CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 dicembre 2016
737.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 366

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 13.30.

DL 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.
C. 4158 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  La senatrice Valeria CARDINALI (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla VIII Commissione della Camera sul testo del disegno di legge del Governo C. 4158 recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», approvato dal Senato.Pag. 367
  Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere in data 26 ottobre 2016, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato.
  Il decreto-legge contiene disposizioni urgenti in favore dei territori colpiti dagli eventi sismici, che hanno colpito le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016. Il decreto legge n. 189 del 2016 è stato adottato al fine di fronteggiare l'emergenza derivante dal sisma del 24 agosto 2016; a motivo del reiterarsi degli eventi sismici nel mese di ottobre 2016, è stato adottato il decreto legge n. 205 del 2016, il cui contenuto, a seguito delle modifiche inserite al Senato, è confluito nel provvedimento in esame.
  Per tale ragione, il titolo del decreto legge fa ora riferimento a interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016. L'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione abroga il successivo decreto-legge n. 205, facendone salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla sua base.
  Il titolo I (Principi direttivi e risorse per la ricostruzione) comprende i primi quattro articoli. L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del decreto, che include non solo i comuni elencati negli allegati 1 e 2, ma anche altri comuni in cui si siano verificati danni causati dagli eventi sismici diversi da quelli indicati negli allegati, qualora venga dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia. L'allegato 1 riguarda i comuni interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, mentre l'allegato 2 reca l'elenco dei comuni colpiti dagli eventi sismici successivi al 24 agosto 2016. Con l'articolo 1 viene, altresì, fissato al 31 dicembre 2018 il termine della gestione straordinaria disciplinata dal decreto-legge e sono individuati gli organi che operano nell'ambito della medesima gestione: Commissario straordinario, vice-commissari, cabina di coordinamento della ricostruzione, nonché comitati istituzionali in ognuna delle regioni colpite. L'articolo 2 disciplina le funzioni del Commissario straordinario, che opera con propri provvedimenti, anche a mezzo di ordinanze, e dei Vice Commissari. L'articolo 3 prevede l'istituzione, in ognuna delle Regioni colpite dagli eventi sismici, di «uffici speciali per la ricostruzione», consentendo, tra l'altro, assunzioni in deroga ai vincoli vigenti nel limite di 0,75 milioni di euro per il 2016 e di 3 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018. L'articolo 4 prevede l'istituzione di un Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2016, per l'attuazione degli interventi di immediata necessità previsti dal decreto-legge in esame. Ulteriori disposizioni disciplinano l'utilizzo delle erogazioni liberali a favore del sisma e la loro detraibilità o deducibilità ai fini fiscali.
  Il capo I-bis (Strutture provvisorie di prima emergenza), introdotto al Senato, consta del solo articolo 4-bis, corrispondente sostanzialmente all'articolo 2 del decreto-legge n. 205/2016, che disciplina la procedura per l'individuazione delle aree da destinare all'insediamento di container, nonché per la stipula dei contratti per la fornitura, il noleggio e la disponibilità dei container medesimi. Specifiche disposizioni riguardano l'acquisizione dei moduli per le esigenze abitative rurali ed il fabbisogno di tecnostrutture per stalle e fienili.
  Il titolo II reca misure per la ricostruzione pubblica e privata e il rilancio del sistema economico e produttivo.
  L'articolo 5 elenca i criteri che devono essere applicati al processo di ricostruzione; sono individuate le tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici, che possono beneficiare di contributi fino alla copertura integrale delle spese occorrenti. L'articolo disciplina poi la concessione e la fruizione dei finanziamenti agevolati, che rappresentano la modalità con cui sono erogati i contributi destinati ad interventi destinati alla riparazione o ricostruzione di edifici, al rimborso di danni a beni o prodotti delle attività economiche e alla delocalizzazione di imprese. L'articolo 6 disciplina le tipologie di danni agli edifici e, per ognuna di queste, gli interventi di ricostruzione e Pag. 368recupero ammessi a contributo. La misura del contributo è generalmente riconosciuta nella percentuale del 100 per cento, tranne in alcuni casi relativi alle unità immobiliari ubicate nei comuni non inclusi negli allegati 1 e 2 (diverse dall'abitazione principale e da quelle concesse, in locazione, comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa) per i quali la percentuale riconoscibile non supera il 50 per cento. La percentuale rimane invece pari al 100 per cento qualora gli immobili siano ricompresi all'interno di centri storici e borghi caratteristici. L'articolo 7 individua le finalità dei contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, mentre l'articolo 8 prevede una procedura specifica, anche in deroga alla normativa vigente, per l'avvio di interventi di immediata riparazione, a favore degli edifici che hanno riportato danni lievi. L'articolo 9 disciplina la concessione di contributi ai privati residenti nei Comuni interessati dagli eventi sismici per i beni mobili danneggiati. L'articolo 10 esclude le unità immobiliari collabenti, fatiscenti ovvero inagibili, non utilizzabili a fini residenziali o produttivi nei Comuni interessati dagli eventi sismici, dalla possibilità di accedere ai contributi per la ricostruzione. L'articolo 11 disciplina l'attuazione degli interventi di ricostruzione o ripristino dei centri storici e dei centri e nuclei urbani e rurali, attraverso la predisposizione di una pianificazione urbanistica delle zone perimetrate e l'adozione di strumenti urbanistici attuativi, che innovano gli strumenti urbanistici vigenti e, se includono beni paesaggistici, sono considerati piani paesaggistici. L'articolo 12 disciplina la procedura per la concessione e per l'erogazione dei contributi, mentre l'articolo 13 demanda a successivi provvedimenti commissariali la definizione delle istanze per il riconoscimento dei contributi per interventi riguardanti immobili, già danneggiati a seguito degli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il 6 aprile 2009. Si prevede invece l'applicazione delle modalità e condizioni previste dal provvedimento in esame nel caso di interventi su immobili, danneggiati o inagibili a seguito degli eventi sismici del 1997 e del 1998, che abbiano subito ulteriori danni a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016. L'articolo 14 disciplina la procedura per la programmazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, nonché sui beni del patrimonio culturale. L'articolo 14-bis, introdotto dal Senato, stabilisce che le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria effettuino sui presìdi ospedalieri, nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, verifiche di tenuta sismica e stime del fabbisogno finanziario necessario al miglioramento sismico delle strutture, demandando ad una ordinanza di protezione civile l'adozione dei necessari interventi. L'articolo 15 individua i soggetti attuatori per gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico, nonché ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali. L'articolo 15-bis, introdotto dal Senato e corrispondente sostanzialmente all'articolo 6 del decreto-legge n. 205/2016, disciplina le procedure per l'affidamento e l'attuazione di interventi urgenti sul patrimonio culturale. L'articolo 15-ter, introdotto nel corso dell'esame al Senato e corrispondente all'articolo 7 del decreto-legge n. 205/2016, attribuisce ad Anas S.p.A., in qualità di soggetto attuatore della protezione civile, il compito di provvedere agli interventi di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale, danneggiate dagli eventi sismici. L'articolo 16 prevede l'istituzione della Conferenza permanente, con funzioni di direzione, coordinamento e decisione in ordine agli interventi di ricostruzione, e di una Commissione paritetica per ciascuna Regione interessata dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e da quelli successivi, con funzioni consultive in relazione alla progettazione dei predetti interventi. L'articolo 17 disciplina l'estensione della fruizione del cosiddetto Art-Bonus, mentre l'articolo 17-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, inserisce una nuova fattispecie di Pag. 369erogazione liberale deducibile dall'IRES: le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato e dei Comuni, per contributi volontari versati in seguito ad eventi sismici o calamitosi che hanno colpito l'ente in favore del quale si effettua il versamento. L'articolo 18 prevede che i soggetti attuatori, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono di una centrale unica di committenza, che è individuata nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
  L'articolo 18-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative nell'anno scolastico 2016/2017, prevede deroghe alla normativa vigente in materia di parametri minimi e massimi per la formazione delle classi, istituzione di ulteriori posti nell'organico del personale docente e ATA, spostamento di docenti tra le sedi scolastiche, conferimento di supplenze.
  Per quanto concerne le misure destinate al sistema produttivo, l'articolo 19 interviene a favore delle micro, piccole e medie imprese, comprese quelle del settore agroalimentare, ubicate nei territori dei Comuni interessati dagli eventi sismici, che hanno subito danni in conseguenza di tali eventi, stabilendo per esse – per tre anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame – priorità e gratuità nell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. L'articolo 20 prevede agevolazioni a favore delle imprese danneggiate ubicate nei territori interessati dagli eventi sismici, incluse le imprese agricole. A tal fine, una quota di risorse, pari a complessivi 35 milioni di euro, è trasferita dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate alle contabilità speciali dei Presidenti delle regioni interessate, in qualità di vice commissari. L'articolo 21 reca una serie di disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche, tra l'altro, al fine di autorizzare la spesa di 10 milioni di euro per il 2016 per il finanziamento di misure di sostegno rivolte ai produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari interessati alla stipula di accordi misti volontari, nonché a prevedere contributi per il sostegno dei settori del latte, della carne bovina e dei settori ovicaprino e suinicolo. L'articolo 22 attribuisce al Commissario straordinario il compito di predisporre un programma per la promozione e il rilancio del turismo nei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1. L'articolo 23 contiene una serie di misure per assicurare la ripresa e lo sviluppo delle attività economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici. L'articolo 24 dispone interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici, sotto forma di finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del cento per cento degli investimenti per il ripristino ed il riavvio di attività economiche e per sostenere la nascita e la realizzazione di nuove imprese e nuovi investimenti. L'articolo 25 dispone l'applicazione del regime di aiuto per le aree industriali in crisi ai territori dei Comuni interessati dagli eventi sismici, al fine di sostenere nuovi investimenti produttivi e percorsi di sviluppo economico sostenibile.
  Ulteriori disposizioni riguardano la tutela dell'ambiente. L'articolo 26 esclude, per l'esercizio finanziario 2016, l'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e l'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini da alcuni vincoli di spesa previsti dalla legislazione vigente. L'articolo 27 disciplina l'approvazione di un programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario, nonché agli acquedotti. L'articolo 28 reca disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici, affidando al Commissario straordinario il compito di predisporre e approvare il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione oggetto del decreto in esame. Si dispone in merito alla classificazione Pag. 370dei materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposte dai Comuni interessati dagli eventi sismici o da altri soggetti competenti o svolti su incarico dei medesimi. L'articolo 28-bis, introdotto dal Senato, reca misure per incentivare il recupero dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione svolte a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. L'articolo 29 stabilisce, fino al 31 dicembre 2018, la non applicazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione delle terre e rocce da scavo, in relazione alla finalità indicata di garantire l'attività di ricostruzione privata e pubblica.
  Nell'ambito delle misure in materia di legalità e trasparenza, l'articolo 30 istituisce una struttura di missione nell'ambito del Ministero dell'interno, preposta al coordinamento delle attività volte alla prevenzione ed al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nei lavori di ricostruzione. Si istituisce, inoltre, un Gruppo interforze centrale per l'emergenza e la ricostruzione nell'Italia centrale. È altresì disciplinata l'Anagrafe antimafia degli esecutori. L'articolo 31 contiene una serie di disposizioni in merito alla ricostruzione privata, che prevedono l'introduzione dell'obbligo di inserire una clausola di tracciabilità finanziaria dei pagamenti, pena la perdita del relativo contributo statale per la ricostruzione dell'immobile. L'articolo 32 attribuisce al Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) una serie di compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione degli interventi di ricostruzione pubblica. L'articolo 33 prevede che i provvedimenti di natura regolatoria ed organizzativa adottati dal Commissario straordinario siano sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti. L'articolo 34 prevede che gli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori di ricostruzione possano essere conferiti dai privati esclusivamente a professionisti iscritti in un apposito elenco speciale, in cui possono essere iscritti solo i professionisti in regola con il DURC e in possesso di ulteriori requisiti che saranno individuati dallo stesso Commissario straordinario. L'articolo disciplina, inoltre, le incompatibilità del direttore dei lavori, escludendo che questi possa essere legato all'impresa affidataria dei lavori da rapporti professionali o di collaborazione, anche pregressi (ultimi 3 anni), oltre che da rapporti di parentela con i titolari dell'impresa stessa. I commi da 1 a 3 dell'articolo 35 definiscono gli obblighi, inerenti alla tutela dei lavoratori ed alla contribuzione previdenziale, al cui rispetto è subordinato il riconoscimento, in tutto o in parte, del contributo di cui al precedente articolo 6 o del corrispettivo per l'esecuzione di lavori sugli immobili, pubblici o privati, danneggiati dagli eventi sismici di cui al precedente articolo 1 ovvero di lavori di ricostruzione di immobili (pubblici o privati) distrutti dai medesimi eventi. I successivi commi da 4 a 8 recano, con riferimento alle suddette attività delle imprese, ulteriori norme in materia di tutela dei lavoratori e di accesso al lavoro. L'articolo 36 reca disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti, prevedendo la pubblicazione di una serie di atti del Commissario straordinario sul relativo sito istituzionale. L'articolo 36-bis, inserito dal Senato, prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tramite l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), provveda alle attività informative riguardanti le misure di sostegno di cui al presente decreto. L'articolo 36-ter, inserito dal Senato, vieta fino al 31 dicembre 2017, nei Comuni colpiti dagli eventi simici, l'installazione di slot machine, videolottery e di altri apparecchi e congegni per il gioco lecito con e senza vincite in denaro.
  Il titolo III (Rapporti tra gli interventi per la ricostruzione e gli interventi di protezione civile) riguarda le attività e la piena operatività del Servizio nazionale della protezione civile in caso di emergenza, nonché il passaggio dalla gestione Pag. 371dell'emergenza alla ricostruzione nei territori colpiti. L'articolo 37 autorizza un differimento dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni coinvolte nella gestione di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza. L'articolo 38 detta disposizioni in materia di rimborsi ai datori di lavoro per l'impiego di volontariato della protezione civile. L'articolo 39 reca uno stanziamento massimo pari a 6 milioni di euro, per il 2016, finalizzato a garantire la continuità nella gestione del rischio meteo-idrologico ed idraulico nelle aree di accoglienza e negli insediamenti provvisori. Con le medesime finalità, ulteriori disposizioni sono dettate per il completamento del piano radar nazionale. L'articolo 40 dispone il riutilizzo delle risorse residue ricevute dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea per le esigenze connesse con gli eventi sismici di cui all'articolo 1, al fine di consentire la realizzazione di attività di previsione e prevenzione non strutturale dei rischi e di pianificazione e preparazione alla gestione dell'emergenza. L'articolo 41 consente la cessione a titolo definitivo agli enti territoriali di beni mobili di proprietà delle Amministrazioni statali che siano stati già assegnati a Regioni o ad enti locali e siano stati impiegati per la realizzazione di interventi connessi con gli eventi sismici di cui all'articolo 1 del decreto in esame. L'articolo 42 stabilisce disposizioni per il coordinamento con le attività e gli interventi attivati nella fase di prima emergenza, attribuendo, al comma 1, al Capo del Dipartimento della protezione civile, in raccordo con il Commissario straordinario, la determinazione di modalità e tempi per favorire e regolare il subentro, senza soluzione di continuità, delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle attività già avviate in prima emergenza. L'articolo dispone, tra l'altro, che il Dipartimento della protezione civile assicuri, ove necessario, il completamento dei procedimenti amministrativo-contabili relativi alle attività ed agli interventi attivati, con ulteriori risorse rese disponibili con successive deliberazioni del Consiglio dei ministri, a valere sulla dotazione del fondo per le emergenze nazionali (FEN). L'articolo 43, oltre a fare salve le disposizioni di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 e i provvedimenti adottati per assicurare assistenza alle popolazioni residenti, demanda a provvedimenti commissariali la definizione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi e consente che la durata dei contratti di locazione possa essere concordata tra le parti anche per periodi inferiori a quelli stabiliti dalla normativa vigente.
  Il titolo IV (Misure per gli enti locali, sospensioni di termini e misure fiscali), reca disposizioni che prevedono, all'articolo 44: la sospensione del pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti; l'esclusione dal pareggio di bilancio, per l'anno 2016; la sospensione per 6 mesi di tutti i termini relativi ad adempimenti finanziari previsti dal TUEL, a carico dei Comuni colpiti dal sisma; la sospensione per il periodo 2017-2021 del versamento delle quote capitali dei piani di ammortamento per il rimborso delle anticipazioni della liquidità delle regioni. Misure di sostegno al reddito dei lavoratori sono previste nell'articolo 45.
  Per quanto riguarda le misure in materia fiscale, l'articolo 46 reca la disciplina per le imprese insediate nel territorio colpito dal sisma in caso di perdite relative all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2016, mentre l'articolo 47 dispone l'esclusione dalla base imponibile, ai fini IRPEF, IRES e IRAP, dei contributi, indennizzi e risarcimenti connessi agli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati nell'articolo 1, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, a favore dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) che hanno sede o unità locali nei territori interessati dal sisma.
  L'articolo 48 prevede la sospensione fino al 31 dicembre 2016 dei termini per una serie di adempimenti a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto e dal sisma del 26 e del 30 ottobre Pag. 3722016 (aggiunto nel corso dell'esame al Senato, comma 10-bis). Nel corso dell'esame al Senato è stato previsto, inoltre, che i sostituti d'imposta, ovunque fiscalmente domiciliati nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, a richiesta degli interessati, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1o gennaio 2017 e fino al 30 settembre 2017. Ulteriori disposizioni riguardano i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere, che sono esclusi dalla base imponibile dei redditi di lavoro dipendente, fino al 31 dicembre 2016, il differimento di adempimenti specifici delle imprese agricole connessi a scadenze di registrazione in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali in materia di benessere animale, identificazione e registrazione degli animali, nonché la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017. È prevista l'applicazione (in via transitoria) di una disciplina di maggior favore alle richieste di anticipazione della posizione individuale maturata presso forme pensionistiche complementari avanzate (cosiddetto anticipo sulla pensione), per determinate finalità (come ad esempio l'acquisto della prima casa), da parte di soggetti residenti nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2. I redditi dei fabbricati distrutti oggetto di ordinanze sindacali di sgombero sono esclusi dalla base imponibile a fini IRPEF e IRES, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2017. Gli stessi immobili sono inoltre esenti dall'IMU e dalla TASI a partire dalla rata che scade il 16 dicembre 2016 e fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità, comunque non oltre il 31 dicembre 2020.
  L'articolo 49 reca disposizioni relative alla sospensione dei processi civili, penali e amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione di termini sostanziali e processuali con riguardo ai Comuni colpiti dagli eventi sismici.
  Quanto alle misure in materia di personale, l'articolo 50 riconosce piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile al Commissario straordinario e disciplina l'utilizzo e il compenso di personale da esso impiegato. L'articolo 50-bis, in cui confluisce l'articolo 4 del decreto-legge n. 205 del 2016, prevede l'assunzione di personale a tempo determinato in deroga a limitazioni normative vigenti, da parte dei Comuni interessati dagli eventi sismici (susseguitisi dal 24 ottobre 2016) e del Dipartimento della protezione civile. Si prevede, inoltre, l'eventuale proroga di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere. L'articolo 51 dispone l'incremento del Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per 2,6 milioni di euro per l'anno 2016, nonché destina 50 milioni complessivi nel biennio 2016-2017 per ripristinare il parco mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per garantire il trasporto delle macerie del terremoto che ha colpito il Centro Italia. L'articolo 51-bis (che riproduce il contenuto dell'articolo 10 del decreto-legge 205/2016, confluito nel provvedimento in esame) consente agli elettori che, a causa dei recenti eventi sismici, siano alloggiati in comuni diversi da quelli di residenza, di votare per il referendum costituzionale, del 4 dicembre 2016, nel comune dove si trovano, previa domanda al sindaco del comune di dimora. È altresì consentito agli elettori dei comuni che non sono nelle condizioni di assicurare il regolare svolgimento della consultazione referendaria di essere ammessi al voto in uno o più comuni vicini, previa attestazione del sindaco di residenza, sentita la Commissione elettorale circondariale. L'articolo 52, infine, reca l'indicazione degli oneri del provvedimento e la relativa copertura finanziaria.
  Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (vedi allegato 1).

Pag. 373

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016.
C. 4151 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame.

  La senatrice Pamela Giacoma Giovanna ORRÙ (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri della Camera sul testo del disegno di legge del Governo C. 4151 recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016», approvato dal Senato.
  Ricorda che la Commissione ha già espresso, il 20 ottobre scorso, un parere favorevole nel corso dell'esame del provvedimento al Senato.
  Richiamando la relazione già svolta in quella sede, propone di esprimere un parere favorevole (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche in materia di decadenza dai benefici in caso di dichiarazioni non veritiere.
Nuovo testo C. 3824 Misiani ed altri.
(Parere alla I Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame.

  Gianpiero D'ALIA, presidente e relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla sul testo della proposta di legge C. 3824 Misiani ed altri recante «Modifica all'articolo 75 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di decadenza dai benefìci in caso di dichiarazioni non veritiere», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.
  La proposta di legge si compone di un articolo unico, che modifica l'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2000, n. 445, con cui è stato adottato il testo unico in materia di documentazione amministrativa.
  L'articolo 75 sancisce la decadenza del dichiarante dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni sostitutive risultate, a seguito di controlli, non veritiere.
  Il comma 1 reca una novella a tale articolo, prevedendo che la decadenza dai benefici si determina solo nel caso in cui gli stati, i fatti o le qualità personali oggetto della dichiarazione non veritiera siano necessari per ottenere i benefici stessi.
  Nella relazione della proposta di legge, la necessità della modifica normativa è giustificata a partire dalla constatazione di un'applicazione estensiva, in alcuni casi e da parte di alcune amministrazioni, in base alla quale la disposizione viene applicata facendo venire meno benefici rispetto ai quali le dichiarazioni sottoscritte, risultate mendaci in sede di controllo, sono del tutto irrilevanti rispetto al beneficio riconosciuto.
  Il comma 2 prevede che le amministrazioni, su motivata istanza dell'interessato, da presentare entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge, riesaminano i provvedimenti, emanati nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della legge, con i quali è stata dichiarata Pag. 374la decadenza ai sensi del più volte citato articolo 75 e adottano, in coerenza con quanto previsto dalla proposta di legge in esame, i conseguenti provvedimenti anche in autotutela.
  Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con due osservazioni (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.40.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 6 dicembre 2016. – Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 18.05.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.
S. 2611 Governo, approvato dalla Camera.

(Parere alla 5a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Il presidente Gianpiero D'ALIA, in sostituzione della relatrice, senatrice Orrù, impossibilitata a partecipare ai lavori, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla 5a Commissione Bilancio sul disegno di legge S. 2611, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», approvato dalla Camera.
  Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere in data 10 novembre 2016, nel corso dell'esame presso la Camera.
  Richiamando per il resto la relazione già svolta in quella sede, si sofferma sulle principali modificazioni apportate dalla Camera.
  Con l'inserimento del comma 141, sono state destinate ulteriori risorse – a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 – al fine di garantire il completo finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). Si tratta di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate.
  Con l'inserimento del comma 251, è stata disposta la riattribuzione delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro ai disabili, già trasferite a Regioni e Province autonome e non impegnate a favore dei beneficiari, ai Fondi regionali per l'occupazione dei disabili (istituiti per il finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi), ed è stato stabilito che tali risorse siano prioritariamente utilizzate allo scopo di finanziare gli incentivi alle assunzioni di persone con disabilità successive al 1o gennaio 2015 non coperte dal Fondo per il diritto al lavoro ai disabili.
  È stato inserito un apposito comma (comma 391) diretto ad estendere alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono al finanziamento del Servizio sanitario esclusivamente con risorse dei propri bilanci, le disposizioni relative all'obbligo di adozione e di attuazione di un piano di rientro per enti, aziende e strutture del Servizio sanitario nazionale, compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi Statuti e delle relative norme di attuazione.Pag. 375
  È stato modificato il comma 423 al fine di aggiungere le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, le politiche e i processi di gestione delle risorse umane ai temi sui quali spetta alla Conferenza Stato-regioni definire standard comuni e linee di indirizzo per l'efficientamento.
  Con l'inserimento del comma 424, è stata spostata all'esercizio finanziario 2018 la decorrenza dell'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, che il nuovo Codice dei contratti pubblici ha imposto alle amministrazioni aggiudicatrici, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali stabilita dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000) e dal decreto legislativo sull'armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali (decreto legislativo n. 118 del 2011).
  È stato inserito un apposito comma (comma 445) al fine di prevedere che alle assunzioni a tempo determinato effettuate per consentire il completamento del restauro urbanistico ambientale dei rioni Sassi e dell'altopiano murgico di Matera non si applichino le disposizioni vigenti in materia di limitazione delle spese di personale a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni.
  È stato modificato il comma 446 al fine di escludere, dalla nuova disciplina del Fondo di solidarietà comunale stabilita dai successivi commi per gli anni dal 2017 in poi, le risorse destinate alle unioni e fusioni di comuni, che pertanto continueranno ad essere erogate secondo gli importi e le regole ora vigenti. Si tratta in particolare del contributo di 30 milioni annui spettante alle unioni di comuni ai sensi del comma 10 dell'articolo 53 della legge n. 388 del 2000, nonché del contributo di 30 milioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge n. 95 del 2012, spettante ai comuni istituiti a seguito di fusione.
  Con l'inserimento del comma 447, è stata modificata la disciplina del contributo straordinario previsto per i comuni che danno luogo alla fusione per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, commisurando tale contributo, a decorrere dal 2017, al 50 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per il 2010 (in luogo del precedente 40 per cento), fermo restando il limite massimo di 2 milioni del contributo per ciascun beneficiario.
  È stato inserito un apposito comma (comma 455) al fine di differire al 31 dicembre 2016 il termine per la deliberazione della Nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione degli enti locali (DOCUP) per l'esercizio finanziario 2017, che è ordinariamente previsto, dall'articolo 170 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, entro il 15 novembre di ciascun anno.
  Con l'inserimento del comma 456, è stato previsto che possano essere costituiti consorzi tra gli enti locali per la gestione associata dei servizi sociali, assicurando risparmi di spesa. Tale possibilità è concessa in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge n. 191 del 2009 (finanziaria 2010), che dispongono la soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali.
  Sono stati modificati i commi 492 e 499 al fine di introdurre la messa in sicurezza e la bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, di rilevante impatto sanitario, tra gli interventi da considerare come prioritari ai fini dell'assegnazione degli spazi finanziari agli enti locali ovvero alle Regioni e Province autonome nell'ambito del meccanismo dei cosiddetti patti di solidarietà nazionali, volti a consentire agli enti territoriali la realizzazione di investimenti attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso al debito.
  Sono stati inseriti i commi da 502 a 505, i quali apportano modifiche, in accordo con le procedure statutarie, all'ordinamento finanziario delle Province autonome di Trento e di Bolzano, concernenti l'assegnazione di spazi finanziari per investimenti e una diversa modalità di attuare il concorso alla finanza pubblica a carico delle due Province. In particolare, il comma 502 assegna spazi finanziari alle due Province autonome, al fine di consentire gli investimenti attraverso l'utilizzo degli avanzi di amministrazione degli esercizi Pag. 376precedenti, per un importo, per ciascuna Provincia, di 70 milioni di euro per il 2017 e 50 milioni di euro per ciascun anno dal 2018 al 2030.
  È stato modificato il comma 524, il quale stabilisce che le Regioni, che hanno ottenuto anticipazioni per il pagamento dei debiti pregressi maturati entro il 31 dicembre 2013 per importi superiori rispetto ai pagamenti effettivamente effettuati, possono utilizzare le risorse eccedenti per il pagamento dei debiti in essere alla data del 31 dicembre 2014. La modifica introdotta nel corso dell'esame alla Camera è volta ad inserire tra i soggetti destinatari di tale norma anche la gestione commissariale della Regione Piemonte, istituita dai commi 452-458 della legge di stabilità 2015, per il pagamento dei debiti pregressi della Regione, con contestuale apertura di una contabilità speciale.
  Come conseguenza della modifica statutaria che fa venir meno il riferimento al livello amministrativo delle province, il comma 534 attribuisce alla Regione Friuli-Venezia Giulia, a decorrere dal 2017, l'imposta di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al PRA, già spettante alle province.
  Con l'inserimento del comma 601, è stata incrementata di 7 milioni di euro, per l'anno 2017, la dotazione finanziaria del Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per le città (previsto dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012). Il Piano nazionale per le città, dedicato alla riqualificazione delle aree urbane degradate, è predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e consiste nell'insieme dei «contratti di valorizzazione urbana» sottoscritti dai rappresentanti delle Amministrazioni centrali e locali – riunite in una Cabina di regia – e dai singoli comuni interessati. I contratti disciplinano gli impegni dei vari soggetti pubblici e privati relativi alla riqualificazione, prevedendo anche la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa.
  Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (vedi allegato 4).

  Il deputato Florian KRONBICHLER (SI-SEL) dichiara il voto contrario del proprio gruppo.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 18.10.

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