CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 21 dicembre 2016
744.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 63

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 21 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 8.55.

Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano.
Nuovo testo C. 56 cost. Alfreider.
(Parere alla I Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame.

  Il deputato Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla I Commissione Affari costituzionali della Camera sul testo della proposta di legge costituzionale Alfreider ed altri C. 56, recante «Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.
  Ricorda che la procedura di modifica dello Statuto speciale è disciplinata dall'articolo 103 dello Statuto del Trentino-Alto Adige, come modificato dall'articolo 5 della legge costituzionale n. 2 del 2001. In base a tale norma, per le modificazioni dello Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi Pag. 64costituzionali. L'iniziativa spetta anche al Consiglio regionale, su proposta dei Consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale. I progetti di modificazione dello Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale e ai Consigli provinciali, che esprimono il loro parere entro due mesi. Le modifiche allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale.
  Sulla proposta di legge costituzionale sono stati dunque acquisiti i pareri del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, espresso in data 18 luglio 2016, del Consiglio della Provincia autonoma di Trento e del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, entrambi espressi in data 5 aprile 2016.
  La proposta di legge costituzionale si compone di 12 articoli. I primi 10 articoli (da 01 a 7) recano modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
  L'articolo 01 consente lo svolgimento di sessioni straordinarie del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige riguardanti i diritti della minoranza linguistica ladina, del gruppo linguistico dei mocheni e del gruppo linguistico dei cimbri (articolo 27 dello Statuto).
  L'articolo 02 introduce il potere per i consiglieri appartenenti al gruppo linguistico ladino di richiedere all'unanimità la convocazione del Consiglio regionale per questioni che riguardano i diritti delle minoranze linguistiche (articolo 34 dello Statuto).
  L'articolo 1 interviene sul numero dei vicepresidenti della Giunta provinciale di Bolzano, Attualmente, i vice Presidenti sono due, appartenenti uno al gruppo linguistico tedesco e l'altro al gruppo linguistico italiano. La modifica introdotta eleva a tre il numero dei vice Presidenti nel caso in cui uno dei componenti la Giunta appartenga al gruppo linguistico ladino, prevedendo contestualmente che il terzo vice Presidente appartenga al gruppo linguistico ladino medesimo (articolo 50 dello Statuto).
  L'articolo 2 integra con due ulteriori commi l'articolo 62 dello Statuto, che, nella formulazione vigente, stabilisce che le norme sulla composizione degli organi collegiali degli enti pubblici locali in Provincia di Bolzano garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.
  I due commi aggiuntivi prevedono che negli enti pubblici di rilevanza provinciale nei quali sono previsti due vice Presidenti, questi devono appartenere a gruppi linguistici diversi da quello a cui appartiene il Presidente e che negli enti locali intermedi dei quali fanno parte comuni in cui la maggioranza della popolazione appartiene al gruppo linguistico ladino, la carica di vice Presidente è ricoperta da persona appartenente a questo gruppo linguistico, salvo che un appartenente a tale gruppo ricopra nel medesimo ente la carica di Presidente.
  L'articolo 3 modifica la procedura di approvazione del bilancio.
  Attualmente, l'articolo 84, secondo comma, dello Statuto prevede che la votazione dei singoli capitoli del bilancio della Regione e della Provincia di Bolzano ha luogo, su richiesta della maggioranza di un gruppo linguistico, per gruppi linguistici. Tale procedura non si applica ai capitoli di entrata, ai capitoli di spesa predeterminati per legge e ai capitoli relativi a normali spese di funzionamento per gli organi ed uffici. Ciascun capitolo per essere approvato deve ottenere la maggioranza dei voti di ciascun gruppo linguistico. In caso contrario si instaura una procedura di conciliazione: i capitoli non approvati sono sottoposti ad una commissione paritetica composta da 4 consiglieri eletta all'inizio della legislatura e per tutta la durata di questa, con composizione paritetica fra i due maggiori gruppi linguistici e in conformità alla designazione di ciascun gruppo. La commissione decide entro 15 giorni in ordine alla denominazione e all'ammontare definitivo dei capitoli contestati. È prescritta la maggioranza semplice per l'approvazione dei capitoli, in mancanza della quale Pag. 65la questione è deferita alla sezione di Bolzano del TAR che decide con lodo arbitrale in via definitiva.
  L'articolo in esame mantiene la procedura di conciliazione vigente nel solo caso di opposizione all'approvazione del bilancio da parte del gruppo tedesco o del gruppo italiano, mentre, in caso di mancata maggioranza dei voti del gruppo ladino si istituisce una diversa procedura, con deferimento ad un'altra commissione paritetica, formata da 3 consiglieri, in rappresentanza di tutti i gruppi linguistici. Questa commissione procede all'unanimità per l'approvazione dei capitoli. Anche in tal caso, nell'ipotesi di mancata decisione, la questione è deferita alla sezione di Bolzano del TAR che decide con lodo arbitrale in via definitiva.
  L'articolo 4 interviene in materia di personale degli uffici statali in provincia di Bolzano e, in particolare, sul trasferimento fuori provincia del personale di lingua ladina e sulla ripartizione proporzionale tra i gruppi linguistici dei posti della magistratura (articolo 89 dello Statuto).
  In provincia di Bolzano vige il principio della cosiddetta «proporzionale etnica» in base al quale, in via generale, i posti degli uffici statali in Provincia sono riservati ai residenti e sono ripartiti in rapporto alla consistenza dei tre gruppi linguistici risultante dalle dichiarazioni di appartenenza rese in occasione del censimento ufficiale della popolazione. A tutela del mantenimento della proporzionale, al personale dei ruoli provinciali è garantita la stabilità della sede, a meno che non si renda necessario, per le peculiarità di determinate amministrazioni o carriere, il trasferimento per motivi di servizio o addestramento. Per il personale di lingua tedesca è prevista una tutela supplementare, in quanto i trasferimenti degli appartenenti a tale gruppo linguistico devono essere contenuti al 10 per cento dei posti complessivi da esso occupati.
  L'articolo in esame estende anche alla minoranza ladina il limite del 10 per cento dei trasferimenti massimi consentiti. Interviene inoltre in ordine alla ripartizione dei posti del personale della magistratura, per il quale attualmente la predetta proporzionale si applica solamente tra i gruppi linguistici italiano e tedesco, estendendo la ripartizione dei posti anche ai cittadini di lingua ladina.
  Gli articoli 5 e 6 hanno per oggetto la composizione degli organi della giustizia amministrativa per la provincia di Bolzano.
  In particolare, l'articolo 5 interviene in ordine alla composizione della sezione autonoma per la provincia di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa (articolo 91 dello Statuto). Attualmente, i componenti della sezione devono appartenere in egual numero ai due maggiori gruppi linguistici.
  A seguito della modifica, viene invece previsto che essi appartengano al gruppo linguistico italiano, al gruppo linguistico tedesco e al gruppo linguistico ladino. Viene inoltre specificato che sono nominati in egual numero componenti appartenenti al gruppo linguistico tedesco e al gruppo linguistico italiano; nell'ambito di tali nomine, alternativamente per uno dei posti spettanti al gruppo linguistico tedesco ovvero al gruppo linguistico italiano, è nominato, fino alla naturale scadenza dell'incarico e in successione continua, un componente appartenente al gruppo linguistico ladino. Ricorda che, in base all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del 1984, i componenti della sezione sono otto: quattro sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e con l'assenso del consiglio provinciale di Bolzano limitatamente all'appartenente al gruppo di lingua tedesca, e quattro sono nominati dal Consiglio provinciale di Bolzano e con decreto del Presidente della Repubblica.
  A tal proposito, il parere espresso dal Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige invita a considerare il fatto che i giudici della sezione autonoma per la provincia di Bolzano rimangono in carica fino a quiescenza e che pertanto i tempi di Pag. 66alternanza fra i gruppi linguistici italiano e tedesco possono differire anche notevolmente.
  Viene inoltre modificata la disposizione statutaria che dispone la nomina di metà dei componenti della sezione autonoma per la provincia di Bolzano da parte del consiglio provinciale di Bolzano, prevedendo che tale nomina includa il componente appartenente al gruppo linguistico ladino.
  L'articolo 5 modifica infine la disposizione sulla nomina del presidente della sezione. Attualmente sono nominati a tale carica per uguale periodo di tempo un giudice di lingua tedesca e uno di lingua italiana. La modifica prevede la successione, in alternanza per sei mandati, di un giudice di lingua italiana e di uno di lingua tedesca e, alla scadenza di tale periodo, prevede un mandato per un presidente di lingua ladina.
  L'articolo 6 modifica la composizione delle sezioni del Consiglio di Stato che esaminano i ricorsi avverso le decisioni della sezione autonoma di Bolzano del TAR (articolo 93 dello Statuto). Attualmente, della sezione fa parte un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca della provincia di Bolzano. La modifica dispone che del collegio faccia parte un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca o al gruppo di lingua ladina.
  L'articolo 7 interviene sulla composizione della cosiddetta «Commissione dei dodici» (articolo 107 dello Statuto), la commissione paritetica con funzioni consultive sulle norme di attuazione dello Statuto (adottate, dopo il parere favorevole della commissione, con decreti legislativi). La Commissione è composta da 12 membri: 6 in rappresentanza dello Stato; 2 del Consiglio regionale; 2 del Consiglio provinciale di Trento; 2 del Consiglio provinciale di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco. A seguito della modifica, è previsto che tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco «o ladino».
  L'articolo interviene altresì sulla cosiddetta «Commissione dei sei», la speciale sottocommissione costituita, in seno alla Commissione dei dodici, per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della Provincia di Bolzano, composta da tre rappresentanti dello Stato, di cui uno del gruppo linguistico tedesco, e tre delle Provincia di Bolzano, di cui uno del gruppo linguistico italiano. A seguito delle modifiche, viene previsto che uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco «o ladino». Per ciò che attiene ai rappresentanti della provincia di Bolzano, viene invece previsto che la maggioranza dei consiglieri provinciali del gruppo linguistico tedesco o italiano può rinunciare alla designazione di un proprio rappresentante in favore di un appartenente al gruppo linguistico ladino.
  Ricorda inoltre che l'articolo 7, che originariamente disponeva l'abolizione dei membri di nomina regionale Commissione dei dodici, aumentando contestualmente a tre il numero dei componenti nominati da ciascun consiglio provinciale, è stato modificata nel corso dell'esame in sede referente, tenendo conto dei rilievi formulati nei pareri del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige e del Consiglio della Provincia autonoma di Trento.
  L'articolo 8 reca le disposizioni di copertura finanziaria, mentre l'articolo 9 fissa l'entrata in vigore della legge al giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

  Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole, con tre osservazioni (vedi allegato 1).

  Il deputato Florian KRONBICHLER (SI-SEL) esprime le proprie riserve sul contenuto della proposta di legge costituzionale in esame, ritenendo oramai superato l'obiettivo cui essa mira e sottolineando l'inopportunità del momento. La proposta di legge costituzionale intende superare gli errori dei padri dello Statuto di autonomia, ma è oramai in atto a livello regionale e provinciale un ampio lavoro per la revisione dello Statuto, in parte legato alla riforma costituzionale bocciata Pag. 67dal referendum. In questo processo di revisione i problemi di tutela delle minoranze linguistiche sono affrontati nella loro unitarietà, laddove la proposta interviene solo per la tutela dei ladini della provincia di Bolzano, lasciando aperti i problemi per la provincia di Trento. Dichiara pertanto di astenersi dal voto sul parere.

  Il deputato Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) concorda sul fatto che i ladini siano stati effettivamente dimenticati dai padri costituenti e sottolinea che proprio questo è il motivo per cui deve essere sostenuta la proposta in esame, a maggior ragione dopo l'esito negativo del referendum costituzionale che rischia di rallentare il processo di revisione dello Statuto.

  Il deputato Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), relatore, ritiene condivisibili entrambe le posizioni dei colleghi. Per i ladini rileva un'unità etnica che trascende i confini amministrativi. La proposta di legge costituzionale in esame segna peraltro un'attenzione meritevole di essere ripresa in un contesto più ampio.
  Conferma pertanto la proposta di parere favorevole con osservazioni, auspicando che il provvedimento funga da stimolo per altre iniziative di tutela dell'etnia ladina.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 1).

Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico.
Nuovo testo C. 1178 Iacono.
(Parere alla IX Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame.

  La senatrice Stefania PEZZOPANE (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera sul testo della proposta di legge C. 1178, recante «Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.
  La proposta di legge consta di 11 articoli ed è diretta a favorire la salvaguardia e la valorizzazione delle tratte ferroviarie di particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, comprensive dei tracciati ferroviari, delle stazioni e delle relative opere d'arte e pertinenze, nonché dei rotabili storici e turistici abilitati a percorrerle (articolo 1). La proposta di legge disciplina inoltre, per la prima volta, la circolazione dei ferrocicli sulle linee ferroviarie dismesse e sospese (articolo 10).
  L'articolo 2 individua le modalità secondo le quali sono definite le tratte ferroviarie ad uso turistico. La disposizione prevede che, su proposta delle Regioni, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da adottare, in prima applicazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono individuate e classificate come tratte ferroviarie ad uso turistico le tratte caratterizzate da particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico. Con identica procedura si provvede alla revisione e all'integrazione del suddetto elenco. Le tratte ferroviarie che possono essere classificate «ad uso turistico» sono esclusivamente quelle dismesse e sospese (non è quindi consentito classificare come tratta ad uso turistico una tratta ferroviaria aperta al traffico commerciale). L'articolo 11 individua in via transitoria alcune tratte come ferrovie turistiche. Tale individuazione è effettuata dalla legge ed opera soltanto qualora il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previsto dall'articolo 1, non venga tempestivamente Pag. 68emanato. Le linee turistiche sono individuate salvo che la Regione interessata, con propria delibera trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non ne richieda l'esclusione. L'articolo 2 prevede che i tracciati ferroviari, le stazioni individuate come luogo di fermata, le opere d'arte delle tratte ferroviarie ad uso turistico, nonché le relative pertinenze, siano utilizzati e valorizzati per le finalità indicate nella proposta di legge, fermo restando il rispetto del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
  L'articolo 3 prevede la registrazione dei rotabili storici e turistici, individuandone le caratteristiche. Sono definiti rotabili storici i mezzi ferroviari, motori e trainati, non più utilizzati per il normale esercizio commerciale che abbiano compiuto il 50o anno dall'entrata in esercizio del primo esemplare o che abbiano compiuto il 25o anno dall'entrata in servizio del primo esemplare e che, per particolari caratteristiche tecniche, estetiche e industriali, siano testimonianza di significative evoluzioni nel campo del trasporto ferroviario nazionale. Sono inoltre classificate come rotabili storici le locomotive a vapore circolanti sulle ferrovie regionali, anche a scartamento ridotto. Sono definiti rotabili turistici quei mezzi che abbiano esclusivo utilizzo turistico, quali carrozze panoramiche o scoperte. Si prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Conferenza Stato-Regioni, sia disciplinata nell'ambito del Registro Immatricolazioni Nazionale una apposta sezione dedicata ai rotabili storici e turistici. L'iscrizione avviene, senza oneri per l'interessato, a cura dell'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, che può avvalersi, tramite apposita convenzione, di Fondazione Ferrovie dello Stato italiane e di altre associazioni di categoria. Possono essere iscritti i rotabili idonei alla circolazione sulle tratte ferroviarie ad uso turistico o nelle altre tratte ferroviarie. I rotabili storici e turistici non idonei alla circolazione possono essere iscritti in un apposito albo tenuto a cura di Fondazione Ferrovie dello Stato. Si rimette ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la determinazione dei requisiti di idoneità alla circolazione per i rotabili iscritti alla apposita sezione del Registro di cui al presente articolo. Si precisa che tali requisiti siano equivalenti in termini di sicurezza complessiva, rispetto a quelli prescritti per la circolazione dei rotabili ad uso commerciale ma comunque idonei a garantirne la valorizzazione e l'uso.
  L'articolo 4 precisa che le tratte ferroviarie ad uso turistico restano nella disponibilità dei soggetti proprietari o concessionari, che sono responsabili del mantenimento in esercizio, nonché della manutenzione, della funzionalità e della sicurezza delle medesime infrastrutture. Tali tratte sono classificate, ai fini della manutenzione ed esercizio, con apposita categoria turistica. Gli interventi da effettuare su tali tratte ferroviarie possono essere finanziate dallo Stato nell'ambito del contratto di programma con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale ovvero con riferimento alle infrastrutture ferroviarie regionali, nell'ambito delle risorse destinate da ciascuna Regione agli investimenti. Le tariffe destinate al gestore dell'infrastruttura nazionale derivanti dall'utilizzo di tratte ferroviarie ad uso turistico sono approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
  L'articolo 5 ha ad oggetto la gestione del servizio. Sono a questo proposito stabiliti alcuni principi fondamentali. In primo luogo la gestione dei servizi di trasporto sulle ferrovie turistiche può essere esercitata esclusivamente dai soggetti proprietari delle infrastrutture, dai soggetti concessionari oppure dalle imprese ferroviarie. Al contrario la gestione delle attività commerciali connesse al servizio di trasporto sulle ferrovie turistiche, ivi compresi l'allestimento di spazi museali e le iniziative di promozione turistico-ricreativa, sia a bordo che nelle stazioni, può essere esercitata da soggetti pubblici o privati. Con riferimento alle modalità di Pag. 69affidamento del servizio si prevede, ove siano superate le soglie previste dalla normativa nazionale ed europea in tema di affidamento di servizi, l'applicazione della disciplina generale prevista dal codice degli appalti relativa agli appalti nei settori speciali (tra i quali rientra anche il trasporto ferroviario). Qualora invece tale soglia non sia superata è introdotta una procedura semplificata, modellata su quella prevista dal nuovo codice degli appalti in materia di sponsorizzazioni (articolo 19 del decreto legislativo n. 50 del 2016), secondo la quale le amministrazioni competenti ai fini dell'affidamento dei servizi oggetto della legge, procedono alla previa pubblicazione sul sito internet, per almeno trenta giorni, di un apposito avviso con il quale rendono nota la ricerca di soggetti gestori per i predetti servizi, ovvero comunicano l'avvenuto ricevimento di una candidatura, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, l'amministrazione può procedere liberamente all'affidamento e alla definizione del conseguente contratto, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse. Il soggetto che intende assumere la gestione del servizio di trasporto ne fa domanda o al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o alle Regioni interessate a seconda del gestore delle tratte. I destinatari della domanda decidono, acquisiti i pareri del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle Regioni interessate. Ciascuno dei soggetti istituzionali coinvolti, per i profili di propria competenza, può formulare un diniego motivato entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta, qualora il soggetto, invitato a fornire i necessari chiarimenti e integrazioni, non risulti comunque idoneo alla gestione del servizio. I pareri del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle Regioni relativamente alle attività di cui alle attività commerciali connesse al trasporto ferroviario sono vincolanti. Vengono comunque fatti salvi sia quanto stabilito dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che disciplina le ragioni di esclusione di un operatore dalla partecipazione alle procedure di appalto, sia la facoltà delle amministrazioni di procedere ad affidamenti diretti in favore delle associazioni di promozione sociale, degli enti di volontariato, delle organizzazioni non governative e delle cooperative sociali.
  L'articolo 6 concerne la circolazione dei rotabili storici e turistici e dei rotabili normali sulle tratte ferroviarie ad uso turistico e la definizione dei livelli di sicurezza ferroviaria. È attribuita all'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, che provvede entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione dei livelli di sicurezza che, in relazione alle caratteristiche della tratta ferroviaria, dei rotabili e del servizio di trasporto, devono essere garantiti, indicando un elenco di possibili misure compensative o mitigative del rischio. Tali misure, di carattere generale, devono essere poi adottate dal gestore dell'infrastruttura che definisce, con specifiche istruzioni tecniche e operative, le misure compensative o mitigative del rischio da adottare concretamente, individuandole nell'ambito di quelle indicate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero prevedendone altre equivalenti in relazione ai livelli di sicurezza. La procedura prevede che il gestore trasmetta in via telematica le istruzioni tecniche adottate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che entro 30 giorni può richiedere modifiche o integrazioni, sulla base di una puntuale analisi che evidenzi l'inadeguatezza delle stesse rispetto ai livelli di sicurezza da garantire. In assenza di richieste di modifiche o integrazioni, trascorso il termine di cui al periodo precedente, l'impresa ferroviaria provvede ad adottare le istruzioni tecniche stabilite dal gestore dell'infrastruttura.
  L'articolo 7 concerne invece la circolazione dei rotabili storici e turistici su tratte diverse quelle destinate ad uso turistico. Tale circolazione è ammessa esclusivamente al fine di svolgere il servizio di trasporto sulle tratte ferroviarie ad uso Pag. 70turistico ed è inoltre subordinata alle seguenti condizioni: deve essere disponibile un'apposita traccia oraria; devono essere rispettati i requisiti stabiliti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. È infatti previsto che l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie individui misure di sicurezza per la circolazione equivalenti in termini di sicurezza complessiva a quelle prescritte per la circolazione dei rotabili ad uso commerciale, garantendo comunque la piena operatività dei rotabili storici unitamente a condizioni di marcia che rendano sostenibile e attrattiva l'offerta commerciale derivante dai viaggi turistici.
  L'articolo 8 stabilisce che le associazioni e le organizzazioni di volontariato con specifica esperienza e competenza nei settori ferroviario, turistico, culturale e ambientale, sulla base di apposite convenzioni con i gestori delle attività commerciali e turistiche, possano essere coinvolte nella gestione di servizi accessori e complementari alla circolazione dei rotabili. Le convenzioni possono anche prevedere la partecipazione delle citate associazioni e organizzazioni a percorsi formativi organizzati sia dalle imprese che curano le iniziative turistiche che dalle imprese ferroviarie.
  L'articolo 9 prevede che il gestore del servizio di trasporto assicuri l'integrazione delle iniziative turistico-ricreative connesse al servizio con le attività di promozione e valorizzazione del territorio svolte dagli enti locali interessati.
  L'articolo 10 infine disciplina la circolazione dei veicoli a pedalata naturale e/o assistita (cosiddetti ferrocicli o velorail), a condizione che tali mezzi siano in possesso dei requisiti tecnici definiti dalle norme UNI sulle linee ferroviarie dismesse e sospese. Le modalità secondo le quali la circolazione è ammessa sono definite direttamente dal proprietario o dal gestore dell'infrastruttura, che è responsabile della manutenzione, della funzionalità e della sicurezza della medesima infrastruttura. In ogni caso è sempre vietata ogni forma di promiscuità tra la circolazione di questi mezzi e al circolazione dei treni.

  Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni.
S. 2541, approvato in un testo unificato dalla Camera.
(Parere alla 13a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame.

  La senatrice Leana PIGNEDOLI (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 13a Commissione Territorio, ambiente, beni ambientali del Senato, sul disegno di legge S. 2541, recante «Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni», approvato dalla Camera.
  Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere, nel corso dell'esame presso la Camera, in data 30 giugno 2016.
  Richiamando per il resto la relazione già svolta in quella sede, segnala le principali modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.
  All'articolo 1, recante le finalità e le definizioni: al comma 2, è stata aggiunta la lettera n), volta ad introdurre una ulteriore tipologia di piccoli comuni che possono beneficiare dei finanziamenti erogati a valere sul Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni istituito ai sensi dell'articolo 3: si tratta, in particolare, dei comuni rientranti nelle aree periferiche e ultraperiferiche, come individuate nella strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità Pag. 712014); è stato inserito il comma 4, con il quale si dispone che la definizione dei parametri occorrenti per la determinazione delle tipologie di piccoli comuni che possono beneficiare dei predetti finanziamenti come individuate dal comma 2 sia effettuata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali e dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito l'ISTAT, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
  All'articolo 2, comma 1 – tra le attività e i servizi che lo Stato e gli enti territoriali e loro forme associative sono chiamati a promuovere nei piccoli comuni al fine di garantire un equilibrato governo del territorio – è stato inserito il ripopolamento dei predetti comuni anche attraverso progetti sperimentali di incentivazione della residenzialità.
  All'articolo 3, che istituisce il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni: al comma 1, è stato aggiunto un periodo nel quale si dispone che, nel richiamato Fondo, limitatamente alle annualità 2017 e 2018, confluiscano le risorse che l'articolo 1, comma 640, secondo periodo, della legge n. 208 del 2015 aveva destinato alla progettazione e realizzazione di itinerari turistici a piedi, denominati «cammini», corrispondenti a un milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Tali risorse sono destinate a finanziare esclusivamente interventi di ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale, destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale; al comma 3, per quanto concerne gli interventi ai quali il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni è chiamato ad assicurare priorità, è stato espressamente previsto che gli interventi di acquisizione e riqualificazione di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado debbano essere anche finalizzati a sostenere l'imprenditoria giovanile per l'avvio di nuove attività turistiche e commerciali volte alla valorizzazione e alla promozione del territorio e dei suoi prodotti (lettera d)); inoltre, tra gli interventi prioritari, è stato aggiunto il recupero dei pascoli montani, anche al fine di favorire la produzione di carni e di formaggi di qualità (lettera h)); al comma 4, tra i criteri sulla base dei quali il predetto Piano deve definire le modalità per la presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali, è stato inserito – accanto al miglioramento del tessuto sociale e ambientale del territorio di riferimento – anche il miglioramento della qualità di vita della popolazione; al comma 6, è stato espressamente previsto che l'individuazione dei progetti da finanziare da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri assicuri, per quanto possibile – oltre ad una equilibrata ripartizione delle risorse a livello regionale – anche priorità al finanziamento degli interventi proposti da comuni istituiti a seguito di fusione o appartenenti a unioni di comuni.
  All'articolo 4, recante disposizioni in materia di recupero e riqualificazione dei centri storici: al comma 3, è stato previsto che le forme di indirizzo e coordinamento eventualmente previste dalle Regioni in funzione della riqualificazione dei centri storici siano realizzate anche attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile mediante iniziative nell'ambito della strategia di green community di cui all'articolo 72 della legge n. 221 del 2015. Si tratta di una strategia predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di valorizzare i territori rurali e di montagna che intendono sfruttare in modo equilibrato le risorse di cui dispongono e aprire un rapporto di scambio con le comunità urbane e metropolitane; è stato aggiunto un comma (comma 5), nel quale si dispone che i livelli qualitativi degli interventi di recupero dei centri storici siano garantiti mediante verifiche indipendenti che assicurino la trasparenza delle procedure, la certezza delle prestazioni e l'utilizzo di protocolli energetico-ambientali.
  All'articolo 6, comma 2, è stato espressamente introdotto il riferimento alle Pag. 72«aziende di trasporto regionali in caso di ferrovie regionali» quali enti con i quali, oltre a Ferrovie dello Stato Spa, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è chiamato a collaborare nell'attività di promozione, nei piccoli comuni, di circuiti e itinerari turistico-culturali ed enogastronomici, volti alla rinnovata fruizione dei percorsi connessi alla rete ferroviaria storica.
  All'articolo 9, recante disposizioni relative ai servizi postali, tra le iniziative che i piccoli comuni possono proporre, d'intesa con la Regione, per sviluppare l'offerta complessiva dei servizi postali in specifici ambiti territoriali, è stato espressamente menzionato l’«eventuale ripristino di uffici postali».
  È stato inserito un articolo (articolo 10), nel quale si prevede che il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri promuova la stipulazione di un'intesa tra il Governo, l'ANCI, la Federazione italiana editori giornali e i rappresentanti delle agenzie di distribuzione della stampa quotidiana, al fine di adottare le iniziative necessarie affinché la distribuzione dei quotidiani sia assicurata anche nei piccoli comuni.
  All'articolo 11, comma 2, lettera b), la Camera ha apportato una modificazione volta a demandare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – anziché alle Regioni e alle Province autonome, come risultava nel testo proposto dalla Commissione all'esito dell'esame in sede referente – il compito di stabilire i criteri e i parametri che i produttori agricoli e agroalimentari devono osservare per attestare il possesso del requisito di limitato apporto delle emissioni inquinanti da parte delle relative produzioni a chilometro utile.
  È stato inserito uno specifico articolo (articolo 14), nel quale si prevede che ogni anno il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con l'ANCI, le Regioni e le Film Commission regionali, ove presenti, predisponga, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, iniziative finalizzate alla promozione cinematografica in favore dei piccoli comuni, anche quale strumento di valorizzazione turistica.
  All'articolo 15, comma 2, la Camera ha apportato una modificazione volta a prevedere l'intesa in sede di Conferenza unificata – anziché in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, come risultava nel testo proposto dalla Commissione all'esito dell'esame in sede referente – ai fini della predisposizione del Piano per l'istruzione destinato alle aree rurali e montane.
  Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con due osservazioni (vedi allegato 3).

  Gianpiero D'ALIA, presidente, richiede alla relatrice di valutare la possibilità di riproporre come condizione la seconda osservazione, che riprende appunto una condizione espressa nel precedente parere della Commissione.

  La senatrice Leana PIGNEDOLI (PD), relatrice, sottolinea che l'introduzione di condizioni potrebbe irrigidire il prosieguo dell’iter del provvedimento. Ritiene poi opportuno che sia acquisita l'intesa della Conferenza unificata per la definizione dei parametri di cui all'articolo 1, comma 4, ma non per i progetti di cui all'articolo 3. Mantiene dunque la proposta di parere come originariamente formulata.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato 3).

  La seduta termina alle 9.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.20 alle 9.25.

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