiziari la cui competenza risulti ampliata, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), fa presente che le eventuali rimodulazioni di personale di magistratura e amministrativo potranno avvenire, comunque, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche complessive, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attraverso una più razionale ridistribuzione del personale e dei carichi di lavoro presso gli uffici giudiziari interessati.
  Rileva quindi che le misure premiali di natura patrimoniale a favore dell'imprenditore che ha tempestivamente proposto la procedura di risoluzione prevista, con conseguente riduzione di interessi e sanzioni correlate ai debiti fiscali dell'impresa, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), non appaiono suscettibili di determinare apprezzabili effetti di minor gettito per l'erario, lasciando presupporre, al contrario, possibili effetti positivi per le entrate dello Stato, in ragione delle prospettive di continuità dell'attività aziendale favorita dall'attuazione delle disposizioni in esame.
  Fa presente che la prevista disciplina del trattamento del credito da imposta sul valore aggiunto nel concordato preventivo anche in presenza di transazione fiscale, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), non incide sull'attuale regime di applicabilità dell'istituto, che dovrà tener conto delle pronunce delle Corte di giustizia dell'Unione europea.
  Evidenzia che la nuova disciplina del concordato preventivo, favorendo la prosecuzione dell'attività aziendale, appare comunque suscettibile di determinare effetti finanziaria positivi, peraltro di difficile quantificazione.
  Sottolinea che le risorse già iscritte in bilancio di cui si prevede l'utilizzo ai fini della procedura di liquidazione giudiziale di cui all'articolo 7 – con particolare riguardo alla presentazione telematica delle domande di creditori e terzi, anche non residenti sul territorio nazionale, nonché ai sistemi informativi e di vigilanza della gestione liquidatoria – risultano congrue rispetto alle esigenze indicate dalla relazione tecnica, senza alcun pregiudizio delle altre finalità di spesa dell'amministrazione giudiziaria.
  Avverte che le disposizioni in esame, prevalentemente di natura procedimentale, saranno attuate nel rispetto del principio di invarianza della spesa per la finanza pubblica, facendo ricorso alle misure di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione nel proprio ambito.
  Rileva che si potrebbe valutare l'opportunità di precisare, all'articolo 4, comma 1, lettera c), il termine entro il quale i creditori pubblici qualificati debbano tempestivamente adempiere all'obbligo di segnalazione, considerato che dalla mancata segnalazione deriva la grave conseguenza della perdita di efficacia del privilegio spettante ex lege al credito erariale, e che tale termine potrebbe essere fissato in sei mesi, analogamente a quanto previsto dal principio e criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), in relazione alla tempestiva presentazione dell'istanza da parte dell'imprenditore, ai fini dell'applicazione delle misure premiali previste dal citato principio e criterio direttivo.
  Sottolinea infine che si potrebbe valutare l'opportunità di sopprimere, all'articolo 4, comma 1, lettera g), il collegamento tra la congrua riduzione di interessi e sanzioni correlati ai debiti fiscali dell'impresa e la conclusione della procedura concorsuale, al fine di escludere – peraltro in modo molto prudenziale – eventuali dubbi interpretativi in sede di esercizio della delega.

  Rocco PALESE, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 3671-bis-A Governo, recante Delega al Governo Pag. 49per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza,
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    gli adempimenti amministrativi connessi alla tenuta dell'Albo dei soggetti destinati a svolgere funzioni di gestione o di controllo nell'ambito delle procedure concorsuali, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), potranno essere fronteggiati mediante l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia alla Unità di voto 1.4 – Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria – Dipartimento per gli affari di giustizia – Azione: Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia, che reca uno stanziamento di euro 5.387.430 per l'anno 2017, di euro 4.842.334 per l'anno 2018 e di euro 4.942.481 per l'anno 2019.
    con riguardo all'adeguamento degli organici degli uffici giudiziari la cui competenza risulti ampliata, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), le eventuali rimodulazioni di personale di magistratura e amministrativo potranno avvenire, comunque, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche complessive, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attraverso una più razionale ridistribuzione del personale e dei carichi di lavoro presso gli uffici giudiziari interessati;
    le misure premiali di natura patrimoniale a favore dell'imprenditore che ha tempestivamente proposto la procedura di risoluzione prevista, con conseguente riduzione di interessi e sanzioni correlate ai debiti fiscali dell'impresa, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), non appaiono suscettibili di determinare apprezzabili effetti di minor gettito per l'erario, lasciando presupporre, al contrario, possibili effetti positivi per le entrate dello Stato, in ragione delle prospettive di continuità dell'attività aziendale favorita dall'attuazione delle disposizioni in esame;
    la prevista disciplina del trattamento del credito da imposta sul valore aggiunto nel concordato preventivo anche in presenza di transazione fiscale, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), non incide sull'attuale regime di applicabilità dell'istituto, che dovrà tener conto delle pronunce delle Corte di giustizia dell'Unione europea;
    la nuova disciplina del concordato preventivo, favorendo la prosecuzione dell'attività aziendale, appare comunque suscettibile di determinare effetti finanziaria positivi, peraltro di difficile quantificazione;
    le risorse già iscritte in bilancio di cui si prevede l'utilizzo ai fini della procedura di liquidazione giudiziale di cui all'articolo 7 – con particolare riguardo alla presentazione telematica delle domande di creditori e terzi, anche non residenti sul territorio nazionale, nonché ai sistemi informativi e di vigilanza della gestione liquidatoria – risultano congrue rispetto alle esigenze indicate dalla relazione tecnica, senza alcun pregiudizio delle altre finalità di spesa dell'amministrazione giudiziaria;
    le disposizioni in esame, prevalentemente di natura procedimentale, saranno attuate nel rispetto del principio di invarianza della spesa per la finanza pubblica, facendo ricorso alle misure di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione nel proprio ambito;
    si potrebbe valutare l'opportunità di precisare, all'articolo 4, comma 1, lettera c), il termine entro il quale i creditori pubblici qualificati debbano tempestivamente adempiere all'obbligo di segnalazione, considerato che dalla mancata segnalazione deriva la grave conseguenza della perdita di efficacia del privilegio spettante ex lege al credito erariale;
    tale termine potrebbe essere fissato in sei mesi, analogamente a quanto previsto dal principio e criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), in Pag. 50relazione alla tempestiva presentazione dell'istanza da parte dell'imprenditore, ai fini dell'applicazione delle misure premiali previste dal citato principio e criterio direttivo;
    si potrebbe infine valutare l'opportunità di sopprimere, all'articolo 4, comma 1, lettera g), il collegamento tra la congrua riduzione di interessi e sanzioni correlati ai debiti fiscali dell'impresa e la conclusione della procedura concorsuale, al fine di escludere dubbi interpretativi in sede di esercizio della delega;
  esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   all'articolo 4, comma 1, lettera c), si dovrebbe valutare l'opportunità di precisare il termine entro il quale i creditori pubblici qualificati debbano tempestivamente adempiere all'obbligo di segnalazione, eventualmente fissando tale termine in sei mesi;
   all'articolo 4, comma 1, lettera g), si dovrebbe valutare l'opportunità di sopprimere il collegamento tra la congrua riduzione di interessi e sanzioni correlati ai debiti fiscali dell'impresa e la conclusione della procedura concorsuale.

  Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Rocco PALESE, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che l'Assemblea, in data 31 gennaio 2017, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, segnala l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo sull'emendamento Businarolo 2.10, che prevede l'istituzione, in luogo di un unico albo dei soggetti con funzioni di gestione e controllo delle procedure concorsuali presso il Ministero della giustizia, di appositi registri dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali presso ciascun tribunale. In particolare, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di far fronte agli oneri relativi all'istituzione e tenuta dei suddetti registri nell'ambito rispettivamente dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 2 e degli ordinari stanziamenti di bilancio.
  Rileva, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Tale valutazione si basa sul presupposto che alle richiamate proposte emendative, che sostanzialmente incidono a vario titolo sui principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega e non recano disposizioni di contenuto immediatamente precettivo, possa farsi fronte nel rispetto di quanto stabilito in linea generale dall'articolo 16 del presente provvedimento, ai sensi del quale dall'attuazione dei decreti legislativi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Evidenzia che la citata disposizione, in particolare, stabilisce altresì che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

  Il Viceministro Enrico MORANDO fa presente che, in assenza di una relazione tecnica che consenta di accertare che i costi conseguenti alla tenuta di appositi registri dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali in luogo di un unico albo sono identici, esprime parere contrario sull'emendamento Businarolo 2.10.

  Francesco CARIELLO (M5S) esprime perplessità sul parere contrario espresso dal rappresentante del Governo in merito Pag. 51all'emendamento Businarolo 2.10, dal momento che appare irrituale richiedere di allegare alla proposta emendativa una specifica relazione tecnica. Ritiene comunque che la proposta emendativa in oggetto non necessita di copertura finanziaria.

  Il Viceministro Enrico MORANDO conferma il parere contrario sull'emendamento in oggetto.

  Rocco PALESE, presidente, in sostituzione del relatore, propone di esprimere parere contrario sull'emendamento 2.10, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

  Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.15.

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