CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 dicembre 2016
737.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 181

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 6 dicembre 2016. – Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 13.35.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Maurizio BERNARDO, presidente, comunica che il deputato Marco Causi ha cessato di far parte della Commissione ed è entrata a farne parte la deputata Paola Pinna.

DL 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.
C. 4158 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Renzo CARELLA (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alla VIII Commissione Ambiente, il disegno di legge C. 4158, approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 189 del 2016, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016.
  Prima di passare all'illustrazione dei contenuti del decreto-legge, evidenzia innanzitutto come esso rechi una serie di misure di carattere legislativo volte a far fronte alla crisi sismica che, a partire dal 24 agosto 2016, ha coinvolto una serie di aree delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Si tratta di 62 Comuni elencati nell'allegato 1 al decreto-legge e di ulteriori 69 Comuni elencati nell'allegato 2, del medesimo decreto-legge, aggiunti nel corso Pag. 182dell'esame al Senato, per tenere conto dei nuovi eventi sismici avvenuti alla fine di ottobre.
  In estrema sintesi, rileva come l'intervento recato dal decreto-legge faccia seguito a una serie di altri atti che hanno: deliberato l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici e disposto il coinvolgimento delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile (DPCM 24 agosto 2016); dichiarato lo stato d'emergenza per i territori colpiti (delibere del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, 28 e 31 ottobre 2016); sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari (DM 1o settembre 2016); nominato Vasco Errani Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016). Inoltre sono state emanate numerose ordinanze di protezione civile che hanno riguardato molteplici aspetti della gestione dell'emergenza, tra i quali l'assistenza, il soccorso e l'alloggiamento delle persone sfollate, la salvaguardia dell'incolumità pubblica, il ripristino della viabilità, la messa in sicurezza dei beni danneggiati, la salvaguardia del patrimonio culturale, lo svolgimento delle attività scolastiche, la sospensione dei mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, la gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, il sostegno degli operatori del settore zootecnico, la continuità delle attività economiche e produttive.
  A tali misure si affiancano altresì le previsioni del disegno di legge di bilancio 2017, approvato dalla Camera e ora all'esame del Senato, il quale, al comma 362 dell'articolo 1, autorizza i seguenti stanziamenti per gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016:
   6,1 miliardi di euro (100 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro annui dall'anno 2018 all'anno 2047) per la concessione del credito d'imposta maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, per la ricostruzione privata (di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 189 del 2016);
   1 miliardo di euro (200 milioni di euro per l'anno 2017, 300 milioni di euro per l'anno 2018, 350 milioni di euro per l'anno 2019 e 150 milioni di euro per l'anno 2020) per la concessione dei contributi per la ricostruzione pubblica (di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 189).

  Il comma 363 del citato disegno di legge di bilancio consente inoltre alle regioni colpite di destinare, nell'ambito dei pertinenti programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2014-2020, ulteriori risorse, incluso il cofinanziamento nazionale, per un importo pari a 300 milioni di euro.
  In tale contesto segnala inoltre come, nel corso dell'esame al Senato del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, siano stati approvati emendamenti volti a far confluire nel testo del decreto-legge 189 del 2016 le disposizioni del decreto-legge n. 205 del 2016, emanato a seguito degli ulteriori eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016, al fine di creare un unico contenitore della normativa di carattere primario relativa alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 24 agosto 2016 nell'Italia centrale.
  Passando quindi a illustrare il contenuto del decreto-legge n. 189, il quale, a seguito delle modifiche e integrazioni apportate dal Senato, si compone ora di 64 articoli, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala gli articoli 5, 17, 17-bis, 19, 24, 30, comma 13, 31, commi da 1 a 4, 36-ter, 38, 41, 46, 47, 48 e 49, comma 5.
  L'articolo 5 elenca i criteri che, una volta definiti dal Commissario, devono essere applicati al processo di ricostruzione, nonché per il monitoraggio sull'utilizzo delle risorse.
  In particolare, il comma 1 elenca i provvedimenti che il Commissario deve Pag. 183adottare ai fini dell'applicazione dei benefici e del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1, cioè i Comuni inclusi negli allegati 1 e 2, nonché gli altri comuni danneggiati ove, su richiesta degli interessati, venga dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni verificatisi e gli eventi sismici, comprovato da apposita perizia asseverata.
  In tale ambito il comma 1 prevede che il commissario straordinario provveda all'emanazione di provvedimenti, anche a mezzo di ordinanze (ai sensi dell'articolo 2, comma 2), volti a:
   ai sensi della lettera a), individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato distinguendo tra:
    interventi di immediata riparazione per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi che presentano danni lievi;
    interventi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione puntuale con adeguamento sismico delle abitazioni e attività produttive danneggiate o distrutte che presentano danni gravi;
    interventi di ricostruzione integrata dei centri e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti;
   ai sensi della lettera b), definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione, con adeguamento sismico degli edifici distrutti, e di ripristino, con miglioramento sismico degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico; la lettera sottolinea che i citati criteri sono vincolanti per tutti i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nel processo di ricostruzione;
   ai sensi delle lettere c) e d) individuare (definendo le relative procedure e modalità di attuazione) le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali è possibile l'utilizzo dei criteri di cui alla lettera b) per:
    gli interventi immediati di riparazione;
    gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione puntuale degli edifici destinati ad abitazione o attività produttive distrutti o che presentano danni gravi;
   ai sensi della lettera e), definire i criteri per la perimetrazione (che dovrà essere effettuata dalle Regioni entro 30 giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni commissariali) di centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali l'attuazione degli interventi avverrà attraverso strumenti urbanistici attuativi;
   ai sensi della lettera f), stabilire i parametri da adottare per la determinazione del costo degli interventi e i costi parametrici.

  Il comma 2 elenca le tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici oggetto del decreto-legge, e localizzate nei territori dei Comuni colpiti di cui all'articolo 1, che possono beneficiare di contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti.
  Tali tipologie possono essere classificate in due gruppi:
   1) gli interventi «non direttamente assistenziali», cioè su edifici, rimborsi di danni e delocalizzazioni di imprese (di cui alle lettere a), b), c), d) e) e g), relativi a:
    a) riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, nonché delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
    b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività economiche, solidaristiche/sindacali e di servizi (la norma fa riferimento alle attività produttive, Pag. 184industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari), previa presentazione di perizia asseverata;
    c) danni economici subiti da prodotti agricoli e alimentari che, alla data dell'evento sismico, erano in corso di maturazione o di stoccaggio (inteso come conservazione in deposito di merci e prodotti per un breve periodo di tempo, nella quantità necessaria per l'immissione periodica al consumo) ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, previa presentazione di perizia asseverata;
    d) danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;
    e) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico;
    g) delocalizzazione temporanea delle attività economiche/produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma al fine di garantirne la continuità;
   2) gli interventi «assistenziali diretti», cioè oneri per la sistemazione di alloggi e traslochi e per interventi a carattere sociale (di cui alle lettere f), h) e i), relativi a:
    f) oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l'autonoma sistemazione, per traslochi, depositi, e per l'allestimento di alloggi temporanei;
    h) interventi sociali e socio-sanitari, attivati da soggetti pubblici, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio;
    i) interventi per far fronte ad interruzioni di attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative di soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché di soggetti privati, senza fine di lucro.

  Il comma 2 dispone altresì che la concessione dei contributi avverrà sulla base dei danni effettivamente verificatisi, mediante l'emanazione di provvedimenti commissariali, in coerenza con i criteri stabiliti nel decreto in esame.
  Il comma 3 disciplina l'erogazione dei contributi per gli interventi e i danni del «primo gruppo» (vale a dire quelli elencati dalle lettere a), b), c), d), e) e g) del citato comma 2).
  In tali casi i contributi sono erogati con le modalità del finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento lavori (SAL) relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo.
  Con riferimento agli aspetti di interesse della Commissione Finanze, per quanto riguarda le modalità di erogazione dei finanziamenti agevolati, il comma 4 consente alle banche di attingere alla provvista di liquidità fornita da Cassa Depositi e Prestiti al fine di concedere finanziamenti agevolati ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici. Tali operazioni sono assistite da garanzia dello Stato.
  Le norme chiariscono che, al fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dall'evento sismico, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori colpiti dal sisma, individuati dall'articolo 1 del provvedimento possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione stipulata con l'Associazione bancaria italiana (ABI), ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge n. 269 del 2003, la quale prevede che Cassa Depositi e Prestiti possa utilizzare i fondi provenienti dalla raccolta del risparmio postale (cosiddetta gestione separata) per il compimento di ogni operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale nei confronti di Stato, regioni, enti Pag. 185locali, enti pubblici ed organismi di diritto pubblico, ovvero promossa dai medesimi soggetti, nonché nei confronti di soggetti privati per il compimento di operazioni nei settori di interesse generale, tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna operazione.
  La norma affida a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati entro il 18 novembre 2016 (30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge), il compito di concedere le garanzie dello Stato e definire i criteri e le modalità di operatività delle stesse garanzie. Tali garanzie dello Stato sono elencate nell'allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 31 della legge di contabilità pubblica (legge n. 196 del 2009).
  Il comma 5 prevede, per i beneficiari dei finanziamenti agevolati, un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione.
  Tale credito d'imposta è pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito d'imposta sono affidate a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, che è stato adottato entro il 4 novembre 2016.
  Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.
  Anche tale disposizione ricalca quanto disposto da analoghe norme in occasione di precedenti calamità naturali.
  Il comma 6 disciplina la durata e le caratteristiche dei finanziamenti agevolati, prevedendo che i finanziamenti agevolati hanno durata massima venticinquennale e possono coprire le eventuali spese già anticipate dai soggetti beneficiari, anche con ricorso al credito bancario, successivamente ammesse a contributo.
  La norma chiarisce che i contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego dello stesso, ovvero di suo utilizzo anche parziale per finalità diverse da quelle indicate dall'articolo in esame.
  Ove il contratto di finanziamento sia risolto, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. Nel caso di mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, è previsto che il finanziatore comunichi al commissario straordinario, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto.
  La disposizione stabilisce altresì che le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 4.
  Resta fermo il diritto del finanziatore a recuperare le somme erogate e i relativi interessi, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, nei confronti dell'erario, mediante compensazione con modello F24 (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997).
  Ai sensi del comma 8, le disposizioni in tema di finanziamenti agevolati e credito d'imposta di cui ai commi 5 e 6, oltre a quelle relative all'erogazione dei contributi, di cui al comma 3, si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 del 17 giugno 2014, in particolare dall'articolo 50, il quale dichiara alcune categorie di aiuti di stato compatibili con il mercato interno UE, relativamente agli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da terremoti, valanghe, frane, inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale.Pag. 186
  In base al comma 7, il commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti (adottati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze), i criteri e le modalità attuative dell'articolo, anche per garantire uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse disponibili, e assicurare il rispetto dei limiti di spesa allo scopo autorizzati.
  Il comma 9 affida alla legge di bilancio la determinazione dell'importo complessivo degli stanziamenti da autorizzare, in relazione alla quantificazione dell'ammontare dei danni e delle risorse necessarie per gli interventi disposti dall'articolo 5.
  In merito segnala che l'articolo 1, comma 362, del disegno di legge di bilancio 2017, approvato dalla Camera, autorizza, tra l'altro, 6,1 miliardi di euro (100 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro annui dall'anno 2018 all'anno 2047) per la concessione del credito d'imposta maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, per la ricostruzione privata.
  L'articolo 14 disciplina la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, gli interventi per assicurare la funzionalità dei servizi pubblici e gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, prevedendo a tal fine la concessione di contributi:
   per gli immobili adibiti a uso scolastico o educativo, le strutture universitarie, degli edifici municipali, le caserme, gli immobili demaniali o di enti ecclesiastici riconosciuti di interesse storico-artistico;
   per opere di difesa del suolo, infrastrutture, impianti pubblici di bonifica idraulica e per l'irrigazione;
   per gli edifici pubblici a uso pubblico, compresi archivi, biblioteche o chiese;
   per edifici privati compresi in aree cimiteriali.

  Tali interventi sono realizzati sulla base: di un piano delle opere pubbliche; un piano dei beni culturali e d un piano di interventi sui dissesti idrogeologici; un piano per lo sviluppo delle infrastrutture e il rafforzamento del sistema delle imprese; un piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti; un programma delle infrastrutture ambientali.
  Tali contributi sono erogati in via diretta dal Commissario straordinario per la ricostruzione, che esamina e approva i progetti degli interventi predisposti dai soggetti attuatori in base alle priorità stabilite dallo stesso Commissario. I progetti approvati sono trasmessi alla Centrale unica di committenza istituita dall'articolo 18 del decreto-legge, che provvede a espletare le relative procedure di gara.
  In tale contesto, per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 8, il quale prevede che, ai fini dell'erogazione diretta dei predetti contributi, il Commissario straordinario può essere autorizzato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a stipulare mutui di durata massima venticinquennale con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti e con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria. La disposizione specifica che i relativi oneri di ammortamento sono a carico del bilancio statale e che le rate di ammortamento sono pagate direttamente dallo Stato.
  L'articolo 17, ai commi 1 e 2 estende la fruizione del credito di imposta (cosiddetto Art-Bonus) introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2014 anche alle erogazioni liberali effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge:
   a favore del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei Comuni, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e ricompresi nell'allegato 1, anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, di cui all'articolo 9 del Codice dei beni culturali (decreto legislativo n. 42 del 2004);Pag. 187
   per il sostegno dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario, al fine di favorire gli interventi di restauro del patrimonio culturale nelle aree colpite da eventi calamitosi.

  In merito ricorda che, da ultimo, l'articolo 1, comma 318, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), ha reso strutturale il regime fiscale agevolato introdotto in via temporanea, sotto forma di credito d'imposta, dall'articolo 1 del predetto decreto-legge n. 83 del 2014, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo (cosiddetto Art-Bonus). A decorrere dal 2016 la misura del credito d'imposta è del 65 per cento.
  Ai sensi della disciplina in materia, per usufruire del credito di imposta, le predette erogazioni liberali devono essere effettuate in denaro e perseguire i seguenti scopi:
   interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
   il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (vale a dire i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali), nonché delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione;
   la realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

  Il credito d'imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Esso è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
  In base ai dati resi pubblici il 23 giugno 2016, l'ammontare delle erogazioni liberali che rientrano sotto il regime dell’Art-Bonus ha superato i 100 milioni di euro a partire dalla sua prima applicazione nel 2014.
  L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 17 specifica che per la realizzazione dei lavori su beni immobili di cui all'articolo 17, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2015, il quale prevede che le attività di riparazione o ricostruzione finanziate con risorse pubbliche delle chiese e degli edifici destinati alle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge n. 222 del 1985 (attività dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana) sono considerate lavori pubblici ai sensi e per gli effetti del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.
  Il comma 3 dell'articolo 17 quantifica gli oneri derivanti dall'articolo 17 in 0,8 milioni di euro per il 2018; 1,3 milioni di euro per il 2019; 1,8 milioni di euro per il 2020; 0,6 milioni di euro per il 2021; 0,13 milioni di euro per l'anno 2022. Ai predetti oneri si provvede ai sensi dell'articolo 52.
  L'articolo 17-bis, inserito nel corso dell'esame parlamentare, modifica l'articolo 100, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, relativamente alla deducibilità dalla base imponibile dell'IRES delle erogazioni liberali.
  In particolare la norma introduce una nuova fattispecie di erogazione liberale deducibile dall'IRES: le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato e dei comuni, per contributi volontari versati in seguito ad eventi sismici o calamitosi che hanno colpito l'ente in favore del quale si effettua il versamento.
  La disposizione prevede, inoltre, che il Ministro dell'economia e delle finanze, in seguito ad eventi sismici o calamitosi, con proprio decreto: Pag. 188
   individua gli enti beneficiari delle erogazioni liberali, secondo criteri che saranno stabiliti sentita la Conferenza unificata;
   determina le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario, a valere sulla somma allo scopo indicata;
   definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari;
   vigila sull'impiego delle erogazioni;
   comunica all'Agenzia delle entrate l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

  L'articolo 19 interviene a favore delle micro, piccole e medie imprese, comprese quelle del settore agroalimentare, ubicate nei territori dei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016, che hanno subito danni in conseguenza di tali eventi, stabilendo per esse priorità e gratuità nell'accesso al Fondo di garanzia per le PMI.
  In particolare si dispone che, per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, l'intervento del Fondo di garanzia per le PMI sia concesso, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, in favore delle micro, piccole e medie imprese, comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016, di cui all'articolo 1, che hanno subito danni in conseguenza di tali eventi.
  L'intervento è concesso per un importo massimo garantito per singola impresa di 2 milioni e cinquecentomila euro.
  Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento.
  Per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento.
  La disposizione richiama, infine, il rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
  L'articolo 24 dispone interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici, sotto forma di finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del cento per cento degli investimenti per il ripristino ed il riavvio di attività economiche e per sostenere la nascita e la realizzazione di nuove imprese e nuovi investimenti.
  In particolare, il comma 1 concede a micro, piccole e medie imprese, presenti nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, danneggiate dagli eventi sismici, finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 30 mila euro.
  I finanziamenti devono essere rimborsati in 10 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento.
  La norma finalizza l'intervento al ripristino ed al riavvio delle attività economiche già presenti nei territori dei Comuni interessati dal sisma di cui all'articolo 1 del decreto-legge.
  Il comma 2 concede inoltre a micro, piccole e medie imprese finanziamenti agevolati, a tasso zero, a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 600 mila euro, finalizzati a sostenere la nascita e la realizzazione di nuove imprese e nuovi investimenti nei territori dei Comuni interessati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nei settori della trasformazione di prodotti agricoli, dell'artigianato, dell'industria, dei servizi alle persone, del commercio e del turismo.
  Il rimborso dei finanziamenti è previsto in 8 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento.
  Ai sensi del comma 3, i finanziamenti di cui al comma 1 e al comma 2 sono concessi per l'anno 2016, nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro, utilizzando a tal fine le risorse disponibili sulla contabilità speciale del Fondo per la crescita sostenibile, di cui al decreto-legge Pag. 189n. 83 del 2012 (il quale, all'articolo 23, ha ridenominato il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica istituito dall'articolo 14 della legge n. 46 del 1982, in «Fondo per la crescita sostenibile», anch'esso a carattere rotativo, facendovi confluire una serie di risorse stanziate da interventi autorizzativi di spesa, contestualmente abrogati).
  Il predetto Fondo è destinato al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo ad una serie di finalità:
   la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;
   il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma;
   la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

  Il comma 4 dispone che alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sentito il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
  L'articolo 30, recante disposizioni in materia di legalità e trasparenza, ai commi da 1 a 4 istituisce nell'ambito del Ministero dell'interno una Struttura di missione, preposta al coordinamento delle attività volte alla prevenzione ed al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nei lavori di ricostruzione post-terremoto.
  Il comma 5 istituisce inoltre un Gruppo interforze centrale per l'emergenza e la ricostruzione nell'Italia centrale.
  I commi da 6 a 15 disciplinano l'Anagrafe antimafia degli esecutori, istituita al fine di garantire che gli operatori economici che intendono partecipare agli interventi di ricostruzione non siano soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, oltre a introdurre specifiche disposizioni disciplinanti i contratti di ricostruzione, tra le quali l'obbligo di apposizione, a pena di nullità, della clausola automatica di risoluzione e l'immodificabilità soggettiva del contraente.
  In tale ambito, per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione Finanze, segnala il comma 13, il quale reca disposizioni in materia di tracciamento dei pagamenti e monitoraggio finanziario.
  La disposizione estende innanzitutto l'applicazione delle disposizioni in materia di tracciamento dei pagamenti di cui agli articoli 3 e 6 della legge n. 136 del 2010 ai contratti, subappalti e subcontratti relativi agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, di cui al decreto-legge.
  Inoltre, si dispone che, per la realizzazione di interventi pubblici di particolare rilievo, il comitato di cui all'articolo 203 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (si tratta del Comitato di coordinamento istituito, presso il Ministero dell'interno, per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa) propone al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di deliberare la sottoposizione di tali interventi alle disposizioni in materia di monitoraggio finanziario, di cui all'articolo 36 del decreto-legge n. 90 del 2014.
  L'ultimo periodo del comma 13 prevede che la competenza all'applicazione delle eventuali sanzioni spetti sempre al prefetto responsabile della Struttura, in deroga all'articolo 6 della citata legge n. 136 del 2010, che attribuisce la competenza al Pag. 190prefetto della provincia dove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.
  L'articolo 31 contiene una serie di disposizioni in merito alla ricostruzione privata.
  In particolare, per quanto riguarda gli ambiti di interesse della Commissione Finanze, il comma 1 introduce l'obbligo di inserire, nei contratti stipulati tra privati per le opere di ricostruzione, la cosiddetta clausola di tracciabilità finanziaria.
  In base a quanto previsto dallo stesso comma 1, la clausola dovrà essere appositamente sottoscritta secondo quanto previsto dall'articolo 1341 del Codice civile.
  A tale proposito ricorda che l'articolo 1341 del Codice civile, che disciplina le condizioni generali del contratto, prevede che non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.
  Attraverso l'introduzione della predetta clausola l'appaltatore assume una serie di obblighi, tra cui quelli contenuti nella legge n. 136 del 2010 (cosiddetta normativa antimafia). L'appaltatore dovrà inoltre comunicare all'apposita Struttura di missione, istituita presso il Ministero dell'interno dall'articolo 30 del decreto-legge, la presenza di eventuali inottemperanze da parte dei propri subappaltatori o subaffidatari per quanto concerne gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
  In merito evidenzia come l'articolo 3 della legge n. 136 del 2010, relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari, abbia previsto, al fine di prevenire infiltrazioni criminali, che gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, inoltre, devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
  Il comma 2 precisa che l'obbligo di tracciabilità finanziaria consiste nell'utilizzo di istituti bancari o di Poste italiane S.p.A. per il pagamento degli incarichi di progettazione e direzione lavori. Per quanto concerne il mancato rispetto dell'obbligo di tracciabilità finanziaria, è previsto, come meccanismo sanzionatorio, la perdita totale del contributo statale erogato per la ricostruzione dell'immobile in questione.
  Il comma 3 prevede la revoca parziale del contributo qualora, invece, vi sia un inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dall'articolo 6, comma 2, della normativa antimafia (legge n. 136 del 2010).
  Il comma 4 stabilisce che il contratto è risolto di diritto qualora l'inadempimento dell'obbligo di tracciabilità finanziaria sia consistito nel mancato utilizzo di istituti bancari o di Poste italiane S.p.A. per i pagamenti in questione. Per quanto riguarda gli operatori economici coinvolti, lo stesso comma 4 prevede la sospensione dell'operatore, per un periodo non superiore a sei mesi, dall'iscrizione nell'Anagrafe antimafia degli esecutori. Si tratta dell'Anagrafe tenuta dall'apposita Struttura di missione, istituita dall'articolo 30 del decreto-legge. La competenza dei relativi provvedimenti sospensivi viene affidata al prefetto responsabile della Struttura di missione.
  Ulteriori disposizioni dell'articolo 31 fissano una serie di obblighi per gli operatori economici interessati ed individuano i casi in cui è possibile ricorrere al subappalto dei lavori.Pag. 191
  Il comma 5 prevede che in tutti i contratti e subcontratti volti alla ricostruzione debba essere apposta una clausola risolutiva espressa del contratto stesso nel caso in cui l'operatore economico incorra nella sospensione dell'iscrizione dall'Anagrafe antimafia degli esecutori. La norma specifica che il mancato inserimento di tale clausola determina la nullità del contratto.
  Il comma 6 individua le condizioni in cui è possibile subappaltare dei lavori. Viene precisato, infatti, che il subappalto deve riguardare delle lavorazioni speciali e che tali lavori devono essere autorizzati dal committente nel rispetto della normativa vigente. La possibilità di ricorrere al subappalto, inoltre, deve essere esplicitamente indicata nel contratto, che dovrà identificare anche i subappaltatori. Questi ultimi dovranno, a loro volta, essere iscritti nell'Anagrafe antimafia tenuta presso la Struttura di missione.
  Il comma 7 conferisce agli amministratori di condominio e ai rappresentanti legali dei consorzi obbligatori la qualifica di incaricato di pubblico servizio per lo svolgimento delle prestazioni professionali e l'adozione dei provvedimenti volti a consentire la riparazione e la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 del decreto-legge.
  L'articolo 36-ter, prevede, fino al 31 dicembre 2017, il divieto di installazione, nei Comuni colpiti dal sisma di cui agli allegati 1 e 2, di apparecchi e congegni idonei per il gioco lecito con e senza vincite in denaro, di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 110 del Testo unico delle legge di pubblica sicurezza (TULPS) di cui al regio decreto n. 773 del 1931.
  In merito ricorda che i citati commi 6 e 7 dell'articolo 110 del TULPS disciplinano gli apparecchi idonei al gioco lecito rispettivamente con vincite in denaro e senza vincita in denaro.
  Più nel dettaglio il comma 6 citato individua le caratteristiche di due tipologie di apparecchi idonei per il gioco lecito con vincite in denaro: le cosiddette slot machine (indicate dalla lettera a) e le videolottery (indicate dalla lettera b).
  Il comma 7 dell'articolo 110 TULPS considera invece gli apparecchi e congegni per il gioco lecito senza vincita in denaro.
  L'articolo 31 detta disposizioni in materia di rimborsi in favore dei datori di lavoro per l'impiego di lavoratori che prestino attività di volontariato per la protezione civile.
  In merito ricorda che il decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 2001 (regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile) prevede all'articolo 10 che l'Agenzia di protezione civile provveda (nei limiti delle disponibilità di bilancio) ad effettuare i rimborsi ai datori di lavoro, nonché alle organizzazioni di volontariato, per le spese sostenute in occasione di attività e di interventi preventivamente autorizzati.
  L'articolo 9 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica specifica che ai volontari aderenti ad organizzazioni di volontariato impiegati in attività di soccorso ed assistenza sono garantiti (entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti) nel periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire (periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno: termini raddoppiabili in occasione di uno stato di emergenza nazionale): il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato; il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato; la copertura assicurativa.
  Quanto ai datori di lavoro, pubblici o privati, dei volontari, che ne facciano richiesta, l'articolo 9, comma 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 194 prevede che essi sono rimborsati per l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario.
  In tale contesto il comma 1 dell'articolo 31 prevede che, in alternativa all'erogazione dell'equivalente da parte della pubblica Pag. 192amministrazione, il datore di lavoro possa fruire di un credito di imposta innanzi all'impiego di volontariato civile nell'emergenza innescata dagli eventi sismici susseguitisi dal 24 agosto 2016.
  Il credito di imposta è riconosciuto per gli importi effettivamente spettanti, determinati con apposita istruttoria tecnica presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio.
  Ai sensi del comma 2 il predetto credito d'imposta è esclusivamente utilizzabile in compensazione (da effettuarsi dunque entro la data di presentazione della dichiarazione successiva) ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997 (il cui articolo 17 disciplina il versamento unitario di e contributi e la compensazione).
  Il credito d'imposta è cedibile a intermediari (bancari, finanziari o assicurativi), previa «adeguata» dimostrazione dell'effettività del diritto al credito.
  A loro volta, gli intermediari cessionari possono utilizzare il credito esclusivamente in compensazione (rispetto a debiti tributari o contributivi). Essi devono previamente comunicare l'avvenuta cessione (per loro, acquisizione) del credito d'imposta al dipartimento per la protezione civile, nonché presentare presso l'Agenzia delle entrate il modello F24 solo in via informatica – pena il mancato riconoscimento del credito.
  Il comma 3 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro dell'economie e finanze, la determinazione delle modalità applicative, incluse le modalità per il versamento periodico, da parte del Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio, delle somme corrispondenti ai crediti d'imposta, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
  L'articolo 41 consente la cessione a titolo definitivo agli enti territoriali di beni mobili di proprietà delle Amministrazioni statali che siano stati già assegnati a regioni o ad enti locali e siano stati impiegati per la realizzazione di interventi connessi con gli eventi sismici di cui all'articolo 1 del decreto-legge.
  La disposizione prevede che la cessione sia a titolo non oneroso e possa avere luogo per i beni mobili che non siano più utilizzabili per le esigenze funzionali delle amministrazioni statali o che siano stati riconosciuti fuori uso per cause tecniche. Essa è ulteriormente subordinata al parere di una Commissione ad hoc, istituita dal titolare del centro di responsabilità dell'Amministrazione cedente senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  Una volta acquisito il parere della Commissione, la cessione è disposta dal medesimo titolare del centro di responsabilità dell'Amministrazione cedente, con proprio provvedimento.
  La disposizione specifica che la norma si applica altresì agli eventi calamitosi per i quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, venga dichiarato lo stato di emergenza.
  L'articolo 46 interviene, per le imprese insediate nel territorio colpito dal sisma sulla disciplina, in caso di perdite relative all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2016.
  In particolare la disposizione stabilisce che le perdite relative all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2016 non rilevano, nell'esercizio nel quale si realizzano e nei quattro esercizi successivi, ai fini dell'applicazione delle norme che prevedono:
   la convocazione dell'assemblea per gli opportuni provvedimenti in caso di riduzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite; la normativa del codice civile stabilisce che se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, il capitale deve essere ridotto in proporzione delle perdite accertate (si tratta dell'articolo 2446 per le società per azioni e dell'articolo 2482-bis per le società a responsabilità limitata);
   la convocazione immediata dell'assemblea in caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale (per le società per azioni: 50 mila euro; per le società a responsabilità limitata: 10 mila Pag. 193euro): in tal caso la normativa del codice civile stabilisce che deve essere deliberata la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo o la trasformazione della società (si tratta dell'articolo 2447 per le società per azioni e dell'articolo 2482-ter per le società a responsabilità limitata);
   fatto salvo quanto previsto dalle norme del codice civile appena richiamate, lo scioglimento delle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa per le cause stabilite dagli articoli 2484 e 2545-duodecies (decorso del termine, conseguimento dell'oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'assemblea, riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli citati, ipotesi previste in caso di liquidazione e recesso del socio, deliberazione dell'assemblea e per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto).

  L'articolo 47 dispone, al comma 1, l'esclusione dalla base imponibile, ai fini IRPEF, IRES e IRAP, dei contributi, indennizzi e risarcimenti connessi agli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli allegati 1 e 2, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, a favore dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) che hanno sede o unità locali nei territori interessati dal sisma.
  Il comma 2 prevede che la detassazione si applica a favore dei soggetti che svolgono attività economica nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.
  A tale ultimo riguardo ricorda che l'articolo 108 del TFUE attribuisce alla Commissione un ruolo di controllo sui regimi di aiuti esistenti presso gli Stati membri nonché di verifica dei progetti di nuovi aiuti o di modifica degli aiuti esistenti: in particolare, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti devono essere comunicati alla Commissione, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni. Allorché riscontri un'incompatibilità dell'aiuto, essa può adottare una decisione con cui viene ordinato allo Stato di sopprimere o modificare la misura. Nel caso in cui lo Stato non si conformi alla decisione, la Commissione ha la possibilità di adire direttamente la Corte di giustizia senza attivare la procedura pre-contenziosa di infrazione. Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, un aiuto è ritenuto compatibile con il mercato interno se è destinato a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali.
  L'articolo 48 prevede la sospensione fino al 31 dicembre 2016 dei termini per una serie di adempimenti, molti di carattere tributario o finanziario, a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016. In tale ambito attengono prevalentemente ai profili di competenza della Commissione i commi 1, 1-bis, 1-ter, 3, 5, 7, 10, 10-bis, 11, 12, 15, 16 e 17.
  Più in dettaglio, il comma 1 elenca una serie di adempimenti i cui termini sono sospesi fino al 31 dicembre 2016 nei comuni colpiti dal sisma elencati nell'allegato 1 e nell'allegato 2 (sisma del 26 e del 30 ottobre 2016). Tale norma si aggiunge a quanto previsto dal decreto ministeriale del 1o settembre 2016, il quale ha disposto la sospensione dei termini tributari a favore dei contribuenti che alla data del 24 agosto 2016 avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dal sisma.
  La norma dispone, inoltre, che la mancata effettuazione e il mancato riversamento delle ritenute da parte dei sostituti di imposta, a partire dal 24 agosto 2016 e fino alla data di entrata in vigore del decreto in esame, devono essere regolarizzati entro il 31 maggio 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi.
  In merito ricorda che il decreto ministeriale 1o settembre 2016 ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti Pag. 194della riscossione, nonché dagli atti di accertamento esecutivi, scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre 2016. È escluso il rimborso di quanto già versato. La sospensione non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. Gli adempimenti e i versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il 20 dicembre 2016.
  Al riguardo evidenzia come il successivo comma 10 dell'articolo 48 abbia prorogato tale termine al 30 settembre 2017.
  I termini e i versamenti sospesi fino al 31 dicembre 2016 dal comma 1 sono i seguenti:
   a) i versamenti riferiti al finanziamento delle camere di commercio (articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580);
   b) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e delle Regioni;
   c) il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli;
   d) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;
   e) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato e degli enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;
   f) le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purché entro il 31 maggio 2017, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce al repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA), il modello unico di dichiarazione per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale, nonché la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa;
   g) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del Testo unico bancario (TUB) e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi. Dal lato delle banche viene previsto che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrono alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Sono sospesi, inoltre, i pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale;
   h) il pagamento delle rate relative alle provvidenze erogate per lo sviluppo della proprietà coltivatrice, ai sensi della legge n. 817 del 1971;
   i) il pagamento delle prestazioni e degli accertamenti che sono effettuati dai servizi veterinari del sistema sanitario nazionale a carico dei residenti o titolari di attività zootecniche e del settore alimentare coinvolti negli eventi del sisma;
   l) i termini relativi agli adempimenti e versamenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati da professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale operanti nei comuni colpiti per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, Pag. 195nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.

  Il comma 1-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede che i sostituti d'imposta, ovunque fiscalmente domiciliati nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, a richiesta degli interessati, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal lo gennaio 2017 e fino al 30 settembre 2017 (cosiddetta busta pesante); la sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi mediante ritenuta alla fonte si applica per le ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato.
  Il comma 1-ter, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede che nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto la possibilità di non operare le ritenute alla fonte riguarda i singoli soggetti danneggiati.
  Il comma 3 esclude dalla base imponibile dei redditi di lavoro dipendente, fino al 31 dicembre 2016, i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere, concessi sia da parte dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni colpiti dal sisma elencati negli allegati 1 e 2, sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti Comuni.
  Il comma 5 stabilisce che gli effetti del terremoto che ha colpito i residenti sono da considerarsi causa di forza maggiore ai fini della disciplina dell'inadempimento delle obbligazioni (di cui all'articolo 1218 del codice civile), anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.
  Pertanto è esclusa la responsabilità del debitore, residente nei comuni colpiti, per l'inadempimento o il ritardo delle sue obbligazioni, inclusi i contratti stipulati con le banche.
  In merito ricorda che l'articolo 1218 del codice civile disciplina la responsabilità contrattuale, prevedendo che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
  La Centrale dei rischi (CR) è un sistema informativo sull'indebitamento della clientela verso le banche e le società finanziarie (intermediari). Gli intermediari comunicano mensilmente alla Banca d'Italia il totale dei crediti verso i propri clienti: i crediti pari o superiori a 30.000 euro e i crediti in sofferenza di qualunque importo. La Banca d'Italia fornisce mensilmente agli intermediari le informazioni sul debito totale verso il sistema creditizio di ciascun cliente segnalato.
  Il comma 7 esenta dal pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei comuni colpiti dal sisma di cui all'articolo 1.
  Il comma 10 proroga dal 16 dicembre 2016 al 30 settembre 2017 il termine finale della finestra temporale che riguarda la sospensione degli adempimenti e i versamenti prevista dal decreto ministeriale 1o settembre 2016.
  Ricorda, infatti, che il decreto ministeriale 1o settembre 2016 ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti di accertamento esecutivi, scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre 2016. La sospensione non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta.
  In merito evidenzia come il testo iniziale del decreto-legge prevedesse la proroga del termine del 20 dicembre previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto ministeriale 1o settembre 2016, il quale fissa appunto al 20 dicembre il termine entro il quale devono essere effettuati, in unica Pag. 196soluzione, gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione. Nel corso dell'esame al Senato è stato corretto tale riferimento, prevedendosi che il termine prorogato al 30 settembre 2017 è quello del 16 dicembre 2016, ovvero il termine finale del periodo in cui sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari previsto dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto ministeriale 1o settembre 2016, il quale inizia il 24 agosto 2016. Pertanto tale sospensione, a seguito della modifica apportata dal comma 10 dell'articolo 48, si estende dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017.
  La norma del comma 10 specifica inoltre che non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.
  Il comma 10-bis prevede inoltre che la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto ministeriale 1o settembre 2016 si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei Comuni indicati nell'allegato 1, non ricompresi nell'allegato al predetto decreto ministeriale, e nell'allegato 2 a decorrere dal 26 ottobre 2016. Anche in questo caso la disposizione precisa che non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.
  Il comma 11 stabilisce che la ripresa della riscossione dei tributi sospesi fino al 30 settembre 2017 avviene con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, con le modalità previste dall'articolo 9, comma 2-bis, della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), come modificato dal comma 15, il quale ha disciplinato i limiti delle risorse preordinate allo scopo.
  Il comma 12 prevede che gli adempimenti tributari diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione stabilita dal decreto ministeriale 1o settembre 2016, come integrato dai commi 10 e 10-bis, sono effettuati entro il mese di ottobre 2017.
  Il comma 15 modifica l'articolo 9 dello Statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000), chiarendo che la ripresa dei versamenti dei tributi sospesi avviene con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che definisce le modalità e i termini della ripresa della riscossione dei tributi sospesi, anche mediante rateizzazione fini ad un massimo di diciotto rate mensili, tenendo anche conto della durata del periodo di sospensione, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal fondo rotativo per far fronte alle esigenze che derivano dal differimento di riscossione a seguito di eventi calamitosi (previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con una dotazione di 5 milioni). I versamenti dei tributi oggetto di sospensione sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al predetto fondo.
  Il comma 16 esclude dalla base imponibile a fini IRPEF e IRES i redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero (ubicati nelle zone colpite dal sisma di cui all'articolo 1), comunque adottate entro il 28 febbraio 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2017.
  Gli stessi immobili sono inoltre esenti dall'IMU e dalla TASI a partire dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità, comunque non oltre il 31 dicembre 2020.
  Per usufruire delle esenzioni previste dal comma 16 il contribuente può dichiarare, entro il 28 febbraio 2017, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verificazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.
  Il comma 17 proroga fino al 31 dicembre 2016 i termini riferiti ai rapporti interbancari, scadenti fra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore del decreto-legge ovvero la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 205 del 2016, per le banche e per le loro dipendenze insediate nei territori colpiti dal sisma elencati negli allegati 1 e 2. La proroga comprende anche gli atti o le operazioni da compiersi su altra piazza.
  Per quanto concerne le altre norme dell'articolo 48 non attinenti agli ambiti di Pag. 197competenza della Commissione Finanze, il comma 2 prevede la sospensione dei termini di pagamento delle fatture relative alle utenze localizzate nei comuni colpiti dal sisma, come individuati negli allegati 1 e 2, per un periodo massimo di 6 mesi a decorrere dal 24 agosto 2016 (a decorrere dal 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2).
  In particolare, demanda all'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico (AEEGSI), con propri provvedimenti:
   di introdurre, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonché per i settori delle assicurazioni, della telefonia e della radiotelevisione pubblica (settori aggiunti nel corso dell'esame al Senato), norme per la sospensione temporanea dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero;
   di disciplinare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi, e di introdurre agevolazioni anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei comuni interessati;
   di individuare, contestualmente, anche le modalità per la copertura dell'onere derivante da tali agevolazioni, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

  Il comma 4 prevede che le sanzioni amministrative per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro, in scadenza nel periodo tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2016, non si applicano nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 24 agosto 2016, ovvero del 26 ottobre 2016, risiedevano o avevano sede legale o operativa nei comuni colpiti dal sisma di cui rispettivamente agli allegati 1 e 2.
  Il comma 6 differisce al 1o marzo 2017 gli adempimenti specifici delle imprese agricole connessi a scadenze di registrazione in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali in materia di benessere animale, identificazione e registrazione degli animali, registrazioni e comunicazione degli eventi in stalla nonché registrazioni dell'impiego del farmaco che ricadono nell'arco temporale interessato dagli eventi sismici, con eccezione degli animali soggetti a movimentazioni.
  Il comma 8 prevede che le aziende agricole ricadenti nei comuni colpiti dal sisma, elencati negli allegati 1 e 2, mantengono, per l'anno di domanda 2016, il diritto agli aiuti connessi alla politica agricola comune 2014 – 2020 anche nelle ipotesi di mancato adempimento degli obblighi e degli impegni previsti. La norma richiama l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione, il quale riconosce il diritto all'aiuto qualora il beneficiario non abbia potuto adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali.
  Il comma 9 prevede che le aziende che producono con metodo biologico situate nei comuni colpiti, elencati negli allegati 1e 2, sono autorizzate dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria ad usufruire, per un periodo di tempo non superiore ad un anno, delle deroghe alla normativa in materia di produzione biologica e di etichettatura dei prodotti biologici, previste dall'articolo 47 del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008, nei casi di circostanze calamitose.
  Al fine di informare la Commissione europea sulle deroghe concesse, entro un mese dal rilascio delle stesse, le Regioni citate comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'elenco delle aziende oggetto di deroga.
  Il comma 13 dispone la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 Pag. 198nei comuni colpiti dal sisma elencati nell'allegato 1 e nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017 nei comuni elencati nell'allegato 2. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.
  Tali adempimenti e pagamenti sono effettuati entro il 30 ottobre 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2017.
  La copertura finanziaria della sospensione, corrispondente a oneri che vengono «valutati» in misura pari a 97,835 milioni di euro per il 2016 (originariamente 37,035 milioni) e a 344,53 milioni di euro per il 2017 (originariamente 65,130 milioni), viene posta a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione (di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008) rifinanziato ai sensi dell'articolo 52 di 228,3 milioni di euro per l'anno 2018 e di 19 milioni di euro per l'anno 2019.
  Il comma 13-bis dispone che alle richieste di anticipazione della posizione individuale maturata presso forme pensionistiche complementari avanzate (cosiddetto «anticipo sulla pensione»), per determinate finalità previste dall'articolo 11, comma 7, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 252 del 2005 (acquisto documentato della prima casa di abitazione per sé o per i figli, interventi documentati di manutenzione e di ristrutturazione relativamente alla prima casa di abitazione o ulteriori esigenze degli aderenti), da soggetti residenti nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, si applichi in via transitoria (per un periodo di tre anni a decorrere dal 24 agosto 2016) la disciplina (di cui all'articolo 11, comma 7, lettera a), del richiamato decreto legislativo n. 252 del 2005) secondo cui la suddetta anticipazione può essere richiesta in qualsiasi momento a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare (secondo le modalità stabilite dagli statuti e dai regolamenti di ciascuna specifica forma pensionistica complementare).
  Il comma 14 dispone che la mancata applicazione delle sanzioni amministrative per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro, in scadenza nel periodo tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2016 (prevista dal comma 4 dell'articolo 48), e la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi e dei premi (di cui al comma 13 dell'articolo 48) si applicano anche nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 24 agosto 2016, ovvero del 26 ottobre 2016, erano assistiti da professionisti operanti nei comuni di cui rispettivamente agli allegati 1 e 2.
  Il comma 18 sospende fino al 30 giugno 2017 il termine entro il quale le società sportive dilettantistiche devono dotarsi di defibrillatori semiautomatici, al fine di consentire nei comuni colpiti dal sisma elencati negli allegati 1 e 2 il completamento delle attività di formazione degli operatori del settore dilettantistico circa il corretto utilizzo dei defibrillatori semiautomatici.
  L'articolo 49, ai commi da 1 a 7 sospende fino al 31 maggio 2017 i processi civili, penali e amministrativi, nonché quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data 24 agosto 2016 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 ed individuati dall'Allegato n. 1.
  Il comma 9-bis sospende sino al 31 luglio 2017 i processi di cui ai commi 1 e 6, pendenti alla data degli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016 presso gli uffici giudiziari aventi sede nel Comune di Camerino. Analoga sospensione è prevista con riguardo ai termini per il compimento di atti del procedimento da svolgersi presso tali uffici.
  Il comma 9-ter prevede che le disposizioni sul rinvio d'ufficio delle udienze civili e amministrative (di cui al comma 3) e del processo penale (di cui al comma 7), nonché quelle recanti la sospensione di Pag. 199numerosi termini sostanziali e processuali (di cui ai commi 4, 5 e 7) trovino applicazione con riguardo ai Comuni colpiti dagli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016 (indicati nell'allegato 2), a decorrere da tali date e sino al 31 luglio 2017.
  In tale contesto, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 5, il quale sospende, dal 24 agosto 2016 al 31 maggio 2017, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel medesimo periodo, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, nei confronti degli stessi soggetti che, al 24 agosto 2016, risiedevano, avevano sede operativa o lavoravano nei comuni terremotati. La norma specifica che tale sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà di rinunciarvi espressamente da parte degli interessati.
  Per quel che concerne invece le altre disposizioni del decreto-legge non attinenti ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del decreto-legge, che include non solo i comuni elencati negli allegati 1 e 2, ma anche altri comuni in cui si siano verificati danni causati dagli eventi sismici diversi da quelli indicati negli allegati, qualora venga dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia. L'articolo 1 fissa inoltre al 31 dicembre 2018 il termine della gestione straordinaria disciplinata dal decreto-legge e individua gli organi deputati alla medesima gestione (Commissario straordinario, vice-commissari, cabina di coordinamento della ricostruzione, nonché comitati istituzionali in ognuna delle regioni colpite).
  L'articolo 2 disciplina le funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari. Quanto alle competenze del Commissario, viene previsto che provveda anche a mezzo di ordinanze.
  L'articolo 3 prevede l'istituzione, in ognuna delle Regioni colpite dagli eventi sismici, di «uffici speciali per la ricostruzione», presso i quali è costituito uno sportello unico per le attività produttive (SUAP) unitario per tutti i Comuni coinvolti. Lo stesso articolo disciplina le funzioni, l'articolazione territoriale e il personale degli uffici speciali, consentendo, tra l'altro, assunzioni in deroga ai vincoli vigenti.
  L'articolo 4 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2016, per l'attuazione degli interventi di immediata necessità previsti dal decreto-legge in esame. Ulteriori disposizioni disciplinano l'utilizzo delle erogazioni liberali a favore del sisma e la loro detraibilità/deducibilità ai fini fiscali.
  L'articolo 4-bis disciplina la procedura per l'individuazione delle aree da destinare all'insediamento di container, nonché per la stipula dei contratti per la fornitura, il noleggio e la disponibilità dei container medesimi. Specifiche disposizioni riguardano l'acquisizione dei moduli per le esigenze abitative rurali e il fabbisogno di tecnostrutture per stalle e fienili.
  L'articolo 6 disciplina le tipologie di danni agli edifici e, per ognuna di queste, gli interventi di ricostruzione e recupero ammessi a contributo. La misura del contributo è generalmente riconosciuta nella percentuale del 100 per cento, tranne in alcuni casi relativi alle unità immobiliari ubicate nei comuni non inclusi negli allegati 1 e 2 (diverse dall'abitazione principale e da quelle concesse, in locazione, comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa) per i quali la percentuale riconoscibile non supera il 50 per cento. La percentuale rimane invece pari al 100 per cento qualora gli immobili siano ricompresi all'interno di centri storici e borghi caratteristici.
  L'articolo 7 individua le finalità dei contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, in base ai danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione Pag. 200sismica 1, 2, e 3 e nel caso in cui ricorrano le condizioni per la concessione del beneficio.
  L'articolo 8 prevede una procedura specifica, anche in deroga alla normativa vigente, per l'avvio di interventi di immediata riparazione, a favore degli edifici che hanno riportato danni lievi, al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro.
  L'articolo 9 disciplina la concessione di contributi ai privati residenti nei Comuni interessati dagli eventi sismici per i beni mobili danneggiati.
  L'articolo 10 esclude le unità immobiliari collabenti, fatiscenti ovvero inagibili, non utilizzabili a fini residenziali o produttivi nei Comuni interessati dagli eventi sismici, dalla possibilità di accedere ai contributi per la ricostruzione.
  L'articolo 11 disciplina l'attuazione degli interventi di ricostruzione o ripristino dei centri storici e dei centri e nuclei urbani e rurali, attraverso la predisposizione di una pianificazione urbanistica delle zone perimetrate e l'adozione di strumenti urbanistici attuativi, che innovano gli strumenti urbanistici vigenti e, se includono beni paesaggistici, sono considerati piani paesaggistici.
  L'articolo 12 disciplina la procedura per la concessione e per l'erogazione dei contributi, mentre l'articolo 13 demanda a successivi provvedimenti commissariali la definizione delle istanze per il riconoscimento dei contributi per interventi riguardanti immobili, già danneggiati a seguito degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il 6 aprile 2009. È prevista invece l'applicazione delle modalità e condizioni previste dal decreto-legge nel caso di interventi su immobili, danneggiati o inagibili a seguito degli eventi sismici del 1997 e del 1998, che abbiano subito ulteriori danni a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016.
  L'articolo 14-bis stabilisce che le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria effettuino sui presìdi ospedalieri, nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, verifiche di tenuta sismica e stime del fabbisogno finanziario necessario al miglioramento sismico delle strutture, demandando ad una ordinanza di protezione civile l'adozione dei necessari interventi.
  L'articolo 15 individua i soggetti attuatori per gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico, nonché ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali.
  L'articolo 15-bis disciplina le procedure per l'affidamento e l'attuazione di interventi urgenti sul patrimonio culturale (compresi gli interventi per la messa in sicurezza o di demolizione) e di ricostruzione del patrimonio culturale danneggiato in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Sono altresì previste disposizioni per il potenziamento dell'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dagli eventi sismici.
  L'articolo 15-ter attribuisce ad Anas S.p.A., in qualità di soggetto attuatore della protezione civile, il compito di provvedere agli interventi di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale, danneggiate dagli eventi sismici.
  L'articolo 16 prevede l'istituzione della Conferenza permanente, con funzioni di direzione, coordinamento e decisione in ordine agli interventi di ricostruzione, e di una Commissione paritetica per ciascuna regione interessata dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e da quelli successivi, con funzioni consultive in relazione alla progettazione dei predetti interventi.
  L'articolo 18 prevede che i soggetti attuatori, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono di una centrale unica di committenza, che è individuata nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
  L'articolo 18-bis, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative nell'anno scolastico 2016/2017, prevede deroghe alla normativa vigente in materia di parametri minimi e massimi per la formazione delle classi, Pag. 201istituzione di ulteriori posti nell'organico del personale docente e ATA, spostamento di docenti tra le sedi scolastiche, conferimento di supplenze.
  L'articolo 20 prevede agevolazioni a favore delle imprese danneggiate ubicate nei territori interessati dagli eventi sismici, incluse le imprese agricole. A tal fine, una quota di risorse, pari a complessivi 35 milioni di euro, è trasferita dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate alle contabilità speciali dei Presidenti delle regioni interessate, in qualità di vice commissari.
  L'articolo 21 reca una serie di disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche, tra l'altro, al fine di autorizzare la spesa di 10 milioni di euro per il 2016 per il finanziamento di misure di sostegno rivolte ai produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari interessati alla stipula di accordi misti volontari, nonché a prevedere contributi per il sostegno dei settori del latte, della carne bovina e dei settori ovicaprino e suinicolo.
  L'articolo 22 attribuisce al Commissario straordinario il compito di predisporre un programma per la promozione e il rilancio del turismo nei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1.
  L'articolo 23 contiene una serie di misure per assicurare la ripresa e lo sviluppo delle attività economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori nei territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici.
  L'articolo 25 dispone l'applicazione del regime di aiuto per le aree industriali in crisi ai territori dei Comuni interessati dagli eventi sismici, al fine di sostenere nuovi investimenti produttivi e percorsi di sviluppo economico sostenibile.
  L'articolo 26 esclude, per l'esercizio finanziario 2016, l'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e l'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini da alcuni vincoli di spesa previsti dalla legislazione vigente.
  L'articolo 27 disciplina l'approvazione di un programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare nei comuni ricompresi negli allegati 1 e 2 al decreto-legge in esame, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario, nonché agli acquedotti.
  L'articolo 28 reca un'articolata serie di disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici, affidando inoltre al Commissario straordinario il compito di predisporre e approvare il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione oggetto del decreto-legge.
  L'articolo 28-bis reca misure per incentivare il recupero dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione svolte a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
  L'articolo 29 stabilisce, fino al 31 dicembre 2018, la non applicazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione delle terre e rocce da scavo, in relazione alla finalità indicata di garantire l'attività di ricostruzione privata e pubblica.
  L'articolo 32 attribuisce al Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) una serie di compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione degli interventi di ricostruzione pubblica.
  L'articolo 33 prevede che i provvedimenti di natura regolatoria e organizzativa (non già gestionale) adottati dal Commissario straordinario siano sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti.
  L'articolo 34 prevede che gli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori di ricostruzione possano essere conferiti dai privati esclusivamente a professionisti iscritti in un apposito elenco speciale, in cui possono essere iscritti solo i professionisti in regola con il DURC e in possesso di ulteriori requisiti che saranno individuati dallo stesso Commissario straordinario. L'articolo disciplina, inoltre, le incompatibilità del direttore dei lavori, escludendo che questi possa essere legato all'impresa affidataria dei lavori da rapporti Pag. 202professionali o di collaborazione, anche pregressi (ultimi 3 anni), oltre che da rapporti di parentela con i titolari dell'impresa stessa.
  L'articolo 35 definisce gli obblighi, inerenti alla tutela dei lavoratori ed alla contribuzione previdenziale, al cui rispetto è subordinato il riconoscimento, in tutto o in parte, del contributo o del corrispettivo per l'esecuzione di lavori sugli immobili, pubblici o privati, danneggiati dagli eventi sismici, ovvero di lavori di ricostruzione di immobili (pubblici o privati) distrutti dai medesimi eventi.
  L'articolo 36 reca disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti, prevedendo la pubblicazione di una serie di atti del Commissario straordinario sul relativo sito istituzionale.
  L'articolo 36-bis prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tramite l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), provveda alle attività informative riguardanti le misure di sostegno recate dal decreto-legge.
  L'articolo 37 autorizza un differimento dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni coinvolte nella gestione di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
  L'articolo 39 reca uno stanziamento massimo pari a 6 milioni di euro, per il 2016, finalizzato a garantire la continuità nella gestione del rischio meteo-idrologico ed idraulico nelle aree di accoglienza e negli insediamenti provvisori. Con le medesime finalità, ulteriori disposizioni sono dettate per il completamento del piano radar nazionale.
  L'articolo 40 dispone il riutilizzo delle risorse residue ricevute dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea per le esigenze connesse con gli eventi sismici di cui all'articolo 1, al fine di consentire la realizzazione di attività di previsione e prevenzione non strutturale dei rischi e di pianificazione e preparazione alla gestione dell'emergenza.
  L'articolo 42 stabilisce disposizioni per il coordinamento con le attività e gli interventi attivati nella fase di prima emergenza, attribuendo al Capo del Dipartimento della protezione civile, in raccordo con il commissario straordinario, la determinazione di modalità e tempi per favorire e regolare il subentro, senza soluzione di continuità, delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle attività già avviate in prima emergenza.
  L'articolo 43, oltre a fare salve disposizioni e provvedimenti adottati per assicurare assistenza alle popolazioni residenti, demanda a provvedimenti commissariali la definizione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi e consente che la durata dei contratti di locazione possa essere concordata tra le parti anche per periodi inferiori a quelli stabiliti dalla normativa vigente.
  L'articolo 44 reca disposizioni finanziarie riguardanti gli enti territoriali, prevedendo: la sospensione del pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti; l'esclusione dal pareggio di bilancio, per l'anno 2016; la sospensione per 6 mesi di tutti i termini relativi ad adempimenti finanziari previsti dal TUEL, a carico dei Comuni colpiti dal sisma; la sospensione per il periodo 2017-2021 del versamento delle quote capitali dei piani di ammortamento per il rimborso delle anticipazioni della liquidità delle regioni.
  L'articolo 45 reca misure di sostegno al reddito dei lavoratori.
  L'articolo 50 riconosce piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile al Commissario straordinario e disciplina l'utilizzo e il compenso di personale da esso impiegato.
  L'articolo 50-bis prevede l'assunzione di personale a tempo determinato in deroga a limitazioni normative vigenti, da parte dei Comuni interessati dagli eventi sismici (susseguitisi dal 24 ottobre 2016) e del Dipartimento della protezione civile. È prevista, inoltre, l'eventuale proroga di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere.
  L'articolo 51 dispone l'incremento del Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per 2,6 milioni di euro per l'anno 2016, nonché Pag. 203destina 50 milioni complessivi nel biennio 2016-2017 per ripristinare il parco mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per garantire il trasporto delle macerie del terremoto che ha colpito il Centro Italia.
  L'articolo 51-bis consente agli elettori che, a causa dei recenti eventi sismici, siano alloggiati in comuni diversi da quelli di residenza, di votare per il referendum costituzionale, fissato per il 4 dicembre 2016, nel comune dove si trovano, previa domanda – da presentare entro il quinto giorno antecedente la votazione – al sindaco del comune di dimora. È altresì consentito agli elettori dei comuni che non sono nelle condizioni di assicurare il regolare svolgimento della consultazione referendaria di essere ammessi al voto in uno o più comuni vicini, previa attestazione del sindaco di residenza, sentita la Commissione elettorale circondariale.
  L'articolo 52 reca l'indicazione degli oneri del provvedimento e la relativa copertura finanziaria.
  L'articolo 53 regola l'entrata in vigore del decreto-legge.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con alcune premesse (vedi allegato), la quale è già stata inviata informalmente via e-mail a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 13.45.

RISOLUZIONI

  Martedì 6 dicembre 2016. – Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 13.45.

7-01138 Bernardo: Iniziative per favorire la creazione di un distretto finanziario a Milano.
(Discussione e rinvio).

  La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

  Maurizio BERNARDO, presidente, illustra la propria risoluzione, la quale intende impegnare il Governo all'adozione di iniziative per favorire la creazione di un distretto finanziario a Milano.
  In tale ambito ricorda che l'esito del referendum popolare inglese del 24 giugno 2016, prodromico al processo di uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea, imporrà ai mercati finanziari un riassetto e una redistribuzione di funzioni e attività, in ragione del ruolo sino ad ora svolto dal London Stock Exchange (LSE) nel mercato comune europeo. All'esito dell'uscita della Gran Bretagna dall'UE, i principali operatori bancari e intermediari finanziari internazionali perderanno, infatti, il passaporto europeo ai sensi della direttiva «MiFiD» e dovranno trasferire le proprie sedi operative dalla City di Londra all'interno dell'Unione: a ciò deve aggiungersi, che, evidentemente, le attività di liquidazione e di regolamento delle transazioni denominate in euro (cosiddetto mercato dell'Euroclearing) dovranno lasciare Londra per essere ridomiciliate nell'Eurozona.
  Al riguardo segnala come, allo stato, sia Monte Titoli s.p.a., sia la Cassa di compensazione e garanzia s.p.a., le quali gestiscono in Italia le fasi di liquidazione e regolamento delle transazioni finanziarie siano gestite, rispettivamente per i titoli mobiliari e per gli strumenti derivati facciano parte, insieme a Borsa Italiana s.p.a., del London Stock Exchange Group (LSE Group) e come, a sua volta, Borsa Italiana, benché sia stata fortemente penalizzata a seguito dell'introduzione in Italia della tassa sulle transazioni finanziarie, rimanga una piazza finanziaria capace di gestire un elevato volume d'affari e possiede una piattaforma e un'infrastruttura qualitativamente non dissimili da quelli del LSE.
  In tale quadro richiama inoltre la recente deliberazione di proposta di fusione tra il Deutsche Boerse Group e il LSE Group, che dovrebbe completarsi entro la prima metà del 2017, rilevando come essa Pag. 204dimostri l'interesse britannico a mantenere una presenza del LSE Group sul mercato comunitario continentale, nonostante la formale uscita della Gran Bretagna dall'Unione.
  Ritiene quindi che sia necessario sostenere l'ambizione di Milano ad assorbire quantomeno una parte del mercato dell’Euroclearing in uscita da Londra, in quanto tale opportunità, se realizzata, può rendere Milano la capitale finanziaria dell'Eurozona, e di conseguenza produrre benefici sulla crescita del prodotto interno lordo nazionale.
  In quest'ottica, il Comitato Select Milano, ascoltato in audizione dalla Commissione Finanze il 21 settembre 2016, ha intrapreso un'iniziativa per identificare le condizioni attese dagli operatori bancari e dagli intermediari finanziari per considerare il trasferimento a Milano delle risorse delle piattaforme per l’Euroclearing. Il Comitato, in occasione della citata audizione, ha inoltre illustrato un programma di misure fiscali, organizzative e normative capaci di offrire agli investitori internazionali forme di collaborazione transnazionale, che coltivino dalla base la possibilità di replicare, tramite l'esercizio dell'autonomia privata nell'autoregolamentazione degli interessi, le ragioni di successo del modello inglese.
  In tal senso, cogliendo la direzione indicata delle fusioni tra borse, reputa quanto mai opportuno valorizzare l'adozione e l'utilizzo di uno strumento normativo di aggregazione di matrice europea, pienamente operativo in Italia ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991, il Gruppo economico d'interesse europeo (GEIE) che è espressamente pensato perché «le persone fisiche, le società e gli altri enti giuridici possano effettivamente cooperare oltre le frontiere», mediante la creazione di un nuovo centro di imputazione che consenta di facilitare o di sviluppare l'attività economica dei suoi membri.
  Premesso che il GEIE, può, in ipotesi, aggregare nel futuro distretto affari di Milano partners internazionali, quali la City of London Corporation, l'ente di governo del Miglio Quadrato di Londra, che ha necessità di avere un aggancio nell'Unione, e l’International Financial Services Centre (IFSC) di Dublino, sottolinea come il predetto GEIE potrà promuovere la redazione e l'adozione di codici di comportamento, capaci di esprimere un vero e proprio sistema di autoregolamentazione del futuro distretto affari di Milano (cosiddetto codice del distretto), al quale dovranno partecipare gli operatori bancari, gli intermediari finanziari, le società di gestione del risparmio, i gestori di mercati regolamentati e di sistemi multilaterali, e i prestatori di servizi.
  Nella medesima prospettiva evidenzia la necessità di offrire agli investitori internazionali strumenti per mitigare il rischio connesso alla lentezza della giustizia: in questo senso, per evitare che eventuali contenziosi tra investitori e intermediari possano immediatamente ricadere sulla magistratura ordinaria, ritiene vada consolidato il nuovo Arbitro per le controversie finanziarie (ACF), aumentandone almeno la competenza per valore. Inoltre, per consentire una risoluzione veloce ed efficace delle controversie tra operatori professionali, ritiene opportuno rafforzare il ruolo dell'arbitrato, prendendo a esempio il sistema la Camera arbitrale di Milano, evidenziando come la disciplina dell'arbitrato rituale e amministrato, attualmente in vigore, già consenta di evitare che l'aumento delle dispute tra intermediari possa riversarsi, nelle sue ipotetiche patologie, sul distretto giudiziario di Milano.
  Alla luce di tali considerazioni svolte, la risoluzione impegna il Governo:
   1) ad adoperarsi, per quanto di competenza, per la costituzione di un distretto di affari a Milano capace di svolgere la funzione di cittadella finanziaria europea e creare un ecosistema per l'intera gamma dei servizi d'investimento ai sensi della direttiva «MiFiD»;
   2) ad assumere iniziative per organizzare il nascituro distretto di affari in forma di Gruppo economico d'interesse europeo (GEIE) e a favorire l'adesione al Pag. 205GEIE di soggetti internazionali accanto a soggetti istituzionali italiani;
   3) a favorire l'elaborazione di un codice del distretto di natura giuridica privatistica ma con rilevanza di autoregolamentazione;
   4) a promuovere la partecipazione al GEIE di operatori bancari, intermediari finanziari, società di gestione del risparmio, gestori di mercati regolamentati e di sistemi multilaterali, e prestatori di servizi, attraverso la normazione di consorzi di categoria o il riconoscimento dello status di consorzi di categoria a enti preesistenti;
   5) ad assumere iniziative normative per espandere il ruolo dell'Arbitro per le controversie finanziarie, aumentandone la competenza per valore;
   6) ad assumere iniziative normative per rafforzare il ruolo dell'arbitrato nelle dispute afferenti ratione materiae al futuro distretto di affari di Milano, ripensando il sistema delle impugnazioni e promuovendo la stipula di convenzioni con organismi di arbitrato.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

  Maurizio BERNARDO, presidente, in attesa di un chiarimento del quadro politico generale, propone, concorde la Commissione, di non svolgere la seduta già convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 13.50.

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