CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 7 novembre 2016
719.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VI)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Lunedì 7 novembre 2016. — Presidenza del presidente della V Commissione Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 9.50.

DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.
C. 4110 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  Le Commissioni riunite proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 novembre.

  Francesco BOCCIA, presidente, fa presente che sono state presentate 1.018 proposte emendative (vedi allegato), alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.
  Al riguardo ribadisce in primo luogo come la valutazione di ammissibilità delle proposte emendative non possa prescindere dal fatto che, secondo quanto indicato nella lettera della Ministra per i rapporti con il Parlamento e le riforme costituzionali del 24 ottobre 2016, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 193 del 2016, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, è da considerarsi collegato alla manovra di finanza pubblica.
  Tale collegamento comporta alcune conseguenze dal punto di procedurale, soprattutto per quanto riguarda il regime di ammissibilità delle proposte emendative riferite al decreto-legge in esame, giacché troveranno applicazione non solo le disposizioni di cui all'articolo 96-bis, comma 7, del Regolamento, relative al contenuto proprio dei decreti-legge, ma anche quelle di cui all'articolo 123-bis, comma 3-bis, del Regolamento, relative al contenuto e all'obbligo di compensatività delle proposte emendative riferite ai provvedimenti collegati.Pag. 7
  Sotto il primo profilo ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento «ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo».
  La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012 e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica nel corso della precedente e di questa legislatura. In particolare, nella sentenza n. 22 del 2012 la Corte Costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del comma 2-quater dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, in materia di proroga dei termini, introdotto nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione, ha sottolineato come «l'innesto nell'iter di conversione dell'ordinaria funzione legislativa possa certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione». «Se tale legame viene interrotto, la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o no, in legge un decreto-legge».
  Evidenzia che il principio della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione di un decreto-legge è stato altresì richiamato nel messaggio del 29 marzo 2002, con il quale il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, ha rinviato alle Camere il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ed è stato ribadito nella lettera del 22 febbraio 2011, inviata dal Capo dello Stato ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei ministri nel corso del procedimento di conversione del decreto-legge. Il 23 febbraio 2012 il Presidente della Repubblica ha altresì inviato un'ulteriore lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri, in cui ha sottolineato «la necessità di attenersi, nel valutare l'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge, a criteri di stretta attinenza, al fine di non esporre disposizioni a rischio di annullamento da parte della Corte costituzionale per ragioni esclusivamente procedimentali». Da ultimo, in una missiva del 27 dicembre 2013, inviata sempre ai Presidenti delle Camere, il Presidente della Repubblica ha riproposto la necessità di verificare con il massimo rigore l'ammissibilità degli emendamenti ai disegni di legge di conversione.
  Segnala pertanto che sotto il secondo profilo, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 3-bis, del Regolamento, sono considerati inammissibili non solo gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che recano disposizioni estranee all'oggetto proprio del disegno di legge collegato, ma anche quelli «che contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, come definiti dalla legislazione vigente sul bilancio e sulla contabilità dello Stato». A questo riguardo, nel ricordare che il decreto-legge in esame non produce effetti peggiorativi sui vigenti saldi di finanza pubblica 2016-2018, segnala come tanto l'onerosità quanto la Pag. 8copertura finanziaria delle proposte emendative sono state valutate in relazione ai predetti saldi con riferimento alla legislazione vigente, come modificata dal presente provvedimento, ossia senza tenere conto delle proposte di modificazione alla legislazione stessa quali risultanti dal disegno di legge di bilancio.
  In tale contesto, le presidenze sono pertanto chiamate ad applicare rigorosamente le suddette disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997.
  Alla luce di tali considerazioni comunica che devono considerarsi inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative:
   Causi 1.19, in quanto reca una delega legislativa al Governo in materia di soppressione degli studi di settore e di emersione spontanea delle basi imponibili;
   gli identici Ribaudo 1.25, Zoggia 1.110 e l'articolo aggiuntivo Paglia 1.06, in quanto recano una delega legislativa al Governo per l'armonizzazione della disciplina previdenziale del personale proveniente dal gruppo Equitalia;
   Catanoso 1.58 e 1.59, nonché Pagano 1.07, i quali prevedono che i dipendenti delle agenzie fiscali inquadrati nella terza area funzionale da almeno cinque anni, in possesso di taluni requisiti, siano inquadrati direttamente nel ruolo dei dirigenti;
   gli identici Binetti 1.63 e Lenzi 1.123, i quali estendono le previsioni del comma 8, dell'articolo 1, in materia di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e di rappresentanza in giudizio, anche agli enti vigilati dal Ministero della salute;
   gli identici Piccone 1.68, Latronico 1.72 e Capelli 1.91, i quali intervengono sulla disciplina relativa all'idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di rivendita di generi di monopolio;
   Causi 1.01, il quale interviene sulla disciplina delle agenzie fiscali al fine di prevedere l'istituzione di posizioni organizzative di livello non dirigenziale;
   Bergamini 1.03, il quale prevede l'incorporazione nell'Agenzia delle entrate dell'Agenzia del demanio e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dettando la relativa disciplina organizzativa;
   Alberto Giorgetti 3.10 e Abrignani 3.48 nonché gli identici Alberto Giorgetti 3.12 e Abrignani 3.49, che modificano la disciplina delle imposte differite attive (DTA), prevedendo, tra l'altro, una modifica delle modalità e dei termini di versamento dei canoni utili all'applicazione della disciplina che ne consente la trasformazione in crediti di imposta a specifiche condizioni;
   Artini 3.40, che elimina la sanzione per mancata comunicazione dell'esonero dal pagamento del canone RAI a specifiche condizioni;
   Menorello 3.42, che estende la relativa impignorabilità di alcune somme anche all'esecuzione di crediti erariali e previdenziali nei confronti di imprese individuali o società di persone;
   Ribaudo 3.47, che intende definire le modalità di svolgimento di corsi di formazione per l'immissione nei ruoli dirigenziali delle agenzie fiscali di funzionari titolari di posizioni organizzative temporanee;
   gli identici Cariello 4.7, Bergamini 4.98 e Faenzi 7.038, che estendono il regime della non imponibilità a fini IVA, previsto per le operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione, alle prestazioni di intermediazione e di trasporto comunitario rese dagli intermediari spedizionieri;
   gli identici Misiani 4.60 e Piccone 4.149, che estendono il novero delle operazioni assimilate, a fini IVA, alle cessioni all'esportazione, anche alle cessioni di gas ed energia elettrica effettuate da produttori di energia elettrica mediante centrali a biomasse solide che utilizzano materia prima soggetta a IVA;
   Lodolini 4.8, che autorizza lo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure concorsuali interne già bandite dall'amministrazione finanziaria;Pag. 9
   Parrini 4.17, che concede la possibilità di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'IVA ai soggetti ai quali si applica il meccanismo del reverse charge;
   Parrini 4.23, che eleva il limite di compensazione per i crediti d'imposta a favore dei soggetti ai quali si applica il meccanismo del reverse charge;
   Villarosa 4.82, che abroga le disposizioni relative agli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale;
   Garofalo 4.140, recante una norma di interpretazione autentica relativa alla determinazione del reddito derivante dalla utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale;
   Baldassarre 4.152, recante un obbligo per gli istituti di credito di tracciabilità dell'emissione, anche mediante bancomat, delle banconote da 100, 200 e 500 euro;
   Turco 4.153, recante obbligo per i conducenti di taxi di emettere ricevuta fiscale;
   Fiorio 4.190, volto a contrastare l'evasione fiscale IVA connessa alla rivendita di biglietti per gli spettacoli di musica dal vivo;
   Ribaudo 4.194, che fissa alcune condizioni e modalità di emissione dei titoli di accesso agli eventi sportivi, culturali e musicali dal vivo;
   gli identici Fragomeli 4.028 e Parrini 4.03 che esentano dall'IVA i servizi di vitto e alloggio resi dagli istituti per il diritto allo studio universitario;
   Ribaudo 4.204, che reca modifiche alla disciplina relativa alla liquidazione dell'imposta di registro per gli atti degli organi giurisdizionali;
   Ribaudo 4.205, che reca modifiche alla disciplina relativa al versamento dell'imposta di registro in caso di cessioni, risoluzioni e proroghe, anche tacite, dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili;
   Ribaudo 4.206, volto a prevedere la verifica preventiva del pagamento della tassa di circolazione e di proprietà per i veicoli sottoposti a revisione;
   Catanoso 4.229, volto a modificare la disciplina relativa all'esenzione dalle tasse automobilistiche per i veicoli storici;
   Boccadutri 4.05, che riconosce agli investitori istituzionali la possibilità di accedere ai sistemi di informazioni creditizie;
   gli identici Fassina 4.07, Palese 4.08 e Misiani 4.020, in materia di rateizzazione dei pagamenti fiscali e contributivi per gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario;
   gli identici Vignali 4.010 e Fanucci 4.026, in materia di detrazione delle spese per interventi straordinari di sistemazione a verde di aree scoperte di pertinenza di unità immobiliari private;
   Galati 4.011 e Fanucci 4.024, in materia di applicazione dell'IVA per gli spettacoli di musica dal vivo;
   Laffranco 4.012 e 4.013, in materia di estensione del regime fiscale della cedolare secca sui canoni di locazione relativi agli immobili adibiti ad uso diverso dalla locazione;
   Laffranco 4.015 e Marco Di Maio 4.022, che recano modifiche al regime di deducibilità delle svalutazioni e delle perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione;
   Vignali 4.017, 4.021 e 4.025 che elevano per le imprese farmaceutiche la deducibilità ai fini delle imposte sul reddito delle spese sostenute per congressi farmaceutici;
   Fregolent 4.019, che introduce un apposito regime fiscale per le locazioni brevi;
   Antezza 4.023, che, ai fini IVA, assimila alle cessioni all'esportazione anche le cessioni di beni diversi dai fabbricati e Pag. 10dalle aree edificabili, nonché delle prestazioni di servizi, al ricorrere di determinate condizioni;
   Fanucci 4.027 in materia di modalità di confezionamento delle sigarette.
   Ginato 5.01, che reca modifiche al regime di deducibilità delle svalutazioni e delle perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione;
   Parrini 5.04, che esenta dall'IVA i servizi di vitto e alloggio resi dagli istituti per il diritto allo studio universitario;
   gli identici Piccone 6.06 e Fregolent 6.012, che escludono l'applicazione dei reati tributari per le imprese che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo nell'ipotesi in cui i rischi di natura fiscale siano stati comunicati in modo tempestivo all'Agenzia delle entrate;
   Manfredi 6.010, che istituisce un fondo per il risanamento fiscale delle società partecipate dagli enti territoriali;
   gli identici Alberto Giorgetti 7.12, Piccone 7.18, Latronico 7.29 e Capelli 7.41, i quali prevedono, in generale, che tutti i pagamenti a favore di pubbliche amministrazioni possono effettuarsi in contanti;
   Piccone 7.23, limitatamente al capoverso comma 5-bis, il quale interviene a modificare la disciplina delle sanzioni tributarie, con riferimento alle cause di non punibilità, nel caso di ravvedimento operoso;
   Pastorino 7.25, il quale interviene sulla disciplina delle operazioni sotto copertura, prevedendo che i reati di corruzione, concussione, induzione indebita e traffico di influenza sussistano anche quando la richiesta, o l'offerta di denaro provenga dall'agente sotto copertura;
   Dellai 7.38 e Gebhard 7.45, i quali prevedono che le entrate derivanti dalle disposizioni in materia di voluntary disclosure di cui agli articoli 5-quater e 5-octies del decreto-legge n. 167 del 1990, siano attribuite alle regioni a Statuto speciale e alle Province autonome con riferimento ai tributi di relativa spettanza;
   Molteni 7.39, il quale riduce al 10 per cento le sanzioni relative a procedimenti sanzionatori pendenti concernenti violazioni degli obblighi di comunicazione o tenuta di registri nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti; la proposta emendativa modifica inoltre alcune previsioni sanzionatorie in materia;
   Minardo 7.40, il quale prevede l'applicazione del ravvedimento operoso per quanto riguarda i versamenti dell'imposta sostitutiva prevista per la rivalutazione dei beni d'impresa e per la rideterminazione dei valori d'acquisto;
   Plangger 7.48 e 7.034, i quali prevedono l'applicazione di un'aliquota opzionale del 5 per cento, ai fini dell'imposte sui redditi, su tutte le prestazioni corrisposte ai lavoratori frontalieri ed ai pensionati, comprese le prestazioni erogate da enti previdenziali svizzeri;
   Capelli 7.041, il quale stabilisce modalità per l'immissione nei ruoli dei dirigenti delle agenzie fiscali, per il personale delle agenzie già incaricato di funzioni dirigenziali, prevedendo a tal fine un corso di formazione;
   Monchiero 7.043 e 7.044, i quali prevedono l'applicazione IVA ridotta del 4 per cento sugli apparecchi sanitari da donare alle ASL, agli IRCSS e alle fondazioni del settore socio-sanitario;
   Binetti 7.046, il quale interviene sulla disciplina relativa agli obblighi dichiarativi per il trasporto in uscita o in entrata dallo Stato di denaro contante, nonché relativamente all'ipotesi di sequestro;
   Pelillo 7.04 e Sottanelli 7.012, i quali aggiornano, ai fini delle relative agevolazioni in materia di applicazione IVA ridotta del 4 per cento, di detrazione dall'IRPEF delle relative spese e di esenzione dall'imposta di bollo l'elenco dei veicoli acquistati da parte di soggetti disabili;Pag. 11
   Binetti 7.026, il quale reca una serie articolata di disposizioni volte a introdurre la figura della società sportiva dilettantistica avente scopo di lucro, prevedendo in tale contesto agevolazioni di carattere fiscale, nonché misure ordinamentali per favorire la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane;
   Piccone 7.027, il quale interviene sulla legge notarile relativamente alla possibilità per il notaio di rettificare atti pubblici o scritture private, nel caso di omissione di menzioni previste da leggi o regolamenti;
   Piccone 7.028, il quale prevede una sanatoria per le nullità di atti pubblici e scritture private aventi ad oggetto diritti reali su fabbricati, nel caso in cui manchino le menzioni ad elementi catastali;
   Piccone 7.029, il quale elimina l'obbligo di allegare al contratto di compravendita o di locazione immobiliare la copia dell'attestato di prestazione energetica;
   Marcon 7.030, il quale introduce nel testo unico bancario la definizione di operatore bancario di finanza etica, prevedendo per tali soggetti l'esclusione dalla base imponibile IRES del 75 per cento delle somme destinate a incremento del capitale proprio;
   Paglia 7.032, il quale estende l'accesso al Fondo di solidarietà in favore degli investitori che hanno acquistato obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche poste in liquidazione anche nel caso di acquisto a titolo non oneroso da parenti fino al secondo grado, ovvero da congiunto o convivente more uxorio;
   Paglia 7.033, il quale proroga il termine per richiedere l'accesso al Fondo di solidarietà in favore degli investitori che hanno acquistato obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche poste in liquidazione;
   Abrignani 7.037, che estende ai lavoratori autonomi e ai professionisti il credito di imposta per la bonifica dei beni e delle aree contenenti amianto, già previsto in favore dei titolari di reddito di impresa;
   Binetti 7.045, il quale consente la regolarizzazione per i soggetti che offrono scommesse con vincite di denaro in Italia, che non siano collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane, riaprendo a tal fine i termini della regolarizzazione fiscale già prevista;
   Piccone 7.048, il quale stabilisce che, per gli immobili locati a canone concordato, la somma delle aliquote IMU e TASI non può superare il 4 per mille;
   Piccone 7.050, il quale incrementa dal 5 al 15 per cento la riduzione forfettaria dei canoni di locazione, ai fini dell'imposizione IRPEF;
   Piccone 7.049, il quale elimina la previsione secondo cui il reddito da locazione di immobili ad uso abitativo situati nello stesso comune in cui si trova l'abitazione principale sono imponibili ai fini di IRPEF nella misura del 50 per cento;
   Oliaro 7.042, la quale reca una norma di interpretazione autentica secondo cui le banchine e le aree scoperte dei porti, delle stazioni e degli aeroporti devono essere censiti in catasto nella categoria E/1;
   Sottanelli 7.058, il quale interviene sul regime di solidarietà rispetto al pagamento dell'imposta di registro, prevedendo che la solidarietà non opera nei confronti della parte che abbia ottenuto con sentenza il risarcimento per danni da reato;
   Villarosa 7.063, il quale interviene sulla disciplina sanzionatoria penale in materia di falso in bilancio;
   Garofalo 7.065 e Ginato 7.066, i quali intervengono sul regime IVA dei trasporti marittimi, lacuali, fluviali e lagunari relativamente all'applicazione dell'aliquota del 5 per cento;
   Binetti 7.067 e 7.068, i quali intervengono sul regime tributario dell'attività di raccolta del tartufo per quanto riguarda Pag. 12la ritenuta sui compensi corrisposti ai raccoglitori, nonché l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 4 per cento;
   gli identici Zoggia 7.040 e Misiani 7.069, che recano una norma di interpretazione autentica volta ad escludere dall'imposizione immobiliare locale le piattaforme per lo sfruttamento del sottofondo marino localizzate nel mare territoriale;
   Donati 7.070, il quale prevede la riduzione delle imposte immobiliari a favore degli enti fieristici, prevedendo la riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU, nonché stabilendo la possibilità di estinguere i debiti tributari relativi a imposte immobiliari sui fabbricati destinati ad attività fieristiche versando il 50 per cento delle imposte accertate;
   Paolo Nicolò Romano 7.077, il quale prevede la riapertura dei termini per il rimborso delle maggiori imposte versate dai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994;
   Palese 7.036, il quale reca una norma di interpretazione autentica relativa al raddoppio dei termini di accertamento;
   Piccone 7.062, il quale estende anche ai contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo la previsione secondo cui i canoni di locazione non percepiti non concorrono a formare il reddito imponibile IRPEF dal momento della convalida dello sfratto;
   Piccone 7.064, il quale estende anche al quadriennio 2018-2021 la riduzione al 10 per cento della cedolare secca per contratti di locazione a canone concordato;
   Fragomeli 7.071, il quale interviene sul regime fiscale del comune di Campione d'Italia, in particolare ampliando a 7.500 euro la quota dei redditi di pensione e da lavoro prodotti da persone fisiche in franchi svizzeri che non concorre al reddito IRPEF;
   Borghi 7.073 e 7.074, i quali modificano la disciplina del contributo di sbarco nelle isole minori, al fine di chiarire che l'alternatività tra l'imposta di soggiorno e contributo di sbarco si intende limitata al solo territorio dell'isola minore;
   gli identici Castricone 8.01 e Ginato 8.011, che intervengono in materia di servizio civile nazionale;
   gli identici Castricone 8.02 e Palese 8.03, che intervengono in materia di leasing in caso di fallimento del venditore;
   gli identici Palese 8.04 e Castricone 8.05, che estendono la provvista di Cassa depositi a prestiti a favore delle banche per i mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale da parte di giovani anche alle società di leasing e al leasing finanziario;
   Burtone 8.07, che interviene con specifiche misure per il sito industriale Valbasento in provincia di Matera;
   Alberto Giorgetti 8.09, che incrementa il Fondo per la lotta alla povertà di cui all'articolo 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015;
   Alberto Giorgetti 8.010 che interviene in materia di pensione di reversibilità;
   Alberto Giorgetti 8.012, che riduce il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 189 del 2016;
   Binetti 9.4, che prevede una specifica autorizzazione di spesa per l'organizzazione del 68o Comitato regionale Europa dell'organizzazione mondiale della sanità;
   Castricone 10.01, che autorizza un finanziamento diretto a favorire la localizzazione del Centro europeo di previsioni a medio termine nell'area della Manifattura Tabacchi di Bologna;
   Tartaglione 11.2, che disciplina una procedura per l'aggiornamento del piano d'emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei;
   Vargiu 11.20, che individua la procedura per l'assegnazione delle risorse concernenti il rinnovo del primo e il secondo Pag. 13biennio del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale;
   Bruno Bossio 11.24, che prevede la permanenza del regime di esenzione fiscale relativa al trasferimento dei beni, degli impianti e dell'infrastruttura ferroviaria esclusivamente al caso in cui questo avvenga a beneficio delle società istituite dalle ex gestioni governative ferroviarie;
   gli identici Castricone 11.01 e Palese 11.02, volti ad introdurre una serie di agevolazioni previdenziali e fiscali per le imprese che intraprendono una nuova attività nelle zone franche ASI;
   Busin 11.03, volto a destinare risorse al completamento dei marginamenti di messa in sicurezza permanente delle macroisole lagunari nel sito di interesse nazionale di Venezia-Porto Marghera;
   Bossi 11.04 volto a conseguire la restituzione dell'IMU agricola per il 2014;
   Palese 11.05, volto a modificare le disposizioni concernenti l'autorizzazione a svolgere servizi di linea per le imprese che eserciscono servizi automobilistici interregionali di competenza statale;
   Galati 11.06, volto ad introdurre misure per agevolare la prosecuzione del servizio gratuito di assistenza in materia previdenziale e fiscale reso dai patronati;
   Piccone 11.08, recante un'interpretazione autentica dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo n. 164 del 2000, relativo all'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;
   Parrini 13.1, 13.3 e 13.4, i quali intervengono in materia di agroenergie, estendendo l'ambito di intervento dell'articolo 13;
   Taricco 13.2 e 13.5 che intervengono in materia di misure per migliorare l'accesso al credito da parte delle imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile, modificando la percentuale di investimento la cui spesa è ammessa alla agevolazione;
   Dal Moro 13.9, che interviene in materia di programmi di sviluppo nel settore industriale, ivi inclusi quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, inserendo il concerto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nell'ambito della definizione degli interventi decisi dal Ministro dello sviluppo economico;
   Falcone 13.11, il quale interviene in materia di start-up innovative agricole e sviluppo di biotecnologie;
   Cova 13.12, che interviene in materia di risorse a disposizione di AGEA, originariamente finalizzate alla restituzione degli importi dovuti per le quote-latte; si dispone che, nel limite di 4,5 milioni, esse possano essere utilizzate per le finalità istituzionali di AGEA;
   Capozzolo 13.13 che autorizza la dismissione di alcuni beni di AGEA con versamento all'entrata dello Stato dei corrispettivi delle cessioni;
   Gribaudo 13.16, Donati 13.23 e Misiani 13.24, i quali intervengono in materia di disciplina fiscale dei birrifici;
   Mongiello 13.19, che prevede una riserva in materia di contributi sui premi assicurativi a copertura del rischio inerente alla variabilità del ricavo aziendale nel settore del grano;
   Sani 13.21, che interviene in materia di disciplina fiscale relativa alla raccolta dei tartufi;
   Abrignani 13.26, che interviene in materia di operazioni finanziarie legate ad attività di impresa per il rinvenimento di idrocarburi;
   Binetti 13.38, che introduce un credito di imposta per i soggetti che esercitano un'attività agricola e che nel triennio 2017-2019 realizzano un impianto industriale idroponico NFT o RWT;
   Guidesi 13.39, che interviene in materia di durata della carica di Commissario Pag. 14ISMEA prevedendo che il mandato non sia prorogabile e che allo scadere deve essere nominato il Presidente dell'Istituto;
   Guidesi 13.40, che interviene in materia di percentuali di compensazione IVA applicabili agli animali di specie bovina e suina;
   Fiorio 13.44, che reca norme procedurali riguardanti l'accesso ai fondi strutturali con particolare riferimento alla carta dell'agricoltore e del pescatore e all'anagrafe delle aziende agricole, nonché a individuare un metodo nazionale per calcolare le garanzie necessarie per gli aiuti alle PMI del settore agricolo;
   Rostellato 13.56, che interviene sul numero dei rappresentanti dei datori di lavoro che devono partecipare alla rete del lavoro agricolo di qualità;
   Binetti 13.57, che istituisce l'Osservatorio nazionale sui consumi alimentari e la sicurezza nutrizionale;
   gli identici Binetti 13.03 e Barbanti 13.015, che istituiscono il Fondo per l'illuminazione pubblica, presso la gestione separata Cassa depositi e prestiti, finalizzato al finanziamento di interventi di riqualificazione energetica e messa a norma degli impianti di illuminazione pubblica;
   gli identici Binetti 13.04 e Barbanti 13.028, che intervengono sulla disciplina del «Fondo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» istituito (legge finanziaria 2005, articolo 1, commi 354-361) presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti, per la concessione alle imprese di finanziamenti nella forma di anticipazioni;
   gli identici Binetti 13.08 e Barbanti 13.018, che rifinanziano un Fondo istituito presso il Mediocredito centrale (legge n. 295 del 1973) per la concessione di contributi nel pagamento degli interessi su finanziamenti per finalità connesse al credito all'esportazione e alla internazionalizzazione del sistema produttivo;
   gli identici Binetti 13.07 e Barbanti 13.017, che estendono l'operatività e incrementano la dotazione del Fondo rotativo destinato ad operazioni di venture capital riguardante Paesi non aderenti all'Unione europea, che assume la denominazione «Fondo per la crescita internazionale delle imprese»;
   Capelli 13.01, che interviene in materia di forfetizzazione del reddito derivante dalla produzione di energia elettrica da biocombustibili, sopprimendo il riferimento ai biocombustibili agro forestali e alle energia fotovoltaica prodotta da aziende agricole;
   gli identici Binetti 13.02 e Barbanti 13.016, che istituiscono un fondo rotativo destinato alla concessione di garanzie per favorire l'accesso al credito degli studenti universitari e post-universitari meritevoli;
   gli identici Binetti 13.05 e Barbanti 13.014, che recano disposizioni correttive per l'acquisto di titoli cartolarizzati;
   gli identici Binetti 13.06 e Barbanti 13.019, che pongono gli oneri delle garanzie BEI, FEI e di altre istituzioni finanziarie internazionali a carico delle disponibilità finanziarie delle stesse istituzioni;
   Binetti 13.09, che considera attività edilizia libera l'installazione di strutture semplici quali i gazebo;
   Baldassarre 13.010 e Artini 13.011, che pongono il divieto alle società di trasferire la propria sede sociale nei comuni ricadenti nell'area del sisma di agosto 2016;
   Busin 13.021, che interviene in materia di tassazione delle sigarette elettroniche parametrata a nicotina nel liquido di inalazione;
   Binetti 13.022, che interviene in materia di rimborso alle imprese danneggiate dall'alluvione del Piemonte del novembre 1994;
   Falcone 13.025, che autorizza un contributo a favore del centro nazionale di adroterapia oncologica;Pag. 15
   Palma 13.026, che interviene in materia di accertamento delle economie e riassegnazione dei fondi per le infrastrutture irrigue;
   Fregolent 14.4, che autorizza una spesa per assicurare il funzionamento di soggetti giuridici creati o partecipati dal MIBACT al fine di rafforzare l'azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;
   Pelillo 14.8, che prevede l'adeguamento delle Soprintendenze speciali di Roma e Pompei agli standard internazionali in materia di musei, differendo il termine entro il quale a tale adeguamento si può procedere con decreto del Ministro, nonché la possibilità di costituire segreterie tecniche presso gli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale;
   Boccadutri 14.01, che destina le somme derivanti dalla liquidazione dell'IMAIE (Istituto per la tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori) all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al fine di costituire un ufficio sull'attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore;
   Binetti 14.011, che differisce al 31 dicembre 2017 i rapporti attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico;
   Fabrizio Di Stefano 14.014, che autorizza un contributo per il bicentenario, nel 2017, della fondazione del Teatro Marruccino di Chieti;
   Tartaglione 14.020, che autorizza un contributo triennale da assegnare alla regione Campania per le attività dell'Agenzia regionale Universiadi 2019;
   Lodolini 14.024, che intende definire di natura non commerciale – bensì rientrante fra i compiti istituzionali – la gestione dell'infrastruttura di ricerca FERMI (facente capo alla società consortile per azioni Sincrotrone di Trieste);
   Fregolent 14.3, che inserisce gli istituti italiani di cultura all'estero tra i potenziali beneficiari dell’Art bonus, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014;
   Binetti 14.012, che stanzia un contributo di due milioni di euro per la salvaguardia della spiaggia di Castelporziano;
   Binetti 14.013, che stanzia un contributo di 2,5 milioni di euro per il risanamento del lago di Vico;
   Vignali 14.010, che reca modalità agevolate di calcolo della base imponibile IMU e TASI delle aree fabbricabili insistenti su siti inquinati di interesse nazionale – SIN;
   Alberto Giorgetti 14.016, che estende la definizione legale di biomasse;
   Rubinato 14.017, che regolamenta le condizioni di pagamento della tassa di concessione governativa per il rilascio o il rinnovo della licenza di pesca;
   Parrini 14.018, che amplia il novero dei soggetti e delle attività in favore dei quali può essere rilasciata la garanzia del Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, istituito presso l'Istituto per il credito sportivo;
   Rubinato 14.019, che esclude il pagamento della tassa di concessione governativa per l'uso di televisori e radio a bordo di motopescherecci;
   Gadda 14.021, che reca incentivi per l'acquisto di beni mobili strumentali per favorire la distribuzione gratuita di prodotti a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi;
   Gribaudo 14.022, che estende ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del 1994 le agevolazioni previste dal comma 665 della legge di stabilità 2015, in favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 (che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa), consistente nel rimborso dei tributi indebitamente versati;Pag. 16
   Fregolent 14.023, che introduce agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli immobili di interesse culturale.

  Richiama quindi l'attenzione delle Commissioni sulle seguenti proposte emendative che risultano inammissibili in quanto presentano una copertura finanziaria carente o inidonea:
   Paglia 1.67, Cancelleri 1.42, Ribaudo 1.25, Zoggia 1.110, Ruocco 1.37, Cancelleri 1.30, Sottanelli 1.46, Piccone 1.66, Chiarelli 1.89, Sottanelli 1.48, Paglia 1.80, Maietta 1.04, Paglia 1.06, Alberto Giorgetti 2.09, Maietta 3.1, Sibilia 3.2, 3.6, 3.36, 3.34, 3.24 e 3.15, Fanucci 3.7, Donati 3.8, Marchetti 3.9, Moretto 3.11, Lodolini 3.13, Marco Di Maio 3.14, Alberto Giorgetti 3.38, Pastorino 3.39, Guidesi 3.44, Pagano 3.54, Alberto Giorgetti 3.10, Abrignani 3.49, Alberto Giorgetti 3.12, Abrignani 3.48, Sibilia 3.17, 3.30 e 3.32, Busin 4.176, Pastorino 4.145 e 4.143, Carrescia 4.199, Fassina 4.173, Causi 4.29, Alberto Giorgetti 4.110, Carrescia 4.200, Alberto Giorgetti 4.114 e 4.115, Gribaudo 4.32, Carrescia 4.201, Vignali 4.127, Guidesi 4.180, Pagano 4.232, Lodolini 4.45, Fanucci 4.16, Moretto 4.20, Marchetti 4.37, Pastorino 4.99, Alberto Giorgetti 4.92, Marco Di Maio 4.52, Guidesi 4.181, Prataviera 4.154, Menorello 4.161, Sottanelli 4.89, Gribaudo 4.33, Alberto Giorgetti 4.122, Pastorino 4.146, Pagano 4.121, Menorello 4.162 e 4.163, Fassina 4.174, Schullian 4.220, Donati 4.11, Moretto 4.22, Lodolini 4.47, Marco Di Maio 4.54, Marchetti 4.56, Alberto Giorgetti 4.94, Vignali 4.129, Guidesi 4.183, Melilli 4.210, Pagano 4.234, Carrescia 4.202, Pastorino 4.147, Menorello 4.165 e 4.167, Alberto Giorgetti 4.123, Ruocco 4.74, Pisano 4.65, 4.73, 4.72 e 4.68, Petrini 4.31, Alberto Giorgetti 4.124, Moretto 4.18, Marchetti 4.39, Lodolini 4.43, Marco Di Maio 4.50, Alberto Giorgetti 4.90, Vignali 4.125, Guidesi 4.178, Dell'Aringa 4.223, Pagano 4.230, Cenni 4.28, Piccone 4.148, Bargero 4.195, Dell'Aringa 4.225 e 4.224, Moretto 4.21, Marchetti 4.35, Lodolini 4.46, Marco Di Maio 4.53, Alberto Giorgetti 4.93, Pastorino 4.100, Vignali 4.128, Guidesi 4.182, Melilli 4.209, Pagano 4.233, Fregolent 4.41, Piccone 4.132, Giampaolo Galli 4.25, Sottanelli 4.81, Piccone 4.133, Pagano 4.117, Bergamini 4.98, Cariello 4.7, Misiani 4.60, Piccone 4.149, Carrescia 4.197, Garofalo 4.140, Parrini 4.17, 4.23 e 4.03, Fragomeli 4.028, Vignali 4.010, Fanucci 4.026, Laffranco 4.015, Vignali 4.017 e 4.021, Marco Di Maio 4.022, Antezza 4.023, Vignali 4.025, Cariello 5.17, Marco Di Maio 5.4, Moretto 5.5, Donati 5.6, Marchetti 5.11, Lodolini 5.13, Alberto Giorgetti 5.21, Pastorino 5.22, Guidesi 5.29, Melilli 5.32, Pagano 5.35, Cariello 5.18, Rabino 5.16, Cariello 5.19, Giampaolo Galli 5.9, Piccone 5.27, Donati 5.3, Marco Di Maio 5.7, Moretto 5.8, Alberto Giorgetti 5.20, Pastorino 5.23, Marchetti 5.10, Lodolini 5.12, Vignali 5.26, Guidesi 5.28, Melilli 5.31, Pagano 5.34, Rabino 5.15, Pagano 5.36, 5.39 e 5.41, Pisano 5.14, Capelli 6.114, Fassina 6.103, Paglia 6.102 e 6.101, Palese 6.117, Vargiu 6.93, Librandi 6.88, Nastri 6.121, Pastorino 6.84, Pagano 6.69, Fanucci 6.10, Fregolent 6.11, Pastorino 6.83, Corda 6.28, Latronico 6.98, Piccone 6.59, Palese 6.119, Corda 6.27, Alberti 6.24, Giampaolo Galli 6.12, Piccone 6.66, Menorello 6.89, Piccone 6.77, Cariello 6.30, Palese 6.116, Nastri 6.122, Faenzi 6.133, Maietta 6.127, Alberto Giorgetti 6.8, Galati 6.21, Guidesi 6.109, Ribaudo 6.120, Vignali 6.75, Sottanelli 6.46, Abrignani 6.35, Baldelli 6.08, Plangger 6.09, Manfredi 6.011, Pesco 7.11, Paglia 7.31, Villarosa 7.5, 7.6, 7.8 e 7.7, Paglia 7.30, Piccone 7.20, Abrignani 7.43, Piccone 7.22, Paglia 7.32, Piccone 7.19, Binetti 7.26, Plangger 7.47, Gebhard 7.45, Plangger 7.46 e 7.48, Sottanelli 7.3, Dellai 7.38, Molteni 7.39, Fragomeli 7.2, Sottanelli 7.017, 7.019, 7.059, 7.011, 7.020, 7.016 e 7.010, Faenzi 7.038, Zoggia 7.040, Misiani 7.069, Sottanelli 7.012, Binetti 7.026, Marcon 7.030, Palese 7.036, Plangger 7.034, Piccone 7.048, 7.049 e 7.050, Oliaro 7.042, Monchiero 7.043, Piccone 7.062 e 7.064, Garofalo 7.065, Donati 7.070, Paolo Nicolò Romano 7.077, Luciano Agostini 8.2, Fassina 8.9, Alberto Giorgetti 8.4, Matarrese 8.5, Castricone Pag. 178.01, Ginato 8.011, Ricciatti 8.06, Latronico 10.1, Bruno Bossio 11.24, Castricone 11.01, Palese 11.02, Duranti 12.18 e 12.19, Lodolini 12.1, Fragomeli 12.02, Scotto 13.49, Fiorio 13.48, Capelli 13.01, Binetti 13.02, Sebastiano Barbanti 13.016 e 13.017, Binetti 13.07 e 13.04, Sebastiano Barbanti 13.028, Fregolent 13.012 e 13.013, Busin 13.021, Garofalo 13.023 e 13.024, Fregolent 14.3, Rubinato 14.017 e 14.019, Fregolent 14.023 e Lodolini 14.024.

  Ricorda, infine, che il termine per la presentazione dei ricorsi avverso il giudizio di inammissibilità è fissato per le ore 12.30 di oggi e che la pronuncia sui ricorsi avrà luogo nella seduta già convocata alle 18 della giornata odierna.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla menzionata seduta nella giornata odierna.

  La seduta termina alle 10.

SEDE REFERENTE

  Lunedì 7 novembre 2016. — Presidenza del presidente della V Commissione Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 19.40.

DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.
C. 4110 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  Le Commissioni riunite proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella odierna seduta antimeridiana.

  Francesco BOCCIA, presidente, informa che sono stati presentati numerosi ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità di proposte emendative espressi nell'odierna seduta antimeridiana. Alla luce di un'attenta valutazione dei motivi di ricorso addotti, e a seguito di un ulteriore approfondimento dei contenuti delle proposte emendative, comunica che le presidenze ritengono di poter riammettere le seguenti proposte emendative, dichiarate inammissibili per estraneità di materia:
   gli identici Binetti 1.63 e Lenzi 1.123, i quali intervengono in materia di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, oggetto di alcune previsioni dell'articolo 1;
   gli identici Piccone 1.68, Latronico 1.72 e Capelli 1.91, relativi al regime di idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di rivendita di generi di monopolio, in quanto essi appaiono congruenti con le finalità di semplificazione perseguite da molte disposizioni del decreto-legge;
   Causi 1.01, il quale, intervenendo sulla disciplina delle agenzie fiscali, appare coerente con le misure organizzative circa l'amministrazione finanziaria previste dall'articolo 1;
   Bergamini 1.03, anch'esso relativo alla disciplina delle agenzie fiscali, in quanto appare coerente con le misure organizzative in materia di amministrazione finanziaria previste dall'articolo 1;
   Artini 3.40 che, intervenendo sulla disciplina circa comunicazioni con l'amministrazione, risulta congruente con le finalità di semplificazione perseguite da molte disposizioni del decreto-legge;
   Garofalo 4.140, il quale, intendendo chiarire il regime fiscale circa l'utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale, appare congruente con le finalità di semplificazione perseguite da molte disposizioni del decreto-legge; l'emendamento è peraltro inammissibile sotto il profilo della compensazione;
   gli identici Fassina 4.07, Palese 4.08 e Misiani 4.020, i quali, prevedendo la rateizzazione dei pagamenti fiscali per gli enti locali, appaiono coerenti con le norme in materia di rateizzazione previste dall'articolo 6 del decreto-legge;
   gli identici Piccone 6.06 e Fregolent 6.012, che, intervenendo in materia di Pag. 18comunicazioni nell'ambito del regime dell'adempimento collaborativo, appaiono congruenti con le finalità di semplificazione perseguite da molte disposizioni del decreto-legge;
   gli identici Alberto Giorgetti 7.12, Piccone 7.18, Latronico 7.29 e Capelli 7.41, i quali, nel prevedere la possibilità che tutti i pagamenti a favore di pubbliche amministrazioni possono effettuarsi in contanti, appaiono congruenti con le finalità di semplificazione perseguite da molte disposizioni del decreto-legge;
   Piccone 7.23, precedentemente dichiarato inammissibile limitatamente al capoverso comma 5-bis, in quanto appare analogo a previsioni in materia di definizione agevolata di cui all'articolo 6;
   Dellai 7.38 e Gebhard 7.45, in quanto intervengono su un aspetto della disciplina in materia di voluntary disclosure oggetto dell'articolo 7 del decreto-legge;
   Mongiello 13.19, in quanto, destinando ulteriori risorse finanziarie in favore di imprese agricole, appare congruente con le previsioni dell'articolo 13 in materia agroalimentare.

  Comunica, altresì, che le presidenze, a seguito delle richieste di riesame presentate, ad una nuova valutazione, considerano inoltre ammissibili i seguenti emendamenti, già dichiarati inammissibili per i profili di copertura finanziaria: Chiarelli 1.89, Sibilia 3.15, 3.24 e 3.34, Sottanelli 4.81, Busin 4.176, Baldelli 6.08, Molteni 7.39, Sottanelli 7.017, Fassina 8.9, Duranti 12.19 e Scotto 13.49. Avverte inoltre che, con particolare riferimento agli emendamenti concernenti la riapertura della collaborazione volontaria, di cui all'articolo 7, a seguito della presentazione dei ricorsi, ad un nuovo esame sono stati considerati ammissibili, relativamente ai profili di compensatività, gli emendamenti di seguito elencati, in considerazione del fatto che – pur incidendo i medesimi sulle entrate da adesione alla collaborazione volontaria – tali maggiori entrate non sono iscritte nel prospetto riepilogativo del disegno di legge, in esame, di conversione del vigente decreto-legge n. 193 del 2016, bensì nel prospetto riepilogativo del disegno di legge di bilancio 2017 (si veda in particolare l'articolo 86), il quale non costituisce, allo stato, legislazione vigente. In tale quadro, sono pertanto riammessi a seguito di ricorso i seguenti emendamenti: Villarosa 7.5, 7.6, 7.7 e 7.8, Pesco 7.11, Piccone 7.19 e 7.20, Paglia 7.30, 7.31 e 7.32, Abrignani 7.43 e Gebhard 7.45.
  Tenuto conto dei criteri indicati, comunica che sono stati inoltre dichiarati ammissibili anche i seguenti emendamenti, già considerati inammissibili per carenza di compensazione, in relazione ai quali i proponenti non avevano presentato ricorso: Sottanelli 7.3, Binetti 7.26, Dellai 7.38, Plangger 7.46 e 7.47.
  Per quanto attiene agli emendamenti concernenti la procedura di definizione agevolata di cui all'articolo 6, comunica che a seguito della presentazione dei ricorsi, ad un nuovo esame sono stati considerati ammissibili, relativamente ai profili di compensatività, gli emendamenti di seguito elencati, in considerazione del fatto che le proposte non modificano il comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge, in base al quale, indipendentemente dal numero delle rate indicate dal comma 1, i 5/6 delle somme dovute vanno comunque corrisposti entro il 2017 e la rimanente parte entro marzo 2018. Chiarisce che le proposte pertanto non alterano la modulazione per cassa delle entrate ai fini dei saldi. In tale quadro, sono pertanto riammessi i seguenti emendamenti, dei quali è stato richiesto il riesame: Fanucci 6.10, Alberti 6.24, Corda 6.28, Librandi 6.88 e Vargiu 6.93.
  In base al medesimo criterio, possono altresì considerarsi ammissibili anche i seguenti emendamenti, già dichiarati inammissibili per carenza di compensazione, in relazione ai quali i proponenti non hanno presentato richiesta di riesame: Fregolent 6.11, Piccone 6.59 e 6.98, Palese 6.117.
  In relazione agli emendamenti che modificano le modalità di versamento delle accise, avverte che, a seguito della presentazione Pag. 19dei ricorsi, ad un nuovo esame è stato considerato ammissibile, relativamente ai profili di compensatività, in considerazione del breve scarto temporale introdotto rispetto a quello previsto a legislazione vigente, l'emendamento Fregolent 13.012.
  Inoltre, in base al medesimo criterio, le presidenze valutano ammissibile anche l'emendamento Garofalo 13.024, già dichiarato inammissibile per carenza di compensazione, in relazione al quale i proponenti non hanno presentato ricorso.
  Informa, infine, che le presidenze ritengono invece di dover confermare i giudizi di inammissibilità espressi sulle restanti proposte emendative.

  Rocco PALESE (Misto-CR) chiede alle presidenze una ulteriore verifica circa l'articolo aggiuntivo 11.05 a sua firma, di cui è stata confermata l'inammissibilità per estraneità di materia, posto che lo stesso interviene direttamente sulla materia del trasporto regionale, specificamente trattato dall'articolo 11 del provvedimento in titolo.

  Francesco CARIELLO (M5S) invita le presidenze a compiere una ulteriore valutazione degli emendamenti a sua prima firma 5.17, 5.18 e 5.19, di cui è stata confermata l'inammissibilità per carenza di compensazione, in considerazione del fatto che le citate proposte emendative, che a vario titolo prevedono la disapplicazione delle sanzioni in caso di integrazione delle dichiarazioni dei redditi per talune determinate fattispecie, non richiedono una apposita copertura finanziaria, in quanto non suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri. Invita, altresì, le presidenze a voler riconsiderare la pronuncia di inammissibilità per carenza di compensazione dell'emendamento 6.30 a sua firma, che affronta un tema peraltro già oggetto di ampio dibattito presso le sedi parlamentari e che non appare comunque suscettibile di ridurre l'ambito delle somme interessate dalle procedure di definizione agevolata ai sensi dell'articolo 6 del provvedimento in esame.

  Daniele PESCO (M5S) chiede alle presidenze di voler rivalutare l'emendamento Pisano 5.14, di cui è stata confermata l'inammissibilità per carenza di compensazione, tenuto conto del fatto che le misure in esso contenute appaiono generare piuttosto maggiori introiti per l'erario.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) chiede alle presidenze una ulteriore verifica dell'articolo aggiuntivo 7.063 a sua firma, di cui è stata confermata l'inammissibilità per estraneità di materia, dal momento che esso si collega direttamente al contrasto del fenomeno dell'evasione e dell'elusione fiscale, oggetto specifico degli articoli 4 e 7 del presente provvedimento.

  Paolo TANCREDI (AP) invita le presidenze a voler riconsiderare l'emendamento Garofalo 4.140, di cui è stata confermata l'inammissibilità per la sola carenza di compensazione, che a suo giudizio non richiede invece una apposita copertura finanziaria.

  Francesco BOCCIA, presidente, comunica che le presidenze delle Commissioni V e VI si riservano di compiere un supplemento di istruttoria sulle proposte emendative puntualmente richiamate dai deputati intervenuti nella presente seduta, nell'ottica di verificare la sussistenza dei presupposti per una eventuale riammissione delle proposte emendative medesime. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta prevista per domani mattina.

  La seduta termina alle 19.50.

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