CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 novembre 2016
731.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 23 novembre 2016.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.40 alle 12.55.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 23 novembre 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI. – Interviene il sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

  La seduta comincia alle 12.55.

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.
C. 2236-2618-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Esame e rinvio).

  Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Ricorda quindi che, sulla base di quanto si è convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di oggi, il termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento in esame scade alle ore 13.45 della giornata odierna.

  Massimo FIORIO (PD), relatore, rammenta che il testo all'esame è stato approvato all'unanimità dall'Aula della Camera il 21 settembre scorso.
  Esso riunisce in un unico testo le numerose disposizioni nazionali riguardanti la produzione e la commercializzazione dei vini e, come è noto, è il frutto di un lavoro intenso, non soltanto della Commissione Agricoltura, che, dal mese di gennaio al mese di aprile, ha lavorato alla compilazione del testo, ma anche del confronto con il settore produttivo, con la cosiddetta filiera vitivinicola.
  Fa presente che il testo è stato poi approvato, sempre all'unanimità, dall'Aula del Senato lo scorso 16 ottobre. In quella sede, sono state apportate al testo tre modificazioni, riferite agli articoli 2, 7 e 74.Pag. 33
  La proposta di legge è dunque oggi all'esame della Commissione in terza lettura, limitatamente alle tre modifiche in questione.
  Le prime due modifiche, conseguenti al parere espresso dalla 14a Commissione Politiche dell'Unione europea, attengono ad alcuni riferimenti di normativa europea richiamati nel provvedimento.
  In particolare, all'articolo 2, che definisce l'ambito di applicazione del provvedimento, è stato inserito l'espresso richiamo al regolamento delegato (UE) n.2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016 e al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, emanato dalla Commissione in pari data.
  Il Reg. n.1149 del 2016 integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo, mentre Il Reg. (CE) 15 aprile 2016, n. 2016/1150 reca modalità di applicazione del medesimo regolamento (UE) n. 1308/2013 sempre per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo.
  La terza modifica intervenuta riguarda l'articolo 74, con riferimento al quale è stato sostituito l'intero comma 7. La modifica è stata apportata allo scopo di recepire il parere espresso dalla Commissione Giustizia del Senato che ha ritenuto che la previsione per la stessa fattispecie di sanzioni penali e di sanzioni amministrative potesse violare il principio del ne bis in idem sostanziale. A suo avviso, la Commissione Giustizia del Senato si è mossa con un eccesso di scrupolo, considerato che il comma in questione era stato già oggetto dell'esame puntuale e approfondito da parte della Commissione Giustizia della Camera.
  Il comma 7 è stato dunque modificato in modo da premettere la clausola «salvo che il fatto costituisca reato» a tutte le fattispecie di illecito configurate nel comma medesimo che, in primo luogo, fanno riferimento alla contraffazione o all'alterazione di contrassegni sulle bottiglie dei vini DOCG e DOC o all'acquisto, alla detenzione, alla cessione ad altri o all'uso di contrassegno alterati o contraffatti. Per tali fattispecie, nel testo approvato dalla Camera era prevista l'applicazione delle sanzioni penali stabilite dagli articoli 468 e 469 del codice penale e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 e 100.000 euro. Il Senato ha lasciato la sola sanzione amministrativa, premettendovi la clausola indicata in premessa.
  In secondo luogo, il comma modificato fa riferimento alla contraffazione o all'alterazione dei codici di identificazione alternativi ai contrassegni (sistema telematico di controllo e tracciabilità alternativo per i vini confezionati a DOC e IGT) o all'acquisizione, alla detenzione o alla cessione ad altri o all'uso di predetti codici alterati o contraffatti (in tali casi si fa salvo anche quanto previsto dal comma 8 che sanziona l'omesso utilizzo dei contrassegni). Anche in tal caso il testo licenziato dalla Camera prevedeva la pena della reclusione da uno a cinque anni e la multa da 200 a 2.000 euro nonché la sanzione amministrativa da 30.000 a 100.000 euro. Il Senato ha soppresso il riferimento alla pena, premettendovi la clausola indicata in premessa.
  In terzo luogo, il comma in esame fa riferimento all'utilizzazione su più recipienti del medesimo codice di identificazione telematico di controllo e di tracciabilità alternativo per i vini confezionati a DOC e a IGT. Il testo approvato dalla Camera prevedeva la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 200 a 2.000 euro, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 100.000 euro. Il Senato ha lasciato le sole sanzioni amministrative, premettendovi la clausola indicata in premessa.
  Infine, il comma 7 fa riferimento all'utilizzazione di un codice di identificazione telematico di controllo e di tracciabilità alternativo per i vini confezionati a DOC e a IGT rilasciato da un soggetto non autorizzato. Anche in tal caso il testo approvato dalla Camera prevedeva la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 200 a 2.000 euro, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da Pag. 3430.000 euro a 100.000. Il Senato ha lasciato le sole sanzioni amministrative, premettendovi la clausola inserita in premessa.

  Fabio LAVAGNO (PD) ringrazia il relatore per la chiarezza e la sintesi della relazione svolta.

  Luca SANI, presidente, non essendovi richieste di intervento in sede di discussione preliminare, dichiara conclusa questa fase di esame e sospende la seduta sino alle 14 in attesa che venga a scadenza il termine per la presentazione di emendamenti e che pervengano tutti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva.

  La seduta, sospesa alle 13.10, è ripresa alle 14.10.

  Luca SANI, presidente, avverte che tutte le Commissioni cui il disegno di legge è stato assegnato in sede consultiva hanno espresso i prescritti pareri. In particolare, la Commissione Affari Costituzionali ha espresso parere favorevole mentre le Commissioni Politiche dell'Unione europea e Giustizia hanno espresso parere di nulla osta.
  Avverte altresì che, nel termine prestabilito, non sono pervenute proposte emendative.
  Ricorda infine che, nella riunione dell'ufficio di presidenza di questa mattina, ha dato conto del fatto di aver avviato la verifica circa la ricorrenza dei presupposti per il trasferimento della proposta di legge alla sede legislativa e di aver appurato che vi è l'assenso di tutti i gruppi a tale trasferimento.
  Se la Commissione concorda, tale richiesta verrà inoltrata alla Presidente della Camera dei deputati non appena sarà stata verificata la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dall'articolo 92, comma 6, del regolamento.

  La Commissione concorda.

  Luca SANI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.