CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 dicembre 2016
737.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 116

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 13.10.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento sulle modalità di costituzione delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie.
Atto n. 354.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

  Giuseppe GUERINI (PD), relatore, fa presente che lo schema di regolamento in esame costituisce attuazione degli articoli 1, comma 3, e 29, comma 1, lettera n), della legge n. 247 del 2012 recante «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. La citata lettera n), in particolare, ha previsto che ogni consiglio dell'ordine degli avvocati può costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie, in conformità a un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, ex articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988. Il riferimento è, quindi, allo Pag. 117strumento del regolamento ministeriale adottato con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e del Consiglio di Stato. Sullo schema di decreto in esame il Consiglio nazionale forense ha espresso il previsto parere il 22 aprile 2016. Il Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, ha espresso il suo parere nella seduta del 30 agosto 2016.
  Sottolinea che il provvedimento detta le disposizioni regolamentari sulle modalità di costituzione e funzionamento delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie presso i consigli degli ordini circondariali degli avvocati.
  Rammenta che il regolamento si compone di 16 articoli divisi in sei Titoli (la relazione ministeriale riferisce erroneamente di 17 articoli e cinque titoli): Titolo I (Disposizioni generali), articoli 1 e 2; Titolo II (Camera arbitrale e di conciliazione), articoli 3-5; Titolo III (Organi e funzioni della Camera e criteri di designazione degli arbitri e dei conciliatori), articoli 6-11; Titolo IV (Incompatibilità e onorabilità degli arbitri e conciliatori), articoli 12 e 13; Titolo V (Altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie), articolo 14; Titolo VI (Disposizioni finali), articoli 15 e 16.
  Evidenzia che gli articoli 1 e 2 concernono, rispettivamente, l'oggetto del regolamento (ovvero le citate modalità di costituzione e funzionamento delle camere arbitrali e di conciliazione e degli altri organismi di risoluzione alternativa delle controversie) nonché le definizioni volte ad una più immediata comprensione del testo. L'articolo 3 prevede la possibilità e modalità di costituzione delle camera arbitrale e di conciliazione da parte dei consigli degli ordini circondariali forensi. Tale costituzione avviene, anche mediante intese con altri consigli dello stesso distretto di corte d'appello, con delibera del consiglio dell'ordine, pubblicata sul suo sito Internet, contenente l'atto costitutivo e lo statuto dell'organismo. I contenuti dello statuto riguardano il nome della struttura, lo scopo, la sede, i criteri per l'adozione del regolamento della camera arbitrale e di conciliazione, inerente alle disposizioni su organizzazione, funzionamento e costi della stessa. La disposizione introduce, infine, un obbligo di stipula di una polizza assicurativa volta a cautelarsi dai danni provocati dagli arbitri e dai conciliatori nello svolgimento delle loro attività. La polizza copre, quindi, i soli danni derivanti dalle decisioni di questi ultimi. Il testo iniziale dell'articolo 3 prevedeva, invece, l'estensione della polizza per la responsabilità a qualunque titolo delle attività della camera arbitrale; tale ambito comprendeva, quindi, anche il personale del consiglio dell'ordine ivi operante. La limitazione dell'ambito soggettivo della polizza è frutto del recepimento del rilievo del Consiglio di Stato. Il Consiglio ha, infatti, osservato come, anche sulla base delle previsioni vigenti dell'ordinamento, sono disincentivati, e in alcuni casi sanzionati con la nullità, i contratti di assicurazione stipulati dalle amministrazioni pubbliche in favore del proprio personale. L'articolo 4 stabilisce l'autonomia organizzativa, economica e contabile della camera arbitrale e di conciliazione in conformità delle norme regolamentari in esame. In tale ambito, con il regolamento di organizzazione, i cui criteri sono indicati nello statuto, devono stabilirsi le modalità di funzionamento della camera arbitrale nonché di tenuta della propria contabilità. L'articolo 5 precisa che la camera arbitrale svolge le sue funzioni presso la sede del consiglio dell'ordine o presso altri locali da questo messi a disposizione, avvalendosi del personale dipendente dello stesso consiglio. Per le attività inerenti al suo funzionamento l'organo arbitrale non potrà, quindi, dotarsi di personale autonomamente assunto. Il ricorso obbligatorio al personale degli ordini forensi (la versione iniziale della disposizione lo prevedeva solo come possibilità: «la camera può avvalersi....») è, anche in questo caso, frutto del recepimento del parere sul punto del Consiglio di Stato che ha ritenuto che l'autonomia organizzativa Pag. 118delle camere arbitrali, in quanto organi dei rispettivi ordini circondariali che le istituiscono, dovesse avere un collegamento con l'analoga autonomia di questi ultimi. L'articolo 6 detta disposizioni sul consiglio direttivo, definito organo di amministrazione della camera arbitrale, i cui componenti – nominati dal consiglio dell'ordine forense – devono rispondere a requisiti di specifica e comprovata competenza. In relazione a tale disposizione sono stati recepiti diversi rilievi contenuti nel parere del Consiglio di Stato. Al contrario, non è stato accolto il rilievo del CNF che riteneva superfluo il riferimento alla competenza (giuridica) dei membri del consiglio sulla base della natura esclusivamente amministrativa-gestionale dell'organo. La consistenza numerica del consiglio direttivo viene determinata dal numero degli iscritti al consiglio forense (il limite massimo è individuato in 3, 5 o 7 membri). In relazione a tali limiti, il comma 3 prevede che il numero effettivo dei componenti del consiglio potrà essere, comunque, determinato dal consiglio dell'ordine in base al numero degli iscritti. Tale previsione recepisce solo il citato parere del Consiglio di Stato, che aveva suggerito soglie numeriche differenziate per fasce in relazione alla consistenza numerica degli ordini (lo schema di regolamento prevedeva, inizialmente, soltanto un numero minimo di «almeno cinque» membri). Dopo avere individuato la necessità di specifici requisiti di onorabilità dei consiglieri (si tratta sostanzialmente degli stessi requisiti, ad eccezione dei profili disciplinari, di cui all'articolo 4, comma 3, del regolamento di attuazione del decreto legislativo n. 28 del 2010 sulla mediazione civile e commerciale, di cui al decreto del Ministro della Giustizia n. 180 del 2010), l'articolo 6 prevede che possono essere nominati sia avvocati (con un'anzianità minima di iscrizione all'albo del consiglio dell'ordine di almeno 5 anni) che docenti universitari in materie giuridiche (l'estensione a questi ultimi deriva, anche in tal caso, dal recepimento di un'osservazione in tal senso contenuta nel parere del Consiglio di Stato, sulla cui base il comma 5 stabilisce che i componenti avvocati (almeno 2) non possano costituire più di 2/3 del consiglio direttivo. Ancora frutto di un rilievo del Consiglio di Stato recepito nel testo è la previsione sulla permanenza in carica triennale del consiglio direttivo che, nella versione iniziale del regolamento, prevedeva la simultanea decadenza dei consigli degli ordini forensi e dei consigli direttivi delle camere arbitrali. Il disallineamento della durata in carica dei due consigli deriva dal fatto che i consigli direttivi delle camere arbitrali presiedono al funzionamento di organi giustiziali ed il legame temporale tra i due consigli è apparso lesivo della caratteristica specifica di detti organi che è, appunto, l'indipendenza. Sempre per garantire l'indipendenza del consiglio è previsto, per i consiglieri, un limite massimo di due mandati consecutivi oltre a specifiche incompatibilità allo svolgimento di incarichi professionali in procedure oggetto dell'attività della camera arbitrale. È infine stabilito, agli stessi fini, il diritto dei consiglieri al solo rimborso spese.
  Rileva che l'articolo 8 è rubricato «Funzioni e compiti del consiglio direttivo» della camera arbitrale. Dal punto di vista sistematico ritiene opportuno osservare, tuttavia, che una delle principali funzioni, ovvero quella dell'assegnazione degli affari agli arbitri, è disciplinata al successivo articolo 9. È anzitutto compito del Consiglio direttivo la tenuta ed aggiornamento dell'elenco degli arbitri e dei conciliatori, nel quale iscrive gli avvocati che ne fanno richiesta. Su tale punto è critico il parere del CNF secondo il quale la creazione di un «avvocato arbitro di diritto» riporta alle censure contenute nella sentenza n. 5230 del 2015 del Consiglio di Stato in riferimento all'avvocato mediatore di diritto di cui al citato decreto legislativo n. 28 del 2010. Tale sentenza aveva precisato, in ogni caso, la sussistenza di oneri formativi nel settore. Inoltre, in caso di questioni particolarmente tecniche, più che un arbitro giurista – per il CNF – può meglio assolvere Pag. 119il compito un esperto di altra area scientifica. Tale articolo prevede che gli avvocati che abbiano fatto richiesta debbano indicare preventivamente una o più aree professionali di riferimento tra quelle individuate in una tabella (Tab. A) allegata allo schema di regolamento, documentando le proprie competenze; tale indicazione è, peraltro, modificabile in ogni momento. Sul punto, si segnala il rilievo del CNF secondo cui la citata divisione in aree professionali mal si adatterebbe alla multidisciplinarietà di numerose controversie. Le aree professionali individuate dalla citata Tabella A riguardano: diritto delle persone e della famiglia, diritti reali, condominio e locazioni; diritto della responsabilità civile; diritto dei contratti, diritto commerciale e industriale, diritto bancario e finanziario e diritto delle procedure concorsuali; diritto del lavoro, della previdenza e dell'assistenza sociale; diritto amministrativo; diritto internazionale, diritto del commercio internazionale e diritto della Unione europea. Il consiglio, verificati positivamente i requisiti, iscrive l'avvocato nell'area professionale richiesta. Recependo sul punto i pareri di CNF e Consiglio di Stato, lo schema di regolamento stabilisce l'obbligo: al momento della dichiarazione di disponibilità, di comunicare al consiglio direttivo eventuali motivi di incompatibilità e la carenza di quelli di onorabilità; successivamente, di comunicare immediatamente allo stesso consiglio le incompatibilità sopravvenute e il venir meno dei requisiti di onorabilità. Al venir meno di detti requisiti, come in caso di revoca della disponibilità alla mediazione, il consiglio provvede alla cancellazione dell'avvocato. L'indicazione di ulteriori funzioni del consiglio direttivo sono frutto di rilievi del CNF recepiti nel testo e riguardano l'approvazione del codice etico degli arbitri e conciliatori, la comunicazione e le iniziative volte alla promozione e alla formazione della funzione di mediazione, il mantenimento e lo sviluppo dei rapporti con altri enti pubblici e privati anche di livello sovranazionale. Segnalo che sono stati espunti dall'articolo 8 i riferimenti ai soli «arbitri» che sembravano indicare – secondo il Consiglio di Stato – una preferenza per la funzione arbitrale a scapito di quella conciliativa; l'articolo 8 parla infatti di «iscritti» (all'elenco degli arbitri e conciliatori). L'articolo 9 concerne essenzialmente le modalità di assegnazione degli affari ad arbitri e conciliatori da parte del consiglio direttivo. Anzitutto, è stabilito – in via generale – che gli affari siano attribuiti con un criterio di rotazione automatica (tra gli arbitri e conciliatori inseriti nell'elenco di cui all'articolo 8) mediante sistemi informatizzati (comma 1), rotazione che è, invece, esclusa in caso di scelta concorde dell'arbitro ad opera delle parti (comma 3); la rotazione automatica soccorre anche in caso di sostituzione dell'arbitro (comma 6). Il testo accoglie, quindi, parzialmente il rilievo contenuto nel parere del CNF che criticava il ricorso generalizzato alla rotazione automatica. Il CNF riteneva, al contrario, che dovesse essere il consiglio direttivo a scegliere l'arbitro più adeguato al caso di specie, senza vincolarlo alla scelta nell'ambito di rigidi elenchi che troverebbe ulteriore limite nel vincolo territoriale; al contrario, riteneva inoltre il CNF che, nei fori più piccoli, per le questioni di maggior rilievo o in relazione alla stessa qualità delle parti, potesse essere più opportuno designare arbitri «esterni», di altro foro. Se la controversia appare particolarmente complessa sarà il consiglio direttivo ad individuare l'area professionale in tabella A nel cui ambito designare l'arbitro con le modalità indicate. Accogliendo un'osservazione del Consiglio di Stato, in considerazione del profilo di doverosità dell'intervento, si prevede al comma 4 la cancellazione dagli elenchi (anziché la revoca dell'iscrizione) disposta dal consiglio direttivo in presenza di incompatibilità sopravvenuta e violazioni gravi del codice etico. Le previsioni del comma 5 intendono, invece, evitare che all'iscrizione di un avvocato in una diversa area di riferimento possa conseguire un'alterazione della rotazione Pag. 120nell'assegnazione degli incarichi. Su indicazione del CNF sono state, infine, introdotte due disposizioni; la prima prevede la liquidazione dei compensi da parte del consiglio direttivo ad arbitri e conciliatori (comma 7) in base alle previsioni del regolamento sui parametri per la liquidazione dei compensi degli avvocati (decreto del Ministero della giustizia n. 55 del 2014); la seconda concerne l'obbligo di pubblicazione degli incarichi assegnati sul sito Internet del Consiglio dell'ordine forense. L'articolo 7 determina i compiti del presidente del consiglio direttivo della camera arbitrale, nominato a maggioranza dei componenti: convocazione, formazione dell'ordine del giorno e coordinamento delle sedute. Poiché – almeno teoricamente – i consigli potrebbero essere costituiti da un numero pari di componenti, evidenzia l'opportunità di prevedere anche in tale ipotesi le modalità di nomina del presidente. Su indicazione del Consiglio di Stato, in chiave di semplificazione, si è prevista la possibilità che le convocazioni del consiglio – anziché per iscritto o per posta – avvengano per posta elettronica (e altri mezzi di comunicazione telematica), anche in considerazione della progressiva digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia. L'articolo 10 riguarda i compiti della segreteria della camera arbitrale, l'organo di supporto amministrativo all'attività della stessa camera. A parte quelle più strettamente amministrative, tra le diverse attività di competenza della segreteria si segnalano, per rilevanza, la tenuta del registro informatico di tutti i procedimenti arbitrali e di conciliazione nonché la riscossione delle spese e di ogni altro compenso relativo ai procedimenti svolti. In particolare, sull'attività di riscossione, non è stato accolto il rilievo del Consiglio di Stato che aveva suggerito di escludere dall'attività della segreteria quelle relative alla riscossione, anche coattiva, dei compensi dovuti ad arbitri e conciliatori, attività che – stante il rapporto di natura privatistica di questi ultimi con la camera arbitrale – appare di spettanza degli stessi arbitri e conciliatori. La relazione illustrativa precisa che il Governo non ha ritenuto di adeguarsi a tale rilievo, ritenendo che anche tale attività fosse necessaria conseguenza del fatto che i compensi degli arbitri sono liquidati non dalle parti ma dalla stessa camera arbitrale (articolo 9, comma 7). La stessa relazione – stante la non appartenenza alla Pubblica Amministrazione del personale dei consigli dell'ordine forense (ente pubblico non economico ex articolo 24, comma 3, della legge n. 247 del 2012) che opera nelle camere arbitrali – confuta l'affermazione del Consiglio di Stato secondo cui questa attività di riscossione coattiva comporti oneri per la finanza pubblica. L'articolo 11 prevede un generale obbligo di riservatezza sulle informazioni inerenti ai procedimenti trattati in capo ai soggetti a vario titolo coinvolto nelle attività della camera arbitrali (dagli arbitri e conciliatori, ai membri del consiglio direttivo, al personale). Previo assenso delle parti, viene, tuttavia, consentita a fini di studio la pubblicazione anonima di atti dei procedimenti arbitrali e dei lodi concordati. L'articolo 12 individua i casi di incompatibilità alla nomina ad arbitro e conciliatore. Non possono essere nominati i membri e i revisori del consiglio dell'ordine forense che costituisce la camera arbitrale; i membri del consiglio direttivo della stessa camera, i dipendenti della segreteria, i soci, gli associati, i dipendenti di studio e gli avvocati che esercitano negli stessi locali (ove è ubicata la camera arbitrale), il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente, il parente in linea retta dei membri e revisori del consiglio dell'ordine e dei membri del consiglio direttivo e della segreteria della camera arbitrale e tutti coloro che con tali soggetti hanno stabili rapporti di collaborazione. Nel proprio parere il Consiglio di Stato ha osservato che il regolamento non chiarisce quale tipo di arbitrato sia quello amministrato dalla camera arbitrale presso i consigli dell'ordine forense. Si precisa, tuttavia, che nel caso si tratti di un arbitrato rituale dovrebbero costituire motivo di ricusazione Pag. 121per incompatibilità le più stringenti ipotesi di cui all'articolo 815 del codice processuale civile. Non è stato recepito il rilievo dello stesso Consiglio che riteneva opportuno espungere da una delle due lettere a) o b) del comma 1 il riferimento alla segreteria (che faceva supporre l'esistenza di due segreterie ovvero di una distinzione tra membri e dipendenti della segreteria) in base alla circostanza che non vi potesse essere una segreteria della camera arbitrale distinta da quella del consiglio direttivo della stessa camera. Osserva che l'articolo 2 del regolamento conosce la sola definizione di segreteria della camera arbitrale e di conciliazione. Lo stesso articolo 12 rende più stringente il sistema delle incompatibilità, affermando la necessaria indipendenza e imparzialità di arbitri e conciliatori. Questi, dal momento della nomina e per tutta la durata del procedimento arbitrale, devono essere indipendenti dalle parti e dai loro difensori e dagli altri componenti della camera arbitrale; a corollario di tale principio, viene precisato che non può essere considerato imparziale l'arbitro (o un suo socio o avvocato associato o che eserciti negli stessi locali) che – nel triennio precedente il procedimento arbitrale – abbia assistito in giudizio (o in via stragiudiziale) una delle parti del procedimento stesso. È, infine, imposto agli arbitri e ai conciliatori di comunicare (potrebbe essere opportuno, come all'articolo 8, comma 2, secondo periodo, aggiungere l'avverbio «immediatamente») a procedimento in corso, ogni circostanza che possa costituire motivo di incompatibilità.
  Rammenta che l'articolo 13 detta i requisiti di onorabilità degli arbitri e conciliatori anche in tal caso riproducendo, stavolta integralmente, gli stessi requisiti previsti dal citato regolamento n. 180 del 2010 (articolo 4, comma 3), attuativo del decreto legislativo n. 28 del 2010 sulla conciliazione civile e commerciale. È quindi necessario: non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa; non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; non avere riportato sanzioni disciplinari definitive più gravi dell'avvertimento (l'articolo 6 dello schema di regolamento prevede, invece, tra gli analoghi requisiti per i membri del consiglio direttivo, l'assenza di qualsiasi condanna disciplinare definitiva). Il testo ha qui accolto l'osservazione del Consiglio di Stato, volta a precludere l'accesso alla funzione arbitrale e conciliativa solo in caso di sanzioni disciplinari gravi. Analogamente, la formulazione precettiva dell'articolo 13 è frutto di un rilievo dello steso Consiglio di Stato, motivato dal fatto che la disposizione demandava al regolamento la previsione di specifici requisiti di onorabilità degli arbitri, dettandoli poi direttamente. L'articolo 14 demanda ad uno specifico regolamento la disciplina relativa ad altri strumenti di risoluzione delle controversie (diversi da arbitrato e conciliazione). Il regolamento deve essere approvato dal consiglio dell'ordine in conformità con le disposizioni della legge e del decreto ministeriale in esame. L'articolo 15, infine, contiene la clausola di invarianza finanziaria del provvedimento, mentre l'articolo 16 concerne la sua entrata in vigore.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

  Donatella FERRANTI, presidente, propone di sospendere brevemente la seduta e di svolgere immediatamente la riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di adottare alcune determinazioni in merito alla programmazione dei lavori.

  La Commissione approva la proposta della presidente.

Pag. 122

  Donatella FERRANTI, presidente, sospende la seduta.

  La seduta, sospesa alle 13.15, riprende alle 13.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/104/UE relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea.
Atto n. 350.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed una osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 23 novembre 2016.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatrice, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con condizioni e un'osservazione (vedi allegato 1).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta della presidente e relatrice.

  La seduta termina alle 13.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.15 alle 13.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 13.30.

DL 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.
C. 4158 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione. Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatrice, fa presente che il provvedimento in esame riunisce i due decreti legge riferiti agli eventi sismici verificatisi nei mesi di agosto ed ottobre 2016, che hanno investito ambiti territoriali solo in parte coincidenti.
  Ricorda che le scosse del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016 hanno interessato un'area di oltre 600 chilometri quadrati, provocando ingenti danni ai comuni di Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio. Il sisma ha coinvolto oltre 300.000 persone, danneggiato oltre 200.000 edifici privati e pubblici tra i quali scuole, municipi, ospedali e sedi di uffici giudiziari.
  In particolare, il decreto legge n. 189 del 2016, che stiamo esaminando, è stato emanato il 17 ottobre scorso in relazione al terremoto del 24 agosto. L'11 novembre scorso è stato emanato il decreto legge n. 205 in relazione ai terremoti del 26 e 30 ottobre, che hanno colpito aree ulteriori rispetto a quelle colpite dal terremoto del 24 agosto. Nel corso dell'esame al Senato del decreto legge n. 189, le disposizioni del decreto legge n. 205 sono state fatte confluire nel decreto legge n. 189, che ora stiamo esaminando, per cui l'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto legge in esame contiene l'abrogazione del decreto legge n. 205, il quale, comunque, continuerà a produrre i suoi effetti finché la legge di conversione del decreto legge n. 189 non entrerà in vigore. In sostanza, il decreto legge n. 250 è un cosiddetto decreto a perdere, emanato per produrre immediatamente effetti giuridici, ma destinato a non essere convertito, venendo recuperato ad altro provvedimento legislativo.Pag. 123
  Come è già avvenuto in altre occasioni, si prevedono diverse sospensioni di termini sostanziali e processuali in ragione dei gravissimi disagi nei quali si trovano le popolazioni colpite da eventi sismici. L'articolo 1, pertanto, definisce l'ambito di applicazione del decreto, che include i comuni elencati negli allegati 1 e 2, con la precisazione che per alcuni comuni dell'allegato 2 alcune disposizioni del decreto legge trovano applicazione solo ove sia dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia. Questa limitazione risponde proprio alla ratio del decreto legge che deve essere individuata nell'esigenza di prevedere particolari misure di sostegno per le popolazioni colpite dai eventi sismici ovvero la sospensione di alcuni procedimenti amministrativi o di termini solo nel caso in cui ciò sia necessario proprio per l'eccezionalità di tali eventi sismici. Le misure previste dal provvedimento in esame, pertanto, sono giustificate dalla presenza di un nesso di causalità tra il danno subito dalle popolazioni e l'evento sismico, per cui nel caso in cui non sia riscontrabile tale danno le stesse misure del decreto legge sarebbero ingiustificate.
  Ricorda che l'elenco di cui all'allegato 1 riguarda i comuni interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e che l'allegato 2 reca l'elenco dei 69 comuni colpiti dagli eventi sismici successivi al 24 agosto 2016.
  Fa presente che la Commissione Giustizia dovrà soffermarsi sulle disposizioni di propria competenza che rientrano negli articoli 48 e 49. L'articolo 48 prevede la sospensione fino al 31 dicembre 2016 dei termini per una serie di adempimenti a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016. L'articolo 49 reca disposizioni relative alla sospensione dei processi civili, penali e amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione di termini sostanziali e processuali con riguardo ai Comuni colpiti dagli eventi sismici.
  Più in particolare, per quanto attiene alla competenza della Commissione Giustizia, evidenzia che, tra i termini e i versamenti sospesi fino al 31 dicembre 2016 dal comma 1 sono ricompresi, alla lettera f) del comma 1, quelli relativi a sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purché entro il 31 maggio 2017, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce al repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA – di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581), il modello unico di dichiarazione per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale (legge 25 gennaio 1994, n. 70) nonché la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa. Inoltre, il comma 5 stabilisce che gli effetti del terremoto che ha colpito i residenti sono da considerarsi causa di forza maggiore ai fini della disciplina dell'inadempimento delle obbligazioni (articolo 1218 del codice civile), anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi. Pertanto è esclusa la responsabilità del debitore, residente nei comuni colpiti, per l'inadempimento o il ritardo delle sue obbligazioni, inclusi i contratti stipulati con le banche.
  Rammenta che l'articolo 1 prevede una limitazione dell'applicabilità soggettiva di tali disposizioni con particolare riferimento a comuni inseriti nell'allegato 2, ma che non hanno riportato danni nella totalità del loro territorio. Nel secondo periodo (introdotto dal Senato) dell'articolo 1 si prevede l'applicazione degli articoli da 45 a 48 nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato (casa di abitazione, studio professionale o azienda), con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS territorialmente competenti. Questa precisazione, che si basa sulla ratio del decreto-legge, non viene fatta anche per l'articolo 49, in materia processuale, che si Pag. 124riferisce senza alcuna esclusione a tutti i comuni contenuti negli allegati 1 e 2.
  Tuttavia, in ragione di un'interpretazione sistematica del decreto legge, che tiene conto della ratio del medesimo e del tenore delle diverse disposizioni da esso previste, ritiene che le misure previste dall'articolo 49 non possono determinare una indiscriminata sospensione di termini processuali e di processi anche quando non sia necessaria, così come potrebbe essere in quei comuni dove gli effetti del terremoto sono stati più limitati. In sostanza l'articolo 49 deve essere interpretato in materia tale da evitare il rischio di una indiscriminata sospensione dei termini processuali per quelli uffici giudiziari che pur avendo la loro sede in comuni inseriti nell'allegato 2 (ad esempio, Ascoli e Rieti e comunque tutti i comuni richiamati dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legge), sono in grado di proseguire in via ordinaria le loro funzioni.
  Per quanto attiene al contenuto specifico dell'articolo 49, evidenzia che questo reca disposizioni relative alla sospensione dei processi civili, penali e amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione di termini sostanziali e processuali con riguardo ai Comuni colpiti dagli eventi sismici di agosto e di ottobre. L'articolo, più nel dettaglio, sospende fino al 31 maggio 2017 i processi civili, penali e amministrativi nonché quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data 24 agosto 2016 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma ed individuati dall'Allegato n. 1 (commi 1 e 6). La citata sospensione, tuttavia, non si applica alle cause di competenza del tribunale dei minorenni, nonché alle cause relative: – ad alimenti; – ai procedimenti cautelari; – ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione; – ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; – a provvedimenti sulla sospensione (parziale o totale) in appello dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado (articolo 283 c.p.c.); – alle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In tale ultima ipotesi, il presidente dell'ufficio giudiziario dichiara l'urgenza (per iscritto) in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile. La norma in esame, nell'elencare i procedimenti ai quali non si applica la sospensione in questione, in parte riprende l'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario (R.D. gennaio 1941, n. 12), che elenca i procedimenti ai quali non si applica la sospensione feriale dei termini processuali di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742. Il comma 2 prevede la sospensione fino alla stessa data del 31 maggio 2017 dei termini per il compimento di atti del procedimento che debba svolgersi presso gli uffici giudiziari dei comuni terremotati individuati dall'Allegato n. 1. Il comma 3 dispone il rinvio d'ufficio, a data successiva al 31 maggio 2017, delle udienze dei processi civili, amministrativi e davanti ad ogni altra giurisdizione speciale (per i processi penali, cfr. il comma 7) in cui le parti o i loro difensori nominati prima del 24 agosto 2016 erano residenti (o avevano sede) nei medesimi comuni alla data del 24 agosto 2016. È in ogni caso fatta salva la facoltà delle parti interessate di rinunciare, espressamente, al rinvio. I commi 4 e 5 dispongono – dal 24 agosto 2016 fino al 31 maggio 2017 – la sospensione di numerosi termini (salva espressa rinuncia degli interessati). Il comma 6 sospende fino al 31 maggio 2017 i processi penali pendenti alla data del 24 agosto 2016 davanti agli uffici giudiziari dei comuni terremotati. Sono altresì sospesi fino alla stessa data del 31 maggio 2017 i termini per la fase delle indagini preliminari e quelli di proposizione della querela. La disposizione prevede, poi, con riguardo ai procedimenti di sorveglianza e a quelli di esecuzione l'osservanza, in quanto compatibile, della disciplina dell'articolo 2 della legge 7 Pag. 125ottobre 1969 n. 742 «Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale».
  Fa presente che, ai sensi del comma 7, con riferimento ai processi penali in cui, al 24 agosto 2016, una parte o un difensore (nominato prima di tale data) risulti residente nei comuni terremotati: – il giudice li rinvia d'ufficio a data successiva al 31 maggio 2017 – fatte salve le ipotesi di cui al comma 8 – quando una delle parti o uno dei loro difensori risulti contumace o assente; – sono sospesi fino alla stessa data del 31 maggio 2017 i termini previsti dal codice di rito penale a pena di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni. Il comma 8 stabilisce che la sospensione di cui ai commi 6 e 7 non opera: – per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo; – per il giudizio direttissimo; – per la convalida dei sequestri; – nei processi con imputati in stato di custodia cautelare. La medesima disposizione prevede, inoltre, che: – la sospensione di cui al comma 6 non opera nei processi a carico di imputati minorenni; – la sospensione dei termini per svolgimento di attività difensiva, per la proposizione di reclami o impugnazioni nonché per contumacia o assenza di una delle parti (o di uno dei loro difensori) non opera, altresì, qualora le parti processuali interessate o i relativi difensori vi rinuncino. Il comma 9 sospende il corso della prescrizione per il periodo in cui – ai sensi dei commi 6 e 7, lettera a) – il processo penale o i termini procedurali sono sospesi o – ai sensi del comma 7, lettera b) – il processo è rinviato.
  Rammenta che nel corso dell'esame al Senato sono stati introdotti tre ulteriori commi (commi 9-bis, 9-ter e 9-quater) nell'articolo in esame. Il comma 9-bis sospende sino al 31 luglio 2017 i processi di cui ai commi 1 e 6, pendenti alla data degli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016 presso gli uffici giudiziari aventi sede nel Comune di Camerino. Analoga sospensione è prevista con riguardo ai termini per il compimento di atti del procedimento (comma 2) da svolgersi presso tali uffici. Il comma 9-ter prevede che le disposizioni sul rinvio d'ufficio delle udienze civili e amministrative (comma 3) e del processo penale (comma 7) nonché quelle recanti la sospensione di numerosi termini sostanziali e processuali (commi 4, 5 e 7) trovino applicazione con riguardo ai Comuni colpiti dagli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016 (di cui all'allegato 2), a decorrere da tali date e sino al 31 luglio 2017. Ai sensi del nuovo comma 9-quater le disposizioni sulla esclusione della sospensione (comma 8) e sulla sospensione del corso della prescrizione (comma 9) si applicano anche ai casi contemplati dai commi 9-bis e 9-ter.
  Ciò premesso, nel ribadire che l'articolo 49 deve essere interpretato in via sistematica, presenta, quindi, una proposta di parere favorevole sul disegno di legge in esame (vedi allegato 2).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della presidente e relatrice.

Sull'ordine dei lavori

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che al disegno di legge C. 3671-bis, recante delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, è abbinata la proposta di legge C. 3884 Fanucci in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento, che costituisce oggetto di uno degli articoli del disegno di legge C. 3671-bis.
  Avverte, altresì, che, la proposta di legge C. 2780 Spadoni, recante «Modifica alla legge 27 luglio 2011, n. 125, in materia di esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta», sarà, in data odierna, assegnata alla Commissione Giustizia e che la stessa verrà, pertanto, abbinata alle proposte di legge C. 3772 Capelli e C. 3775 Fabbri, già all'esame della Commissione, di contenuto analogo.

  La seduta termina alle 13.35.

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AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano.
C. 56 Cost. Alfreider.

Modifica all'articolo 75 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di decadenza dai benefìci in caso di dichiarazioni non veritiere.
C. 3824 Misiani.

SEDE REFERENTE

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia.
C. 3500 Bindi.

Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici.
C. 3772 Capelli e C. 3775 Fabbri.

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