CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 novembre 2016
722.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Giovedì 10 novembre 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 13.35.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.
C. 4127-bis Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Mauro GUERRA (PD), relatore, prima di passare all'esame dei contenuti del disegno di legge di bilancio 2017-2019, ritiene opportuno rammentare brevemente – anche per dar conto dell'importante lavoro di costruzione delle nuove regole contabili operato congiuntamente dalle Camere e dal Governo nella prima parte dell'anno, che hanno consistentemente modificato la legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009 – come da quest'anno i contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità vengono ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita ad un periodo triennale ed articolata in due sezioni, secondo quanto dispone il nuovo articolo 21 della legge di contabilità. A tale riguardo, ricorda che la prima sezione svolge essenzialmente le funzioni dell'ex disegno di legge di stabilità, mentre la seconda sezione assolve, nella sostanza, quelle dell'ex disegno di legge di bilancio. Precisa che nella riallocazione tra le due sezioni delle informazioni prima recate dai due distinti disegni di legge di stabilità e di bilancio, occorre però considerare che la seconda sezione, pur ricalcando il contenuto del bilancio di previsione finora vigente, viene ad assumere un contenuto sostanziale, potendo ora incidere direttamente – attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni – sugli stanziamenti sia di parte corrente che di parte capitale previsti a legislazione vigente, ed integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione. L'integrazione in un unico documento dei contenuti degli ex disegni di legge di bilancio e di stabilità persegue la finalità di incentrare la decisione di bilancio sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine come avveniva finora, portando al centro del dibattito parlamentare Pag. 91le priorità dell'intervento pubblico, considerato nella sua interezza.
  La prima sezione – disciplinata dai nuovi commi da 1-bis a 1-quinquies dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009 – contiene le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative destinate a realizzare gli obiettivi programmatici, con effetti finanziari aventi decorrenza nel triennio considerato dal bilancio. Essa riprende sostanzialmente, con alcune modifiche e adattamenti, i contenuti del soppresso articolo 11 della legge n. 196 del 2009, riguardante la disciplina della legge di stabilità. Per quanto concerne il contenuto della prima sezione, tra le novità più rilevanti rispetto all'ex disegno di legge di stabilità segnala in primo luogo come essa potrà contenere anche norme di carattere espansivo, ossia di minore entrata o di maggiore spesa, in quanto non è stata riproposta la disposizione che recava l'articolo 11, comma 3, lettera i), della legge n. 196 del 2009, ai sensi della quale la legge di stabilità doveva indicare le sole norme che comportassero aumenti di entrata o riduzioni di spesa.
  La mancata indicazione di un vincolo di carattere restrittivo in termini di effetto della prima parte della legge di bilancio deriva dalla circostanza che ai sensi dell'articolo 14 delle legge di attuazione del pareggio di bilancio n. 243 del 2012, il nuovo disegno di legge di bilancio soggiace ora ad una regola di «equilibrio» del bilancio dello Stato che consiste in un valore del saldo netto da finanziare coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica: obiettivi che com’è noto possono ricomprendere anche situazioni di disavanzo nell'ambito del percorso di raggiungimento dell'obiettivo di medio termine (Medium Term Objective, MTO).
  Quanto alla seconda sezione, recante la parte contabile del provvedimento, sulla quale sono intervenute le modifiche più significative recate dalla nuova disciplina, segnala che essa differisce molto dalla ex legge di bilancio, che si limitava ad esporre i fattori legislativi di spesa senza poterli modificare, spettando tale compito alla legge di stabilità. La sezione in questione partecipa ora essa direttamente alla manovra di finanza pubblica, incidendo direttamente – attraverso gli strumenti delle rimodulazioni e riprogrammazioni sopra dette, sulla legislazione vigente, ed esponendo già in fase previsionale – vale a dire nel disegno di legge – non più il bilancio previsionale ma il nuovo strumento del bilancio integrato, che riunifica gli effetti delle disposizioni di entrambe le sezioni del disegno di legge, consentendo in tal modo una lettura – per l'appunto «integrata» – della manovra nel suo complesso. In tal modo, la sezione fornisce, per ciascuna unità di voto, previsioni integrate riguardo alle scelte allocative contenute nei programmi di spesa, che costituiranno l'unità di voto.
  Segnala inoltre che la dimensione della manovra finanziaria, sia con riguardo al suo ammontare che alla composizione della stessa tra le diverse misure di entrata e di spesa, ivi comprese quelle destinate al reperimento delle risorse a copertura dell'intervento, è volta a mantenere gli obiettivi di sostegno della crescita prefigurati nei documenti programmatici di bilancio e, nel contempo, a mantenere il percorso di consolidamento fiscale da tempo in corso, che prevede per l'Italia il conseguimento del proprio obiettivo di medio termine del pareggio strutturale di bilancio (Medium Term Objective, MTO) nel 2019.
  Rammenta che tale percorso prevedeva nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2016 un deficit di bilancio (indebitamento netto) che rispetto al dato tendenziale (cioè il deficit che si determinerebbe in assenza di manovra) dello 1,6 per cento di PIL, si posizionava al livello programmatico di 2,0 punti di PIL nel 2017, poi aumentato nel Documento Programmatico di Bilancio (DPB) a 2,3 punti percentuali di PIL. Aumento che, va rammentato, è inferiore a quanto consentito dalle risoluzioni parlamentari di approvazione della Nota di aggiornamento al DEF 2016, che hanno autorizzato un ulteriore spazio fiscale, rispetto al 2,0 per cento della Nota, di 0,4 punti di PIL. Pag. 92
  L'obiettivo di disavanzo, che comunque conferma l'andamento migliorativo del deficit, in quanto inferiore al 3 per cento del 2014 ed al 2,6 del 2015, evidenzia la scelta del Governo di rallentare il processo di aggiustamento dei conti pubblici nel 2017, legata alla decisione di sostenere l'economia, prevedendo nel contempo una accelerazione del riaggiustamento nel biennio successivo, quando l'indebitamento verrebbe a posizionarsi all'1,2 per cento nel 2018 ed allo 0,2 nel 2019, in sostanziale pareggio. L'obiettivo del 2,3 per cento è la risultante di interventi espansivi e di misure di contenimento: i primi costituiti dalla cosiddetta sterilizzazione delle clausole di salvaguardia – vale a dire la decisione di non procedere ai previsti aumenti dell'IVA ed accise per il 2017 – che vale lo 0,9 per cento di PIL, cui si aggiungono misure espansive per lo sviluppo pari ad un altro 0,6 per cento, al netto della spesa straordinaria per gli eventi eccezionali per terremoti e migranti per quasi 0,5 punti; i secondi volti al reperimento di risorse a per circa 0,7 punti di PIL, basati su riduzioni di spesa ed aumenti di gettito derivanti da una maggior compliance fiscale (efficientamento dei meccanismi di riscossione IVA, estensione della voluntary disclusure) nonché delle aste per le frequenze della telefonia mobile. La misura complessiva della manovra incorpora anche gli effetti del decreto-legge fiscale n. 193 del 2016, che produce per il 2017 risorse per circa 4,2 miliardi, destinate per un quasi pari importo, mediante versamento ad un apposito fondo, a copertura degli interventi previsti dal disegno di legge di bilancio. Tenuto conto di ciò, l'intervento di manovra reperisce risorse per circa 21,3 miliardi, a fronte di impieghi di ammontare superiore, pari a 33,3 miliardi. Il saldo della manovra è pertanto negativo per circa 12 miliardi (0,7 punti percentuali di PIL), che peggiorano per un pari importo il deficit (indebitamento netto), che dai 27,8 miliardi (1,6 per cento del PIL) previsti a legislazione vigente – cioè in assenza di manovra – sale a 39,8 miliardi, vale a dire al livello del 2,3 per cento di PIL indicato nel Documento programmatico di bilancio. Il suddetto importo di 12 miliardi costituisce pertanto la parte di manovra finanziata in deficit, ai fini degli obiettivi di sostegno della crescita perseguiti con la manovra medesima.
  Ovviamente il maggior deficit derivante dalla manovra si riflette sull'andamento strutturale del saldo di indebitamento, che nella Nota di aggiornamento era previsto rimanere identico a quello del 2016, vale a dire all'1,2 per cento, e che ora risulta invece in peggioramento di 0,4 punti percentuali, posizionandosi quindi all'1,6 per cento. Com’è noto, il maggior deficit è riconducibile alle circostanze eccezionali connesse agli eventi sismici ed all'emergenza migranti, che il Governo ritiene di non considerare ai fini del saldo strutturale, che, in tal caso, risulterebbe sulla stessa posizione del 2016. Su tale questione è in corso un confronto con le autorità europee. Quanto alla composizione della manovra, segnala che sul piano delle entrate si registra nel 2017 una riduzione per circa 4,7 miliardi, imputabile sostanzialmente alla disattivazione dei previsti aumenti Iva ed accise (cosiddetta clausola di salvaguardia), che determina una perdita di gettito di circa 15 miliardi, solo parzialmente compensata dalle maggiori entrate derivanti dal decreto fiscale e dalle misure di maggiore entrata del disegno di legge di bilancio. Per le spese, pur in presenza di diverse misure di contenimento delle stesse, i numerosi interventi onerosi previsti dal provvedimento determinano un aumento netto delle stesse pari a circa 7,2 miliardi che, sommate alle minori entrate, determinano il peggioramento del saldo di indebitamento sopra indicato.
  Venendo quindi alle misure contenute nella prima sezione del disegno di legge, rileva che esse espongono un ampio range di interventi, che interessano diversi settori dell'economia e della finanza ed operano sia sul piano del diretto rilancio della crescita che su quello del miglioramento del contesto di sostegno al consolidamento della ripresa in atto, anche con riguardo ai soggetti istituzionali interessati. Di seguito, Pag. 93riepiloga pertanto le principali misure, raggruppando in rapida sintesi per tipologia d'intervento le disposizioni interessate, ma ritiene utile fin d'ora segnalare come – a conferma degli intendimenti del Governo di operare quanto più possibile per il sostegno alla crescita – una delle principali direttrici in cui si articolano le misure è costituita dalla spinta agli investimenti, che sono in lieve risalita nel 2015 e anche nel primo semestre dell'anno, ma risultano ancora fortemente incisi dalla contrazione subita durante il periodo di crisi. Si prevedono pertanto una serie di interventi che operano sia sul versante delle politiche fiscali (ad esempio l'IRI) che su quello delle misure per la crescita (tra le tante, la cosiddetta nuova Sabatini, le risorse per l'autoimprenditorialità e le start-up innovative, lo stanziamento di quasi 2 miliardi nel 2017 e poi circa 3 miliardi annui dal 2018 al 2032 nel fondo per il rilancio degli investimenti e lo sviluppo), come più dettagliatamente precisato di seguito.
  Per quanto attiene alla finanza locale, le disposizioni recate dal disegno di legge di stabilità sulle amministrazioni territoriali possono articolarsi in sei diverse tipologie di intervento. Il primo è operato dall'articolo 65, commi da 1 a 20, che introducono le nuove regole del pareggio di bilancio per gli enti territoriali ai fini del loro concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. L'intervento mette a regime, con alcune modifiche, le regole sul pareggio già introdotte per il 2016 con la legge di stabilità 2016, che vengono pertanto contestualmente soppresse. La regola in questione, mediante cui gli territoriali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, consiste nel conseguire a decorrere dal 2017, sia in fase previsionale che di rendiconto, un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, in conformità alla identica disposizione contenuta nell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012.
  Il rispetto del saldo di pareggio in questione è rafforzato da un articolato sistema sanzionatorio da applicare in caso di mancato conseguimento del saldo in esame e, contestualmente, da un sistema premiale in caso di rispetto del saldo stesso. Va sottolineato come la nuova regola del pareggio stabilizza la presenza del fondo pluriennale, esclusa la quota finanziata da debito, nel saldo di competenza finale e, considerando anche l'esclusione del fondo crediti di dubbia esigibilità, denota una attenzione importante del legislatore verso gli enti locali, favorendone un recupero della capacità di spesa. Viene poi disciplinata (articolo 64, commi 3-8) l'alimentazione e il riparto del Fondo di solidarietà comunale, che costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni anche con finalità di perequazione, alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi, da applicare a decorrere dall'anno 2017. Le disposizioni provvedono, in particolare a quantificare la dotazione annuale del Fondo a partire dal 2017, pari a circa 6.197 milioni, fermo restando la quota parte dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni (circa 2.770 milioni), che in esso confluisce annualmente. Vengono inoltre ridefiniti e i criteri di ripartizione del Fondo medesimo, basati per la parte prevalente sul gettito effettivo IMU e TASI del 2015 e per altra parte secondo logiche di tipo perequativo, vale a dire la differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard. Si provvede altresì ad incrementare tale criterio perequativo, aumentando progressivamente negli anni la percentuale del Fondo da redistribuire secondo tali logiche perequative. In ordine alle entrate degli enti territoriali, si segnala inoltre la conferma per l'anno 2017 del blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e comunali; è inoltre confermata, sempre per il medesimo anno 2017, la maggiorazione della TASI già disposta per il 2016, con delibera del consiglio comunale (articolo 10). Un terzo intervento concerne i pagamenti delle regioni, in cui l'articolo 66, commi 16-18, dispone che le Regioni che hanno ottenuto anticipazioni per il pagamento dei debiti pregressi maturati entro il 31 dicembre 2013 per importi superiori rispetto ai pagamenti Pag. 94effettivamente effettuati, possono utilizzare le risorse eccedenti per il pagamento dei debiti in essere alla data del 31 dicembre 2014. Si opera poi con riguardo al concorso regionale agli obiettivi di finanza pubblica, mediante l'articolo 66, commi 19-20. Questi estendono al 2020 i due contributi alla finanza pubblica già previsti dalla normativa vigente sino al 2019, uno a carico delle Regioni a statuto ordinario e l'altro a carico dell'intero comparto delle Regioni (incluse le Regioni a statuto speciale) e delle Province autonome. Pertanto il primo contributo, pari attualmente a complessivi 4.202 milioni euro annui e da corrispondere fino al 2019, andrà versato anche nel 2020, ed analogamente avverrà per quello di 5.480 milioni a carico delle autonomie speciali. L'ammontare complessivo dei due contributi, che al netto delle risorse (circa 2.000 milioni) rinvenienti dal settore sanitario è pari a 7.682 milioni, determina nel 2020 un corrispondente miglioramento dei saldi di finanza pubblica in tale anno. Un ulteriore intervento, che oltre alle regioni riguarda anche gli enti locali, è operato dall'articolo 65, commi da 23 a 42, che assegnano agli enti locali spazi finanziari fino a complessivi 700 milioni annui, di cui 300 destinati ad edilizia scolastica, ed alle regioni fino a complessivi 500 milioni annui, per l'effettuazione di spese di investimento, disciplinando nel contempo i requisiti necessari per l'ottenimento delle risorse stanziate da parte degli enti richiedenti: requisiti, che qui non si dettagliano, che sono volti da un lato a incentivare l'investimento da parte dell'ente con risorse proprie e, dall'altro, a favorire la concessione degli spazi finanziari in questione agli enti più virtuosi. Infine, per le autonomie speciali, l'articolo 66, commi da 1 a 8, dà attuazione normativa a quanto concordato tra il Governo e la Regione siciliana in materia finanziaria con l'accordo del 20 giugno 2016. In particolare si stabilisce che la regione per l'anno 2017, ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, deve ottenere un saldo positivo non inferiore a 577,5 milioni di euro e a decorrere dal 2018, un saldo non negativo calcolato con le regole del pareggio di bilancio. I commi 2-5 riguardano le misure di riduzione della spesa corrente regionale che la Regione si è impegnata a realizzare, in misura non inferiore al 3 per cento annuo dal 2017 al 2020, e rideterminano la misura – e la modalità di calcolo – della compartecipazione regionale all'IRPEF. Quanto alla Regione Valle d'Aosta il comma 9, a seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 125 del 2015, stabilisce la restituzione alla regione delle somme che lo Stato aveva trattenuto a titolo di concorso alla riduzione del fabbisogno sanitario per gli anni dal 2012 al 2015. Viene poi attribuito (comma 10) alla Regione Valle d'Aosta l'importo complessivo di 448,8 milioni di euro a compensazione definitiva della perdita di gettito subita dalla Regione in conseguenza della diversa determinazione dell'accisa sull'energia elettrica e sugli alcolici. Si stabilisce inoltre che a decorrere dal 2017, anche la regione Valle d'Aosta segue le regole del pareggio di bilancio (comma 22) analogamente a quanto vige per le regioni Sardegna e Sicilia (cui già si applica rispettivamente dal 2015 e dal 2016). Per le restanti tre autonomie speciali viene stabilito che non si applica la nuova regola del pareggio di bilancio, confermandosi quindi (comma 21) la disciplina del patto di stabilità interno. Infine, per la Regione Venezia Giulia i commi 11 e 12, stabiliscono – dando seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 2016 – la necessità dell'intesa per la quantificazione delle spettanze della Regione Friuli-Venezia Giulia (per i comuni del proprio territorio) e dello Stato in relazione alle variazioni di gettito conseguenti le modifiche dell'imposizione locale immobiliare (IMU), sia in relazione agli anni 2012-2015, sia per gli anni 2016-2020. Nelle more della definizione dell'intesa, il comma 12 quantifica provvisoriamente le spettanze dello Stato in 72 milioni di euro annui. Per quanto riguarda il campo degli enti locali, rilevato il segno positivo importante delle misure contenute nel disegno di legge, ritengo doveroso sottolineare come, dopo aver meritoriamente invertito, Pag. 95sul piano quantitativo, una direzione che negli anni scorsi è stata caratterizzata da progressivi tagli di risorse e misure che hanno, in particolare, provocato una drammatica caduta degli investimenti (rammentando che gli investimenti degli enti locali rappresentano i due terzi degli investimenti pubblici del Paese), sarà indispensabile ora, anche con provvedimenti previsti come collegati alla manovra di bilancio, porre mano ad una inversione di rotta rispetto agli anni scorsi anche sul piano qualitativo dell'assetto del sistema della finanza locale, nel senso di ricostruire un sistema che riconosca e valorizzi i temi della autonomia organizzativa e finanziaria dei comuni, sostenga con coerenza nel tempo i processi volontari di aggregazione e irrobustimento delle autonomie comunali, in un binomio autonomia-responsabilità che sottragga il comparto ad un destino di finanza derivata, caratterizzato da rigidità e incertezze, e incapace di distinguere i vizi dalle virtù e così spesso portata a premiare i primi e penalizzare le seconde, determinando sofferenza sia sul versante della garanzia di servizi essenziali per le nostre comunità che delle prospettive di modernizzazione del nostra pubblica amministrazione locale.
  Sotto il profilo degli interventi fiscali per la crescita, segnala in primo luogo (articolo 85) il rinvio al 2018 degli aumenti IVA introdotti dalla legge di stabilità 2015 – la cosiddetta clausola di salvaguardia – con la contestuale eliminazione degli aumenti di accise introdotti dalla legge di stabilità 2014 con riferimento al 2017. Da tali misure il Governo stima che derivi una riduzione della pressione fiscale per 15.133 milioni di euro nel 2017. È inoltre introdotto un nuovo aumento dell'aliquota IVA di 0,9 punti percentuali dal 1o gennaio 2019, cioè fino al 25,9 per cento, qualora nel 2018 non si provveda a sterilizzare il previsto aumento del 3 per cento. Oltre agli interventi in materia di riscossione, recupero dell'evasione, razionalizzazione degli obblighi di comunicazione (spesometro), definizione agevolata e voluntary disclosure, già contenuti nel decreto-legge n.193 del 2016 collegato alla manovra, segnala alcune misure del disegno di legge volte a rafforzare il contrasto all'evasione fiscale ovvero a generare maggiori entrate: tracciabilità dei prodotti sottoposti ad accisa e requisiti più stringenti per la gestione dei depositi fiscali (articolo 67); possibilità di emettere la nota di credito IVA, nel caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali, solo una volta che dette procedure si siano concluse infruttuosamente (articolo 71); quantificazione in 1.600 milioni di euro per il 2017 delle maggiori entrate derivanti dalla voluntary disclosure (articolo 86).
  In tale contesto, assume specifica rilevanza l'introduzione dell'imposta sul reddito d'impresa – IRI, già prevista dalla legge di delega fiscale (articolo 11 della legge n. 23 del 2014) rivolta agli imprenditori individuali ed alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, previa opzione in tal senso. Essa si calcola sugli utili trattenuti presso l'impresa mediante applicazione dell'aliquota unica IRES al 24 per cento. Contestualmente è modificata anche la disciplina in materia di aiuto alla crescita economica (ACE): da un lato è diminuita l'aliquota percentuale utilizzata per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, in considerazione dell'andamento dei tassi di interesse; dall'altro lato, la misura è estesa alle persone fisiche, alle società in nome collettivo ed a quelle in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria (articolo 68).
  Tra i numerosi interventi fiscali agevolativi, o comunque destinati a promuovere il rafforzamento della crescita economica, segnala in particolare le seguenti misure:
   proroga al 31 dicembre 2017 dell’ecobonus, valevole sino al 2021 per le parti comuni degli edifici condominiali, nonché della detrazione (50 per cento) per gli interventi di ristrutturazione edilizia. È anche prorogata al 31 dicembre 2017 la detrazione al 50 per cento per le spese relative all'acquisto di mobili (articolo 2, commi 1 e 2);Pag. 96
   riconoscimento anche per il 2017 e il 2018, e nella misura del 65 per cento, del credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere, incluse le attività agrituristiche (articolo 2, commi 3-6);
   conferma della maggiorazione del 40 per cento degli ammortamenti e istituzione di una nuova maggiorazione, pari al 150 per cento, per gli ammortamenti su beni ad alto contenuto tecnologico (articolo 3);
   estensione di un anno, fino al 31 dicembre 2020, del periodo in cui possono essere effettuati gli investimenti ammessi al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, con elevazione al 50 per cento della misura dell'agevolazione ed innalzamento da 5 a 20 milioni di euro dell'importo massimo annuale riconosciuto a ciascun beneficiario (articolo 4);
   introduzione del principio di cassa ai fini della tassazione dei redditi delle cd. imprese minori assoggettate a contabilità semplificata (articolo 5);
   disciplina del gruppo IVA, che consente di considerare come unico soggetto passivo IVA l'insieme di persone stabilite nel territorio dello Stato, purché vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi (articolo 6);
   proroga al 31 dicembre 2017 dell'operatività delle agevolazioni sulle imposte indirette per i trasferimenti immobiliari in seno a procedure giudiziarie; allungamento a cinque anni del termine per il ritrasferimento degli immobili ceduti alle imprese con imposizione agevolata (articolo 7);
   innalzamento del limite annuo alla deducibilità fiscale dei canoni per noleggio a lungo termine degli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio (articolo 8);
   riduzione da 100 a 90 euro del canone RAI per uso privato nel 2017 (articolo 9);
   esclusione delle società di gestione dei fondi comuni di investimento (SGR) dall'applicazione dell'addizionale IRES del 3,5 per cento, (articolo 12);
   estensione degli incentivi fiscali per le start-up innovative e per le PMI innovative (articolo 14) e introduzione di una disciplina fiscale per la cessione delle perdite prodotte nei primi tre esercizi di attività di nuove aziende a favore di società quotate che detengano una partecipazione nell'impresa cessionaria pari almeno al 20 per cento (articolo 16); introduzione di forme di investimento da parte dell'INAIL in favore delle start-up innovative (articolo 17);
   detassazione per i redditi derivanti dagli investimenti a lungo termine (almeno 5 anni) nel capitale delle imprese, effettuati dalle casse previdenziali o da fondi pensione, con specifici limiti; soppressione per gli stessi soggetti del credito d'imposta per gli investimenti infrastrutturali e introduzione dell'imposta in misura fissa per le operazioni straordinarie (articolo 18, commi 1-10);
   istituzione di un Fondo per il finanziamento di investimenti in materia di infrastrutture e trasporti, difesa del suolo e dissesto idrogeologico, ricerca, prevenzione del rischio sismico, attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni, nonché edilizia pubblica (articolo 21);
   incremento, per il 2019, del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, nella misura di 3 milioni di euro, e del Fondo per la crescita sostenibile, nella misura di 7 milioni di euro, per le politiche dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati alla criminalità organizzata (articolo 75).

  Sotto il profilo degli interventi a sostegno delle imprese, segnala la proroga di due anni (fino al 31 dicembre 2018) dello strumento agevolativo della cd. nuova Sabatini per investimenti in nuovi macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature. Sono inoltre previste nuove destinazioni Pag. 97di risorse in ordine alle misure agevolative per l'autoimprenditorialità e per le start-up innovative: per il biennio 2017-2018 si autorizza una spesa, rispettivamente pari a 130 milioni di euro e 100 milioni di euro.
  Segnala, infine, nell'ambito della ricerca, l'istituzione di una Fondazione per la realizzazione del progetto scientifico e di ricerca «Human Technopole», e la disciplina dei rapporti con l'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) riferiti al progetto HT (articolo 19); inoltre, è stata disposta l'istituzione, a decorrere dal 2018, del Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza, volto ad incentivare, con un finanziamento quinquennale, anche le finalità di ricerca di Industria 4.0 (articolo 43).
  Per quanto attiene alle politiche di coesione, sulla base della nuova disciplina prevista per il disegno di bilancio in esame, l'intervento sulle politiche di coesione è effettuato nella seconda sezione (ma per dar conto del complesso delle misure si riporta comunque in questa sede), vale a dire direttamente nelle pertinenti missioni e programmi degli stati di previsione interessati, vale a dire nella seconda sezione. In particolare, il disegno di legge dispone una riprogrammazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) autorizzate per gli interventi nel ciclo di programmazione 2014-2020 attraverso un anticipo di 2.450 milioni, relativi alla annualità 2020 e successive, al triennio 2017-2019, in particolare 650 milioni al 2017, 800 milioni al 2018 e 1 miliardo al 2019. Il disegno di legge opera poi una riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie attraverso una riduzione di 2 miliardi nel 2019, che vengono spostati al 2020. Conseguentemente per il Fondo in esame risultano stanziati 4 miliardi e 750 milioni per il 2017, 4 miliardi e 650 milioni per il 2018, 2,7 miliardi per il 2019 e 7 miliardi per il 2020 e annualità successive.
  In relazione alle infrastrutture, si prevede in primo luogo l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo destinato a finanziare interventi in materia, tra l'altro, di trasporti e viabilità, nonché infrastrutture ed edilizia pubblica. Il Fondo ha una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni per l'anno 2018, 3.500 milioni per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032 (articolo 21).
  È, altresì, istituito un fondo, con risorse per 45 milioni di euro per l'anno 2017, per la realizzazione di interventi relativi all'organizzazione e allo svolgimento del vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati (G7), anche al fine di procedere ad adeguamenti di natura infrastrutturale (articolo 57).
  Con riferimento al settore dei trasporti, si prevede all'articolo 77 l'istituzione di un piano strategico della mobilità sostenibile, incrementando le risorse attribuite al Fondo finalizzato all'acquisto, alla riqualificazione elettrica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale ed estendendone le finalità. Le risorse attribuite al Fondo possono essere destinate anche al finanziamento delle relative infrastrutture tecnologiche di supporto. Si prevede infine l'attribuzione di 2 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 finalizzati a sostenere il riposizionamento competitivo delle imprese produttrici di beni e servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto.
  Nel settore delle comunicazioni, l'articolo 72 prevede il rinnovo dei diritti d'uso delle frequenze della telefonia mobile GSM (banda 900 Mhz) e UMTS (1800 Mhz) in scadenza, con autorizzazione al cambio di tecnologia (cosiddetto refarming) e il rinnovo fino al 2029 dei diritti d'uso con pagamento in un'unica soluzione, entro il 30 settembre 2017, dei contributi per il loro utilizzo, maggiorati del 30 per cento. La disposizione prevede anche che i diritti d'uso delle frequenze per i quali il Ministero non riceva istanze o per le quali non vengano concesse proroghe siano assegnati con una gara pubblica Pag. 98la cui base d'asta è ulteriormente accresciuta del 10 per cento, rispetto al valore precedentemente indicato. I maggiori introiti previsti per il 2017 da tali disposizioni sono quantificati in circa 2 miliardi di euro.
  La manovra di bilancio per il 2017 interessa il comparto agricolo direttamente con due disposizioni: l'articolo 11 che prevede l'esenzione ai fini Irpef, per il triennio 2017-2019, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; l'articolo 46 che riconosce un esonero contributivo triennale, da riconoscersi nel limite massimo delle norme europee sugli aiuti de minimis, per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, che si iscrivono per la prima volta alla previdenza agricola nel periodo 1o gennaio-31 dicembre 2017.
  L'articolo 69, inoltre, nel prorogare i termini per la rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche, confermando l'aliquota dell'8 per cento in relazione alla relativa imposta sostitutiva, interessa anche, ovviamente, i terreni agricoli.
  Per quanto attiene alle misure in tema di occupazione, specifiche misure sono volte ad agevolare fiscalmente le componenti delle retribuzioni legate a incrementi di produttività, le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa e il cosiddetto welfare aziendale (articolo 23). In particolare, si interviene sull'attuale regime tributario speciale che prevede una imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali pari al 10 per cento, innalzando i limiti dell'imponibile ammesso al beneficio (da 2.000 a 3.000 euro) e la soglia di reddito entro la quale esso è riconosciuto (da 50.000 a 80.000 euro annui). Inoltre, si prevede che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente e sono quindi esclusi da ogni forma di imposizione, i contributi alle forme pensionistiche complementari e i contributi di assistenza sanitaria ed il valore di azioni offerte alla generalità dei dipendenti. Sono altresì esclusi dalla base imponibile IRPEF i contributi e i premi versati dal datore di lavoro (in favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti), per talune prestazioni.
  Si prevedono inoltre:
   per il solo settore privato, uno sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 (articolo 42);
   un esonero contributivo ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1o gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 (articolo 46, comma 1);
   per il 2017, con uno stanziamento di 20 milioni di euro, il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, già previsto in via sperimentale per gli anni 2013-2016 (articolo 48, comma 2), nonché la proroga per il 2017 e 2018 della facoltà riconosciuta alla madre lavoratrice, anche autonoma, di richiedere un contributo economico (cd. voucher asili nido o baby-sitting) in sostituzione, anche parziale, del congedo parentale (articolo 49, commi 2 e 3);
   una riduzione dello sgravio contributivo totale previsto per le imprese armatoriali e per il loro personale dipendente imbarcato (articolo 61, comma 5).

  Per quanto attiene alle misure in tema di pubblico impiego e amministrazioni pubbliche, le disposizioni contenute nel disegno di legge di bilancio riguardano:
   il personale pubblico, con l'istituzione di un Fondo per il pubblico impiego, con una dotazione di 1,48 miliardi di euro per il 2017 e 1,39 miliardi di euro a decorrere dal 2018, volto a finanziare (articolo 52) la contrattazione collettiva nel pubblico impiego relativa al triennio 2016-2018 (in aggiunta ai 300 milioni di euro già stanziati dall'ultima legge di stabilità) Pag. 99e il miglioramento economico del personale non contrattualizzato, nonché assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Il fondo finanzia inoltre l'attuazione degli interventi normativi concernenti il personale delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché la proroga per il 2017 di uno specifico contributo straordinario per il personale dei corpi di polizia, dei vigili del fuoco e delle forze armate non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale;
   i risparmi di spesa delle amministrazioni centrali e la riduzione della spesa per acquisti (cosiddetta spending review). In particolare l'articolo 61, comma 1 definisce le modalità attraverso le quali la Presidenza del Consiglio e i Ministeri concorrono alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2017-2019, prevedendo la possibilità che le riduzioni di spesa disposte con il disegno di legge di bilancio possano essere rimodulate nell'ambito di ciascun Ministero, con un obiettivo di risparmio pari a 728,4 milioni nel 2017, 708,9 milioni nel 2018 e 713,2 milioni nel 2019. A decorrere dal 2020 l'entità dei risparmi previsti per il 2019 è da considerarsi permanente.

  Il testo prevede, inoltre, all'articolo 60, commi 1-7, la valorizzazione ed il perfezionamento di alcune misure di efficientamento della spesa per acquisti nella pubblica amministrazione, intervenendo altresì sulla disciplina sull'obbligo, a carico delle pubbliche amministrazioni, di procedere ad acquisizioni di beni e di servizi in forma centralizzata. Infine, nella direzione di una sempre maggiore diffusione dell'informatizzazione, vengono destinati 31 milioni di euro complessivi per il biennio 2017-2018 per supportare le attività del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale unitamente alla possibilità di finanziare tali attività con ulteriori 9 milioni di euro a valere sui fondi strutturali 2014/2020 (articolo 74, commi 7 e 8).
  In tema di salute vanno ricordate, in primo luogo, le misure dirette a migliorare l'efficienza organizzativa del Servizio sanitario nazionale. Possono essere ricondotte a tale finalità le disposizioni dirette a definire e disciplinare l'Infrastruttura nazionale necessaria a garantire l'interoperabilità dei Fascicoli sanitari elettronici (FSE). A tal fine l'articolo 58, commi 1-3, dispone che l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) curi la progettazione dell'infrastruttura nazionale necessaria a garantire l'interoperabilità dei FSE. La realizzazione della citata infrastruttura è gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso l'utilizzo del Sistema Tessera sanitaria. È previsto l'istituto del commissariamento qualora una regione non rispetti i termini per la realizzazione del FSE. Sempre all'ambito dell'efficienza organizzativa possono essere ricondotte le disposizioni (articolo 58, commi 4-8) che introducono misure sperimentali per il 2017 per migliorare e riqualificare il Servizio sanitario regionale, mediante incremento della quota premiale del finanziamento del SSN per le regioni che presentano apposito programma, integrativo dell'eventuale Piano di rientro.
  Altre norme attengono al finanziamento del SSN, rideterminando (in lieve diminuzione rispetto all'Intesa dello scorso febbraio) il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che viene portato a 113.000 milioni di euro per il 2017 e a 114.000 milioni di euro per il 2018 (articolo 58, commi 10-12). Per il 2019 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è stabilito in 115.000 milioni di euro. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano gli effetti finanziari risultanti dalla rideterminazione del livello di finanziamento mediante le sottoscrizioni di singoli Accordi con lo Stato, da stipularsi entro il 31 gennaio 2017. Per la Regione Trentino- Alto Adige e per le Province autonome di Trento e di Bolzano si rinvia ad un Accordo preesistente. Una quota parte del fabbisogno sanitario nazionale standard, pari a un miliardo, viene vincolata al finanziamento di specifici Fondi rivolti Pag. 100alla spesa farmaceutica – medicinali innovativi, innovativi oncologici e vaccini – e alla stabilizzazione del personale Servizio sanitario nazionale.
  Un altro insieme di disposizioni (articolo 59, commi 1-12) revisiona parzialmente la governance farmaceutica. La percentuale di incidenza della spesa farmaceutica sul Fondo sanitario nazionale rimane fissata al 14,85 per cento, ma cambiano le percentuali delle sue componenti: la farmaceutica territoriale, che assume la denominazione di «tetto della spesa farmaceutica convenzionata», scende dall'11,35 al 7,96 per cento mentre la farmaceutica ospedaliera, ora comprensiva della spesa per i farmaci acquistati in distribuzione diretta e per conto, denominata «tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti», sale dal 3,5 al 6,89 per cento. Si prevede, da ultimo, l'istituzione due Fondi, con una dotazione di 500 milioni ciascuno a valere sul Fondo sanitario nazionale, dedicati rispettivamente ai medicinali innovativi e agli oncologici innovativi.
  In tema di politiche sociali e per la famiglia viene istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il «Fondo di sostegno alla natalità» (articolo 47), con una dotazione di 14 milioni di euro per il 2017, 24 milioni di euro per il 2018, 23 milioni di euro per l'anno 2019, 13 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Viene poi riconosciuto un premio alla nascita, o all'adozione di minore pari ad 800 euro, corrisposto, in unica soluzione dall'INPS, a domanda della futura madre, che può essere richiesto al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione (articolo 48, comma 1).
  Inoltre viene istituito, a partire dal 2017, un buono per l'iscrizione in asili nido pubblici o privati, di 1.000 euro annui per i nuovi nati dal 2016 (articolo 49, comma 1).
  In tema di previdenza, si prevede la possibilità per l'INAIL di sottoscrivere quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso, dedicati all'attivazione di start up innovative, ovvero costituire e partecipare a start up di tipo societario, intese all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca (articolo 17). È poi introdotta la detassazione per i redditi derivanti dagli investimenti a lungo termine (almeno 5 anni) nel capitale delle imprese effettuati dalle casse previdenziali o da fondi pensione nel limite del 5 per cento dei loro asset. Contestualmente è soppressa per gli stessi soggetti la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti infrastrutturali. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono assoggettate alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro (articolo 18, commi 1-10). Viene poi ridotta l'aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS, portandola al 25 per cento in luogo del 29 per cento per il 2017 e in luogo del 33 per cento a decorrere dal 2018 (articolo 24).
  Un intervento importante concerne l'introduzione in via sperimentale, dal 1o maggio 2017 al 31 dicembre 2018, dell'Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (cosiddetta APE) e una indennità, a favore di determinate categorie di soggetti in condizioni di disagio sociale, spettante fino alla maturazione dei requisiti pensionistici (cosiddetta APE sociale).
  L'APE consiste in un prestito concesso da un soggetto finanziatore e coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza corrisposto, a quote mensili per dodici mensilità, a un soggetto in possesso di specifici requisiti, da restituire a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni. L'APE è prevista in via sperimentale dal 1o maggio 2017 al 31 dicembre 2018; entro tale data il Governo verifica i risultati della sperimentazione ai fini di una sua eventuale prosecuzione.
  Possono accedere all'APE i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: iscrizione all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata; età anagrafica minima di 63 anni; maturazione Pag. 101del diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi; anzianità contributiva di 20 anni; pensione pari almeno a 1,4 volte il trattamento minimo (al netto della rata di ammortamento dell'APE); non essere già titolare di un trattamento pensionistico diretto. L'istituto finanziatore trasmette all'INPS e al soggetto richiedente il contratto di prestito o l'eventuale comunicazione di reiezione dello stesso. Le somme erogate dall'INPS nell'ambito del prestito non concorrono a formare il reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore, è riconosciuto un credito di imposta annuo nella misura massima del 50 per cento dell'importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall'INPS per l'intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione. L'INPS recupera il credito rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'Erario nella sua qualità di sostituto d'imposta (articolo 25).
   L'APE sociale consiste in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni. Essa è prevista in via sperimentale dal 1o maggio 2017 al 31 dicembre 2018; entro tale data il Governo verifica i risultati della sperimentazione ai fini di una sua eventuale prosecuzione.
  Possono accedere all'APE sociale i soggetti in possesso dei seguenti requisiti, che per ragioni di sintesi in questa sede non si dettagliano, che evidenzino una condizione di possibile disagio sociale.
  L'indennità è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione, non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro, non è soggetta a rivalutazione ed è erogata mensilmente su dodici mensilità all'anno. Il beneficio dell'indennità è riconosciuto, a domanda, entro limiti annuali di spesa stabiliti nella norma istitutiva (articolo 25).
  Si interviene poi sulla disciplina della cosiddetta «quattordicesima», somma introdotta dal 2007 per incrementare i trattamenti pensionistici di importo più basso, rideterminandone (dal 2017) l'importo ed i requisiti reddituali dei beneficiari. In particolare, si prevede che la quattordicesima venga erogata non più solamente se il soggetto interessato possieda un reddito complessivo individuale non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo annuo INPS (pari, per il 2016, a 501,89 euro), ma anche, con importi diversi, nei casi in cui il soggetto possieda redditi fino al limite di 2 volte il trattamento minimo INPS (articolo 26).
  Si introduce inoltre la rendita integrativa temporanea anticipata (cosiddetta RITA), ossia la possibilità di erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare, con esclusione di quelle in regime di prestazione definita, in relazione al montante accumulato richiesto e fino al conseguimento dei requisiti pensionistici del regime obbligatorio (articolo 27).
   Si interviene sulla disciplina del cumulo a fini pensionistici di periodi assicurativi, con l'obiettivo di ampliare le possibilità di accesso all'istituto, in particolare sopprimendo la norma che attualmente esclude la possibilità di avvalersi del cumulo per i soggetti che siano in possesso dei requisiti pensionistici e si prevede che sia sufficiente anche la maturazione del solo requisito contributivo. Specifiche norme transitorie sono volte a tutelare i soggetti che hanno presentato domanda di ricongiunzione o di totalizzazione e i cui procedimenti non si siano ancora perfezionati, al fine di consentire loro l'accesso alternativo all'istituto del cumulo e di garantire il recupero delle somme eventualmente versate (articolo 29).
  Si introduce la possibilità per i cosiddetti lavoratori precoci, a decorrere dal 1o maggio 2017, di accedere al pensionamento anticipato con un requisito contributivo ridotto di 41 anni, in luogo di 42 Pag. 102anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Possono avvalersi della possibilità di accedere al pensionamento con il requisito contributivo ridotto i soggetti che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo versati prima del compimento del diciannovesimo anno di età, siano iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria di base da una data precedente il 1o gennaio 1996 e si trovino in determinate situazioni di disagio sociale indicati nella norma.
  L'accesso al pensionamento con il requisito contributivo ridotto è comunque consentito entro prefissati limiti di spesa pari a 360 milioni di euro per il 2017, 550 milioni per il 2018, 570 milioni per il 2019 e 590 milioni annui a decorrere dal 2020 (articolo 30).
  Da ultimo, oltre ad agevolarsi ulteriormente l'accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori che svolgono attività usuranti (articolo 31), si realizza l'ottavo intervento di salvaguardia in relazione ai nuovi requisiti introdotti dalla riforma pensionistica del 2011. L'intervento opera essenzialmente attraverso l'incremento dei contingenti di categorie già oggetto di precedenti salvaguardie, attraverso il prolungamento del termine, da 36 a 84 mesi successivi all'entrata in vigore della riforma pensionistica, entro il quale i soggetti devono maturare i vecchi requisiti. La salvaguardia è volta a garantire l'accesso al trattamento previdenziale con i vecchi requisiti ad un massimo di ulteriori 27.700 soggetti, portando il limite massimo numerico di soggetti salvaguardati ad un totale complessivo di poco più di 200.000 beneficiari. L'ottava salvaguardia intende concludere definitivamente il processo di transizione verso i nuovi requisiti stabiliti dalla riforma pensionistica del 2011, disponendo la soppressione del cosiddetto Fondo esodati istituito nel 2012 e il conseguente utilizzo delle residue risorse in esso contenute per concorrere a finanziare gli interventi in materia pensionistica previsti dal disegno di legge di bilancio (articolo 33).
  In materia ambientale, rileva in primo luogo l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo destinato a finanziare interventi in materia, tra l'altro, di difesa del suolo e dissesto idrogeologico. Il Fondo ha una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni per l'anno 2018, 3.500 milioni per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032 (articolo 21).
  Si prevede poi l'istituzione di un Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile destinato al rinnovo del parco autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative (articolo 77).
  Per quanto concerne le misure per l'emergenza sismica, il disegno di legge provvede a stanziare le risorse per gli interventi di riparazione, ricostruzione e assistenza alla popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 e per la ripresa economica nei territori interessati. Per tali finalità si autorizza la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro annui dall'anno 2018 all'anno 2047, per la concessione del credito d'imposta maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, previsti per la ricostruzione privata (articolo 51, comma 1, lettera a); di 200 milioni di euro per l'anno 2017, 300 milioni di euro per l'anno 2018, 350 milioni di euro per l'anno 2019 e 150 milioni di euro per l'anno 2020 per la concessione dei contributi per la ricostruzione pubblica (lettera b).
  Gli interventi in materia di prevenzione del rischio sismico rientrano, inoltre, nel novero di quelli finanziabili dal Fondo istituito dall'articolo 21, di cui sopra.
  Il disegno di legge, infine, interviene sulla disciplina vigente riguardante le detrazioni per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica, recupero edilizio e misure antisismiche, di cui si è fatto cenno in precedenza nel paragrafo sulle misure fiscali per la crescita. In particolare è prorogata fino al 31 dicembre 2017 (31 dicembre 2021 per gli interventi Pag. 103relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio) la misura della detrazione al 65 per cento per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus). Sul fronte delle detrazioni fiscali per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, il disegno di legge, da ultimo, modifica la disciplina vigente al fine di: ridefinire la misura dell'agevolazione e la sua durata (50 per cento in cinque anni, dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021) e incrementarla nel caso in cui dai predetti interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore (articolo 2, commi 1-2).
  In materia di scuola, tra i principali interventi si segnalano: l'istituzione nello stato di previsione del MIUR, di un nuovo Fondo, con una dotazione di euro 140 mln per il 2017 ed euro 400 mln dal 2018, destinato all'incremento dell'organico (docente) dell'autonomia (articoli 52, comma 3, e 53); ulteriori 128 milioni di euro per il 2107 per la prosecuzione fino al 31 agosto 2017 del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici (cosiddetto programma «Scuole belle») e si interviene con un'ulteriore proroga – sempre fino al 31 agosto 2017 – in materia di svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari negli stessi edifici (articolo 56); l'incremento da 12,2 milioni di euro a 24,24 milioni di euro annui, a decorrere dal 2017, il contributo per le scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, e si assegna alle scuole materne paritarie, per il 2017, un contributo aggiuntivo di 25 milioni di euro (articolo 78); l'aumento a 640 euro per il 2016, 750 euro per il 2017 e 800 euro dal 2018 dell'importo massimo per studente per il quale è possibile usufruire della detrazione IRPEF del 19 per cento, relativamente alle spese sostenute per la frequenza delle scuole paritarie dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché delle scuole secondarie (anche statali) di secondo grado (articolo 78); il posticipo all'anno scolastico 2019/2020 della soppressione della possibilità di collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici per assegnazioni presso enti che operano nel campo delle tossicodipendenze, della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi (articolo 78).
  In materia di università, tra i vari interventi recati dal disegno di legge, si segnalano i seguenti: si ridefinisce la disciplina in materia dei contributi, in particolare istituendo, con riferimento agli studenti dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, la cosiddetta «no tax area» per quanti appartengono ad un nucleo familiare con ISEE fino a 13.000 euro. Conseguentemente, si incrementa di 40 milioni di euro per il 2017 e di 85 milioni di euro dal 2018 il Fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle università statali (articolo 36); si incrementa, a decorrere dal 2017, di 50 milioni di euro il fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio (articolo 37); si prevede l'assegnazione annuale, sulla base di requisiti di merito e di reddito, di almeno 400 borse di studio nazionali per il merito e la mobilità, ciascuna del valore di 15.000 euro annui (articolo 38); si istituisce nel FFO, a decorrere dal 2017, una sezione denominata «Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca», destinata a incentivare l'attività base di ricerca dei professori di seconda fascia e dei ricercatori, e dotata di uno stanziamento di 45 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.
   In materia di ricerca, segnala le seguenti misure:
   si incrementa di 25 milioni di euro, dal 2017, il Fondo ordinario per gli enti di ricerca vigilati dal MIUR (FOE), destinando l'incremento al sostegno delle Attività di ricerca a valenza internazionale (articolo 41);
   si modificano i vigenti incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all'estero, rendendo strutturale la misura che consente di abbattere, per un Pag. 104determinato periodo di tempo, la base imponibile a fini IRPEF e IRAP in favore dei predetti soggetti, e si introduce una specifica disciplina, all'interno delle norme in materia di immigrazione, volta a facilitare l'ingresso in Italia di potenziali investitori che intendano effettuare una donazione a carattere filantropico di almeno un milione euro a sostegno di un progetto di pubblico interesse, nel settore, fra gli altri, della ricerca scientifica (articolo 22);
   si inseriscono fra le finalità di un nuovo Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il finanziamento di investimenti in materia di infrastrutture, gli interventi in materia di ricerca (articolo 21);
   si autorizza la spesa di 10 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e di 20 milioni di euro per il 2019 per la partecipazione italiana, fra l'altro, a centri di ricerca europei ed internazionali (articolo 74, comma 5).

  In materia di cultura, si istituisce nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale un fondo per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiana all'estero, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2017, 30 milioni di euro per il 2018 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 (articolo 74, commi 9 e 10) e si assegna la Card cultura per i giovani, introdotta dalla legge di stabilità 2016, anche ai soggetti che compiono diciotto anni nel 2017 (articolo 82).
  In materia di sicurezza e difesa, segnala oltre agli stanziamenti per i rinnovi contrattuali e le assunzioni indicati nella precedente sezione sul pubblico impiego, che interessano anche il personale del comparto sicurezza e difesa, nel settore in esame si segnala che per l'acquisto e l'ammodernamento dei mezzi strumentali in uso alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è disposto uno stanziamento di 70 milioni di euro per il 2017 e di 180 milioni per il periodo 2018-2030, istituendo a tal fine un apposito fondo. Un ulteriore stanziamento, pari a 997 milioni di euro per l'anno 2017, è inoltre disposto in favore del fondo missioni internazionali istituito ai sensi dell'articolo 4 della recente «legge quadro missioni internazionali» (legge n. 145 del 2016). Infine, è prorogato fino al 31 dicembre 2017 e limitatamente a 7.050 unità l'operatività del piano di impiego, concernente l'utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.
  Con riguardo al settore della giustizia, il disegno di legge interviene su alcuni aspetti, quali l'allungamento dei termini di legge per il ritrasferimento obbligatorio degli immobili ceduti alle imprese, in seno a procedure giudiziarie, con imposizione indiretta agevolata (articolo 7), nonché l'adozione, da parte dell'Agenzia nazionale, di una strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata, con specifico incremento, per il 2019, del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, nella misura di 3 milioni di euro, e del Fondo per la crescita sostenibile, nella misura di 7 milioni di euro, attraverso il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa prevista dalla legge di stabilità 2016.
  In materia di immigrazione, per far fronte alle esigenze di accoglienza connesse al massiccio afflusso di immigrati, viene introdotta la facoltà di destinare le risorse relative ai programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020, nel limite massimo di 280 milioni di euro, alle attività di trattenimento, accoglienza, inclusione e integrazione degli immigrati, oltre quelle già stanziate nella sezione II del bilancio (articolo 84).
  La sezione II del disegno di legge di bilancio opera, a sua volta, un rifinanziamento di 320 milioni di euro per il 2017 per le attività di trattenimento ed accoglienza degli immigrati (cap. 2351/2 dello stato di previsione del Ministero dell'interno Pag. 105– tabella 8). Inoltre, con la finalità di rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani d'importanza prioritaria per le rotte migratorie si prevede l'istituzione di un Fondo per l'Africa presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2017 (articolo 79).
  In materia di giochi pubblici si segnalano le disposizioni per l'avvio della procedura a evidenza pubblica volta a concedere la gestione dei giochi numerici a totalizzatore (articolo 73). Si prevede poi l'inserimento nello scontrino fiscale e nella ricevuta del codice fiscale del cliente, previa richiesta, in considerazione dell'istituzione di una lotteria nazionale collegata agli scontrini o alle ricevute fiscali a partire dal 2018 (articolo 67, commi da 3 a 8).
  Venendo ora ai contenuti della seconda sezione, vale a dire quella più propriamente «contabile» rispetto ai contenuti prevalentemente normativi della prima sezione, rammento che – come già accennato all'inizio della relazione – a seguito della riforma il bilancio dello Stato è ora presentato integrando fin dall'inizio le risorse già disponibili in bilancio a legislazione vigente per il triennio di previsione con gli effetti delle modifiche proposte alla legislazione vigente dal medesimo disegno di legge, sia con la prima che con la seconda sezione. I dati sul bilancio a legislazione vigente sono comunque riportati nel provvedimento, ma a fini prevalentemente conoscitivi, al fine di dar conto del dato di partenza su cui si forma il dato del «bilancio integrato». Di conseguenza, è stata modificata la modalità di rappresentazione dei dati contabili nei prospetti deliberativi per unità di voto, al fine di dare evidenza contabile alla manovra complessivamente operata, per effetto delle innovazioni normative della Sezione I e delle facoltà di manovra esercitabili con la Sezione II. In particolare, i prospetti deliberativi della seconda sezione riportano:
   le previsioni di entrata e di spesa a legislazione vigente, includendo in essa le rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e per l'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (verticali ed orizzontali) proposte dalle amministrazioni in sede di formazione del bilancio per finalità di efficientamento della spesa;
   le proposte di modifica della legislazione vigente (rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni) che non richiedono la previsione di una specifica disposizione normativa da disporre con la Sezione I;
   gli effetti finanziari imputabili alle innovazioni normative introdotte con la Sezione I del disegno di legge di bilancio, esposti separatamente.

  Le previsioni complessive del disegno di legge di bilancio – il cosiddetto bilancio integrato – sono dunque determinate come somma degli stanziamenti previsti in Sezione II e degli effetti finanziari della Sezione I. Questa integrazione, va sottolineato, consente di riportare l'attenzione delle Camere sulle priorità dell'intervento pubblico, valutando contestualmente i programmi di spesa nuovi e quelli già esistenti in un quadro di vincoli definito dal complesso delle risorse disponibili e dagli obiettivi programmatici indicati nei documenti di programmazione. Le previsioni di entrata e di spesa del disegno di legge di bilancio 2017-2019 ricomprendono pertanto in sé gli effetti finanziari della manovra impostata dal Governo per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica con il disegno di legge di bilancio medesimo. Concorrono inoltre al conseguimento degli obiettivi finanziari e al finanziamento degli interventi disposti con la presente manovra le disposizioni del decreto-legge fiscale n. 193 del 2016 recante misure in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.
  Ai sensi dell'articolo 21 della legge di contabilità pubblica il disegno di legge di bilancio rimane impostato secondo la consolidata struttura contabile per missioni e programmi, finalizzata a privilegiare il contenuto funzionale della spesa. Viene dunque confermata la struttura prevista Pag. 106già per l'esercizio 2016, con 34 missioni, che rappresentano le funzioni principali della spesa pubblica e ne delineano gli obiettivi strategici, e 175 programmi di spesa, che costituiscono le unità di voto parlamentare. Rispetto ai 182 programmi previsti per il 2016, sono stati individuati 17 nuovi programmi, mentre ne sono stati soppressi 24. Quanto ai dati esposti nel bilancio, poiché il disegno di legge in esame fissa l'indebitamento netto nominale ad un livello pari al 2,3 per cento del PIL nel 2017, all'1,2 per cento del PIL per il 2018 e allo 0,2 per cento del PIL per il 2019, in coerenza con tali obiettivi il saldo netto da finanziare programmatico del bilancio dello Stato è determinato nel limite massimo di 38,6 miliardi nel 2017, 27,2 miliardi nel 2018 e 8,6 miliardi nel 2019, in termini di competenza. La seconda sezione del disegno di legge reca pertanto in linea con il parziale finanziamento in deficit della manovra (disegno di legge di bilancio e decreto fiscale), un peggioramento del saldo netto da finanziare rispetto alla legislazione vigente di oltre 15 miliardi nel 2017, di 10,6 miliardi nel 2018 e di 6,3 miliardi nel 2019 Ciò è dovuto al fatto che per effetto delle disposizioni adottate è attesa una riduzione delle entrate finali rispetto alla legislazione vigente per un importo pari a circa 5,6 miliardi nel 2017 (da 573,6 miliardi a legislazione vigente a circa 568 miliardi). Per gli anni successivi, si prevede invece un incremento delle entrate finali di circa 3,9 miliardi nel 2018 e di 4,6 miliardi nel 2019. Le spese finali sono attese in aumento rispetto all'andamento tendenziale a legislazione vigente, per circa 9,5 miliardi nel 2017 (da 597,1 miliardi a legislazione vigente a 606 miliardi), di 14,5 miliardi nel 2018 e di 10,9 miliardi nel 2019. La manovra determina poi, entro il biennio successivo, un progressivo aumento nel triennio del risparmio pubblico e dell'avanzo primario del bilancio dello Stato, in termini di competenza, di circa 30 miliardi. Rispetto al 2016, tutti i saldi del bilancio integrato evidenziano, nel complesso, un miglioramento: Il disegno di legge di bilancio integrato espone infatti un livello di saldo netto da finanziare per il 2017 in leggera riduzione, di circa 1,2 miliardi di euro, rispetto al saldo assestato del 2016. Anche il risparmio pubblico e l'avanzo primario registrano un miglioramento, dell'ordine di 2 miliardi per il risparmio pubblico e di circa 1 miliardo per l'avanzo primario.
  Per quanto riguarda più in dettaglio le entrate, rispetto al bilancio a legislazione vigente il decreto-legge fiscale n. 193 del 2016 e il disegno di legge in esame determinano, per le entrate finali, una riduzione per un importo pari a circa 5,6 miliardi nel 2017 e un incremento di circa 3,9 miliardi nel 2018 e di 4,6 miliardi nel 2019. Incide, in particolare nel 2017, la sterilizzazione dell'aumento delle aliquote IVA, da cui deriva un beneficio in termini di riduzione della pressione fiscale pari a oltre 15,1 miliardi.
  Le maggiori risorse derivanti dalle misure di contrasto all'evasione fiscale e per l'efficientamento delle attività di riscossione spiegano in larga parte l'incremento delle entrate ascrivibili alla manovra negli esercizi successivi. In particolare, il decreto-legge n. 193 del 2016 prevede entrate da recupero di evasione per 2.260 milioni nel 2017, 4.430 milioni nel 2918 e 2.970 milioni nel 2019. Ulteriori entrate sono ascrivibili alle cartelle erariali per 1.560 milioni nel 2017, 312 milioni nel 2918 e 234 milioni nel 2019. Tali risorse sono destinate al finanziamento dei provvedimenti a sostegno della competitività delle imprese e della crescita economica, intervenendo, tra le altre, mediante: – la proroga e il rafforzamento della disciplina di maggiorazione della deduzione degli ammortamenti, in particolare nei confronti di investimenti in nuovi beni strumentali ad alto contenuto tecnologico; –l'introduzione di una nuova disciplina dell'imposta sul reddito imprenditoriale (con l'istituzione dell'IRI) finalizzata a favorire anche la capitalizzazione delle imprese; – la proroga e l'introduzione di detrazioni fiscali per le spese relative ad interventi di ristrutturazioni edilizie, di riqualificazione energetica, nonché per interventi antisismici. Pag. 107
  Per le entrate extra-tributarie, le previsioni integrate presentano un andamento in linea con le stime a legislazione vigente. Per il 2017 incide sulle stesse, in particolare, la disposizione introdotta nella prima sezione che prevede l'autorizzazione, per i titolari dei diritti d'uso delle frequenze di telecomunicazione in banda 900 e 1800 Mhz, al cambio di tecnologia, con la contestuale proroga delle concessioni in essere al 2029, stabilendo il pagamento anticipato ed in unica soluzione dei contributi dovuti per l'intero periodo della concessione. Per quanto riguarda le spese finali, esse presentano nel triennio 2017-2019 un andamento sostanzialmente stabile, sebbene in presenza di una correzione rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente a favore della quota di spesa per investimenti. Complessivamente, a legislazione vigente, le spese finali si attestano 597.142 milioni nel 2017, con una riduzione complessiva di circa 8.634 milioni rispetto alle previsioni assestate 2016. Per gli anni successivi, gli stanziamenti di bilancio sono pari a 598.750 milioni nel 2018 e si riducono nel 2019 a 594.600 milioni. Per l'esercizio finanziario 2017, gli effetti finanziari della manovra ammontano a circa 9,5 miliardi aggiuntivi rispetto agli stanziamenti di competenza a legislazione vigente, di cui 4,1 miliardi derivanti dagli effetti della sezione I del disegno di legge di bilancio e 5,3 miliardi dalle riprogrammazioni e rifinanziamenti determinati con la sezione II.
  La manovra ha inciso sia sulle spese correnti, per un importo aggiuntivo di circa 6 miliardi nel 2017 che sulle spese in conto capitale, con un incremento di 3,5 miliardi. Per quanto riguarda le spese correnti, nel bilancio integrato ammontano a 566 miliardi di euro per l'anno 2017, 566,5 miliardi per il 2018 e 564,3 miliardi per il 2019, con un incremento nel triennio rispetto alla legislazione vigente.
  Quelle in conto capitale, dopo un significativo incremento tra il 2017 e il 2018 (da 41 miliardi di euro a circa 47 miliardi) si stabilizzano a oltre 41 miliardi di euro nel 2019, a fronte di stanziamenti a legislazione vigente pari a 37,5 miliardi. Tra le misure di incremento della spesa introdotte con le disposizioni della Sezione I, vanno considerate le risorse destinate, per complessivi 1,9 miliardi nel 2017 e 2,6 dal 2018, al rinnovo dei contratti e alle assunzioni di personale della PA, ad interventi a favore del personale di polizia e delle forze armate e al riordino delle carriere del medesimo personale, nonché le risorse in favore degli enti territoriali per circa 1 miliardo annuo. Per la spesa in conto capitale si segnalano gli stanziamenti del fondo investimenti e sviluppo per 1,9 miliardi nel 2017, 3,15 miliardi nel 2018 e 3,5 miliardi nel 2019, nonché i benefici previsti dall'articolo 51 sotto forma di contributi per la ricostruzione e di crediti d'imposta (300, 500 e 850 milioni di euro per ciascun anno del triennio). Ricorda, poi, i rifinanziamenti disposti nella sezione II del disegno di legge di bilancio, che determina incrementi per circa 4 miliardi nel 2017 e oltre 1 miliardo nei due anni successivi. Tra le misure di riduzione della spesa corrente e in conto capitale vanno poi considerate le misure di spending review previste dal disegno di legge di bilancio per il 2017, che ha richiesto risparmi alle amministrazioni centrali dello Stato e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che sono stati assicurati attraverso misure disposte, per la gran parte, con definanziamenti di spesa previsti nella sezione seconda. Le misure di risparmio, per complessivi 0,7 miliardi annui, hanno riguardato, prevalentemente, la parte corrente (per circa l'83 per cento nel 2017, e circa il 92 per cento negli anni successivi). Nel complesso, le misure di riduzione della spesa disposte con i definanziamenti operati con la sezione II sono pari a 2,7 miliardi per il 2017, 1,6 miliardi per il 2018 e a circa 1,1 miliardi per il 2019.
  Osserva, inoltre, che degli oltre 5 miliardi di incremento delle spese finali attribuibili alla sezione seconda, l'84 per cento riguardano le spese correnti, e il restante 16 per cento le spese in conto capitale; al contrario gli effetti della sezione prima insistono prevalentemente sulle spese in conto capitale: degli oltre 4 Pag. 108miliardi di incremento delle spese finali derivanti dall'articolato della Sezione I, il 63 per cento agisce sulle spese in conto capitale e solo il 37 per cento sulle spese correnti.
  Ricorda, in proposito, che in relazione all'articolo 61 sopra citato sono stati realizzati risparmi di spesa sul complesso dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio per oltre 700 milioni di euro tramite definanziamenti da Sezione II, di cui 490 solo sul MEF. Rispetto alle previsioni di spesa a legislazione vigente per il 2017, nel bilancio integrato le spese finali del bilancio dello Stato incrementano dell'1,6 per cento, e ad aumentare sono soprattutto le spese in conto capitale (+9,3 per cento).
  Le spese finali aumentano per quasi tutti i Ministeri, fatta eccezione per alcuni che scontano lievi riduzioni: il Ministero della giustizia (-0,2 per cento), il Ministero dell'ambiente (-0,6 per cento) e il Ministero delle politiche agricole (-0,6 per cento).
  In particolare, le spese finali del Ministero della salute aumentano di quasi il 75 per cento, a causa dell'articolo 59 della Sezione I, che prevede l'istituzione due Fondi, con una dotazione di 500 milioni ciascuno dedicati rispettivamente ai medicinali innovativi e agli oncologici innovativi. Il MIBACT registra un incremento delle spese finali del 16 per cento, in virtù di effetti positivi dovuti ai rifinanziamenti della Sezione II. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale vede un aumento delle proprie spese finali dell'8,5 per cento, in relazione soprattutto alle disposizioni della Sezione I. Le spese del Ministero dello sviluppo economico aumentano del 7 per cento, sia per rifinanziamenti della Sezione II che per l'effetto dell'articolato di prima sezione.
  Gli altri Ministeri registrano aumenti delle spese finali inferiori al 2 per cento, in linea con l'aumento globale del bilancio dello Stato, ad eccezione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le cui spese sono sostanzialmente stabili, e dei tre Ministeri già citati per i quali si ha una lieve diminuzione.
  Considerato infine che, come già più volte segnalato, una delle principali novità della nuova disciplina contabile consiste nella circostanza che la manovra di finanza pubblica, vale a dire l'insieme degli interventi volti a modificare la legislazione vigente, non si esaurisce con le disposizioni della sezione I, ma include anche le modifiche della legislazione vigente effettuate direttamente con la Sezione II tramite rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di spese disposte da norme preesistenti, ritengo utile concludere l'analisi della seconda sezione in questione dando conto del complesso delle modifiche «di manovra» da essa operate.
  Ricorda che tali modifiche sono da ricondursi principalmente al fatto che si è ora riservato alla sezione medesima la possibilità di apportare variazioni di autorizzazioni legislative di spesa, sia di parte corrente che a carattere pluriennale in conto capitale, con operazioni prima effettuate con le tabelle C, D ed E della legge di stabilità, ai sensi dell’ex articolo 11, comma 3, lettere d), e) ed f) della legge n. 196 del 2009.
  Nel complesso, con la sezione II sono stati effettuati rifinanziamenti per oltre 4 miliardi nel 2017, oltre 2 miliardi nel 2018 e 2,3 miliardi nel 2019 e definanziamenti per 2,7 miliardi nel 2017, 1,6 miliardi nel 2018 e 1,1 nel 2019. Nei definanziamenti, si sottolinea, sono ricompresi anche gli effetti delle riduzioni che i singoli ministeri hanno apportate in relazione alla spending review all'articolo 61 prima ricordato.
  Considerando anche l'importo delle riprogrammazioni, peraltro molto limitate, la manovra effettuata con la sezione II ha comportato maggiori spese per 1,5 miliardi nel 2017 e per 622 milioni nel 2018 e minori spese per 2,2 miliardi nel 2019.
  Rinviando per una analisi di dettaglio ai dossier di documentazione, si limita in questa sede a segnalare tra le modifiche più rilevanti lo stanziamento di 900 milioni per il 2017 per le missioni internazionali, la dotazione triennale di poco meno di 12 miliardi del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, Pag. 109i 110 milioni nel 2017 sul fondo per la promozione del Made in Italy, i 500 milioni di aumento a regime dal 2018 del fondo per la lotta alla povertà, i 1.200 milioni nel triennio del finanziamento della «buona scuola», di cui 500 milioni a regime, ed i 320 milioni nel 2017 per i centri di accoglienza stranieri. A tali rifinanziamenti si aggiunge, tra le riprogrammazioni, l'anticipo dall'annualità 2020 al triennio 2017-2019 di 2.450 milioni delle risorse del Fondo sviluppo e coesione ed infine, tra i definanziamenti, la riduzione di circa 560 milioni dal 2017 del fondo per la riduzione della pressione fiscale, destinate, per l'appunto, alla riduzione della pressione medesima.
  In conclusione, desidera lasciare agli atti della Commissione alcune considerazioni complessive, che derivano anche dall'esame delle osservazioni e contributi venuti dalle numerose e ricche, pur se concentrate nei tempi, audizioni. Evidenzia anzitutto che il disegno di legge interviene in uno scenario economico che, sia a livello nazionale che sul piano mondiale ha subito un peggioramento nel corso del 2016, anno in cui tutti i principali previsioni, comprese le istituzioni internazionali, hanno, nel corso del mese di settembre, rivisto al ribasso le previsioni rilasciate nei primi mesi dell'anno, registrando un cambiamento non positivo sia sul piano della produzione che del commercio internazionale e delle sue prospettive. Evidenzia, altresì, come questa evoluzione di quadro incroci anche in modo sempre più problematico il sistema dei vincoli posti dalle regole europee di bilancio e di finanza pubblica. A suo giudizio, l'esigenza di politiche espansive, sia sul versante della domanda che dell'offerta, e attente alle necessità di tenuta della coesione sociale, rimanda ad un ineludibile impegno volto a modificare complessivamente e significativamente il segno di queste regole, in un inedito e non semplice sforzo che sappia tenere insieme le indispensabili misure di carattere espansivo e di coesione con politiche non avventurose e avventuriste sui versanti del debito e del deficit. Ritiene che questa sia la partita che sta giocando in Europa il nostro Governo, in coerenza con gli indirizzi ripetutamente confermati dal Parlamento. Ritiene, altresì, che questo sia anche il segno complessivo della manovra, che interviene in un quadro di finanza pubblica che non può non risentire del mutamento in negativo delle prospettive macroeconomiche, mirando tuttavia – anche mediante misure che in qualche caso comportano necessariamente qualche fattore di rischio in ordine al conseguimento dei target – ad obiettivi programmatici che sono e devono essere ambiziosi per favorire una crescita più robusta di quella che ora si prevede a legislazione vigente. D'altro canto, ritiene importante richiamare in tale sede che questi indirizzi che orientano la manovra per il prossimo triennio si presentano in coerenza e continuità con quelli delle precedenti manovre proposte dal Governo e approvate dal Parlamento: sostegno alla crescita, equità e coesione sociale, accompagnati da politiche fiscali coerenti con tali obiettivi, costituiscono infatti le costanti di fondo delle ultime manovre.
  Da questo punto di vista, ritiene opportuno richiamare nella presente sede, a titolo di esempio e come peraltro emerso nelle audizioni, alcuni segnali positivi che vale la pena registrare, quali il più recente rafforzamento delle tendenze della produzione industriale e il consolidamento di una consistente crescita dell'occupazione e soprattutto dell'occupazione dipendente a tempo indeterminato che l'ISTAT ha segnalato essere ormai tornata ai livelli pre-crisi.
  In questo complesso scenario, ritiene necessario anche avere presenti e collocare alcune delle criticità di prospettiva che pure sono state rappresentate nel corso delle audizioni, dalle cosiddette clausole di salvaguardia importanti per il 2018 e il 2019 da disattivare – rispetto alle quali però merita al contempo ricordare come da due anni queste clausole sono state disattivate – al carattere temporaneo e straordinario di alcune entrate, al gettito atteso dal contrasto all'evasione, che richiederà una importante attività attuativa ed un costante monitoraggio dell'effettivo Pag. 110andamento, fermo restando che negli ultimi anni si sono effettivamente compiuti passi importanti ora in parte misurabili anche a consuntivo, sino alle prospettive del confronto aperto con la Commissione europea. Ritiene, infine, che proprio sul terreno di un rafforzamento e di una ulteriore qualificazione, in termini di efficacia, delle misure e degli obiettivi contenuti nella manovra vi sia lo spazio per un importante ed utile contributo del Parlamento in un'opera di manutenzione e irrobustimento della stessa, che per questa via possa anche contribuire a ridurre ulteriormente gli elementi di criticità della prospettiva.

  Francesco CARIELLO (M5S) ritiene essenziale che sui contenuti del disegno di legge di bilancio 2017-2019 le diverse forze politiche adottino un approccio di carattere sistemico, auspicando in particolare che nel corso dell'esame parlamentare il provvedimento stesso non abbia ad arricchirsi, come troppe volte già avvenuto in passato, di misure più o meno estemporanee, di natura localistica o comunque volte a soddisfare esigenze di portata limitata e come tali estranee al contenuto proprio della legge di bilancio. A suo avviso, occorre piuttosto concentrare il dibattito e l'attenzione sul merito dei temi oggetto del provvedimento, sui quali preannunzia il contributo collaborativo e fattivo dei deputati del gruppo M5S. Lamenta, inoltre, il fatto che la cosiddetta spending review – che viene spesso invocata quale strumento di razionalizzazione nell'uso delle risorse pubbliche ed alla quale anche il presente provvedimento attribuisce, a suo avviso senza fondamento, effetti rilevanti in termini finanziari – non riesce ancora a tradursi in una concreta politica attuativa, rimanendo pertanto allo stadio di mera dichiarazione di intenti. Per quanto concerne infine l'attività emendativa, preannunzia l'intenzione del gruppo del M5S di presentare proposte selettive, volte ad individuare, possibilmente in un confronto aperto e costruttivo con la maggioranza ed il Governo, una soluzione alle diverse questioni strategiche decisive per il futuro del nostro Paese.

  Alberto GIORGETTI (FI-PdL) ricorda che la recente riforma della legge di contabilità pubblica, approvata nello scorso mese di agosto, ha la finalità precipua di assicurare trasparenza e leggibilità alle scelte fondamentali compiute dal Governo sul terreno della politica economica e finanziaria del nostro Paese. Ciò premesso, confidando nella capacità del relatore Guerra e del presidente Boccia di sapere organizzare nel migliore dei modi l'esame in sede referente del provvedimento in titolo, si associa tuttavia alle considerazioni svolte dal deputato Cariello in ordine alla necessità che nel corso della discussione parlamentare non vengano riproposte le logiche tipiche del passato, che hanno consentito di introdurre nel testo presentato dal Governo argomenti estranei al contenuto proprio della legge di bilancio. Auspica pertanto che anche nel corso dell'esame del disegno di legge di bilancio 2017-2019 possa trovare applicazione il rigoroso criterio nella valutazione di ammissibilità delle proposte emendative adottato in occasione della discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 193 del 2016, recante disposizioni urgenti in materia fiscale (C. 4110), svolta dalle Commissioni riunite V e VI della Camera.
  Passando quindi, sia pure in estrema sintesi, ai contenuti del provvedimento, ritiene che il dibattito dovrà anzitutto concentrarsi in particolare sul tema delle politiche orientate allo sviluppo del Paese, anche attraverso il rilancio degli investimenti pubblici e privati, inteso quale presupposto indispensabile per consolidare i primi sia pur timidi segnali della ripresa economica. In secondo luogo, ritiene opportuno da un lato procedere alla ridefinizione e modernizzazione del rapporto tra i cittadini e la pubblica amministrazione nelle sue diverse articolazioni, dall'altro compiere uno sforzo maggiore nella disciplina dei conti pubblici, con l'obiettivo in particolare di un graduale abbassamento del debito pubblico, giunto oramai Pag. 111ad un livello insostenibile. In terzo luogo, reputa essenziale intervenire con efficacia sulla questione di un equilibrato sviluppo territoriale del nostro Paese, in modo tale da ridurre lo storico divario tra le regioni del Nord e quelle del Sud. In tale quadro, richiama l'attenzione circa l'opportunità di conoscere per tempo le questioni ed i temi che il Governo e la maggioranza considerano prioritari e sui quali intendono pertanto intervenire nel corso dell'esame parlamentare, al fine di consentire ai gruppi di indirizzare in maniera maggiormente selettiva ed efficace la propria attività emendativa. Infine, nel preannunziare un atteggiamento costruttivo da parte del gruppo FI-PdL, considera tutt'altro che secondaria anche la questione relativa alla tempistica di esame del provvedimento stesso, posto che l'esame in sede referente del citato decreto-legge in materia fiscale ha di fatto compresso, in prospettiva, il tempo complessivamente disponibile per una approfondita discussione di un provvedimento tanto rilevante per la vita politica ed economica del nostro Paese.

  Francesco BOCCIA, presidente, auspicando che la discussione del disegno di legge di bilancio possa avere luogo in uno spirito di fattiva collaborazione tra i diversi gruppi parlamentari, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 15.