CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 dicembre 2016
737.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 339

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 6 dicembre 2016.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI. – Interviene il sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

  La seduta comincia alle 13.45.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.
C. 4158 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo Pag. 340a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Invita il relatore, onorevole Luciano Agostini, a svolgere la relazione introduttiva.

  Luciano AGOSTINI (PD), relatore, ricorda preliminarmente che, per effetto delle modifiche apportate dal Senato, il provvedimento all'esame riunisce i due decreti-legge riferiti agli eventi sismici verificatisi nei mesi di agosto e di ottobre 2016, che hanno investito ambiti territoriali solo in parte coincidenti. Rammenta altresì che in considerazione della scadenza ravvicinata del termine di conversione del decreto-legge, i margini di modifica del testo sono molto limitati.
  Giudica estremamente positiva l'impostazione del decreto-legge in tema di ricostruzione dei territori, che si fonda sull'individuazione di un'area del «cratere sismico» all'interno della quale sono ricompresi i territori dei comuni individuati applicando criteri oggettivi, quali la quantificazione dei danni subìti, il numero dei soggetti danneggiati, l'appartenenza ad aree già comprese nel così detto «decreto Barca». Sottolinea, infatti, che, per la prima volta, un provvedimento post terremoto delinea una procedura per la ricostruzione degli immobili – sia ad uso abitativo, sia destinati alle attività produttive – che garantisce tempi celeri di avvio e semplifica gli adempimenti richiesti ai soggetti danneggiati.
  Evidenzia, inoltre, che lo Stato si farà carico del 100 per cento dei danni riportati dalle prime case ovunque esse si trovino nei terrori colpiti dal sisma, del 100 per cento dei danni subiti dalle seconde case dislocate all'interno della zona del cratere, nei centri storici e nei borghi di pregio fuori dal cratere e del 50 per cento delle seconde case fuori dai centri storici e dal cratere.
  Reputa inoltre particolarmente significative, tra le altre, le norme che prevedono l'assunzione di personale tecnico da parte dei comuni interessati dal sisma; la proroga e la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi; la possibilità di derogare al patto di stabilità e le misure per lo svolgimento delle attività emergenziali.
   Con specifico riferimento al settore agricolo, valuta con estremo favore la previsione dell'utilizzo di risorse statali per il cofinanziamento degli interventi di ricostruzione; la sospensione dei termini riferiti ad adempimenti fiscali; le disposizioni volte alla promozione dei prodotti tipici e quelle aventi ad oggetto le misure di sostegno alla ripresa delle attività produttive, in relazione alle quali sottolinea il delicato aspetto del loro coordinamento con la normativa sugli aiuti di Stato.
  Fa presente poi che, a suo avviso, sarebbe stato opportuno, soprattutto con riferimento alle grandi città, limitare l'applicazione delle disposizioni sulla sospensione dei termini processuali e sul rinvio delle udienze ai casi ove si dimostri un nesso di causalità diretto con gli eventi sismici, analogamente a quanto previsto in materia di sospensione degli adempimenti tributari.
  Data la ristrettezza dei tempi di esame a disposizione, non ritiene sia questa la sede nella quale apportare interventi migliorativi al testo; questi potranno invece trovare spazio nel corso dell'esame di successive proposte di legge o di ulteriori decreti-legge in materia.
  Passa quindi ad illustrare sinteticamente il contenuto del provvedimento che si compone di 59 articoli, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per un'analisi più dettagliata.
  Il Titolo I, che comprende gli articoli da 1 a 4, riguarda i «Princìpi direttivi e risorse per la ricostruzione».
  L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del decreto-legge in esame che riguarda i comuni inclusi nei territori delle quattro regioni colpite dal terremoto (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), elencati negli allegati 1 e 2, ed altri Comuni in cui gli eventi sismici hanno causato danni. Inoltre, per alcuni comuni specificamente indicati (Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto) viene limitata, ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, l'applicazione Pag. 341degli articoli 45-48 (che riguardano il sostegno al reddito dei lavoratori e prevedono sospensioni di termini e misure in materia fiscale).
  L'articolo fissa inoltre al 31 dicembre 2018 il termine della gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione; individua gli organi direttivi deputati alla gestione (il Commissario straordinario, i vice commissari, nella persona dei Presidenti delle Regioni interessate, una cabina di coordinamento della ricostruzione, nonché comitati istituzionali in ognuna delle regioni colpite) e i loro compiti.
  L'articolo 2 prevede quindi che il Commissario straordinario provveda anche a mezzo di ordinanze e che realizzi i propri compiti attraverso l'analisi delle potenzialità dei territori e delle singole filiere produttive esistenti anche attraverso modalità di ascolto e consultazione, nei comuni interessati, degli operatori economici e della cittadinanza.
  L'articolo 3 concerne gli Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016.
  L'articolo 4 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del MEF, di un Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2016, per l'attuazione degli interventi di immediata necessità e l'apertura di apposite contabilità speciali. Ulteriori disposizioni disciplinano l'utilizzo delle erogazioni liberali a favore del sisma e la loro detraibilità/deducibilità ai fini fiscali.
  L'articolo 4-bis, inserito al Senato, oltre a disciplinare la procedura per l'individuazione delle aree da destinare all'insediamento di container, nonché per la stipula dei contratti per la fornitura, il noleggio e la disponibilità dei container medesimi, contiene specifiche disposizioni riguardanti l'acquisizione dei moduli per le esigenze abitative rurali ed il fabbisogno di tecnostrutture per stalle e fienili destinate al ricovero invernale del bestiame.
  Il Titolo II concerne invece le «Misure per la ricostruzione e il rilancio del sistema economico e produttivo» ed è suddiviso in quattro Capi.
  Il Capo I riguarda la ricostruzione dei beni danneggiati (artt. 5-18).
  In materia di ricostruzione privata, segnala che l'articolo 5, nell'elencare le tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici che possono beneficiare di contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, indica, tra gli altri: i gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, agricole, zootecniche, previa presentazione di perizia asseverata (comma 2, lettera b)); i danni economici subiti da prodotti agricoli ed alimentari che, alla data dell'evento sismico, erano in corso di maturazione o di stoccaggio (inteso come conservazione in deposito di merci e prodotti per un breve periodo di tempo, nella quantità necessaria per l'immissione periodica al consumo) ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, previa presentazione di perizia asseverata (comma 2, lettera c)). Si tratta dei soli prodotti agricoli ed alimentari di qualità individuati dal regolamento (UE) n.1151/2012, prodotti agricoli che, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento citato, hanno caratteristiche che conferiscono valore aggiunto a motivo dei metodi di produzione o di trasformazione usati o del loro luogo di produzione o di commercializzazione. Il beneficio dei contributi è altresì riconosciuto per la delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma al fine di garantirne la continuità (comma 2, lettera g)).
  I contributi sono erogati con le modalità del finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento lavori (SAL) relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo.
  Una specifica disposizione rinvia inoltre alla legge di bilancio la determinazione dell'importo complessivo degli stanziamenti da autorizzare in relazione alla quantificazione dei danni e delle risorse necessarie. A tal proposito, segnala che Pag. 342l'articolo 1, comma 362, del disegno di legge di bilancio 2017, non modificato nel corso dell'esame alla Camera, autorizza, tra l'altro, 6,1 miliardi di euro (100 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro annui dall'anno 2018 all'anno 2047) per la concessione del credito d'imposta maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, per la ricostruzione privata (di cui all'articolo in esame).
  L'articolo 7 prevede poi che i contributi sono finalizzati a riparare, ripristinare o ricostruire gli immobili di edilizia privata ad uso abitativo e non abitativo, ad uso produttivo e commerciale, ad uso agricolo e per i servizi pubblici e privati, compresi quelli destinati al culto, danneggiati o distrutti dall'evento sismico (comma 1, lettera a). Per tali immobili, limitatamente agli interventi di riparazione e ripristino, l'intervento di miglioramento o di adeguamento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile in termini tecnico-economici con la tipologia dell'immobile, asseverata da un tecnico abilitato.
  Il Capo I-bis è dedicato allo svolgimento dell'anno scolastico 2016-2017 (articolo 18-bis).
  Con riferimento al Capo II, che contiene Misure per il sistema produttivo e lo sviluppo economico dei territori colpiti (artt. 19-25), faccio presente che l'articolo 19 dispone che – per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame – l'intervento del Fondo di garanzia per le PMI sia concesso, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, in favore delle micro, piccole e medie imprese, comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016, di cui all'articolo 1, che hanno subito danni in conseguenza di tali eventi.
  L'intervento è concesso per un importo massimo garantito per singola impresa di 2 milioni e cinquecentomila euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento.
  L'articolo 20, al comma 1, prevede che una quota – pari a complessivi 35 milioni di euro – delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate sia trasferita sulle contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi sismici in qualità di vice commissari, per la concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese, con sede o unità locali ubicate nei territori interessati dagli eventi sismici come individuati nell'articolo 1, che hanno subito danni. Sono comprese tra i beneficiari anche le imprese agricole la cui sede principale non è ubicata nei territori dei comuni di cui agli allegati 1 e 2, ma i cui fondi siano situati in tali territori. I criteri di ripartizione e le modalità per la concessione di contributi sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta delle Regioni interessate.
  Il medesimo articolo, al comma 2, consente l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, al fine di sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo dell'area colpita dagli eventi sismici anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori dei Comuni individuati dall'articolo 1.
  L'articolo 21 contiene disposizioni di semplificazione procedimentale per aziende agricole, agroalimentari e zootecniche. Tale articolo fa salvi gli effetti delle azioni poste in essere prima dell'entrata in vigore del decreto e, allo scopo di garantirne la continuità operativa, assicura la vigenza fino al 31 dicembre 2018 delle disposizioni che favoriscono il trasferimento ed il ricovero temporaneo dei capi di bestiame (di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Pag. 343Protezione civile 13 settembre 2016, n. 393). In base a tali disposizioni: gli operatori del settore sono autorizzati dalle ASL, in deroga alle normative di settore; alla stessa stregua, è data facoltà di richiedere il differimento di 120 giorni dell'alimentazione della banca dati nazionale per l'anagrafe zootecnica, nonché è attribuita alle regioni la competenza per ricoveri ed impianti temporanei funzionali alla continuità produttiva delle aziende zootecniche interessate dal sisma (comma 1).
  Ai sensi del comma 2, a favore delle imprese agricole ubicate nei comuni terremotati sono destinate risorse, a valere sulle disponibilità residue già trasferite all'ISMEA, del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura. Il Senato ha esteso l'ambito territoriale di applicazione a tutte le aree terremotate indicate all'articolo 1, ed il limite di importo è stato portato a 1.500.000 euro per l'anno 2016.
  Tali risorse saranno utilizzate per abbattere, fino all'intero importo, le commissioni per l'accesso alle garanzie dirette che l'ISMEA può concedere a fronte di prestiti partecipativi e partecipazioni nel capitale delle imprese, assunte da banche, da intermediari finanziari, nonché da fondi chiusi di investimento mobiliari.
  Al comma 3 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016, per il finanziamento di misure di sostegno dei produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari interessati alla stipula di accordi misti volontari e ad adottare decisioni comuni sulla pianificazione del volume di latte prodotto (la normativa unionale prevede che ciò possa avvenire nel corso di un periodo di sei mesi a decorrere dal 12 aprile 2016). Un milione di euro, tratto da tale spesa, è destinato alle aziende zootecniche ubicate nei Comuni terremotati: il Senato ha esteso l'ambito territoriale di applicazione a tutte le aree terremotate del 2016.
  Il comma 4 è volto al pronto ripristino del potenziale produttivo danneggiato dal sisma, nonché a valorizzare e promuovere la commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari ed a sostenere un programma strategico condiviso dalle Regioni interessate e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  Il comma 4-bis è volto ad assicurare la continuità produttiva delle attività zootecniche che operano in aree che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016: a tal fine di prevede la misura della concessione di contributi per il sostegno dei settori del latte, della carne bovina e dei settori ovicaprino e suinicolo, nonché il settore equino, ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 2016/1613 della Commissione dell'8 settembre 2016. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sarà definito l'importo dell'aiuto unitario, differenziato sulla base della specie allevata e dello stato di salute dell'animale.
  Le risorse economiche necessarie sono attinte, ai sensi del comma 4-ter, dal Fondo di investimento nel capitale di rischio previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182, e successive modificazioni, per gli interventi di cui all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289: esse, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 205/2016, sono versate da ISMEA all'entrata del bilancio dello Stato, nel limite di 10.942.300 euro, per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa.
  Per il comma 4-quinquies le imprese che hanno subito danni riconducibili agli eventi sismici possono – previa perizia asseverata rilasciata da un professionista abilitato, attestante anche la valutazione economica del danno subìto – acquistare o acquisire in locazione macchinari, nonché effettuare gli ulteriori interventi urgenti necessari a garantire la prosecuzione della propria attività. La concessione del rimborso e le modalità del relativo riconoscimento sono stabilite, secondo il comma 4-sexies, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2.
  Per il comma 4-septies, infine, l'applicabilità dei rimborsi e delle agevolazioni di Pag. 344cui sopra è subordinata al rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
  L'articolo 22 attribuisce al commissario straordinario il compito di predisporre un programma per la promozione e il rilancio del turismo nei territori colpiti dagli eventi sismici.
  L'articolo 23 contiene una serie di misure per assicurare la ripresa e lo sviluppo delle attività economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori.
  L'articolo 24, che prevede interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici, al comma 2 concede finanziamenti agevolati, a tasso zero, a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 600 mila euro, finalizzati a sostenere la nascita e la realizzazione di nuove imprese e nuovi investimenti nei territori dei Comuni interessati dagli eventi sismici, nei settori della trasformazione di prodotti agricoli, oltre che dell'artigianato, dell'industria, dei servizi alle persone, del commercio e del turismo. Il rimborso dei finanziamenti è previsto in 8 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento.
  L'articolo 25 dispone l'applicazione del regime di aiuto per le aree industriali in crisi ai territori dei Comuni interessati dagli eventi sismici, al fine di sostenere nuovi investimenti produttivi e percorsi di sviluppo economico sostenibile.
  Il decreto reca poi, al Capo III, una serie di «misure per la tutela dell'ambiente» (artt. 26-29), tra le quali: l'approvazione di un programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario, nonché agli acquedotti; un'articolata serie di disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici, nonché misure per incentivare il recupero dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione.
  Il Capo IV contiene «Disposizioni in materia di legalità e trasparenza» (articoli da 30 a 36-ter), tra le quali segnalo: l'istituzione di una Struttura di missione nell'ambito del Ministero dell'interno, preposta al coordinamento delle attività volte alla prevenzione ed al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nei lavori di ricostruzione; l'istituzione di un Gruppo interforze centrale per l'emergenza e la ricostruzione nell'Italia centrale e la disciplina dell'Anagrafe antimafia degli esecutori (articolo 30); l'introduzione dell'obbligo di inserire una clausola di tracciabilità finanziaria dei pagamenti connessi alla ricostruzione privata, pena la perdita del relativo contributo statale per la ricostruzione dell'immobile (articolo 31) e l'attribuzione al presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di una serie di compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione degli interventi di ricostruzione pubblica (articolo 32).
  Il Titolo III, che disciplina i rapporti tra gli interventi per la ricostruzione e gli interventi di protezione civile, è ripartito in due Capi. Il Capo I ha ad oggetto le misure urgenti concernenti le attività e la piena operatività del servizio nazionale della protezione civile in caso di emergenza (artt. 37-41); il Capo II disciplina le misure per il passaggio dalla gestione dell'emergenza alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 (artt. 42-43).
  Il Titolo IV, al Capo I prevede misure per gli enti territoriali (articolo 44); al Capo II reca misure per i lavoratori (articolo 45).
  In particolare, l'articolo 45, ai commi 1 e 2 attribuisce, in via transitoria, i benefìci di un'indennità, pari al trattamento massimo di integrazione salariale, e della relativa contribuzione figurativa in favore dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito degli eventi sismici e dipendenti da aziende o da soggetti diversi dalle imprese operanti in uno dei comuni interessati dai medesimi eventi, qualora ricorra una delle seguenti fattispecie: a) i lavoratori non rientrino nell’àmbito di applicazione delle norme in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto Pag. 345di lavoro; b) i lavoratori siano impossibilitati a recarsi al lavoro, anche perché impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi, per infortunio o malattia conseguenti all'evento sismico.
  I benefìci sono attribuiti fino al 31 dicembre 2016 ovvero, per la fattispecie di cui alla precedente lettera b), per un numero massimo di trenta giornate di retribuzione.
  Per i lavoratori del settore agricolo, l'indennità è riconosciuta per le ore di riduzione o sospensione dell'attività nei limiti previsti e non può essere equiparata al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
  I commi da 6 a 8 pongono norme di deroga a disposizioni generali in materia di ammortizzatori sociali.
  Il Capo III reca sospensioni di termini e misure in materia fiscale (artt. 46-49).
  In particolare, l'articolo 48 dispone la sospensione fino al 31 dicembre 2016 dei termini per una serie di adempimenti a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni colpiti dai sismi.
  Con specifico riferimento alle aziende agricole, il comma 6 dispone il differimento al 1o marzo 2017 di adempimenti specifici delle imprese agricole connessi a scadenze di registrazione in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali in materia di benessere animale, identificazione e registrazione degli animali; il comma 8 prevede il mantenimento per il 2016 del diritto agli aiuti connessi alla politica agricola comune 2014 – 2020 anche nelle ipotesi di mancato adempimento degli obblighi e degli impegni previsti, mentre il comma 9 contiene l'autorizzazione per le aziende biologiche ad usufruire, per un periodo di tempo non superiore ad un anno, delle deroghe alla normativa in materia di produzione biologica e di etichettatura dei prodotti biologici.
  Sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza. Gli stessi devono essere effettuati entro il 30 ottobre 2017, senza sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione (commi 13 e 14).
  I redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero sono esclusi dalla base imponibile a fini IRPEF e IRES, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2017. Gli stessi immobili sono inoltre esenti dall'IMU e dalla TASI a partire dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità, comunque non oltre il 31 dicembre 2020 (comma 16).
  Sono infine prorogati al 31 dicembre 2016 i termini riferiti ai rapporti interbancari (comma 17).
  L'articolo 49 reca poi disposizioni relative alla sospensione dei processi civili, penali e amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione di termini sostanziali e processuali con riguardo ai Comuni colpiti dagli eventi sismici.
  Il decreto-legge prevede infine, al Titolo VI (recte Titolo V), disposizioni in materia di organizzazione e personale, nonché disposizioni finali (artt. 50-53).
  In conclusione, considerata l'assoluta importanza delle misure contenute del provvedimento all'esame, auspica che la Commissione pervenga rapidamente all'approvazione di un parere favorevole e che, altrettanto celermente, la Camera approvi definitivamente il testo.

  Luca SANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.55.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI. – Interviene il sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

  La seduta comincia alle 13.55.

Pag. 346

Schema di decreto interministeriale concernente l'indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
Atto n. 361.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto interministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 28 novembre scorso.

  Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Ricorda quindi che nella seduta dello scorso 28 novembre il relatore, onorevole Carra, ha introdotto la discussione. Rammenta altresì che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere sull'atto in esame entro il prossimo 13 dicembre ma che per le vie brevi si è convenuto, qualora dovessero pervenire in tempo utile i rilievi della Commissione Bilancio, di concluderne l'esame già nella giornata di oggi.

  Filippo GALLINELLA (M5S) esprime apprezzamento per i contenuti dello schema di decreto all'esame che fa seguito alla battaglia da sempre condotta dalla Commissione affinché sia data adeguata evidenza alla provenienza dei prodotti alimentari e delle loro materie prime. Anche alla luce di recenti prese di posizione del Governo italiano in Europa in merito all'opportunità di estendere l'obbligo dell'indicazione di origine in etichetta anche ad altri prodotti alimentari, chiede che nel parere si sottolinei l'opportunità che il Governo proceda quanto prima in questo senso anche rispetto alla provenienza del grano.

  Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) apprezza anch'egli i contenuti dello schema di decreto all'esame e condivide l'osservazione del collega Gallinella proponendo che la stessa possa figurare nell'ambito delle premesse del parere.

  Marco CARRA (PD), relatore, ritenendo condivisibili i suggerimenti dei colleghi, si riserva di sottoporre alla Commissione una proposta di parere che tenga conto dell'esigenza di invitare il Governo ad adottare iniziative in Europa affinché si prosegua lungo la strada della massima trasparenza delle indicazioni in etichetta.

  La seduta, sospesa alle 14, è ripresa alle 14.20.

  Luca SANI, presidente, avverte che la V Commissione ha espresso i rilievi di competenza sulle conseguenze di carattere finanziario dell'atto e che il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole che tiene conto di quanto emerso nel dibattito (vedi allegato 1).

  Paolo COVA (PD) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore sottolineando come l'intervento in titolo sia atteso da molto tempo dagli operatori del settore e dai consumatori che richiedono maggiore tracciabilità dei prodotti che consumano. Ricorda al riguardo che in passato era stata scelta la strada dell'indicazione made in Italy che però non garantiva l'origine delle materie prime. Lo schema all'esame è dunque volto a valorizzare la produzione tipica italiana ed è fondamentale per il comparto primario. Né può sottacere la grande battaglia condotta in Europa dal Governo italiano che va nel senso da sempre auspicato dalla Commissione.

  Filippo GALLINELLA (M5S) preannunciando il voto favorevole del suo gruppo, esprime un giudizio positivo sui contenuti dello schema di decreto interministeriale all'esame che va nel senso richiesto dai consumatori desiderosi di certezza sulla qualità e sull'origine dei prodotti acquistati, Pag. 347auspicando nel contempo che l'entrata in vigore della nuova normativa possa determinare un beneficio economico per i produttori grazie ad una maggiore richiesta dei prodotti italiani alla quale potrebbe conseguire un aumento dei prezzi di vendita dei medesimi rispetto a quelli provenienti da altri Paesi.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (vedi allegato 1).

  La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI.

  La seduta comincia alle 18.05.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.
C. 4158 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana.

  Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Ricorda quindi che nella seduta antimeridiana odierna il relatore, onorevole Luciano Agostini, ha introdotto la discussione.

  Luciano AGOSTINI (PD), relatore, come preannunciato nella seduta antimeridiana della Commissione, in ragione della ristrettezza dei tempi a disposizione che non consentono di apportare al testo all'esame interventi migliorativi, sottopone all'attenzione della Commissione una proposta di parere favorevole senza né condizioni né osservazioni (vedi allegato 2).

  Filippo GALLINELLA (M5S) rileva l'importanza del decreto-legge e sottolinea l'opportunità che esso sia approvato velocemente.
  Pur apprezzando gli interventi posti in essere in favore del comparto agricolo sottolinea come alcuni dei danni arrecati al settore turistico e – per ciò che concerne più da vicino le competenze della Commissione, al settore agrituristico – abbiano natura permanente. Da ciò l'opportunità di istituire un Fondo per il risarcimento del danno indiretto in favore degli imprenditori turistici e agroturistici analogamente a quanto già fatto in Umbria nel 1997.

  Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) osserva come già il disegno di legge di bilancio in via di approvazione definitiva appronti una serie di misure in favore delle strutture agroturistiche alle quali devono sommarsi gli interventi specificamente destinati dal decreto legge all'esame in favore delle strutture danneggiate dal sisma. Il combinato disposto di queste disposizioni consente di dare risposte certe e concrete anche al mondo dell'agriturismo.

  Luciano AGOSTINI (PD), relatore, comprende le ragioni della questione posta dal collega Gallinella. Nell'ambito di incontri sul territorio con il Commissario straordinario e rappresentanti della Protezione civile nazionale ha però appreso che saranno approntate rapidamente misure per agevolare l'incoming turistico delle terre colpite dal sisma e specifiche misure per gli agriturismi e le piccole strutture ricettive. Ritiene dunque che le questioni poste dal collega debbano essere valutate nell'ambito di un ragionamento più ampio.

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  Sabrina CAPOZZOLO (PD) intervenendo in dichiarazione di voto finale preannuncia il voto favorevole del gruppo PD sulla proposta di parere del relatore sottolineando come le misure contenute nel testo – fondamentali per il sostegno ai territori – siano il frutto dell'ascolto delle popolazioni colpite dal sisma, rechino importanti misure a sostegno del settore agricolo ed abbiano un elevato valore sociale.

  Massimiliano BERNINI (M5S) intervenendo in dichiarazione di voto finale, preannuncia anch'egli il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore ricordando lo spirito di collaborazione con il quale anche al Senato il gruppo del MoVimento 5 Stelle ne ha affrontato l'esame.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (vedi allegato 2).

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 18.15 alle 18.20.

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