CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 gennaio 2017
753.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 25 GENNAIO 2017

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COMITATO DEI NOVE

  Martedì 24 gennaio 2017.

Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto e del Roma Europa Festival (esame C. 4113-A, approvata dal Senato – rel. Piccoli Nardelli).
(C. 4113-A, approvata dal Senato).

  Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.40 alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 24 gennaio 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Vito De Filippo.

  La seduta comincia alle 13.45.

DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno.
C. 4200 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita dal circuito chiuso.

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Variazione nella composizione della Commissione.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, comunica che il deputato Enrico Costa ha cessato di far parte della Commissione ed è entrato a farne parte il deputato Aniello Formisano, cui rivolge un saluto di benvenuto.

  Camilla SGAMBATO (PD), relatrice, ricorda che il decreto-legge, composto di otto articoli, è stato assegnato in sede referente alla V Commissione e, in sede consultiva – tra le altre – alla VII Commissione ed è entrato in vigore il 31 dicembre 2016. Come specificato nella relazione illustrativa, reca misure urgenti per la coesione sociale e territoriale e per far fronte ad esigenze urgenti in aree del Mezzogiorno, anche prevedendo interventi che contemperino le esigenze di tutela occupazionale con quelle di salvaguardia ambientale e di prevenzione e monitoraggio della vivibilità, con particolare attenzione verso i soggetti più deboli. In tale prospettiva, vengono previsti interventi che interessano i complessi aziendali del gruppo ILVA, lavori inerenti ai sistemi di fognatura e depurazione delle acque, opere di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio, misure di contrasto alla crisi in atto nel comparto del trasporto marittimo, incremento del Fondo per le non autosufficienze, interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2017.
  Quanto al contenuto del provvedimento, segnala che risulta di diretto interesse per la VII Commissione l'articolo 6, volto ad assicurare le risorse necessarie al finanziamento di un percorso di studi conforme al curricolo della scuole europee, al fine di garantire un'offerta formativa plurilingue e il conseguimento del baccalaureato europeo ai figli del personale espatriato in servizio presso la base dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di Brindisi. In particolare, l'articolo 6 autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca alla stipula e all'esecuzione di convenzioni con il Segretariato generale delle scuole europee, in prosecuzione delle sperimentazioni già autorizzate per la presenza della Base delle Nazioni Unite di Brindisi. Nel 2012, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca aveva autorizzato due scuole di Brindisi ad avviare un progetto di innovazione metodologico-didattica. Si tratta dell'Istituto comprensivo «Centro» e del Liceo scientifico «Fermi-Monticelli». In vista della sottoscrizione di due convenzioni di accreditamento dei due istituti brindisini con il Segretariato, si rende necessario coprire il maggiore fabbisogno di personale di madrelingua specificamente qualificato al fine di assicurare agli alunni delle scuole europee un insegnamento pienamente soddisfacente nelle rispettive lingue: ciò naturalmente va ben oltre gli organici previsti dall'ordinamento scolastico nazionale italiano, e richiede ulteriori oneri finanziari.
  Le Scuole Europee sono istituti nati nel 1953 al fine di offrire un insegnamento multilingue e multiculturale, dalla scuola materna alla secondaria, prioritariamente ai figli dei dipendenti delle istituzioni comunitarie, garantendo a tutti gli alunni l'insegnamento della propria lingua materna. Al termine degli studi secondari viene rilasciata la licenza liceale europea. I titolari della licenza godono, nello Stato membro di cui sono cittadini, di tutte le prerogative attribuite a coloro che sono in possesso del diploma rilasciato al termine degli studi medi superiori e possono iscriversi all'università. Nelle Scuole europee l'insegnamento è impartito da insegnanti comandati o designati dagli Stati membri, conformemente alle decisioni assunte dal Consiglio superiore. Essi conservano i diritti all'avanzamento di carriera e alla pensione garantiti dalla normativa nazionale. A ciascuna Scuola europea è riconosciuta la personalità giuridica necessaria per il conseguimento dello scopo perseguito e, in ogni Stato membro, la Scuola è trattata come istituto scolastico di diritto pubblico.
  Le Scuole Europee sono oggi 14, distribuite in sette Paesi dell'Unione: Belgio (Bruxelles I, II, III e IV, Mol), Germania Pag. 154(Francoforte, Karlsruhe, Monaco), Italia (Varese), Lussemburgo (Lussemburgo I e II), Olanda (Bergen), Regno Unito (Culham), Spagna (Alicante). La Scuola europea di Culham è in fase di graduale chiusura, che si completerà nel 2017. In Italia vi è inoltre la «Scuola per l'Europa» di Parma, istituto nazionale associato al sistema delle Scuole Europee e perciò abilitato a rilasciare il Baccalaureato Europeo. Nelle Scuole Europee di Bruxelles I, II e IV, Francoforte, Lussemburgo II, Monaco e Varese funzionano sezioni linguistiche italiane. La spesa autorizzata è di 577.522,36 euro annui a decorrere dal 2017: a tali oneri si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nel bilancio triennale 2017-2019, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Sottolinea che la norma è attuativa di impegni internazionali assunti dall'Italia con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per consentire la permanenza a Brindisi della più importante base logistica per operazioni internazionali umanitarie. La relazione introduttiva rileva, inoltre, che non va sottovalutata l'importanza dell'indotto socioeconomico sulla città di Brindisi e sul suo retroterra legato alla presenza della base medesima. Ritiene che, al di là degli obblighi derivanti dagli impegni internazionali, è sempre condivisibile ogni intervento a sostegno della scuola, considerata la rilevanza del ruolo dell'istruzione nel favorire sviluppo, crescita e competitività delle aree economicamente più svantaggiate. Economisti e sociologi hanno sempre riconosciuto che la quantità e la qualità dell'istruzione influenzano la crescita economica e il benessere sia individuale che collettivo in vario modo. A Brindisi, l'esperienza della scuola europea non può che portare vantaggi e costituire un'opportunità da sfruttare e, possibilmente, da potenziare.
  Alla luce di tali considerazioni si riserva di proporre un parere favorevole.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.55.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 24 gennaio 2017. — Presidenza del vicepresidente Bruno MOLEA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Vito De Filippo.

  La seduta comincia alle 19.50.

Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale.
Atto n. 379.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Maria Grazia ROCCHI (PD), relatrice, ricorda che il decreto è adottato in attuazione della delega conferita al Governo dalla norma di cui all'articolo 1, comma 181, lettera d), della legge n. 107 del 2015. Tale disposizione attribuisce il potere di operare la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nonché il raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale (IeFP) nel rispetto del riparto di competenze legislative previsto dall'articolo 117 della Costituzione, attraverso:
   1) la ridefinizione degli indirizzi, delle articolazioni delle opzioni dell'istruzione professionale;
   2) il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali anche attraverso una rimodulazione, a parità di tempo scolastico, dei quadri orari degli indirizzi, con Pag. 155particolare riferimento al primo biennio. La riforma dell'istruzione professionale contenuta nel decreto è legata alla necessità di riaffermarne l'identità attraverso una diversa organizzazione e una maggiore articolazione dei percorsi, una sostanziale autonomia didattica e gestionale che consenta la progettazione ed attuazione di percorsi formativi distinti e chiaramente differenziati rispetto a quelli previsti per l'istruzione tecnica.
  Con il riordino di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2010 si è assistito ad una sorta di «licealizzazione» degli istituti professionali e ad una attenuazione della dimensione operativa ed esperienziale degli apprendimenti. Inoltre, l'eccessiva frammentazione disciplinare, l'impossibilità di flessibilizzare e personalizzare il percorso formativo, per adattarlo a specifiche esigenze formative, la scomparsa di tutta l'area professionalizzante che caratterizzava l'ultimo biennio del corso e garantiva un reale e costante collegamento con il mondo del lavoro e con esperti provenienti dai settori economici del territorio, lasciano intendere come gli attuali curricula siano del tutto inadeguati a perseguire le stesse finalità contenute nelle linee guida.
  Altro aspetto critico dell'assetto attuale è rappresentato dai difficili rapporti e dalle sovrapposizioni esistenti tra l'Istruzione e Formazione Professionale: gli Istituti erogano, in regime di sussidiarietà, percorsi finalizzati al rilascio di qualifiche e diplomi professionali regionali, attraverso la modalità integrativa (nell'ambito del percorso quinquennale, lo studente può conseguire alla fine del terzo anno la qualifica) o quella complementare (con cui si attivano classi che svolgono i percorsi secondo gli standard previsti da ciascuna Regione per qualifiche triennali e i diplomi quadriennali).
  Il decreto attuativo ha l'obiettivo ambizioso di superare le criticità che hanno fatto progressivamente «perdere terreno» agli IP in termini di numero di iscritti e di risultati formativi e, più in generale, di capacità di attrazione. Per invertire la rotta serve, prima di tutto, un'offerta formativa capace di rispondere, con maggiore efficacia, alle esigenze della particolare e composita utenza dell'istruzione professionale, contribuendo a ridurre l'alto tasso di abbandoni e di insuccessi tra gli studenti: fenomeno registrato, da anni, in tali istituti e non sufficientemente colmato dai sistemi regionali di istruzione formazione professionale che presentano, sul territorio nazionale, estrema differenziazione qualitativa e quantitativa.
  Il provvedimento, in linea anche con i principi europei basati sull'intreccio tra istruzione, formazione e lavoro, è orientato anche a rispondere alle esigenze delle filiere produttive del territorio, oltre che allo sviluppo di attività economiche e a «nuovi lavori» sin qui non considerati, per dare più opportunità di occupazione ai giovani. Gli obiettivi principali del decreto delegato sono sintetizzabili nel superamento della sovrapposizione tra istruzione professionale e istruzione tecnica – perseguita attraverso la differenziazione di obiettivi formativi e risultati di apprendimento, approcci progettuali e metodi, impianto organizzativo – e il superamento della sovrapposizione dei percorsi dell'istruzione professionale con quelli di IeFP di competenza delle Regioni, prevedendo un raccordo stabile e strutturato tra l'istruzione professionale e le istituzioni formative. In tale ottica, occorre prevedere che, a conclusione del primo ciclo di istruzione, gli studenti e le loro famiglie possano scegliere consapevolmente tra: 1) percorsi di istruzione professionale, di durata quinquennale, finalizzati al conseguimento del relativo diploma; 2) percorsi IeFP, di durata triennale, per il conseguimento di qualifiche o di durata quadriennale per il conseguimento di diplomi professionali, realizzati dalle istituzioni formative accreditate dalle regioni. Inoltre, tra gli obiettivi del decreto, rientra quello di consentire agli studenti di acquisire una qualifica professionale dando alle scuole la possibilità di ampliare l'offerta formativa, anche attraverso la realizzazione di percorsi di qualifica professionale, sempreché previsti dalla programmazione regionale. Si prevede, infatti, che a conclusione del Pag. 156primo biennio di orientamento, le studentesse e gli studenti possano frequentare un ulteriore anno, organizzato dalle scuole, in cui sono attivati percorsi di istruzione professionale, in percorsi paralleli a quelli che proseguono sino al quinto anno. Altro obiettivo è quello di potenziare gli indirizzi di studio quinquennali dell'istruzione professionale e delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi di IeFP in relazione ad attività economiche in espansione e a «nuovi lavori» (artigianato per il Made in Italy, gestione acque e risanamento ambientale, servizi culturali e dello spettacolo). Infine, si prevede la presenza, su tutto il territorio nazionale, di un sistema unitario e articolato, sino a livello terziario (università e ITS), di «scuole professionali» (Istruzione professionale e IeFP, ricomprese in una «Rete nazionale». Offerti ulteriori ragguagli su come gli obiettivi verranno perseguiti, espone sinteticamente il contenuto dei 12 articoli e dei 3 allegati.
  Quanto all'articolo 1, vi si definisce l'obiettivo del decreto che opera un'ampia revisione dei percorsi dell'istruzione professionale e stringe un raccordo strutturato e stabile con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale. Le scuole in cui sono attivi percorsi di istruzione professionale si caratterizzeranno quali strutture strettamente connesse con il territorio, con attività fortemente innovative ispirate ai modelli promossi dall'Unione Europea, attività che si sviluppa nell'ambito della rete nazionale delle scuole professionali.
  In ambito strettamente pedagogico-formativo si prevede che il modello didattico perseguito dall'istruzione professionale debba essere improntato, in primis, alla personalizzazione dell'apprendimento al fine di corrispondere puntualmente alle esigenze di ogni singolo studente ed al suo orientamento. Si prevede inoltre l'aggregazione delle discipline per assi culturali ed un insegnamento che privilegia l'apprendimento induttivo, favorendo un concreto perseguimento di competenze di cittadinanza e di competenze professionali certificabili. L'articolo 2 stabilisce che l'identità culturale, metodologica e organizzativa dell'istruzione professionale è individuabile attraverso il P.E.C.U.P la cui articolazione è contenuta nell'allegato A, che costituisce parte integrante del decreto. Il PECUP va ad integrare quello già previsto all'articolo 1 comma 5 del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 ed è comune a tutti i percorsi dell'IP. Al termine dei percorsi dell'istruzione professionale si consegue il diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'accesso agli Istituti tecnici superiori (ITS), all'università e alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Illustrati gli 11 indirizzi di studio dei percorsi dell'istruzione professionale previsti nell'articolo 3, passa a trattare l'articolo 4, in cui viene confermata la struttura quinquennale dei percorsi dell'istruzione professionale, ma si disciplina una nuova articolazione, sia in termini di gestione complessiva degli orari che di gestione e costruzione dei gruppi classe, innovando considerevolmente rispetto all'assetto attuale che è, invece, in larga misura, assimilabile ad un ordinario percorso di istruzione secondaria di secondo grado.
  Così come per gli ordinamenti liceali e tecnici, anche per l'istruzione professionale il decreto del Presidente della Repubblica 87 del 2010 prevede un'articolazione su 5 anni e per ciascuno anno si indicano in modo puntuale le ore da destinare a singoli insegnamenti. Il decreto prevede invece un primo biennio da organizzare a cura della scuola nel rispetto dei quadri orari previsti ed introduce, in coerenza con quanto previsto dal DM 139 del 2007, una progettazione per assi culturali funzionale al perseguimento di competenze certificabili. La medesima scansione per assi caratterizza i tre anni successivi.
  Il piano educativo prevede un primo biennio di complessive 2112 ore (media di 32h/sett) articolate in 1188 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 924 ore di attività e insegnamenti di indirizzo comprensive del tempo da destinare al potenziamento dei laboratori. Le Pag. 157attività e gli insegnamenti di istruzione generale e di indirizzo sono per lo più aggregati in relazione ad assi culturali. Le scuole, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e didattica e sulla base del Progetto Formativo Individuale, articolano il primo biennio in periodi didattici che possono essere collocati, per ciascun livello, anche in due diversi anni scolastici ai fini dell'accesso al terzo anno dei percorsi.
  Il decreto supera l'attuale divisione in secondo biennio più l'ultimo anno e si va ad articolare in un terzo, quarto e quinto anno tutti con forte caratterizzazione laboratoriale ed esperienziale. Per ciascun anno del triennio, l'orario scolastico è di 1056 ore (32 ore a settimana), articolate in 462 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 594 ore di attività e insegnamenti di indirizzo.
  Si prevede inoltre che tutte le scuole sedi di percorsi di istruzione professionale si dotino di un ufficio tecnico con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori. Si ricorda che attualmente l'istituzione dell'ufficio tecnico è prevista solo per l'istruzione tecnica e professionale del settore industria ed artigianato.
  L'allegato B del decreto contiene i quadri orari del primo biennio degli IP e del terzo, quarto, quinto anno dell'area generale e delle diverse aree d'indirizzo previste.
  Il decreto prevede l'attivazione del nuovo ordinamento a partire dalle classi prime dell'anno scolastico 2018/2019. L'allegato C evidenzia la confluenza dei vigenti indirizzi, articolazioni ed opzioni, con gli 11 indirizzi previsti dal decreto.
  Offerte informazioni sul contenuto dell'articolo 5, precisa che l'articolo 6 delinea puntualmente gli strumenti di cui la scuola si dota per la piena realizzazione degli obiettivi formativi dell'istruzione professionale. Si conferma la possibilità di utilizzare, nell'ambito dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 107 del 2015, la quota del 20 per cento, cosiddetta «dell'autonomia», sia nel biennio che nel triennio, per potenziare gli insegnamenti obbligatori con particolare riferimento alle attività laboratoriali. Si incrementa la quota di flessibilità dal 35 per cento al 40 per cento. L'articolo 7, a sua volta, prevede che le scuole e le istituzioni formative accreditate IeFP, convergano nell'ambito di una «Rete nazionale delle scuole professionali», raccordandosi in essa in modo stabile e strutturato, contribuendo, con le proprie diverse esperienze ed identità, alla realizzazione di un'offerta formativa unitaria ed integrata e per realizzare confronti organici e continuativi con altri soggetti pubblici e privati finalizzati all'innovazione ed al raccordo stabile con il mondo del lavoro nonché per aggiornare, nel corso del tempo, gli indirizzi e i profili. Lo Stato e le Regioni assicurano che le reti siano diffuse su tutto il territorio nazionale. La rete partecipa anche alla «rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro», prevista dal decreto legislativo n. 150 del 2015. In questo modo per la prima volta si sancisce il legame tra Formazione Professionale e politiche attive, volto ad agevolare la transizione scuola-lavoro e a diffondere e sostenere il sistema duale e l'apprendistato. L'articolo 8 disciplina i passaggi tra i percorsi dell'istruzione professionali e l'Istruzione e formazione professionale, fissandone modalità e criteri di realizzazione.
  La norma prevede criteri sulla base dei quali si realizzano i passaggi degli studenti tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di IeFP e viceversa, nell'ambito dell'offerta formativa unitaria attuata nella Rete nazionale. Al fine di caratterizzare il percorso tipico professionalizzate dell'istruzione professionale e dell'IeFP e la rispettiva comunicabilità, si prevede che i diplomi di istruzione professionale, le qualifiche e i diplomi professionali siano titoli di studio tra loro correlati nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 13 del 2013. L'articolo 9 stabilisce che, con decreto del dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale competente, siano determinate, Pag. 158nell'ambito dell'organico triennale dell'autonomia previsto dall'articolo 1, commi 64 e 65, della legge n. 107 del 2015, le dotazioni organiche dei percorsi di istruzione professionale. La determinazione di tali dotazione è basata sul fabbisogno orario previsto dall'ordinamento dei singoli percorsi e sul numero degli studenti iscritti come ridefinito dal presente decreto legislativo. Espone infine il contenuto degli articoli 10 e 11, rimettendosi alla documentazione resa disponibile dagli uffici.

  Bruno MOLEA (CI), presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente.
Atto n. 381.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Anna ASCANI (PD), relatrice, espone che lo schema di decreto legislativo deriva dalla delegazione al Governo collocata nell'articolo 1, comma 181, lettera f), della legge n. 107 del 2015.
  Il decreto legislativo si compone di 14 articoli e sviluppa i seguenti princìpi e criteri direttivi: garanzia dell'effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni in tale materia, attraverso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, sia in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione ai servizi strumentali; potenziamento della Carta dello studente, tenuto conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, al fine di attestare attraverso la stessa lo status di studente e rendere possibile l'accesso a programmi relativi a beni e servizi di natura culturale, a servizi per la mobilità nazionale e internazionale, ad ausili di natura tecnologica per lo studio e per l'acquisto di materiale scolastico, nonché possibilità di associare funzionalità aggiuntive per strumenti di pagamento attraverso borsellino elettronico. Lo schema detta una disciplina che si inquadra, dal punto di vista costituzionale, nella filiera di princìpi che parte dall'articolo 3, secondo comma, in base al quale è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, e arriva all'articolo 33 sulle norme generali sull'istruzione e all'articolo 34 che stabilisce che la scuola è aperta a tutti e che ai capaci e ai meritevoli, anche se privi di mezzi, è garantito l'accesso al più alto grado degli studi.
  La prima difficoltà che una norma primaria statale incontra in questo ambito concerne le competenze tra Stato e Regioni, giacché il diritto allo studio rientra per intero nella competenza esclusiva di queste ultime. Per quanto quindi lodevole lo sforzo del legislatore statale di assicurare uniformità territoriale dei servizi per il diritto allo studio e dunque effettività di tale diritto in tutto il Paese, il Parlamento deve fare i conti con il citato riparto di competenze.
  Illustra sinteticamente le diverse misure contenute nello schema di decreto delegato: si tratta di disposizioni che attengono al servizio mensa; alla fornitura dei libri scolastici e degli altri supporti didattici; gli ausili alla mobilità degli alunni e degli studenti; e l'assistenza agli alunni e agli studenti ricoverati in ospedale. Il decreto delegato stabilisce il principio che gli enti locali possono erogare tali servizi in via gratuita oppure graduare un contributo a carico delle famiglie sulla base del livello ISEE.
  Lo schema di decreto legislativo prevede poi la totale esenzione da ogni tassa scolastica per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado. Viene potenziato altresì lo strumento della Carta dello Pag. 159studente già prevista dalla legislazione vigente. Il vero nodo politico per la capacità incisiva di queste misure sta nel profilo di spesa. Come i colleghi potranno osservare, ogni disposizione è accompagnata dalla clausola di invarianza finanziaria e gli oneri derivanti dalla abolizione della tassa scolastica nelle scuole superiori è finanziata attingendo al fondo della Buona Scuola così come sul medesimo fondo si attingono le risorse per il Fondo unico per il welfare dello studente e il contrasto della dispersione scolastica. La sfida della Commissione è quella di ottenere maggiori risorse per il diritto allo studio senza sottrarne ad altri comparti della regolazione del mondo della scuola.

  Bruno MOLEA (CI), presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 20.30.