CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 gennaio 2017
746.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 11 gennaio 2017. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Gennaro Migliore.

  La seduta comincia alle 14.45.

Modifica all'articolo 75 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di decadenza dai benefìci in caso di dichiarazioni non veritiere.
C. 3824 Misiani.

(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 gennaio 2017.

  Giuseppe BERRETTA (PD), relatore, precisa che la proposta di legge in titolo ha come finalità quella di risolvere un contenzioso sorto a seguito della recente vicenda, che ha avuto anche una notevole risonanza mediatica, relativa alle autocertificazioni, risultate mendaci, rese da un consistente numero di docenti, poi licenziati proprio per non aver dichiarato condanne penali conseguite anche molti anni addietro. Ritiene tuttavia, che sia opportuno effettuare ulteriori valutazioni da sottoporre alla Commissione di merito. Chiede, per tale ragione, che la Commissione disponga di un ulteriore periodo di riflessione per poter elaborare le opportune Pag. 47osservazioni di merito sul provvedimento.

  Donatella FERRANTI, presidente, concorda sull'opportunità di effettuare una più approfondita analisi sulla materia. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 11 gennaio 2017. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Gennaro Migliore.

  La seduta comincia alle 14.50.

Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza.
C. 3671-bis Governo, C. 3609 Fabbri e C. 3884 Fanucci.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 gennaio 2017.

  Donatella FERRANTI, presidente, rammenta che il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti dei relatori è fissato per le ore 11 di domani, giovedì 12 gennaio 2017.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia.
C. 3500 Bindi.

(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 novembre 2016.

  Donatella FERRANTI, presidente, ricorda che nella seduta del 16 novembre scorso i relatori ed il Governo hanno espresso i pareri sugli emendamenti presentati e che nella seduta del 23 novembre scorso era stata rappresentata dal Governo l'opportunità, condivisa dai relatori, di procedere ad ulteriori approfondimenti relativamente ad alcune questioni. Avverte che i relatori hanno presentato nuovi emendamenti (vedi allegato), il cui termine per la presentazione dei subemendamenti è fissato alle ore 14 di giovedì 26 gennaio prossimo. Avverte, infine, che i relatori hanno ritirato gli emendamenti 7.2, 13.1 e 14.1.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 11 gennaio 2017. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Gennaro Migliore.

  La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato.
Atto n. 365.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatrice, rammenta che lo schema di decreto legislativo in esame è diretto ad attuare la delega contenuta nell'articolo 19 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015), diretta, a sua volta, ad attuare la decisione-quadro del Consiglio 2003/568/GAI, in materia di corruzione nel settore privato. Pag. 48
  Fa presente che la fattispecie penale della corruzione tra privati è già stata introdotta nell'ordinamento italiano, essendo prevista dall'articolo 2635 del codice civile. In particolare, questa fattispecie è stata introdotta dalla legge 61 del 2002 (allora rubricata «Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità»), è stata poi riformata dalla citata legge Severino (L. 190 del 2012), che ha, così, inteso adempiere agli obblighi internazionali in materia (sia le Convenzioni di Merida e di Strasburgo sulla corruzione che la decisione quadro 2003/568/GAI).
  Osserva che il vigente articolo 2635 del codice civile (Corruzione tra privati), che subordina la sua applicabilità al fatto che la condotta non costituisca un più grave reato, evitando così il concorso con altre fattispecie criminose – sanziona con la reclusione da uno a tre anni gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società (primo comma). Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei dirigenti indicati al primo comma (secondo comma). Le indicate condotte commesse dai soggetti di cui ai primi due commi costituiscono corruzione passiva. Integra invece il delitto di corruzione attiva chiunque dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma; le sanzioni sono le stesse della corruzione passiva (terzo comma).
  Rileva che le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) (quarto comma). Il reato di corruzione tra privati è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi (quinto comma). Il decreto legislativo n. 202 del 2016 (di attuazione della Dir. 2014/42/UE, in materia di confisca) ha di recente introdotto nell'articolo 2635 c.c. un ultimo comma che prevede che – a seguito di condanna o patteggiamento – la misura della confisca per equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date o promesse.
  Osserva che il presente schema di decreto legislativo mira a rendere la normativa interna pienamente conforme alle previsioni della decisione-quadro, così come recepite nei principi di delega, di cui agli artt. 2 (che definisce come illecito penale le condotte di corruzione attiva e passiva nel settore privato), 3 (istigazione), 4 (sanzioni), 5 e 6 (responsabilità delle persone giuridiche e relative sanzioni). La decisione quadro 2003/568/GAI è volta a stabilire il principio generale in base al quale devono costituire illeciti penali all'interno dell'Unione europea e devono essere sanzionati con pene effettive, proporzionate e dissuasive i comportamenti di corruzione attiva e passiva tenuti nel settore privato; in tale ambito debbono essere perseguite anche le persone giuridiche private (artt. 4 e 5).
  Segnala che la decisione quadro impone, quindi, agli Stati membri di procedere alla introduzione nei propri ordinamenti di sanzioni penali che colpiscano i seguenti comportamenti illeciti, in quanto condotte intenzionali compiute nell'esercizio di attività professionali, svolte nell'ambito di entità a scopo di lucro o non di lucro (articolo 2): promettere, offrire o concedere, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura ad una persona, per essa stessa o per un terzo, che svolge funzioni direttive o lavorative di qualsiasi tipo per conto di un'entità del settore privato, affinché essa compia o ometta di compiere un atto in violazione di un dovere (par. 1, lett. a) – tale fattispecie riguarda la corruzione Pag. 49attiva tra privati; sollecitare o ricevere, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, oppure accettare la promessa di tale vantaggio, per sé o per un terzo, nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative di qualsiasi tipo per conto di un'entità del settore privato, per compiere o per omettere un atto, in violazione di un dovere (par. 1, lett. b) – tale ipotesi consiste nella corruzione passiva tra privati; istigare e favorire chi esercita funzione direttive o lavorative di qualsiasi tipo per conto di un'entità del settore privato a porre in essere le indicate condotte corruttive (articolo 3).
  Rammenta che le sanzioni (articolo 4) per le indicate ipotesi di corruzione tra privati debbono consistere in pene di durata massima compresa tra uno e tre anni. Inoltre, una persona fisica collegata a una determinata attività commerciale già condannata per corruzione attiva e passiva deve essere temporaneamente interdetta – perlomeno qualora occupi una posizione dirigenziale nell'azienda interessata – dall'esercizio della specifica attività commerciale o altra comparabile ove dai fatti accertati emergesse un chiaro rischio di abuso di posizione o abuso d'ufficio per corruzione attiva o passiva (articolo 4).
  Osserva che ai sensi della decisione quadro, gli Stati membri devono prevedere la sanzionabilità per corruzione attiva e passiva, oltre che delle sole persone fisiche, anche delle persone giuridiche private, quando i suddetti illeciti sono commessi a loro beneficio da qualsiasi persona (articolo 5), che agisca individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica, che occupi una posizione dirigente in seno all'ente. Analoga responsabilità sussiste a causa della carenza di sorveglianza o controllo da parte di un dirigente della persona giuridica che abbia reso possibile la commissione dei reati di corruzione attiva e passiva o di istigazione e favoreggiamento della corruzione. La decisione quadro prevede sanzioni pecuniarie di natura penale o non penale ed eventuali ulteriori sanzioni, anche di natura interdittiva, nei confronti della persona giuridica (articolo 6), come l'esclusione da finanziamenti e altri aiuti pubblici, l'interdizione, anche temporanea, ad esercitare attività commerciale, l'assoggettamento a sorveglianza e a liquidazione giudiziaria.
  Segnala che l'attuale disciplina del decreto legislativo n. 231 del 2001, per il solo delitto di corruzione attiva tra privati, prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria compresa tra 200 e 400 quote (articolo 25-ter, comma 1, lett. s-bis), aumentata di un terzo ove il profitto per l'ente derivante dalla corruzione sia di rilevante entità. L'adeguamento della normativa italiana operato con la legge Severino del 2012 non è stato ritenuto soddisfacente a livello europeo in quanto non recepisce pienamente i contenuti della Convenzione penale sulla corruzione del 1999 (ratificata dall'Italia con la legge n. 112 del 2012) e della decisione quadro 2003/568/GAI. In particolare, dopo che la necessità di un più incisivo intervento in materia del legislatore italiano era già stata sottolineata nelle Raccomandazioni contenute nei rapporti del GRECO (Gruppo di Stati contro la corruzione) del Consiglio d'Europa del 2 luglio 2009 e del 23 marzo 2012, la prima Relazione (biennale) della Commissione Europea sulla lotta alla corruzione (allegato sull'Italia) del 3 febbraio 2014 ha ritenuto che la nuova disciplina «non affronta tutte le carenze connesse alla portata del reato di corruzione nel settore privato e al regime sanzionatorio». Il più recente rapporto del GRECO (Third evalution round; Second compliance Report on Italy), pubblicato il 5 dicembre 2016, ha analizzato lo stato di avanzamento degli Stati membri nell'adeguamento alle sue Raccomandazioni in materia di corruzione. In relazione all'introduzione nell'ordinamento del reato di corruzione tra privati il GRECO ha confermato come, al momento, l'Italia risulti ancora parzialmente inadempiente. Il Rapporto, tuttavia, segnala la delega concessa al Governo con la legge di delegazione europea 2015 (v. ultra) nonché la conseguente adozione da parte dell'Esecutivo Pag. 50dello schema di decreto (ora all'esame del Parlamento) per l'attuazione della citata decisione quadro 2003/568/GAI.
  Per quanto attiene al contenuto del provvedimento in esame, rammenta che questo è composto da 7 articoli (divisi in tre Titoli). In particolare, lo schema di decreto legislativo: riformula, in conformità dei principi di delega, le fattispecie di corruzione tra privati di cui all'articolo 2635 del codice civile; prevede la punibilità anche dell'istigazione alla corruzione tra privati; inasprisce le sanzioni relative alla responsabilità degli enti. Il Titolo I (composto dal solo articolo 1) riguarda l'oggetto del decreto (ovvero l'attuazione nell'ordinamento nazionale della decisione quadro 2003/568/GAI), mentre il Titolo II (artt. 2-6) reca modifiche ed integrazioni al codice civile ed al D.lgs. n. 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. L'articolo 2 adegua, anzitutto, la rubrica del titolo XI del libro V del codice civile per ricomprendervi – oltre a società e consorzi – anche le disposizioni penali relative «ad altri enti privati», in coerenza con la nuova formulazione dell'articolo 2635 c.c. dettata dall'articolo 3 del decreto. Infatti, mentre l'attuale articolo 2635 c.c circoscrive le ipotesi corruttive passive ed attive al solo ambito societario, la nuova versione della disposizione – conformemente alla disposizione di delega e alla decisione quadro – ne prevede l'estensione anche ad altri enti privati. L'articolo 3 dello schema di decreto, mantenendo inalterato l'apparato sanzionatorio della corruzione tra privati (reclusione da uno a tre anni), modifica il primo, terzo e sesto comma dell'articolo 2635 del codice civile. In particolare, nel nuovo articolo, per quanto concerne la corruzione passiva tra privati, coerentemente con la norma di delega e con la decisione quadro, al primo comma si prevede che autori del reato possono essere – oltre che i soggetti in posizione apicale elencati dal vigente articolo 2635 (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori) – anche coloro che, nella società o ente, esercitano funzioni direttive diverse da quelle di amministrazione e controllo indicate. Non si prevede come possibile autore dell'illecito il soggetto che svolga attività lavorative di qualsiasi tipo (non solo direttive, quindi) nella società o nell'ente privato. È introdotto il riferimento all'indebito vantaggio per sé o per altri (denaro o altra utilità «non dovuti») in cambio della violazione degli obblighi di ufficio e di fedeltà, Sono ampliate le condotte costituenti reato con l'introduzione di una specifica fattispecie di corruzione passiva che si realizza con la sollecitazione, da parte dell'intraneo all'ente, della dazione di denaro o altra utilità; non è infatti attualmente «coperto» dall'ordinamento il caso dell'eventuale richiesta di denaro o altra utilità avanzata dal corrotto al corruttore (come previsto dall'articolo 2, par. 1, lett. b) della decisione quadro). Rammenta che tale ipotesi è, invece, prevista nell'istigazione alla corruzione «pubblica» (articolo 322 c.p.). È introdotto il riferimento espresso all'intermediario (l'interposta persona) per il cui tramite sia sollecitato o ricevuto l'indebito vantaggio. Non si configura un reato di evento non essendo, quindi, necessario che dalla corruzione derivi un danno alla società o all'ente (è espunto, infatti, il riferimento al «nocumento alla società»). Il reato si perfeziona con la mera sollecitazione, ricezione o accettazione della promessa di denaro o altra utilità, finalizzate al compimento od omissione di un atto in violazione degli obblighi di ufficio o di fedeltà; la fattispecie si perfeziona, quindi, in un momento anteriore rispetto alla disciplina vigente, che richiede la commissione o l'omissione di atti in violazione di tali obblighi. L'articolo 4, conformemente alle previsioni della delega, introduce nel codice civile l'articolo 2635-bis relativo alla nuova fattispecie penale di istigazione alla corruzione tra privati, prevista dall'articolo 3 della decisione quadro. Lo stesso articolo 3 prevede l'introduzione del favoreggiamento, ipotesi, tuttavia, già disciplinata in generale dagli artt. 378 e 379 c.p., relativi al favoreggiamento personale e reale. Rileva che anche in questo caso Pag. 51sono previste due fattispecie di istigazione: attiva e passiva, le cui fattispecie corrispondono alle condotte corruttive di cui all'articolo 2635, primo e terzo comma. L'articolo 5 dello schema di decreto introduce nel codice civile l'articolo 2635-ter (pene accessorie) che prevede sempre l'applicazione, a carico del condannato per corruzione attiva e passiva tra privati (articolo 2635) e istigazione alla corruzione tra privati (articolo 2635-bis c.c.), dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale. L'interdizione di cui all'articolo 5 è, quindi, stabilita in deroga ai limiti di pena (reclusione minima di 6 mesi) previsti dall'articolo 32-bis. L'articolo 6 concerne la responsabilità delle persone giuridiche in relazione alla corruzione e all'istigazione alla corruzione nel settore privato. La disposizione – riformulando la lett. s-bis del comma 1 dell'articolo 25-ter del D.Lgs. 231/2001, aumenta le sanzioni pecuniarie a carico dell'ente previste per la corruzione attiva tra privati (di cui all'articolo 2635, terzo comma, c.c.). La sanzione è fissata da 400 e 600 quote (attualmente è da 200 e 400). Si ricorda che la disposizione di delega prevede che la sanzione pecuniaria debba riguardare tutte le fattispecie corruttive tra privati, riferendosi genericamente alla «responsabilità delle persone giuridiche in relazione al reato di corruzione tra privati» (articolo 19, comma 1, lett. e). Viene introdotta una sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote per l'istigazione attiva alla corruzione tra privati (articolo 2635-bis, primo comma, c.c.). Si prevede, altresì, l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, del D. Lgs. 231 ovvero: l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi. L'articolo 7, relativo al Titolo III del decreto, precisa l'invarianza finanziaria derivante dall'attuazione del provvedimento.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 745 del 10 gennaio 2017, a pagina 14, prima colonna, venticinquesima riga, le parole: «sull'emendamento» sono sostituite dalle seguenti «sugli emendamenti Fabbri 11.1 e».

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