CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 26 gennaio 2017
755.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 41

SEDE REFERENTE

  Giovedì 26 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Gennaro Migliore.

  La seduta comincia alle 13.35.

Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza.
C. 3671-bis Governo, C. 3609 Fabbri e C. 3884 Fanucci.

(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 gennaio 2017.

  Donatella FERRANTI, presidente, comunica che sono stati espressi i pareri di competenza dalle Commissioni Affari costituzionali, Finanze, Attività produttive, Lavoro e Politiche dell'unione Europea sul testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione e che la Commissione Bilancio esprimerà il parere all'Assemblea.
  Fa presente che nella seduta della Commissione Bilancio svoltasi ieri è emerso che in merito ai profili di copertura del provvedimento, a seguito dell'entrata in vigore della legge di bilancio per l'anno 2017, appare necessario riformulare le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, e 11, comma 2, concernenti rispettivamente l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, di un Albo di soggetti destinati a svolgere funzioni di gestione o di controllo, e l'istituzione di un registro informatizzato, facendo riferimento alla riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero della giustizia, relativo al triennio 2017-2019, anziché al triennio 2016-2018. Si tratta, quindi, di un adeguamento del testo necessario dalla circostanza che nel corso del suo esame è stata nel frattempo approvata la legge di bilancio per l'anno 2017 e che pertanto il riferimento all'anno 2017 non può essere fatto sulla base di proiezioni di stanziamenti, ma di stanziamenti effettivi contenuti nella legge di bilancio.
  Propone, pertanto, le seguenti modifiche del testo: «All'articolo 2, comma 2, sostituire le parole: della proiezione, per l'anno 2017, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini Pag. 42del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016 con le seguenti: dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017.
  Conseguentemente all'articolo 11, comma 2, sostituire le parole: della proiezione, per l'anno 2017, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016 con le seguenti: dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017».
  Sempre per quanto attiene alle modifiche di natura meramente formale da apportare al testo per finalità di mero coordinamento, rappresenta l'opportunità di riformulare l'articolo 11-bis, corrispondente all'articolo aggiuntivo Cimbro e Giuseppe Guerini 11.01, al fine di coordinarlo con l'intero provvedimento. Propone, pertanto di sostituire l'articolo 11-bis con il seguente: «ART. 11-bis. 1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 1, disposizioni in materia di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) al fine di garantire il controllo di legalità da parte del notaio sull'adempimento dell'obbligo di stipulazione della fideiussione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, nonché dell'obbligo di rilascio della polizza assicurativa indennitaria di cui all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, stabilire che l'atto o il contratto avente come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire, nonché qualunque atto avente le medesime finalità, deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata;
   b) prevedere che dall'inadempimento dell'obbligo assicurativo di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 122 del 2005 consegua la nullità relativa del contratto, nei termini previsti dall'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo».

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva le proposte della presidente.

  Donatella FERRANTI, presidente, comunica che da una rilettura del testo risultante dagli emendamenti approvati, risulta che in alcuni casi viene fatto riferimento alla procedura fallimentare anziché alla liquidazione giudiziale, disciplinata dal provvedimento in esame e che, pertanto, al fine di conferire coerenza al testo, si procederà alla sostituzione del termine «fallimento» con il termine «liquidazione giudiziale».

  Alfredo BAZOLI (PD), relatore, rileva che nei pareri espressi dalle Commissioni competenti sono contenute numerose osservazioni delle quali si terrà conto per l'esame in Assemblea. In particolare, fa presente che la X Commissione ha rilevato l'opportunità di eliminare dal testo del provvedimento, in considerazione dell'avvenuto stralcio dell'articolo 15, i riferimenti alla riforma dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (articolo 1, comma 1) e alle conseguenti competenze del Ministro dello sviluppo economico (articolo 1, comma 3).

  Donatella FERRANTI, presidente,nel prendere atto di quanto testé osservato Pag. 43dall'onorevole Bazoli, propone la seguente modifica del testo: «All'articolo 1, comma 1, sopprimere le parole da «per il riordino dell'amministrazione straordinaria» fino a «18 febbraio 1994, n. 39». Conseguentemente, al comma 3 del medesimo articolo 1, sopprimere le parole da «, quanto al riordino» fino a «sviluppo economico,»».

  La Commissione approva la proposta della presidente e successivamente delibera di conferire il mandato ai relatori, onorevoli Bazoli ed Ermini, a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatrice, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni.
C. 4130 Ermini, C. 40 Cirielli e C. 257 Fucci.

(Esame e rinvio).

  David ERMINI (PD), relatore, rammenta che la Commissione è chiamata ad avviare, nella seduta odierna, l'esame delle proposte di legge in materia di «Modifiche al codice penale e di procedura penale concernenti i delitti di truffa e circonvenzione di incapaci ai danni di anziani» (A.C. 40, A.C. 257, A.C. 4130).
  Segnala che i provvedimenti in esame intervengono sulla disciplina del delitto di truffa e di circonvenzione di incapaci. Le modifiche introdotte intendono, in particolare, consentire sempre l'applicazione di sanzioni più severe ove tale reato sia commesso in danno di persone anziane o di minori. In proposito, rammenta che l'articolo 640 del codice penale – relativo al delitto di truffa – apre il capo II del titolo XIII del libro secondo del codice penale, relativo ai «Delitti contro il patrimonio mediante frode».
  La truffa è reato plurioffensivo, lesivo della libera formazione del consenso e del patrimonio della vittima. Rammento che elemento peculiare del reato – da cui deriva la lesione dell'interesse alla libertà della formazione del consenso – è la cooperazione della vittima: l'autore della truffa ottiene, infatti, l'ingiusto profitto patrimoniale attraverso un inganno e – pur in assenza di una specifica previsione – concorde giurisprudenza ritiene che il risultato dell'illecito (il danno patrimoniale e il profitto ingiusto) debba derivare dal compimento di un atto di disposizione patrimoniale da parte della vittima (Cassazione, Sez. Unite, sentenza n. 1 del 16 dicembre 1998; Sez. II, sentenza n. 6022 del 30 gennaio 2008; Sez. Unite, Sentenza n. 155 del 29-09-2011).
  Ricorda che il numero 2-bis del secondo comma dell'articolo 640 del codice penale., introdotto dalla legge n. 94 del 2009, ha previsto che l'aggravante comune della minorata difesa, anche in relazione all'età della vittima (articolo 61, n. 5, del codice penale), costituisca aggravante speciale ad effetto speciale del delitto di truffa, così determinando un inasprimento della risposta sanzionatoria anche dal punto di vista della applicabilità della disciplina dettata in caso di concorso di circostanze.
  Segnala che concorde giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'età non può di per sé costituire condizione autosufficiente ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'articolo 61, n. 5, del codice penale, dovendo essere accompagnata da fenomeni di decadimento o di indebolimento delle facoltà mentali o da ulteriori condizioni personali (quali il basso livello culturale della vittima) che determinano un diminuito apprezzamento critico della realtà (Cassazione, Sez. II, sent. n. 39023 del 2008).
  In riferimento ai provvedimenti in discussione, evidenzia che due delle tre proposte di legge agiscono sul regime delle aggravanti del reato di truffa (AC 4130 e Pag. 44AC 257); una terza introduce nel codice penale un'autonoma fattispecie di reato che sanziona la truffa ai danni di soggetti minori o anziani (AC 40). In particolare, l'articolo unico della proposta di legge AC 40, diversamente dalle altre proposte abbinate, opta per l'introduzione di una fattispecie penale autonoma del reato di truffa ai danni di anziani e minori. Viene, infatti, introdotto nel codice penale l'articolo 640-bis che – fuori degli indicati casi di circonvenzione di incapaci di cui all'articolo 643 del codice penale – punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 1.000 a 10.000 euro chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusa della condizione di debolezza o di vulnerabilità dovuta all'età della vittima ovvero abusa della situazione di bisogno, della condizione emotiva o dell'inesperienza di un minore. La nuova fattispecie – più che sulla truffa aggravata ex articolo 640, secondo comma, n. 2-ter) – appare modellata su quella della circonvenzione di incapaci (articolo 643 del codice penale), di cui appare ipotesi allargata. Infatti, rispetto alla citata truffa aggravata, il delitto di cui all'articolo 640-bis è a forma libera (mancano gli artifizi e i raggiri), è omesso il riferimento all'errore indotto dall'autore del reato nonché quello all'ingiustizia del profitto e all'altrui danno. Rispetto alla circonvenzione di incapaci, per consentire un maggior ambito di applicazione dell'illecito, in particolare, non è previsto nell'articolo 640-bis il riferimento al compimento di un atto giuridico dannoso per la vittima o per altri.
  Rammenta che sono elementi costitutivi del reato di cui all'articolo 640-bis: la debolezza o vulnerabilità della vittima; dovuta all'età; la situazione di bisogno, la condizione emotiva o l'inesperienza del minore; la condotta di abuso; la finalità del profitto. Diversamente che per la «debolezza», segnala che il codice penale già conosce riferimenti alla «vulnerabilità» (nel delitto di riduzione in schiavitù e tratta di persone, artt. 600 e 601) o alla «particolare vulnerabilità» della vittima del reato (in relazione, ad esempio, alle modalità di assunzione della prova, artt. 190-bis, 351, 362, 392, 398, 498 c.p.p.). Non è, tuttavia, fornita una definizione di vulnerabilità, mentre l'articolo 90-quater c.p. prevede, agli effetti del codice, che la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Il riferimento al «bisogno» e alla «inesperienza» dei minori fatto dall'articolo 640-bis riproduce quelli del delitto di circonvenzione di persone incapaci (articolo 643 c.p.) mentre quello all'abuso della «condizione emotiva» del minore (locuzione sconosciuta all'ordinamento penale) è declinato nell'articolo 643 come abuso delle «passioni» del minore.
  Con riferimento alla proposta di legge A.C. 257, fa presente che l'articolo unico del provvedimento integra il contenuto del n. 2-bis) del secondo comma dell'articolo 640 c.p., prevedendo «in particolare» l'applicazione dell'aggravante speciale della minorata difesa di cui all'articolo 61, n. 5, c.p., se il truffato è persona che abbia compiuto gli 80 anni di età; resta ferma la disciplina del delitto di circonvenzione di incapace di cui all'articolo 643 del codice penale, sanzionata più severamente rispetto alla truffa. Si tratta quindi di un'ipotesi specificamente individuata nell'ambito della minorata difesa.
  Evidenzia che la terza delle proposte in esame (AC 4130), composta di 4 articoli, interviene anzitutto (articolo 1) sull'articolo 640 del codice penale introducendo – con il nuovo n. 2-ter) del secondo comma dell'articolo 640 del codice penale – un'aggravante speciale del reato di truffa consistente nella circostanza che vittima dell'illecito sia persona maggiore di 65 anni (la proposta utilizza la locuzione «persona ultrasessantacinquenne»). La pena rimane quella vigente per le ipotesi aggravate del reato cioè la reclusione da uno a 5 anni e la multa da 309 a 1.549 euro. Con l'introduzione di una autonoma aggravante speciale, quindi, ove la vittima sia maggiore di 65 di età è sottratta alla valutazione del giudice la verifica della concreta sussistenza degli altri requisiti previsti dall'articolo Pag. 4561, n. 5), del codice penale nel caso di minorata difesa. Analogamente – stante il limite massimo di pena (5 anni) – è confermata la possibile applicazione della custodia cautelare in carcere.
  Ricorda che analoga aggravante speciale è stata introdotta per il reato di rapina dall'articolo 7 del decreto legge n. 93 del 2013, con l'aggiunta del n. 3-quinquies) al terzo comma dell'articolo 628 del codice penale. Ferma restando la sanzione edittale per il reato-base (punito con la reclusione da 3 a 10 anni e con la multa da 516 a 2.065 euro) costituisce rapina aggravata (punita con la reclusione da 4 anni e 6 mesi a 20 anni e con la multa da 1.032 a 3.098 euro) sia il reato commesso in luoghi tali da ostacolare la pubblica e privata difesa sia quello commesso in danno di persona maggiore di 65 anni.
  Segnala che l'articolo 2 della proposta di legge introduce nel codice penale l'articolo 643-bis, finalizzato a limitare i casi di applicazione della sospensione condizionale della pena ai condannati per circonvenzione di incapaci e truffa aggravata in danno di ultrasessantacinquenni. La disposizione stabilisce, infatti, che la concessione del beneficio sia subordinata all'obbligo delle restituzioni e al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento (o provvisoriamente assegnata); all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato. Si ricorda che la concessione della cd. condizionale è, in alcune ipotesi, già subordinato all'adempimento di analoghe condizioni. L'articolo 163, quarto comma, del codice penale prevede, infatti, che il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena, determinata nel caso di pena pecuniaria ragguagliandola a norma dell'articolo 135, rimanga sospesa per il termine di un anno se la pena inflitta non sia superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni. Analoga sospensione può essere ordinata qualora il colpevole – entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel quarto comma dell'articolo 56 (che prevede una diminuzione di pena per chi volontariamente abbia agito per impedire l'evento dannoso) – si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato. Rammenta che la proposta di legge non modifica pertanto l'articolo 163 del codice penale bensì introduce un articolo specifico nella parte speciale del codice penale.
  Evidenzia che l'articolo 3 della proposta AC 4130 integra il contenuto del terzo comma dell'articolo 275 del codice di procedura penale prevedendo che, in relazione al reato di truffa aggravata ai sensi del nuovo n. 2-ter) del secondo comma dell'articolo 640 del codice penale (vittima maggiore di 65 anni), possa applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere anche se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni.
  Segnala, infine, che l'articolo 4 della stessa proposta, modificando l'articolo 380 del codice di procedura penale, prevede l'arresto obbligatorio in flagranza dei delitti di truffa aggravata in danno di ultrasessantacinquenne e di circonvenzione di incapace.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.45.